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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1438/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 1438/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Frizza _1
Luana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Frizza Luana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/1991 in Torreano (UD) precisando che dall'unione sono nati tre figli: , in data 8.7.1992 maggiorenne ed Persona_1 economicamente autonoma, nata il [...] maggiorenne ed economicamente Persona_2 autonoma, e nato il [...] maggiorenni non autonomo in quanto studente CP_3 universitario, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale pronunciata con sentenza non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. I coniugi stabiliscono di vivere separati e di mantenere l'obbligo del rispetto reciproco.
2. L'abitazione coniugale, sita in Castel Giorgio TR, di proprietà del IG. , rimane _1 assegnata al medesimo, confermando quanto già concordato ed omologato in sede di separazione.
La IG.ra ancora prima della separazione, in accordo con il marito aveva già Controparte_2 lasciato la casa coniugale, per stabilirsi in altro appartamento sito in Montefiascone VT, Via
Cardinal Salotti n. 151/E, ove attualmente è residente ed ove ancora vive ed ha vissuto sino ad oggi.
I componenti di arredamento, nonché tutti gli oggetti di proprietà di entrambi i coniugi, presenti nell'abitazione coniugale, sono stati già divisi in accordo tra loro dai coniugi, già prima della separazione. Pertanto, tutto quanto ad oggi presente all'interno dell'abitazione coniugale deve considerarsi assegnato al IG. . _1
3. Il figlio non economicamente indipendente, rimarrà a vivere con il padre, nella CP_3 casa coniugale, ove è residente, nei momenti in cui si trova a Castelgiorgio. 4) In ragione dell'età dei figli, anche del figlio seppure non economicamente autosufficiente, nulla viene stabilito in CP_3 merito al diritto dovere di visita della madre;
i figli saranno liberi di frequentare la madre, come e quando lo riterranno opportuno, come peraltro già accade dal momento della separazione dei coniugi.
5) il IG. si impegna a provvedere al totale mantenimento del figlio , _1 CP_3 studente universitario, laureato in Filosofia all'Università di Siena, Triennale, ora iscritto alla specialistica della facoltà di Filosofia, presso l'Università di Trieste, I anno, e quindi a provvedere sia al mantenimento ordinario, nonché alle spese straordinarie, necessarie per il medesimo. Si precisa che il figlio a partire dal mese di Ottobre 2023 sta seguendo i corsi per la specialistica CP_3 in presenza, presso la facoltà di Filosofia di Trieste, e quindi per tale motivo conduce in locazione un appartamento sito nella stessa città, con un canone di locazione di euro 300,00 comprensivo di spese di condominio. Il sig. sta provvedendo oltre al pagamento del canone di _1 locazione dell'appartamento sopra indicato, anche al mantenimento del figlio fuori sede, rimanendo in ogni caso la madre disponibile, per quanto ad ella possibile, a contribuire alle necessità del figlio, con accordi diretti tra il medesimo e la madre. Il IG. si impegna a provvedere al _1 mantenimento del figlio sino a quando il medesimo non concluderà gli studi, divenendo CP_3 economicamente autosufficiente.
6) La madre IG.ra si farà carico di provvedere alle spese per il figlio per i periodi Controparte_2 in cui egli rimarrà con ella, senza richiedere alcunché al padre. 7) Nessun importo per il mantenimento reciproco dei coniugi viene stabilito, in ragione della autosufficienza economica di entrambi. Tuttavia, il sig. , verserà alla moglie a titolo _1 di assegno Una Tantum e quota parte del TFR, che egli percepirà in seguito, la somma di euro
15.000,00 omnia. Tale importo viene ricavato all'esito della compensazione delle spese legali corrisposte per la separazione, e per il presente divorzio, e per accordo a carico di entrambi i coniugi, al 50%, corrisposte dal IG. . _1
8) Eventuali assegni familiari per il figlio, ovvero l'assegno unico, ove previsto, verranno richiesti e percepiti dal IG. , rinunciando la IG.ra a farne richiesta, per consentire _1 CP_2 tale possibilità al padre.
9) I coniugi stabiliscono altresì di considerare il figlio , ai fini delle detrazioni fiscali, CP_3
a totale carico del padre IG. . Per quanto riguarda la proprietà delle autovetture, i _1 coniugi sono proprietari delle seguenti: Il IG. : RE , targata _1 Pt_1
GR255SC.
10) La IG.ra : Suzuki PL TG DP770JY. Controparte_2
11) Le spese legali relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono compensate tra i coniugi.
12)Come sopra detto è stata regolata la pendenza creditoria del sig. nei confronti della _1
IG.ra , con riguardo alle spese legali, in forza della compensazione sopra indicata. Controparte_2
13) Le parti dichiarano altresì che non hanno più niente in comunione tra di loro, a carattere patrimoniali e/o finanziario, avendo ormai chiuso anche i conti correnti in comune.
14) Le parti dichiarano altresì di rinunciare al tentativo di conciliazione previsto e quindi all'udienza all' uopo fissata, e quindi chiedono di sostituire la medesima con note scritte, ex art. 127 ter cpc, nelle quali ribadire le condizioni del divorzio e la rinuncia al tentativo di conciliazione”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al giudice delegato in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/06/1991 tra e in Torreano (UD), alle condizioni congiunte _1 Controparte_2 indicate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TORREANO (UD) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 1991);
spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 1438/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Frizza _1
Luana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Frizza Luana, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/1991 in Torreano (UD) precisando che dall'unione sono nati tre figli: , in data 8.7.1992 maggiorenne ed Persona_1 economicamente autonoma, nata il [...] maggiorenne ed economicamente Persona_2 autonoma, e nato il [...] maggiorenni non autonomo in quanto studente CP_3 universitario, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale pronunciata con sentenza non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. I coniugi stabiliscono di vivere separati e di mantenere l'obbligo del rispetto reciproco.
2. L'abitazione coniugale, sita in Castel Giorgio TR, di proprietà del IG. , rimane _1 assegnata al medesimo, confermando quanto già concordato ed omologato in sede di separazione.
La IG.ra ancora prima della separazione, in accordo con il marito aveva già Controparte_2 lasciato la casa coniugale, per stabilirsi in altro appartamento sito in Montefiascone VT, Via
Cardinal Salotti n. 151/E, ove attualmente è residente ed ove ancora vive ed ha vissuto sino ad oggi.
I componenti di arredamento, nonché tutti gli oggetti di proprietà di entrambi i coniugi, presenti nell'abitazione coniugale, sono stati già divisi in accordo tra loro dai coniugi, già prima della separazione. Pertanto, tutto quanto ad oggi presente all'interno dell'abitazione coniugale deve considerarsi assegnato al IG. . _1
3. Il figlio non economicamente indipendente, rimarrà a vivere con il padre, nella CP_3 casa coniugale, ove è residente, nei momenti in cui si trova a Castelgiorgio. 4) In ragione dell'età dei figli, anche del figlio seppure non economicamente autosufficiente, nulla viene stabilito in CP_3 merito al diritto dovere di visita della madre;
i figli saranno liberi di frequentare la madre, come e quando lo riterranno opportuno, come peraltro già accade dal momento della separazione dei coniugi.
5) il IG. si impegna a provvedere al totale mantenimento del figlio , _1 CP_3 studente universitario, laureato in Filosofia all'Università di Siena, Triennale, ora iscritto alla specialistica della facoltà di Filosofia, presso l'Università di Trieste, I anno, e quindi a provvedere sia al mantenimento ordinario, nonché alle spese straordinarie, necessarie per il medesimo. Si precisa che il figlio a partire dal mese di Ottobre 2023 sta seguendo i corsi per la specialistica CP_3 in presenza, presso la facoltà di Filosofia di Trieste, e quindi per tale motivo conduce in locazione un appartamento sito nella stessa città, con un canone di locazione di euro 300,00 comprensivo di spese di condominio. Il sig. sta provvedendo oltre al pagamento del canone di _1 locazione dell'appartamento sopra indicato, anche al mantenimento del figlio fuori sede, rimanendo in ogni caso la madre disponibile, per quanto ad ella possibile, a contribuire alle necessità del figlio, con accordi diretti tra il medesimo e la madre. Il IG. si impegna a provvedere al _1 mantenimento del figlio sino a quando il medesimo non concluderà gli studi, divenendo CP_3 economicamente autosufficiente.
6) La madre IG.ra si farà carico di provvedere alle spese per il figlio per i periodi Controparte_2 in cui egli rimarrà con ella, senza richiedere alcunché al padre. 7) Nessun importo per il mantenimento reciproco dei coniugi viene stabilito, in ragione della autosufficienza economica di entrambi. Tuttavia, il sig. , verserà alla moglie a titolo _1 di assegno Una Tantum e quota parte del TFR, che egli percepirà in seguito, la somma di euro
15.000,00 omnia. Tale importo viene ricavato all'esito della compensazione delle spese legali corrisposte per la separazione, e per il presente divorzio, e per accordo a carico di entrambi i coniugi, al 50%, corrisposte dal IG. . _1
8) Eventuali assegni familiari per il figlio, ovvero l'assegno unico, ove previsto, verranno richiesti e percepiti dal IG. , rinunciando la IG.ra a farne richiesta, per consentire _1 CP_2 tale possibilità al padre.
9) I coniugi stabiliscono altresì di considerare il figlio , ai fini delle detrazioni fiscali, CP_3
a totale carico del padre IG. . Per quanto riguarda la proprietà delle autovetture, i _1 coniugi sono proprietari delle seguenti: Il IG. : RE , targata _1 Pt_1
GR255SC.
10) La IG.ra : Suzuki PL TG DP770JY. Controparte_2
11) Le spese legali relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono compensate tra i coniugi.
12)Come sopra detto è stata regolata la pendenza creditoria del sig. nei confronti della _1
IG.ra , con riguardo alle spese legali, in forza della compensazione sopra indicata. Controparte_2
13) Le parti dichiarano altresì che non hanno più niente in comunione tra di loro, a carattere patrimoniali e/o finanziario, avendo ormai chiuso anche i conti correnti in comune.
14) Le parti dichiarano altresì di rinunciare al tentativo di conciliazione previsto e quindi all'udienza all' uopo fissata, e quindi chiedono di sostituire la medesima con note scritte, ex art. 127 ter cpc, nelle quali ribadire le condizioni del divorzio e la rinuncia al tentativo di conciliazione”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al giudice delegato in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29/06/1991 tra e in Torreano (UD), alle condizioni congiunte _1 Controparte_2 indicate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TORREANO (UD) (atto n. 4, parte II, serie A, anno 1991);
spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio in data 9.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti