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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 16/09/2025
Ruolo Generale n. 4052 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4052/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Carluccio Gianfranco Parte_1 C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiumicino (RM), Via C.F._2
Trincea delle Frasche, nr. 101/C - Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 già Controparte_2
[..
[...] , in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di (codice fiscale , posta certificata CP_2 P.IVA_2
), domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11 Email_2
APPELLATA
NONCHE'
P. IVA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Corrado Fiorelli (C.F. ), c/o il quale elett.te domicilia in Caserta alla via L. C.F._3
Ricciardelli n°52 - Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2127/2019 DEL 19.7.2019 del Tribunale di Napoli Nord, notificata il 23.7.2019
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, adito con citazione del 30.5.2015, ha rigettato la domanda risarcitoria dalla medesima proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 22/7/2014, intorno alle ore 8.55, allorquando, recatasi, in qualità di studentessa, in procinto di sostenere un esame, in compagnia di e all'interno della Parte_2 Parte_3
Seconda Università di Napoli – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Luigi Vanvitelli, ubicata nella Abbazia di San Lorenzo in Septimum in Aversa, a causa della presenza di acqua aderente alla pavimentazione, creatasi in ragione della pioggia occorsa, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, subito dopo aver varcato il portone di ingresso della riportando lesioni personali, con postumi Pt_4 permanenti.
Costituitasi la EN , che chiamava in causa al fine di esserne CP_1 Controparte_3 manlevata in caso di condanna, in virtù di polizza per la responsabilità civile n. 02501073818, costituitasi altresì la terza chiamata, che resisteva alla domanda di manleva, la causa istruita a mezzo prova testi e c.t.u., veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, di rigetto della domanda, e condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della EN e della terza chiamata in causa.
Riteneva, in sintesi il Tribunale che potesse ritenersi accertato che la era caduta su un punto del Pt_1 pavimento dell'androne che era bagnato, ma che la circostanza da sola non provava che fu l'acqua che rivestiva il
2 pavimento la causa della caduta, atteso che molte altre persone quella mattina dovevano essere passate per quel punto e non era stata allegata da parte dell'attrice la caduta di altri studenti nell'androne.
In definitiva, anche a voler ritenere che la caduta fosse dovuta al pavimento bagnato, e provato il nesso di causalità tra la caduta e la presenza di acqua sul pavimento, affermava il Tribunale che l'evento dovesse ascriversi ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, non essendosi premurata di ispezionare con maggiore attenzione l'area su cui camminava.
Deducendone l'erroneità in punto di esclusione della responsabilità del custode, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, si sono costituite e la II con Controparte_3 Controparte_2 comparse del 9 e del 24 gennaio 2020 (per l'udienza del 29.01.2020, differita di ufficio al 4.2.2020), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 16.9.2025, previa concessione di termine per note conclusionali.
*****
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è nel merito infondato e deve essere rigettato.
Il gravame si fonda, principalmente, su una critica radicale della sentenza di primo grado, ritenuta errata, illogica ed irrazionale.
La difesa della contesta l'interpretazione dei fatti e l'applicazione delle norme giuridiche da parte Pt_1 del giudice di prime cure, deducendo errata valutazione delle prove e travisamento dei fatti.
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe disatteso le risultanze dell'istruttoria, in particolare la testimonianza di e l'interrogatorio formale della stessa Parte_3 Pt_1
3 Sia pur affermando provata la circostanza che la caduta fosse avvenuta su un pavimento bagnato, il
Tribunale avrebbe, poi, contraddittoriamente escluso che l'acqua fosse la causa della caduta.
Contesta le argomentazioni del giudice, che ha riconnesso l'evento alla condotta incauta e disattenta dell'infortunata, basandosi su mere presunzioni, quali: la circostanza secondo cui altre persone non erano cadute nelle medesime circostanze, la giovane età di parte attrice e la sua presunta, non minorata, difesa, nonché un presunto dovere di ispezionare con maggiore attenzione l'area.
