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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 5-11- 2024, in data 14 aprile 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12731/2024 RG Lavoro
T R A
nato a [...] il [...], CF. , rapp.to e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Benedetto Cariteo 8
Ricorrente
E
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa giusta mandato in atti dagli Avv.ti Prof. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi, coi quali elettivamente domicilia, in Napoli alla via Duomo 152, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace
Convenuta
OGGETTO: orario di lavoro - nullità parziale accordo sindacale 27/3/2013
CONCLUSIONI Per parte ricorrente “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto: a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013 nella CP_1 parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendali così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegati, per abbandonare i locali aziendali, dal mese di aprile 2018 e sino al giugno
2022 quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €
3.018,00, per i titoli e le causali dedotti in premessa, condannando la al Controparte_1 pagamento di suddetto importo in favore del ricorrente il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2018 ad oggi nonché oltre interessi di mora ex articolo 1284 comma 4° dalla presente domanda al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano antistatari” Per parte convenuta “In via principale, per le ragioni esposte in narrativa, accertare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di nullità parziale o inefficacia del paragrafo 4 del citato accordo, con conseguente rigetto del ricorso azionato;
1 - Ancora in via principale, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la qualificabilità dell'accordo sindacale del 27.3.2013 come accordo di prossimità ex. art. 8 D.l. 13.08.2011, n. 138 e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso;
- Ancora in via principale, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, limitare, per le ragioni espresse in narrativa, la condanna della Società a quanto accertando in corso di giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata, sulla base delle giornate di effettiva presenza in sede (con esclusione del lavoro in modalità smart working) e del 50% dell'ordinaria retribuzione o, in subordine, sulla base della retribuzione ordinaria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30-5-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze di dal 16.06.1987, con inquadramento nel livello 5S° del CP_1
CCNL di categoria;
di lavorare attualmente presso il settore Operation Area Sud-Fixed Competence
Center - presso la sede aziendale sita in Napoli al Centro Direzionale isola F7 -, ove si occupa di attività che prevedono la raccolta e l'aggiornamento di dati provenienti da altri reparti mediante annotazione su un foglio excel condiviso in rete;
che in precedenza, dall'aprile 2018 sino a tutto giugno 2022, ha lavorato presso il settore nella struttura cd. CSA, sito sempre in Napoli al CP_2
Centro Direzionale isola F6, quale impiegato addetto al supporto dei customer care (smistamento reclami, inserimento a sistema di richieste di addebito in conto etc.); che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore;
che l'orario di inizio (dalle 7:50 alle 12:22) scattava con la timbratura ai tornelli elettronici siti all'ingresso del locale aziendale, così come l'orario di fine (dalle 15.28 alle 20:00) veniva registrato in uscita sempre ai tornelli elettronici;
che in data 27.3.2013, con decorrenza 1.7.2013, è stato stipulato un accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, con cui, al fine di migliorare la produttività aziendale, è stato introdotto un nuovo modello organizzativo dell'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa valida solo per il personale operante nel settore del (doc. 2 in atti); che, nell'accordo si legge: Controparte_3
“L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante Controparte_3 registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013 per consentire all' l'adeguamento dei sistemi con la nuova modalità di Pt_2 attestazione stessa”; che in base all'accordo del 27.3.2013 la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando il dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali (username e password), e si intende poi ultimata alle ore 16:38, allorquando il dipendente si scollega dal sistema, così escludendo dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, tempi di ingresso in azienda, timbratura ai tornelli (che resta obbligatoria), nonché il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema;
che il tempo necessario, una volta entrato in azienda, per raggiungere il proprio ufficio e collegarsi al sistema nonché quello per uscire dai locali aziendali una volta fatto il log-out è quantificabile in 14 minuti al giorno (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso). In diritto ha eccepito l'illegittimità della clausola dell'accordo sindacale del 27-3-2013 rispetto alla Direttiva 2003/88/CE, che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, poiché, nel caso di specie, il tempo impiegato per recarsi dall'ingresso della sede sino alla postazione di lavoro per collegarsi al sistema, così come quello impiegato per uscire dai locali aziendali in realtà, era da ritenersi a tutti gli effetti come orario di lavoro.
Pertanto, ha chiesto, previo accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27-3-2013, nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina all'atto della
2 registrazione on line sui sistemi informatici aziendali della propria postazione di lavoro, senza includere il tempo impiegato per recarsi dall'ingresso della sede sino alla postazione di lavoro per collegarsi al sistema, così come quello impiegato per uscire dai locali aziendali, le differenze retributive quantificate in ricorso in relazione al periodo da che gli competono le differenze retributive per il periodo dal 1-4-2018 al 30-6-2022, in cui è stato presente in servizio per un totale di 688 giorni.
Fissata udienza per la discussione, si è costituita tempestivamente la , che ha resistito al CP_1 ricorso chiedendone il rigetto. Ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda, per la inscindibilità della clausola contrattuale con il testo complessivo dell'accordo del 27-3-2013, nonché per la carenza assertiva sui tempi quotidiani di effettiva percorrenza.
Nel merito, ha contestato che il tempo impiegato, in entrata e in uscita, dai tornelli alla postazione di lavoro possa rientrare nell'attività lavorativa, in quanto non funzionale rispetto alla prestazione richiesta al lavoratore;
ha dedotto che presso l'unità produttiva cui risulta assegnata parte ricorrente, come di consueto in pressoché tutti i contesti produttivi, l'accesso in azienda è possibile (per ragioni di sicurezza) solo attraverso dei tornelli posti al varco di ingresso della proprietà, davanti la portineria e che durante i tempi di percorrenza dai tornelli alla postazione di lavoro i dipendenti non sono soggetti al potere regolamentare e disciplinare di parte datoriale;
che l'accordo qui impugnato ha un contenuto del tutto peculiare, funzionale al perseguimento di interessi ben più ampi delle “semplici” modalità di timbratura, trattandosi, di fatto, di un accordo di prossimità ex art. 8 D.l. 13.08.2011, n.
138 (convertito in legge n. 148/2011), con cui è possibile introdurre con efficacia generale una disciplina derogatoria rispetto alla disciplina legale in determinate materie, affidando così all'autonomia collettiva la responsabilità di riproporzionare le tutele nell'ambito di specifici contesti al fine di favorirne lo sviluppo. Ha inoltre eccepito l'acquiescenza del ricorrente alle nuove modalità di timbratura in ingresso e in uscita, essendo trascorsi oltre 10 anni dall'introduzione delle disposizioni oggetto di odierna impugnativa, nonché, da ultimo, la prescrizione quinquennale dei crediti. Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, veniva fissata udienza per la discussione al 18-3-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
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La domanda è fondata e merita accoglimento, condividendo questo giudice le argomentazioni esposte in numerosi precedenti di primo grado e di appello prodotti dalla difesa del ricorrente, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. (per tutte, sentenza Corte di appello di Napoli n. 4826/2022 c ”; sentenza Corte di appello di Napoli 188/2023 “Franceschini c CP_4 CP_1
”). CP_1
L'Accordo aziendale del 27 marzo 2013, in punto di "Orario di lavoro" prevede che «L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione Controparte_3 on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013…» (paragrafo 4). Deve ritenersi pacifico al riguardo che i lavoratori timbrano all'ingresso e all'uscita dell'edificio ove si svolge la prestazione lavorativa, ma che, per effetto di tale accordo sindacale, il momento dell'obliterazione del badge non delimita il tempo di lavoro, che è per contro fatto coincidere con il minor tempo che il lavoratore trascorre alla propria postazione informatica. La società ha infatti regolamentato un'apposita procedura, denominata “Procedura di attestazione della presenza tramite log on”, con cui veniva chiarito che le risorse interessate avrebbero continuato ad accedere alla sede di lavoro utilizzando il badge aziendale ed i tornelli posti all'ingresso della sede stessa ma che il nuovo canale di acquisizione delle informazioni relative all'orario di lavoro sarebbe stato individuato nella postazione di lavoro.
3 La peculiarità del caso specifico è costituita dalla circostanza - allegata in ricorso e non contestata- che il lavoratore entra nell'edificio, timbra ai tornelli, raggiunge la propria postazione al terminale e solo con l'inserimento delle credenziali il tempo orario viene computato, allo stesso modo al momento dell'uscita, e della pausa, quindi solo con la disconnessione dal sistema. Resta quindi escluso il tempo necessario per giungere al proprio ufficio ed alla postazione, tempo costituito da quello minimo concretamente utilizzabile e quello variabile, su cui incidono fattori diversi.
Secondo la prospettazione attorea al momento in cui vi è il passaggio dei dipendenti ai tornelli si realizza la messa a disposizione delle energie lavorative occorrenti al fine di svolgere la prestazione lavorativa e da tale momento il lavoratore sarebbe soggetto al potere disciplinare di parte datoriale. Si tratta, quindi, di accertare se i tempi necessari dall'ingresso in azienda con relativa timbratura ai tornelli sino alla registrazione on line sulla propria postazione di lavoro, nonché il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema, rientrino o meno nella nozione di orario di lavoro come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività̀ strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n. 20714).
L'art.1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lett. b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr.
58 ss.).
Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n. 7396). Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una
4 acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, dopo la registrazione obbligatoria ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici (cfr. paragrafo 2.4 Regolamento aziendale TIM Febbraio 2017: doc. 2 allegato al ricorso), deve accedere alla sala nei piani superiori al quale è assegnato, raggiungere la postazione individuale, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, è tenuto a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio.
Sussiste un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013 -così come dal regolamento aziendale- ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro.
Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dal ricorrente, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del
Tribunale, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. n. 13465/17)”. Nel caso in esame, la società non ha assolto detto onere probatorio. La sussistenza dell'eterodirezione, senz'altro maggiormente evidente in relazione alle attività di registrazione e di disconnessione on line (attività che si svolgono in ambiente di lavoro, utilizzando software e hardware aziendali seguendo protocolli e istruzioni definiti dall'azienda), si ravvisa anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'edificio, la propria postazione lavorativa, e viceversa per raggiungere l'uscita, tant'è che al lavoratore è chiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita dall'edificio valendosi della macchina marcatempo. Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contraria alla norma imperativa di cui all'art.1 D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla giurisprudenza nazionale e eurocomunitaria.
