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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4291/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Guercia Parte_1 C.F._1
AR (CF: ), elettivamente domiciliato presso il di lui studio in C.F._2
Lecce, al n° 4 di Via Giuseppe Zanardelli
Attore
E
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Maci CP_1 C.F._3
(C.F.: ) PEC: elettivamente C.F._4 Email_1 domiciliata presso il di lui studio in Campi Salentina, alla Via Fratelli Cervi n. 21
Convenuta
E
(classe 1993) (C.F.: , Controparte_2 C.F._5
(C.F.: , Parte_2 C.F._6
(C.F.: , Parte_3 C.F._7
(C.F.: ), Parte_4 C.F._8 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvestro Lazzari (C.F.: ) ed elettivamente C.F._9 domiciliati presso il di lui studio in Lecce alla via Taranto, n. 92
Convenuti
E
1 (C.F.: ), Controparte_3 C.F._10
(C.F.: , Parte_5 C.F._11 rappresentate e difese dall'Avv. Mirko Urso (C.F.: ), elettivamente C.F._12 domiciliate presso il di lui studio in Scorrano (LE) alla via G. F. Crispi n.8, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Convenute
Conclusioni
Per l'attore:
A) Sentire accertare e dichiarare:
1) la responsabilità esclusiva dei Sig.ri e , come in atti, nella Controparte_2 CP_1 causazione del sinistro descritto in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare gli stessi tenuti, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni che dall'evento sono derivati alla persona del
Sig. Parte_1
2) che in conseguenza del sinistro, il Sig. ha subito un danno danno dinamico Parte_1 relazionale in EUR 22.937,00 ed un danno da sofferenza soggettiva interiore in EUR 6.652,00; in uno complessivi EUR 29.589,00, salvo il più o il meno da quantificarsi per il tramite della invocata consulenza tecnica;
3) la ricorrenza dei presupposti e circostanze peculiari della fattispecie e, per l'effetto, personalizzare tale complessivo danno con maggiorazione del 46%, eppertanto sino al complessivo importo di EUR 43.199,94, salvo il più o il meno da quantificarsi sempre per il tramite della invocata consulenza tecnica;
4) che, sempre in conseguenza de detto sinistro, il Sig. ha sostenuto spese per Parte_1 cure mediche in complessivi EUR 1.370,00.
B) Accertato e dichiarato quanto sopra, per l'effetto, sentire:
5) condannare i Sig.ri e al pagamento, in solido tra di loro ed Controparte_2 CP_1 in favore del Sig. del complessivo importo di EUR 46.426,19 ovvero di quella Parte_1 somma, maggiore o minore, che verrà quantificata nel corso del giudizio;
il tutto oltre:
- per quanto attiene l'importo del danno complessivamente subito, gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino alla data di notificazione per presente atto nonché, sempre su detto importo, rivalutazione monetaria e gli interessi moratori previsti dal IV comma dell'art. 1284
c.c., dalla data di detta notificazione all'effettivo soddisfo;
- in ordine alla voci di costo, gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singolo esborso alla data di notificazione del presente atto e, sul complessivo importo di EUR 1.370,00,
2 rivalutazione monetaria e gli interessi moratori previsti dal IV comma dell'art. 1284 c.c., dalla data di detta notificazione all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze legali. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
Per : CP_4
“1) Chiede accertarsi e dichiararsi per le motivazioni di cui in narrativa (comparsa di costituzione) il difetto di legittimazione passiva della Sig. ra;
CP_1
2) Nel merito, per quanto innanzi dedotto (comparsa di costituzione), si chiede rigettarsi la domanda di parte attorea non provata sia in fatto che in diritto;
3) Rigettare conseguentemente la richiesta risarcitoria in quanto non dovuta, stante la palese infondatezza delle avverse deduzioni ed argomentazioni.
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per , , , : Email_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del defunto sig. CP_2
e, quindi, degli odierni convenuti sigg.ri , ,
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e;
[...] Parte_4
- in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che i danni lamentati dall'attore si sono verificati per fatti e colpa non imputabili alla condotta del dante causa degli odierni convenuti e, quindi, che alcuna responsabilità nella causazione dell'evento dannoso possa essere, ad alcun titolo, riferita ai medesimi;
- per l'effetto, rigettare in toto la domanda risarcitoria avanzata dal sig. Parte_1 giacchè del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- in estremo subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., la responsabilità concorrente dell'attore e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento preteso, laddove lo stesso risultasse comprovato;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese ed onorari di causa.
