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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5370 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44585/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44585/2021 tra
Parte_1
[...]
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. ADOLFINI FR Parte_1 Per l'avv. ADOLFINI FR Parte_1
Per l'avv. DI PATRIZIO PAOLA LU Controparte_1 Controparte_1 e l'avv. DI PATRIZIO MARIA ROBERTA ( PIAZZALE LORETO, 1 20131 C.F._1 ; CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44585/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI Parte_1 C.F._2 FR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCO ANTONIO COLONNA 43 20149
presso il difensore avv. ADOLFINI FR CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI Parte_1 C.F._3 FR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCO ANTONIO COLONNA 43 20149
presso il difensore avv. ADOLFINI FR CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI PATRIZIO PAOLA LU e dell'avv. DI PATRIZIO MARIA ROBERTA ( PIAZZALE LORETO, 1 20131 ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 CP_1 PIAZZALE LORETO, 1 20131 presso il difensore avv. DI PATRIZIO PAOLA LU CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.10.2021, i sigg. e Parte_1 [...]
hanno impugnato, ai sensi dell'art. 1137 c.c., le delibere assembleari del Pt_1 Controparte_2
in assunte in data 29.06.2021 e 14.06.2017, deducendone l'invalidità, la
[...] CP_1 nullità e/o l'annullabilità per plurimi profili e chiedendo altresì la condanna del alla CP_1 restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate, per un importo complessivo pari a € 2.186,28.
Il si è costituito in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda, CP_1 sollevando in via preliminare eccezioni di decadenza, improcedibilità e carenza di legittimazione, nonché deducendo l'infondatezza nel merito delle pretese attoree
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 LA delibera del 29.06.2021 – Eccezione di decadenza
Ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., l'impugnazione delle delibere annullabili dell'assemblea condominiale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della delibera per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea. La giurisprudenza consolidata chiarisce che, nel caso di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, tale termine si interrompe solo con la comunicazione alla controparte della domanda di mediazione.
Nel caso di specie, i sigg. e erano presenti all'assemblea del 29.06.2021, sicché il Parte_1 Pt_1 termine per l'impugnazione scadeva il 29.07.2021.
Gli attori allegano che la domanda di mediazione sarebbe stata depositata il 28.07.2021, ma tale affermazione è smentita dal verbale negativo di mediazione redatto dall'Organismo, che attesta come data di deposito il 30.07.2021, ossia oltre il termine perentorio di legge. La documentazione prodotta a sostegno della tesi attorea (scansione di PEC datata 28.07.2021) non ha valore probatorio, trattandosi di documenti informatici non conformi all'art. 34, comma 1, del D.M. Giustizia n. 44/2011, che richiede il formato EML per la produzione processuale di messaggi PEC.
Anche a voler ritenere, in via ipotetica, il deposito avvenuto il 28.07.2021, gli attori non hanno provato l'effettiva comunicazione al della domanda di mediazione entro il termine decadenziale. Il CP_1 verbale del primo incontro di mediazione attesta che la comunicazione fu tentata a mezzo raccomandata A/R, ma la stessa è tornata al mittente per compiuta giacenza, fatto inidoneo a produrre effetti interruttivi, poiché l'effetto della comunicazione decorre solo dal momento in cui l'atto giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario .
Non ricorrono, dunque, né un deposito tempestivo, né una comunicazione tempestiva, né tanto meno una prova idonea e rituale del perfezionamento di tali atti. Ne consegue l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare la delibera ex art. 1137 c.c., con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale.
Si deve pertanto dichiarare la decadenza dall'impugnazione della delibera del 29.06.2021.
2. LA delibera del 14.06.2017 – Eccezioni di improcedibilità, decadenza e carenza di legittimazione Con riferimento all'impugnazione della delibera assembleare del 14 giugno 2017, il ha CP_1 sollevato tre distinte eccezioni: carenza di legittimazione attiva, intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c., improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
2.1. LA carenza di legittimazione attiva
Dagli atti risulta che il sig. ha partecipato all'assemblea del 14.06.2017, e che la delibera Parte_1 in questione fu approvata all'unanimità dei presenti, come da verbale (doc. 7 cpt.). In tale circostanza, i condomini approvavano, nell'ambito della discussione del bilancio preventivo (punto 5 dell'o.d.g.), la “modalità di addebito di una parte della quota acqua nella voce riscaldamento”.
La pretesa degli attori di non aver espresso voto favorevole e di non poter essere ritenuti consenzienti contrasta con la verbalizzazione unanime, non essendo stata prodotta alcuna riserva o dissenso scritto. È dunque corretta l'eccezione del : i ricorrenti non possono qualificarsi come dissenzienti CP_1
pagina 3 di 6 e risultano sforniti della legittimazione ad agire ex art. 1137, comma 2, c.c. per l'impugnazione di una delibera approvata anche da essi.
2.2. LA decadenza
In ogni caso, l'impugnazione della delibera del 14.06.2017 risulta tempestivamente esercitata solo nel 2021 ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge per le delibere annullabili.
La parte attrice tenta di superare tale profilo qualificando i vizi come cause di nullità; tuttavia, l'approvazione della ripartizione di spese in assemblea, anche se non prevista dal regolamento condominiale, rientra nella categoria delle delibere annullabili per violazione di norme interne e non comporta un contrasto con norme imperative o ordini pubblici tali da giustificarne la nullità. Ne consegue che la decadenza è maturata e l'impugnazione è da ritenersi irrimediabilmente tardiva.
2.3. LA improcedibilità per mancato esperimento della mediazione
Infine, si rileva che gli attori non hanno fornito prova di aver proposto, anteriormente all'atto di citazione, alcuna istanza di mediazione avente ad oggetto la delibera del 2017. L'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 impone il previo esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità per le controversie in materia condominiale. L'omissione di tale adempimento comporta l'improcedibilità della domanda, come confermato da costante giurisprudenza di legittimità.
In conclusione le eccezioni sollevate dal in relazione alla delibera del 14.06.2017 sono CP_1 fondate e devono essere accolte. L'impugnazione di detta delibera va pertanto dichiarata:
• inammissibile per carenza di legittimazione attiva;
• inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c.;
• improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
3. Sulle richieste restitutorie Gli attori hanno chiesto la condanna del alla restituzione di somme complessivamente pari CP_1 a € 2.186,28, così suddivise:
• € 450,00 per presunti errati addebiti nel bilancio 2019/2020;
• € 176,00 per analoghi addebiti nel bilancio 2020/2021;
• € 500,00 per spese di competenza del comodatario del locale cantina indebitamente poste a loro carico;
• € 1.060,28 per irregolare riparto dei consumi idrici nelle ultime cinque gestioni condominiali.
Tutte le suddette pretese devono essere rigettate in quanto non supportate da prova idonea né fondate giuridicamente.
3.1. LA ripartizione delle spese di bilancio
In ordine alle contestazioni relative ai bilanci 2019/2020 e 2020/2021, gli attori si limitano ad affermare che talune voci sarebbero state imputate in modo errato tra “spese di proprietà” e “spese di gestione”, senza tuttavia:
pagina 4 di 6 • indicare con precisione quali voci siano state impropriamente allocate;
• fornire documentazione contabile a supporto della diversa imputazione;
• spiegare il criterio adottato per determinare le somme richieste a rimborso.
Il Condominio ha invece dimostrato che la redazione dei rendiconti è avvenuta in conformità al regolamento condominiale, art. 7, che disciplina la ripartizione delle spese per millesimi e distingue chiaramente le categorie di spesa. La doglianza è, pertanto, generica e infondata.
3.2. Sull'addebito delle spese relative al comodato del locale cantina
Gli attori lamentano che le spese di € 100,00 annui relative al comodato gratuito in favore della società Fidia S.r.l. (gestore di un'attività di ristorazione) siano state erroneamente imputate a loro, nonostante fossero a carico del comodatario.
Tuttavia, dagli atti risulta che tale imputazione fu approvata dall'assemblea del 9.1.2018 e non fu oggetto di tempestiva impugnazione. Inoltre, non risulta che l'addebito fosse “straordinario” o in contrasto con quanto deliberato;
né gli attori hanno prodotto una prova chiara dell'avvenuto pagamento in eccesso o della sua ingiustizia. L'asserita promessa dello storno da parte dell'amministratore nel verbale del 13.6.2019 ha valore meramente dichiarativo e non vincolante in assenza di successiva delibera condominiale o formale rettifica contabile.
Ne deriva il rigetto della richiesta di rimborso pari a € 500,00.
3.3. Sul riparto dei consumi idrici
La doglianza degli attori si incentra sull'illegittimità del criterio di ripartizione delle spese per acqua potabile e riscaldamento, che sarebbe in contrasto con il regolamento condominiale e irragionevole nella misura delle percentuali applicate (25% come stanziamento, 30% come acqua riscaldamento, 45% ripartita per millesimi).
Tuttavia:
• l'amministratore ha applicato criteri noti e consolidati nella prassi del condominio, approvati assemblearmente;
• gli attori non hanno mai formalmente impugnato i rendiconti delle cinque annualità contestate;
• la prova del danno economico effettivo (quantificazione degli importi eccedenti o ingiustamente imputati) è mancante.
Anche sotto questo profilo, la domanda attorea deve essere respinta per carenza probatoria e per mancata dimostrazione della violazione di norme regolamentari o di delibere viziabili
In conclusione consegue il rigetto integrale delle domande di condanna proposte dagli attori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 44585/2021, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita: pagina 5 di 6 1. Dichiara inammissibile per decadenza l'impugnazione della delibera assembleare del 29.06.2021;
2. Dichiara inammissibile per improcedibilità, decadenza e difetto di legittimazione attiva l'impugnazione della delibera del 14.06.2017;
3. Rigetta le domande restitutorie avanzate dagli attori;
4. Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore del che si liquidano CP_1 in € 30,00 per spese ed in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 44585/2021 tra
Parte_1
[...]
ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 30 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. ADOLFINI FR Parte_1 Per l'avv. ADOLFINI FR Parte_1
Per l'avv. DI PATRIZIO PAOLA LU Controparte_1 Controparte_1 e l'avv. DI PATRIZIO MARIA ROBERTA ( PIAZZALE LORETO, 1 20131 C.F._1 ; CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44585/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI Parte_1 C.F._2 FR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCO ANTONIO COLONNA 43 20149
presso il difensore avv. ADOLFINI FR CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADOLFINI Parte_1 C.F._3 FR e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARCO ANTONIO COLONNA 43 20149
presso il difensore avv. ADOLFINI FR CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. DI PATRIZIO PAOLA LU e dell'avv. DI PATRIZIO MARIA ROBERTA ( PIAZZALE LORETO, 1 20131 ; , elettivamente domiciliato in C.F._1 CP_1 PIAZZALE LORETO, 1 20131 presso il difensore avv. DI PATRIZIO PAOLA LU CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.10.2021, i sigg. e Parte_1 [...]
hanno impugnato, ai sensi dell'art. 1137 c.c., le delibere assembleari del Pt_1 Controparte_2
in assunte in data 29.06.2021 e 14.06.2017, deducendone l'invalidità, la
[...] CP_1 nullità e/o l'annullabilità per plurimi profili e chiedendo altresì la condanna del alla CP_1 restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate, per un importo complessivo pari a € 2.186,28.
Il si è costituito in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda, CP_1 sollevando in via preliminare eccezioni di decadenza, improcedibilità e carenza di legittimazione, nonché deducendo l'infondatezza nel merito delle pretese attoree
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 LA delibera del 29.06.2021 – Eccezione di decadenza
Ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., l'impugnazione delle delibere annullabili dell'assemblea condominiale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della delibera per i condomini dissenzienti o astenuti presenti in assemblea. La giurisprudenza consolidata chiarisce che, nel caso di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, tale termine si interrompe solo con la comunicazione alla controparte della domanda di mediazione.
Nel caso di specie, i sigg. e erano presenti all'assemblea del 29.06.2021, sicché il Parte_1 Pt_1 termine per l'impugnazione scadeva il 29.07.2021.
Gli attori allegano che la domanda di mediazione sarebbe stata depositata il 28.07.2021, ma tale affermazione è smentita dal verbale negativo di mediazione redatto dall'Organismo, che attesta come data di deposito il 30.07.2021, ossia oltre il termine perentorio di legge. La documentazione prodotta a sostegno della tesi attorea (scansione di PEC datata 28.07.2021) non ha valore probatorio, trattandosi di documenti informatici non conformi all'art. 34, comma 1, del D.M. Giustizia n. 44/2011, che richiede il formato EML per la produzione processuale di messaggi PEC.
Anche a voler ritenere, in via ipotetica, il deposito avvenuto il 28.07.2021, gli attori non hanno provato l'effettiva comunicazione al della domanda di mediazione entro il termine decadenziale. Il CP_1 verbale del primo incontro di mediazione attesta che la comunicazione fu tentata a mezzo raccomandata A/R, ma la stessa è tornata al mittente per compiuta giacenza, fatto inidoneo a produrre effetti interruttivi, poiché l'effetto della comunicazione decorre solo dal momento in cui l'atto giunge nella sfera di conoscibilità del destinatario .
Non ricorrono, dunque, né un deposito tempestivo, né una comunicazione tempestiva, né tanto meno una prova idonea e rituale del perfezionamento di tali atti. Ne consegue l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare la delibera ex art. 1137 c.c., con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale.
Si deve pertanto dichiarare la decadenza dall'impugnazione della delibera del 29.06.2021.
2. LA delibera del 14.06.2017 – Eccezioni di improcedibilità, decadenza e carenza di legittimazione Con riferimento all'impugnazione della delibera assembleare del 14 giugno 2017, il ha CP_1 sollevato tre distinte eccezioni: carenza di legittimazione attiva, intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c., improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
2.1. LA carenza di legittimazione attiva
Dagli atti risulta che il sig. ha partecipato all'assemblea del 14.06.2017, e che la delibera Parte_1 in questione fu approvata all'unanimità dei presenti, come da verbale (doc. 7 cpt.). In tale circostanza, i condomini approvavano, nell'ambito della discussione del bilancio preventivo (punto 5 dell'o.d.g.), la “modalità di addebito di una parte della quota acqua nella voce riscaldamento”.
La pretesa degli attori di non aver espresso voto favorevole e di non poter essere ritenuti consenzienti contrasta con la verbalizzazione unanime, non essendo stata prodotta alcuna riserva o dissenso scritto. È dunque corretta l'eccezione del : i ricorrenti non possono qualificarsi come dissenzienti CP_1
pagina 3 di 6 e risultano sforniti della legittimazione ad agire ex art. 1137, comma 2, c.c. per l'impugnazione di una delibera approvata anche da essi.
2.2. LA decadenza
In ogni caso, l'impugnazione della delibera del 14.06.2017 risulta tempestivamente esercitata solo nel 2021 ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge per le delibere annullabili.
La parte attrice tenta di superare tale profilo qualificando i vizi come cause di nullità; tuttavia, l'approvazione della ripartizione di spese in assemblea, anche se non prevista dal regolamento condominiale, rientra nella categoria delle delibere annullabili per violazione di norme interne e non comporta un contrasto con norme imperative o ordini pubblici tali da giustificarne la nullità. Ne consegue che la decadenza è maturata e l'impugnazione è da ritenersi irrimediabilmente tardiva.
2.3. LA improcedibilità per mancato esperimento della mediazione
Infine, si rileva che gli attori non hanno fornito prova di aver proposto, anteriormente all'atto di citazione, alcuna istanza di mediazione avente ad oggetto la delibera del 2017. L'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 impone il previo esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità per le controversie in materia condominiale. L'omissione di tale adempimento comporta l'improcedibilità della domanda, come confermato da costante giurisprudenza di legittimità.
In conclusione le eccezioni sollevate dal in relazione alla delibera del 14.06.2017 sono CP_1 fondate e devono essere accolte. L'impugnazione di detta delibera va pertanto dichiarata:
• inammissibile per carenza di legittimazione attiva;
• inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c.;
• improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
3. Sulle richieste restitutorie Gli attori hanno chiesto la condanna del alla restituzione di somme complessivamente pari CP_1 a € 2.186,28, così suddivise:
• € 450,00 per presunti errati addebiti nel bilancio 2019/2020;
• € 176,00 per analoghi addebiti nel bilancio 2020/2021;
• € 500,00 per spese di competenza del comodatario del locale cantina indebitamente poste a loro carico;
• € 1.060,28 per irregolare riparto dei consumi idrici nelle ultime cinque gestioni condominiali.
Tutte le suddette pretese devono essere rigettate in quanto non supportate da prova idonea né fondate giuridicamente.
3.1. LA ripartizione delle spese di bilancio
In ordine alle contestazioni relative ai bilanci 2019/2020 e 2020/2021, gli attori si limitano ad affermare che talune voci sarebbero state imputate in modo errato tra “spese di proprietà” e “spese di gestione”, senza tuttavia:
pagina 4 di 6 • indicare con precisione quali voci siano state impropriamente allocate;
• fornire documentazione contabile a supporto della diversa imputazione;
• spiegare il criterio adottato per determinare le somme richieste a rimborso.
Il Condominio ha invece dimostrato che la redazione dei rendiconti è avvenuta in conformità al regolamento condominiale, art. 7, che disciplina la ripartizione delle spese per millesimi e distingue chiaramente le categorie di spesa. La doglianza è, pertanto, generica e infondata.
3.2. Sull'addebito delle spese relative al comodato del locale cantina
Gli attori lamentano che le spese di € 100,00 annui relative al comodato gratuito in favore della società Fidia S.r.l. (gestore di un'attività di ristorazione) siano state erroneamente imputate a loro, nonostante fossero a carico del comodatario.
Tuttavia, dagli atti risulta che tale imputazione fu approvata dall'assemblea del 9.1.2018 e non fu oggetto di tempestiva impugnazione. Inoltre, non risulta che l'addebito fosse “straordinario” o in contrasto con quanto deliberato;
né gli attori hanno prodotto una prova chiara dell'avvenuto pagamento in eccesso o della sua ingiustizia. L'asserita promessa dello storno da parte dell'amministratore nel verbale del 13.6.2019 ha valore meramente dichiarativo e non vincolante in assenza di successiva delibera condominiale o formale rettifica contabile.
Ne deriva il rigetto della richiesta di rimborso pari a € 500,00.
3.3. Sul riparto dei consumi idrici
La doglianza degli attori si incentra sull'illegittimità del criterio di ripartizione delle spese per acqua potabile e riscaldamento, che sarebbe in contrasto con il regolamento condominiale e irragionevole nella misura delle percentuali applicate (25% come stanziamento, 30% come acqua riscaldamento, 45% ripartita per millesimi).
Tuttavia:
• l'amministratore ha applicato criteri noti e consolidati nella prassi del condominio, approvati assemblearmente;
• gli attori non hanno mai formalmente impugnato i rendiconti delle cinque annualità contestate;
• la prova del danno economico effettivo (quantificazione degli importi eccedenti o ingiustamente imputati) è mancante.
Anche sotto questo profilo, la domanda attorea deve essere respinta per carenza probatoria e per mancata dimostrazione della violazione di norme regolamentari o di delibere viziabili
In conclusione consegue il rigetto integrale delle domande di condanna proposte dagli attori.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 44585/2021, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita: pagina 5 di 6 1. Dichiara inammissibile per decadenza l'impugnazione della delibera assembleare del 29.06.2021;
2. Dichiara inammissibile per improcedibilità, decadenza e difetto di legittimazione attiva l'impugnazione della delibera del 14.06.2017;
3. Rigetta le domande restitutorie avanzate dagli attori;
4. Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore del che si liquidano CP_1 in € 30,00 per spese ed in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 6 di 6