Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00970/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mantella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento DASPO n. -OMISSIS- del 23/2/2024 con il quale veniva ordinata l’interdizione all’accesso alle manifestazioni sportive sul t.n. e per due anni, con decorrenza immediata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LU OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nella discussione in pubblica udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato, come da verbale, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo la conseguente declaratoria di improcedibilità a spese compensate.
Il difensore dell’amministrazione, presente in udienza, nulla ha opposto alla definizione in rito, dichiarando di accettare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate su accordo delle parti. Il contributo unificato resta a carico della parte che l’ha anticipato.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
LU OR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU OR | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.