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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2024, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4279/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4279/2017 R.G., avente ad oggetto
“Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
– risarcimento danni da esondazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.6.2024, e vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rapp.te pro - tempore Sig. con sede in Parte_1
MO di CC (CB), alla C/da Marinelle, P.I. P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Michele Di Tomasso, c.f. , indirizzo PEC: CodiceFiscale_1 2
fax 0875880379, ed elettivamente Email_1
domiciliata in Terzigno, alla via A. Volta n.24, presso lo studio dell'Avv.
Luigi Canestrino, Email_2
RICORRENTE
E
, con sede in Termoli Controparte_1
(CB), alla Via Cairoli n. 31, c.f. , in persona del suo P.IVA_2
Commissario e legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso,
giusta mandato in calce al controricorso, rilasciato in esecuzione della
Deliberazione Commissariale n. 151 del 20.11.2017, dall'Avv. Giuseppe
Vaccaro, c.f. , il quale difensore dichiara, ai sensi del CodiceFiscale_2
secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0875689713 e/o indirizzo di posta elettronica ed elettivamente domiciliato con lui in Email_3
Guglionesi, alla via Usconio n. 1.
RESISTENTE
E
, c.f. , in persona del suo Presidente legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, con sede in Campobasso alla via Genova n. 11,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f.
, nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz 11; fax 0815525515 e P.IVA_4
PEC Email_4
RESISTENTE
NONCHE'
(nuova denominazione sociale di già Controparte_3 Controparte_4 3
come da note di trattazione scritta depositate per RT
l'udienza del 7.7.2022), con sede a Milano, Viale Certosa 222, P.IVA
, in persona del dott. , nella qualità di procuratore P.IVA_5 CP_6
speciale, munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito Notaio dott.
di Milano del 29.03.2018, Rep. n. 94480, Racc. 20440, Per_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Francesco Alessandro
Magni, c.f. , ed elettivamente domiciliata press o CodiceFiscale_3
l'Avv. Vincenzo Esposito Corona in Napoli, in Via G. Orsini n. 46, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e che è allegata ai sensi dell'art. 18 D.M. 44/2011 e dell'art. 83, 3° co. c.p.c.. PEC:
; FAX: 0669940920. Email_5
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Controparte_7
come note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del
[...]
6.2.2024 e, quindi:
“a) Accogliere integralmente la domanda e, per l'effetto, accertare e
dichiarare la responsabilità di tutti gli enti convenuti, in persona dei rispettivi
legali rapp.ti pro tempore e condannarli in solido o pro quota al pagamento
dell'integrale risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in seguito
all'esondazione, nella misura complessiva di € 194.171,11 ritenuta, oppure
nella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio, oltre gli
interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto a far data dai fatti accaduti
(26.11.2015) e sino all'effettivo soddisfo, nonché dei danni morali ed
esistenziali patiti dalla ricorrente da valutarsi anche in via equitativa ex artt. 4
1226 e 2056 c.c. anche facendo ricorso a presunzioni semplici;
b) condannare la già Controparte_3 TR
a tenere indenne il e quindi RO
a versare a detto ente quanto da esso corrisposto ai predetti titoli alla
ricorrente;
c) condannare il la RO
e l' già in CP_2 Controparte_3 TR
solido tra di loro, alla rifusione in favore dell'Avv. Michele Di Tomasso che
si dichiara antistatario, delle spese di lite e competenze di causa, oltre
rimborso forfettario al 15%, rimborso del contributo unificato versato e CPA
come per legge, come da nota spese allegata alla memoria conclusionale del
18.05.2023”.
Per il , come note depositate RO
ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 6.2.2024 e, quindi, come da comparsa di costituzione e di risposta, e di seguito indicato:
“a) In via preliminare: ritenere l'estraneità e, in ogni caso, la carenza
di legittimazione passiva del , in RO
persona del suo Commissario e l.r.p.t. e, per l'effetto, disporre l'estromissione
dal giudizio essendo responsabile per la manutenzione del fiume Trigno la
; CP_2
b) nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome
infondato in fatto e in diritto l'avverso ricorso proposto nei confronti del
, in persona del suo Commissario e RO
l.r.p.t., essendo responsabile per la manutenzione del fiume Trigno la CP_2
[...] 5
c) in via subordinata e in caso di accoglimento anche parziale della
domanda spiegata da parte ricorrente nei confronti del RO
, dichiarare tenuta la terza chiamata
[...] TR
(già a garantire, manlevare e tenere indenne il RT
, da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole che possa RO
derivare allo stesso in seguito al presente giudizio e, per l'effetto,
condannarla alla refusione dei danni e delle spese eventualmente dovessero
essere liquidate in favore della ricorrente;
d) In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio.”
Per la , come da note depositate ai fini della trattazione CP_2
scritta dell'udienza del 6.2.2024 e, quindi, riportandosi a tutte le precedenti difese ed eccezioni e contestazioni e chiedendo quindi l'accoglimento delle stesse, con rigetto di ogni avversa domanda siccome inammissibile,
improcedibile e infondata, con vittoria di spese.
Dichiarare quindi la nullità degli atti e delle attività processuali precedenti alla notifica dell'atto introduttivo, nonché il difetto di legittimazione dei ricorrenti ed il difetto di legittimazione della per CP_2
essere competenti il comune di MO di CC e il CP_9
litisconsorte, con ogni debita conseguenza quanto al pagamento delle
[...]
spese e onorari di lite.
Per la (già , come Controparte_3 TR
da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 6.2.2024 e,
quindi, riportandosi a quanto dedotto e sostenuto nei precedenti scritti e alle conclusioni svolte come da comparsa di costituzione e risposta e, pertanto:
“In via principale: respingere la domanda di manleva avanzata dal 6
nei confronti della per non CP_9 TR
operatività della garanzia, per tutte le ragioni esposte nelle premesse;
In via subordinata: escludere dall'eventuale non creduta condanna in
garanzia della i danni alle colture nonché i danni da interruzioni o CP_8
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi, nonché l'importo della franchigia fissa frontale di euro
10.000,00 del danno, posto interamente a carico dell'assicurato; pronunciare
la non creduta condanna di nei limiti del massimale di CP_8
assicurazione e di tutti gli altri limiti previsti dal contratto;
In ogni caso, ferme le eccezioni preliminari e senza rinuncia alle
stesse: a) respingere tutte le domande proposte dalla società attrice nei
confronti del , e per esso della RO
perché inammissibili (anche per carenza di TR
legittimazione passiva), nulle e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in
diritto; b) ripartire la non creduta condanna del con la CP_9 CP_2
nella misura della responsabilità di ciascuno determinata dal
[...]
Tribunale; ovvero, nell'ipotesi di condanna solidale, condannare la CP_2
ai fini del riparto interno, a rimborsare alla
[...] TR
pro quota, ed anche in via surrogatoria del , tutto quanto CP_9
eventualmente versato in eccesso rispetto alla quota cui è tenuto il . CP_9
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 12.7.2017, la ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te pro – Controparte_7 7
tempore, conveniva innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche la ed il , CP_2 RO
entrambi in persona del legale rapp.te pro – tempore, al fine di sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte ed ottenere quindi il risarcimento dei danni subiti, ritenendo i predetti enti responsabili dell'evento dannoso di seguito descritto.
L'istante rappresentava infatti che, nei giorni 26 e 27 novembre 2015,
i terreni di sua proprietà, della estensione di circa 77 ettari, coltivati prevalentemente a frumento duro, orzo ed oliveto, erano stati allagati in conseguenza della tracimazione del fiume , il cui alveo attraversava CP_9
tutta la zona di C/da Marinelle, in agro di MO di CC (CB), per poi sfociare nel mare Adriatico.
Deduceva la società ricorrente che l'esondazione del fiume Trigno e il conseguente allagamento dei terreni e delle colture ivi allocate erano dovuti all'assenza di manutenzione degli argini protrattasi nel tempo, che avevano determinato la crescita di vegetazione spontanea e infestante lungo la sommità
ed i pendii dell'argine, incrementando così, la capacità di erosione delle acque.
Tanto era ampiamente documentato nella perizia tecnica di parte a firma della dott.ssa - allegata agli atti e richiamata nel ricorso Persona_2
introduttivo - la quale aveva evidenziato come la ripetizione sistematica degli eventi esondativi (verificatisi anche in precedenti annualità) aveva non soltanto annullato completamente la rilevanza degli argini, ma dapprima dilavato e successivamente eroso l'intera coltre colturale, rendendo i terreni rivieraschi aridi, argillosi e totalmente improduttivi.
I frequenti allagamenti, infatti, avevano provocato la lunga presenza di 8
vasti acquitrini cui era conseguito, al riassorbirsi delle acque, uno strato superficiale di argilla cementata, con crepacci pieni di erbe infestanti;
inoltre,
tali frequenti allagamenti e il ristagno prolungato dell'acqua sul terreno aveva avuto conseguenze dirette anche sulle colture in essere, determinando crescite irregolari, diradamenti, scarso accestimento e suscettibilità a malattia,
specialmente di patogeni del frumento di origine micotica quale il cosiddetto
“Mal del Piede”.
Tali eventi esondativi e i danni che ne erano derivati alle colture della ricorrente, pari ad € 194.171,11 complessivi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, erano da imputare, secondo la società alla Pt_1
ed al , in solido tra CP_2 RO
loro, responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della mancata manutenzione e dell'incuria in cui versavano le sponde e l'alveo del fiume
Trigno descritte sopra.
A sostegno della pretesa, la società istante depositava perizia giurata dei danni subiti a firma del dott. atto di proprietà degli Persona_3
immobili oggetto di causa;
copia della n. 42 del 2005; Statuto del Org_1
approvato Controparte_10
con deliberazione del Consiglio dei Delegati del 18 luglio 2007, n. 35.
Chiedeva, inoltre, in via istruttoria, che fosse disposta una ispezione dei luoghi ed una CTU che accertasse, oltre allo stato dei luoghi, l'esatto ammontare dei danni patiti (anche operando un riscontro con quelli descritti nella perizia di parte della dott.ssa , le eventuali responsabilità in ordine Per_2
alla manutenzione delle sponde e dell'alveo del fiume Trigno e il nesso eziologico tra le carenze manutentive e gli eventi esondativi verificatisi, 9
nonché rispetto ai danni occorsi alle colture della Società medesima.
Con controricorso con chiamata in causa del terzo del 21.11.2017
si costituiva in giudizio il , in persona RO
del legale rapp.te pro - tempore, il quale eccepiva, innanzitutto, la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che alla fattispecie de qua
andava applicato il R.D. 523/1904 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), a mente del quale le funzioni di sistemazione, manutenzione e conservazione degli alvei dei corsi d'acqua naturali rientranti nel demanio idrico (quale era, appunto, il fiume
) spettavano alle Regioni e non ai . CP_9 RO
In secondo luogo, il resistente eccepiva l'improcedibilità CP_9
della domanda della nei confronti del CP_7 RO
per decorrenza del termine previsto al punto 3 dell'art. 16
[...]
del regolamento irriguo, disciplinante gli obblighi degli utenti consorziati, il quale impone di segnalare, entro dieci giorni dal rilevamento, danni o situazioni di pericolo che si dovessero verificare agli impianti o alle proprietà
private.
La infatti, aveva segnalato al i danni subiti CP_7 CP_9
con l'esondazione dei giorni 26 e 27 novembre 2015 solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio del 5.07.2017 ed era, pertanto, decaduta dal diritto di avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del predetto
. CP_9
Nel merito, il contestava la RO
fondatezza della domanda e, comunque, in ogni caso, la congruità della somma richiesta rispetto ai fatti denunciati, ritenendo la domanda 10
sproporzionata, abnorme ed eccessiva.
Ad ogni buon conto, qualora la domanda di parte nei suoi confronti non fosse stata rigettata, il chiedeva RO
la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni
[...]
(oggi , affinché lo garantisse e TR Controparte_3
manlevasse da qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dalla odierna controversia.
Autorizzata la chiamata in causa della Società TR
(già ed oggi , questa si
[...] RT Controparte_3
costituiva in giudizio in data 12.6.2019, contestando sia la domanda di manleva che quella risarcitoria avanzata in giudizio dalla ricorrente.
Più specificatamente, la compagnia assicurativa riteneva che l'evento lesivo non fosse coperto dalla polizza assicurativa sottoscritta dal CP_9
con l'allora con effetto dal 17 giugno 2013: ciò RT
in quanto l'obbligo di manleva scattava solo in presenza di “danni
involontariamente cagionati a terzi… in conseguenza di un fatto accidentale”,
mentre nella fattispecie oggetto di causa, la responsabilità contestata al
, qualora sussistente, era una RO
responsabilità per omissione colpevole, consistente nell'essersi sottratta agli obblighi di cura e manutenzione del fiume Trigno nel corso degli anni, anche prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Nel dettaglio, secondo la chiamata in causa, l'incuria reiterata nel tempo era espressione di “colpa grave” dell'assicurato e quindi, ai sensi dell'art. 1900 c.c., il sinistro non era comunque coperto dal contratto assicurativo de quo. 11
Ancora, eccepiva la Società assicuratrice che l'operatività della garanzia nella causa in oggetto era inficiata anche da un secondo, ulteriore elemento: la mancata comunicazione alla Compagnia da parte del , CP_9
al momento della sottoscrizione del contratto, di circostanze influenti sulla valutazione del rischio e comunque la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio stesso, derivante dalla pregressa, risalente situazione di omessa manutenzione ed incuria del corso d'acqua.
Infine, osservava la Compagnia di Assicurazioni che, in ogni caso, la garanzia stipulata dal non copriva i “danni alle colture” e i “danni CP_9
da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi” che, invece, rappresentavano proprio l'oggetto della domanda dell'odierno giudizio.
Da ultimo, precisava poi la resistente Compagnia che la garanzia era stata prestata con una franchigia fissa frontale per sinistro pari ad € 10.000,00
con un massimale di € 2.000.000,00.
Tanto premesso, la contestava, poi, TR
anche la domanda principale proposta dalla ricorrente rilevando che il era carente di legittimazione passiva, dovendosi considerare solo la CP_9
responsabile della manutenzione del corso d'acqua oggetto di causa. CP_2
Nel merito eccepiva la genericità e l'infondatezza della pretesa avanzata dalla società ricorrente, in quanto priva di elementi probatori comprovanti il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le omissioni addebitabili al . CP_9
Con ordinanza del 19.6.2020 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito delle relative memorie istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 12.1.2021. 12
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla società
ricorrente, nonché quella contraria richiesta dal , con delega CP_9
all'uopo, ex art. 203 c.p.c., del Tribunale Civile di Larino, la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 2.11.2021.
Alla predetta udienza del 2.11.2021, la ricorrente insisteva per la nomina di un CTU e il GD, con ordinanza del 23.11.2021, ritenuto che non vi fosse motivo di revocare la precedente ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, posto che l'interrogatorio formale e la prova testimoniale diretta articolata da parte di quest'ultimo vertevano su circostanze in parte documentali e comunque non rilevanti, anche in quanto implicanti valutazioni rimesse al Giudicante in sede di decisione, accoglieva la richiesta della ricorrente di nomina di un CTU cui affidava i relativi quesiti, delegando, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., la nomina del consulente e la direzione delle successive operazioni al Tribunale di Larino, rinviando il procedimento in prosieguo all'udienza del 5.7.2022.
Nominato il c.t.u. dott. agronomo , prestato Persona_4
giuramento all'udienza del 10.1.2022, depositata la relazione del c.t.u.,
all'esito della conclusione dell'attività istruttoria delegata, in data 30.5.2022
veniva acquisito telematicamente il fascicolo delle prove delegate e la causa era rinviata all'udienza del 18.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza del 18.10.2022 la causa era, poi, rinviata all'udienza collegiale del 07.06.2023 per la decisione.
Acquisite le comparse conclusionali delle parti, tempestivamente depositate, con decreto del 17.5.2023 veniva quindi disposta la trattazione del presente procedimento, all'udienza collegiale del 7.6.2023, secondo le 13
modalità indicate dall'art. 127ter c.p.c.
Alla predetta udienza, il Collegio, rilevato che la notifica dell'atto introduttivo alla non costituita in giudizio, era stata effettuata CP_2
in data 12.7.2017 ed in data 30.7.2018 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura
dello Stato di Napoli, e non presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, non trattandosi nella specie di Amministrazione dello Stato e,
comunque, non godendo la stessa del patrocinio obbligatorio da parte dell'Avvocatura, con ordinanza del 7.6.2023, ne dichiarava la nullità
rimettendo le parti dinnanzi al Giudice istruttore.
Notificato l'atto introduttivo alla in mani proprie in CP_2
data 18.7.2023 e a mezzo di PEC in data 26.07.2023, disposta la trattazione scritta con decreto del 18.09.2023, la causa veniva rinviata all'udienza del
3.10.2023.
In data 2.10.2023 si costituiva la la quale, eccepiva in CP_2
via preliminare la nullità del giudizio e in particolare di tutti gli atti del processo espletati prima della sua costituzione.
Sempre in via preliminare rilevava il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, nonché la carenza di legittimazione passiva della resistente in favore del comune di MO di CC e del CP_2
. RO
Nel merito, la comparente deduceva poi l'infondatezza della CP_2
domanda, stante l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità
dell'ente regionale.
Da ultimo, la eccepiva, in virtù dell'art.1227 c.c. il concorso CP_2
di colpa nell'evento lesivo, da parte della società ricorrente, la quale, non 14
osservando la distanza minima prevista dall'articolo 133 lettera a) del R. D. n.
368/1904 e dall'art. 96, lett. f) RD 523/1904, aveva effettuato i loro lavori in una zona dichiarata pericolosa (cfr. comunicazione della al CP_2
Comune di MO di CC avente ad oggetto la determinazione delle distanze minime di rispetto dai corsi d'acqua sulla base delle perimetrazioni della fascia di riassetto fluviale individuata nei Piani di Assetto Idrogeologico
dei fiumi , e Minori (G.U. n. 70 del 24/03/2018), con CP_9 CP_9
trasmissione delle planimetrie catastali, allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del 3.10.2023, il G.I., rilevato che la CP_2
aveva eccepito la nullità degli atti precedenti alla notifica del ricorso introduttivo alla suddetta resistente, invitava quest'ultima a chiarire espressamente se intendesse insistere per nuovo espletamento della prova testimoniale e della c.t.u. ovvero se intendesse limitarsi a formulare sul punto le proprie censure, attraverso il deposito di note, sulle quali il c.t.u. avrebbe,
nel caso, effettuato chiarimento, rinviando la causa in prosieguo all'udienza del 7.11.2023.
In ottemperanza all'ordinanza del 4.10.2023, la CP_2
depositava controdeduzioni all'espletata c.t.u., non chiedendo la rinnovazione di alcun atto, di talché il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.2.2024.
Precisate le conclusioni, disposta la trattazione scritta con decreto del
15.05.2024 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta depositate delle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 5.6.2024 riservava la causa in decisione. 15
****************
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla CP_2
all'atto della sua costituzione in giudizio in data 1.10.2023 relativa alla
[...]
nullità degli atti precedenti alla notifica nei propri confronti dell'atto introduttivo.
Ed invero, nella specie, il Collegio, con ordinanza del 7.6.2023, a seguito di una prima rimessione del giudizio in decisione, dichiarava la nullità
della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della resistente CP_2
all'epoca non costituita in giudizio, in quanto effettuata in data
[...]
12.7.2017 ed in data 30.7.2018 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello
Stato di Napoli, e non presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, non trattandosi nella specie di Amministrazione dello Stato e,
comunque, non godendo la stessa del patrocinio obbligatorio da parte della predetta Avvocatura.
A seguito della successiva notifica, correttamente effettuata in data
24/26.7.2023, il Giudice Designato, con ordinanza del 4.10.2023, osservava che, prima di provvedere ad una eventuale rinnovazione degli atti istruttori,
con particolare riguardo alla prova testimoniale ed alla c.t.u. - con conseguente aggravio di costi a carico della parte eventualmente soccombente all'esito del giudizio - appariva opportuno che la chiarisse espressamente CP_2
se intendeva insistere per nuovo espletamento sia della prova testimoniale che della c.t.u., ovvero se intendesse limitarsi a formulare sul punto le proprie censure, anche eventualmente - per quanto attiene all'indagine tecnica -
mediante il deposito di note sulle quali il c.t.u., avrebbe potuto eventualmente essere chiamato a rendere i propri chiarimenti. 16
Con la successiva memoria del 19.10.2023 la non CP_2
richiedeva la rinnovazione di alcuna attività istruttoria, limitandosi a depositare brevi note tecniche con le quali osservava che la CP_2
con DGR n. 462 del 29/11/2019 (notificata al Comune di MO di
CC con nota protocollo n 154397/2019 del 13/12/2019) sulla base degli atti di pianificazione adottati con DGR 409 del 2012 aveva perimetrato, ai sensi dell'articolo 96 comma 1 lettera d) del Decreto 25 luglio 1904, n. 523, i terreni, per i quali i ricorrenti richiedevano il risarcimento dei danni, come aree in cui “Sono vietati in modo assoluto, la piantagione”; pertanto, alla luce di detta circostanza, occorreva eliminare i costi legati al ripristino della fertilità
del terreno, come computati dal c.t.u.
Ciò posto, non è ravvisabile nella specie alcun pregiudizio al diritto di difesa della laddove si consideri che quest'ultima, con le note CP_2
sopra indicate, non solo non ha richiesto alcuna rinnovazione degli atti compiuti in sua assenza ma, tra l'altro, ha pienamente svolto la propria attività
difensiva, formulando le proprie osservazioni alla c.t.u. espletata.
