Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1970, n. 1294
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 febbraio 1971
Art. 2.
La maggiore spesa di lire 10 miliardi, di cui al precedente articolo 1, sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1970, di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1971, di lire 2.500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1974.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1971