TRIB
Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1622 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, (C.F. , con sede presso il Palazzo Comunale ivi Parte_1 P.IVA_1
sito alla via Garibaldi n. 14, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera della Giunta Comunale n. 174 del 21.10.2019, nonché in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti
Pasqualino Zavaglia e Annabruna Simonetti, successivamente sostituiti dagli avv.ti Giovanna e
Giuseppe Mollica giusta costituzione in atti;
OPPONENTE
E
(C.F e P.I. ), con sede legale in Milano, alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Domenichino n. 5, iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 13 T.U.B., al numero 5751, oggi
[...]
a seguito della fusione per incorporazione di in CP_2 Controparte_3 [...]
, rappresentata e difesa, dall'avv. Roberto Franco;
Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti con le note ex art.127 ter cpc si sono riportati alle conclusioni rispettivamente rassegnate nei propri scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 182/2019, emesso dal Tribunale Civile Locri, con cui si ingiungeva al di pagare alla ricorrente la complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di €. 50.026,08, in linea capitale, oltre gli interessi ai sensi e con le decorrenze previste dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4,5, d.lgs.
231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192 del 2012), nonché gli interessi anatocistici sugli interessi dovuti almeno da sei mesi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalla notifica del decreto, sulla somma di €46.207,30,
e gli interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo, sulla somma di €3.818,78, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compenso ed in €286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
L'ingiunzione, sebbene chiesta per n. 5 diversi crediti ceduti alla veniva Controparte_1
emessa soltanto per gli asseriti crediti originariamente vantati da e Controparte_4 [...]
(già cessionaria di nei confronti dell'ente comunale, a fronte di Controparte_5 CP_6
fatture per somministrazione di energia elettrica, emesse e non pagate, nonché da Gemmo S.p.A. per servizi di illuminazione. L'ente contestava: a) non dovutezza delle fatture Gemmo spa per avvenuto pagamento;
b) erronea indicazione dell'importo dovuto ad c) inesigibilità e Controparte_4 indeterminatezza del credito ceduto all'opposta da , perché detto credito, Controparte_7 per come si evinceva dalla documentazione allegata dalla ricorrente in monitorio, l'importo ingiunto, pari a € 40.903,98 a titolo di sorte capitale, è la somma risultante dalla sottrazione da € 53.180,63, sorte capitale dovuta in forza delle fatture ivi elencate e asseritamente non pagate dall'ente, di €
12.276,65, spettanti al per note di credito emesse e non rimborsate da Parte_2
La pretesa risultava infondata per i seguenti motivi. A) Innanzitutto, si rileva CP_6
l'inesigibilità dei crediti riportati nelle n. 12 fatture emesse dal 26.11.2012 al 10.10.2013, per la somma complessiva di € 47.702,12 a titolo di sorte capitale, per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Infatti i crediti riportati nelle fatture emesse nel periodo anzidetto erano già prescritti alla data di notifica dell'atto di costituzione in mora, trasmesso via pec dall'opposta in data
12.11.2018, unico sollecito ricevuto dall'ente comunale. B) Inoltre, senza rinuncia alla precedente eccezione in ordine ai crediti prescritti ma soltanto per completezza di difesa, si rilevava l'indeterminatezza e, conseguente, incertezza, in ordine all'individuazione della reale consistenza del credito. Invero, le n. 20 fatture a debito erano state indicate ma non allegate, sia nell'atto di cessione in favore dell'opposta che nell'estratto autentico notarile Delle predette fatture, sei non erano state mai trasmesse all'ente né mai sollecitate, poiché non sono state rinvenute negli archivi dell'ente; mentre, le altre n. 14 fatture risultano pagate, come risultava dai mandati che produceva. Contestava pertanto anche l'importo dovuto a titolo di interessi e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo perché la somma eventualmente dovuta non è quella ingiunta con condanna alle spese e competenze del giudizio. Si costituiva l'opposta che contestava punto per punto le difese avversarie, chiedendo anche il pagamento della somma di €.1.760,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), D. Lgs. 192 del 2012, in attuazione della Direttiva
2011/7/UE così come interpretata dalla Commissione Europea, non riconosciuta dal giudice del monitorio. Chiedeva la condanna anche al pagamento delle somme richieste per le fatture
[...]
ed per la somma di € 1.637,61 relativa al credito ceduto da e di € CP_8 Pt_3 Parte_3
11.533,09 ceduta da per come chiesto con la domanda monitoria;
oltre alla Controparte_9 condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 3.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02, al pagamento degli interessi di mora sulle note di debito ai tassi indicati dal D,.Lgs.
231/2002, per come disposto dall'art. 1284 c.c. e per come richiesto con la domanda monitoria;
In via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento in favore della Parte_1 cessionaria della somma maggiore o minore che sarebbe risultata Controparte_1 dovuta all'esito del giudizio in relazione ai rapporti dedotti, nella misura risultate all'esito della causa e comunque a qualunque titolo, e quindi anche ai sensi dell'art. 2041. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione delle somme portate nel decreto ingiuntivo.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta, su richiesta delle parti il giudice concedeva i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, al cui esito rigettava ogni richiesta istruttoria invitando le parti alla precisazione delle conclusioni, stante la natura documentale del giudizio. Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 cpc. La causa veniva rimessa sul ruolo perché il giudice riteneva di dover disporre CTU contabile e all'esito della stessa, la causa è stata riassegnata a questo giudice che tratteneva la causa in decisione ex art.281 sexies cpc all'udienza del 14.6.2024 sostituita con il deposito di note scritte. Con ordinanza del 14.7.2024 rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti ad interloquire ex art.101 cpc sull'eccezione sollevata dal con le note ex art.127 ter cpc, Pt_1
disponendo nuovo termine fino al 20.12.2024 per il deposito di nuove note, assumendo nuovamente la causa in decisione.
La questione rilevata dal solo in sede di note conclusive e relativa alla Parte_1
mancata prova della copertura finanziaria relativamente alle spese per le erogazioni di gas e luce, poiché altresì rilevabile d'ufficio per l'inderogabilità della norma del TUEL, assume carattere assorbente delle ulteriori questioni, posto che, per ciò che riguarda gli aspetti collegati alla titolarità della cessionaria, alla prova del rapporto negoziale sottostante le prestazioni fatturate, già il giudice del monitorio ha effettuato l'opportuno accertamento che si ritiene corretto. A tal proposito e prima di addentraci nella questione preliminare, è bene precisare che seppure parte opposta continua a chiedere l'estensione del controllo contabile sulle fatture emesse da e , Pt_3 CP_8 Controparte_10 per aver formulato in via subordinata domanda di ingiustificato arricchimento, occorre ribadire che ogni rapporto intercorso con la P.A. presuppone un contratto che deve, a pena di nullità, avere la forma scritta.
Cosi l'art.17 R.D. 2440/1923 statuisce: “I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art 16, possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante dell'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”. Sulla base di ciò la Suprema Corte ha ribadito: “ I contratti con la P.A: devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento
-salva la deroga prevista dall'art.17 del R.D. 2440/1923, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio- non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo verbale. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo
e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano
l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto.” (cfr Cass., sez.I 22.6.2018 n.16562; Cass., 13.10.2016 n.20690
Pertanto, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico ai sensi del combinato disposto degli artt.1218 e 2697 c.c. Ne consegue l'inammissibilità dell'azione di arricchimento ingiustificato che è ammissibile ai sensi dell'art.2042 c.c., laddove la diversa azione di natura contrattuale, sia carente ab origine del titolo giustificativo, ma non quando il creditore non ha fornito la prova o quando il contratto è illecito o il diritto risulta prescritto. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cass., S.U. sentenza n. 33954 del 05.12.2023).
Precisato tale aspetto, passiamo ad esaminare la questione preliminare della copertura finanziaria.
Quanto dedotto dall'opposta è in parte vero, nel senso che per i contratti di somministrazione, non è necessario produrre il relativo impegno di spesa perché quest'ultima non è determinabile aprioristicamente, per cui è necessaria la produzione della determina munita di visto del responsabile del settore finanziario dell'ente con cui si autorizza alla stipula del contratto e comunque, una volta concluso il contratto, è sufficiente che la spesa sia riportata nel bilancio di previsione che prova l'imputabilità della spesa all'ente. Tale principio è fissato dal quarto comma dell'art.183 TUEL, dopo però la modifica disposta dal comma 910 art.1 della legge 145/2018. Tale comma che si riferisce espressamente ai contratti di somministrazione non era previsto prima del 2018. La vecchia formulazione dell'art.183 TUEL stabiliva infatti: “L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con
l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare dell'avanzo di amministratone accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente nel termine
e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.”
Come risulta, l'art.183 vecchia formulazione prevedeva la necessità dell'impegno di spesa per la riferibilità all'ente, stabilendo le modalità e la natura delle spese, senza nulla specificare per i contratti di somministrazione, che furono introdotti come detto dopo il 2018. Tale specificazione si rende necessaria perché nel caso di specie, le fatture su cui è stato chiesto il decreto ingiuntivo sono tutte antecedenti al 2018 e si riferiscono a rapporti negoziali quindi sorti prima. Pertanto il riferimento all'art.183 indicato dall'opposto va posto con il testo ante 2018.
L'applicazione dell'art.183 TUEL vecchia formulazione non esclude quanto previsto dall'art.191
TUEL per il quale: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5.”
Il procedimento di cui sopra avviene nelle modalità descritte dallo stesso art.191 cit., nel senso che il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno e tale comunicazione è contestuale all'ordinazione della prestazione con l'espressa avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il procedimento di cui all'art.191 cit. viene espressamente applicato alle spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, alle somministrazioni, forniture appalti e prestazioni professionali.
Qualora l'impegno di spesa non venga comunicato all'interessato, questi ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. Questa precisazione è di estremo rilievo, in quanto rappresenta, per come sottolineato dai giudici di legittimità, “una garanzia forte”, che il terzo ha diritto di chiedere alla PA, senza incorrere in responsabilità contrattuali. (cfr. Cass., sez. VI sent. n.5267/2022).
L'art.191 cit., comma 4 prevede inoltre che, qualora vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
E' chiaro pertanto che se le fatture prodotte non riportano per come indicato dalla norma appena richiamata, gli estremi della comunicazione dell'impegno di spesa, ai sensi del comma 4, la prestazione non può essere richiesta all'ente.
Per come è stato chiarito dalla recente giurisprudenza di legittimità, la disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli enti locali è inderogabile, con la conseguenza che va escluso sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della PA contraria alla buona fede, ai fini della responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. (cfr. Cass., sez. VI sent.
n.5267/2022).
Anche gli eventuali successivi pagamenti non equivalgono, proprio per la natura inderogabile della norma a riconoscimento del debito. In tal senso è chiaro l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, quando “in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina Pt_1
una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, in mancanza di un valido contratto a monte. La delibera comunale è un mero atto interno e non è idonea a far sorgere un valido rapporto contrattuale con il terzo se il consenso tra le parti non risulta formalizzato nei modi stabiliti dalla legge. Inoltre, in assenza dell'impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato e il funzionario che ha fatto sorgere il vincolo (art. 191 c. 4 TUEL). Se il riconosce il debito fuori bilancio con Pt_1 una delibera postuma, quest'ultima “può eventualmente costituire riconoscimento implicito dell'utilità dell'opera ai fini dell'azione di indebito arricchimento”. Invece, se il non riconosce Pt_1 il debito fuori bilancio, non è esperibile l'azione di arricchimento senza causa, in quanto trattasi di un'azione sussidiaria non esercitabile qualora possa essere esercitata un'altra azione, non solo verso l'arricchito ma anche nei confronti di terzi (ossia verso il funzionario o dipendente).” (cfr. Cass. Ord.
13.5.2022 n. 15303).
Va altresì considerato che proprio per il carattere inderogabile della norma, tale eccezione è opponibile anche al cessionario perché si riferisce a profili inerenti il rapporto negoziale antecedenti alla cessione. Va richiamato l'assunto per il quale le eccezioni relative al titolo da cui dipende il credito ceduto sono opponibili al cessionario se antecedenti alla cessione, mentre non sono opponibili quei fatti estintivi o modificativi del rapporto negoziale intervenute dopo la notifica della cessione al ceduto. Il debitore ceduto non può opporre infatti al cessionario le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al cedente, ma può opporre tutte le eccezioni di carattere oggettivo fondate sul titolo o sul rapporto. Ai fini dell'opponibilità queste ultime devo no però essere basate su fatti anteriori alla conoscenza della cessione del debitore ceduto. Di conseguenza non saranno opponibili tutte le eccezioni fondate su fatti estintivi o modificativi del credito successivi alla conoscenza (cfr Cass. civ., sez. I, n. 24657 del 2.12.16).
Non appare in proposito condivisibile quanto dedotto dall'opposta sull'onere di provare l'impegno di spesa, in quanto, stante il carattere inderogabile della norma e considerato che nello specifico l'onere probatorio per dare la prova del credito spetta all'opposto, doveva essere la cessionaria, analogamente alla produzione dei contratti, a dare prova dell'impegno di spesa perché quest'ultima fosse imputabile all'ente nei cui confronti ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo.
Anche se la questione preliminare appena esaminata è assorbente delle ulteriori questioni, val la pena anche osservare che l'importo ingiunto non è corretto. Per come accertato in sede istruttoria, l'importo relativo ai crediti ceduti da Gemmo S.p.A. ammonta ad € 451,46 2) l'importo Cont dovuto a relativo ai crediti ceduti da ammonta ad € 1.862,67; 3) l'importo, Controparte_4
Cont infine, dovuto a relativo ai crediti ceduti da (cessionaria di CP_11 Controparte_12 ammonta ad € 35.899,41, per un importo complessivo di € 38.213,54 (v. conclusioni CTU con le integrazioni richieste).
Anche per tale ragione il decreto ingiuntivo per l'importo di €.50.026,08 solo per sorte capitale, va revocato, ma l'opposizione va accolta perché il credito azionato dall'opposta e riferibile all'ente non
è stato opportunamente provato.
Le spese del giudizio, ivi compresa la spesa di CTU, va posta a carico dell'opposta per il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_4
nei confronti di , con atto ritualmente
[...] Controparte_1
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.182/2019 emesso dal Tribunale di Locri;
b) Condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali che liquida in €.3.809,00 per compensi secondo le tariffe forensi vigenti applicando i valori minimi per la serialità delle questioni trattate, in €.286,00 per spese di C.U. e diritti di cancelleria, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
c) Pone a carico di parte opposta le spese di CTU che liquida con separato decreto.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 25 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis