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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06683/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00622 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06683/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6683 del 2025, proposto dalla sig.ra
EL RA, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma, in parte qua,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta,
n. 15693/2025 del 22 agosto 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 3773/2025. N. 06683/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. RO De
Berardinis, udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Federico Basilica e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con l'appello in epigrafe la sig.ra EL RA, dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'area del personale ATA con profilo di Collaboratore
Scolastico, impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, n. 15693/2025 del
22 agosto 2025 esclusivamente nel capo che attiene alla liquidazione delle spese, chiedendone la riforma in parte qua;
- che la sentenza gravata ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III Lavoro, n. 4875/2022 del 25 maggio 2023, che: I) ha dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo da lei prestato e, quindi, il diritto al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato; II) ha accertato e dichiarato il diritto della stessa ricorrente a percepire le differenze retributive in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti della prescrizione; III) per l'effetto ha condannato il Ministero a effettuare la ricostruzione della carriera della dipendente nei termini suindicati e a corrisponderle le differenze retributive maturate, pari ad € 10.784,23, con gli interessi legali dalla N. 06683/2025 REG.RIC.
maturazione al saldo; IV) infine, ha compensato per metà le spese di lite e per il resto le ha addossate al Ministero soccombente;
- che il T.A.R., nell'accogliere il ricorso in ottemperanza, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in €
800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- che con il ricorso in epigrafe, tempestivamente notificato, l'appellante lamenta che la liquidazione delle spese nella suindicata misura di € 800,00 viola l'art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2233, secondo comma, c.c., e viola altresì il d.m. n.
55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), essendo inferiore ai minimi tariffari da questo previsti;
- che l'appellante ha contestato le motivazioni poste dalla sentenza a fondamento della liquidazione delle spese, asserendo in aggiunta l'inesattezza del richiamo ivi contenuto alla giurisprudenza di questa Sezione;
- che, per l'effetto, l'appellante ha chiesto in via principale che, in riforma del capo appellato della sentenza impugnata, il Ministero venisse condannato a rifonderle €
1.901,00 a titolo di spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, in applicazione dei valori indicati dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzi al T.A.R. di valore fino a €
260.000,00; in subordine, ha chiesto la condanna del Ministero a rifonderle, sempre a titolo di spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, € 3.689,00, in applicazione dei valori indicati dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzi al T.A.R. aventi valore indeterminabile.
Considerato inoltre:
- che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto formale, resistendo all'appello di controparte;
- che l'appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi; N. 06683/2025 REG.RIC.
- che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore presente della parte pubblica, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che le censure dell'appellante siano infondate;
Considerato, infatti:
- che forma oggetto della controversia la liquidazione in misura asseritamente troppo esigua, da parte del giudice di prime cure, delle spese del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Giudice del
Lavoro;
- che sulla stessa questione questa Sezione si è già espressa in molteplici precedenti e tra l'altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn.
7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell'8 ottobre 2025, nn. 8173 e
8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell'11 novembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre
2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi” (C.d.S., Sez. VII, 11 dicembre 2024,
n. 10003; id., 19 novembre 2024, n. 9249; id., 2 novembre 2022, n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636) e dell'art. 74 c.p.a. (che per le sentenze in forma semplificata dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”);
- che pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all'obbligo di sintesi di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. (cfr. C.d.S.,
Sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l'integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa
Sezione nn. 3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173, 8177, 8824 e 9054 del 2025, le quali hanno tutte stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque N. 06683/2025 REG.RIC.
comparabili a quella di cui ora si discute, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, cioè in misura pari a quella liquidata dalla sentenza appellata;
- che, in aggiunta a tale profilo motivazionale, si evidenzia che il T.A.R. ha specificato le ragioni della liquidazione ridotta del compenso del difensore, individuandole nella natura essenzialmente esecutiva del giudizio e nel concreto impegno difensionale e avendo a base i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare: ciò
– è qui il caso di precisare – tenuto altresì conto che nel caso di specie si discute di un contenzioso di valore inferiore allo scaglione di € 26.000,00;
- che alla stregua di tutti gli elementi fin qui riferiti, la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado recata dalla sentenza appellata risulta congrua e non erronea, viste la non particolare complessità dell'unica questione giuridica affrontata, avente a oggetto il mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, e la serialità della pretesa azionata, la quale, se non può ex se giustificare la compensazione delle spese, può, tuttavia, essere valorizzata dal giudice ai fini di una riduzione del compenso, perché indice di un minor impegno difensivo (C.d.S., Sez. VII, 30 dicembre 2025, n.
10394);
- che, in definitiva, da tutto quanto esposto emerge come la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza appellata non possa ritenersi meramente simbolica, ma sia il frutto di una congrua commisurazione delle spese all'impegno professionale profuso per la proposizione del ricorso, in accordo alla giurisprudenza della Sezione poc'anzi richiamata;
Ritenuto in conclusione, per quanto detto, di respingere l'appello;
Ritenuta, nondimeno, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio, in virtù della costituzione solo formale dell'Amministrazione appellata e della natura della controversia (C.d.S., Sez. VII, n.
10394/2025, cit.) N. 06683/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio d'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AU TE, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis AU TE N. 06683/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/01/2026
N. 00622 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06683/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6683 del 2025, proposto dalla sig.ra
EL RA, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma, in parte qua,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta,
n. 15693/2025 del 22 agosto 2025, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 3773/2025. N. 06683/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. RO De
Berardinis, udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Federico Basilica e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con l'appello in epigrafe la sig.ra EL RA, dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'area del personale ATA con profilo di Collaboratore
Scolastico, impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, n. 15693/2025 del
22 agosto 2025 esclusivamente nel capo che attiene alla liquidazione delle spese, chiedendone la riforma in parte qua;
- che la sentenza gravata ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellante per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III Lavoro, n. 4875/2022 del 25 maggio 2023, che: I) ha dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo da lei prestato e, quindi, il diritto al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato; II) ha accertato e dichiarato il diritto della stessa ricorrente a percepire le differenze retributive in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti della prescrizione; III) per l'effetto ha condannato il Ministero a effettuare la ricostruzione della carriera della dipendente nei termini suindicati e a corrisponderle le differenze retributive maturate, pari ad € 10.784,23, con gli interessi legali dalla N. 06683/2025 REG.RIC.
maturazione al saldo; IV) infine, ha compensato per metà le spese di lite e per il resto le ha addossate al Ministero soccombente;
- che il T.A.R., nell'accogliere il ricorso in ottemperanza, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in €
800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- che con il ricorso in epigrafe, tempestivamente notificato, l'appellante lamenta che la liquidazione delle spese nella suindicata misura di € 800,00 viola l'art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2233, secondo comma, c.c., e viola altresì il d.m. n.
55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), essendo inferiore ai minimi tariffari da questo previsti;
- che l'appellante ha contestato le motivazioni poste dalla sentenza a fondamento della liquidazione delle spese, asserendo in aggiunta l'inesattezza del richiamo ivi contenuto alla giurisprudenza di questa Sezione;
- che, per l'effetto, l'appellante ha chiesto in via principale che, in riforma del capo appellato della sentenza impugnata, il Ministero venisse condannato a rifonderle €
1.901,00 a titolo di spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, in applicazione dei valori indicati dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzi al T.A.R. di valore fino a €
260.000,00; in subordine, ha chiesto la condanna del Ministero a rifonderle, sempre a titolo di spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, € 3.689,00, in applicazione dei valori indicati dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzi al T.A.R. aventi valore indeterminabile.
Considerato inoltre:
- che si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito con atto formale, resistendo all'appello di controparte;
- che l'appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi; N. 06683/2025 REG.RIC.
- che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore presente della parte pubblica, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto che le censure dell'appellante siano infondate;
Considerato, infatti:
- che forma oggetto della controversia la liquidazione in misura asseritamente troppo esigua, da parte del giudice di prime cure, delle spese del giudizio di ottemperanza proposto dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Giudice del
Lavoro;
- che sulla stessa questione questa Sezione si è già espressa in molteplici precedenti e tra l'altro con le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn.
7621 e 7622 del 30 settembre 2025, nn. 7900 e 7916 dell'8 ottobre 2025, nn. 8173 e
8177 del 21 ottobre 2025, n. 8824 dell'11 novembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre
2025, le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate in questa sede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., secondo cui la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi” (C.d.S., Sez. VII, 11 dicembre 2024,
n. 10003; id., 19 novembre 2024, n. 9249; id., 2 novembre 2022, n. 9553; Sez. VI, 25 febbraio 2021, n. 1636) e dell'art. 74 c.p.a. (che per le sentenze in forma semplificata dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”);
- che pertanto, sulla base dei precetti degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nonché in ossequio all'obbligo di sintesi di cui all'art. 3, comma 2, c.p.a. (cfr. C.d.S.,
Sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8742), alla motivazione della presente decisione può provvedersi mediante l'integrale richiamo alle motivazioni delle sentenze di questa
Sezione nn. 3897, 4426, 7621, 7622, 7900, 7916, 8173, 8177, 8824 e 9054 del 2025, le quali hanno tutte stimato conforme a legge, in fattispecie analoghe o comunque N. 06683/2025 REG.RIC.
comparabili a quella di cui ora si discute, la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, cioè in misura pari a quella liquidata dalla sentenza appellata;
- che, in aggiunta a tale profilo motivazionale, si evidenzia che il T.A.R. ha specificato le ragioni della liquidazione ridotta del compenso del difensore, individuandole nella natura essenzialmente esecutiva del giudizio e nel concreto impegno difensionale e avendo a base i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare: ciò
– è qui il caso di precisare – tenuto altresì conto che nel caso di specie si discute di un contenzioso di valore inferiore allo scaglione di € 26.000,00;
- che alla stregua di tutti gli elementi fin qui riferiti, la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado recata dalla sentenza appellata risulta congrua e non erronea, viste la non particolare complessità dell'unica questione giuridica affrontata, avente a oggetto il mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito, e la serialità della pretesa azionata, la quale, se non può ex se giustificare la compensazione delle spese, può, tuttavia, essere valorizzata dal giudice ai fini di una riduzione del compenso, perché indice di un minor impegno difensivo (C.d.S., Sez. VII, 30 dicembre 2025, n.
10394);
- che, in definitiva, da tutto quanto esposto emerge come la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza appellata non possa ritenersi meramente simbolica, ma sia il frutto di una congrua commisurazione delle spese all'impegno professionale profuso per la proposizione del ricorso, in accordo alla giurisprudenza della Sezione poc'anzi richiamata;
Ritenuto in conclusione, per quanto detto, di respingere l'appello;
Ritenuta, nondimeno, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo grado del giudizio, in virtù della costituzione solo formale dell'Amministrazione appellata e della natura della controversia (C.d.S., Sez. VII, n.
10394/2025, cit.) N. 06683/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio d'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AU TE, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis AU TE N. 06683/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO