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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/12/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1294/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1294/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5324/2024, emessa dal Tribunale di Salerno,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n.
4614/2023 R.G., datata 7/11/2024, pubblicata in data 7/11/2024, avente ad oggetto “lesione personale”, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Lenza, per procura Parte_1 depositata in via telematica, domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito o in Salerno alla via R. De Martino n. 7, oppure in Salerno alla via F. Galdo n. 5;
APPELLANTE
E
, in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Torre e dall'avv. Rosario
Carucci, per procura depositata in via telematica, domiciliato presso lo studio
1 dei predetti difensori in Salerno alla via Romualdo II Guarna n. 21;
APPELLATO
E
in persona del suo procuratore ad negotia dr. Controparte_2
, con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. DR AC e dall'avv. Carlo AC, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso l'avv.
DR AC in Nocera Inferiore (SA), alla via Attilio Barbarulo n. 71;
APPELLATA
Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 4/12/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 6/12/2024
ha proposto appello avverso la sentenza n. 5324/2024, emessa Parte_1 dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n. 4614/2023 R.G., datata 7/11/2024, pubblicata in data 7/11/2024, nei confronti del Controparte_1
e della .. Con tale atto l'appellante ha
[...] Controparte_2 formulato, in particolare, le seguenti conclusioni: «CONCLUSIONI»:
«Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare ed annullare la Sentenza n° 5324/2024(RG 4614/2023) resa dal
Tribunale di Salerno Dr. GU NI il 07.11.2.024, pubblicata in pari data, notificata il 13.11.2.024, relativamente ai capi di cui in narrativa, e per l'effetto : 1) In via istruttoria ammettersi la prova per testi articolata nella memoria II termine ex art. 171 cpc nonché' in conclusionale sui capi e con i testi indicati, ed all'esito ammettersi ctu medico – legale per accertare il nesso di causalità tra danni ed evento e quantificarne gli esiti;
2) nel merito, dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella CP_1 determinazione dell'evento; 3) condannare conseguentemente il convenuto al risarcimento dei danni in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 258.530,50,ovvero diversa somma, oltre interessi legali dal di' del sinistro al soddisfo, il tutto da contenersi nei limiti di € 290.000,00; 4)
2 condannare il convenuto alla rifusione di spese e comensi di CP_1 doppio grado di giudizio».
L'appellato si è Controparte_1 costituito e nell'atto di costituzione ha formulato le seguenti conclusioni: «SI
CONCLUDE Previa declaratoria di inammissibilità dell'appello, per la conferma della Sentenza n. 5324/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 07/11/2024 e, confermata la domanda di garanzia nei confronti della per la condanna al pagamento del risarcimento del Controparte_2 danno dovuto ai sensi dell'art. 96 del c.p.c, e condanna della parte appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio».
L'appellata si è costituita e nell'atto Controparte_2 di costituzione ha formulato le seguenti conclusioni: «Per quanto sopra brevemente osservato diviene agevole, in definitiva, concludere»: «A)
Preliminarmente, piaccia alla Corte verificare la corretta acquisizione del fascicolo di primo grado nella sua assoluta interezza;
B) Piaccia, poi, alla
Corte rigettare la richiesta di parte appellante di ammissione della prova testimoniale, con l'intesa che in caso di ammissione della stessa l'attuale appellata venga abilitata alla relativa prova contraria;
C) Piaccia, sempre, alla
Corte in caso di riapertura dell'istruttoria, che vengano ammessi tutti i mezzi istruttori indicati dall'attuale appellata nel giudizio di primo grado, e più precisamente quelli già articolati all'interno della propria memoria istruttoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.; D) Nel merito piaccia, infine ed in ogni caso, alla
Corte rigettare integralmente l'infondata impugnazione, con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto condannare l'incauta appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore della comparente».
Le parti hanno, quindi, rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 4/12/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio.
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto nell'interesse di nei Parte_1 confronti del , il quale, Controparte_1 costituendosi, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa
3 della la quale si è, poi, costituita nel primo Controparte_2 grado di giudizio.
Nell'atto di citazione in primo grado la parte attrice ha, fra l'altro, esposto quanto segue in ordine alla vicenda dedotta in giudizio: , Parte_1 in data 27/9/2019 alle ore 12 circa, si recava presso il sito al CP_1
Vicolo Giudaica n. 32 in Salerno, allorquando, nello scendere le scale dello stabile, giunta agli ultimi gradini, a causa della presenza di materiale viscido oleoso, unitamente al fatto che mancava il corrimano, rovinava al suolo riportando serie lesioni personali;
l'attrice nello scivolare non trovava alcun ancoraggio di sostegno, poiché mancava il corrimano;
la caduta era provocata dalla presenza di materiale viscido/oleoso presente sui gradini, in alcun modo segnalato o posto all'attenzione degli utenti e, comunque, non assolutamente visibile anche a causa della scarsa illuminazione all'interno dello stabile e più precisamente all'interno dell'androne condominiale;
la configurazione architettonica della rampa di scale presenta un andamento discontinuo (tra i gradini e il pianerottolo di riposo vi è un dislivello di oltre 40 cm) aggravato dall'assenza del corrimano / parapetto di protezione verso il vuoto e delle strisce antiscivolo;
ne consegue che lo stato dei luoghi integrava gli estremi di una situazione di pericolo occulto in quanto era caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità del pericolo stesso;
in conseguenza dell'impatto con il suolo la riportava lesioni alla propria persona che rendevano necessario il suo Pt_1 trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S.
AN di IO e GI d'AG a mezzo autoambulanza del 118.
Il convenuto e la Controparte_1 chiamata in causa chiedevano, in particolare, Controparte_2 il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, in particolare, così ha provveduto: «
P.Q.M.
»: «Il
Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
GU NI, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede: 1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto che si liquidano complessivamente in € CP_1
4 2.540,00 per onorari, oltre esborsi vivi, rimborso forfettario spese in misura del 15%, IVA e CPA, se dovuta, in misura di legge con attribuzione;
3) compensa le spese tra la compagnia assicurativa e le altre parti;
».
I motivi della impugnazione.
ha proposto appello. I motivi dell'appello possono essere Parte_1
sintetizzati nei termini qui di seguito specificati: il giudice del Tribunale di Salerno ha costruito la sentenza impugnata su presupposti di fatto e di diritto completamente errati;
la domanda dell'attrice non poteva essere rigettata senza istruttoria alcuna;
non è vero che sia visibile la presenza del corrimano (rectius ringhiera – parapetto), ovvero lo stesso è presente solo sul lato dx per chi scende, manca del tutto sul lato destro per chi sale, dove vi è addirittura uno strapiombo in cui l'attrice è caduta, ovvero il primo dei tre gradini che fungono da collegamento tra l'ultima rampa di scale (per chi scende) e l'androne condominiale;
il suindicato gradino si
“affaccia sul vuoto”. Si ripropongono le foto contenute nella produzione di parte attrice;
come recita la disposizione codicistica di cui all'art. 2051 c.c., la responsabilità da custodia è esclusa in presenza del caso fortuito;
essa, infatti, è
“esclusa soltanto nel caso in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile;
la presenza di materiale scivoloso su scale condominiali, idoneo a causare cadute di chi vi transita è evenienza che difetta tanto del carattere dell'imprevedibilità, stante il suo abituale verificarsi - comprovato, tra l'altro, dalla copiosa giurisprudenza pronunciatasi in materia - quanto di quello dell'inevitabilità, potendovisi agevolmente porre rimedio con segnalazioni di vario genere, manufatti antiscivolo e, prima di tutto, più frequenti pulizie;
non è stato consentita l'escussione dei testimoni e, quindi, non è stato possibile provare il nesso causale e al contempo è stato data per rata e corretta la prova della negligenza e dell'imprevedibilità della condotta del danneggiato;
la CP_1
ricostruzione fatta dal Tribunale di Salerno non convince, perché richiama l'art. 2043 CC non invocato da questa difesa e impropriamente l'art. 2051 c.c., arrivando a conclusioni diametralmente opposte;
in materia di danni cagionati da cose in
5 custodia la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso;
quando il sinistro, come è avvenuto nel caso di specie, sia stato causato, più che da un oggetto perso o lasciato sul manto stradale, da una sua irregolarità, che si sarebbe potuta eliminare, attraverso una maggiore accortezza nemmeno particolarmente costosa, la prova che il custode è tenuto a dare riguarda l'impossibilità, in relazione alle peculiarità del caso concreto, di prevenire i rischi per la circolazione costituiti dalle condizioni, non ottimali, della res in cui si è verificato l'evento de quo;
