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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2720/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19064/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122328647000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2686/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti: come da memorie in atti Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso Resistente: Assente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 24 luglio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente all'annualità 2020; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono la Regione Campania ed Agenzia delle Entrate Riscossione che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito su ruolo formato dall'ente impositore Regione Campania che ha prodotto documentazione da cui si dovrebbe evincere la rituale notifica di avviso di accertamento. In realtà, il procedimento non è regolare ai fini del perfezionamento della notifica, giacché mancano i necessari adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. essendo stata prodotta una mera busta con la dicitura “lasciato avviso”. Ne segue che la prescrizione triennale si è realizzata. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, non altrettanto dicasi per gli atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto e per l'effetto va annullato l'atto impugnato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in virtù dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19064/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250122328647000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2686/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti: come da memorie in atti Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso Resistente: Assente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 24 luglio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente all'annualità 2020; rileva, tra l'altro, la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono la Regione Campania ed Agenzia delle Entrate Riscossione che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per aver agito su ruolo formato dall'ente impositore Regione Campania che ha prodotto documentazione da cui si dovrebbe evincere la rituale notifica di avviso di accertamento. In realtà, il procedimento non è regolare ai fini del perfezionamento della notifica, giacché mancano i necessari adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. essendo stata prodotta una mera busta con la dicitura “lasciato avviso”. Ne segue che la prescrizione triennale si è realizzata. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato, non altrettanto dicasi per gli atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto e per l'effetto va annullato l'atto impugnato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in virtù dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso