Sentenza breve 28 gennaio 2026
Decreto collegiale 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 28/01/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5060 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in AN, via Vitruvio, n. 5;
contro
ER AN – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento assunto da ER AN - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, con il quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico n. 9220/Piano 2024 “per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi abitativi pubblici disponibili nell'Ambito territoriale del -OMISSIS- localizzate nei Comuni di: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- E di proprietà di: ER AN - U.O.G. OVEST e Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-”;
- della deliberazione di ER AN - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, con provvedimento del 19.09.2025, notificata in data 7.10.2025, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AL AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente gravame, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di ER AN - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (di seguito solo “LE AN”), in epigrafe meglio specificato, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico, dal medesimo presentato, avverso il provvedimento di variazione del punteggio ottenuto nella graduatoria dell’Avviso Pubblico n. 9220/Piano 2024 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi abitativi pubblici disponibili nell'Ambito territoriale del -OMISSIS-.
2. A sostegno del gravame ha articolato plurime censure di violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento Regionale n. 4/2017, violazione dell'art. 43 comma 2 c.c. e dell'art. 6 comma 7 del d.lgs. 286/1998, in relazione ai punti 11.1 e 13.1 dell’allegato 1 al Regolamento Regionale. n.4/2017, eccesso di potere, contraddittorietà e difetto di motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento.
3. LE AN non si è costituita in giudizio.
4. Con nota depositata il 9.01.2026, il ricorrente ha dato atto che, in data 22.12.2025, LE AN ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato attribuendogli il punteggio relativo al periodo di residenza e alla titolarità di un’abitazione impropria precedentemente decurtato, dichiarando quindi di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
5. In considerazione di quanto indicato ai paragrafi che precedono e preso atto della richiesta della ricorrente, il giudizio deve essere definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., essendosi l’amministrazione rideterminata attraverso una successiva attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato nel presente giudizio.
6. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, stante la particolarità delle questioni sottese alla presente vicenda contenziosa.
7. Si conferma l’ammissione del signor -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato, come già stabilito con decreto dell’apposita Commissione n. -OMISSIS-. Il Collegio si riserva la liquidazione del compenso spettante al difensore della ricorrente, cui si provvederà con un separato pronunciamento, da adottarsi a seguito di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato già disposta con decreto della competente Commissione n.-OMISSIS-, rinviando la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA SO, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
AL AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AC | RI DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.