Per IE SC, : CP_3 Email_4
“L'On.le Tribunale, contrariis reiectis, voglia così provvedere: - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del de cuius Sig. ; Controparte_2 in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che i danni lamentati dall'attore si sono verificati per fatti e colpa non imputabili alla condotta del Sig. CP_2
e, quindi, che alcuna responsabilità nella causazione dell'evento dannoso possa essere,
[...] ad alcun titolo, attribuita al medesimo;
- per l'effetto, rigettare in toto la domanda risarcitoria avanzata dal sig. del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- gradatamente, Parte_1
3 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., la responsabilità concorrente dell'attore e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente il risarcimento preteso, laddove lo stesso risultasse comprovato;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 2022, ha convenuto innanzi Parte_1 al Tribunale di Lecce (cl. 1939) e al fine di sentirli condannare Controparte_2 CP_1 al risarcimento dei danni subiti in data 17 maggio 2021, allorquando, alla ricerca di un cane sfuggito al controllo del padrone , era entrato all'interno del complesso Controparte_5 residenziale sito in via Vanvitelli n. 20 di Lecce ed era poi caduto all'interno di una botola coperta da assi di legno, la cui rottura aveva determinato il suo precipitare per oltre 2 metri, con connesse lesioni al lembo muscolocutaneo della regione frontale e una ferita lacero-contusa alla palpebra superiore sinistra oltreché ampie ecchimosi ed escoriazioni su tutto il corpo, con prognosi di giorni
15 (all. 3).
Nel fondare la richiesta di risarcimento dei danni, l'attore ha indicato nei convenuti i proprietari del sito ove si era verificato il sinistro ed ha allegato sia i certificati medici redatti dai sanitari curanti, sia le foto riproducenti lo stato dei luoghi.
Si è costituito in giudizio (cl. 39), evidenziando le discrasie contenute Controparte_2 nella narrazione dell'attore e la sua colpevole condotta, posta in essere con indebita introduzione in un sto privato delimitato da cancello e recinzione, assumendo essersi a cospetto di sinistro verificatosi per l'integrale responsabilità dell'attore, reo di aver tenuto una condotta gravemente imprudente con connessa interruzione del nesso di causalità tra la custodia della res e l'evento.
Si è costituita in giudizio anche : nel resistere alla domanda avanzata nei CP_1 suoi confronti, ha fatto presente di non essere proprietaria del cane che aveva dato origine al sinistro e neanche dell'area nella quale si era verificato l'incidente; ancora, la ha messo in CP_1 evidenza le contraddizioni nel racconto nell'attore rispetto a quanto consegnato negli elaborati di parte medico-legali, assumendo di essere dinanzi ad infortunio verificatosi nel mentre l'attore era intento a svolgere le sua mansioni lavoratore per conto di e con indebito Controparte_5 ingresso in luogo privato.
Le parti hanno depositato ampie memorie ex art. 183 c.p.c.
4 All'udienza del 20 giungo 2023, su specifica dichiarazione del procuratore del convenuto di , il processo è stato dichiarato interrotto per la morte di quest'ultimo. Controparte_2
In pari data, ha depositato ricorso per la prosecuzione il TO.
A seguito di nuova fissazione di udienza e notifica del ricorso con pedissequo decreto, si è costituita e anche gli eredi di : (classe 1993), CP_1 Controparte_2 Controparte_2
, e da un lato, e Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Controparte_3
e , dall'altro; tutti hanno riproposto le proprie tesi e richieste difensive. Parte_5
È stata ammessa prova testimoniale con ordinanza del 15 febbraio 2024.
In parziale modifica della precedente ordinanza, è stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attore.
Dopo il compimento delle attività istruttorie, disattese le ulteriori richiesta, il giudice istruttore ha fissato l'udienza del 2 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con proprio decreto del 23 ottobre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha differito l'udienza a quella del 4 dicembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
A tanto le parti hanno ottemperato.
II)
§1
Tanto riepilogato, appare necessario evidenziare che la domanda introdotta dal è Pt_1 stata fondata sulla invocata operatività della norma di cui all'art. 2051 c.c.
Deve allora ricordarsi che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ. Sez.
Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
A tanto occorre aggiungere che la norma in esame, individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, fa sì che incomba sul
5 danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res.
Nondimeno, “la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. Civ. Sez. III , Ordinanza
n. 12663 del 09/05/2024).
Peraltro, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Civ. Sez. III, 24 gennaio 2024 n. 2376).
Così delineato il formante giurisprudenziale, occorre introdurre il tema legato all'effettiva verificazione del sinistro.
Che esso sia accaduto nei termini indicati dall'attore non è revocabile in dubbio.
Significativa è la dichiarazione resa l'8 ottobre 2024 da Testimone_1
“Conosco in quanto abbiamo due imprese autonome ma collaboriamo insieme Parte_1 da diversi anni, occupandoci di impianti elettrici. Quel giorno mi trovavo insieme allo stesso e ho assistito al sinistro mentre stavamo lavorando.
Confermo la circostanza a), e la b) di interrogatorio formale1.
Confermo la circostanza a), b), c), d), e), f) della prova testimoniale e riconosco nelle foto che la
S.V. mi mostra lo stato dei luoghi, e preciso che la foto n.1 evidenzia il vuoto in cui ebbe a cadere il già parzialmente coperto da un asse blu e marrone, ma non ricordo se in quel momento Pt_1 la buca si presentasse già parzialmente coperta. Confermo la posizione g)2. 1 a) “il giorno 17 Maggio 2021 alle ore 10:00, il cancello di accesso al complesso residenziale sito in Lecce al n° 20 di Via Vanvitelli era spalancato.”; b) “il giorno 17 Maggio 2021 alle ore 10:00, nell'area riportata in Catasto Lecce al Foglio 227, Particella 1012, di proprietà comune e , sita in Lecce all'interno del complesso residenziale al n° 20 di Via Vanvitelli, CP_2 CP_1 trovavasi una botola, profonda oltre due metri, interamente ricoperta da assi di legno, all'interno della quale giacevano rifiuti ferrosi di vario genere.”
6 Aggiungo che sia io che il ci siamo adoperati alla ricerca del cane”. Pt_1
Interrogato sulle circostanze di prova articolate nella memoria istruttoria3 degli eredi CP_2
risponde:
“Confermo la 1, 2, 3, 4, 5 e sulla 6 ho già detto. Confermo la circostanza n. 7, riguardo la 8 Tes_ preciso che sono stato io ad accompagnarlo in ospedale: dopo aver consultato un che si è affacciato dall'interno dell'immobile, sono sceso nel vano sottoposto avvalendomi di una scala ed ho aiutato il a risalire percorrendo una rampa carrabile e scavalcando insieme al Pt_1 il muretto che separava la rampa per l'accesso alla strada. Sulla 10, non ho notato se Pt_1 le aperture del fabbricato erano murate. Sulla 11 non ricordo se il cane in quel momento aveva il guinzaglio”.
Così l'attore, in sede di interrogatorio formale:
“ADR: confermo che la proprietà di che trattasi è recintata con muretto, ringhiera e con cancello che è sempre aperto. Conosco la zona e il posto in quanto lo frequento in occasione di lavoro,
b) “vero che, richiesto, il Sig. dopo aver perlustrato la strada, notava che l'animale era entrato
Parte_1 all'interno del complesso residenziale sito al n° 20 di Via Vanvitelli.”; c) “vero che in dette circostanze di tempo e di luogo, il cancello di accesso a detto complesso risultava essere completamente spalancato.”; d) “vero che, sempre in dette circostanze di tempo e luogo, il Sig. si è introdotto all'interno del
Parte_1 cortile di detto complesso al fine di tentare il recupero del cane smarrito.”; e) “vero che, nell'avvicinarsi all'animale, il Sig. è transitato su alcune assi di legno che ricoprivano
Parte_1 e nascondevano del tutto una botola e che dette assi hanno ceduto e provocando la rovina del Sig.
Parte_1 tra i rifiuti ferrosi di vario genere che si trovavano sul fondo di detta botola.”; f) “vero che le foto allegate sub 1) al fascicolo di parte attorea, che si rammostrano al teste, rappresentano la botola nella quale è rovinato il Sig. ed i rifiuti posti nel fondo della stessa.”;
Parte_1 3
1) “Se vero che il complesso residenziale sito in Lecce alla via Vanvitelli, n. 20 risulta delimitato da una recinzione bassa in muratura con soprastante ringhiera metallica”;
2) “Se vero che l'ingresso al predetto complesso residenziale risulta delimitato da apposito cancello”;
3) “Se vero che il sig. si è introdotto all'interno del predetto complesso residenziale, pur sapendo che si Pt_1 trattava di proprietà privata”;
4) “Se vero che il sig. si è introdotto all'interno del predetto complesso residenziale in assenza di Pt_1 qualsivoglia autorizzazione e senza allertare le competenti Autorità”;
5) “Se vero che l'asserita “botola” in cui sarebbe caduto il sig. si trova all'interno del cortile condominiale Pt_1 del complesso residenziale in Lecce alla via Vanvitelli, n. 20 e che la stessa si presentava al momento del sinistro di grandi dimensioni;
6) “Se vero che il sig. è transitato su alcune assi di legno che lasciavano ben visibile il crollo della Pt_1 pavimentazione condominiale”;
7) “Se vero che l'asserito sinistro è avvenuto alle ore 10,00 in condizioni di perfetta visibilità”;
8) “Se vero che al momento dell'asserito sinistro o immediatamente dopo alcun intervento di soccorso è stato richiesto”;
9) “Se vero che il sig. si è recato presso il P.O. di Lecce con mezzi propri”; Pt_1 Per_1
10) “Se vero che il fabbricato catastalmente intestato al sig. è inabitabile ed impraticabile, con tutte le CP_2 aperture esterne murate”;
11) “Se vero che il cane, asseritamente inseguito nello scoperto condominiale in cui l'attore assume essersi verificato il sinistro, di proprietà del sig. , era libero e privo di guinzaglio”. CP_5
7 perché ho dei clienti e posso affermare che il cancello lo vedo sempre aperto. Faccio l'artigiano elettricista. In quell'occasione avevo finito di lavorare insieme con il collega . Testimone_1
ADR: Sono entrato pur sapendo che si trattasse di una proprietà privata.
ADR: Con riferimento alla posizione sub 4) della memoria dell'Avv. Lazzari, preciso di non aver allertato nessuna autorità. Per_ ADR: la circostanza sub 5). Confermo che la botola era di grandi dimensioni.
ADR: Non c'erano assi di legno a coprire la botola, bensì un pannello di compensato sottilissimo, non segnalato in alcun modo. Il cane ci è passato sopra e io l'ho seguito.
ADR: La caduta è avvenuta intorno alle ore 11.00 in condizioni di perfetta visibilità”.
Così il teste : Parte_6
Testi
“ ono e mi chiamo , nato a [...] il 12/1 /1945 e residente in [...]
Lecce Via Luigi Vanvitelli n 9, identificato con CI n CA21620RE. Indifferente.
DR. Mi risulta che il cancello dell'immobile sito in Via Vanvitelli 20 era sempre spalancato.
DR. Non sono mai entrato in detta proprietà e non posso dire se vi era una botola e se essa fosse
o meno ricoperta da assi di legno.
DR. Rispetto alla posizione n 2A delle memorie 183 n.2 di parte attorea posso dire che le cose stanno diversamente. Ovvero, il sig. stava lavorando a casa mia perché era da Parte_1 me stato incaricato per visionare un impianto di videosorveglianza. Accadeva che egli per andar via da casa mia, apriva il cancello posto su Via Della Noce n 9 ed il mio cane usciva dal cancello stesso. A questo punto io andai a prendere il cane per recuperarlo e lo stesso fece il Pt_1
Preciso che io uscii sulla sinistra mentre il andò a destra per recuperare il cane. Io però Pt_1 non avevo chiesto al TO di recuperare il mio cane;
egli si attivò spontaneamente perché si sentiva nel dovere di farlo”.
Sulla sorta degli atti risulta documentato l'episodio.
Occorre però osservare che appare anche evidente il precario stato del sito e in particolare la precaria copertura della “botola”: lo documentano le stesse foto allegate dall'attore con l'atto di citazione.
In questo quadro, appare allora evidente che la caduta sia attribuibile alla colpa dell'attore, responsabile evidentemente di essersi mosso in maniera colposamente non adeguata ai luoghi, conosciuti, per come ha riferito lo stesso in sede di interrogatorio formale, dopo essersi Pt_1 introdotto nella corte, recintata, dello stabile posto in Via Vanvitelli n. 20
La dinamica del sinistro appare connotata dalla concitazione dei momenti – dettata dalla necessità dell'atto di recuperare il cane del sfuggito al controllo per sua responsabilità – CP_5
8 e dalla mancata osservanza di minimali regole di accortezza e prudenza nel percorrere luoghi evidentemente in palese abbandono.
Né risulta documentato che la botola fosse integralmente coperta da un sottile strato di compensato;
anzi, le foto allegate documentano altro.
Tanto impone il rigetto della domanda alla luce dei principi sopra posti.
Le spese appaiono meritevoli di compensazione, avuto riguardo alle sottigliezze in tema di concreta declinazione della regola dettata dall'art. 2051 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 30 maggio 2022 da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 a) “vero che il giorno 17 Maggio 2021 alle ore 10:00, il Sig. si trovava in Lecce, nei pressi di Via Parte_1 Vanvitelli ed in compagnia del Sig. allorquando è stato richiamato da un passante, Sig. Testimone_1
, il quale aveva smarrito il proprio cane e chiedeva un aiuto per poterlo recuperare.”; Parte_6