In conclusione, deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per i tempi di percorrenza all'interno del luogo di lavoro e le attività propedeutiche all'accesso e allo spegnimento del computer faccia parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti.
Le considerazioni espresse hanno trovato conforto in plurime recenti pronunce della Suprema Corte, che, da ultimo, con ordinanza del 28/05/2024, n. 14845 ha osservato “la Corte d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie Nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di dititto richiamato nel ricorso da ovvero quello CP_1 secondo cui il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie. In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di Parte_3 CP_1 lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass.
27008/2023). La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018). In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure
5 affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui "ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all' interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all' interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)".
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall' ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out. Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la TIM, infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da Tim. Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da Telecom…”. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27-3-2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, va annullato in parte qua nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina all'atto della registrazione on line sui sistemi informatici aziendali della propria postazione di lavoro, sottraendo dall'orario di lavoro il tempo impiegato per recarsi dall'ingresso della sede sino alla postazione di lavoro per collegarsi al sistema, così come quello impiegato per uscire dai locali aziendali. Sul punto, invero, sostiene la tesi dell'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 parziale dell'accordo, sostenendo la natura essenziale della clausola in disamina rispetto alle corrispondenti obbligazioni assunte dall'azienda, ovvero di salvaguardia dei livelli occupazionali. L'assunto, tuttavia, è infondato. Come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 708/2025 in vicenda speculare a quella in esame (in fattispecie relativa ai c.d. tecnici on field della , addetti ad operazioni presso il domicilio di clienti) “È principio consolidato CP_1 della S.C. che, nel nostro sistema, le disposizioni dell'art. 1419 c.c. sono improntate al fondamentale principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico;
ne consegue, stante l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (tra le altre, Cass. n. 10237/2022 [ord.]; 13222/2014; 13561/2008; 11673/2007;
27732/05; 10690/05; 10536/02). Nel caso di specie detta inscindibilità non è ravvisabile. Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova – l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità
6 di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa “attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”. Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte dei lavoratori, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito. Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro – così qualificati in base agli argomenti sopra esposti –, e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto – come si legge in ciascuno degli accordi paralleli esibiti (cfr. docc. in prodd.), riguardanti, oltre i tecnici on field, anche altre figure professionali - ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro. Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica”. Neppure risulta fondata la tesi di parte convenuta circa la qualificabilità dell'accordo sindacale del
27.3.2013 come accordo di prossimità ex. art. 8 D.L. 13.08.2011, n. 138, che legittimerebbe la introduzione di una disciplina derogatoria rispetto a quella legale in determinate materie, e per quanto qui interessa, alla disciplina legale in tema di orario di lavoro.
Al fine di verificare se un contratto aziendale possa essere definito contratto di prossimità ai sensi dell'art. 8, D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011, è necessaria la ricorrenza di alcuni essenziali requisiti e cioè: a) la maggiore rappresentatività sul piano nazionale o territoriale delle organizzazioni sindacali stipulanti;
b) l'inclusione dell'oggetto del contratto nelle materie indicate tassativamente dal legislatore;
c) la volontà delle parti di stipulare un contratto ex art. 8, D.L. n. 138, cit., riconoscibile dal testo dell'accordo ed esplicativa del fine perseguito;
d) le norme alle quali s'intende derogare;
e) e il nesso eziologico fra fini e deroghe.
In particolare, lo scopo dichiarato nel contratto deve risultare “sussumibile in una delle finalità tipizzate dal legislatore e porsi in rapporto di causalità con la misura concreta adottata”. Solo in presenza di tali requisiti si può evitare che un “qualsivoglia” accordo rientri fra le specifiche intese finalizzate al perseguimento degli scopi indicati dalla normativa in questione. Ritiene il Tribunale che l'accordo in esame, non esplicitando adeguatamente, sotto il profilo formale e sostanziale, la ragione per cui non fosse possibile assicurare il rispetto della nozione legale di orario di lavoro, non risulti specificamente correlato ad una delle finalità richieste dall'art.8, co.1, D.L. e pertanto non possa qualificarsi in alcun modo come accordo di prossimità.
Provata, dunque, sotto il profilo dell'an l'esistenza di un lasso di tempo che deve essere assoggettato a retribuzione, può procedersi a determinazione equitativa ex art. 432 c.p.c. ai fini della quantificazione dei crediti.
In proposito, infatti, le eccezioni di genericità mosse dalla convenuta non colgono nel segno.
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava, è vero, un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. Sez. L. Sentenza n. 16150 del 19/06/2018). La stessa
Cassazione ha tuttavia chiarito che, per contro, il criterio equitativo è utilizzabile in riferimento alla quantificazione del compenso (Sez. L. Sentenza n. 4076 del 20/02/2018). Dunque, una volta provato che esiste un tempo lavorativo eccedente l'orario ordinario, la sua precisa individuazione rientra nell'ambito della determinazione del quantum debeatur e come tale, stante la difficoltà della prova, è suscettibile di liquidazione equitativa.
Il criterio che indica in 14 minuti giornalieri il lavoro eccedente appare pertanto congruo, oltre che condiviso dalla copiosa giurisprudenza allegata al ricorso, e pienamente utilizzabile dal giudicante, tenuto conto delle modalità di accesso alla postazione di lavoro (posta al 12.mo piano dell'edificio) come dettagliatamente descritte in ricorso ai capitoli da 14 a 16 e non contestate.
7 Parte convenuta contesta che nei conteggi di parte attrice sarebbero stati computati anche i giorni in cui il ricorrente ha reso la prestazione lavorativa in smart working.
Anche tale eccezione è infondata in quanto del tutto generica, non avendo la società indicato, né provato mediante allegazione alcuna, se e in quali giorni precisamente il lavoratore avrebbe reso la prestazione in smart working. Da ultimo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla . CP_1
Secondo il recente orientamento di legittimità, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06-09-2022, n. 26246; 20-
10-2022 n. 30957). Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato e non è, pertanto, neanche iniziato a decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. per i crediti rivendicati in giudizio, sicché l'eccezione formulata dalla società va ritenuta destituita di fondamento. Conclusivamente il ricorso va accolto e vanno riconosciute al ricorrente le differenze retributive maturate in relazione al periodo dal 1-4-2018 al 30-6-2022, per il cui computo è possibile far riferimento ai conteggi allegati al ricorso, ai quali si rinvia essendo stati svolti secondo criteri logici e tecnici corretti, in assenza di specifiche contestazioni contabili da parte della convenuta.
La società resistente va quindi condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 3.018,00, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 30-5-2024, così decide: Parte_1 1) dichiara la nullità parziale del paragrafo 4 dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui prevede che «L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante Controparte_3 registrazione on line sui sistemi informatici aziendali», e per l'effetto condanna la Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.018,00, a titolo di differenze
[...] retributive maturate per il periodo dal 1-4-2018 al 30-6-2022, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
2) condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre I.VA., C.P.A., spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi Napoli, 14 aprile 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
8
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-3-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 5-11- 2024, in data 14 aprile 2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12731/2024 RG Lavoro
T R A
nato a [...] il [...], CF. , rapp.to e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Benedetto Cariteo 8
Ricorrente
E
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa giusta mandato in atti dagli Avv.ti Prof. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi, coi quali elettivamente domicilia, in Napoli alla via Duomo 152, presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace
Convenuta
OGGETTO: orario di lavoro - nullità parziale accordo sindacale 27/3/2013
CONCLUSIONI Per parte ricorrente “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, la illegittimità della condotta aziendale e, per l'effetto: a) Accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013 nella CP_1 parte che prevede all'art. 4 la dedotta nuova modalità della prestazione lavorativa con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa nonché del regolamento aziendale del febbraio 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tutto il tempo impiegato dal ricorrente per raggiungere la propria postazione di lavoro e collegarsi al sistema aziendali così come, in uscita, quello necessario, dopo essersi scollegati, per abbandonare i locali aziendali, dal mese di aprile 2018 e sino al giugno
2022 quantificato nella misura di 14 minuti al giorno ovvero in quella diversa che stabilirà il giudicante, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa
b) Accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €
3.018,00, per i titoli e le causali dedotti in premessa, condannando la al Controparte_1 pagamento di suddetto importo in favore del ricorrente il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal maggio 2018 ad oggi nonché oltre interessi di mora ex articolo 1284 comma 4° dalla presente domanda al saldo ovvero per quella somma che stabilirà il giudicante;
2) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del 27/03/2013; CP_1
3) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano antistatari” Per parte convenuta “In via principale, per le ragioni esposte in narrativa, accertare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di nullità parziale o inefficacia del paragrafo 4 del citato accordo, con conseguente rigetto del ricorso azionato;
1 - Ancora in via principale, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la qualificabilità dell'accordo sindacale del 27.3.2013 come accordo di prossimità ex. art. 8 D.l. 13.08.2011, n. 138 e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso;
- Ancora in via principale, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, limitare, per le ragioni espresse in narrativa, la condanna della Società a quanto accertando in corso di giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata, sulla base delle giornate di effettiva presenza in sede (con esclusione del lavoro in modalità smart working) e del 50% dell'ordinaria retribuzione o, in subordine, sulla base della retribuzione ordinaria.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30-5-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli deducendo di lavorare alle dipendenze di dal 16.06.1987, con inquadramento nel livello 5S° del CP_1
CCNL di categoria;
di lavorare attualmente presso il settore Operation Area Sud-Fixed Competence
Center - presso la sede aziendale sita in Napoli al Centro Direzionale isola F7 -, ove si occupa di attività che prevedono la raccolta e l'aggiornamento di dati provenienti da altri reparti mediante annotazione su un foglio excel condiviso in rete;
che in precedenza, dall'aprile 2018 sino a tutto giugno 2022, ha lavorato presso il settore nella struttura cd. CSA, sito sempre in Napoli al CP_2
Centro Direzionale isola F6, quale impiegato addetto al supporto dei customer care (smistamento reclami, inserimento a sistema di richieste di addebito in conto etc.); che fino al luglio 2013, in base alle disposizioni dell'art. 26 del CCNL di settore, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, con orario giornaliero di 7,38 ore;
che l'orario di inizio (dalle 7:50 alle 12:22) scattava con la timbratura ai tornelli elettronici siti all'ingresso del locale aziendale, così come l'orario di fine (dalle 15.28 alle 20:00) veniva registrato in uscita sempre ai tornelli elettronici;
che in data 27.3.2013, con decorrenza 1.7.2013, è stato stipulato un accordo tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, con cui, al fine di migliorare la produttività aziendale, è stato introdotto un nuovo modello organizzativo dell'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa valida solo per il personale operante nel settore del (doc. 2 in atti); che, nell'accordo si legge: Controparte_3
“L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante Controparte_3 registrazione on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013 per consentire all' l'adeguamento dei sistemi con la nuova modalità di Pt_2 attestazione stessa”; che in base all'accordo del 27.3.2013 la prestazione lavorativa si intende iniziata allorquando il dipendente si collega al sistema informatico della propria postazione di lavoro, inserendo le credenziali (username e password), e si intende poi ultimata alle ore 16:38, allorquando il dipendente si scollega dal sistema, così escludendo dall'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la propria postazione e collegarsi al sistema e, quindi, tempi di ingresso in azienda, timbratura ai tornelli (che resta obbligatoria), nonché il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema;
che il tempo necessario, una volta entrato in azienda, per raggiungere il proprio ufficio e collegarsi al sistema nonché quello per uscire dai locali aziendali una volta fatto il log-out è quantificabile in 14 minuti al giorno (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, 2 minuti in pausa pranzo in uscita e 2 minuti in pausa pranzo in ingresso). In diritto ha eccepito l'illegittimità della clausola dell'accordo sindacale del 27-3-2013 rispetto alla Direttiva 2003/88/CE, che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, poiché, nel caso di specie, il tempo impiegato per recarsi dall'ingresso della sede sino alla postazione di lavoro per collegarsi al sistema, così come quello impiegato per uscire dai locali aziendali in realtà, era da ritenersi a tutti gli effetti come orario di lavoro.
Pertanto, ha chiesto, previo accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27-3-2013, nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina all'atto della
2 registrazione on line sui sistemi informatici aziendali della propria postazione di lavoro, senza includere il tempo impiegato per recarsi dall'ingresso della sede sino alla postazione di lavoro per collegarsi al sistema, così come quello impiegato per uscire dai locali aziendali, le differenze retributive quantificate in ricorso in relazione al periodo da che gli competono le differenze retributive per il periodo dal 1-4-2018 al 30-6-2022, in cui è stato presente in servizio per un totale di 688 giorni.
Fissata udienza per la discussione, si è costituita tempestivamente la , che ha resistito al CP_1 ricorso chiedendone il rigetto. Ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda, per la inscindibilità della clausola contrattuale con il testo complessivo dell'accordo del 27-3-2013, nonché per la carenza assertiva sui tempi quotidiani di effettiva percorrenza.
Nel merito, ha contestato che il tempo impiegato, in entrata e in uscita, dai tornelli alla postazione di lavoro possa rientrare nell'attività lavorativa, in quanto non funzionale rispetto alla prestazione richiesta al lavoratore;
ha dedotto che presso l'unità produttiva cui risulta assegnata parte ricorrente, come di consueto in pressoché tutti i contesti produttivi, l'accesso in azienda è possibile (per ragioni di sicurezza) solo attraverso dei tornelli posti al varco di ingresso della proprietà, davanti la portineria e che durante i tempi di percorrenza dai tornelli alla postazione di lavoro i dipendenti non sono soggetti al potere regolamentare e disciplinare di parte datoriale;
che l'accordo qui impugnato ha un contenuto del tutto peculiare, funzionale al perseguimento di interessi ben più ampi delle “semplici” modalità di timbratura, trattandosi, di fatto, di un accordo di prossimità ex art. 8 D.l. 13.08.2011, n.
138 (convertito in legge n. 148/2011), con cui è possibile introdurre con efficacia generale una disciplina derogatoria rispetto alla disciplina legale in determinate materie, affidando così all'autonomia collettiva la responsabilità di riproporzionare le tutele nell'ambito di specifici contesti al fine di favorirne lo sviluppo. Ha inoltre eccepito l'acquiescenza del ricorrente alle nuove modalità di timbratura in ingresso e in uscita, essendo trascorsi oltre 10 anni dall'introduzione delle disposizioni oggetto di odierna impugnativa, nonché, da ultimo, la prescrizione quinquennale dei crediti. Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta, veniva fissata udienza per la discussione al 18-3-2025. In applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
****
La domanda è fondata e merita accoglimento, condividendo questo giudice le argomentazioni esposte in numerosi precedenti di primo grado e di appello prodotti dalla difesa del ricorrente, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. (per tutte, sentenza Corte di appello di Napoli n. 4826/2022 c ”; sentenza Corte di appello di Napoli 188/2023 “Franceschini c CP_4 CP_1
”). CP_1
L'Accordo aziendale del 27 marzo 2013, in punto di "Orario di lavoro" prevede che «L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione Controparte_3 on line sui sistemi informatici aziendali. Tale modalità sarà operativa con decorrenza 1° luglio 2013…» (paragrafo 4). Deve ritenersi pacifico al riguardo che i lavoratori timbrano all'ingresso e all'uscita dell'edificio ove si svolge la prestazione lavorativa, ma che, per effetto di tale accordo sindacale, il momento dell'obliterazione del badge non delimita il tempo di lavoro, che è per contro fatto coincidere con il minor tempo che il lavoratore trascorre alla propria postazione informatica. La società ha infatti regolamentato un'apposita procedura, denominata “Procedura di attestazione della presenza tramite log on”, con cui veniva chiarito che le risorse interessate avrebbero continuato ad accedere alla sede di lavoro utilizzando il badge aziendale ed i tornelli posti all'ingresso della sede stessa ma che il nuovo canale di acquisizione delle informazioni relative all'orario di lavoro sarebbe stato individuato nella postazione di lavoro.
3 La peculiarità del caso specifico è costituita dalla circostanza - allegata in ricorso e non contestata- che il lavoratore entra nell'edificio, timbra ai tornelli, raggiunge la propria postazione al terminale e solo con l'inserimento delle credenziali il tempo orario viene computato, allo stesso modo al momento dell'uscita, e della pausa, quindi solo con la disconnessione dal sistema. Resta quindi escluso il tempo necessario per giungere al proprio ufficio ed alla postazione, tempo costituito da quello minimo concretamente utilizzabile e quello variabile, su cui incidono fattori diversi.
Secondo la prospettazione attorea al momento in cui vi è il passaggio dei dipendenti ai tornelli si realizza la messa a disposizione delle energie lavorative occorrenti al fine di svolgere la prestazione lavorativa e da tale momento il lavoratore sarebbe soggetto al potere disciplinare di parte datoriale. Si tratta, quindi, di accertare se i tempi necessari dall'ingresso in azienda con relativa timbratura ai tornelli sino alla registrazione on line sulla propria postazione di lavoro, nonché il tempo necessario ad uscire dall'azienda dopo essersi scollegati dal sistema, rientrino o meno nella nozione di orario di lavoro come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività̀ strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n. 20714).
L'art.1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, stabilisce che “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lett. b) “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass. 2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr.
58 ss.).
Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n. 7396). Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una
4 acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, dopo la registrazione obbligatoria ai tornelli all'ingresso dei singoli edifici (cfr. paragrafo 2.4 Regolamento aziendale TIM Febbraio 2017: doc. 2 allegato al ricorso), deve accedere alla sala nei piani superiori al quale è assegnato, raggiungere la postazione individuale, avviare il computer ed attendere il completamento della operazione, con l'apertura della apposita finestra per l'inserimento della propria password. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, è tenuto a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio.
Sussiste un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita, considerato neutro in base all'accordo sindacale del 27.3.2013 -così come dal regolamento aziendale- ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, ma caratterizzato da una serie di operazioni ed incombenze ulteriori rispetto alla registrazione on line dalla postazione di lavoro.
Tali attività sono da ritenersi accessorie e propedeutiche alla attività lavorativa in senso stretto svolta dal ricorrente, sia per quanto riguarda gli spostamenti all'interno dell'edificio, rispetto al momento della timbratura, che per i tempi necessari per l'avvio del personal computer e accesso alla registrazione on line.
Si tratta di un intervallo temporale strettamente collegato alla attività lavorativa che, ad avviso del
Tribunale, non può ritenersi estraneo alla prestazione e, quanto alla sussistenza della eterodirezione, come già detto «la presenza del dipendente in azienda determina la presunzione della sussistenza nel datore di lavoro del potere di disporre della prestazione lavorativa. Talché è orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso all'interno dell'azienda, a meno che il datore di lavoro non provi che il prestatore d'opera sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico» (Cass. n. 13465/17)”. Nel caso in esame, la società non ha assolto detto onere probatorio. La sussistenza dell'eterodirezione, senz'altro maggiormente evidente in relazione alle attività di registrazione e di disconnessione on line (attività che si svolgono in ambiente di lavoro, utilizzando software e hardware aziendali seguendo protocolli e istruzioni definiti dall'azienda), si ravvisa anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'edificio, la propria postazione lavorativa, e viceversa per raggiungere l'uscita, tant'è che al lavoratore è chiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita dall'edificio valendosi della macchina marcatempo. Ritiene quindi il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contraria alla norma imperativa di cui all'art.1 D. Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla giurisprudenza nazionale e eurocomunitaria.
In conclusione, deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per i tempi di percorrenza all'interno del luogo di lavoro e le attività propedeutiche all'accesso e allo spegnimento del computer faccia parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti.
Le considerazioni espresse hanno trovato conforto in plurime recenti pronunce della Suprema Corte, che, da ultimo, con ordinanza del 28/05/2024, n. 14845 ha osservato “la Corte d'appello si è adeguata a quella che è l'interpretazione corrente e consolidata della normativa sull'orario di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie Nn. 93/104 e 203/88. Avendo la Corte fondato la propria pronuncia sul medesimo principio di dititto richiamato nel ricorso da ovvero quello CP_1 secondo cui il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie. In tal senso è orientata la giurisprudenza consolidata di questa Corte, con orientamento di recente ribadito proprio in relazione a vertenze promosse da ai fini della computabilità del tempo per raggiungere il luogo di Parte_3 CP_1 lavoro, il quale rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione lavorativa (Cass.
27008/2023). La stessa soluzione è da sempre estesa nella giurisprudenza di legittimità a tutte le attività preparatorie e preliminari alla prestazione lavorativa (ordinanza 27799/2017, ordinanza n.
12935/2018). In termini specificamente aderenti al tema oggetto della presente causa è stato pure
5 affermato (sentenza n. 13466 del 29/05/2017) il principio secondo cui "ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all' interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all' interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno)".
2.3. Ciò posto, la Corte territoriale non ha affermato nulla di diverso rispetto a tali principi;
ha effettuato una diversa valutazione delle circostanze di fatto acquisite in giudizio in ordine alle operazioni che i lavoratori devono compiere: avendo considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall' ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out. Per la Corte di appello si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta altresì logica e fondata perché è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso; è la TIM, infine che, con il regolamento aziendale del febbraio 2017, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all'osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da Tim. Conta pure rilevare inoltre che è pacifico che fino al marzo 2013 questo tempo iniziale e finale della prestazione era considerato tempo di lavoro ed è sempre stato retribuito da Telecom…”. Ne consegue che l'Accordo collettivo aziendale del 27-3-2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea, va annullato in parte qua nella parte in cui stabilisce che l'orario di lavoro inizia a decorrere e termina all'atto della registrazione on line sui sistemi informatici aziendali della propria postazione di lavoro, sottraendo dall'orario di lavoro il tempo impiegato per recarsi dall'ingresso della sede sino alla postazione di lavoro per collegarsi al sistema, così come quello impiegato per uscire dai locali aziendali. Sul punto, invero, sostiene la tesi dell'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_1 parziale dell'accordo, sostenendo la natura essenziale della clausola in disamina rispetto alle corrispondenti obbligazioni assunte dall'azienda, ovvero di salvaguardia dei livelli occupazionali. L'assunto, tuttavia, è infondato. Come condivisibilmente rilevato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 708/2025 in vicenda speculare a quella in esame (in fattispecie relativa ai c.d. tecnici on field della , addetti ad operazioni presso il domicilio di clienti) “È principio consolidato CP_1 della S.C. che, nel nostro sistema, le disposizioni dell'art. 1419 c.c. sono improntate al fondamentale principio, posto a presidio dell'autonomia privata, della conservazione del negozio giuridico;
ne consegue, stante l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (tra le altre, Cass. n. 10237/2022 [ord.]; 13222/2014; 13561/2008; 11673/2007;
27732/05; 10690/05; 10536/02). Nel caso di specie detta inscindibilità non è ravvisabile. Manca, in particolare, da parte dell'azienda – su cui incombeva l'onere di eccezione e di prova – l'allegazione di una specifica correlazione tra la clausola che prevede la franchigia oraria a carico dei tecnici, esente da retribuzione, per il raggiungimento del luogo di svolgimento della prestazione e la finalità
6 di salvaguardia dei livelli occupazionali, che, secondo quanto si legge negli accordi esibiti in giudizio, passa “attraverso azioni volte all'aumento di produttività e al recupero dell'efficienza del personale”. Non viene qui censurata, infatti, la nuova modalità organizzativa che prevede che il tecnico non debba passare per la sede aziendale prima di partire per il primo intervento, al dichiarato fine di ottimizzare i tempi di lavoro, riducendo quelli di spostamento: ciò che si invoca da parte dei lavoratori, piuttosto, è il riconoscimento del diritto a che il tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro, sotto la direzione e il controllo aziendale, debba essere retribuito. Ed allora, non sembra esservi correlazione alcuna tra la previsione di una franchigia oraria, che si traduce in mancata remunerazione di tempi di lavoro – così qualificati in base agli argomenti sopra esposti –, e l'aumento di produttività e di efficienza del personale;
né si vede come tale clausola possa rivestire un'importanza determinante nel complesso dell'accordo sul miglioramento della produttività e competitività, che tende piuttosto – come si legge in ciascuno degli accordi paralleli esibiti (cfr. docc. in prodd.), riguardanti, oltre i tecnici on field, anche altre figure professionali - ad introdurre variazioni organizzative volte ad ottimizzare l'impiego della forza lavoro. Né può confondersi l'essenzialità con la mera compresenza o, meglio, con un mero collegamento tra clausole, che, da solo, non è affatto prova della natura determinante della clausola specifica”. Neppure risulta fondata la tesi di parte convenuta circa la qualificabilità dell'accordo sindacale del
27.3.2013 come accordo di prossimità ex. art. 8 D.L. 13.08.2011, n. 138, che legittimerebbe la introduzione di una disciplina derogatoria rispetto a quella legale in determinate materie, e per quanto qui interessa, alla disciplina legale in tema di orario di lavoro.
Al fine di verificare se un contratto aziendale possa essere definito contratto di prossimità ai sensi dell'art. 8, D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011, è necessaria la ricorrenza di alcuni essenziali requisiti e cioè: a) la maggiore rappresentatività sul piano nazionale o territoriale delle organizzazioni sindacali stipulanti;
b) l'inclusione dell'oggetto del contratto nelle materie indicate tassativamente dal legislatore;
c) la volontà delle parti di stipulare un contratto ex art. 8, D.L. n. 138, cit., riconoscibile dal testo dell'accordo ed esplicativa del fine perseguito;
d) le norme alle quali s'intende derogare;
e) e il nesso eziologico fra fini e deroghe.
In particolare, lo scopo dichiarato nel contratto deve risultare “sussumibile in una delle finalità tipizzate dal legislatore e porsi in rapporto di causalità con la misura concreta adottata”. Solo in presenza di tali requisiti si può evitare che un “qualsivoglia” accordo rientri fra le specifiche intese finalizzate al perseguimento degli scopi indicati dalla normativa in questione. Ritiene il Tribunale che l'accordo in esame, non esplicitando adeguatamente, sotto il profilo formale e sostanziale, la ragione per cui non fosse possibile assicurare il rispetto della nozione legale di orario di lavoro, non risulti specificamente correlato ad una delle finalità richieste dall'art.8, co.1, D.L. e pertanto non possa qualificarsi in alcun modo come accordo di prossimità.
Provata, dunque, sotto il profilo dell'an l'esistenza di un lasso di tempo che deve essere assoggettato a retribuzione, può procedersi a determinazione equitativa ex art. 432 c.p.c. ai fini della quantificazione dei crediti.
In proposito, infatti, le eccezioni di genericità mosse dalla convenuta non colgono nel segno.
Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava, è vero, un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. Sez. L. Sentenza n. 16150 del 19/06/2018). La stessa
Cassazione ha tuttavia chiarito che, per contro, il criterio equitativo è utilizzabile in riferimento alla quantificazione del compenso (Sez. L. Sentenza n. 4076 del 20/02/2018). Dunque, una volta provato che esiste un tempo lavorativo eccedente l'orario ordinario, la sua precisa individuazione rientra nell'ambito della determinazione del quantum debeatur e come tale, stante la difficoltà della prova, è suscettibile di liquidazione equitativa.
Il criterio che indica in 14 minuti giornalieri il lavoro eccedente appare pertanto congruo, oltre che condiviso dalla copiosa giurisprudenza allegata al ricorso, e pienamente utilizzabile dal giudicante, tenuto conto delle modalità di accesso alla postazione di lavoro (posta al 12.mo piano dell'edificio) come dettagliatamente descritte in ricorso ai capitoli da 14 a 16 e non contestate.
7 Parte convenuta contesta che nei conteggi di parte attrice sarebbero stati computati anche i giorni in cui il ricorrente ha reso la prestazione lavorativa in smart working.
Anche tale eccezione è infondata in quanto del tutto generica, non avendo la società indicato, né provato mediante allegazione alcuna, se e in quali giorni precisamente il lavoratore avrebbe reso la prestazione in smart working. Da ultimo, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla . CP_1
Secondo il recente orientamento di legittimità, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06-09-2022, n. 26246; 20-
10-2022 n. 30957). Nel caso di specie, il rapporto di lavoro non è cessato e non è, pertanto, neanche iniziato a decorrere il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. per i crediti rivendicati in giudizio, sicché l'eccezione formulata dalla società va ritenuta destituita di fondamento. Conclusivamente il ricorso va accolto e vanno riconosciute al ricorrente le differenze retributive maturate in relazione al periodo dal 1-4-2018 al 30-6-2022, per il cui computo è possibile far riferimento ai conteggi allegati al ricorso, ai quali si rinvia essendo stati svolti secondo criteri logici e tecnici corretti, in assenza di specifiche contestazioni contabili da parte della convenuta.
La società resistente va quindi condannata al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo di euro 3.018,00, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, secondo il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c. La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n.
8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105;
Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912).
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. Francesco Armato, sul ricorso presentato da in data 30-5-2024, così decide: Parte_1 1) dichiara la nullità parziale del paragrafo 4 dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui prevede che «L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante Controparte_3 registrazione on line sui sistemi informatici aziendali», e per l'effetto condanna la Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.018,00, a titolo di differenze
[...] retributive maturate per il periodo dal 1-4-2018 al 30-6-2022, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate;
2) condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre I.VA., C.P.A., spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi Napoli, 14 aprile 2025
Il giudice
Dr. Francesco Armato
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