Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2056/2021 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLI Parte_1
MARCO, presso quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. FERRATO ALESSANDRO, CP_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- Resistente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
Pers
“- La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso il domicilio della madre. Il padre vedrà e terrà con sé la minore tutti i fine settimana dal venerdì alle ore 17.30 fino alla domenica sera alle ore 17.00.
Pag. 1 di 11
rimarrà con il padre e carnevale 2025 con la mamma. La minore rimarrà
con il padre durante l'estate per due settimane anche non consecutive, concordate entro il 31 maggio di ogni anno. Trascorrerà
i compleanni dei genitori con ciascuno di essi ed il proprio compleanno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
- I documenti della bambina sono custoditi dalla madre e saranno messi a disposizione del padre per qualsiasi necessità.
- Il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di 250,00 euro mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal protocollo di questo Tribunale.
- Quanto alle spese della scuola dell'infanzia della minore, il SI.
si impegna a corrispondere le spese relative al prossimo CP_1
anno scolastico e quelle relative all'anno in corso a partire dal mese di febbraio 2025, compensando in questo modo la spesa relativa all'anno precedente e al presente anno scolastico, fino a gennaio
2025, sostenute interamente dalla SInora il SI. Parte_1
Pag. 2 di 11 , sempre per lo stesso motivo, sosterrà la spesa dei centri Parte_2
estivi della prossima estate.
- L'Assegno Unico verrà trattenuto esclusivamente dalla SInora
. Parte_1
- Spese legali compensate.”
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso depositato il 17.05.2021 esponeva di Parte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con;
che CP_1
con contratto di compravendita rep. n. 35.697/14658 e contestuale mutuo rep. 35697 Notaio del 20.01.2020 le parti avevano Per_2
acquistato l'immobile sito in Mira (VE) via Colombara n. 32 int. 4
ivi fissando la propria stabile residenza;
che da tale unione il
16.10.2020 era nata la figlia minore;
che, in seguito, Persona_3
in conseguenza degli atteggiamenti aggressivi da parte del resistente nei confronti della ricorrente venivano meno i presupposti per la prosecuzione della relazione.
Ciò premesso, la ricorrente formulava domanda giudiziale al fine regolamentare i rapporti personali e patrimoniali con il resistente nell'interesse dalla figlia minore, chiedendo:
“
1. La SI.ra manterrà la propria residenza, unitamente a Parte_1
quella del minore, presso l'abitazione sita in Mira (VE) via
Colombara 32/4 sino alla vendita dell'immobile con estinzione del
mutuo e ripartizione al 50% degli eventuali ricavi;
Pag. 3 di 11
2. Il SI. trasferirà la propria abitazione e residenza CP_2
altrove con divieto di avvicinamento alla residenza della compagna
e della figlia;
3. Disporre l'affido esclusivo della minore a favore della madre,
per le ragioni di cui sopra;
4. Disporre che le modalità di visita della minore con il padre
vengano effettuate in via protetta, solo ed esclusivamente previa
valutazione del Postulaci da parte del servizio sociale e previa
relazione e frequentazione del SERD che attesti l'astinenza dall'uso
di sostanze alcoliche e psicotrope;
5. I periodi di visita durante il periodo di vacanza estiva,
invernale e pasquale verranno decise in corso di causa con le stesse
modalità di cui al punto precedente;
Firmato Da: Marcelli Marco;
6. Disporre a carico del SI. a titolo di contributo al CP_2
mantenimento ordinario, un assegno mensile a favore della minore
euro 500,00 da versare entro e non oltre il gg. 5 di ogni mese alle
coordinate bancarie della ricorrente anche nelle forme
dell'assegnazione diretta;
7. Porre a carico del SI. il pagamento del mutuo CP_1
afferente l'abitazione sita in Mira (VE) via Colombara 32/4;
8. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al
genitore che le ha anticipate in misura del 50%, previa esibizione
dei relativi giustificativi fiscali.
Sono da considerarsi straordinarie, così come da protocollo del
Tribunale di Venezia, a titolo esemplificativo e non esaustivo le
spese medico e dentistiche non coperte dal servizio sanitario
Pag. 4 di 11 nazionale; scolastiche (retta scolastica, uscite didattiche,
materiale didattico, costo centri estivi, libri di testo,
ripetizioni, eventuale trasporto, corsi di studio, viaggi studio
ecc.), compenso per la baby sitter, farmaceutiche non mutuabili,
terapeutiche e psicoterapeutiche, esami diagnostici ed analisi
cliniche non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive-
ricreative (iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici,
formativi e ricreativi ecc.).
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere
preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a
carico del genitore che le ha anticipate. L'eventuale dissenso
scritto del genitore dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta
dell'altro genitore, altrimenti la mancata risposta si riterrà
assenso;
9. Gli assegni familiari – o il successivo assegno unico - verranno
direttamente percepiti dalla SI.ra con rinuncia formale Parte_1
da parte dell'altro genitore;
10. Nulla a titolo di mantenimento a favore della SI.ra . Parte_1
Regolarmente notificato, il resistente si costituiva in data
24.06.2021, contestando integralmente i fatti come rappresentati da controparte e chiedendo:
“- per le ragioni e i titoli tutti dedotti in narrativa del presente
atto, rigettarsi l'avverso ricorso ex art. 316 e 337 bis c.p.c. per
carenza di presupposti di diritto e in fatto e/o per improcedibilità
delle domande ivi formulate e/o improponibilità (condizione n. 10
avversaria improponibile trattandosi di coppia di fatto).
Pag. 5 di 11 - Previ gli opportuni accertamenti, anche tramite i Servizi Sociali
ed il Consultorio competente per zona, disporre l'affidamento della
figlia minore e le modalità dei rapporti con ciascun genitore come
segue:
1. La figlia minore, , verrà affidata in via condivisa Persona_3
ad entrambi i genitori che si impegnano a concordare insieme le
scelte educative e scolastiche riguardanti la figlia tenendo conto
in via prioritaria anche delle eSIenze della medesima, impegnandosi
a sostenersi reciprocamente nel ruolo genitoriale e a partecipare,
Pers rispettandosi, all'educazione di con residenza prevalente della
minore presso la casa della Madre, stante la sua tenerissima età.
2. Il padre vedrà e starà con la figlia, in considerazione della sua
attuale tenera età, nei seguenti periodi e con le sotto riportate
modalità:
a) A fine settimana alternati con la madre, il giorno del sabato ed
il giorno della domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di entrambi
i giorni.
b) Durante la settimana due sere, da concordarsi con la madre, senza
pernotto della minore, dalle ore 18:00 alle ore 21:00.
c) Metà delle vacanze scolastiche natalizie, concordate con la madre
della minore, con obbligo di alternanza tra i genitori dei giorni
della Vigilia, di Natale e di Capodanno.
d) Metà delle vacanze scolastiche pasquali, come da accordi con la
madre, con obbligo di alternanza tra i genitori dei giorni di Pasqua
e Pasquetta.
Pag. 6 di 11 e) Due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto, da
concordarsi preventivamente con la madre.
3. A seguito di valutazione da parte dei Servizi Sociali competenti,
come chiesta in prosieguo, disporsi che la minore Persona_3
potrà pernottare con il padre nei weekend di competenza e nei giorni
di visita paterna, al compimento del secondo anno di età o del terzo,
se ritenuto più rispondente all'interesse della minore
4. Disporsi a carico del padre il dovere di versare a mani della
madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, la
somma mensile di €. 250,00= (duecentocinquanta/00) a titolo di
Pers concorso al mantenimento ordinario della figlia minore Detta
somma dovrà essere aggiornata annualmente in base ai notori indici
ISTAT a far data dal mese di luglio 2022.
5. Stabilirsi che padre contribuirà alle spese straordinarie, che
Pers si rendessero necessarie a favore della figlia secondo quanto
previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia, in misura massima
pari al 50% delle stesse, che saranno versate a mani della madre a
mezzo bonifico bancario entro il termine di versamento del
mantenimento ordinario, solo a seguito di consegna, da parte di
quest'ultima, di idonea documentazione attestante le suddette spese.
- Si chiede, in funzione della serena crescita della minore, che sia
conferito in ogni caso incarico giudiziale ai Servizi Sociali di
Mira o comunque a quelli territorialmente competenti, di accertare
le condizioni psicofisiche della minore delle Persona_3
persone che la accudiscono e provvedono alle sue quotidiane
necessità, sia ordinarie che straordinarie, con attuazione di un
Pag. 7 di 11 monitoraggio costante della situazione della minore in rapporto a
quella dei genitori, avviando un percorso di aiuto alla
genitorialità, con obbligo di relazionare direttamente Questo Ill.mo
Giudice”.
All'udienza di comparizione delle parti del 01.07.2021, i procuratori delle parti congiuntamente formulavano la richiesta di prevedere presso i Servizi sociali di Mira un progetto di sostegno alla genitorialità e di programmazione degli incontri tra il padre e la minore, nonché, se del caso, chiedevano una valutazione sull'idoneità genitoriale degli stessi;
inoltre, chiedevano che si prevedesse a carico del resistente l'obbligo di versare euro 250,00
a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, oltre al 50%
delle spese straordinarie. Con decreto del 22.07.2021 il Giudice,
in composizione collegiale, accoglieva le suddette statuizioni. In
seguito, disposti vari rinvii in vista del deposito della relazione dei Servizi sociali, depositata in data 01.04.2022, all'udienza del
07.04.2022, le parti concordavano in merito alla prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità e stabilivano che, fermo l'assegno corrisposto dal resistente, l'assegno unico familiare sarebbe stato percepito dalla ricorrente. In data 30.06.2022 parte resistente depositava istanza urgente in cui chiedeva che inaudita
altera parte il giudice disponesse in ordine ai tempi e alle modalità
con cui il padre poteva vedere la figlia, dopo aver rappresentato il comportamento non collaborativo di controparte e il Giudice
fissava udienza al fine della corretta istaurazione del contradditorio tra le parti. All'udienza del 08.09.2022, in seguito
Pag. 8 di 11 alla discussione tra le parti, si addiveniva ad un accordo in merito agli orari di frequentazione del padre con la bambina nella giornata di sabato. Dopo numerosi rinvii, le parti, all'udienza del 23.1.2025
rassegnavano conclusioni conformi e i procuratori delle parti concludevano chiedendo l'accoglimento delle condizioni concordate tra le parti.
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati, ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, ritiene di poter recepire le condizioni concordate dai genitori.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo, ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia alle seguenti condizioni: Persona_3
Pers
- La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso il domicilio della madre. Il padre vedrà e terrà con sé la minore tutti i fine settimana dal venerdì alle ore 17.30 fino alla domenica sera alle ore 17.00.
Le parti concorderanno eventualmente tra loro la possibilità per il padre di vedere la minore anche un pomeriggio infrasettimanale a seconda delle eSIenze lavorative del padre. Durante le vacanze natalizie la minore rimarrà a settimane alterne una settimana con il padre ed una con la madre, alternando il giorno di Natale e quella
Pag. 9 di 11 di Capodanno, salvo comunque diverso accordo tra i genitori. Per le vacanze di Pasqua la minore rimarrà con ciascuno dei genitori ad anni alterni, così come durante i ponti scolastici in cui la minore rimarrà con ciascuno dei giorni alternativamente. Pasqua del 2025
rimarrà con il padre e carnevale 2025 con la mamma. La minore rimarrà
con il padre durante l'estate per due settimane anche non consecutive, concordate entro il 31 maggio di ogni anno. Trascorrerà
i compleanni dei genitori con ciascuno di essi ed il proprio compleanno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro.
- I documenti della bambina sono custoditi dalla madre e saranno messi a disposizione del padre per qualsiasi necessità.
- Il padre si obbliga a versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di 250,00 euro mensili, somma rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come stabilite dal protocollo di questo Tribunale.
- Quanto alle spese della scuola dell'infanzia della minore, il SI.
si impegna a corrispondere le spese relative al prossimo CP_1
anno scolastico e quelle relative all'anno in corso a partire dal mese di febbraio 2025, compensando in questo modo la spesa relativa all'anno precedente e al presente anno scolastico, fino a gennaio
2025, sostenute interamente dalla SInora il SI. Parte_1
, sempre per lo stesso motivo, sosterrà la spesa dei centri Parte_2
estivi della prossima estate.
- L'Assegno Unico verrà trattenuto esclusivamente dalla SInora
. Parte_1
Pag. 10 di 11 2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di ConSIlio del 6.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 11 di 11