Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
6514/2021 posta in deliberazione il giorno 19/02/2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. GAZZONI FRANCESCO MARIA;
E
( ) Controparte_1 C.F._1
Avv. ( VIA DELLA Controparte_2 C.F._2
BALDUINA 63 ROMA;
OGGETTO
Impugnazione di lodo arbitrale
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato il lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale di Primavera Forense, Parte_1
Organismo di Mediazione Sezione locale di Roma, 00192, Via Santamaura, 46, composto dall'Arbitro Unico Avv. Carlo Carrese, costituitosi in data 12 febbraio 2021, con sede in Roma,
00192, Via Santamaura n. 46, nella controversia arbitrale tra l'AVV. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Savioli, e la , in persona del l.r.p.t., Parte_1
1
Gazzoni, lodo sottoscritto dall'arbitro unico in data 29 luglio 2021 e depositato in pari data presso la Camera Arbitrale di Primavera Forense.
Il lodo aveva così statuito: - condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, a titolo di onorari legali per l'attività professionale svolta dall'avv. in relazione al giudizio civile rg 39694/2018 innanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1
sez. 13ª, giudice dott. Cisterna della somma di € 26.269,98, oltre al pagamento della ritenuta di acconto pari ad € 5.260,79;
- pone per 2/3 a carico della in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 per 1/3 a carico dell'avvocato le spese di arbitrato, liquidate in conformità Controparte_1 al tariffario della Camera Arbitrale di Primavera Forense in € 2.400,00 più Iva (onorari) ed in € 300,00 più iva (spese amministrative), come da delibera del Consiglio Arbitrale del
28/07/2021;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Parte_1 delle spese legali di difesa in favore dell'avvocato determinate Controparte_1 nell'importo di € 2.025,00, oltre spese generali (15%) ed oneri di legge”.
Si è costituito in giudizio l'avv. instando per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Rigetta l'istanza di sospensione della esecutività del lodo, all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem il lodo impugnato.
Con il primo motivo la ha dedotto “Nullità per violazione dell'art. 829, primo Parte_1 comma, n. 12 per non aver pronunciato su l'eccezione di inadempimento proposta dalla Pt_1
in conformità alla convenzione di arbitrato.”
La doglianza è infondata.
Condivisibilmente l'appellato ha controdedotto: “ In particolare, con riferimento a tale motivo di impugnazione, il lodo ha stabilito quanto di seguito si riporta: “in merito alla eccezione sollevata dalla - avente ad oggetto l'insorgenza di un conflitto di interesse Parte_1 dell'avv. nei confronti di quest'ultima, oltre all'inadempimento da parte del CP_1
medesimo, degli obblighi nascenti dai principi di buona fede e correttezza ex art..
1175 c.c. e 1375 c.c. - affinché venga applicata la previsione contenuta ….” e ancora “Tale eccezione risulta priva di pregio considerando che il supposto interesse, contrario a quello della cliente, ed il danno derivato non risulta concretamente dimostrato ed inoltre posto che subito dopo il sorgere dell'ipotetico conflitto di interessi, è intervenuta la revoca del mandato
2 da parte di un nuovo difensore, senza compromissione degli interessi della e senza CP_3
alcun pregiudizio per quest'ultima. Tale eccezione appare, inoltre, incoerente posto che la interruzione del rapporto professionale è avvenuta, come detto, a seguito della revoca del mandato da parte della Parte_1
In realtà l'arbitro si è pronunziato sulla eccezione di inadempimento e sul conflitto di interessi, ma le ha sostanzialmente ritenute priva di pregio ed inidonee a paralizzare la pretesa creditoria di controparte per l'assorbente rilievo che un danno comunque non si fosse verificato.
Condivisibile o meno che sia tale statuizione è evidente che la censura, sia pure qualificata come omessa pronunzia, si risolva nell'allegazione di un error in iudicando fondato su una contestazione della complessiva valutazione dei fatti e delle prove compiuta dall'arbitro, che è incensurabile in questa sede.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla Corte di Cassazione . Si richiama da ultimo l'ordinanza 13604/2024: “ La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.”
Con il secondo motivo l'impugnante ha dedotto “ nullità per violazione degli artt. 829, primo comma, n. 5 e 823, n. 5 per insussistenza di motivazione circa la determinazione del compenso spettante all'avv. per l'attività istruttoria espletata.” CP_1
La doglianza è inammissibile .
L'Arbitro, nel lodo, ha -infatti- evidenziato come: l'avv. “abbia svolto l'incarico CP_1
professionale sino alla fase istruttoria maturando conseguentemente il diritto ad ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio ed istruttoria. Tuttavia, in relazione a tale ultima fase, occorre considerare che essendo intervenuta la revoca del mandato allorquando non era stata completata “
Posto che l'avv. aveva indubbiamente diritto al compenso anche per la fase istruttoria, CP_1
l'Arbitro ha tenuto conto del non esaurimento da parte dell'avv. delle attività relative CP_1
a detta fase determinando una riduzione del compenso - riduzione insufficiente, se non da azzerare secondo l'impugnante - Anche tale censura si risolverebbe in un error in iudicando
3 inammissibile in questa sede, in quanto involgente un apprezzamento di fatto -, la cui condivisibilità o meno non rileva in questa sede- incensurabile in sede di impugnazione .
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'impugnazione condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell'avv. che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1
gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma1 quater T.U.115/2002
Roma, 28.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
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