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Sentenza 26 maggio 2021
Sentenza 26 maggio 2021
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- 1. Moglie disoccupata non trova lavoro: ha diritto al mantenimento?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2021, n. 20866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20866 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Di PL LV TO, nato a [...] il [...]; Di PL EF, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 23/09/2020 dalla Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore, che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte formulate dall'avv. Alessandro Orlando per il ricorrente LV TO Di PL. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20866 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 17/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LV TO Di PL, avv. Alessandro Orlando, e il difensore di EF Di PL, avv. Giuseppe Cantagallo, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 23 settembre 2020 che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. 2. La difesa di LV TO Di PL articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo e con il secondo motivo, proposti rispettivamente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'art. 56 cod. pen. e per mancanza o illogicità della motivazione, si duole dell'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale nel ravvisare il tentativo del reato nonostante l'insussistenza e l'insufficienza dei presupposti di idoneità e non equivocità degli atti ascrivibili a LV TO Di PL, avendo utilizzato quale fonte di prova le dichiarazioni da costui rese agli operatori di polizia intervenuti nell'immediatezza dei fatti, e lamenta la lacunosa ricostruzione della vicenda, insufficiente a dimostrarne non solo l'offensività, ma anche l'attribuibilità all'imputato. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. 2.3 Con il quarto e con il quinto motivo, proposti rispettivamente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e per mancanza o illogicità della motivazione, lamenta l'errore di diritto e il difetto di motivazione in cui sono incorsi i giudici di appello omettendo di indicare e giustificare i singoli elementi determinanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. La difesa di EF Di PL articola le proprie censure in tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dei criteri e dei principi di valutazione della prova, lamenta che, con motivazione carente, i giudici di secondo grado hanno attribuito valenza probatoria ad elementi meramente indiziari. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge e difetto di motivazione, lamenta sia l'assenza o 2 l'insufficienza dei requisiti di idoneità e non equivocità degli atti richiesti dall'art. 56 cod., sia l'omessa motivazione in punto di responsabilità di EF Di PL. 3.3 Con il terzo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato successivamente alla pronuncia di appello. CONSIDERATO IN D:IERITTO 1.Entrambi i ricorsi presentano profili di inammissibilità. 2. Nel caso di specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). In particolare l'integrazione tra le due motivazioni si rinviene nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e nel fatto che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). 3. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione del reato, sollevata da entrambe le difese nel terzo motivo dei rispettivi ricorsi. La vicenda ascritta ai ricorrenti risale al 4 luglio 203/. Il termine massimo di prescrizione del reato contestato ad entrambi, che ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. è di anni sette e mesi sei, ricadeva nel giorno 4 gennaio 2020. Tuttavia, il corso della prescrizione: - nel giudizio di primo grado, ha subìto un periodo di sospensione dal 4 dicembre 2015 al 16 dicembre 2016 per un totale di anni uno e giorni dodici a seguito dell'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali, sicché il termine di prescrizione si è spostato alla data del 16 gennaio 2021; - nel giudizio di secondo grado, terminato con la sentenza della Corte territoriale resa in data 23 settembre 2019, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, ai sensi dell'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha subìto un periodo di sospensione di sessantaquattro giorni (Sez. U, 3 n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432), sicché il termine di prescrizione si è ulteriormente spostato sino ad arrivare alla data del prossimo 21 marzo 2021. 3. Manifestamente inammissibili sono il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente LV TO Di PL. I giudici di secondo grado, che pure hanno sviluppato le argomentazioni rese nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati nell'impugnazione, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure. 3.1 In particolare nel corpo motivazionale di entrambe le pronunce di merito, al di là del mero richiamo narrativo, non si rinviene l'utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilità di LV TO Di PL delle dichiarazioni dallo stesso rese ai militi. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda sulla base dei rilievi svolti dagli operatori di polizia giudiziaria e di quanto dagli stessi osservato al momento del loro intervento (la presenza in orario serale, a pochi metri dalla recinzione dell'area di proprietà della vittima, di entrambi gli imputati, uno dei quali, EF Di PL, nascosto dietro un albero e l'altro, LV TO Di PL, all'interno del furgone a bordo del quale entrambi erano giunti sul posto;
il taglio recente della recinzione dell'area di proprietà della parte offesa;
il rinvenimento della tenaglia, sottoposta a sequestro), senza alcun riferimento alle dichiarazioni rese nell'immediatezza da LV TO Di PL. 3.2 Anche la doglianza relativa all'insussistenza dei requisiti necessari per la configurabilità del tentativo è manifestamente infondata perché, limitandosi a prospettare dubbi sulla corretta ricostruzione della vicenda in ragione di una valutazione differente delle risultanze istruttorie, non deduce alcuna motivata critica al percorso logico seguito dai giudici di merito, i quali si sono profusi in una legittima e approfondita disamina del materiale probatorio a loro disposizione. La Corte territoriale ha risposto all'omologa censura articolata con l'atto di appello richiamando gli esiti degli accertamenti svolti dalla p.g. intervenuta, pienamente in grado di corroborare la ipotesi ricostruttiva formulata dalla pubblica accusa. 4. Manifestamente infondati sono anche il quarto e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente LV TO Di PL con i quali si ripropongono censure già devolute alla Corte territoriale e da questa adeguatamente motivate. È stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto, sicché le stesse possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congrua e che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di 4 uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). La sentenza impugnata reca una motivazione dalla quale si evince che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di una complessiva valutazione di tutti gli elementi a disposizione, sicché sarebbe stato onere del ricorrente, dedurre per quale motivo la determinazione del giudice di merito non possa essere condivisa, integrando una violazione di legge. 5. Manifestamente inammissibili sono il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente EF Di PL. Le critiche formulate al percorso logico seguito dai giudici di merito si limitano soltanto a proporre una valutazione differente delle risultanze istruttorie. 5.1 Invero, con il primo motivo, la difesa, evidenziato l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte omettendo di valutare l'intero compendio probatorio ed in particolare le dichiarazioni rese dal teste AN lezzi in merito all'utilizzo da parte di EF Di PL degli strumenti, tra i quali anche la tenaglia sottoposta a sequestro, rinvenuti all'interno del furgone, per la coltivazione del terreno, non ha tuttavia dedotto gli esatti termini del pregiudizio arrecato al ricorrente. Tanto non senza considerare che EF Di PL, assieme al complice, veniva sorpreso in prossimità della recinzione "a taglio avvenuto". 5.2 Quanto al secondo motivo, nel percorso argomentativo la Corte territoriale non si è affatto limitata a ricondurre la vicenda alla sola narrazione del teste di p.g. GE NA -rispetto al quale, peraltro, ha sottolineato l'assenza di qualsiasi contestazione in sede di esame-, ma, al contrario, ha dettagliatamenl:e elencato tutti gli ulteriori elementi istruttori tra i quali, in particolare, la circostanza che EF Di PL si fosse nascosto all'interno del furgone che, logicamente ricollegati tra loro, l'hanno indotta all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto contestato. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/03/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore, che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte formulate dall'avv. Alessandro Orlando per il ricorrente LV TO Di PL. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20866 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 17/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di LV TO Di PL, avv. Alessandro Orlando, e il difensore di EF Di PL, avv. Giuseppe Cantagallo, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 23 settembre 2020 che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. 2. La difesa di LV TO Di PL articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo e con il secondo motivo, proposti rispettivamente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'art. 56 cod. pen. e per mancanza o illogicità della motivazione, si duole dell'errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale nel ravvisare il tentativo del reato nonostante l'insussistenza e l'insufficienza dei presupposti di idoneità e non equivocità degli atti ascrivibili a LV TO Di PL, avendo utilizzato quale fonte di prova le dichiarazioni da costui rese agli operatori di polizia intervenuti nell'immediatezza dei fatti, e lamenta la lacunosa ricostruzione della vicenda, insufficiente a dimostrarne non solo l'offensività, ma anche l'attribuibilità all'imputato. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. 2.3 Con il quarto e con il quinto motivo, proposti rispettivamente a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e per mancanza o illogicità della motivazione, lamenta l'errore di diritto e il difetto di motivazione in cui sono incorsi i giudici di appello omettendo di indicare e giustificare i singoli elementi determinanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. La difesa di EF Di PL articola le proprie censure in tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dei criteri e dei principi di valutazione della prova, lamenta che, con motivazione carente, i giudici di secondo grado hanno attribuito valenza probatoria ad elementi meramente indiziari. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge e difetto di motivazione, lamenta sia l'assenza o 2 l'insufficienza dei requisiti di idoneità e non equivocità degli atti richiesti dall'art. 56 cod., sia l'omessa motivazione in punto di responsabilità di EF Di PL. 3.3 Con il terzo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato successivamente alla pronuncia di appello. CONSIDERATO IN D:IERITTO 1.Entrambi i ricorsi presentano profili di inammissibilità. 2. Nel caso di specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). In particolare l'integrazione tra le due motivazioni si rinviene nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e nel fatto che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01). 3. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione del reato, sollevata da entrambe le difese nel terzo motivo dei rispettivi ricorsi. La vicenda ascritta ai ricorrenti risale al 4 luglio 203/. Il termine massimo di prescrizione del reato contestato ad entrambi, che ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. è di anni sette e mesi sei, ricadeva nel giorno 4 gennaio 2020. Tuttavia, il corso della prescrizione: - nel giudizio di primo grado, ha subìto un periodo di sospensione dal 4 dicembre 2015 al 16 dicembre 2016 per un totale di anni uno e giorni dodici a seguito dell'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali, sicché il termine di prescrizione si è spostato alla data del 16 gennaio 2021; - nel giudizio di secondo grado, terminato con la sentenza della Corte territoriale resa in data 23 settembre 2019, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, ai sensi dell'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha subìto un periodo di sospensione di sessantaquattro giorni (Sez. U, 3 n. 5292 del 26/11/2020, dep. 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432), sicché il termine di prescrizione si è ulteriormente spostato sino ad arrivare alla data del prossimo 21 marzo 2021. 3. Manifestamente inammissibili sono il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente LV TO Di PL. I giudici di secondo grado, che pure hanno sviluppato le argomentazioni rese nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati nell'impugnazione, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure. 3.1 In particolare nel corpo motivazionale di entrambe le pronunce di merito, al di là del mero richiamo narrativo, non si rinviene l'utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilità di LV TO Di PL delle dichiarazioni dallo stesso rese ai militi. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda sulla base dei rilievi svolti dagli operatori di polizia giudiziaria e di quanto dagli stessi osservato al momento del loro intervento (la presenza in orario serale, a pochi metri dalla recinzione dell'area di proprietà della vittima, di entrambi gli imputati, uno dei quali, EF Di PL, nascosto dietro un albero e l'altro, LV TO Di PL, all'interno del furgone a bordo del quale entrambi erano giunti sul posto;
il taglio recente della recinzione dell'area di proprietà della parte offesa;
il rinvenimento della tenaglia, sottoposta a sequestro), senza alcun riferimento alle dichiarazioni rese nell'immediatezza da LV TO Di PL. 3.2 Anche la doglianza relativa all'insussistenza dei requisiti necessari per la configurabilità del tentativo è manifestamente infondata perché, limitandosi a prospettare dubbi sulla corretta ricostruzione della vicenda in ragione di una valutazione differente delle risultanze istruttorie, non deduce alcuna motivata critica al percorso logico seguito dai giudici di merito, i quali si sono profusi in una legittima e approfondita disamina del materiale probatorio a loro disposizione. La Corte territoriale ha risposto all'omologa censura articolata con l'atto di appello richiamando gli esiti degli accertamenti svolti dalla p.g. intervenuta, pienamente in grado di corroborare la ipotesi ricostruttiva formulata dalla pubblica accusa. 4. Manifestamente infondati sono anche il quarto e quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente LV TO Di PL con i quali si ripropongono censure già devolute alla Corte territoriale e da questa adeguatamente motivate. È stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto, sicché le stesse possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congrua e che la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di 4 uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01). La sentenza impugnata reca una motivazione dalla quale si evince che le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base di una complessiva valutazione di tutti gli elementi a disposizione, sicché sarebbe stato onere del ricorrente, dedurre per quale motivo la determinazione del giudice di merito non possa essere condivisa, integrando una violazione di legge. 5. Manifestamente inammissibili sono il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente EF Di PL. Le critiche formulate al percorso logico seguito dai giudici di merito si limitano soltanto a proporre una valutazione differente delle risultanze istruttorie. 5.1 Invero, con il primo motivo, la difesa, evidenziato l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte omettendo di valutare l'intero compendio probatorio ed in particolare le dichiarazioni rese dal teste AN lezzi in merito all'utilizzo da parte di EF Di PL degli strumenti, tra i quali anche la tenaglia sottoposta a sequestro, rinvenuti all'interno del furgone, per la coltivazione del terreno, non ha tuttavia dedotto gli esatti termini del pregiudizio arrecato al ricorrente. Tanto non senza considerare che EF Di PL, assieme al complice, veniva sorpreso in prossimità della recinzione "a taglio avvenuto". 5.2 Quanto al secondo motivo, nel percorso argomentativo la Corte territoriale non si è affatto limitata a ricondurre la vicenda alla sola narrazione del teste di p.g. GE NA -rispetto al quale, peraltro, ha sottolineato l'assenza di qualsiasi contestazione in sede di esame-, ma, al contrario, ha dettagliatamenl:e elencato tutti gli ulteriori elementi istruttori tra i quali, in particolare, la circostanza che EF Di PL si fosse nascosto all'interno del furgone che, logicamente ricollegati tra loro, l'hanno indotta all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto contestato. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/03/2021.