il custode, al fine di evitare di rispondere dei danni subiti dal danneggiato, è tenuto, più che a comprovare genericamente di essere stato diligente e di avere adottato cautele dirette a prevenire ed evitare danni, a dimostrare rigorosamente che l'evento lesivo si è verificato per un fatto estraneo alla cosa o causalmente riconducibile alla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, quanto meno in termini di concorso colposo, e, in ogni caso, tale da precludergli qualsivoglia intervento volto a rimuovere il pericolo;
accogliendo la domanda, le spese di lite andavano liquidate secondo la soccombenza ex artt. 91 e segg. c.p.c..
L'appellante ha, quindi, formulato istanze istruttorie chiedendo l'ammissione della prova per testimoni articolata in primo grado.
In ordine ai suindicati motivi dell'appello va rilevato quanto qui di seguito esposto.
Dalle deduzioni anche di fatto della parte ora appellante emerge che risulta, in ipotesi, applicabile sia della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., sia la disciplina di cui all'art. 2043 c.c.. Va, a questo punto, osservato che la disciplina da applicare al caso in esame, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte, è senz'altro, in prima battuta, quella di cui all'art. 2051 c.c..
La giurisprudenza.
Nell'analoga materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manutenzione delle strade, la cassazione ha, in particolare, affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla
6 struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 8935 del 12/4/2013].
La cassazione ha anche precisato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, e che, nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23919 del 22/10/2013; nella specie, la
S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 c.c., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle].
La Suprema Corte ha, peraltro, puntualizzato che il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. [cfr.
Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del 20/1/2014; in applicazione di tale principio, la
S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da
7 ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato].
Va, poi, evidenziato che, nella materia della responsabilità degli enti per i sinistri cagionati da cattiva manutenzione delle strade, autorevole giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso della condivisibile tesi secondo la quale l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, essendo tale responsabilità esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del
20/11/2009: cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 12695 del
25/5/2010, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24419 del 19/11/2009, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8157 del 3/4/2009].
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che la P.A., per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancata prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, mentre la vittima non deve provare quest'ultima (l'insidia), così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva od omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 24529 del
20/11/2009].
La Cassazione ha, peraltro, puntualizzato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene
8 pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno [cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
24419 del 19/11/2009].
Più specificamente la Cassazione ha affermato che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n.
4279 del 19/2/2008], e che non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione [cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 8106 del
6/4/2006; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 13337 del
6/10/2000].
Occorre, quindi, preliminarmente accertare se sia ipotizzabile una responsabilità del in questione in ordine al risarcimento dei CP_1 danni cagionati dal sinistro in atti descritto.
Va, peraltro, innanzi tutto osservato che nel caso in esame non sussiste idonea contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto di custodia fra il e la cosa (la scala condominiale) a causa della CP_1 quale si sarebbe verificato il sinistro.
La cassazione ha, in particolare, affermato, in maniera condivisibile, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del
9 fatto del terzo o dello stesso danneggiato [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n.
11016 del 19/5/2011].
Grava, quindi, sull'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e della sussistenza del rapporto di causalità fra il bene in custodia e l'evento stesso.
La vicenda dedotta in giudizio. La decisione.
Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che la parte attrice, ora appellante, non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la scala in questione) e l'evento dannoso verificatosi (lesioni alla parte attrice, ora appellante).
Va evidenziato che dalle deduzioni esposte in primo grado dalla parte attrice non si desumono, fra l'altro, elementi dai quali possa evincersi una adeguata prova della riconducibilità del sinistro alle condizioni della scala condominiale e non alla eventuale condotta imprudente del pedone danneggiato.
In primo grado il giudice ha, fra l'altro, così motivato la decisione adottata: «Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Applicando i su esposti principi al caso di specie, dall'analisi dei rilievi fotografici depositati da parte attrice e raffiguranti la rampa di scale condominiali teatro del sinistro, non si evince alcun dislivello né una particolare usura della pavimentazione;
inoltre
è visibile la presenza del corrimano;
pertanto, non è provato il pericolo o altra insidia idonea a far emergere la responsabilità del in CP_1 quanto la scala condominiale era in perfette condizioni d'uso per i passanti.
Inoltre, pur volendo esaminare la versione riportata in citazione secondo cui l'attrice è caduta a causa di un liquido oleoso, si rammenta l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale “il condomino che scivola sulle scale a causa di una macchia d'olio non deve essere risarcito dal
, trattandosi di un fatto che esula dalla responsabilità di CP_1 quest'ultimo e non può essere né previsto né evitato” (Cass., sentenza
10 10154/2018). In tale ultimo caso, sarebbe ravvisabile, al limite, una responsabilità del , non ex art 2051 c.c., ma extracontrattuale ex CP_1 art 2043 c.c. solo ove il danneggiato provi che il liquido oleoso fosse presente da tempo sul pavimento dello stabile, che il era stato CP_1 avvisato in persona dell'amministratore e costui non avesse assunto alcun provvedimento per eliminare l'insidia o per segnalarla. Ma le prove testimoniali richieste nella memoria II termine ex art 171 ter cpc non mirano a dimostrare tale tipo di responsabilità. Più in dettaglio i capitoli di prova su cui doveva vertere la prova orale richiesta da parte attrice sono i seguenti:
“A) Vero è che il giorno 27/9/2019 la sig.ra mentre percorreva Parte_1 in discesa l'ultima rampa di scale di collegamento tra il primo piano e
l'androne condominiale del fabbricato condominiale sito in Salerno al
Vicolo Giudaica n. 32 scivolò a causa della presenza sui gradini di materiale viscido-oleoso, perse l'equilibrio e cadde al suolo;
B) Vero è che la rampa di scale dove si verificò la caduta della sig.ra era Parte_1 priva di corrimano laterale e i gradini della stessa erano privi di strisce antiscivolo;
C) Vero è che la presenza di materiale viscido-oleoso sui gradini della suindicata rampa di scale non era in alcun modo segnalata e comunque non era visibile dalla sig.ra anche a causa della Parte_1 scarsa illuminazione dei luoghi;
D) Vero è che a causa della caduta e dell'impatto con il suolo la sig.ra lamentava lesioni e dolori Parte_1 alla spalla destra e all'anca destra che rendevano necessario il suo trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
S. AN di IO e GI d'AG a mezzo autoambulanza del 118; E)
Vero è che il luogo teatro del sinistro corrisponde a quello riprodotto nella documentazione fotografica allegata alla produzione di parte attrice;
F)
Vero è che a seguito di sopralluogo, veniva redatta una relazione tecnica a firma dell'Ing. corredata da rilievi tecnici e Persona_1 fotografici, che si conferma in ogni sua parte e dalla quale si evince che la rampa di scale dell'androne del condominio di Salerno Controparte_1 ha una configurazione architettonica che presenta un andamento discontinuo , connotato dall'assenza del corrimano/parapetto di protezione verso il vuoto e assenza delle strisce antiscivolo G) vero è che, come si evince dalla documentazione fotografica in atti, manca il corrimano lungo
11 l'ultima parte della scala del;
H) Vero è che l'androne CP_1 condominiale è servito da un'unica rampa di scale per accedere ai piani superiori , e che la rampa di collegamento tra il primo piano e l'androne condominiale è totalmente priva del corrimano/parapetto di protezione verso il vuoto e delle strisce antiscivolo, come si evince dalla documentazione fotografica;
I) Vero è che tra i gradini e il pianerottolo di riposo vi è un dislivello di circa 40 cm”. La prova testimoniale non è stata ammessa perché del tutto inutile e superflua, in quanto non sarebbe stata in grado di superare le considerazioni sopra riportate. Anche se i testimoni avessero confermato tutti i capitoli sopra descritti, le loro dichiarazioni non sarebbero state considerate attendibili perché contrastanti con le fotografie dello stato dei luoghi dalle quali – si ripete – si evince ictu oculi sia la presenza del corrimano sia le perfette condizioni degli scalini, privi sia di sconnessioni.
Anche se i testi avessero confermato che la caduta era dovuta a materiale viscido oleoso, l'attrice non ha dimostrato che questo fosse riconducibile al condominio in sé o a terzi che svolgono per esso servizi convenzionati (ad es impresa di pulizie degli ambienti condominiali); il rilascio sul pavimento di liquido oleoso può essere stato causato, quindi, da una persona qualunque;
ed il fatto del terzo configura un caso fortuito quale prova liberatoria della responsabilità del custode (ex multis Cass., Ordinanza n. 7789 del
22/03/2024 “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del dannoi”). La responsabilità del potrebbe sussistere – si ripete – soltanto a titolo di illecito CP_1 aquiliano ed art 2043 c.c. in caso di previo avviso all'amministratore della presenza di liquido oleoso e questi fosse rimasto del tutto inerte;
ma nei capitoli di prova articolati da parte attrice non risulta valorizzata tale circostanza. Non si può escludere, come dichiarato dalla stessa parte attrice ai sanitari del P.S., che la caduta fosse accidentale ed addebitale ad una perdita di equilibrio;
in tal caso pure si configurerebbe il caso fortuito, sub specie di colpa dello stesso danneggiato, che a cagione della conformazione delle scale condominiali, avrebbe dovuto usare maggiore accortezza. Da ultimo deve altresì tenersi in considerazione che l'incidente si è verificato di
12 mattina (intorno alle 12:00) e, dunque in condizioni di visibilità ottimali, per cui l'attrice se avesse prestato maggior attenzione avrebbe potuto avvedersi della presenza del liquido sul pavimento ed anche sotto questo profilo il fatto sarebbe addebitabile alla stessa danneggiata, integrando la prova liberatoria del caso fortuito. La domanda va quindi rigettata».
Questa motivazione va condivisa nel senso e con le precisazioni qui di seguito esposte.
Il giudice di primo grado ha assunto la sua decisione partendo dal presupposto che la prova testimoniale era superflua, in quanto, anche ad ammettere la veridicità delle circostanze indicate nei capi di prova specificati dalla parte attrice, in ogni caso andava esclusa la responsabilità del in ordine al sinistro verificatosi. Ne consegue che correttamente CP_1 il primo giudice non ha ammesso la prova per testimoni, dando per pacifiche le circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame testimoniale.
Nel caso qui esaminato, dalle risultanze processuali si evince che la parte attrice, ora appellante, non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la scala condominiale in atti descritta, con la sostanza scivolosa indicata in atti) e l'evento dannoso verificatosi. Va evidenziato che dal complesso delle risultanze processuali non si desumono, fra l'altro, elementi dai quali possa desumersi una adeguata prova della non visibilità e della non prevedibilità della presunta insidia.
Dalle deduzioni della parte attrice, ora appellante, emerge che
[...]
(nata in data [...]) sarebbe caduta “a causa della presenza di Pt_1 materiale viscido oleoso, unitamente al fatto che mancava il corrimano”, come esposto nell'atto di citazione in primo grado;
inoltre, Parte_1 sarebbe caduta “al suolo”.
Va, poi, osservato che dagli atti e, in particolare, dalle fotografie allegate agli atti, non emerge la prova di alcuna significativa anomalia dei gradini in questione, che possa far ritenere che questi gradini abbiano costituito la reale causa della caduta della e che i gradini fossero Pt_1 comunque idonei, per la loro struttura, a cagionare la caduta di una persona che camminasse con ordinaria diligenza.
Il sinistro risulta avvenuto in data 27/9/2019, alle ore 12 circa.
13 Dalle fotografie allegate emerge che si tratta di gradini di normale dimensione e altezza, che non presentano alterazioni o anomalie.
Dalle fotografie risulta, inoltre, che la scala è adeguatamente illuminata dalla luce, presumibilmente naturale all'orario indicato, come si evince anche dalla presenza di ombre in tali fotografie.
La scala, quindi, alle ore 12 del mese di settembre doveva essere senz'altro sufficientemente illuminata almeno dalla luce naturale;
questa circostanza rendeva ben visibile per la il percorso sul quale ella stata Pt_1 camminando. I gradini della scala erano, pertanto, ben visibili.
La caduta della sarebbe, poi, stata causata dalla presenza di Pt_1 materiale viscido oleoso, unitamente al fatto che mancava il corrimano.
Quanto al corrimano, la scala risulta dotata di corrimano in corrispondenza dei gradini della scala. Sul piccolo pianerottolo presente fra un i gradini della parte superiore della scala e i gradini della parte inferiore della scala (avendo riguardo al percorso di chi scende per la scala) non è presente il corrimano, ma il punto privo di corrimano è posto nella rientranza del muro, in un punto in cui chi scende per la scala seguendo un normale percorso non riuscirebbe neppure a giungere agevolmente con le mani. La assenza del corrimano (sul piccolo pianerottolo e non in corrispondenza dei gradini) in quel piccolo tratto, quindi, non risulta tale da poter incidere sulla regolarità del percorso seguito da una persona che proceda con normale diligenza. In citazione, poi, e negli stessi capi di prova articolati da parte attrice (ora appellante) si dice che la è caduta “al suolo”. Non emerge, Pt_1 quindi, neppure una idonea indicazione dell'esatto punto in cui sarebbe avvenuta la caduta della . Ne consegue una sostanziale incertezza sulla Pt_1 dinamica del sinistro come dedotta dalla parte attrice (ora appellante). Ciò rende impossibile anche stabilire se e in quale misura abbia inciso sul processo causale della caduta la circostanza che dal lato esterno del piccolo pianerottolo e degli ultimi tre gradini, restando, quindi, non provato l'esatto processo causale della caduta.
Dalla stessa prospettazione di parte attrice, ora appellante, si desume che la è caduta mentre scendeva le scale. Ne consegue che ella aveva in Pt_1 precedenza salito le scale e, quindi, la scala era ben nota (sia nella sua
14 struttura, sia nelle sue condizioni) alla , la quale li aveva già percorsi Pt_1 evidentemente senza difficoltà.
Quanto alla dedotta (dalla ) presenza di “materiale viscido Pt_1 oleoso” sulla scala, va evidenziato che non è specificata in alcun modo
(neppure nei capi di prova articolati) quale fosse la natura di tale materiale e quale colore avesse tale materiale. Non risulta, poi, dedotto dalla Pt_1
(neppure nei capi di prova articolati) alcunché in ordine alla durata del tempo in cui tale materiale era rimasto presente sulla scala, al fine di consentire a qualcuno di segnalarne tempestivamente la presenza all'amministratore del
Condominio (o ad altri) per consentire di eliminare il materiale stesso. Va, su questo punto, di nuovo evidenziato che dalla stessa prospettazione di parte attrice, ora appellante, si desume che la è caduta mentre scendeva le Pt_1 scale, con la conseguenza che ella aveva in precedenza salito le scale e, quindi, la scala era ben nota (sia nella sua struttura, sia nelle sue condizioni, sia nella presenza di “materiale viscido oleoso”) alla , la quale li aveva Pt_1 già percorsi evidentemente senza difficoltà. Le complessive circostanze del caso in esame, inoltre, avrebbero certamente consigliato di procedere con una adeguata cautela, atteso che la aveva già percorso la stessa scala per Pt_1 salire, evidentemente senza problemi, essendo, fra l'altro, presente adeguata illuminazione.
Nel caso in esame, pertanto, non risulta provato che la scala in questione avesse, nel suo complesso, caratteristiche tali da costituire insidia o trabocchetto, o comunque avesse caratteristiche tali da poter determinare la caduta di una persona che camminasse con sufficiente attenzione;
la parte attrice, ora appellante, avrebbe dovuto usare una opportuna cautela nel camminare, percorrendo la scala in atti descritta con idonea attenzione.
Anche a ritenere provata la dinamica del sinistro quale riferita dalla parte attrice (ora appellante), quindi, sussistevano tutti gli elementi perché la dovesse adottare opportune cautele (anche minime) per evitare un Pt_1 sinistro del tipo di quello dedotto, ad esempio prestando maggiore attenzione nel camminare oppure seguendo un diverso percorso. La condotta della parte attrice (ora appellante), pertanto, di per sé costituisce una condotta non diligente e tale da comportare la esclusione del nesso causale fra il danno lamentato e la cosa in custodia la scala con il “materiale viscido oleoso”,
15 indicato in atti), avendo, in sostanza, la danneggiata fatto della cosa un uso improprio e non avendo la medesima adottato le idonee cautele per scongiurare il rischio di eventi dannosi del tipo di quello dedotto. Ciò porta ad escludere uno dei fatti costitutivi della fattispecie della responsabilità ex art. 2051 c.c..
In definitiva, alla luce di quanto più sopra osservato, va affermato che, in base alle complessive risultanze processuali e, in particolare, alle fotografie allegate agli atti, non risulta provata la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato della scala in questione e le lesioni riportate dalla , e Pt_1 non risulta, fra l'altro, provata la non prevedibilità e la non evitabilità della presunta insidia. L'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità, peraltro, grava sul danneggiato nella ipotesi, affermata nella presente sentenza, che si applichi al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2051
c.c.. Tale onere grava, d'altra parte, sul danneggiato anche nel caso in cui, per ipotesi, si dovesse ritenere applicabile la disciplina di cui all'art. 2043
c.c.. [cfr., in argomento, la già citata Cass. civ, sez. III, sentenza n. 999 del
20/1/2014].
Da tutto quanto sinora osservato consegue che l'evento in questione non è ascrivibile alla cosa (la scala con il “materiale viscido oleoso) in custodia del ora appellato, non risultando, fra l'altro, che CP_1 sussistessero irregolarità della scala tali da non poter essere evitate e dovendosi, in ogni caso, ascrivere l'evento caduta alla imprudenza della parte attrice ora appellante (costituita dal percorrere la scala in atti descritta senza la dovuta attenzione), evento da qualificarsi come del tutto fortuito e imprevedibile da parte del con conseguente esclusione della CP_1 responsabilità del appellato. Va, d'altra parte, ribadito che CP_1
l'onere di provare che il verificarsi dell'evento dannoso sia in rapporto di causalità con la cosa indicata quale causa del sinistro grava sul danneggiato, come più sopra rilevato.
Le complessive risultanze processuali, in definitiva, non offrono idonei elementi per ritenere che il danno patito dalla parte attrice, ora appellante, sia causalmente riconducibile alla natura o alle condizioni della scala in questione. La Cassazione ha, peraltro, affermato, in maniera condivisibile, che, in tema di responsabilità da cose in custodia, la
16 presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto (concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilità della P.A.), la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 6767 del
17/5/2001; cfr., in senso analogo, Cass. civ., sez. III, sentenza n. 472 del
15/1/2003]. Nel caso in esame, invece, la parte attrice, ora appellante, non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale fra l'evento dannoso e la natura intrinseca o le condizioni di manutenzione della scala in questione. Va, di conseguenza, esclusa ogni responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo al in ordine Controparte_1 al sinistro verificatosi in danno dell'attrice, ora appellante.
Qualora si volesse avere riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043
c.c., va, d'altra parte, osservato che la cassazione ha affermato, in maniera condivisibile, in materia analoga, che, in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiede, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso [cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 390 dell'11/1/2008]. Anche sotto questo profilo, quindi la parte attrice (ora appellante), nel caso in esame, non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e la scala, come più sopra già evidenziato. Ne consegue che comunque resta esclusa la responsabilità
17 del ora appellato nella produzione del sinistro in questione, CP_1 anche ad avere riguardo alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c..
Da tutto quanto sinora esposto consegue che correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta nel presente giudizio nell'interesse della parte attrice, ora appellante.
Tutti i motivi di impugnazione proposti risultano, quindi, infondati e vanno disattesi. L'appello va, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Dato il tenore della presente decisione, resta ovviamente assorbita in tale decisione ogni questione relativa alle domande proposte nei confronti della appellata Controparte_2
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.. Le spese di lite.
Va precisato che da tutto quanto sopra esposto consegue che risulta infondata ogni domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Occorre, peraltro, osservare che non risulta fornita idonea prova di condotte di alcuna delle parti sussumibili sotto le previsioni dell'art. 96, primo e secondo comma, c.p.c.. Ogni domanda sul punto proposta va, pertanto, rigettata.
Non emergono dagli atti condotte sussumibili sotto la previsione di cui all'art. 96 c.p.c; non risulta, in particolare, configurabile mala fede o colpa grave nella condotta processuale della parte attrice. La cassazione ha,
d'altra parte, affermato, in maniera condivisibile, che l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma, c.p.c., postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza [cfr. Cass., sez. L.,
18 sentenza n. 6637 del 2/6/1992; cfr., in senso analogo, Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 5524 dell'8/9/1983].
Nel caso in esame non risultano adeguatamente provate circostanze idonee a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di alcuna delle parti. Non risultano, peraltro, provate neppure condotte sussumibili sotto la previsione del secondo comma dell'art. 96 c.p.c., condotte che comunque non emergono dagli atti, né risulta provata, al riguardo, alcun danno conseguente a condotte di parte contemplate dalla norma contenuta in tale secondo comma. Non emergono, infine, adeguati elementi per ritenere configurabili fattispecie sussumibili sotto la previsione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Ogni domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va, quindi, senz'altro rigettata. Questa decisione non incide in maniera significativa sul giudizio di soccombenza in ordine alle spese.
La sentenza impugnata va, poi, confermata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio (per le quali il primo giudice ha disposto la condanna della parte attrice al pagamento in favore del convenuto e la compensazione tra la compagnia CP_1 assicurativa e le altre parti), non emergendo adeguati motivi di contestazione sul punto.
Le spese del secondo grado dovranno, peraltro, essere poste a carico della parte appellante, nei confronti sia del Controparte_1
, sia della chiamata in causa in
[...] Controparte_2 ragione della soccombenza. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio, avendo riguardo allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, con applicazione dei valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
19 La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona dell'amministratore p.t., e nei confronti Controparte_1 della in persona del suo procuratore ad Controparte_2 negotia dr. , con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, Controparte_3 nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 5324/2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nel proc. n.
4614/2023 R.G., datata 7/11/2024, pubblicata in data 7/11/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. rigetta ogni domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
4. condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 secondo grado di giudizio in favore del
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 7.158,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Rosario
Carucci e all'avv. Alessandra;
5. condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1 secondo grado di giudizio in favore della Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
Bologna alla via Stalingrado n. 45, e liquida tali spese in € 20,00 per esborsi, ed € 7.158,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile;
6. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
20 l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 17/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci
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