Deve quindi ritenersi che, ai sensi dell'art. 157, ultimo comma, c.p.c.,
la abbia di fatto, con il proprio comportamento, rinunciato a CP_2
far valere la nullità delle attività istruttorie svolte in sua assenza, limitandosi semplicemente a formulare sul punto le proprie osservazioni nel merito.
Sempre in limine litis va rigettata l'eccezione formulata dalla CP_2
in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, la quale risulta
[...]
provata dalla documentazione versata in atti (cfr. atto di proprietà degli immobili oggetto di causa, allegato alla perizia di parte).
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata 17
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dai convenuti, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla CP_2
e al a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. CP_9
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla e dal in quanto, come chiarito CP_2 CP_9
dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua della prova testimoniale tenutasi nelle udienze del 10.6.2021 e 2.9.2021, ai cui più
specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente, che in data 26 e 27 novembre 2015 l'acqua
fuoriusciva dagli argini del fiume Trigno a seguito a precipitazioni atmosferiche, invadendo così i terreni attigui, ivi compreso quello della società
ricorrente, ubicato in agro di MO di CC.
Tali circostanze, peraltro, sono state confermate anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a cura del dott. agronomo Persona_4
(cfr. pag. 6 della relazione peritale in atti).
[...] 18
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante,
che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis,
Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità
dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie dalle parti resistenti, che non hanno in alcun modo dimostrato, in base ai dati pluviometrici raccolti, il superamento degli ordinari tempi di ritorno delle precipitazioni, che non è emerso neanche dagli accertamenti effettuati dal nominato c.t.u.
Al riguardo giova richiamare l'orientamento del Tribunale Superiore
delle acque, il quale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che: “In 19
tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce
eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione
di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso
verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato
superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n° 265 del 16/09/2016): nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato nemmeno allegato dalla Controparte_11
Risulta pertanto esclusa la natura eccezionale dell'evento (peraltro neppure chiaramente eccepita dalla convenuta come pure dal CP_2
) e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso CP_9
causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque.
Tale circostanza è provata dalle dichiarazioni rese dai testi
[...]
- il quale, a conoscenza dei fatti perché lavorava alla Testimone_1
stazione di servizio di est, ha osservato che il fiume Trigno era pieno CP_9
di arbusti ed alberi che intasavano il deflusso del fiume (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10.6.2021) - e - il quale ha affermato che Testimone_2
gli argini del fiume erano in condizioni precarie ed uno dei canali che partiva dal fiume , costeggiando la statale, in prossimità dei terreni della CP_9
ricorrente, era intasato da arbusti e decine di alberi che tappavano i canali e gli argini del fiume. (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
10.6.2021). 20
Quanto alle coltivazioni in atto, il primo teste - Testimone_3
- ha dichiarato di non ricordarne la natura, pur affermando tuttavia che il raccolto - non meglio precisato - era stato rovinato;
lo stesso precisava inoltre che il ristagno dell'acqua era durato “3 o 4 giorni”.
Il secondo teste - - ha affermato a sua volta che i Testimone_2
terreni erano coltivati a grano ed orzo, ed era presente anche un oliveto;
dette coltivazioni, a seguito dell'inondazione, erano ricoperte di melma. Lo stesso precisava che “nel 2016 non c'erano le coltivazioni e nel 2017 c'era qualche
coltivazione, ma meno rispetto agli anni precedenti”
Analogamente il teste , anch'egli escusso Testimone_4
alla medesima udienza del 10.6.2021, ha affermato che gli argini del fiume erano inesistenti ed i terreni erano ricolmi di arbusti ed erbacce, a causa CP_9
della rottura degli argini medesimi.
Quanto alle coltivazioni, lo stesso ha precisato che i terreni di proprietà
erano estesi centinaia di ettari. Era presente un uliveto che era stato CP_7
intensificato qualche anno prima ed altre coltivazioni, quali grano ed altre non meglio precisate. Lo stesso affermava che i terreni erano stati coperti di acqua e melma ed non era più possibile coltivarli, e negli anni successivi le piantine che erano state poste per rinfoltire l'olivo erano secche, come pure quelle di olivo, per asfissia.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste escusso a istanza del resistente
, , escusso alla successiva RO Testimone_5
udienza del 2.9.2021, lo stesso nulla ha riferito quanto alla dinamica dell'evento esondativo dedotto in citazione, e ciò in quanto il detto CP_9
resistente era venuto a conoscenza dello stesso “solo nel luglio del 2017”; 21
infatti, a suo dire, lo stesso non aveva “mai fatto gestione né ordinaria, né
straordinaria del fiume Trigno in quanto, corso d'acqua di quarta categoria,
non rientrante nelle competenze consortili”.
Il teste ha inoltre aggiunto che il aveva effettuato lavori di CP_9
manutenzione dei canali VA IV e VA LO - affluenti del fiume – pur non essendo gli stessi di diretta competenza consortile, CP_9
ma solo quale come ente attuatore della intervenendo in via CP_2
di somma urgenza nell'anno 2014, e concludendo le opere nel settembre 2015.
Lo stesso ha inoltre chiarito che, in prossimità dei fondi della ricorrente, erano presenti alcuni altri canali consortili, destinati alla raccolta delle acque piovane effettuata in maniera indipendente rispetto al fiume
Trigno e gestito con un idrovora sul mare.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della società ricorrente,
al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte e dalle deposizioni dei testi, oltre che dalla relazione di consulenza redatta dal nominato c.t.u.
dott. agronomo . Persona_4
Ciò posto, in base alla relazione di parte del perito agrario dott.ssa
confermata anche dalla stessa in qualità di teste escusso innanzi Persona_2
al Tribunale di Larino, allo scopo delegato, la Controparte_7
risulta proprietaria di un fondo sito in agro di
[...]
MO di CC (CB) costituito da due appezzamenti, coltivati rispettivamente a frumento duro (ha 33.39), orzo (ha 28.07) e oliveto (ha
15.98), riportato nel registro N.C.T. del catasto del predetto comune al f. 3, 22
particelle 10-11-13-14-17-18-31-32-66-67-68-69-70-71-72-98-155-156-157-
159-210-211-212-213-214-215.
Il predetto c.t.p., a seguito di un'ispezione avvenuta in data 14.12.2015
- e, quindi, circa un mese dopo l'evento esondativo - ha così descritto lo stato dei luoghi:
• gli appezzamenti oggetto di osservazione presentano coltivazione di frumento duro, orzo e oliveto;
• le piantine di frumento duro e di orzo si trovano nella fase fenologica di terza foglia (come visibile dalle foto allegate), risultano coperte da un velo di limo e in alcuni casi presentano evidenti segni di stress;
inoltre, sulla gran parte del terreno le piantine sono state eradicate e trascinate via dalle acque alluvionali;
• il livello delle acque alluvionali in alcuni punti degli appezzamenti ha completamente sommerso le colture erbacee;
tale affermazione è avallata dalla presenza di depositi di fanghiglia e pozzanghere visibili sul campo,
nonché dall'ancora elevato grado di umidità del terreno;
in diverse aree degli appezzamenti coltivati a oliveto, la corrente ha raggiunto e sommerso in gran parte il tronco delle piante;
tale condizione ha comportato la presenza di un grado eccessivo di saturazione del terreno per diversi giorni;
• le correnti hanno provocato il deposito tra gli interfilari dell'oliveto di materiale estraneo di vario tipo: residui della potatura, vegetazione spontanea circostante, rimozione dello strato di sostanza organica depositata sul suolo in relazione alla tecnica colturale della semina su sodo;
• le correnti che hanno invaso il terreno hanno provocato un asporto della parte superficiale dello stesso, ma allo stesso tempo un deposito di 23
materiale alloctona al momento del regresso delle acque;
• a causa del deposito di terreno alluvionale il suolo risulta impraticabile a piedi ed inaccessibile dalle macchine;
tutta la superficie,
infatti, è caratterizzata da un ancora elevatissimo grado di umidità, che sfocia nella formazione di fosse colme d'acqua sul campo coltivato e sulle aree di viabilità poderale.
Il c.t.p. ha quindi indicato varie voci di danno ai terreni, quali:
mancati redditi, anticipazioni colturali e spese di ripristino; il nominato c.t.u.
dott. agronomo , partendo da tali ivi indicati parametri Persona_4
ha rimodulato la quantificazione operata dalla c.t.p.
Dunque, ai fini della liquidazione, occorre esaminare singolarmente le voci di danno considerate prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
La prima voce riguarda i mancati redditi derivanti dalla perdita delle coltivazioni, rispetto alla quale, la c.t.p. dott.ssa ha evidenziato che la Per_2
produzione media per il frumento duro è pari a 50 q/ha per un costo di vendita pari a €/q 31,00, la produzione media per l'orzo è pari a 50 q/ha per un costo di vendita pari a €/q 26,00 ed infine, la produzione media per l'olivo è pari a
50 q/ha e ha un prezzo di vendita pari a €/q 35,00.
Considerati tali dati, nella perizia di parte la dott.ssa a ipotizzato Per_2
una perdita della produzione pari all'80% per il frumento duro e l'orzo e di
40% per l'oliveto stimando rispettivamente un danno di € 43.803,60 per il frumento duro, € 29.552,80 per l'orzo e € 11.186,00 per l'oliveto.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono 24
essere riconosciute in toto in quanto la società ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione della dott.ssa Per_2
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto, tant'è che nella perizia (cfr. pag.13 della perizia) la stessa evidenzia che “non è possibile stabilire con accuratezza quale danno sarà palesemente
provocato dall'alluvione”. 25
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che le coltivazioni presenti sul fondo furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, risultano, invece, condivisibili le risultanze istruttorie tratte dalla relazione del c.t.u., dott. agronomo Per_4 26
il quale, nel dare atto della circostanza che le colture erbacee Persona_4
presenti sul fondo in questione, a causa del ristagno idrico, avevano subito un danno da asfissia radicale, con compromissione di quantità e qualità della coltivazione in atto, ha provveduto al calcolo dei danni - considerato che l'evento esondativo era intervenuto solo ad un mese dalla semina - secondo il criterio delle cd. anticipazioni colturali (v. pag. 6 della relazione del c.t.u.,
nonché pag. 15 della relazione di parte della dott.ssa . Persona_2
Sono quindi state considerate tali le spese sostenute dall'agricoltore per l'attuazione della coltivazione quali acquisto di sementi, concimazione,
acquisto carburante, lubrificanti, manodopera per le operazioni colturali.
Anche sul punto, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa l'acquisto dei concimi e sementi, nonché l'effettiva documentazione inerente all'attività di manodopera indicata, risulta accreditato l'importo indicato dal c.t.u., dovendo riconoscere alla società la somma di € 27.324,73. Parte_1
Per quanto attiene ai possibili danni da mancato reddito riguardanti la parte del fondo in esame, destinata alle colture di carattere seminativo, lo stesso c.t.p., data la fase fenologica in corso al momento dell'evento dannoso e del sopralluogo, ha affermato che non era possibile stabilire l'eventuale futuro danno provocato dall'alluvione. Lo stesso sarebbe stato infatti quantificabile solo successivamente, con il passaggio alla fase fenologica successiva, l'inizio della levata e la conseguente formazione delle spighette per il frumento duro.
Ciò posto, la ricorrente non ha dato alcuna ulteriore prova che consenta di ricostruire danni ulteriori da mancato reddito derivati a carico della zona 27
destinata alla semina del grano e dell'orzo, che non possono pertanto essere riconosciuti.
Quanto ai danni all'oliveto il c.t.u. ha invece stimato una perdita pari al 20% del raccolto, non ravvisando ulteriori danni alla produttività e dunque alle coltivazioni in atto, riconducibili all'evento in oggetto (cfr. pag. 7 della c.t.u. in atti); pertanto, in relazione alla voce mancati redditi, va riconosciuto alla società l'importo di € 5.593,00. Parte_1
Da ultimo, il perito di parte ha individuato una serie di attività
necessarie al ripristino della coltivazione del terreno a seguito dell'alluvione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute nella totalità degli importi indicati nella c.t.p., in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Tuttavia, anche il c.t.u. ha osservato che l'evento alluvionale ha comportato la diminuzione della fertilità del terreno a causa del deposito in superficie di materiale detritico, pertanto risulta condivisibile e va riconosciuto alla società ricorrente l'importo individuato dal c.t.u. dott.
agronomo per ripristinare la fertilità consistente in € Persona_4
11.656,00.
Infine, viene in rilievo la voce di danno attinente alla spesa necessaria
per liberare il terreno dai detriti.
Ebbene, anche rispetto a tale voce va tenuto conto del fatto che la ricorrente società non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), con la conseguenza che la somma inizialmente individuata è stata correttamente decurtata dallo stesso c.t.u. del 28
30% in base alle osservazioni opposte dal tecnico del resistente. CP_9
Pertanto, in relazione a tale voce di danno, va liquidata in favore della società
semplice la somma di € 7.176,60. CP_7
In conclusione, alla società semplice va riconosciuto il CP_7
risarcimento dei danni nella misura di € 51.750,33 (€ 27.324,73 + € 5.593,00
+ € 11.656,00 + € 7.176,60).
Delle citate somme deve certamente rispondere la CP_2
Si ribadiscono, infatti, principi costantemente espressi dal Tribunale
adìto (cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente, affermando che correttamente la alla quale è stata imputata la responsabilità ai sensi CP_2
dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Nel merito, in linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante,
Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043
c.c.
In base all'art. 2051 c.c. l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà
dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
29
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo.
La natura oggettiva della responsabilità, infatti, trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/18).
Diversamente, solo laddove venga dimostrato il fortuito - come nella specie non avvenuto - e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà altresì dimostrare la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico,
effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Ciò posto, il fiume Trigno è senz'altro un corso d'acqua naturale -
come non oggetto di contestazione - il cui corso si svolge per lo più nel territorio della Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del
D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione,
manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di 30
efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. CP_2
484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141
e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque,
per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge
15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23
dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio
2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla CP_2
delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa,
ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la 31
responsabilità della , in solido con gli enti consortili, per i danni CP_12
derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara,
nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_2
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità
della sono stati recentemente affermati dal TSAP: la Controparte_11
è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria CP_2
relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale,
senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e CP_2
risponde, secondo la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti CP_2
istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati.
Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Chiarito quanto l'ambito di responsabilità della deve CP_2
invece escludersi una concorrente responsabilità del CP_9
, anch'esso convenuto in giudizio.
[...]
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito, anche in epoca recente (v., sul 32
punto, Cassazione civile, Sez. Un., 22/01/2021, n. 1369, che “In caso di
esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti
da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il
sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione RO
del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo non solo alla formale
consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma
anche alle leggi regionali in materia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
responsabile un di bonifica della in virtù della CP_9 Controparte_11
l. reg. n. 4 del 2003, che, nel delimitare i comprensori di bonifica, aveva
incluso l'alveo in questione nel perimetro del medesimo , quale CP_9
elemento di dislocazione geografica rilevante ai sensi degli artt. 33 e 54 del
r.d. n. 215 del 1933)”.
La stessa giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. V,
5/1/2024, n. 241) ha ribadito, anche in epoca recente, che “La responsabilità
della manutenzione ordinaria e straordinaria (conosciuta come sistemazione
idraulica) degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali, nonché delle opere
idrauliche che non sono direttamente collegabili alla bonifica, spetta alla
e non ai Consorzi di bonifica. I Consorzi, infatti, hanno il compito di CP_2
occuparsi della cura, gestione e conservazione esclusivamente delle opere di
bonifica e irrigazione”.
Nella specie, parte ricorrente si è limitata a richiamare le generali attribuzioni dei ma, in realtà, pur a fronte delle RO
contestazioni del resistente , in ordine alla assenza di proprie CP_9
specifiche competenze quanto all'area oggetto di esondazione ed ai corsi d'acqua ivi presenti, non ha minimamente documentato alcunché. 33
Anzi, risulta dalla prova testimoniale espletata, che l'unico intervento effettuato (v. dichiarazioni del teste ) è consistito Testimone_5
nell'attuazione, nell'anno 2014, su delega della di lavori di CP_2
somma urgenza su canali, conclusisi nel mese di settembre 2015.
Orbene, anche in relazione a tale ipotesi la Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. Un., 19/01/2021, n. 788) ha chiarito che “Nel caso in
cui un di bonifica abbia provveduto su concessione amministrativa CP_9
della ad effettuare opere di ristrutturazione idraulica su di un corso CP_2
d'acqua inserito nell'elenco delle acque pubbliche, ciò non comporta la
responsabilità del della manutenzione di quel corso d'acqua, la CP_9
quale, invece, spetta allo Stato o ad altri enti, come gli appositi consorzi per
le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica”.
Deve quindi ritenersi che, nella specie, l'affermata responsabilità,
unitamente a quella della anche del resistente CP_2 [...]
si basi su considerazioni del tutto generali e senza RO
alcun concreto aggancio con la situazione concretamente in esame;
ciò
comporta che la relativa domanda di parte ricorrente debba ritenersi infondata,
con conseguente rigetto della stessa.
Per effetto di detta pronuncia risulta assorbita quindi ogni questione riguardante la domanda proposta dal predetto RO
, con atto di chiamata in causa del 10.1.2018, nei confronti della
[...]
(già , poi TR RT
divenuta Controparte_13
Chiarito quindi che dei danni sopra descritti e quantificati deve rispondere la sola va precisato ancora che sull'importo CP_2 34
complessivo come sopra riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
Parte operai e impiegati – al netto dei tabacchi) dalla data dell'ultimo evento
(27.11.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 66.194,26.
Tenuto conto dell'esito della lite, che ha visto solo parzialmente accolta la domanda di parte ricorrente, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare le spese e competenze di lite compensate tra la società istante e la nella misura del 50%. CP_2
La residua porzione segue la soccombenza di quest'ultima e va liquidata d'ufficio, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia, determinato in base agli importi riconosciuti (da € 52.001,01 ad
€ 260.000,00); la stessa va pertanto liquidata considerando gli importi tra i 35
minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Michele Di Tomasso, dichiaratosi antistatario.
Le spese e competenze relative all'espletamento della disposta consulenza tecnica, come già liquidate innanzi al Tribunale di Larino, all'uopo delegato, vanno allo stesso modo poste definitivamente a carico della società
ricorrente e della ciascuna nella misura del 50%. CP_2
La società ricorrente, sempre in base al criterio della soccombenza, va invece condannata al pagamento in favore del RO
di spese e competenze dallo stesso anticipate per il presente
[...]
giudizio; analogamente vanno poste a carico dell'istante le spese e competenze di lite anticipate dalla chiamata in causa TR
(già , poi divenuta
[...] RT Controparte_13
(v. Cassazione civile, sez. III, 07/03/2024, n. 6144, per la quale “In caso
[...]
di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato
devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e
giustificato la chiamata in causa”).
Dette spese e competenze si liquidano come in dispositivo, sulla base dei criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_7
pro – tempore, con ricorso del 12.7.2017, nei confronti della , CP_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e del Controparte_14 [...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, nonché sulla
[...]
domanda da quest'ultimo proposta, con atto di chiamata in causa del
10.1.2018, originariamente nei confronti della TR
(già , poi divenuta in RT Controparte_13
persona del legale rapp.te pro – tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione,
deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la in persona del Presidente e legale CP_2
rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente
[...]
, in persona del legale Controparte_7
rapp.te pro tempore, dell'importo, a titolo di risarcimento danni per la causale di cui alla parte motiva, di € 66.194,26, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
1) Rigetta la domanda formulata dalla ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_7
tempore, nei confronti del , in RO
persona del legale rapp.te pro tempore, con conseguente assorbimento, per effetto di tale pronuncia, dalla domanda da quest'ultimo proposta, con atto di chiamata in causa del 10.1.2018,
originariamente nei confronti della TR
(già , poi divenuta RT Controparte_13
in persona del legale rapp.te pro – tempore;
[...]
2) Dichiara compensate per il 50% le spese di lite tra la ricorrente
[...]
, in persona del legale Controparte_7
rapp.te pro tempore e la in persona del Presidente e CP_2 37
legale rapp.te pro tempore, e condanna quest'ultima al pagamento in favore della prima della residua porzione, che liquida in complessivi €
6.393,00,di cui € 393,00 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi,
oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Michele Di Tomasso,
dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese e competenze relative all'espletamento della disposta consulenza tecnica, come già liquidate innanzi al Tribunale di Larino,
all'uopo delegato, definitivamente a carico della società ricorrente e
della ciascuna nella misura del 50% CP_2
5) Condanna la , Controparte_7
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di spese e competenze di lite in favore in favore del RO
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e della
[...]
in persona del legale rapp.te pro – Controparte_13
tempore, che liquida, quanto a ciascuno di essi, in € 8.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.6.2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 4279/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 4279/2017 R.G., avente ad oggetto
“Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
– risarcimento danni da esondazione”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.6.2024, e vertente
TRA
in Parte_1
persona del legale rapp.te pro - tempore Sig. con sede in Parte_1
MO di CC (CB), alla C/da Marinelle, P.I. P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Michele Di Tomasso, c.f. , indirizzo PEC: CodiceFiscale_1 2
fax 0875880379, ed elettivamente Email_1
domiciliata in Terzigno, alla via A. Volta n.24, presso lo studio dell'Avv.
Luigi Canestrino, Email_2
RICORRENTE
E
, con sede in Termoli Controparte_1
(CB), alla Via Cairoli n. 31, c.f. , in persona del suo P.IVA_2
Commissario e legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso,
giusta mandato in calce al controricorso, rilasciato in esecuzione della
Deliberazione Commissariale n. 151 del 20.11.2017, dall'Avv. Giuseppe
Vaccaro, c.f. , il quale difensore dichiara, ai sensi del CodiceFiscale_2
secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0875689713 e/o indirizzo di posta elettronica ed elettivamente domiciliato con lui in Email_3
Guglionesi, alla via Usconio n. 1.
RESISTENTE
E
, c.f. , in persona del suo Presidente legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, con sede in Campobasso alla via Genova n. 11,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f.
, nei cui uffici domicilia alla via A. Diaz 11; fax 0815525515 e P.IVA_4
PEC Email_4
RESISTENTE
NONCHE'
(nuova denominazione sociale di già Controparte_3 Controparte_4 3
come da note di trattazione scritta depositate per RT
l'udienza del 7.7.2022), con sede a Milano, Viale Certosa 222, P.IVA
, in persona del dott. , nella qualità di procuratore P.IVA_5 CP_6
speciale, munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito Notaio dott.
di Milano del 29.03.2018, Rep. n. 94480, Racc. 20440, Per_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Francesco Alessandro
Magni, c.f. , ed elettivamente domiciliata press o CodiceFiscale_3
l'Avv. Vincenzo Esposito Corona in Napoli, in Via G. Orsini n. 46, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e che è allegata ai sensi dell'art. 18 D.M. 44/2011 e dell'art. 83, 3° co. c.p.c.. PEC:
; FAX: 0669940920. Email_5
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Per la ricorrente Controparte_7
come note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del
[...]
6.2.2024 e, quindi:
“a) Accogliere integralmente la domanda e, per l'effetto, accertare e
dichiarare la responsabilità di tutti gli enti convenuti, in persona dei rispettivi
legali rapp.ti pro tempore e condannarli in solido o pro quota al pagamento
dell'integrale risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in seguito
all'esondazione, nella misura complessiva di € 194.171,11 ritenuta, oppure
nella maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio, oltre gli
interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto a far data dai fatti accaduti
(26.11.2015) e sino all'effettivo soddisfo, nonché dei danni morali ed
esistenziali patiti dalla ricorrente da valutarsi anche in via equitativa ex artt. 4
1226 e 2056 c.c. anche facendo ricorso a presunzioni semplici;
b) condannare la già Controparte_3 TR
a tenere indenne il e quindi RO
a versare a detto ente quanto da esso corrisposto ai predetti titoli alla
ricorrente;
c) condannare il la RO
e l' già in CP_2 Controparte_3 TR
solido tra di loro, alla rifusione in favore dell'Avv. Michele Di Tomasso che
si dichiara antistatario, delle spese di lite e competenze di causa, oltre
rimborso forfettario al 15%, rimborso del contributo unificato versato e CPA
come per legge, come da nota spese allegata alla memoria conclusionale del
18.05.2023”.
Per il , come note depositate RO
ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 6.2.2024 e, quindi, come da comparsa di costituzione e di risposta, e di seguito indicato:
“a) In via preliminare: ritenere l'estraneità e, in ogni caso, la carenza
di legittimazione passiva del , in RO
persona del suo Commissario e l.r.p.t. e, per l'effetto, disporre l'estromissione
dal giudizio essendo responsabile per la manutenzione del fiume Trigno la
; CP_2
b) nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome
infondato in fatto e in diritto l'avverso ricorso proposto nei confronti del
, in persona del suo Commissario e RO
l.r.p.t., essendo responsabile per la manutenzione del fiume Trigno la CP_2
[...] 5
c) in via subordinata e in caso di accoglimento anche parziale della
domanda spiegata da parte ricorrente nei confronti del RO
, dichiarare tenuta la terza chiamata
[...] TR
(già a garantire, manlevare e tenere indenne il RT
, da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole che possa RO
derivare allo stesso in seguito al presente giudizio e, per l'effetto,
condannarla alla refusione dei danni e delle spese eventualmente dovessero
essere liquidate in favore della ricorrente;
d) In ogni caso, con vittoria di tutte le spese e competenze di giudizio.”
Per la , come da note depositate ai fini della trattazione CP_2
scritta dell'udienza del 6.2.2024 e, quindi, riportandosi a tutte le precedenti difese ed eccezioni e contestazioni e chiedendo quindi l'accoglimento delle stesse, con rigetto di ogni avversa domanda siccome inammissibile,
improcedibile e infondata, con vittoria di spese.
Dichiarare quindi la nullità degli atti e delle attività processuali precedenti alla notifica dell'atto introduttivo, nonché il difetto di legittimazione dei ricorrenti ed il difetto di legittimazione della per CP_2
essere competenti il comune di MO di CC e il CP_9
litisconsorte, con ogni debita conseguenza quanto al pagamento delle
[...]
spese e onorari di lite.
Per la (già , come Controparte_3 TR
da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 6.2.2024 e,
quindi, riportandosi a quanto dedotto e sostenuto nei precedenti scritti e alle conclusioni svolte come da comparsa di costituzione e risposta e, pertanto:
“In via principale: respingere la domanda di manleva avanzata dal 6
nei confronti della per non CP_9 TR
operatività della garanzia, per tutte le ragioni esposte nelle premesse;
In via subordinata: escludere dall'eventuale non creduta condanna in
garanzia della i danni alle colture nonché i danni da interruzioni o CP_8
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi, nonché l'importo della franchigia fissa frontale di euro
10.000,00 del danno, posto interamente a carico dell'assicurato; pronunciare
la non creduta condanna di nei limiti del massimale di CP_8
assicurazione e di tutti gli altri limiti previsti dal contratto;
In ogni caso, ferme le eccezioni preliminari e senza rinuncia alle
stesse: a) respingere tutte le domande proposte dalla società attrice nei
confronti del , e per esso della RO
perché inammissibili (anche per carenza di TR
legittimazione passiva), nulle e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in
diritto; b) ripartire la non creduta condanna del con la CP_9 CP_2
nella misura della responsabilità di ciascuno determinata dal
[...]
Tribunale; ovvero, nell'ipotesi di condanna solidale, condannare la CP_2
ai fini del riparto interno, a rimborsare alla
[...] TR
pro quota, ed anche in via surrogatoria del , tutto quanto CP_9
eventualmente versato in eccesso rispetto alla quota cui è tenuto il . CP_9
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 12.7.2017, la ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te pro – Controparte_7 7
tempore, conveniva innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche la ed il , CP_2 RO
entrambi in persona del legale rapp.te pro – tempore, al fine di sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte ed ottenere quindi il risarcimento dei danni subiti, ritenendo i predetti enti responsabili dell'evento dannoso di seguito descritto.
L'istante rappresentava infatti che, nei giorni 26 e 27 novembre 2015,
i terreni di sua proprietà, della estensione di circa 77 ettari, coltivati prevalentemente a frumento duro, orzo ed oliveto, erano stati allagati in conseguenza della tracimazione del fiume , il cui alveo attraversava CP_9
tutta la zona di C/da Marinelle, in agro di MO di CC (CB), per poi sfociare nel mare Adriatico.
Deduceva la società ricorrente che l'esondazione del fiume Trigno e il conseguente allagamento dei terreni e delle colture ivi allocate erano dovuti all'assenza di manutenzione degli argini protrattasi nel tempo, che avevano determinato la crescita di vegetazione spontanea e infestante lungo la sommità
ed i pendii dell'argine, incrementando così, la capacità di erosione delle acque.
Tanto era ampiamente documentato nella perizia tecnica di parte a firma della dott.ssa - allegata agli atti e richiamata nel ricorso Persona_2
introduttivo - la quale aveva evidenziato come la ripetizione sistematica degli eventi esondativi (verificatisi anche in precedenti annualità) aveva non soltanto annullato completamente la rilevanza degli argini, ma dapprima dilavato e successivamente eroso l'intera coltre colturale, rendendo i terreni rivieraschi aridi, argillosi e totalmente improduttivi.
I frequenti allagamenti, infatti, avevano provocato la lunga presenza di 8
vasti acquitrini cui era conseguito, al riassorbirsi delle acque, uno strato superficiale di argilla cementata, con crepacci pieni di erbe infestanti;
inoltre,
tali frequenti allagamenti e il ristagno prolungato dell'acqua sul terreno aveva avuto conseguenze dirette anche sulle colture in essere, determinando crescite irregolari, diradamenti, scarso accestimento e suscettibilità a malattia,
specialmente di patogeni del frumento di origine micotica quale il cosiddetto
“Mal del Piede”.
Tali eventi esondativi e i danni che ne erano derivati alle colture della ricorrente, pari ad € 194.171,11 complessivi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, erano da imputare, secondo la società alla Pt_1
ed al , in solido tra CP_2 RO
loro, responsabili, ciascuno per la parte di propria competenza, della mancata manutenzione e dell'incuria in cui versavano le sponde e l'alveo del fiume
Trigno descritte sopra.
A sostegno della pretesa, la società istante depositava perizia giurata dei danni subiti a firma del dott. atto di proprietà degli Persona_3
immobili oggetto di causa;
copia della n. 42 del 2005; Statuto del Org_1
approvato Controparte_10
con deliberazione del Consiglio dei Delegati del 18 luglio 2007, n. 35.
Chiedeva, inoltre, in via istruttoria, che fosse disposta una ispezione dei luoghi ed una CTU che accertasse, oltre allo stato dei luoghi, l'esatto ammontare dei danni patiti (anche operando un riscontro con quelli descritti nella perizia di parte della dott.ssa , le eventuali responsabilità in ordine Per_2
alla manutenzione delle sponde e dell'alveo del fiume Trigno e il nesso eziologico tra le carenze manutentive e gli eventi esondativi verificatisi, 9
nonché rispetto ai danni occorsi alle colture della Società medesima.
Con controricorso con chiamata in causa del terzo del 21.11.2017
si costituiva in giudizio il , in persona RO
del legale rapp.te pro - tempore, il quale eccepiva, innanzitutto, la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che alla fattispecie de qua
andava applicato il R.D. 523/1904 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), a mente del quale le funzioni di sistemazione, manutenzione e conservazione degli alvei dei corsi d'acqua naturali rientranti nel demanio idrico (quale era, appunto, il fiume
) spettavano alle Regioni e non ai . CP_9 RO
In secondo luogo, il resistente eccepiva l'improcedibilità CP_9
della domanda della nei confronti del CP_7 RO
per decorrenza del termine previsto al punto 3 dell'art. 16
[...]
del regolamento irriguo, disciplinante gli obblighi degli utenti consorziati, il quale impone di segnalare, entro dieci giorni dal rilevamento, danni o situazioni di pericolo che si dovessero verificare agli impianti o alle proprietà
private.
La infatti, aveva segnalato al i danni subiti CP_7 CP_9
con l'esondazione dei giorni 26 e 27 novembre 2015 solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio del 5.07.2017 ed era, pertanto, decaduta dal diritto di avanzare qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del predetto
. CP_9
Nel merito, il contestava la RO
fondatezza della domanda e, comunque, in ogni caso, la congruità della somma richiesta rispetto ai fatti denunciati, ritenendo la domanda 10
sproporzionata, abnorme ed eccessiva.
Ad ogni buon conto, qualora la domanda di parte nei suoi confronti non fosse stata rigettata, il chiedeva RO
la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni
[...]
(oggi , affinché lo garantisse e TR Controparte_3
manlevasse da qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dalla odierna controversia.
Autorizzata la chiamata in causa della Società TR
(già ed oggi , questa si
[...] RT Controparte_3
costituiva in giudizio in data 12.6.2019, contestando sia la domanda di manleva che quella risarcitoria avanzata in giudizio dalla ricorrente.
Più specificatamente, la compagnia assicurativa riteneva che l'evento lesivo non fosse coperto dalla polizza assicurativa sottoscritta dal CP_9
con l'allora con effetto dal 17 giugno 2013: ciò RT
in quanto l'obbligo di manleva scattava solo in presenza di “danni
involontariamente cagionati a terzi… in conseguenza di un fatto accidentale”,
mentre nella fattispecie oggetto di causa, la responsabilità contestata al
, qualora sussistente, era una RO
responsabilità per omissione colpevole, consistente nell'essersi sottratta agli obblighi di cura e manutenzione del fiume Trigno nel corso degli anni, anche prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Nel dettaglio, secondo la chiamata in causa, l'incuria reiterata nel tempo era espressione di “colpa grave” dell'assicurato e quindi, ai sensi dell'art. 1900 c.c., il sinistro non era comunque coperto dal contratto assicurativo de quo. 11
Ancora, eccepiva la Società assicuratrice che l'operatività della garanzia nella causa in oggetto era inficiata anche da un secondo, ulteriore elemento: la mancata comunicazione alla Compagnia da parte del , CP_9
al momento della sottoscrizione del contratto, di circostanze influenti sulla valutazione del rischio e comunque la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio stesso, derivante dalla pregressa, risalente situazione di omessa manutenzione ed incuria del corso d'acqua.
Infine, osservava la Compagnia di Assicurazioni che, in ogni caso, la garanzia stipulata dal non copriva i “danni alle colture” e i “danni CP_9
da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole o di servizi” che, invece, rappresentavano proprio l'oggetto della domanda dell'odierno giudizio.
Da ultimo, precisava poi la resistente Compagnia che la garanzia era stata prestata con una franchigia fissa frontale per sinistro pari ad € 10.000,00
con un massimale di € 2.000.000,00.
Tanto premesso, la contestava, poi, TR
anche la domanda principale proposta dalla ricorrente rilevando che il era carente di legittimazione passiva, dovendosi considerare solo la CP_9
responsabile della manutenzione del corso d'acqua oggetto di causa. CP_2
Nel merito eccepiva la genericità e l'infondatezza della pretesa avanzata dalla società ricorrente, in quanto priva di elementi probatori comprovanti il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le omissioni addebitabili al . CP_9
Con ordinanza del 19.6.2020 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. per il deposito delle relative memorie istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 12.1.2021. 12
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalla società
ricorrente, nonché quella contraria richiesta dal , con delega CP_9
all'uopo, ex art. 203 c.p.c., del Tribunale Civile di Larino, la causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 2.11.2021.
Alla predetta udienza del 2.11.2021, la ricorrente insisteva per la nomina di un CTU e il GD, con ordinanza del 23.11.2021, ritenuto che non vi fosse motivo di revocare la precedente ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, posto che l'interrogatorio formale e la prova testimoniale diretta articolata da parte di quest'ultimo vertevano su circostanze in parte documentali e comunque non rilevanti, anche in quanto implicanti valutazioni rimesse al Giudicante in sede di decisione, accoglieva la richiesta della ricorrente di nomina di un CTU cui affidava i relativi quesiti, delegando, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., la nomina del consulente e la direzione delle successive operazioni al Tribunale di Larino, rinviando il procedimento in prosieguo all'udienza del 5.7.2022.
Nominato il c.t.u. dott. agronomo , prestato Persona_4
giuramento all'udienza del 10.1.2022, depositata la relazione del c.t.u.,
all'esito della conclusione dell'attività istruttoria delegata, in data 30.5.2022
veniva acquisito telematicamente il fascicolo delle prove delegate e la causa era rinviata all'udienza del 18.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza del 18.10.2022 la causa era, poi, rinviata all'udienza collegiale del 07.06.2023 per la decisione.
Acquisite le comparse conclusionali delle parti, tempestivamente depositate, con decreto del 17.5.2023 veniva quindi disposta la trattazione del presente procedimento, all'udienza collegiale del 7.6.2023, secondo le 13
modalità indicate dall'art. 127ter c.p.c.
Alla predetta udienza, il Collegio, rilevato che la notifica dell'atto introduttivo alla non costituita in giudizio, era stata effettuata CP_2
in data 12.7.2017 ed in data 30.7.2018 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura
dello Stato di Napoli, e non presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, non trattandosi nella specie di Amministrazione dello Stato e,
comunque, non godendo la stessa del patrocinio obbligatorio da parte dell'Avvocatura, con ordinanza del 7.6.2023, ne dichiarava la nullità
rimettendo le parti dinnanzi al Giudice istruttore.
Notificato l'atto introduttivo alla in mani proprie in CP_2
data 18.7.2023 e a mezzo di PEC in data 26.07.2023, disposta la trattazione scritta con decreto del 18.09.2023, la causa veniva rinviata all'udienza del
3.10.2023.
In data 2.10.2023 si costituiva la la quale, eccepiva in CP_2
via preliminare la nullità del giudizio e in particolare di tutti gli atti del processo espletati prima della sua costituzione.
Sempre in via preliminare rilevava il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, nonché la carenza di legittimazione passiva della resistente in favore del comune di MO di CC e del CP_2
. RO
Nel merito, la comparente deduceva poi l'infondatezza della CP_2
domanda, stante l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità
dell'ente regionale.
Da ultimo, la eccepiva, in virtù dell'art.1227 c.c. il concorso CP_2
di colpa nell'evento lesivo, da parte della società ricorrente, la quale, non 14
osservando la distanza minima prevista dall'articolo 133 lettera a) del R. D. n.
368/1904 e dall'art. 96, lett. f) RD 523/1904, aveva effettuato i loro lavori in una zona dichiarata pericolosa (cfr. comunicazione della al CP_2
Comune di MO di CC avente ad oggetto la determinazione delle distanze minime di rispetto dai corsi d'acqua sulla base delle perimetrazioni della fascia di riassetto fluviale individuata nei Piani di Assetto Idrogeologico
dei fiumi , e Minori (G.U. n. 70 del 24/03/2018), con CP_9 CP_9
trasmissione delle planimetrie catastali, allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
All'udienza del 3.10.2023, il G.I., rilevato che la CP_2
aveva eccepito la nullità degli atti precedenti alla notifica del ricorso introduttivo alla suddetta resistente, invitava quest'ultima a chiarire espressamente se intendesse insistere per nuovo espletamento della prova testimoniale e della c.t.u. ovvero se intendesse limitarsi a formulare sul punto le proprie censure, attraverso il deposito di note, sulle quali il c.t.u. avrebbe,
nel caso, effettuato chiarimento, rinviando la causa in prosieguo all'udienza del 7.11.2023.
In ottemperanza all'ordinanza del 4.10.2023, la CP_2
depositava controdeduzioni all'espletata c.t.u., non chiedendo la rinnovazione di alcun atto, di talché il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.2.2024.
Precisate le conclusioni, disposta la trattazione scritta con decreto del
15.05.2024 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione scritta depositate delle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 5.6.2024 riservava la causa in decisione. 15
****************
Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata dalla CP_2
all'atto della sua costituzione in giudizio in data 1.10.2023 relativa alla
[...]
nullità degli atti precedenti alla notifica nei propri confronti dell'atto introduttivo.
Ed invero, nella specie, il Collegio, con ordinanza del 7.6.2023, a seguito di una prima rimessione del giudizio in decisione, dichiarava la nullità
della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della resistente CP_2
all'epoca non costituita in giudizio, in quanto effettuata in data
[...]
12.7.2017 ed in data 30.7.2018 presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura dello
Stato di Napoli, e non presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, non trattandosi nella specie di Amministrazione dello Stato e,
comunque, non godendo la stessa del patrocinio obbligatorio da parte della predetta Avvocatura.
A seguito della successiva notifica, correttamente effettuata in data
24/26.7.2023, il Giudice Designato, con ordinanza del 4.10.2023, osservava che, prima di provvedere ad una eventuale rinnovazione degli atti istruttori,
con particolare riguardo alla prova testimoniale ed alla c.t.u. - con conseguente aggravio di costi a carico della parte eventualmente soccombente all'esito del giudizio - appariva opportuno che la chiarisse espressamente CP_2
se intendeva insistere per nuovo espletamento sia della prova testimoniale che della c.t.u., ovvero se intendesse limitarsi a formulare sul punto le proprie censure, anche eventualmente - per quanto attiene all'indagine tecnica -
mediante il deposito di note sulle quali il c.t.u., avrebbe potuto eventualmente essere chiamato a rendere i propri chiarimenti. 16
Con la successiva memoria del 19.10.2023 la non CP_2
richiedeva la rinnovazione di alcuna attività istruttoria, limitandosi a depositare brevi note tecniche con le quali osservava che la CP_2
con DGR n. 462 del 29/11/2019 (notificata al Comune di MO di
CC con nota protocollo n 154397/2019 del 13/12/2019) sulla base degli atti di pianificazione adottati con DGR 409 del 2012 aveva perimetrato, ai sensi dell'articolo 96 comma 1 lettera d) del Decreto 25 luglio 1904, n. 523, i terreni, per i quali i ricorrenti richiedevano il risarcimento dei danni, come aree in cui “Sono vietati in modo assoluto, la piantagione”; pertanto, alla luce di detta circostanza, occorreva eliminare i costi legati al ripristino della fertilità
del terreno, come computati dal c.t.u.
Ciò posto, non è ravvisabile nella specie alcun pregiudizio al diritto di difesa della laddove si consideri che quest'ultima, con le note CP_2
sopra indicate, non solo non ha richiesto alcuna rinnovazione degli atti compiuti in sua assenza ma, tra l'altro, ha pienamente svolto la propria attività
difensiva, formulando le proprie osservazioni alla c.t.u. espletata.
Deve quindi ritenersi che, ai sensi dell'art. 157, ultimo comma, c.p.c.,
la abbia di fatto, con il proprio comportamento, rinunciato a CP_2
far valere la nullità delle attività istruttorie svolte in sua assenza, limitandosi semplicemente a formulare sul punto le proprie osservazioni nel merito.
Sempre in limine litis va rigettata l'eccezione formulata dalla CP_2
in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente, la quale risulta
[...]
provata dalla documentazione versata in atti (cfr. atto di proprietà degli immobili oggetto di causa, allegato alla perizia di parte).
La legittimazione passiva degli enti resistenti verrà, invece, delibata 17
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dai convenuti, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla CP_2
e al a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. CP_9
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla e dal in quanto, come chiarito CP_2 CP_9
dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda risulta parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di fatto, va subito posto in evidenza che, alla stregua della prova testimoniale tenutasi nelle udienze del 10.6.2021 e 2.9.2021, ai cui più
specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto da parte ricorrente, che in data 26 e 27 novembre 2015 l'acqua
fuoriusciva dagli argini del fiume Trigno a seguito a precipitazioni atmosferiche, invadendo così i terreni attigui, ivi compreso quello della società
ricorrente, ubicato in agro di MO di CC.
Tali circostanze, peraltro, sono state confermate anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a cura del dott. agronomo Persona_4
(cfr. pag. 6 della relazione peritale in atti).
[...] 18
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale gli enti resistenti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla loro custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
compete ai convenuti la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante,
che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (si vedano, ex multis,
Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass. sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità
dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie dalle parti resistenti, che non hanno in alcun modo dimostrato, in base ai dati pluviometrici raccolti, il superamento degli ordinari tempi di ritorno delle precipitazioni, che non è emerso neanche dagli accertamenti effettuati dal nominato c.t.u.
Al riguardo giova richiamare l'orientamento del Tribunale Superiore
delle acque, il quale, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che: “In 19
tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce
eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione
di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso
verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato
superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n° 265 del 16/09/2016): nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato nemmeno allegato dalla Controparte_11
Risulta pertanto esclusa la natura eccezionale dell'evento (peraltro neppure chiaramente eccepita dalla convenuta come pure dal CP_2
) e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso CP_9
causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque.
Tale circostanza è provata dalle dichiarazioni rese dai testi
[...]
- il quale, a conoscenza dei fatti perché lavorava alla Testimone_1
stazione di servizio di est, ha osservato che il fiume Trigno era pieno CP_9
di arbusti ed alberi che intasavano il deflusso del fiume (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 10.6.2021) - e - il quale ha affermato che Testimone_2
gli argini del fiume erano in condizioni precarie ed uno dei canali che partiva dal fiume , costeggiando la statale, in prossimità dei terreni della CP_9
ricorrente, era intasato da arbusti e decine di alberi che tappavano i canali e gli argini del fiume. (cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
10.6.2021). 20
Quanto alle coltivazioni in atto, il primo teste - Testimone_3
- ha dichiarato di non ricordarne la natura, pur affermando tuttavia che il raccolto - non meglio precisato - era stato rovinato;
lo stesso precisava inoltre che il ristagno dell'acqua era durato “3 o 4 giorni”.
Il secondo teste - - ha affermato a sua volta che i Testimone_2
terreni erano coltivati a grano ed orzo, ed era presente anche un oliveto;
dette coltivazioni, a seguito dell'inondazione, erano ricoperte di melma. Lo stesso precisava che “nel 2016 non c'erano le coltivazioni e nel 2017 c'era qualche
coltivazione, ma meno rispetto agli anni precedenti”
Analogamente il teste , anch'egli escusso Testimone_4
alla medesima udienza del 10.6.2021, ha affermato che gli argini del fiume erano inesistenti ed i terreni erano ricolmi di arbusti ed erbacce, a causa CP_9
della rottura degli argini medesimi.
Quanto alle coltivazioni, lo stesso ha precisato che i terreni di proprietà
erano estesi centinaia di ettari. Era presente un uliveto che era stato CP_7
intensificato qualche anno prima ed altre coltivazioni, quali grano ed altre non meglio precisate. Lo stesso affermava che i terreni erano stati coperti di acqua e melma ed non era più possibile coltivarli, e negli anni successivi le piantine che erano state poste per rinfoltire l'olivo erano secche, come pure quelle di olivo, per asfissia.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste escusso a istanza del resistente
, , escusso alla successiva RO Testimone_5
udienza del 2.9.2021, lo stesso nulla ha riferito quanto alla dinamica dell'evento esondativo dedotto in citazione, e ciò in quanto il detto CP_9
resistente era venuto a conoscenza dello stesso “solo nel luglio del 2017”; 21
infatti, a suo dire, lo stesso non aveva “mai fatto gestione né ordinaria, né
straordinaria del fiume Trigno in quanto, corso d'acqua di quarta categoria,
non rientrante nelle competenze consortili”.
Il teste ha inoltre aggiunto che il aveva effettuato lavori di CP_9
manutenzione dei canali VA IV e VA LO - affluenti del fiume – pur non essendo gli stessi di diretta competenza consortile, CP_9
ma solo quale come ente attuatore della intervenendo in via CP_2
di somma urgenza nell'anno 2014, e concludendo le opere nel settembre 2015.
Lo stesso ha inoltre chiarito che, in prossimità dei fondi della ricorrente, erano presenti alcuni altri canali consortili, destinati alla raccolta delle acque piovane effettuata in maniera indipendente rispetto al fiume
Trigno e gestito con un idrovora sul mare.
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione della società ricorrente,
al fine di valutare la prova dei danni dalla stessa lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte e dalle deposizioni dei testi, oltre che dalla relazione di consulenza redatta dal nominato c.t.u.
dott. agronomo . Persona_4
Ciò posto, in base alla relazione di parte del perito agrario dott.ssa
confermata anche dalla stessa in qualità di teste escusso innanzi Persona_2
al Tribunale di Larino, allo scopo delegato, la Controparte_7
risulta proprietaria di un fondo sito in agro di
[...]
MO di CC (CB) costituito da due appezzamenti, coltivati rispettivamente a frumento duro (ha 33.39), orzo (ha 28.07) e oliveto (ha
15.98), riportato nel registro N.C.T. del catasto del predetto comune al f. 3, 22
particelle 10-11-13-14-17-18-31-32-66-67-68-69-70-71-72-98-155-156-157-
159-210-211-212-213-214-215.
Il predetto c.t.p., a seguito di un'ispezione avvenuta in data 14.12.2015
- e, quindi, circa un mese dopo l'evento esondativo - ha così descritto lo stato dei luoghi:
• gli appezzamenti oggetto di osservazione presentano coltivazione di frumento duro, orzo e oliveto;
• le piantine di frumento duro e di orzo si trovano nella fase fenologica di terza foglia (come visibile dalle foto allegate), risultano coperte da un velo di limo e in alcuni casi presentano evidenti segni di stress;
inoltre, sulla gran parte del terreno le piantine sono state eradicate e trascinate via dalle acque alluvionali;
• il livello delle acque alluvionali in alcuni punti degli appezzamenti ha completamente sommerso le colture erbacee;
tale affermazione è avallata dalla presenza di depositi di fanghiglia e pozzanghere visibili sul campo,
nonché dall'ancora elevato grado di umidità del terreno;
in diverse aree degli appezzamenti coltivati a oliveto, la corrente ha raggiunto e sommerso in gran parte il tronco delle piante;
tale condizione ha comportato la presenza di un grado eccessivo di saturazione del terreno per diversi giorni;
• le correnti hanno provocato il deposito tra gli interfilari dell'oliveto di materiale estraneo di vario tipo: residui della potatura, vegetazione spontanea circostante, rimozione dello strato di sostanza organica depositata sul suolo in relazione alla tecnica colturale della semina su sodo;
• le correnti che hanno invaso il terreno hanno provocato un asporto della parte superficiale dello stesso, ma allo stesso tempo un deposito di 23
materiale alloctona al momento del regresso delle acque;
• a causa del deposito di terreno alluvionale il suolo risulta impraticabile a piedi ed inaccessibile dalle macchine;
tutta la superficie,
infatti, è caratterizzata da un ancora elevatissimo grado di umidità, che sfocia nella formazione di fosse colme d'acqua sul campo coltivato e sulle aree di viabilità poderale.
Il c.t.p. ha quindi indicato varie voci di danno ai terreni, quali:
mancati redditi, anticipazioni colturali e spese di ripristino; il nominato c.t.u.
dott. agronomo , partendo da tali ivi indicati parametri Persona_4
ha rimodulato la quantificazione operata dalla c.t.p.
Dunque, ai fini della liquidazione, occorre esaminare singolarmente le voci di danno considerate prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
La prima voce riguarda i mancati redditi derivanti dalla perdita delle coltivazioni, rispetto alla quale, la c.t.p. dott.ssa ha evidenziato che la Per_2
produzione media per il frumento duro è pari a 50 q/ha per un costo di vendita pari a €/q 31,00, la produzione media per l'orzo è pari a 50 q/ha per un costo di vendita pari a €/q 26,00 ed infine, la produzione media per l'olivo è pari a
50 q/ha e ha un prezzo di vendita pari a €/q 35,00.
Considerati tali dati, nella perizia di parte la dott.ssa a ipotizzato Per_2
una perdita della produzione pari all'80% per il frumento duro e l'orzo e di
40% per l'oliveto stimando rispettivamente un danno di € 43.803,60 per il frumento duro, € 29.552,80 per l'orzo e € 11.186,00 per l'oliveto.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono 24
essere riconosciute in toto in quanto la società ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione della dott.ssa Per_2
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto, tant'è che nella perizia (cfr. pag.13 della perizia) la stessa evidenzia che “non è possibile stabilire con accuratezza quale danno sarà palesemente
provocato dall'alluvione”. 25
Né tale la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che le coltivazioni presenti sul fondo furono sommerse dalle acque, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Per le ragioni rappresentate, risultano, invece, condivisibili le risultanze istruttorie tratte dalla relazione del c.t.u., dott. agronomo Per_4 26
il quale, nel dare atto della circostanza che le colture erbacee Persona_4
presenti sul fondo in questione, a causa del ristagno idrico, avevano subito un danno da asfissia radicale, con compromissione di quantità e qualità della coltivazione in atto, ha provveduto al calcolo dei danni - considerato che l'evento esondativo era intervenuto solo ad un mese dalla semina - secondo il criterio delle cd. anticipazioni colturali (v. pag. 6 della relazione del c.t.u.,
nonché pag. 15 della relazione di parte della dott.ssa . Persona_2
Sono quindi state considerate tali le spese sostenute dall'agricoltore per l'attuazione della coltivazione quali acquisto di sementi, concimazione,
acquisto carburante, lubrificanti, manodopera per le operazioni colturali.
Anche sul punto, in mancanza di documentazione che attesti le relative spese o, comunque, in mancanza di prova rigorosa circa l'acquisto dei concimi e sementi, nonché l'effettiva documentazione inerente all'attività di manodopera indicata, risulta accreditato l'importo indicato dal c.t.u., dovendo riconoscere alla società la somma di € 27.324,73. Parte_1
Per quanto attiene ai possibili danni da mancato reddito riguardanti la parte del fondo in esame, destinata alle colture di carattere seminativo, lo stesso c.t.p., data la fase fenologica in corso al momento dell'evento dannoso e del sopralluogo, ha affermato che non era possibile stabilire l'eventuale futuro danno provocato dall'alluvione. Lo stesso sarebbe stato infatti quantificabile solo successivamente, con il passaggio alla fase fenologica successiva, l'inizio della levata e la conseguente formazione delle spighette per il frumento duro.
Ciò posto, la ricorrente non ha dato alcuna ulteriore prova che consenta di ricostruire danni ulteriori da mancato reddito derivati a carico della zona 27
destinata alla semina del grano e dell'orzo, che non possono pertanto essere riconosciuti.
Quanto ai danni all'oliveto il c.t.u. ha invece stimato una perdita pari al 20% del raccolto, non ravvisando ulteriori danni alla produttività e dunque alle coltivazioni in atto, riconducibili all'evento in oggetto (cfr. pag. 7 della c.t.u. in atti); pertanto, in relazione alla voce mancati redditi, va riconosciuto alla società l'importo di € 5.593,00. Parte_1
Da ultimo, il perito di parte ha individuato una serie di attività
necessarie al ripristino della coltivazione del terreno a seguito dell'alluvione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute nella totalità degli importi indicati nella c.t.p., in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Tuttavia, anche il c.t.u. ha osservato che l'evento alluvionale ha comportato la diminuzione della fertilità del terreno a causa del deposito in superficie di materiale detritico, pertanto risulta condivisibile e va riconosciuto alla società ricorrente l'importo individuato dal c.t.u. dott.
agronomo per ripristinare la fertilità consistente in € Persona_4
11.656,00.
Infine, viene in rilievo la voce di danno attinente alla spesa necessaria
per liberare il terreno dai detriti.
Ebbene, anche rispetto a tale voce va tenuto conto del fatto che la ricorrente società non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), con la conseguenza che la somma inizialmente individuata è stata correttamente decurtata dallo stesso c.t.u. del 28
30% in base alle osservazioni opposte dal tecnico del resistente. CP_9
Pertanto, in relazione a tale voce di danno, va liquidata in favore della società
semplice la somma di € 7.176,60. CP_7
In conclusione, alla società semplice va riconosciuto il CP_7
risarcimento dei danni nella misura di € 51.750,33 (€ 27.324,73 + € 5.593,00
+ € 11.656,00 + € 7.176,60).
Delle citate somme deve certamente rispondere la CP_2
Si ribadiscono, infatti, principi costantemente espressi dal Tribunale
adìto (cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente, affermando che correttamente la alla quale è stata imputata la responsabilità ai sensi CP_2
dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Nel merito, in linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante,
Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012) in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043
c.c.
In base all'art. 2051 c.c. l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà
dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
29
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo.
La natura oggettiva della responsabilità, infatti, trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/18).
Diversamente, solo laddove venga dimostrato il fortuito - come nella specie non avvenuto - e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà altresì dimostrare la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico,
effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Ciò posto, il fiume Trigno è senz'altro un corso d'acqua naturale -
come non oggetto di contestazione - il cui corso si svolge per lo più nel territorio della Regione: in virtù dell'art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 8/1972 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (di cui il torrente in parola); in virtù dell'art. 90 lett. e) del
D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 10 della legge n. 183/1989, poi, sono state attribuite alle Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione,
manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.
Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale ai sensi dell'articolo 822 c.c., pur in assenza di trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di 30
efficienza spetta in generale alla (cfr. TRAP Napoli sent. n. CP_2
484/2018).
Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141
e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque,
per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge
15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23
dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio
2003.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è negli stessi termini: la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla CP_2
delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa,
ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la 31
responsabilità della , in solido con gli enti consortili, per i danni CP_12
derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara,
nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica,
riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_2
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità
della sono stati recentemente affermati dal TSAP: la Controparte_11
è effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria CP_2
relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale,
senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e CP_2
risponde, secondo la regola generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti CP_2
istituzionali scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati.
Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale (TSAP sent. n. 110/2019).
Chiarito quanto l'ambito di responsabilità della deve CP_2
invece escludersi una concorrente responsabilità del CP_9
, anch'esso convenuto in giudizio.
[...]
Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito, anche in epoca recente (v., sul 32
punto, Cassazione civile, Sez. Un., 22/01/2021, n. 1369, che “In caso di
esondazione di un canale, nel riparto di responsabilità per i danni derivanti
da difetto di manutenzione occorre verificare se ed in quale misura il
sia stato realmente investito di funzioni di manutenzione RO
del corso d'acqua, a tal fine attribuendo rilievo non solo alla formale
consegna dell'opera ovvero all'esistenza di una manutenzione di fatto ma
anche alle leggi regionali in materia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
responsabile un di bonifica della in virtù della CP_9 Controparte_11
l. reg. n. 4 del 2003, che, nel delimitare i comprensori di bonifica, aveva
incluso l'alveo in questione nel perimetro del medesimo , quale CP_9
elemento di dislocazione geografica rilevante ai sensi degli artt. 33 e 54 del
r.d. n. 215 del 1933)”.
La stessa giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. V,
5/1/2024, n. 241) ha ribadito, anche in epoca recente, che “La responsabilità
della manutenzione ordinaria e straordinaria (conosciuta come sistemazione
idraulica) degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali, nonché delle opere
idrauliche che non sono direttamente collegabili alla bonifica, spetta alla
e non ai Consorzi di bonifica. I Consorzi, infatti, hanno il compito di CP_2
occuparsi della cura, gestione e conservazione esclusivamente delle opere di
bonifica e irrigazione”.
Nella specie, parte ricorrente si è limitata a richiamare le generali attribuzioni dei ma, in realtà, pur a fronte delle RO
contestazioni del resistente , in ordine alla assenza di proprie CP_9
specifiche competenze quanto all'area oggetto di esondazione ed ai corsi d'acqua ivi presenti, non ha minimamente documentato alcunché. 33
Anzi, risulta dalla prova testimoniale espletata, che l'unico intervento effettuato (v. dichiarazioni del teste ) è consistito Testimone_5
nell'attuazione, nell'anno 2014, su delega della di lavori di CP_2
somma urgenza su canali, conclusisi nel mese di settembre 2015.
Orbene, anche in relazione a tale ipotesi la Suprema Corte (v.
Cassazione civile, Sez. Un., 19/01/2021, n. 788) ha chiarito che “Nel caso in
cui un di bonifica abbia provveduto su concessione amministrativa CP_9
della ad effettuare opere di ristrutturazione idraulica su di un corso CP_2
d'acqua inserito nell'elenco delle acque pubbliche, ciò non comporta la
responsabilità del della manutenzione di quel corso d'acqua, la CP_9
quale, invece, spetta allo Stato o ad altri enti, come gli appositi consorzi per
le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica”.
Deve quindi ritenersi che, nella specie, l'affermata responsabilità,
unitamente a quella della anche del resistente CP_2 [...]
si basi su considerazioni del tutto generali e senza RO
alcun concreto aggancio con la situazione concretamente in esame;
ciò
comporta che la relativa domanda di parte ricorrente debba ritenersi infondata,
con conseguente rigetto della stessa.
Per effetto di detta pronuncia risulta assorbita quindi ogni questione riguardante la domanda proposta dal predetto RO
, con atto di chiamata in causa del 10.1.2018, nei confronti della
[...]
(già , poi TR RT
divenuta Controparte_13
Chiarito quindi che dei danni sopra descritti e quantificati deve rispondere la sola va precisato ancora che sull'importo CP_2 34
complessivo come sopra riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
Parte operai e impiegati – al netto dei tabacchi) dalla data dell'ultimo evento
(27.11.2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 66.194,26.
Tenuto conto dell'esito della lite, che ha visto solo parzialmente accolta la domanda di parte ricorrente, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare le spese e competenze di lite compensate tra la società istante e la nella misura del 50%. CP_2
La residua porzione segue la soccombenza di quest'ultima e va liquidata d'ufficio, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia, determinato in base agli importi riconosciuti (da € 52.001,01 ad
€ 260.000,00); la stessa va pertanto liquidata considerando gli importi tra i 35
minimi ed i medi dello scaglione di riferimento in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Michele Di Tomasso, dichiaratosi antistatario.
Le spese e competenze relative all'espletamento della disposta consulenza tecnica, come già liquidate innanzi al Tribunale di Larino, all'uopo delegato, vanno allo stesso modo poste definitivamente a carico della società
ricorrente e della ciascuna nella misura del 50%. CP_2
La società ricorrente, sempre in base al criterio della soccombenza, va invece condannata al pagamento in favore del RO
di spese e competenze dallo stesso anticipate per il presente
[...]
giudizio; analogamente vanno poste a carico dell'istante le spese e competenze di lite anticipate dalla chiamata in causa TR
(già , poi divenuta
[...] RT Controparte_13
(v. Cassazione civile, sez. III, 07/03/2024, n. 6144, per la quale “In caso
[...]
di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato
devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e
giustificato la chiamata in causa”).
Dette spese e competenze si liquidano come in dispositivo, sulla base dei criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_7
pro – tempore, con ricorso del 12.7.2017, nei confronti della , CP_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e del Controparte_14 [...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, nonché sulla
[...]
domanda da quest'ultimo proposta, con atto di chiamata in causa del
10.1.2018, originariamente nei confronti della TR
(già , poi divenuta in RT Controparte_13
persona del legale rapp.te pro – tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione,
deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto,
condanna la in persona del Presidente e legale CP_2
rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente
[...]
, in persona del legale Controparte_7
rapp.te pro tempore, dell'importo, a titolo di risarcimento danni per la causale di cui alla parte motiva, di € 66.194,26, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
1) Rigetta la domanda formulata dalla ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_7
tempore, nei confronti del , in RO
persona del legale rapp.te pro tempore, con conseguente assorbimento, per effetto di tale pronuncia, dalla domanda da quest'ultimo proposta, con atto di chiamata in causa del 10.1.2018,
originariamente nei confronti della TR
(già , poi divenuta RT Controparte_13
in persona del legale rapp.te pro – tempore;
[...]
2) Dichiara compensate per il 50% le spese di lite tra la ricorrente
[...]
, in persona del legale Controparte_7
rapp.te pro tempore e la in persona del Presidente e CP_2 37
legale rapp.te pro tempore, e condanna quest'ultima al pagamento in favore della prima della residua porzione, che liquida in complessivi €
6.393,00,di cui € 393,00 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi,
oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Michele Di Tomasso,
dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese e competenze relative all'espletamento della disposta consulenza tecnica, come già liquidate innanzi al Tribunale di Larino,
all'uopo delegato, definitivamente a carico della società ricorrente e
della ciascuna nella misura del 50% CP_2
5) Condanna la , Controparte_7
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di spese e competenze di lite in favore in favore del RO
, in persona del legale rapp.te pro tempore, e della
[...]
in persona del legale rapp.te pro – Controparte_13
tempore, che liquida, quanto a ciascuno di essi, in € 8.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.6.2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo