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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. EL VO Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. NR ES Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 21/11/2024 al n. 1667/2024
R.G., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Andrea Cellura, ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Tripoli n.3, ricorrente
CONTRO
PROCURA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CP_1
ORDINARIO DI TRAPANI (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, interveniente necessario avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982
1 CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12.11.2025, parte attrice concludeva come da citazione e memorie successive, cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata al Pubblico Ministero (posto che parte attrice non è coniugata e non ha figli), ha chiesto: la Parte_1
rettifica anagrafica di attribuzione di sesso da femminile a maschile ed assunzione del nome in luogo di quello di nonché Pt_2 Pt_1
l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Esponeva di essere affetto da disturbo di disforia di genere (transessualismo) che, sin dall'infanzia, aveva indotto parte attrice a sentirsi psicologicamente come appartenente a sesso diverso da quello biologico, assumendo nel corso degli anni comportamenti ed atteggiamenti prettamente femminili, con profondo disagio per l'esteriore riconducibilità del proprio aspetto fisico ad un sesso, quello maschile, sentito come non corrispondente a quello femminile psicologicamente percepito come proprio.
Parte attrice ha evidenziato di aver dapprima intrapreso un percorso di psicoterapia e, successivamente, di essersi rivolta al Policlinico universitario di
Palermo, al fine di intraprendere il percorso psichiatrico/endocrinologico, teso al mutamento di sesso.
Nella relazione del 10.10.2024 – redatta dalle dott.sse e Persona_1 Per_2
– è definitivamente accertata la disforia di genere: “In data
[...] pagina 2 di 10 30/05/2022, la sig.ra ha effettuato presso questa U.O.C. una valutazione psichiatrica, un colloquio psicologico e la somministrazione di una batteria testologica comprendente i tesi Millon Clinical Multiaxial Inventory – III
(MCMI – III), Body Uneasiness Test (BUT), Basic Self -Esteem Scale (Basic SE), al fine di valutare la presenza di Disforia di Genere ed eventuali disturbi psichiatrici. Dalla visita e dai test era emersa una marcata alterazione dell'immagine corporea connessa alla Disforia di Genere, cui si accompagnava una marcata ansia. Successivamente ha intrapreso presso la stessa un Pt_3
percorso di psicoterapia della durata di circa un anno, attualmente in corso, con cadenza settimanale per i primi mesi e poi quindicinale. In data 19/07/24, al fine di valutare lo stato di salute psichica del soggetto in seguito alle sedute di psicoterapia già fatte, è stato effettuato un colloquio psicologico con la conseguente somministrazione dei seguenti strumenti testologici: MCMI-III e
BUT. Dal colloquio e dall'analisi dei test viene confermata la diagnosi di
Disforia di Genere in assenza di altri chiari disturbi psichiatrici in grado di produrre deficit nel processo di decision making e rendere la paziente inconsapevole delle scelte che compie e delle relative conseguenze”.
, inoltre, ha già intrapreso un percorso di terapia ormonale: è stato Pt_1
prodotto il certificato del 31.10.2025 a firma dello specialista in endocrinologia, dott. nel quale si attesta la corretta prosecuzione della Persona_3
terapia.
Infine, parte attrice ha rappresentato di avere prediletto il nome “ ” e di Pt_2
identificarsi con lo stesso, utilizzandolo comunemente nella cerchia familiare e sociale. pagina 3 di 10 Il Pubblico Ministero, regolarmente citato in giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, non manifestava opposizione all'accoglimento delle domande. Con provvedimento del 18.7.2025 ha espresso parere favorevole alle richieste di parte attrice.
Tanto premesso, il procedimento di rettificazione dell'attribuzione di sesso è stato delineato dal legislatore del 1982 con la legge n. 164 del 14 aprile 1982, il cui art. 1 dispone che "la rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
In merito alla non obbligatorietà della preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, va richiamata la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 221/2015, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 1, comma 1, della legge n. 164 del
14 aprile 1982 - in riferimento agli articoli 2,3, 32 e 117, primo comma, Cost., e
8 CEDU - in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita
"a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali", subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
pagina 4 di 10 La Corte ha, infatti, affermato che "tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona.
Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta quindi autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia da tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di pagina 5 di 10 rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso quindi il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nello stesso senso si è orientata la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15138/ 2015 enunciando il seguente principio di diritto: "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, è conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'articolo 1 della legge n. 164 del 1982, nonchè del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'articolo 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".
Va, inoltre, ricordato, sempre in punto di diritto, quanto affermato dalla Corte
Edu, nella sentenza del 10 marzo 2015, c. Turquie, che - prendendo Persona_4
in esame le particolari previsioni del codice civile turco che prevede l'incapacità di procreare fra i requisiti per l'autorizzazione al cambiamento di sesso - ha ravvisato nella previsione della sterilizzazione come condizione imprescindibile di accesso al percorso di riconversione sessuale una violazione della libertà di definire la propria appartenenza sessuale, definita come parte essenziale del diritto all'autodeterminazione. pagina 6 di 10 Da ultimo, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 185/2017 sul tema ha chiarito che “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164 — nell'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015
e dalla sentenza della Corte di cassazione 20 luglio 2015, n. 15138 — censurato per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., in quanto il riconoscimento del diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso, anche in assenza di modifica dei caratteri sessuali primari, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare «il pieno duopolio uomo/donna», comprimendo irragionevolmente i doveri inderogabili di solidarietà sociale, e imporrebbe alla collettività la necessità di adeguarsi alla sua estrinsecazione anche nei confronti di minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati. L'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha mantenuto ferma la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. D'altra parte, la denunciata imposizione di un onere di adeguamento da parte della collettività non costituisce affatto una violazione dei doveri inderogabili di solidarietà, ma anzi ne riafferma la perdurante e generale valenza, la quale si manifesta proprio nell'accettazione e nella tutela di situazioni di diversità”. pagina 7 di 10 Ciò premesso e come sopra riportato, dalla relazione psicologica e psichiatrica prodotta dal ricorrente emerge con chiarezza che la parte è affetta da “disforia di genere” e altresì “l'assenza di chiari disturbi psichiatrici in grado di produrre deficit nel processo di decision making”.
La diagnosi trova altresì conferma nella citata certificazione medica relativa alla terapia ormonale seguita da parte ricorrente (da ultimo certificazione del
31.10.2024 e del 8.5.2025), nella quale è ulteriormente effettuata la diagnosi di
“disforia di genere MtF”.
Alla luce delle certificazioni mediche prodotte, congruenti e concordanti, e sulla base di quanto emerso in sede di comparizione personale della parte innanzi il
G.I., ogni ulteriore accertamento di carattere tecnico da parte del Tribunale risulta superfluo. Va, inoltre, rimarcato che la documentazione medica in atti proviene non tanto da consulenti di parte, bensì da specialisti del disturbo dell'identità di genere operanti presso strutture sanitarie pubbliche e non vi sono ragioni per revocarne in dubbio competenza, imparzialità e oggettività delle valutazioni operate.
Come anticipato, la ricorrente ha iniziato la terapia ormonale e modificato i propri caratteri sessuali secondari, avendo assunto anche esteriormente sembianze femminili.
Tenuto conto della documentazione medica prodotta, deve ritenersi, quindi, che non sussista alcuna artificiosità nella espressione di sé al femminile e che non sussistano alterazioni psichiatriche diverse dalla disforia di genere certificata, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta da parte attrice sia corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente pagina 8 di 10 nell'esigenza di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità di genere femminile.
Gli esiti dell'interrogatorio libero hanno, d'altronde, confermato la serietà e irreversibilità dell'intento e l'avvenuta transizione dell'identità di genere nel
, la quale ha dichiarato di volersi sottoporre a trattamento chirurgico, Pt_1
seppur ancora alla ricerca di metodologie a ridotta invasività.
In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di a Pt_1
quello del sesso femminile nel quale si identifica, in quanto consentirebbero a parte attrice di completare tale percorso, risolvendo le discrepanze somatiche tutt'ora presenti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per accogliere le domande proposte da per la concessione della chiesta pronuncia di autorizzazione Parte_1
ad adeguare i caratteri sessuali da maschili a femminili, mediante trattamento medico chirurgico, con contestuale rettificazione del prenome da a Pt_1
Pt_2
Su quest'ultimo punto, vale richiamare anche Cassazione civile sez. I,
17/02/2020, n. 3877, per la quale “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”. pagina 9 di 10 Nulla per le spese attesa la natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- autorizza , nato il [...] in ALCAMO (TP), ad [...] i Parte_1
caratteri sessuali da maschili a femminili, mediante trattamento medico chirurgico;
- attribuisce a , nato il [...] in ALCAMO (TP), in [...] Parte_1
del sesso maschile, enunciato nell'atto di nascita, il sesso femminile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente, al passaggio in giudicato della presente sentenza, di rettificare l'atto di nascita della parte ricorrente, nel senso che alla stessa va attribuito, in luogo del sesso maschile e del prenome
”, il sesso femminile e il prenome ”. Parte_1 Persona_5
Nulla sulle spese.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, in data 11.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
NR ES EL VO
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. EL VO Presidente
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
Dott. NR ES Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 21/11/2024 al n. 1667/2024
R.G., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Andrea Cellura, ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via Tripoli n.3, ricorrente
CONTRO
PROCURA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CP_1
ORDINARIO DI TRAPANI (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, interveniente necessario avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982
1 CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12.11.2025, parte attrice concludeva come da citazione e memorie successive, cui si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata al Pubblico Ministero (posto che parte attrice non è coniugata e non ha figli), ha chiesto: la Parte_1
rettifica anagrafica di attribuzione di sesso da femminile a maschile ed assunzione del nome in luogo di quello di nonché Pt_2 Pt_1
l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
Esponeva di essere affetto da disturbo di disforia di genere (transessualismo) che, sin dall'infanzia, aveva indotto parte attrice a sentirsi psicologicamente come appartenente a sesso diverso da quello biologico, assumendo nel corso degli anni comportamenti ed atteggiamenti prettamente femminili, con profondo disagio per l'esteriore riconducibilità del proprio aspetto fisico ad un sesso, quello maschile, sentito come non corrispondente a quello femminile psicologicamente percepito come proprio.
Parte attrice ha evidenziato di aver dapprima intrapreso un percorso di psicoterapia e, successivamente, di essersi rivolta al Policlinico universitario di
Palermo, al fine di intraprendere il percorso psichiatrico/endocrinologico, teso al mutamento di sesso.
Nella relazione del 10.10.2024 – redatta dalle dott.sse e Persona_1 Per_2
– è definitivamente accertata la disforia di genere: “In data
[...] pagina 2 di 10 30/05/2022, la sig.ra ha effettuato presso questa U.O.C. una valutazione psichiatrica, un colloquio psicologico e la somministrazione di una batteria testologica comprendente i tesi Millon Clinical Multiaxial Inventory – III
(MCMI – III), Body Uneasiness Test (BUT), Basic Self -Esteem Scale (Basic SE), al fine di valutare la presenza di Disforia di Genere ed eventuali disturbi psichiatrici. Dalla visita e dai test era emersa una marcata alterazione dell'immagine corporea connessa alla Disforia di Genere, cui si accompagnava una marcata ansia. Successivamente ha intrapreso presso la stessa un Pt_3
percorso di psicoterapia della durata di circa un anno, attualmente in corso, con cadenza settimanale per i primi mesi e poi quindicinale. In data 19/07/24, al fine di valutare lo stato di salute psichica del soggetto in seguito alle sedute di psicoterapia già fatte, è stato effettuato un colloquio psicologico con la conseguente somministrazione dei seguenti strumenti testologici: MCMI-III e
BUT. Dal colloquio e dall'analisi dei test viene confermata la diagnosi di
Disforia di Genere in assenza di altri chiari disturbi psichiatrici in grado di produrre deficit nel processo di decision making e rendere la paziente inconsapevole delle scelte che compie e delle relative conseguenze”.
, inoltre, ha già intrapreso un percorso di terapia ormonale: è stato Pt_1
prodotto il certificato del 31.10.2025 a firma dello specialista in endocrinologia, dott. nel quale si attesta la corretta prosecuzione della Persona_3
terapia.
Infine, parte attrice ha rappresentato di avere prediletto il nome “ ” e di Pt_2
identificarsi con lo stesso, utilizzandolo comunemente nella cerchia familiare e sociale. pagina 3 di 10 Il Pubblico Ministero, regolarmente citato in giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, non manifestava opposizione all'accoglimento delle domande. Con provvedimento del 18.7.2025 ha espresso parere favorevole alle richieste di parte attrice.
Tanto premesso, il procedimento di rettificazione dell'attribuzione di sesso è stato delineato dal legislatore del 1982 con la legge n. 164 del 14 aprile 1982, il cui art. 1 dispone che "la rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".
In merito alla non obbligatorietà della preventiva esecuzione dell'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, va richiamata la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 221/2015, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 1, comma 1, della legge n. 164 del
14 aprile 1982 - in riferimento agli articoli 2,3, 32 e 117, primo comma, Cost., e
8 CEDU - in quanto, stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita
"a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali", subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute.
pagina 4 di 10 La Corte ha, infatti, affermato che "tale disposizione costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona.
Interpretata alla luce dei diritti della persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta quindi autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia da tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di pagina 5 di 10 rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso quindi il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nello stesso senso si è orientata la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15138/ 2015 enunciando il seguente principio di diritto: "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, è conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'articolo 1 della legge n. 164 del 1982, nonchè del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'articolo 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".
Va, inoltre, ricordato, sempre in punto di diritto, quanto affermato dalla Corte
Edu, nella sentenza del 10 marzo 2015, c. Turquie, che - prendendo Persona_4
in esame le particolari previsioni del codice civile turco che prevede l'incapacità di procreare fra i requisiti per l'autorizzazione al cambiamento di sesso - ha ravvisato nella previsione della sterilizzazione come condizione imprescindibile di accesso al percorso di riconversione sessuale una violazione della libertà di definire la propria appartenenza sessuale, definita come parte essenziale del diritto all'autodeterminazione. pagina 6 di 10 Da ultimo, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 185/2017 sul tema ha chiarito che “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164 — nell'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015
e dalla sentenza della Corte di cassazione 20 luglio 2015, n. 15138 — censurato per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., in quanto il riconoscimento del diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso, anche in assenza di modifica dei caratteri sessuali primari, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare «il pieno duopolio uomo/donna», comprimendo irragionevolmente i doveri inderogabili di solidarietà sociale, e imporrebbe alla collettività la necessità di adeguarsi alla sua estrinsecazione anche nei confronti di minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati. L'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha mantenuto ferma la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere. D'altra parte, la denunciata imposizione di un onere di adeguamento da parte della collettività non costituisce affatto una violazione dei doveri inderogabili di solidarietà, ma anzi ne riafferma la perdurante e generale valenza, la quale si manifesta proprio nell'accettazione e nella tutela di situazioni di diversità”. pagina 7 di 10 Ciò premesso e come sopra riportato, dalla relazione psicologica e psichiatrica prodotta dal ricorrente emerge con chiarezza che la parte è affetta da “disforia di genere” e altresì “l'assenza di chiari disturbi psichiatrici in grado di produrre deficit nel processo di decision making”.
La diagnosi trova altresì conferma nella citata certificazione medica relativa alla terapia ormonale seguita da parte ricorrente (da ultimo certificazione del
31.10.2024 e del 8.5.2025), nella quale è ulteriormente effettuata la diagnosi di
“disforia di genere MtF”.
Alla luce delle certificazioni mediche prodotte, congruenti e concordanti, e sulla base di quanto emerso in sede di comparizione personale della parte innanzi il
G.I., ogni ulteriore accertamento di carattere tecnico da parte del Tribunale risulta superfluo. Va, inoltre, rimarcato che la documentazione medica in atti proviene non tanto da consulenti di parte, bensì da specialisti del disturbo dell'identità di genere operanti presso strutture sanitarie pubbliche e non vi sono ragioni per revocarne in dubbio competenza, imparzialità e oggettività delle valutazioni operate.
Come anticipato, la ricorrente ha iniziato la terapia ormonale e modificato i propri caratteri sessuali secondari, avendo assunto anche esteriormente sembianze femminili.
Tenuto conto della documentazione medica prodotta, deve ritenersi, quindi, che non sussista alcuna artificiosità nella espressione di sé al femminile e che non sussistano alterazioni psichiatriche diverse dalla disforia di genere certificata, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta da parte attrice sia corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente pagina 8 di 10 nell'esigenza di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità di genere femminile.
Gli esiti dell'interrogatorio libero hanno, d'altronde, confermato la serietà e irreversibilità dell'intento e l'avvenuta transizione dell'identità di genere nel
, la quale ha dichiarato di volersi sottoporre a trattamento chirurgico, Pt_1
seppur ancora alla ricerca di metodologie a ridotta invasività.
In tale contesto gli interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali primari appaiono coerenti con il percorso di adeguamento del corpo di a Pt_1
quello del sesso femminile nel quale si identifica, in quanto consentirebbero a parte attrice di completare tale percorso, risolvendo le discrepanze somatiche tutt'ora presenti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per accogliere le domande proposte da per la concessione della chiesta pronuncia di autorizzazione Parte_1
ad adeguare i caratteri sessuali da maschili a femminili, mediante trattamento medico chirurgico, con contestuale rettificazione del prenome da a Pt_1
Pt_2
Su quest'ultimo punto, vale richiamare anche Cassazione civile sez. I,
17/02/2020, n. 3877, per la quale “il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”. pagina 9 di 10 Nulla per le spese attesa la natura del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- autorizza , nato il [...] in ALCAMO (TP), ad [...] i Parte_1
caratteri sessuali da maschili a femminili, mediante trattamento medico chirurgico;
- attribuisce a , nato il [...] in ALCAMO (TP), in [...] Parte_1
del sesso maschile, enunciato nell'atto di nascita, il sesso femminile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente, al passaggio in giudicato della presente sentenza, di rettificare l'atto di nascita della parte ricorrente, nel senso che alla stessa va attribuito, in luogo del sesso maschile e del prenome
”, il sesso femminile e il prenome ”. Parte_1 Persona_5
Nulla sulle spese.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale, in data 11.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
NR ES EL VO
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