Articolo 169 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 168Articolo 170
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31 dicembre 2019
Art. 169. Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto 1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone piu' di due anni prima della data di deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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