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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Seconda civile
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Angela Randazzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7266/2022 promossa da:
con gli avv.ti Marco Parte_1
ATTORE contro
[...]
Controparte_1
[...] P.IVA_1
nonché contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.2.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della presente causa è l'opposizione all'esecuzione delle cartelle di pagamento n.
01920210015354033001, ruolo n. 2021/0055509 reso esecutivo in data 26.10.2021 e n.
pagina 1 di 10 01920210015828838000, ruolo n. 2021/005508 reso esecutivo in data 26.10.2021, entrambe emesse da (d'ora in avanti su incarico del Controparte_3 CP_4
(d'ora in avanti . Controparte_1
In sintesi, l'opponente, in persona del Presidente del Consiglio Controparte_6
d'Amministrazione Dott. deduceva che: Controparte_7
con decreto del 13.1.2010 il ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 174.000,00 a carico del signor nella sua qualità di Testimone_1
amministratore delegato della società per violazione Controparte_6
dell'art. 1 c. 1, legge 197/1991, per aver effettuato nel novembre del 2003 operazioni finanziarie per complessivi € 1.740.000,00 in contanti senza il tramite di alcun intermediario abilitato. In pari data il con decreto ingiungeva il pagamento della medesima sanzione amministrativa a carico del signor Parte_2
nella sua qualità di mandatario per conto della società Controparte_6
presso il governo venezuelano;
il pagamento di tali sanzioni amministrative veniva ingiunto in solido anche alla società
che impugnava avanti al Tribunale di Bergamo entrambi i Controparte_6
decreti, uno dei quali veniva impugnato altresì dall'obbligato principale sig. _1
;
[...]
dopo aver riunito i procedimenti connessi, il Tribunale di Bergamo, con seentenza n.
2361/2010, rigettava le opposizioni confermando i decreti sanzionatori contestati. Tale sentenza veniva appellata avanti alla Corte d'Appello di Brescia con distinti atti di citazione. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 184/2016, rigettava gli appelli proposti confermando la debenza della sanzione amministrativa pecuniaria;
in data 23.09.2015 depositava domanda di concordato Controparte_6
preventivo presso il Tribunale di Bergamo, il quale, con ordinanza n. 310 del
21.3.2017, omologava il piano di concordato in continuità proposto dalla società. Il
pagina 2 di 10 predetto piano prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10% del proprio credito;
il in data 18.11.2019 e 27.12.2019, diffidava il signor e il signor _1 Pt_2
oltre alla società in qualità di co-obbligata, al pagamento della Controparte_6
somma di € 191.667,41 a titolo di sanzione pecuniaria, spese ed interessi maturati;
con comunicazioni pec del novembre 2019/gennaio 2020 la società Controparte_6
informava il che, in mancanza di pagamento da parte degli obbligati
[...]
principali, avrebbe provveduto a corrispondere una somma equivalente al 10% dell'importo chirografario richiesto;
in data 16.9.2022 l' notificava alla società le cartelle CP_4 Controparte_6
di pagamento succitate.
La società opponente sosteneva che il credito in questione, essendo sorto in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo, rientrava legittimamente nel piano oggetto della procedura concorsuale al rango di credito chirografario;
di talché
l'ammontare della pretesa creditoria vantata da doveva essere rideterminata nella CP_4
misura del 10% dell'importo originario.
a fronte di quanto esposto chiedeva, in via preliminare, di Controparte_6
sospendere l'esecutività delle cartelle di pagamento succitate e - in via principale, nel merito
- di accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo delle summenzionate cartelle di pagamento, con condanna di alla modifica dell'importo nella misura del 10% ovvero CP_4
alla cancellazione/annullamento delle cartelle e alla successiva emissione di nuove cartelle per l'importo correttamente dovuto.
costituitasi con comparsa del 2.12.2022, eccepiva la propria carenza di CP_4
legittimazione passiva, avendo l'opposizione ad oggetto questioni di diritto riguardanti il titolo e pertanto opponibili solo al in qualità di creditore originario. sosteneva inoltre che l'eccezione principale, avanzata da CP_4 Controparte_6
avrebbe dovuto essere oggetto di un giudizio di merito di accertamento negativo nei pagina 3 di 10 confronti del e non di una procedura di opposizione all'esecuzione avverso le cartelle esattoriali emesse da CP_4
In data 6.9.2023 si costituiva il anch'esso sollevando il proprio difetto di legittimazione passiva, a favore dell'unico titolare della procedura esecutiva di riscossione, ovverosia CP_4
Il eccepiva altresì la tardività e inammissibilità della contestazione nel merito proposta dall'opponente in quanto il titolo esecutivo, nel caso di specie, sarebbe costituito da una sanzione amministrativa di natura definitiva, peraltro confermata da una sentenza passata in giudicato.
Il infine rilevava che controparte non aveva fornito alcuna prova idonea in relazione all'asserita omologazione del concordato e allegava una visura da cui la società CP_6 CP_6
risulta tutt'oggi attiva.
[...]
Con comparsa conclusionale del 14.2.2025 la società ribadiva Controparte_6
l'erroneità del quantum delle cartelle emesse (che a sua detta sarebbe dovuto essere ricalcolato nell'importo del 10%) e sosteneva la legittimazione passiva sia del in quanto ente creditore, che dell' in qualità di titolare esclusivo dell'azione esecutiva CP_4
per la riscossione di crediti esattoriali.
La società aggiungeva inoltre che l'omologazione del piano di concordato preventivo in continuità proposto da si porrebbe come un fatto modificativo, Controparte_6
sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo ed – in quanto tale - legittimamente idoneo ad incidere sul credito e da far valere necessariamente in sede di esecuzione. osservava infine che la propria condizione di “attività” è una Controparte_6
conseguenza diretta del concordato preventivo, ancora in essere, che prevede un piano di continuità aziendale diretta anche a tutela dei creditori della società stessa.
* * *
1. Giova in primis esaminare le eccezioni preliminarmente avanzate dagli odierni opposti
( e circa la rispettiva carenza di legittimazione passiva, respingendole fin d'ora CP_4
entrambe. pagina 4 di 10 1.1 Per quanto riguarda l' , essa si pone invero come la naturale Controparte_2
controparte dell'opponente, in quanto titolare esclusiva dell'azione esecutiva.
Nella procedura di riscossione, in effetti, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici. Mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali;
la seconda – una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo – spetta esclusivamente all'agente della riscossione, che diventa legittimato passivo in caso di opposizione all'esecuzione.
Di conseguenza, come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte, “in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo (…) le opposizioni esecutive ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass., 3870/2024).
1.2 Passando ora all'esame della legittimazione passiva dell'ente impositore, la società ha correttamente identificato come destinatario dell'opposizione Controparte_6
il in quanto quest'ultimo è il titolare del credito e, pertanto, unico legittimato a controdedurre in merito alle eccezioni sollevate con l'opposizione e, in particolare, in relazione alla censura avanzata dalla società debitrice circa il quantum del credito.
La Suprema Corte ha peraltro statuito sul punto che: “nell'opposizione a cartella esattoriale (…) sussiste la legittimazione passiva necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio (…) che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi” (Cass., n. 594/2016).
È infatti evidente che l'ente creditore è il solo a poter contestare con cognizione di causa nelle opposizioni – come quella de qua – in cui la società opponente non eccepisce la regolarità o la validità degli atti della procedura di riscossione, ma domanda al giudicante l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
1.3 In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ha agito correttamente la società nel citare ambedue gli enti succitati quali controparti rispetto Controparte_6
pagina 5 di 10 all'opposizione all'esecuzione delle cartelle esattoriali emesse da e fondate sulle CP_4
sanzioni amministrative comminate dal
Sul punto va a fortiori richiamato l'orientamento della Suprema Corte che così si esprime:
“nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore” (Cass., n. Controparte_2
7716/2022).
2. Ciò premesso in merito alla legittimazione passiva delle odierne opposte, va esaminata la domanda avanzata in principalità dalla società opponente che - si anticipa - deve essere accolta nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
2.1 ha chiesto di accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo Controparte_6
delle cartelle di pagamento n. 01920210015354033001 e n. 01920210015828838000, con condanna di alla modifica dell'importo nella misura del 10% ovvero alla CP_4
cancellazione o annullamento delle stesse e alla successiva emissione di nuove cartelle per l'importo correttamente dovuto.
A sostegno delle proprie pretese, la società opponente ha dedotto che il credito vantato dal ed eseguito dall' essendo sorto in epoca antecedente al deposito della CP_4
domanda di concordato preventivo della società, rientra automaticamente nel piano di concordato preventivo al rango di credito chirografario;
di talché l'importo di tale credito sarebbe da ricalcolare e ridurre.
2.2 Innanzitutto, coglie nel segno la censura avanzata dalla società Controparte_6
nei confronti della procedura esecutiva opposta, laddove evidenzia che l'importo del
[...]
credito vantato dagli odierni opposti non è stato quantificato correttamente, in quanto
“falcidiato” a seguito del concordato preventivo promosso dalla società opponente ed omologato dal Tribunale di Bergamo.
Più nel dettaglio, le sanzioni comminate dal ai signori e e come co- _1 Pt_2
obbligata alla società sono collocabili in una fase temporale Controparte_6
(2010) ben antecedente alla richiesta del concordato preventivo in continuità aziendale
(2015), poi omologato dal Tribunale di Bergamo nel marzo del 2017. pagina 6 di 10 Con tale omologa, il Tribunale ha validato il concordato preventivo in continuità proposto dalla società debitrice, “falcidiando” l'ammontare dei debiti precedentemente accumulati dalla società e riducendo la pretesa dei creditori privi di diritti di Controparte_6
prelazione al 10% dell'importo originale dei crediti vantati.
Tra i crediti chirografari succitati si annovera senz'altro il credito vantato da e poi affidato ad per la relativa riscossione, avente ad oggetto le sanzioni amministrative CP_4
comminate ai signori e e come co-obbligata alla società _1 Pt_2 Controparte_6
in quanto sorto in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato
[...]
preventivo.
Di conseguenza, si ritiene fondato il vizio, censurato dall'odierna opponente, da cui è affetta la presente procedura esecutiva, posto che la cartelle esattoriali notificate alla società
come co-obbligata, indicano un importo debendo che non Controparte_6
considera la “falcidia” intervenuta a seguito del concordato preventivo omologato.
2.3 Ciò premesso, è da accogliere la ricostruzione operata sul punto dalla società opponente
– secondo cui l'omologazione del piano di concordato preventivo in continuità (decreto del
21.3.2017, doc. 3 opposizione) si porrebbe come un fatto modificativo, sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, e quindi legittimamente idoneo ad incidere sullo stesso nonché validamente rilevabile dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione delle summenzionate cartelle di pagamento.
Si ricorda peraltro che – come da indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità – spetta al giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione piena e completa di tutti i fatti, incidenti sulla validità delle cartelle di pagamento e modificativi del titolo esecutivo alla base delle stesse, successivi al momento della notifica di tali atti.
Orbene, quando la pretesa creditoria sia divenuta inoppugnabile e non più suscettibile di revisione, la cartella esattoriale è comunque impugnabile con l'opposizione all'esecuzione, tramite la quale il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere in executivis per pagina 7 di 10 fatti nuovi e diversi (come nel caso di specie la sottoposizione a una procedura concorsuale con tutto ciò che ne deriva) da quelli preesistenti che avrebbero potuto impedire l'iscrizione a ruolo.
2.4 Peraltro, il fatto che le relative cartelle esattoriali siano state emesse nel settembre del
2022 - quando erano già infruttuosamente trascorsi i termini di pagamento previsti nel piano di concordato omologato per i crediti chirografari (cinque anni decorrenti dal marzo del 2017 e scaduti quindi nel marzo del 2022) - non rileva ai fini della presente res controversa.
Invero, le Sezioni unite della Cassazione, con una pronuncia che illustra lo stato dell'arte di dottrina e giurisprudenza – anche costituzionale – sulla questione, statuiscono che, ferma l'obbligatorietà della “falcidia concordataria” sui crediti anteriori alla proposta di concordato preventivo (obbligatorietà che può venire meno solo a seguito della risoluzione o dell'annullamento del concordato, con conseguente riespansione dei crediti “falcidiati”), qualora sia scaduto il termine per la risoluzione del concordato ed il piano concordatario si sia dunque consolidato senza che i creditori si siano attivati per chiedere la risoluzione, il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore nella citata misura
“falcidiata” (SS.UU. 4696/2022).
Consegue pertanto da tale orientamento che il credito vantato da e da nei CP_4
confronti della società deve essere onorato da quest'ultima nella Controparte_6
misura “falcidiata”, nonostante il decorso del quinquennio indicato nel provvedimento di omologa come termine di pagamento per i crediti chirografari da parte della società sottoposta alla procedura concorsuale.
Si osserva infatti che, nel caso di specie, gli odierni opposti non hanno fornito alcuna prova circa l'avvenuta risoluzione del concordato preventivo in continuità aziendale.
È anzi proprio il che, nella comparsa di costituzione, dà atto che la società opponente risulta a tutt'oggi “attiva” (come da visura estratta ed allegata alla comparsa); attività che pare conseguenza diretta del concordato preventivo e del relativo piano di continuità aziendale, ancora in essere. pagina 8 di 10 3. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione sollevata da deve essere accolta, con conseguente dichiarazione Controparte_6
dell'insussistenza del diritto degli odierni opposti a procedere esecutivamente nei confronti della società opponente.
3.1 Non risulta invece accoglibile l'ulteriore domanda avanzata dall'odierno opponente diretta all'accertamento e alla dichiarazione dell'erroneità dell'importo delle summenzionate cartelle di pagamento, con condanna di alla modifica dell'importo nella misura del CP_4
10% ovvero alla cancellazione/annullamento delle cartelle e alla successiva emissione di nuove cartelle per l'importo correttamente dovuto, in quanto potere che esula dalla cognizione di questo giudice e questione che andrà necessariamente affrontata in autonomo e separato procedimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, apparendo equo determinare i compensi nei range medi per le fasi di studio, introduzione e decisione (tenuto conto che nella presente causa non è stata svolta istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara l'insussistenza del diritto del e dell' Entrate a CP_1 Controparte_1 CP_2 CP_2
procedere ad esecuzione forzata contro Controparte_6
- condanna il e l' Controparte_1 Controparte_3
, in solido, a rifondere le spese di lite sostenute dalla società
[...] [...]
liquidate in complessivi € 12.046,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_6
forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 10/7/2025 pagina 9 di 10 Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Seconda civile
Il tribunale, nella persona del giudice dott. Angela Randazzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7266/2022 promossa da:
con gli avv.ti Marco Parte_1
ATTORE contro
[...]
Controparte_1
[...] P.IVA_1
nonché contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 17.2.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto della presente causa è l'opposizione all'esecuzione delle cartelle di pagamento n.
01920210015354033001, ruolo n. 2021/0055509 reso esecutivo in data 26.10.2021 e n.
pagina 1 di 10 01920210015828838000, ruolo n. 2021/005508 reso esecutivo in data 26.10.2021, entrambe emesse da (d'ora in avanti su incarico del Controparte_3 CP_4
(d'ora in avanti . Controparte_1
In sintesi, l'opponente, in persona del Presidente del Consiglio Controparte_6
d'Amministrazione Dott. deduceva che: Controparte_7
con decreto del 13.1.2010 il ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di € 174.000,00 a carico del signor nella sua qualità di Testimone_1
amministratore delegato della società per violazione Controparte_6
dell'art. 1 c. 1, legge 197/1991, per aver effettuato nel novembre del 2003 operazioni finanziarie per complessivi € 1.740.000,00 in contanti senza il tramite di alcun intermediario abilitato. In pari data il con decreto ingiungeva il pagamento della medesima sanzione amministrativa a carico del signor Parte_2
nella sua qualità di mandatario per conto della società Controparte_6
presso il governo venezuelano;
il pagamento di tali sanzioni amministrative veniva ingiunto in solido anche alla società
che impugnava avanti al Tribunale di Bergamo entrambi i Controparte_6
decreti, uno dei quali veniva impugnato altresì dall'obbligato principale sig. _1
;
[...]
dopo aver riunito i procedimenti connessi, il Tribunale di Bergamo, con seentenza n.
2361/2010, rigettava le opposizioni confermando i decreti sanzionatori contestati. Tale sentenza veniva appellata avanti alla Corte d'Appello di Brescia con distinti atti di citazione. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 184/2016, rigettava gli appelli proposti confermando la debenza della sanzione amministrativa pecuniaria;
in data 23.09.2015 depositava domanda di concordato Controparte_6
preventivo presso il Tribunale di Bergamo, il quale, con ordinanza n. 310 del
21.3.2017, omologava il piano di concordato in continuità proposto dalla società. Il
pagina 2 di 10 predetto piano prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10% del proprio credito;
il in data 18.11.2019 e 27.12.2019, diffidava il signor e il signor _1 Pt_2
oltre alla società in qualità di co-obbligata, al pagamento della Controparte_6
somma di € 191.667,41 a titolo di sanzione pecuniaria, spese ed interessi maturati;
con comunicazioni pec del novembre 2019/gennaio 2020 la società Controparte_6
informava il che, in mancanza di pagamento da parte degli obbligati
[...]
principali, avrebbe provveduto a corrispondere una somma equivalente al 10% dell'importo chirografario richiesto;
in data 16.9.2022 l' notificava alla società le cartelle CP_4 Controparte_6
di pagamento succitate.
La società opponente sosteneva che il credito in questione, essendo sorto in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo, rientrava legittimamente nel piano oggetto della procedura concorsuale al rango di credito chirografario;
di talché
l'ammontare della pretesa creditoria vantata da doveva essere rideterminata nella CP_4
misura del 10% dell'importo originario.
a fronte di quanto esposto chiedeva, in via preliminare, di Controparte_6
sospendere l'esecutività delle cartelle di pagamento succitate e - in via principale, nel merito
- di accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo delle summenzionate cartelle di pagamento, con condanna di alla modifica dell'importo nella misura del 10% ovvero CP_4
alla cancellazione/annullamento delle cartelle e alla successiva emissione di nuove cartelle per l'importo correttamente dovuto.
costituitasi con comparsa del 2.12.2022, eccepiva la propria carenza di CP_4
legittimazione passiva, avendo l'opposizione ad oggetto questioni di diritto riguardanti il titolo e pertanto opponibili solo al in qualità di creditore originario. sosteneva inoltre che l'eccezione principale, avanzata da CP_4 Controparte_6
avrebbe dovuto essere oggetto di un giudizio di merito di accertamento negativo nei pagina 3 di 10 confronti del e non di una procedura di opposizione all'esecuzione avverso le cartelle esattoriali emesse da CP_4
In data 6.9.2023 si costituiva il anch'esso sollevando il proprio difetto di legittimazione passiva, a favore dell'unico titolare della procedura esecutiva di riscossione, ovverosia CP_4
Il eccepiva altresì la tardività e inammissibilità della contestazione nel merito proposta dall'opponente in quanto il titolo esecutivo, nel caso di specie, sarebbe costituito da una sanzione amministrativa di natura definitiva, peraltro confermata da una sentenza passata in giudicato.
Il infine rilevava che controparte non aveva fornito alcuna prova idonea in relazione all'asserita omologazione del concordato e allegava una visura da cui la società CP_6 CP_6
risulta tutt'oggi attiva.
[...]
Con comparsa conclusionale del 14.2.2025 la società ribadiva Controparte_6
l'erroneità del quantum delle cartelle emesse (che a sua detta sarebbe dovuto essere ricalcolato nell'importo del 10%) e sosteneva la legittimazione passiva sia del in quanto ente creditore, che dell' in qualità di titolare esclusivo dell'azione esecutiva CP_4
per la riscossione di crediti esattoriali.
La società aggiungeva inoltre che l'omologazione del piano di concordato preventivo in continuità proposto da si porrebbe come un fatto modificativo, Controparte_6
sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo ed – in quanto tale - legittimamente idoneo ad incidere sul credito e da far valere necessariamente in sede di esecuzione. osservava infine che la propria condizione di “attività” è una Controparte_6
conseguenza diretta del concordato preventivo, ancora in essere, che prevede un piano di continuità aziendale diretta anche a tutela dei creditori della società stessa.
* * *
1. Giova in primis esaminare le eccezioni preliminarmente avanzate dagli odierni opposti
( e circa la rispettiva carenza di legittimazione passiva, respingendole fin d'ora CP_4
entrambe. pagina 4 di 10 1.1 Per quanto riguarda l' , essa si pone invero come la naturale Controparte_2
controparte dell'opponente, in quanto titolare esclusiva dell'azione esecutiva.
Nella procedura di riscossione, in effetti, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici. Mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali;
la seconda – una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo – spetta esclusivamente all'agente della riscossione, che diventa legittimato passivo in caso di opposizione all'esecuzione.
Di conseguenza, come chiarito da un recente arresto della Suprema Corte, “in caso di riscossione di crediti a mezzo ruolo (…) le opposizioni esecutive ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass., 3870/2024).
1.2 Passando ora all'esame della legittimazione passiva dell'ente impositore, la società ha correttamente identificato come destinatario dell'opposizione Controparte_6
il in quanto quest'ultimo è il titolare del credito e, pertanto, unico legittimato a controdedurre in merito alle eccezioni sollevate con l'opposizione e, in particolare, in relazione alla censura avanzata dalla società debitrice circa il quantum del credito.
La Suprema Corte ha peraltro statuito sul punto che: “nell'opposizione a cartella esattoriale (…) sussiste la legittimazione passiva necessaria del concessionario allorché si deduca un vizio (…) che, in caso di accoglimento dell'opposizione, potrebbe incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi” (Cass., n. 594/2016).
È infatti evidente che l'ente creditore è il solo a poter contestare con cognizione di causa nelle opposizioni – come quella de qua – in cui la società opponente non eccepisce la regolarità o la validità degli atti della procedura di riscossione, ma domanda al giudicante l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
1.3 In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, ha agito correttamente la società nel citare ambedue gli enti succitati quali controparti rispetto Controparte_6
pagina 5 di 10 all'opposizione all'esecuzione delle cartelle esattoriali emesse da e fondate sulle CP_4
sanzioni amministrative comminate dal
Sul punto va a fortiori richiamato l'orientamento della Suprema Corte che così si esprime:
“nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore” (Cass., n. Controparte_2
7716/2022).
2. Ciò premesso in merito alla legittimazione passiva delle odierne opposte, va esaminata la domanda avanzata in principalità dalla società opponente che - si anticipa - deve essere accolta nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
2.1 ha chiesto di accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo Controparte_6
delle cartelle di pagamento n. 01920210015354033001 e n. 01920210015828838000, con condanna di alla modifica dell'importo nella misura del 10% ovvero alla CP_4
cancellazione o annullamento delle stesse e alla successiva emissione di nuove cartelle per l'importo correttamente dovuto.
A sostegno delle proprie pretese, la società opponente ha dedotto che il credito vantato dal ed eseguito dall' essendo sorto in epoca antecedente al deposito della CP_4
domanda di concordato preventivo della società, rientra automaticamente nel piano di concordato preventivo al rango di credito chirografario;
di talché l'importo di tale credito sarebbe da ricalcolare e ridurre.
2.2 Innanzitutto, coglie nel segno la censura avanzata dalla società Controparte_6
nei confronti della procedura esecutiva opposta, laddove evidenzia che l'importo del
[...]
credito vantato dagli odierni opposti non è stato quantificato correttamente, in quanto
“falcidiato” a seguito del concordato preventivo promosso dalla società opponente ed omologato dal Tribunale di Bergamo.
Più nel dettaglio, le sanzioni comminate dal ai signori e e come co- _1 Pt_2
obbligata alla società sono collocabili in una fase temporale Controparte_6
(2010) ben antecedente alla richiesta del concordato preventivo in continuità aziendale
(2015), poi omologato dal Tribunale di Bergamo nel marzo del 2017. pagina 6 di 10 Con tale omologa, il Tribunale ha validato il concordato preventivo in continuità proposto dalla società debitrice, “falcidiando” l'ammontare dei debiti precedentemente accumulati dalla società e riducendo la pretesa dei creditori privi di diritti di Controparte_6
prelazione al 10% dell'importo originale dei crediti vantati.
Tra i crediti chirografari succitati si annovera senz'altro il credito vantato da e poi affidato ad per la relativa riscossione, avente ad oggetto le sanzioni amministrative CP_4
comminate ai signori e e come co-obbligata alla società _1 Pt_2 Controparte_6
in quanto sorto in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato
[...]
preventivo.
Di conseguenza, si ritiene fondato il vizio, censurato dall'odierna opponente, da cui è affetta la presente procedura esecutiva, posto che la cartelle esattoriali notificate alla società
come co-obbligata, indicano un importo debendo che non Controparte_6
considera la “falcidia” intervenuta a seguito del concordato preventivo omologato.
2.3 Ciò premesso, è da accogliere la ricostruzione operata sul punto dalla società opponente
– secondo cui l'omologazione del piano di concordato preventivo in continuità (decreto del
21.3.2017, doc. 3 opposizione) si porrebbe come un fatto modificativo, sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, e quindi legittimamente idoneo ad incidere sullo stesso nonché validamente rilevabile dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione delle summenzionate cartelle di pagamento.
Si ricorda peraltro che – come da indirizzo univoco della giurisprudenza di legittimità – spetta al giudice dell'opposizione all'esecuzione la cognizione piena e completa di tutti i fatti, incidenti sulla validità delle cartelle di pagamento e modificativi del titolo esecutivo alla base delle stesse, successivi al momento della notifica di tali atti.
Orbene, quando la pretesa creditoria sia divenuta inoppugnabile e non più suscettibile di revisione, la cartella esattoriale è comunque impugnabile con l'opposizione all'esecuzione, tramite la quale il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere in executivis per pagina 7 di 10 fatti nuovi e diversi (come nel caso di specie la sottoposizione a una procedura concorsuale con tutto ciò che ne deriva) da quelli preesistenti che avrebbero potuto impedire l'iscrizione a ruolo.
2.4 Peraltro, il fatto che le relative cartelle esattoriali siano state emesse nel settembre del
2022 - quando erano già infruttuosamente trascorsi i termini di pagamento previsti nel piano di concordato omologato per i crediti chirografari (cinque anni decorrenti dal marzo del 2017 e scaduti quindi nel marzo del 2022) - non rileva ai fini della presente res controversa.
Invero, le Sezioni unite della Cassazione, con una pronuncia che illustra lo stato dell'arte di dottrina e giurisprudenza – anche costituzionale – sulla questione, statuiscono che, ferma l'obbligatorietà della “falcidia concordataria” sui crediti anteriori alla proposta di concordato preventivo (obbligatorietà che può venire meno solo a seguito della risoluzione o dell'annullamento del concordato, con conseguente riespansione dei crediti “falcidiati”), qualora sia scaduto il termine per la risoluzione del concordato ed il piano concordatario si sia dunque consolidato senza che i creditori si siano attivati per chiedere la risoluzione, il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore nella citata misura
“falcidiata” (SS.UU. 4696/2022).
Consegue pertanto da tale orientamento che il credito vantato da e da nei CP_4
confronti della società deve essere onorato da quest'ultima nella Controparte_6
misura “falcidiata”, nonostante il decorso del quinquennio indicato nel provvedimento di omologa come termine di pagamento per i crediti chirografari da parte della società sottoposta alla procedura concorsuale.
Si osserva infatti che, nel caso di specie, gli odierni opposti non hanno fornito alcuna prova circa l'avvenuta risoluzione del concordato preventivo in continuità aziendale.
È anzi proprio il che, nella comparsa di costituzione, dà atto che la società opponente risulta a tutt'oggi “attiva” (come da visura estratta ed allegata alla comparsa); attività che pare conseguenza diretta del concordato preventivo e del relativo piano di continuità aziendale, ancora in essere. pagina 8 di 10 3. In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'opposizione sollevata da deve essere accolta, con conseguente dichiarazione Controparte_6
dell'insussistenza del diritto degli odierni opposti a procedere esecutivamente nei confronti della società opponente.
3.1 Non risulta invece accoglibile l'ulteriore domanda avanzata dall'odierno opponente diretta all'accertamento e alla dichiarazione dell'erroneità dell'importo delle summenzionate cartelle di pagamento, con condanna di alla modifica dell'importo nella misura del CP_4
10% ovvero alla cancellazione/annullamento delle cartelle e alla successiva emissione di nuove cartelle per l'importo correttamente dovuto, in quanto potere che esula dalla cognizione di questo giudice e questione che andrà necessariamente affrontata in autonomo e separato procedimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, apparendo equo determinare i compensi nei range medi per le fasi di studio, introduzione e decisione (tenuto conto che nella presente causa non è stata svolta istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara l'insussistenza del diritto del e dell' Entrate a CP_1 Controparte_1 CP_2 CP_2
procedere ad esecuzione forzata contro Controparte_6
- condanna il e l' Controparte_1 Controparte_3
, in solido, a rifondere le spese di lite sostenute dalla società
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liquidate in complessivi € 12.046,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_6
forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 10/7/2025 pagina 9 di 10 Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
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