Eccepisce, altresì, l'errata applicazione dell'art. 2051 cc., in ragione della non corretta inversione dell'onere della prova, dal momento che al danneggiato spetterebbe di dimostrare solo il nesso di causalità tra la cosa (il pavimento bagnato) e il danno (la caduta), e che l'attrice aveva ad esso pienamente assolto tramite la prova testimoniale. Spettava, invece, all' , in qualità di custode, CP_1 fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Il giudice, secondo la prospettazione di parte appellante, avrebbe errato nel dare eccessivo peso all'assenza di un'insidia o trabocchetto, non considerando che, secondo la Cassazione, la responsabilità del custode sussiste a prescindere dalla visibilità o prevedibilità del pericolo;
il custode avrebbe dovuto adottare misure idonee a prevenire incidenti.
L'appellante contesta, infine, l'affermazione del giudice secondo cui la condotta di Parte_1 sarebbe stata causa esclusiva dell'incidente, interrompendo il nesso di causalità.
Le censure sono infondate.
Parte appellante chiede la condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La fattispecie di cui è causa rientra nell'alveo della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Invero, l' può esser identificata quale custode del luogo in cui si è verificato il sinistro, CP_1 trattandosi dell'androne del , situato nell'Abbazia di Controparte_2
San Lorenzo in Septimum ad Aversa.
Ebbene, l'ente custode è esonerato da responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno scaturisca da caso fortuito, che può essere integrato, come noto, anche da una condotta colposa del danneggiato, sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione, a fronte di una insidia facilmente prevedibile
(Cass. n. 12032/2018), sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
4 Invero, “il caso fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; inoltre, è stato evidenziato come “il venir meno del danneggiato all'obbligo di auto responsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., abbia costituito una causa autonoma nella produzione del sinistro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito” (Cass. n. 10463/2023).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia – nel caso di specie, il pavimento bagnato dell'androne di ingresso al polo universitario - e il danno – integrato dalle lesioni derivanti dalla caduta rovinosa sul pavimento.
L'attrice è chiamata a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi sia stata la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi, e di aver tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale (Cass. n. 11023/2018).
Alla stregua di un costante orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, è necessario che il presunto danneggiato fornisca la prova che il danno sia stato imprescindibilmente provocato “per il fatto della cosa”, laddove la cosa non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi.
La più recente giurisprudenza ha, poi, posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un maggior grado di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza.
La stessa giurisprudenza della Cassazione ha ulteriormente chiarito e precisato che “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. È onere, quindi, del danneggiato di dimostrare in tali termini il collegamento tra la cosa e l'evento dannoso sotto il profilo causale, tant'è che ogni qualvolta che non viene provata la materialità causale dell'evento è da escludere in radice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.” (Cassazione civile sez. III, -
05/02/2013, n. 2660).
In un tale contesto assume particolare rilevanza il cd. caso fortuito - costituito dalla colpa dello stesso danneggiato, idoneo ad esonerare il convenuto da qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c.. Deve
5 pertanto ravvisarsi il caso fortuito anche in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato e che è tale quando acquisti i connotati della imprevedibilità ed eccezionalità (Cass. n. 18435/2014 e n.4659/2014), ovvero allorquando lo stesso danneggiato non adotti l'ordinaria diligenza, per evitare situazioni di pericolo per la sua incolumità.
Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la res, che non può assurgere a causa del sinistro.
Dall'istruttoria è, infatti, emersa un'evidente e consistente colpa della danneggiata, la quale, ben conoscendo i luoghi, che abitualmente frequentava da studentessa, e, quindi, ben consapevole dell'assenza di presidi antiscivolo nell'androne dell'ingresso del Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale, e pur in presenza di una giornata fortemente piovosa, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione nell'attraversare l'androne, essendo altamente probabile che lo stesso fosse bagnato, tanto più ove si consideri che il sinistro è avvenuto nelle immediate vicinanze dell'ingresso che, con elevato grado di probabilità, poteva risultare bagnato.
Né la conformazione dei luoghi imponeva l'adozione di particolari presidi antiscivolo: dai reperti fotografici in atti emerge che non vi erano gradini o scale nell'androne, la cui pavimentazione era costituita da un basolato - simil antico – di pietra porosa.
L'unico teste escusso ha confermato la determinante circostanza secondo cui, in considerazione della pioggia incessante, gli studenti entravano nel Dipartimento con gli ombrelli in mano, evidentemente intrisi d'acqua, contribuendo in tal modo a bagnare il pavimento dell'androne e a renderlo più insidioso.
Procedendo dalle richiamate circostanze alla valutazione dei fattori causali del sinistro secondo criteri presuntivi ex art. 2729 c.c. e in base al principio giurisprudenziale del “più probabile che non”, che ispira l'accertamento del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile, è ragionevole ritenere che l'evento dannoso sia ascrivibile alla negligenza di , per non aver scorto la scivolosità del Parte_1 pavimento, provocata dalla presenza di acqua proprio nell'area ove si verificava la caduta.
Vengono meno gli elementi dell'imprevedibilità e dell'invisibilità dell'insidia, facilmente ipotizzabili con l'impiego dell'ordinaria diligenza e dell'avvedutezza normalmente esigibili da parte di ogni utente.
La condotta colposa del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Deve ritenersi integrata, pertanto, la prova del caso fortuito, in quanto la presenza d'acqua piovana nell'androne del dipartimento costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale ed estemporanea creata
6 dalle condizioni climatiche avverse, difficilmente eliminabile nell'immediatezza, in considerazione dell'elevato numero di persone che accedevano nel Dipartimento nel medesimo lasso temporale.
Al riguardo non si può che ribadire che non grava in capo al custode una presunzione di colpa: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sentenza n.
11152 del 2023).
Deve pertanto concludersi rilevando che gli esiti istruttori non hanno consentito di provare il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c. tra res e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile
2013, n. 10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza”).
In definitiva, la sentenza non merita censura, e il gravame deve essere rigettato.
La qualità soggettiva delle parti, la verità storica del sinistro e l'obiettiva lesività del fatto consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92
c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione, notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
7 - compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 16.09.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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Ruolo Generale n. 4052 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4052/2019 R.G.A.C., vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Carluccio Gianfranco Parte_1 C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiumicino (RM), Via C.F._2
Trincea delle Frasche, nr. 101/C - Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 già Controparte_2
[..
[...] , in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di (codice fiscale , posta certificata CP_2 P.IVA_2
), domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11 Email_2
APPELLATA
NONCHE'
P. IVA , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Corrado Fiorelli (C.F. ), c/o il quale elett.te domicilia in Caserta alla via L. C.F._3
Ricciardelli n°52 - Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2127/2019 DEL 19.7.2019 del Tribunale di Napoli Nord, notificata il 23.7.2019
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, adito con citazione del 30.5.2015, ha rigettato la domanda risarcitoria dalla medesima proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 22/7/2014, intorno alle ore 8.55, allorquando, recatasi, in qualità di studentessa, in procinto di sostenere un esame, in compagnia di e all'interno della Parte_2 Parte_3
Seconda Università di Napoli – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale Luigi Vanvitelli, ubicata nella Abbazia di San Lorenzo in Septimum in Aversa, a causa della presenza di acqua aderente alla pavimentazione, creatasi in ragione della pioggia occorsa, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, subito dopo aver varcato il portone di ingresso della riportando lesioni personali, con postumi Pt_4 permanenti.
Costituitasi la EN , che chiamava in causa al fine di esserne CP_1 Controparte_3 manlevata in caso di condanna, in virtù di polizza per la responsabilità civile n. 02501073818, costituitasi altresì la terza chiamata, che resisteva alla domanda di manleva, la causa istruita a mezzo prova testi e c.t.u., veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, di rigetto della domanda, e condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della EN e della terza chiamata in causa.
Riteneva, in sintesi il Tribunale che potesse ritenersi accertato che la era caduta su un punto del Pt_1 pavimento dell'androne che era bagnato, ma che la circostanza da sola non provava che fu l'acqua che rivestiva il
2 pavimento la causa della caduta, atteso che molte altre persone quella mattina dovevano essere passate per quel punto e non era stata allegata da parte dell'attrice la caduta di altri studenti nell'androne.
In definitiva, anche a voler ritenere che la caduta fosse dovuta al pavimento bagnato, e provato il nesso di causalità tra la caduta e la presenza di acqua sul pavimento, affermava il Tribunale che l'evento dovesse ascriversi ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, non essendosi premurata di ispezionare con maggiore attenzione l'area su cui camminava.
Deducendone l'erroneità in punto di esclusione della responsabilità del custode, l'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Radicatasi la lite, si sono costituite e la II con Controparte_3 Controparte_2 comparse del 9 e del 24 gennaio 2020 (per l'udienza del 29.01.2020, differita di ufficio al 4.2.2020), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 16.9.2025, previa concessione di termine per note conclusionali.
*****
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è nel merito infondato e deve essere rigettato.
Il gravame si fonda, principalmente, su una critica radicale della sentenza di primo grado, ritenuta errata, illogica ed irrazionale.
La difesa della contesta l'interpretazione dei fatti e l'applicazione delle norme giuridiche da parte Pt_1 del giudice di prime cure, deducendo errata valutazione delle prove e travisamento dei fatti.
Sostiene che il giudice di primo grado avrebbe disatteso le risultanze dell'istruttoria, in particolare la testimonianza di e l'interrogatorio formale della stessa Parte_3 Pt_1
3 Sia pur affermando provata la circostanza che la caduta fosse avvenuta su un pavimento bagnato, il
Tribunale avrebbe, poi, contraddittoriamente escluso che l'acqua fosse la causa della caduta.
Contesta le argomentazioni del giudice, che ha riconnesso l'evento alla condotta incauta e disattenta dell'infortunata, basandosi su mere presunzioni, quali: la circostanza secondo cui altre persone non erano cadute nelle medesime circostanze, la giovane età di parte attrice e la sua presunta, non minorata, difesa, nonché un presunto dovere di ispezionare con maggiore attenzione l'area.
Eccepisce, altresì, l'errata applicazione dell'art. 2051 cc., in ragione della non corretta inversione dell'onere della prova, dal momento che al danneggiato spetterebbe di dimostrare solo il nesso di causalità tra la cosa (il pavimento bagnato) e il danno (la caduta), e che l'attrice aveva ad esso pienamente assolto tramite la prova testimoniale. Spettava, invece, all' , in qualità di custode, CP_1 fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
Il giudice, secondo la prospettazione di parte appellante, avrebbe errato nel dare eccessivo peso all'assenza di un'insidia o trabocchetto, non considerando che, secondo la Cassazione, la responsabilità del custode sussiste a prescindere dalla visibilità o prevedibilità del pericolo;
il custode avrebbe dovuto adottare misure idonee a prevenire incidenti.
L'appellante contesta, infine, l'affermazione del giudice secondo cui la condotta di Parte_1 sarebbe stata causa esclusiva dell'incidente, interrompendo il nesso di causalità.
Le censure sono infondate.
Parte appellante chiede la condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 2051 c.c..
La fattispecie di cui è causa rientra nell'alveo della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Invero, l' può esser identificata quale custode del luogo in cui si è verificato il sinistro, CP_1 trattandosi dell'androne del , situato nell'Abbazia di Controparte_2
San Lorenzo in Septimum ad Aversa.
Ebbene, l'ente custode è esonerato da responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno scaturisca da caso fortuito, che può essere integrato, come noto, anche da una condotta colposa del danneggiato, sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione, a fronte di una insidia facilmente prevedibile
(Cass. n. 12032/2018), sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
4 Invero, “il caso fortuito sussiste anche se il comportamento del danneggiato sia astrattamente prevedibile ma tuttavia da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; inoltre, è stato evidenziato come “il venir meno del danneggiato all'obbligo di auto responsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., abbia costituito una causa autonoma nella produzione del sinistro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito” (Cass. n. 10463/2023).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere dell'attore provare il nesso eziologico tra la pericolosità della cosa in custodia – nel caso di specie, il pavimento bagnato dell'androne di ingresso al polo universitario - e il danno – integrato dalle lesioni derivanti dalla caduta rovinosa sul pavimento.
L'attrice è chiamata a dimostrare che la situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi sia stata la condicio sine qua non dell'evento dannoso verificatosi, e di aver tenuto una condotta diligente nell'imbattersi nella cosa pericolosa, tale da non interrompere il nesso causale (Cass. n. 11023/2018).
Alla stregua di un costante orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, è necessario che il presunto danneggiato fornisca la prova che il danno sia stato imprescindibilmente provocato “per il fatto della cosa”, laddove la cosa non deve rappresentare mera occasione del processo produttivo del danno, ma essa stessa deve esserne la causa o concausa, per sua intrinseca natura, ovvero per l'insorgenza in essa di agenti dannosi.
La più recente giurisprudenza ha, poi, posto in evidenza due importanti aspetti: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso, inteso come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, che postula un maggior grado di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza.
La stessa giurisprudenza della Cassazione ha ulteriormente chiarito e precisato che “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento, ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. È onere, quindi, del danneggiato di dimostrare in tali termini il collegamento tra la cosa e l'evento dannoso sotto il profilo causale, tant'è che ogni qualvolta che non viene provata la materialità causale dell'evento è da escludere in radice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.” (Cassazione civile sez. III, -
05/02/2013, n. 2660).
In un tale contesto assume particolare rilevanza il cd. caso fortuito - costituito dalla colpa dello stesso danneggiato, idoneo ad esonerare il convenuto da qualsiasi responsabilità ex art. 2051 c.c.. Deve
5 pertanto ravvisarsi il caso fortuito anche in presenza di un comportamento anomalo del danneggiato e che è tale quando acquisti i connotati della imprevedibilità ed eccezionalità (Cass. n. 18435/2014 e n.4659/2014), ovvero allorquando lo stesso danneggiato non adotti l'ordinaria diligenza, per evitare situazioni di pericolo per la sua incolumità.
Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la res, che non può assurgere a causa del sinistro.
Dall'istruttoria è, infatti, emersa un'evidente e consistente colpa della danneggiata, la quale, ben conoscendo i luoghi, che abitualmente frequentava da studentessa, e, quindi, ben consapevole dell'assenza di presidi antiscivolo nell'androne dell'ingresso del Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale, e pur in presenza di una giornata fortemente piovosa, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione nell'attraversare l'androne, essendo altamente probabile che lo stesso fosse bagnato, tanto più ove si consideri che il sinistro è avvenuto nelle immediate vicinanze dell'ingresso che, con elevato grado di probabilità, poteva risultare bagnato.
Né la conformazione dei luoghi imponeva l'adozione di particolari presidi antiscivolo: dai reperti fotografici in atti emerge che non vi erano gradini o scale nell'androne, la cui pavimentazione era costituita da un basolato - simil antico – di pietra porosa.
L'unico teste escusso ha confermato la determinante circostanza secondo cui, in considerazione della pioggia incessante, gli studenti entravano nel Dipartimento con gli ombrelli in mano, evidentemente intrisi d'acqua, contribuendo in tal modo a bagnare il pavimento dell'androne e a renderlo più insidioso.
Procedendo dalle richiamate circostanze alla valutazione dei fattori causali del sinistro secondo criteri presuntivi ex art. 2729 c.c. e in base al principio giurisprudenziale del “più probabile che non”, che ispira l'accertamento del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile, è ragionevole ritenere che l'evento dannoso sia ascrivibile alla negligenza di , per non aver scorto la scivolosità del Parte_1 pavimento, provocata dalla presenza di acqua proprio nell'area ove si verificava la caduta.
Vengono meno gli elementi dell'imprevedibilità e dell'invisibilità dell'insidia, facilmente ipotizzabili con l'impiego dell'ordinaria diligenza e dell'avvedutezza normalmente esigibili da parte di ogni utente.
La condotta colposa del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Deve ritenersi integrata, pertanto, la prova del caso fortuito, in quanto la presenza d'acqua piovana nell'androne del dipartimento costituisce, di per sé, una circostanza eccezionale ed estemporanea creata
6 dalle condizioni climatiche avverse, difficilmente eliminabile nell'immediatezza, in considerazione dell'elevato numero di persone che accedevano nel Dipartimento nel medesimo lasso temporale.
Al riguardo non si può che ribadire che non grava in capo al custode una presunzione di colpa: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. Sentenza n.
11152 del 2023).
Deve pertanto concludersi rilevando che gli esiti istruttori non hanno consentito di provare il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 c.c. tra res e danno (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile
2013, n. 10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza”).
In definitiva, la sentenza non merita censura, e il gravame deve essere rigettato.
La qualità soggettiva delle parti, la verità storica del sinistro e l'obiettiva lesività del fatto consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92
c.p.c., come interpretato dal Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione, notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
7 - compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 16.09.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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