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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 3-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice
dott. AR NN Giudice relatore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 40 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 3/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che la ha proposto reclamo avverso il decreto n. 57/2024 del Parte_1
22 aprile 2024 del Tribunale di Pisa, con il quale è stata rigettata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di da questa formulata. Controparte_1
Considerato che il Collegio ha ritenuto il reclamo fondato e meritevole di accoglimento ed ha dichiarato pertanto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
rimettendo gli atti a questo Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII. R.G. P.U. n. 3-1/2024
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, in accoglimento del reclamo proposto, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
PRENDE ATTO
Dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.Iva con sede in Cascina (Pi), Via Giovanni Amendola n. 25 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dott. AR NN
NOMINA
Curatore la Dott.ssa Lisa Lioncino, la quale appare in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
R.G. P.U. n. 3-1/2024
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 19/06/2025 ore 10:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore R.G. P.U. n. 3-1/2024
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente R.G. P.U. n. 3-1/2024
Dott. AR NN
Dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice
dott. AR NN Giudice relatore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 40 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 3/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che la ha proposto reclamo avverso il decreto n. 57/2024 del Parte_1
22 aprile 2024 del Tribunale di Pisa, con il quale è stata rigettata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di da questa formulata. Controparte_1
Considerato che il Collegio ha ritenuto il reclamo fondato e meritevole di accoglimento ed ha dichiarato pertanto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
rimettendo gli atti a questo Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII. R.G. P.U. n. 3-1/2024
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, in accoglimento del reclamo proposto, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
PRENDE ATTO
Dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.Iva con sede in Cascina (Pi), Via Giovanni Amendola n. 25 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dott. AR NN
NOMINA
Curatore la Dott.ssa Lisa Lioncino, la quale appare in possesso di un'organizzazione di studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
R.G. P.U. n. 3-1/2024
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
ORDINA al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 19/06/2025 ore 10:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore R.G. P.U. n. 3-1/2024
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente R.G. P.U. n. 3-1/2024
Dott. AR NN
Dott.ssa Eleonora Polidori