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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2024, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Presidente, dott.ssa Silvia Governatori, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, la cui trattazione è stata delegata alla GOP RE TT con decisione da emettersi da parte della sottoscritta delegante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. ruolo generale degli affari contenziosi n. 9283/2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pt Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Campi Bisenzio (FI), Via Fra Guittone 163/165D rappresentata e difesa Pt_2
dall'Avv. David Bardi nel cui studio in Firenze Viale dei Cadorna 65 ha eletto domicilio come da procura in atti;
OPPONENTE contro
(PIVA 060 0 2 2 5 0 4 8 5 ) in Controparte_1
persona del legale rappresentante pt con sede in Campi Bisenzio (FI), Via Petrarca Controparte_1
2 int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Roselli nel cui studio in Firenze Via Galliano n.
131, ha eletto domicilio come da procura in atti
OPPOSTO
e
(C.F. , nella sua funzione di CTU, Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Panzacchi nel cui studio in Firenze Via Dino Campagni n.
33
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “si riporta alle conclusioni dell'atto introduttivo”.
Per l'opposto “si riporta alle conclusioni di cui alla Controparte_1 comparsa di costituzione così come ribadite nella memoria del 22.12.2023” Per l'opposto Arch. “insiste come in comparsa di costituzione e nella memoria per CP_2 il rigetto dell'impugnazione e per la conferma del decreto liquidativo originario e chiede la liquidazione delle spese legali del presente procedimento che chiede di liquidare secondo giustizia”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Arch. ha svolto l'incarico di consulente tecnico di ufficio nel procedimento per CP_2
ATP ex art. 696 bis c.p.c., iscritto presso il Tribunale di Firenze al n. 12218/2022 rg, promosso da nei confronti di al fine di accertare e Parte_1 Controparte_1
quantificare i crediti vantati in ordine all'inadempimento della alle obbligazioni Controparte_1
assunte con due contratti di appalto relativi a due cantieri posti rispettivamente a Signa e a Prato. La asserita debenza veniva indicata in complessivi € 239.975,00.
In particolare, il c.t.u. è stato chiamato a rispondere al seguente quesito: “esaminati gli atti e la documentazione che le parti porranno al suo esame, sempre nel rispetto del contraddittorio, previo sopralluogo ed eseguito ogni utile accertamento provveda il CTU a: tentare la conciliazione tra le parti avanzando proposta conciliativa e dando atto della posizione sul punto presa;
descrivere le opere realizzate provvedendo a redigere la contabilità avuto riguardo alle disposizioni contrattuali;
verificare esistenza di ritardi imputabili nella esecuzione dei lavori;
in caso positivo calcolare penale contrattuale spettante;
verificare eventuale difformità delle opere realizzate, quantificando costi di eventuale demolizione e/o conformazione, ovvero il minor valore dell'opera”.
Per l'attività svolta l'Arch. ha chiesto la liquidazione di propri onorari professionali nella CP_2
misura di € 15.992,19 per onorari a percentuale ex art. 1, 11 e 12 tabelle allegate DM 30.05.2002 comprensivi di un aumento degli onorari per incarico complesso ex art. 52 DM 30.05.2002, oltre spese pari a € 82,67 e accessori.
Con decreto del 21.06.2023 comunicato il 22.06.2023, il giudice ha liquidato la somma di €
8.140,00 a titolo di onorario ai sensi degli artt. 11 e 12 D.M. 30.5.2002 evidenziando che l'attività ha riguardato due distinti immobili cosicché ha proceduto a liquidare separatamente i relativi compensi, oltre ad € 3.000,00 ex art. 52 DPR 115/2002 ed € 82,67 per spese, oltre accessori.
Con atto tempestivamente depositato il 21.07.2023 la ha opposto il decreto di Parte_1
liquidazione chiedendo di sospendere in via preliminare l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione e, in via preliminare nel merito, di accertare e dichiarare l'ingiustizia/illegittimità del
Parte decreto nella parte in cui i compensi e le spese della CTU sono poste a carico della e di imputare detti oneri a carico della controparte;
nel merito, liquidare il compenso del CTU nella misura che si riterrà di giustizia ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice
Dott. Ghelardini nel provvedimento impugnato per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e onorari. A fondamento della domanda la ricorrente lamenta:
Parte a) l'errata imputazione del pagamento del CTU alla , ricorrente nell'ATP, in quanto essendo stata accolta la sua domanda deve applicarsi l'art. 91 c.p.c. che pone a carico della parte soccombente la condanna alle spese. Lamenta altresì che non potrebbe trovare applicazione il comma 2 dell'art. 91 cpc in quanto il CTU non ha fatto pervenire alcuna proposta conciliativa né al Parte procuratore di né alla parte direttamente.
b) l'errata quantificazione dell'onorario del CTU sotto i seguenti diversi aspetti:
- calcolo degli onorari per due attività distinte anziché per un incarico unitario e complessivo come realmente effettuato;
Parte
- utilizzo, ai fini del calcolo degli onorari, del valore indicato nella domanda originaria di e non del valore finale accertato dal CTU;
- compenso illegittimamente liquidato nel parametro massimo del compenso previsto in assenza di motivazione che giustifichi l'applicazione del massimo tariffario anziché del medio che costituisce la regola;
- illegittima maggiorazione del 50% del valore massimo del compenso di cui all'art. 52 del D.P.R.
115/2002 in assenza di motivazione in conformità ai principi affermati dalla Cassazione per i quali occorre che il giudice attribuisca rilevanza agli altri fattori che rendono l'importanza e la difficoltà della prestazione eccezionale e dunque maggiore rispetto a quella che deve essere compensata con l'attribuzione degli onorari nella misura massima.
La si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda relativa all'imputazione a proprio carico del pagamento delle spese del CTU nel procedimento di ATP e la conferma del provvedimento nella parte in cui le pone a carico della Parte ricorrente . Ha chiesto inoltre di accogliere il ricorso nella parte relativa alla quantificazione degli onorari liquidati al CTU e per l'effetto di provvedere ad una congrua riduzione della liquidazione del compenso del CTU Arch. con vittoria di spese e di compensi legali di CP_2
causa, anche parziale in caso di rigetto della sola prima domanda del ricorrente.
Si è costituito regolarmente anche il CTU, Arch. chiedendo di respingere il ricorso e CP_2
di confermare la liquidazione dei compensi operata dal Giudice dell'ATP, opponendosi alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto liquidativo.
Concessi i termini richiesti dalle parti ex art. 281 duodecime cpc, all'udienza del 31.01.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni, la causa è stata discussa ed il fascicolo è stato messo in decisione.
La domanda avanzata dalla ricorrente relativa all'imputazione delle spese di CTU Parte_1 nell'ATP ex 696 bis c.p.c. va rigettata. La consolidata ed uniforme giurisprudenza di legittimità (Cass. 324 del 10/01/2017 e da ultimo) ha ribadito come il regolamento delle “è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente
l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito;
pertanto, le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. Del resto, la funzione dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa all'assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all'esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c..”, e che “il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c; il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito” (Cass. ord. 35510 del
1911.2021);
“Va ribadito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (Cass. 4156/12). La funzione probatoria dell'accertamento è infatti stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie. Soltanto nel successivo giudizio di merito
(ove l'accertamento stesso venga acquisito) questi costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente.” (Cass. 21045/2016, Cass. civ. Ord., 07/06/2019, n. 15492).
Del resto il medesimo principio è stato ribadito anche dal Giudice del giudizio di merito introdotto tra le parti a seguito dell'ATP (cfr. doc. 2 . Controparte_1 Riguardo alla quantificazione degli onorari del CTU, dall'esame degli atti e della relazione peritale, si rileva, innanzi tutto, come il quesito rivolto all'ausiliario sia stato articolato in una pluralità di domande attinenti a due diversi appalti e costruzioni poste in luoghi diversi e con caratteristiche non omogenee tali da giustificare la liquidazione di onorari distinti in riferimento alle due opere.
Nell'ambito dei lavori edili, la liquidazione degli onorari è effettuata mediante l'applicazione dell'art. 11 delle tabelle previste dall'art. 50 DPR 115/2002, applicabile in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori o dell'art. 12 applicabile in materia di costruzioni edilizie: in particolare l'attività prevista dall'art. 12, comma 1, costituisce attività di mero controllo, verifica e riscontro dei dati già acquisiti e da operazioni di contabilizzazione e concerne esclusivamente la verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme. Tale articolo va quindi applicato, in caso di mera verifica di rispondenza tecnica a prescrizioni di progetto, contratto, capitolati, norme, collaudi, misura e contabilità dei lavori, aggiornamento e revisione dei prezzi. L'art. 11 invece si applica alle attività ricostruttive e valutative sulla base di accertamenti complessi ed in particolare quando l'attività ha avuto ad oggetto – come nel caso di specie – la revisione critica della contabilità di cantiere, con la valutazione e stima dei prezzi e/o con la valutazione dei vizi e dei difetti dell'opera.
La liquidazione del compenso del CTU deve dunque avvenire in base all'art. 11, avendo comportato l'incarico al consulente, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, anche accertamenti ulteriori non compresi nella previsione di quest'ultimo articolo (Cass. n. 20235 del 18.09.2009;
Cass. n. 8726 del 1993; cfr. anche Cass. n. 6378 del 1998).
Inoltre, la complessità della indagine espletata dal CTU giustifica la liquidazione degli onorari massimi ma non l'aumento ex art. 52 DPR 115/2002, non essendo configurabili prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
In riforma del decreto opposto, vanno quindi liquidati in favore dell'Arch. gli onorari CP_2 nella misura pari a complessivi € 7.108,28, oltre alle spese pari a € 82,67 oltre al 4% di cassa previdenza e IVA di legge se dovuta, così analiticamente calcolati con riferimento al valore effettivo della controversia come risultante dalla CTU:
In relazione all'immobile in Signa - Valore di riferimento € 40.107,63
Parte_3
alcolo Massimo
[...]
€ 5.164,57 € 5.164,57 € 679,30
€ 10.329,14 € 5.164,57 € 485,22
€ 25.822,84 € 15.493,70 € 1.164,51 € 51.645,69 € 14.284,79 € 805,23
Totali: € 40.107,63 € 3.134,26
Onorario calcolato: € 3.134,26
In relazione all'immobile in Prato - Valore di riferimento € 56.684,56
Parte_3
Fino a calcolo Massimo Pt_3
€ 5.164,57 € 5.164,57 € 679,30
€ 10.329,14 € 5.164,57 € 485,22
€ 25.822,84 € 15.493,70 € 1.164,51
€ 51.645,69 € 25.822,85 € 1.455,63
€ 103.291,38 € 5.038,87 € 189,36
Totali: € 56.684,56 € 3.974,02
Considerato l'esito complessivo del procedimento si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze in data 21.06.2023 comunicato il 22.06.2023 e per l'effetto liquida gli onorari professionali del c.t.u.
Arch. per l'attività svolta nel procedimento per ATP n. 12218/2022 r.g. del Tribunale CP_2
di Firenze nella somma di euro 7.108,28, come meglio specificata in motivazione, oltre 4% cassa previdenza e IVA di legge se dovuta;
liquida altresì a favore dell'Arch. le spese pari a CP_2
€ 82,67.
- spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
Firenze 12.06.2024
La Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Presidente, dott.ssa Silvia Governatori, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, la cui trattazione è stata delegata alla GOP RE TT con decisione da emettersi da parte della sottoscritta delegante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 281 DECIES E SS. C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. ruolo generale degli affari contenziosi n. 9283/2023, promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pt Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Campi Bisenzio (FI), Via Fra Guittone 163/165D rappresentata e difesa Pt_2
dall'Avv. David Bardi nel cui studio in Firenze Viale dei Cadorna 65 ha eletto domicilio come da procura in atti;
OPPONENTE contro
(PIVA 060 0 2 2 5 0 4 8 5 ) in Controparte_1
persona del legale rappresentante pt con sede in Campi Bisenzio (FI), Via Petrarca Controparte_1
2 int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Roselli nel cui studio in Firenze Via Galliano n.
131, ha eletto domicilio come da procura in atti
OPPOSTO
e
(C.F. , nella sua funzione di CTU, Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Panzacchi nel cui studio in Firenze Via Dino Campagni n.
33
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “si riporta alle conclusioni dell'atto introduttivo”.
Per l'opposto “si riporta alle conclusioni di cui alla Controparte_1 comparsa di costituzione così come ribadite nella memoria del 22.12.2023” Per l'opposto Arch. “insiste come in comparsa di costituzione e nella memoria per CP_2 il rigetto dell'impugnazione e per la conferma del decreto liquidativo originario e chiede la liquidazione delle spese legali del presente procedimento che chiede di liquidare secondo giustizia”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Arch. ha svolto l'incarico di consulente tecnico di ufficio nel procedimento per CP_2
ATP ex art. 696 bis c.p.c., iscritto presso il Tribunale di Firenze al n. 12218/2022 rg, promosso da nei confronti di al fine di accertare e Parte_1 Controparte_1
quantificare i crediti vantati in ordine all'inadempimento della alle obbligazioni Controparte_1
assunte con due contratti di appalto relativi a due cantieri posti rispettivamente a Signa e a Prato. La asserita debenza veniva indicata in complessivi € 239.975,00.
In particolare, il c.t.u. è stato chiamato a rispondere al seguente quesito: “esaminati gli atti e la documentazione che le parti porranno al suo esame, sempre nel rispetto del contraddittorio, previo sopralluogo ed eseguito ogni utile accertamento provveda il CTU a: tentare la conciliazione tra le parti avanzando proposta conciliativa e dando atto della posizione sul punto presa;
descrivere le opere realizzate provvedendo a redigere la contabilità avuto riguardo alle disposizioni contrattuali;
verificare esistenza di ritardi imputabili nella esecuzione dei lavori;
in caso positivo calcolare penale contrattuale spettante;
verificare eventuale difformità delle opere realizzate, quantificando costi di eventuale demolizione e/o conformazione, ovvero il minor valore dell'opera”.
Per l'attività svolta l'Arch. ha chiesto la liquidazione di propri onorari professionali nella CP_2
misura di € 15.992,19 per onorari a percentuale ex art. 1, 11 e 12 tabelle allegate DM 30.05.2002 comprensivi di un aumento degli onorari per incarico complesso ex art. 52 DM 30.05.2002, oltre spese pari a € 82,67 e accessori.
Con decreto del 21.06.2023 comunicato il 22.06.2023, il giudice ha liquidato la somma di €
8.140,00 a titolo di onorario ai sensi degli artt. 11 e 12 D.M. 30.5.2002 evidenziando che l'attività ha riguardato due distinti immobili cosicché ha proceduto a liquidare separatamente i relativi compensi, oltre ad € 3.000,00 ex art. 52 DPR 115/2002 ed € 82,67 per spese, oltre accessori.
Con atto tempestivamente depositato il 21.07.2023 la ha opposto il decreto di Parte_1
liquidazione chiedendo di sospendere in via preliminare l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione e, in via preliminare nel merito, di accertare e dichiarare l'ingiustizia/illegittimità del
Parte decreto nella parte in cui i compensi e le spese della CTU sono poste a carico della e di imputare detti oneri a carico della controparte;
nel merito, liquidare il compenso del CTU nella misura che si riterrà di giustizia ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice
Dott. Ghelardini nel provvedimento impugnato per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e onorari. A fondamento della domanda la ricorrente lamenta:
Parte a) l'errata imputazione del pagamento del CTU alla , ricorrente nell'ATP, in quanto essendo stata accolta la sua domanda deve applicarsi l'art. 91 c.p.c. che pone a carico della parte soccombente la condanna alle spese. Lamenta altresì che non potrebbe trovare applicazione il comma 2 dell'art. 91 cpc in quanto il CTU non ha fatto pervenire alcuna proposta conciliativa né al Parte procuratore di né alla parte direttamente.
b) l'errata quantificazione dell'onorario del CTU sotto i seguenti diversi aspetti:
- calcolo degli onorari per due attività distinte anziché per un incarico unitario e complessivo come realmente effettuato;
Parte
- utilizzo, ai fini del calcolo degli onorari, del valore indicato nella domanda originaria di e non del valore finale accertato dal CTU;
- compenso illegittimamente liquidato nel parametro massimo del compenso previsto in assenza di motivazione che giustifichi l'applicazione del massimo tariffario anziché del medio che costituisce la regola;
- illegittima maggiorazione del 50% del valore massimo del compenso di cui all'art. 52 del D.P.R.
115/2002 in assenza di motivazione in conformità ai principi affermati dalla Cassazione per i quali occorre che il giudice attribuisca rilevanza agli altri fattori che rendono l'importanza e la difficoltà della prestazione eccezionale e dunque maggiore rispetto a quella che deve essere compensata con l'attribuzione degli onorari nella misura massima.
La si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda relativa all'imputazione a proprio carico del pagamento delle spese del CTU nel procedimento di ATP e la conferma del provvedimento nella parte in cui le pone a carico della Parte ricorrente . Ha chiesto inoltre di accogliere il ricorso nella parte relativa alla quantificazione degli onorari liquidati al CTU e per l'effetto di provvedere ad una congrua riduzione della liquidazione del compenso del CTU Arch. con vittoria di spese e di compensi legali di CP_2
causa, anche parziale in caso di rigetto della sola prima domanda del ricorrente.
Si è costituito regolarmente anche il CTU, Arch. chiedendo di respingere il ricorso e CP_2
di confermare la liquidazione dei compensi operata dal Giudice dell'ATP, opponendosi alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto liquidativo.
Concessi i termini richiesti dalle parti ex art. 281 duodecime cpc, all'udienza del 31.01.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni, la causa è stata discussa ed il fascicolo è stato messo in decisione.
La domanda avanzata dalla ricorrente relativa all'imputazione delle spese di CTU Parte_1 nell'ATP ex 696 bis c.p.c. va rigettata. La consolidata ed uniforme giurisprudenza di legittimità (Cass. 324 del 10/01/2017 e da ultimo) ha ribadito come il regolamento delle “è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente
l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito;
pertanto, le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. Del resto, la funzione dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa all'assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all'esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c..”, e che “il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c; il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito” (Cass. ord. 35510 del
1911.2021);
“Va ribadito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente (Cass. 4156/12). La funzione probatoria dell'accertamento è infatti stimolata da una parte che si propone di valersene in un successivo giudizio, ma che potrebbe anche non attivarsi. Essa deve quindi farsi carico in via provvisoria ed esclusiva delle anticipazioni necessarie. Soltanto nel successivo giudizio di merito
(ove l'accertamento stesso venga acquisito) questi costi verranno in considerazione come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente.” (Cass. 21045/2016, Cass. civ. Ord., 07/06/2019, n. 15492).
Del resto il medesimo principio è stato ribadito anche dal Giudice del giudizio di merito introdotto tra le parti a seguito dell'ATP (cfr. doc. 2 . Controparte_1 Riguardo alla quantificazione degli onorari del CTU, dall'esame degli atti e della relazione peritale, si rileva, innanzi tutto, come il quesito rivolto all'ausiliario sia stato articolato in una pluralità di domande attinenti a due diversi appalti e costruzioni poste in luoghi diversi e con caratteristiche non omogenee tali da giustificare la liquidazione di onorari distinti in riferimento alle due opere.
Nell'ambito dei lavori edili, la liquidazione degli onorari è effettuata mediante l'applicazione dell'art. 11 delle tabelle previste dall'art. 50 DPR 115/2002, applicabile in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori o dell'art. 12 applicabile in materia di costruzioni edilizie: in particolare l'attività prevista dall'art. 12, comma 1, costituisce attività di mero controllo, verifica e riscontro dei dati già acquisiti e da operazioni di contabilizzazione e concerne esclusivamente la verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme. Tale articolo va quindi applicato, in caso di mera verifica di rispondenza tecnica a prescrizioni di progetto, contratto, capitolati, norme, collaudi, misura e contabilità dei lavori, aggiornamento e revisione dei prezzi. L'art. 11 invece si applica alle attività ricostruttive e valutative sulla base di accertamenti complessi ed in particolare quando l'attività ha avuto ad oggetto – come nel caso di specie – la revisione critica della contabilità di cantiere, con la valutazione e stima dei prezzi e/o con la valutazione dei vizi e dei difetti dell'opera.
La liquidazione del compenso del CTU deve dunque avvenire in base all'art. 11, avendo comportato l'incarico al consulente, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, anche accertamenti ulteriori non compresi nella previsione di quest'ultimo articolo (Cass. n. 20235 del 18.09.2009;
Cass. n. 8726 del 1993; cfr. anche Cass. n. 6378 del 1998).
Inoltre, la complessità della indagine espletata dal CTU giustifica la liquidazione degli onorari massimi ma non l'aumento ex art. 52 DPR 115/2002, non essendo configurabili prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
In riforma del decreto opposto, vanno quindi liquidati in favore dell'Arch. gli onorari CP_2 nella misura pari a complessivi € 7.108,28, oltre alle spese pari a € 82,67 oltre al 4% di cassa previdenza e IVA di legge se dovuta, così analiticamente calcolati con riferimento al valore effettivo della controversia come risultante dalla CTU:
In relazione all'immobile in Signa - Valore di riferimento € 40.107,63
Parte_3
alcolo Massimo
[...]
€ 5.164,57 € 5.164,57 € 679,30
€ 10.329,14 € 5.164,57 € 485,22
€ 25.822,84 € 15.493,70 € 1.164,51 € 51.645,69 € 14.284,79 € 805,23
Totali: € 40.107,63 € 3.134,26
Onorario calcolato: € 3.134,26
In relazione all'immobile in Prato - Valore di riferimento € 56.684,56
Parte_3
Fino a calcolo Massimo Pt_3
€ 5.164,57 € 5.164,57 € 679,30
€ 10.329,14 € 5.164,57 € 485,22
€ 25.822,84 € 15.493,70 € 1.164,51
€ 51.645,69 € 25.822,85 € 1.455,63
€ 103.291,38 € 5.038,87 € 189,36
Totali: € 56.684,56 € 3.974,02
Considerato l'esito complessivo del procedimento si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze in data 21.06.2023 comunicato il 22.06.2023 e per l'effetto liquida gli onorari professionali del c.t.u.
Arch. per l'attività svolta nel procedimento per ATP n. 12218/2022 r.g. del Tribunale CP_2
di Firenze nella somma di euro 7.108,28, come meglio specificata in motivazione, oltre 4% cassa previdenza e IVA di legge se dovuta;
liquida altresì a favore dell'Arch. le spese pari a CP_2
€ 82,67.
- spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni.
Firenze 12.06.2024
La Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori