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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei magistrati: dott. OM TI Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. BE CC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1000/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Parte_1 P.IVA_1
IA, SI DI, CO NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via dei Giardini 7, giusta procura in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Amedeo Valzer CP_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Largo F. Richini 2-A, giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 23 Oggetto: intermediazione mobiliare
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 581/2024 pronunciata in data 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza, sezione prima civile, in persona del dott. Davide De Giorgio a definizione del giudizio nrg. 22/2021 ivi svoltosi inter partes, pubblicata in data 19 febbraio 2024 e notificata in data 26 febbraio 2024 e per
l'effetto così giudicare:
Nel merito
- in via principale, rigettare integralmente le domande formulate dal Sig. nei confronti CP_1 di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati negli Parte_1 atti di questo giudizio e negli atti depositati nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare il
Sig. alla restituzione in favore di dell'importo corrisposto da CP_1 Parte_1 quest'ultima a seguito dell'esecuzione spontanea della sentenza n. 581/2024 pari a € 5.665.655,18, oltre interessi dal giorno del pagamento alla restituzione;
- in via subordinata,
(i) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, riformare per i motivi esposti in atti la sentenza n. 581/2024 del Tribunale di Monza, pronunciata in data 16 febbraio 2024 e pubblicata in data 19 febbraio 2024 nella parte relativa alla somma a cui è stata Parte_1 condannata al pagamento in favore del Sig. riducendola alla misura inferiore di Euro CP_1
3.019.475,38, ovvero nella diversa misura che dovesse essere ricalcolata da Codesta Ecc.ma Corte e, per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione – in favore di – CP_1 Parte_1 del maggiore importo dallo stesso percepito, oltre interessi dal giorno del pagamento alla restituzione;
(ii) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, riformare per i motivi esposti la Sentenza n. 581/2024 del Tribunale di Monza, pronunciata in data 16 febbraio 2024 e pubblicata in data 19 febbraio 2024 nella parte relativa all'applicazione degli interessi di cui all'art.
1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo sulle somme che è stata Parte_1 condannata a pagare a favore del Sig. e, per l'effetto, condannare il Sig. CP_1 [...] alla restituzione – in favore di – delle maggiori somme percepite a tale CP_1 Parte_1 titolo;
con l'ulteriore conseguenza che su qualsiasi somma a cui DB dovesse essere a qualsiasi titolo pagina 2 di 23 condannata al pagamento in favore del Sig. dovranno essere applicati solo gli interessi nella CP_1 misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.;
In via istruttoria, per il caso in cui codesta Ecc.ma Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni illustrate negli atti di questo giudizio e negli atti depositati nel primo grado di giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“In via principale: voglia codesta ecc.ma Corte di Appello, rigettare l'appello avversario perché inammissibile e infondato per le ragioni illustrate nella comparsa di risposta dell'odierno appellato e, pertanto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in subordine: nella non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte ritenesse di accreditare e accogliere anche solo parzialmente i motivi di appello avversario, voglia Essa comunque accogliere tutte le conclusioni già spiegate in primo grado e trascritte a pag. 4 della comparsa di risposta dell'odierno appellato, che, pertanto, all'esito dell'avvenuto pagamento avversario, vengono così riproposte: nel merito:
- in principalità, accertata e dichiarata comunque la nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento per tutte le ragioni già dedotte in atti, re-spingere tutte le domande restitutorie avanzate dalla nel proprio atto di appello, perché infondate in fatto e diritto;
CP_2
- in subordine, laddove codesto Tribunale reputi validamente contratti i rapporti già correnti tra le parti, accertare e dichiarare la violazione da parte della delle regole di condotta degli CP_2 intermediari nella prestazione dei servizi di investimento per gli inadempimenti dettagliati e censurati in atti e, conseguentemente, condannare Parte convenuta a risarcire all'attore i danni cagionati, liquidati sino a copertura del maggior importo di € 4.933.239,45 [pari a € 4.357.825,51 (per perdite)
+ € 575.413,94 (per spese, commissioni e interessi versati)] o per il diverso importo ritenuto di giu- stizia, oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dal 27 luglio 2020 al saldo;
in via istruttoria:
pagina 3 di 23 respingere la richiesta di rinnovazione della C.T.U. perché radicalmente infondata;
ammettersi prova testimoniale a mezzo del dott. c/o Controparte_3 Controparte_4
via Aspromonte 2, Lecco, sui seguenti capitoli:
[...]
(i) vero o no che Ella, nel 2015, era gestore della posizione fiduciaria MF705, intestata a
[...]
presso la fiduciaria SAND del Gruppo Deu-tsche Bank;
CP_1
(ii) vero o no che il 3 dicembre 2015 la Direzione Generale di DeBa le espose la necessità della BA di profilare come professionale la posizione MF705 riferibile al dott. CP_1
(iii) vero o no che prima del 3 dicembre 2015 il dott. le aveva mani-festato, verbalmente o per CP_1 iscritto (es. a mezzo e-mail), la propria esigenza di essere profilato come cliente professionale;
(iv) vero o no che Ella verificò nella stessa giornata del 3 dicembre 2015 la sussistenza dei requisiti per la classificazione del dott. quale operatore professionale come da doc. 60 che le si mostra, CP_1 identificando le 10 operazioni significative a trimestre nei 4 trimestri precedenti;
(v) vero o no che il sig. preso atto del documento che le si mostra come doc. 60, sempre in CP_1 data 3 dicembre 2015, le confermò su separato foglio la propria accettazione della disattivazione delle tutele di legge elencate nello stesso doc. 60. in ogni caso: perché infondate in fatto e diritto;
- in subordine, laddove codesto Tribunale reputi validamente contratti i rapporti già correnti tra le parti, accertare e dichiarare la violazione da parte della delle regole di condotta degli CP_2 intermediari nella prestazione dei servizi di investimento per gli inadempimenti dettagliati e censurati in atti e, conseguentemente, condannare Parte convenuta a risarcire all'attore i danni cagionati, liquidati sino a copertura del maggior importo di € 4.933.239,45 [pari a € 4.357.825,51 (per perdite)
+ € 575.413,94 (per spese, commissioni e interessi versati)] o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dal 27 luglio
2020 al saldo;
in via istruttoria: respingere la richiesta di rinnovazione della C.T.U. perché radicalmente infondata;
ammettersi prova testimoniale a mezzo del dott. c/o Controparte_3 Controparte_4
via Aspromonte 2, Lecco, sui seguenti capitoli:
[...]
(i) vero o no che Ella, nel 2015, era gestore della posizione fiduciaria MF705, intestata a
[...]
presso la fiduciaria SAND del Gruppo Deu-tsche Bank;
CP_1
pagina 4 di 23 (ii) vero o no che il 3 dicembre 2015 la Direzione Generale di DeBa le espose la necessità della CP_2 di profilare come professionale la posizione MF705 riferibile al dott. CP_1
(iii) vero o no che prima del 3 dicembre 2015 il dott. le aveva mani-festato, verbalmente o per CP_1 iscritto (es. a mezzo e-mail), la propria esigenza di essere profilato come cliente professionale;
(iv) vero o no che Ella verificò nella stessa giornata del 3 dicembre 2015 la sussistenza dei requisiti per la classificazione del dott. quale operatore professionale come da doc. 60 che le si CP_1 mostra, identificando le 10 operazioni significative a trimestre nei 4 trimestri precedenti;
(v) vero o no che il sig. preso atto del documento che le si mostra come doc. 60, sempre in CP_1 data 3 dicembre 2015, le confermò su separato foglio la propria accettazione della disattivazione delle tutele di legge elencate nello stesso doc. 60. in ogni caso: con vittoria di spese, anche generali 15%, e onorari di lite, oltre accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Monza (di seguito solo “DB” o ”), esponendo: Parte_1 Pt_2
- che l'attore, sin dal 2007, realizzava operazioni di investimento con il gruppo DB per il tramite della fiduciaria SAND s.r.l.;
- che, sul finire del 2018, il aveva instaurato rapporti diretti con DB, provvedendo alla CP_1
stipula di:
i. due contratti di conto corrente;
ii. due contratti di apertura di credito in conto corrente;
iii. un contratto di deposito e custodia di strumenti finanziari;
iv. un contratto di gestione patrimoniale di portafogli;
v. un contratto di costituzione di pegno sui titoli in deposito;
vi. un ulteriore pegno rotativo sui titoli in gestione patrimoniale a garanzia delle aperture di credito;
- che siffatti servizi di investimento erano stati prestati dalla senza previa profilatura del CP_2
cliente e in assenza di contratto quadro, con conseguente nullità ex art. 23 TUF;
pagina 5 di 23 - che, in ogni caso, l'intera operazione negoziale doveva considerarsi nulla per immeritevolezza dell'interesse perseguito;
- che erano altresì inficiati da nullità i contratti di pegno per violazione dell'art. 23, comma 4bis,
TUF;
- che la BA aveva posto in essere plurime condotte foriere di responsabilità risarcitoria. In particolare:
i. aveva autonomamente appostato a pegno titoli che il cliente non aveva concesso in garanzia;
ii. aveva violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore, investendo l'89% del controvalore del portafoglio del cliente in prodotti derivati altamente complessi (i cd. certificate);
iii. aveva altresì violato gli obblighi di informativa previsti dall'art. 21 TUF, raccomandando al cliente l'acquisto del titolo wirecard, sottacendo le criticità che già all'epoca erano emerse in relazione ai bilanci della società emittente;
iv. aveva applicato una svalutazione da lending value sui titoli superiore a quella contrattualmente prevista, per poi richiedere, illegittimamente, una reintegrazione della garanzia pignoratizia;
v. aveva, anteponendo il proprio interesse a quello del cliente, provveduto alla vendita dei titoli in gestione durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di Covid-19, così definitivamente consolidando minusvalenze milionarie.
Concludeva, quindi, domandando, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ovvero la nullità dei vari contratti stipulati inter partes per immeritevolezza della causa e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo complessivamente investito dal quantificato in euro 4.242.993,05. CP_1
In via subordinata, domandava l'accertamento della violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di condotta sulla medesima gravanti, con conseguente condanna della al risarcimento del danno CP_2 patito dal quantificato in complessivi euro 4.933.239,45 (di cui euro 4.357.825,51 per perdite CP_1 ed euro 575.413,94 per spese, commissioni e interessi).
I.b. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e instando Parte_1 per il rigetto delle domande attoree. In particolare, parte convenuta eccepiva:
- che il era stato correttamente qualificato quale investitore professionale su richiesta, CP_1
sulla base di tre profilature (datate, rispettivamente, 22.9.2015, 3.12.2015 e 21.9.2017); pagina 6 di 23 - che il aveva debitamente sottoscritto sia il contratto di custodia e amministrazione di CP_1
strumenti finanziari, sia il contratto di gestione di portafoglio, dando atto, in quella sede, di aver precedentemente ricevuto copia e preso visione delle condizioni generali allegate al contratto quadro, depositato presso lo studio del notaio dott.sa con atto del 13 Persona_1 settembre 2018 (quanto al contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari) e con atto del 14.12.2017 (quanto al contratto di gestione di portafogli);
- che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 è rispettato anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano;
- che i contratti stipulati con il erano tutti contratti tipici, sicché non vi sarebbe stato CP_1
spazio per alcun sindacato di meritevolezza;
- che le doglianze relative alla pretesa violazione delle regole di condotta gravanti sugli intermediari finanziari erano infondate nel merito.
I.c. Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Monza, con sentenza n.
581/2024:
- riteneva che il al momento della stipula dei contratti per cui è causa, non possedesse i CP_1
requisiti necessari per essere classificato quale “cliente professionale”. Ed invero: i. le tre profilature prodotte in atti dalla erano anteriori all'instaurazione del rapporto di CP_2 investimento oggetto del giudizio (avvenuta nel 2018); ii. in ogni caso, il questionario del
21.9.2017 (che superava le precedenti profilature) aveva attestato il venir meno di uno dei due presupposti su cui si era ancorata la precedente classificazione quale cliente professionale (non essendovi prova che il avesse compiuto nei quattro trimestri precedenti operazioni di CP_1 dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di dieci operazioni a trimestre);
- accertava e dichiarava la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF, sulla base delle seguenti considerazioni:
i. i vari contratti stipulati dall'attore con DB (contratti di conto corrente, di apertura di credito, di deposito e amministrazione titoli, di gestione portafoglio e di pegno) dovevano considerarsi quale unico rapporto contrattuale complesso e atipico, stante l'unicità della causa. Ed invero gli affidamenti, regolati in conto corrente, erano funzionali esclusivamente all'investimento in strumenti finanziari e quanto investito pagina 7 di 23 (unitamente ai relativi frutti) era pressoché interamente vincolato in pegno a garanzia della restituzione dei finanziamenti;
ii. conseguentemente, la avrebbe dovuto predisporre e far sottoscrivere al cliente un CP_2 contratto quadro recante la disciplina complessiva di tale unitaria operazione;
iii. un tale contratto, invece, non era mai stato sottoscritto dal CP_1 iv. in ogni caso, anche a voler considerare autonomamente i diversi contratti, difetterebbe, comunque, il contratto quadro relativo al servizio di finanziamento garantito e a quello di consulenza con valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari, risultando versate in atti soltanto le condizioni generali di contratto afferenti al servizio di gestione portafoglio e di custodia e amministrazione titoli;
- accertava altresì la nullità del rapporto contrattuale per cui è causa (contratto atipico per la prestazione dei servizi di investimento) per immeritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c. Ed invero, l'unitaria operazione realizzata dalle parti attraverso la stipula dei diversi contratti aveva avuto l'effetto di attribuire a una parte (la un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza CP_2 contropartita per l'altra parte (il , il quale si era venuto a trovare, alla luce del CP_1 concreto atteggiarsi della garanzia pignoratizia, in una posizione di indeterminata soggezione. Il rapporto, infatti, era congeniato in modo tale da consentire alla BA (che ricopriva contemporaneamente il ruolo di finanziatore, intermediario e creditore pignoratizio) di lucrare su più fronti (interessi sui finanziamenti concessi, spese di conto corrente, commissioni per la gestione patrimoniale e costi di deposito e amministrazione) e di avere il pieno controllo sulle somme mutuate (perché il denaro finanziato veniva impiegato esclusivamente per l'acquisto di titoli pressoché integralmente vincolati a pegno). Dall'altra parte, il cliente – tenuto conto dell'elevatissima leva finanziaria – era esposto al rischio di richieste di integrazione della garanzia o di rientro (anche per importi considerevoli), pur a fronte di fluttuazioni a ribasso dei titoli di lieve entità;
- in conseguenza dell'accertata nullità, condannava la alla restituzione della somma di CP_2
euro 4.242.993,05 (pari, secondo i calcolo operati dal CTU, all'importo erogato dall'attore per gli investimenti finanziari oggetto di causa, al netto delle somme ricavate dalla vendita dei titoli, dai prelevamenti netti, dalle cedole e da ogni altra utilità), oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data di instaurazione della procedura di mediazione sino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
pagina 8 di 23 - condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite e di CTU.
II. Il giudizio di appello
II. a. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame articolando sei motivi Parte_1 di appello, così rubricati, che possono essere riassunti nei termini che seguono.
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che il sig. non poteva essere CP_1 classificato come cliente professionale su richiesta – errata valutazione del materiale probatorio ed erronea applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il
CP_1 non possedesse i requisiti necessari per poter essere classificato quale cliente professionale su richiesta, ritenendo irrilevanti le profilature prodotte in atti dalla BA perché relative al periodo in cui il rapporto intercorreva non già tra DB e il ma tra DB e la società fiduciaria dell'odierno
CP_1 appellato. Nella prospettazione di parte appellante, il rapporto avrebbe fin dall'origine fatto capo al personalmente, ancorché quest'ultimo, in una prima fase, operasse per il tramite della
CP_1 fiduciaria. E ciò sarebbe dimostrato: i. dalla circostanza per cui quando il decise di instaurare
CP_1 un rapporto diretto con la BA, si limitò a traferire i titoli precedentemente acquistati nell'ambito del mandato fiduciario sulla nuova gestione patrimoniale;
ii. dalla richiesta inoltrata alla BA di instaurare la medesima operatività precedentemente intrattenuta per mezzo della fiduciaria.
Ne seguirebbe che le profilature effettuate dalla sulla base delle informazioni acquisite nel CP_2 periodo in cui l'appellato operava per il tramite della fiduciaria sarebbero idonee a sollevare DB dagli obblighi di maggior tutela previsti per i clienti retail. Tali profilature, infatti, avevano classificato il come cliente professionale non solo sulla base delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate (il CP_1
infatti, nel richiedere di essere classificato come cliente professionale, aveva dichiarato di CP_1 conoscere in modo approfondito gli strumenti finanziari), ma anche e soprattutto sulla base delle movimentazioni dal medesimo effettuate nel corso del rapporto intrattenuto con la per il tramite CP_2 della fiduciaria (dalle quali risultavano rispettati i due requisiti richiesti dal Regolamento Consob n.
16190/2007: valore del portafoglio superiore ad euro 500.000 e compimento di più di dieci operazioni significative a trimestre).
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la nullità dei contratti inter partes per mancanza del contratto quadro. Errata valutazione del materiale probatorio ed erronea applicazione degli artt. 23 Tuf e 37 e 38 Regolamento Consob
pagina 9 di 23 Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la nullità del rapporto controverso per mancanza di un contratto quadro omnicomprensivo.
Nella prospettazione di parte appellante, né il TUF, né il regolamento 2018 (comunque non CP_5 applicabile al caso di specie in considerazione della natura di investitore professionale del CP_1 richiederebbero la sottoscrizione di un unico contratto quadro per i vari rapporti instaurati inter partes.
La normativa, infatti, si limita a imporre la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento;
e un siffatto contratto sarebbe stato sottoscritto dall'odierno appellato mediante il rimando contenuto sia nel contratto di gestione di portafoglio, sia nel contratto di custodia e amministrazione titoli, ritualmente prodotti in atti. Parte appellante si duole altresì che il Tribunale abbia rilevato la mancanza di un contratto quadro con riferimento al servizio di consulenza e al finanziamento garantito. Quanto al servizio di consulenza, questo sarebbe stato disciplinato nell'ambito del contratto di custodia e amministrazione;
per i finanziamenti e i pegni invece non sarebbe stata necessaria la stipula di un contratto quadro a pena di nullità, non trattandosi di servizi di investimento.
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio costituisca un contratto atipico unitario e che lo stesso debba ritenersi nullo per mancanza di meritevolezza. Errata valutazione delle circostanze di fatto ed errata applicazione dell'art. 1322 c.c.
L'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il rapporto contrattuale per cui è causa costituisca un unico e complesso contratto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. Nella prospettazione di parte appellante, i vari contratti stipulati dalle parti
(custodia e amministrazione, gestione patrimoniale, conto corrente, finanziamento e pegno) sarebbero contratti autonomi, ciascuno con una propria funzione, collegata a quella degli altri per esclusiva volontà del cliente (che aveva inteso utilizzare il meccanismo della cd. leva finanziaria). E trattandosi di contratti tipici, non vi sarebbe spazio per una valutazione di meritevolezza ex art 1322 c.c., già compiuta a monte dal legislatore.
In ogni caso, prosegue l'appellante, non potrebbe operarsi il parallelismo – paventato dall'attore nel proprio atto di citazione e implicitamente fatto proprio dal Tribunale – tra i contratti per cui è causa e i contratti “My Way” e “For You”, ritenuti immeritevoli ex art. 1322 c.c. dalla Suprema Corte. Ed invero, i contratti “My Way” e “For You”, a differenza di quelli oggetto della presente controversia:
- sono prodotti finanziari unitari, caratterizzati da uno schema prestabilito cui il cliente deve aderire in blocco al momento dell'accettazione dell'offerta; pagina 10 di 23 - prevedono una durata mai inferiore a 15 anni e un tasso di interesse particolarmente elevato;
- impediscono, di fatto, il recesso del cliente (perché il recesso, ancorché formalmente previsto, è assoggettato a una penale particolarmente elevata);
- attribuiscono in via esclusiva alla BA la scelta in ordine alle modalità di impiego della somma finanziata;
- azzerano, di fatto, le prospettive di guadagno per il cliente, atteso l'elevato tasso di interesse (di regola superiore al rendimento degli strumenti finanziari).
Nel caso di specie, al contrario, l'operatività finanziaria sarebbe stata liberamente scelta dal cliente
(talvolta addirittura in contrasto con i suggerimenti della , il quale aveva consapevolmente CP_2 optato per una strategia finanziaria ad alto rischio, onde incrementare significativamente il proprio patrimonio nel lungo termine. E il raggiungimento di un tale obiettivo non sarebbe stato in alcun modo precluso dalla costituzione di pegno: il infatti, avrebbe potuto in qualsiasi momento CP_1 disinvestire e lucrare sui frutti una volta rimborsato il finanziamento.
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che lo svolgimento delle operazioni peritali sia stato lesivo del diritto al contraddittorio. Errata ricostruzione dei fatti
L'appellante eccepisce la nullità dell'espletata CTU per violazione del principio del contraddittorio. Il
CTU, infatti, non avrebbe condiviso gli elaborati preliminari predisposti, su richiesta del CTU medesimo, da ciascun CTP con il CTP della controparte, “così rendendo impossibile per ciascuno di essi analizzare il lavoro dell'altro e presentare eventuali contestazioni e/o commenti circa le metodologie ivi applicate” (testuale appello pag. 65).
5) Errata quantificazione del credito restitutorio del sig. CP_1
Parte appellante si duole che il Tribunale, in adesione alle conclusioni dell'espletata CTU, abbia quantificato in euro 4.242.993,05 la somma dovuta a controparte in conseguenza della declaratoria di nullità dei contratti stipulati inter partes. Nella prospettazione di parte appellante, tale quantificazione sarebbe errata perché terrebbe conto anche di somme utilizzate dal per scopi estranei CP_1 all'attività di investimento con DB;
il reale importo investito dall'odierno appellato ammonterebbe, in tesi, alla minor somma di euro 3.019.475,38.
6) Errata applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.
pagina 11 di 23 Parte appellante si duole che il Tribunale abbia condannato DB al pagamento degli interessi legali nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., pur non venendo in rilievo nel caso di specie un credito di natura contrattuale, bensì una ripetizione di indebito.
II.b Si è costituito il instando per il rigetto del gravame avversario e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza. In particolare, l'appellato ha ribadito:
- di essere stato classificato quale cliente professionale nell'ambito del rapporto fiduciario, pur non essendo in possesso dei relativi requisiti. Dalla documentazione versata in atti risulterebbe, infatti, il compimento di operazioni significative (per tali dovendosi intendere quelle di ammontare almeno pari al 2% del patrimonio) con una media di tre operazioni a trimestre (a fronte delle dieci richieste dal Regolamento Consob);
- che, in ogni caso, tale classificazione non avrebbe potuto trasferirsi de plano nell'ambito del nuovo rapporto contrattuale instaurato personalmente con la CP_2
- che la doglianza avversaria secondo cui si tratterebbe di un unico rapporto (ancorché in una prima fase caratterizzato dall'interposizione della fiduciaria) è inammissibile perché nuova ex art. 345 c.p.c.;
- che l'allegazione di parte appellante secondo cui la stipula del contratto quadro coinciderebbe con la sottoscrizione del contratto di gestione – oltre ad essere inammissibile perché avanzata per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. – è infondata, atteso che la gestione patrimoniale costituisce solo uno dei molteplici servizi di investimento, il quale presuppone, a monte, la preventiva conclusione di un valido contratto quadro ex art. 23 TUF, nella specie mai sottoscritto dal cliente;
- che il complessivo assetto negoziale predisposto dalla è immeritevole sul piano causale, CP_2
atteso che:
i. la aveva concesso al cliente una leva finanziaria di quattro volte superiore al CP_2 valore dei titoli dal medesimo detenuti, finalizzata all'acquisto di ulteriori titoli da sottoporre a pegno unitamente ai relativi frutti, così esponendo il ad un rischio CP_1 ultraproporzionale;
ii. la finanza erogata non è mai entrata nella libera disponibilità del perché CP_1 dirottata in titoli in gestione o in deposito amministrato, anch'essi annotati
(unilateralmente e automaticamente da DB) in pegno;
pagina 12 di 23 iii. non solo il valore dei titoli in garanzia era abbattuto prudenzialmente rispetto a quello di mercato, ma il cliente era altresì obbligato a coprire in denaro l'eventuale differenza negativa tra il fido erogato e il valore ponderato dei titoli (e quindi a coprire con denaro reale svalutazioni meramente virtuali). In questo modo, quindi, la banca ribaltava sul cliente il proprio rischio di impresa;
- che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contradditorio, atteso che la documentazione posta dal CTU a fondamento del proprio elaborato è stata analizzata in contraddittorio con i CTP, i quali hanno avuto la possibilità di sollevare rilievi critici all'operato del consulente mediante la trasmissione delle osservazioni critiche alla bozza di relazione;
- che il CTU ha correttamente quantificato l'obbligazione restitutoria prendendo a riferimento le sole somme investite in titoli, nonché quelle comunque connesse al rapporto di investimento per cui è causa;
- che il Tribunale ha correttamente fatto applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., atteso che il credito per cui è causa, anche se afferente a un obbligo restitutorio, trova la sua fonte in un rapporto negoziale.
In via di subordine, parte appellata ha riproposto ex art. 346 c.p.c., la domanda di condanna della CP_2 al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della violazione delle regole di condotta gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.
II.c. All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata in data 18.9.2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 19.11.2025, con concessione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi conclusionali, e in quella sede è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. In pari data, la causa è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
III.a. Quanto al primo motivo, relativo alla classificazione del quale cliente professionale, si CP_1 osserva quanto segue.
La rappresenta di aver correttamente qualificato l'odierno appellato come investitore CP_2 professionale su richiesta, richiamando all'uopo tre profilature, datate rispettivamente 22.9.2015,
pagina 13 di 23 03.12.2015 e 21.9.2017, e, quindi, relative al periodo durante il quale il operava per il tramite CP_1 della fiduciaria SAND s.r.l.
Nella prospettazione di parte appellante, siffatte profilature sarebbero idonee a fondare la qualifica di cliente professionale anche per il periodo successivo – allorché ha iniziato a operare CP_1 direttamente con la – trattandosi, in tesi, di un unico rapporto, riferibile, fin dall'origine, CP_2 all'odierno appellato personalmente, a prescindere dalla schermatura fiduciaria.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Nessuna delle profilature versate in atti dalla si rivela idonea a giustificare la qualificazione del CP_2 in termini di investitore professionale. CP_1
La classificazione a fini MIFID della fiduciaria SAND, quale cliente professionale, è del
22.09.2015 (doc. 1 della BA):
La documentazione allegata dà conto di un upgrading del cliente da retail a Parte_3 professionale, in virtù dell'accertato possesso in capo alla stessa di due dei tre requisiti necessari per l'attribuzione a richiesta della qualifica:
pagina 14 di 23 Con riferimento al cliente l'attribuzione della qualifica di investitore professionale è CP_1 stata giustificata, in data 03.12.2015, con allegazione della medesima documentazione che aveva in precedenza riguardato la società SAND (doc. 2 della e di cui si è appena riportato un CP_2 estratto, documentazione però inidonea a esprimere il personale profilo di investitore del fiduciante, in quanto soggetto distinto.
In data 21.09.2017 è stato infine dal compilato il questionario MiFID (doc. 3 della BA), nel CP_1 quale il medesimo a differenza di quanto era avvenuto per la società fiduciaria, ha CP_1 espressamente dichiarato -seppur in uno con una buona conoscenza degli strumenti finanziari- di non aver effettuato alcuna operazione negli ultimi 3 anni, in tal modo venendo in rilievo la sussistenza, con riferimento al suo profilo di investitore, di uno solo dei tre requisiti indicati dal Regolamento CP_5
16190/2007, ovvero l'esistenza di un portafoglio del valore superiore a 500.000 euro, di per sé insufficiente all'attribuzione della qualifica di investitore professionale.
Ed invero il citato Regolamento prevede che, ai fini della classificazione come “cliente professionale”,
l'intermediario sia tenuto alla puntuale verifica della sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
“1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
pagina 15 di 23 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.”
Non ricorrendo, incontestatamente, l'ipotesi di cui al n. 3), la onde giustificare la qualificazione CP_2 del cliente in termini di investitore professionale, avrebbe dovuto dimostrare, oltre al valore CP_1 del portafoglio, l'effettuazione da parte del medesimo, nei quattro trimestri antecedenti il settembre
2017, di operazioni finanziarie significative, con una media di almeno dieci operazioni a trimestre. Al contrario, ha prodotto il questionario di profilatura in cui il ha negato ogni operatività nei CP_1 precedenti tre anni. Né la stessa ha prodotto documentazione atta a smentire l'affermazione. CP_2
Pertanto, il motivo di appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha stabilito che il doveva essere trattato quale cliente al dettaglio. CP_1
III.b. Ciò posto quanto alla qualifica dell'investitore, parimenti infondato si rivela il secondo motivo di gravame, avente a oggetto la declaratoria di nullità per mancanza del contratto quadro con riferimento ai servizi di investimento.
Nella prospettazione di parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nel rilevare la nullità ex art. 23
TUF: il infatti, avrebbe debitamente e validamente sottoscritto per relationem il contratto CP_1 quadro per la prestazione dei servizi di investimento, mediante il rimando ad esso contenuto nel modulo di contratto di custodia e amministrazione titoli. Il contenuto minimo del contratto quadro, di cui agli artt. 37 e 38 del Regolamento Intermediari n. 2037/2018, risulterebbe interamente richiamato, dal contratto per custodia e amministrazione titoli e dal contratto di gestione di portafoglio, attraverso, appunto, il richiamo agli allegati.
La censura deve essere disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
È opportuno ribadire la sequenza dei contratti stipulati per iscritto dal con la BA: CP_1
1) con scrittura in data 8 novembre 2018, è stato stipulato con l'istituto di credito un contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (cfr.: doc. 6 della BA);
2) con scrittura in pari data, è stato stipulato con l'istituto un ulteriore contratto di gestione di portafogli
(cfr.: doc. 7 della , dando vita al rapporto n. 901/970837; CP_2
3) ancora nella stessa data, sono stati aperti due rapporti di conto corrente, il conto n. 901/00/825897
(cfr.: doc. 4 della e il conto n. 901/00/825898 (cfr.: doc. 5 della;
CP_2 CP_2
4) in data 15 novembre 2018, l'attore ha richiesto la concessione di due fidi (cfr.: doc. 8 della BA), entrambi a revoca, il primo dei quali per euro 19.700.000,00 da utilizzarsi mediante scoperto in conto pagina 16 di 23 corrente sul rapporto n. 901/00/825897 e il secondo per euro 2.550.000,00 da utilizzarsi mediante scoperto in conto corrente in divisa estera sul rapporto n. 901/00/825897; l'importo del fido maggiore richiesto è stato poi ridotto a euro 16.500.000,00 il 19 dicembre 2018 (cfr.: doc. 9 della BA) ed è stato variato ulteriormente nel corso del rapporto contrattuale di cui trattasi;
5) a garanzia della restituzione dei prestiti, l'attore ha offerto contestualmente un pegno sul valore dell'insieme n. 901-62 e un pegno su GPM N. 901-970837; sono stati prodotti in atti: a) un atto di pegno ex art. 83 octies, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 datato 28 novembre 2018, avente ad oggetto titoli per un valore complessivo di euro 4.391.790,03 (cfr.: doc. 10 della , valore poi ridotto ad euro CP_2
1.662.761,53 in data 19 dicembre 2018 e infine aumentato a euro 2.525.622,10 in data 6 maggio 2019
(cfr.: doc. 14 della BA); b) un ulteriore atto di pegno ex art. 83 octies, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 datato 19 dicembre 2018, avente ad oggetto titoli per un valore complessivo di euro 22.134.722,20
(cfr.: doc. 13 della , valore poi ridotto a euro 21.454.772,20 in data 6 maggio 2019 (cfr.: doc. 15 CP_2 della BA).
Dunque, DB ha prodotto, per quello che ora immediatamente rileva, il modulo di contratto di gestione di portafogli con i relativi allegati (doc. 7) e il modulo di contratto di custodia e amministrazione titoli, cui risulta allegato il “contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari” (doc. 6).
Va premesso che il modulo di contratto di gestione di portafogli opera richiamo a un proprio specifico contratto quadro (“Norme che regolano la Gestione di Portafogli”), depositato presso il notaio con repertorio 16646 e raccolta 4365, e non vi è questione sul fatto che lo stesso rispetti il Per_2 tenore dell'art. 38 del Regolamento citato.
Il modulo di sottoscrizione del contratto di custodia e amministrazione titoli, come accennato, opera invece richiamo alle norme del “contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari” (doc. 6), sempre depositato presso il notaio , ma con repertorio 5.936 e raccolta Per_2
19.350.
Ebbene, secondo quella che appare essere la prospettazione della il richiamo alle norme del CP_2 suddetto contratto quadro, siccome dirette a disciplinare anche il contratto per la prestazione di servizi di investimento, varrebbe conclusione di quest'ultimo.
Tale prospettazione non è condivisibile.
pagina 17 di 23 Il contratto quadro si compone di due distinti capitoli, il primo (“Capitolo 1”) contenente tutte le norme contrattuali dirette a disciplinare i servizi di investimento, consulenza, e distribuzione assicurativa - capitolo poi ulteriormente suddiviso nelle sezioni A (“disciplina contrattuale comune ai diversi servizi di investimento”), B (“disciplina contrattuale specifica per ciascun servizio di investimento”) e C
(“disciplina contrattuale specifica per l'attività di distribuzione assicurativa”)- e il secondo (“Capitolo
2”), contenente le norme (“Norme per la custodia e l'amministrazione di servizi finanziari”) dirette a disciplinare esattamente il servizio richiesto dal con il modulo sottoscritto in data 08.11.2018 CP_1
(doc. 6 citato).
Va anche osservato e sottolineato che l'art. 1 del Capitolo 1, sezione A, prevede espressamente la conclusione del contratto per servizi di investimento attraverso la sottoscrizione da parte del cliente, con firma grafometrica o digitale, dell'apposito “modulo per la sottoscrizione del contratto di servizi di investimento”.
È pacifico che la non abbia provato la sottoscrizione, da parte del di quest'ultimo CP_2 CP_1 modulo, mai prodotto.
Ne segue, ad avviso della Corte, che, conformemente a quanto dal medesimo eccepito sin dal CP_1 primo grado di giudizio, il contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, che si sarebbe dovuto ritenere concluso, nella prevista forma scritta, mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta dei suddetti servizi munito dell'espresso richiamo alle norme depositate presso il notaio , non Per_2
è stato concluso.
Non deve sviare, in altre parole, la circostanza che, nel modulo di sottoscrizione del contratto di custodia e amministrazione titoli, abbia dichiarato di aver ricevuto in visione il contratto CP_1 quadro contenente la disciplina di tutti i servizi astrattamente proposti dalla BA (di investimento, di consulenza, di amministrazione e custodia titoli e assicurativi), atteso che l'unico servizio richiesto con la sottoscrizione di quel modulo è stato quello di amministrazione e custodia, e pertanto l'unica parte del contratto quadro che, ragionevolmente, può intendersi richiamata, al fine di comporne il contenuto mediante relatio, è quella del Capitolo 2 (rubricato, appunto, “norme per la custodia e
l'amministrazione dei servizi finanziari”).
Non è possibile ritenere, come la sembrerebbe suggerire, che, solo in virtù di quel richiamo, CP_2 necessariamente omnicomprensivo attesa la natura unitaria del documento, pur senza la sottoscrizione dell'apposito “modulo per la sottoscrizione del contratto di servizi di investimento”, quest'ultimo, distinto contratto, sia stato pure concluso.
pagina 18 di 23 Ciò tanto più se si considera l'assoluta necessità di avere certezza che il cliente, al momento della sottoscrizione, abbia ben ponderato e intenda quindi consapevolmente aderire alle norme unilateralmente predisposte dalla destinate a regolamentare il rapporto e purtuttavia contenute CP_2 in un documento separato e meramente richiamato, necessità che ben difficilmente potrebbe ritenersi soddisfatta laddove al cliente medesimo venga sottoposto un modulo di sottoscrizione espressamente riferito a un tipo di contratto, pretendendo poi di riferirlo anche a tutt'altro tipo, solo in virtù del richiamo nel modulo di norme riferite anche a quest'ultimo, non necessariamente considerate con attenzione dal cliente proprio per l'inconferenza rispetto al servizio in quel momento richiesto.
Ne segue che i servizi di investimento, che certamente sono stati di fatto prestati e dal CP_1 utilizzati, non risultano tuttavia contrattati nel rispetto del requisito di forma imposta dall'art. 23 del
TUF. Correttamente, quindi, il Tribunale ne ha ravvisato e dichiarato la nullità, sicché la sentenza deve sul punto essere confermata.
III.c. Da tali considerazioni discende l'assorbimento del terzo motivo di gravame, avente a oggetto la declaratoria di nullità, pure pronunciata dal Tribunale sotto il diverso profilo dell'immeritevolezza causale ex art. 1322 c.c..
III.d. In ordine al quarto motivo, relativo alla pretesa nullità dell'espletata CTU per violazione del contraddittorio, si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole del fatto che il consulente, dopo avere richiesto a ciascun CTP l'invio di brevi osservazioni tecniche preliminari sull'oggetto del quesito, non abbia condiviso il relativo contenuto con il CTP della controparte, così determinando un vulnus al principio del contraddittorio.
La doglianza è infondata e strumentale.
Ed invero, l'eventuale invalidità di un atto compiuto dal consulente in violazione del contraddittorio è idonea ad inficiare l'intera consulenza soltanto se tale invalidità abbia spiegato effetti sul contenuto della relazione finale1, ma le osservazioni oggetto della censura di parte appellante, rivestendo mero carattere preliminare, non si sono riverberate sul contenuto dell'elaborato infine depositato, tanto è vero che in quest'ultimo non sono state neanche menzionate.
In ogni caso, gravava sull'odierna appellante l'onere di indicare specificamente gli effetti che la mancata condivisione delle osservazioni preliminari avrebbe prodotto sulla relazione finale, onere 1 Cfr. ex multis Cass. n. 3893/2017 pagina 19 di 23 rimasto del tutto disatteso, vieppiù ove si consideri che nulla la aveva eccepito, sul punto, in CP_2 sede di osservazioni alla bozza di relazione.
Può anche aggiungersi che già il Tribunale ha osservato come, nel corso dell'incontro del 25.05.2022, per quanto emerge dal verbale delle operazioni peritali, l'assegnazione da parte del CTU del termine per l'invio di note preliminari era stato preceduto dall'analisi della documentazione in atti e da “una breve discussione ed un costruttivo confronto relativamente ai punti del quesito”, per cui è da escludere che si sia consumata una qualsiasi violazione del contraddittorio.
III.e. Parimenti infondato si rivela il quinto motivo di gravame, avente a oggetto la quantificazione dell'obbligazione restitutoria.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha individuato in euro 3.915.834,32 l'importo netto investito dal nell'ambito del rapporto per cui è causa, pari alla differenza tra le attività (euro CP_1
22.651.476,98) e le passività (euro 18.735.642,66).
Nella prospettazione di parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto:
i. sottrarre dalle attività l'importo di euro 517.768,13 (pari al saldo attivo del conto corrente n.
825898 alla data del 31.12.2018) perché utilizzato dal per finalità estranee CP_1 all'attività di investimento;
ii. sommare alle passività l'importo di euro 270.149,54 (che rappresenterebbe, in tesi, una posizione attiva relativa a due investimenti di private equity, le cui quote erano state trasferite ad altro istituto nel settembre 2020).
L'appellante si duole altresì che il CTU abbia quantificato in euro 352.585,20 i prelevamenti netti realizzati dal in luogo della maggior somma di euro 429.585,20 e che non abbia tenuto in CP_1 considerazione il trasferimento di titoli dal dossier titoli a pegno al dossier titoli libero, avvenuto in data 24.7.2020 per l'importo di euro 357.600.
Tutte le suddette doglianze devono essere disattese.
Quanto all'importo di euro 517.768,13, pari al saldo del conto corrente n. 825898 alla data del
31.12.2018, osserva la Corte che dalla documentazione in atti emerge come tale somma sia stata conteggiata dalla medesima DB tra le macrocategorie di investimento. È quindi documentalmente smentita la tesi secondo cui, trattandosi di conto corrente non assoggettato a pegno, le somme ivi depositate sarebbero state estranee alla finalità di investimento. Ed invero, la natura libera o vincolata del conto è del tutto irrilevante: la circostanza per cui il conto fosse “libero” non esclude che le somme pagina 20 di 23 ivi depositate siano state utilizzate (come in effetti è accaduto) per finalità di investimento.
Correttamente, quindi, il CTU ha tenuto conto anche di siffatto importo nella determinazione delle poste attive.
Con riferimento alla quantificazione dei prelevamenti netti, l'appellante si duole che il CTU non abbia conteggiato l'importo di euro 78.000, ancorché tale somma sia stata utilizzata per il pagamento degli interessi passivi maturati in relazione al contratto di finanziamento e, quindi, per il pagamento di un debito “personale”, senonché, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale spesa non può considerarsi estranea alla complessiva attività di investimento per cui è causa, poiché derivante dal meccanismo di leva finanziaria cui il aveva fatto ricorso proprio al fine di acquistare titoli e CP_1 strumenti finanziari.
La doglianza sollevata con riferimento all'importo di euro 270.149,54 (da considerarsi, in tesi, quale posta attiva) si rivela, invece, inammissibile ex art 342 c.p.c.: il primo giudice ha disatteso la censura, sul punto avanzata dalla alla CTU, evidenziando come, in tutti i casi, il risultato aritmetico finale CP_2 non sarebbe mutato (“Quanto al passivo, sempre a dire della convenuta, alla somma indicata al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto essere sommato l'importo di euro 270.149,54, che, a dire della parte, “rappresenta invece una posizione attiva relativa a due investimenti di Private
Equity le cui quote sono state trasferite ad altro istituto nel settembre 2020” (cfr.: memoria innanzi citata, alle pagine 5 e 6). A tale osservazione appare agevole replicare che, ove la voce in questione non venisse presa in considerazione nella determinazione del passivo, in conformità a quanto richiesto, essa andrebbe tuttavia aggiunta all'attivo di euro 22.651.476,98, emergente dal doc. 10 dell'attore a pagina 7, visto che nel prospetto in questione essa non compare. Ne deriva che, sotto un profilo puramente aritmetico, il risultato finale non sarebbe destinato a mutare. Infatti, sia il passivo che
l'attivo sarebbero destinati ad essere incrementati nella stessa misura”). Nessun argomento la appellante ha apportato, volto a evidenziare alla Corte l'erroneità di tale ragionamento logico, essendosi la stessa limitata a reiterare la censura nei termini articolati in primo grado.
Quanto, infine, al trasferimento di titoli avvenuto nel luglio 2020, correttamente il Tribunale ha ritenuto la censura inammissibile perché fondata su un documento non regolarmente acquisito nel corso delle operazioni peritali. Invero parte appellante richiama, a sostegno dell'assunto, l'analisi di portafoglio del
31.12.2020, che, tuttavia, non è mai entrata nel patrimonio documentale del giudizio. Trattasi, infatti, di documento trasmesso al CTU dal CTP della BA in sede di osservazioni alla bozza di relazione, in ipotesi utilizzabile dal consulente previo consenso della controparte: non soltanto tale consenso non è
pagina 21 di 23 stato prestato, ma la difesa del LO ha espressamente eccepito l'inammissibilità del documento con la memoria del 12.4.2023.
III.f. Anche il sesto e ultimo motivo di appello, avente a oggetto la pretesa violazione dell'art 1284 co.
4 c.c. deve essere disatteso.
Come noto, l'orientamento volto a limitare l'applicabilità dei cd. “super-interessi”, di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., alle sole obbligazioni di fonte negoziale, è stata definitivamente superata per effetto della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 12449/2024, che, valorizzando la ratio della disposizione, ne ha affermato l'applicabilità indistintamente a tutte le obbligazioni pecuniarie, quale ne sia la fonte. Tale principio di diritto è stato poi ulteriormente specificato dalla Suprema Corte, ormai consolidata nel ritenere che “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non
a delimitarne il campo d'applicazione.” (Cass. Cfr. ex multis Cass. n. 7677 /2025).
III.g. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi, in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 1000/2024, promossa in grado d'appello da nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 581/2024 del
Tribunale di Monza;
pagina 22 di 23 2. condanna a rifondere in favore di le ulteriori spese Parte_1 CP_1 del grado, che liquida in € 40.668,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
BE CC OM TI
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei magistrati: dott. OM TI Presidente dott. Serena Baccolini Consigliere dott. BE CC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1000/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Parte_1 P.IVA_1
IA, SI DI, CO NI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via dei Giardini 7, giusta procura in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Amedeo Valzer CP_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Largo F. Richini 2-A, giusta procura in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 23 Oggetto: intermediazione mobiliare
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 581/2024 pronunciata in data 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza, sezione prima civile, in persona del dott. Davide De Giorgio a definizione del giudizio nrg. 22/2021 ivi svoltosi inter partes, pubblicata in data 19 febbraio 2024 e notificata in data 26 febbraio 2024 e per
l'effetto così giudicare:
Nel merito
- in via principale, rigettare integralmente le domande formulate dal Sig. nei confronti CP_1 di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati negli Parte_1 atti di questo giudizio e negli atti depositati nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare il
Sig. alla restituzione in favore di dell'importo corrisposto da CP_1 Parte_1 quest'ultima a seguito dell'esecuzione spontanea della sentenza n. 581/2024 pari a € 5.665.655,18, oltre interessi dal giorno del pagamento alla restituzione;
- in via subordinata,
(i) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, riformare per i motivi esposti in atti la sentenza n. 581/2024 del Tribunale di Monza, pronunciata in data 16 febbraio 2024 e pubblicata in data 19 febbraio 2024 nella parte relativa alla somma a cui è stata Parte_1 condannata al pagamento in favore del Sig. riducendola alla misura inferiore di Euro CP_1
3.019.475,38, ovvero nella diversa misura che dovesse essere ricalcolata da Codesta Ecc.ma Corte e, per l'effetto, condannare il Sig. alla restituzione – in favore di – CP_1 Parte_1 del maggiore importo dallo stesso percepito, oltre interessi dal giorno del pagamento alla restituzione;
(ii) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, riformare per i motivi esposti la Sentenza n. 581/2024 del Tribunale di Monza, pronunciata in data 16 febbraio 2024 e pubblicata in data 19 febbraio 2024 nella parte relativa all'applicazione degli interessi di cui all'art.
1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale fino al saldo sulle somme che è stata Parte_1 condannata a pagare a favore del Sig. e, per l'effetto, condannare il Sig. CP_1 [...] alla restituzione – in favore di – delle maggiori somme percepite a tale CP_1 Parte_1 titolo;
con l'ulteriore conseguenza che su qualsiasi somma a cui DB dovesse essere a qualsiasi titolo pagina 2 di 23 condannata al pagamento in favore del Sig. dovranno essere applicati solo gli interessi nella CP_1 misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.;
In via istruttoria, per il caso in cui codesta Ecc.ma Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni illustrate negli atti di questo giudizio e negli atti depositati nel primo grado di giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“In via principale: voglia codesta ecc.ma Corte di Appello, rigettare l'appello avversario perché inammissibile e infondato per le ragioni illustrate nella comparsa di risposta dell'odierno appellato e, pertanto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in subordine: nella non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte ritenesse di accreditare e accogliere anche solo parzialmente i motivi di appello avversario, voglia Essa comunque accogliere tutte le conclusioni già spiegate in primo grado e trascritte a pag. 4 della comparsa di risposta dell'odierno appellato, che, pertanto, all'esito dell'avvenuto pagamento avversario, vengono così riproposte: nel merito:
- in principalità, accertata e dichiarata comunque la nullità del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento per tutte le ragioni già dedotte in atti, re-spingere tutte le domande restitutorie avanzate dalla nel proprio atto di appello, perché infondate in fatto e diritto;
CP_2
- in subordine, laddove codesto Tribunale reputi validamente contratti i rapporti già correnti tra le parti, accertare e dichiarare la violazione da parte della delle regole di condotta degli CP_2 intermediari nella prestazione dei servizi di investimento per gli inadempimenti dettagliati e censurati in atti e, conseguentemente, condannare Parte convenuta a risarcire all'attore i danni cagionati, liquidati sino a copertura del maggior importo di € 4.933.239,45 [pari a € 4.357.825,51 (per perdite)
+ € 575.413,94 (per spese, commissioni e interessi versati)] o per il diverso importo ritenuto di giu- stizia, oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dal 27 luglio 2020 al saldo;
in via istruttoria:
pagina 3 di 23 respingere la richiesta di rinnovazione della C.T.U. perché radicalmente infondata;
ammettersi prova testimoniale a mezzo del dott. c/o Controparte_3 Controparte_4
via Aspromonte 2, Lecco, sui seguenti capitoli:
[...]
(i) vero o no che Ella, nel 2015, era gestore della posizione fiduciaria MF705, intestata a
[...]
presso la fiduciaria SAND del Gruppo Deu-tsche Bank;
CP_1
(ii) vero o no che il 3 dicembre 2015 la Direzione Generale di DeBa le espose la necessità della BA di profilare come professionale la posizione MF705 riferibile al dott. CP_1
(iii) vero o no che prima del 3 dicembre 2015 il dott. le aveva mani-festato, verbalmente o per CP_1 iscritto (es. a mezzo e-mail), la propria esigenza di essere profilato come cliente professionale;
(iv) vero o no che Ella verificò nella stessa giornata del 3 dicembre 2015 la sussistenza dei requisiti per la classificazione del dott. quale operatore professionale come da doc. 60 che le si mostra, CP_1 identificando le 10 operazioni significative a trimestre nei 4 trimestri precedenti;
(v) vero o no che il sig. preso atto del documento che le si mostra come doc. 60, sempre in CP_1 data 3 dicembre 2015, le confermò su separato foglio la propria accettazione della disattivazione delle tutele di legge elencate nello stesso doc. 60. in ogni caso: perché infondate in fatto e diritto;
- in subordine, laddove codesto Tribunale reputi validamente contratti i rapporti già correnti tra le parti, accertare e dichiarare la violazione da parte della delle regole di condotta degli CP_2 intermediari nella prestazione dei servizi di investimento per gli inadempimenti dettagliati e censurati in atti e, conseguentemente, condannare Parte convenuta a risarcire all'attore i danni cagionati, liquidati sino a copertura del maggior importo di € 4.933.239,45 [pari a € 4.357.825,51 (per perdite)
+ € 575.413,94 (per spese, commissioni e interessi versati)] o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dal 27 luglio
2020 al saldo;
in via istruttoria: respingere la richiesta di rinnovazione della C.T.U. perché radicalmente infondata;
ammettersi prova testimoniale a mezzo del dott. c/o Controparte_3 Controparte_4
via Aspromonte 2, Lecco, sui seguenti capitoli:
[...]
(i) vero o no che Ella, nel 2015, era gestore della posizione fiduciaria MF705, intestata a
[...]
presso la fiduciaria SAND del Gruppo Deu-tsche Bank;
CP_1
pagina 4 di 23 (ii) vero o no che il 3 dicembre 2015 la Direzione Generale di DeBa le espose la necessità della CP_2 di profilare come professionale la posizione MF705 riferibile al dott. CP_1
(iii) vero o no che prima del 3 dicembre 2015 il dott. le aveva mani-festato, verbalmente o per CP_1 iscritto (es. a mezzo e-mail), la propria esigenza di essere profilato come cliente professionale;
(iv) vero o no che Ella verificò nella stessa giornata del 3 dicembre 2015 la sussistenza dei requisiti per la classificazione del dott. quale operatore professionale come da doc. 60 che le si CP_1 mostra, identificando le 10 operazioni significative a trimestre nei 4 trimestri precedenti;
(v) vero o no che il sig. preso atto del documento che le si mostra come doc. 60, sempre in CP_1 data 3 dicembre 2015, le confermò su separato foglio la propria accettazione della disattivazione delle tutele di legge elencate nello stesso doc. 60. in ogni caso: con vittoria di spese, anche generali 15%, e onorari di lite, oltre accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.a. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Monza (di seguito solo “DB” o ”), esponendo: Parte_1 Pt_2
- che l'attore, sin dal 2007, realizzava operazioni di investimento con il gruppo DB per il tramite della fiduciaria SAND s.r.l.;
- che, sul finire del 2018, il aveva instaurato rapporti diretti con DB, provvedendo alla CP_1
stipula di:
i. due contratti di conto corrente;
ii. due contratti di apertura di credito in conto corrente;
iii. un contratto di deposito e custodia di strumenti finanziari;
iv. un contratto di gestione patrimoniale di portafogli;
v. un contratto di costituzione di pegno sui titoli in deposito;
vi. un ulteriore pegno rotativo sui titoli in gestione patrimoniale a garanzia delle aperture di credito;
- che siffatti servizi di investimento erano stati prestati dalla senza previa profilatura del CP_2
cliente e in assenza di contratto quadro, con conseguente nullità ex art. 23 TUF;
pagina 5 di 23 - che, in ogni caso, l'intera operazione negoziale doveva considerarsi nulla per immeritevolezza dell'interesse perseguito;
- che erano altresì inficiati da nullità i contratti di pegno per violazione dell'art. 23, comma 4bis,
TUF;
- che la BA aveva posto in essere plurime condotte foriere di responsabilità risarcitoria. In particolare:
i. aveva autonomamente appostato a pegno titoli che il cliente non aveva concesso in garanzia;
ii. aveva violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti dalla normativa di settore, investendo l'89% del controvalore del portafoglio del cliente in prodotti derivati altamente complessi (i cd. certificate);
iii. aveva altresì violato gli obblighi di informativa previsti dall'art. 21 TUF, raccomandando al cliente l'acquisto del titolo wirecard, sottacendo le criticità che già all'epoca erano emerse in relazione ai bilanci della società emittente;
iv. aveva applicato una svalutazione da lending value sui titoli superiore a quella contrattualmente prevista, per poi richiedere, illegittimamente, una reintegrazione della garanzia pignoratizia;
v. aveva, anteponendo il proprio interesse a quello del cliente, provveduto alla vendita dei titoli in gestione durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di Covid-19, così definitivamente consolidando minusvalenze milionarie.
Concludeva, quindi, domandando, in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ovvero la nullità dei vari contratti stipulati inter partes per immeritevolezza della causa e, per l'effetto, di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo complessivamente investito dal quantificato in euro 4.242.993,05. CP_1
In via subordinata, domandava l'accertamento della violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di condotta sulla medesima gravanti, con conseguente condanna della al risarcimento del danno CP_2 patito dal quantificato in complessivi euro 4.933.239,45 (di cui euro 4.357.825,51 per perdite CP_1 ed euro 575.413,94 per spese, commissioni e interessi).
I.b. Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e instando Parte_1 per il rigetto delle domande attoree. In particolare, parte convenuta eccepiva:
- che il era stato correttamente qualificato quale investitore professionale su richiesta, CP_1
sulla base di tre profilature (datate, rispettivamente, 22.9.2015, 3.12.2015 e 21.9.2017); pagina 6 di 23 - che il aveva debitamente sottoscritto sia il contratto di custodia e amministrazione di CP_1
strumenti finanziari, sia il contratto di gestione di portafoglio, dando atto, in quella sede, di aver precedentemente ricevuto copia e preso visione delle condizioni generali allegate al contratto quadro, depositato presso lo studio del notaio dott.sa con atto del 13 Persona_1 settembre 2018 (quanto al contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari) e con atto del 14.12.2017 (quanto al contratto di gestione di portafogli);
- che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 è rispettato anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano;
- che i contratti stipulati con il erano tutti contratti tipici, sicché non vi sarebbe stato CP_1
spazio per alcun sindacato di meritevolezza;
- che le doglianze relative alla pretesa violazione delle regole di condotta gravanti sugli intermediari finanziari erano infondate nel merito.
I.c. Istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Monza, con sentenza n.
581/2024:
- riteneva che il al momento della stipula dei contratti per cui è causa, non possedesse i CP_1
requisiti necessari per essere classificato quale “cliente professionale”. Ed invero: i. le tre profilature prodotte in atti dalla erano anteriori all'instaurazione del rapporto di CP_2 investimento oggetto del giudizio (avvenuta nel 2018); ii. in ogni caso, il questionario del
21.9.2017 (che superava le precedenti profilature) aveva attestato il venir meno di uno dei due presupposti su cui si era ancorata la precedente classificazione quale cliente professionale (non essendovi prova che il avesse compiuto nei quattro trimestri precedenti operazioni di CP_1 dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di dieci operazioni a trimestre);
- accertava e dichiarava la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF, sulla base delle seguenti considerazioni:
i. i vari contratti stipulati dall'attore con DB (contratti di conto corrente, di apertura di credito, di deposito e amministrazione titoli, di gestione portafoglio e di pegno) dovevano considerarsi quale unico rapporto contrattuale complesso e atipico, stante l'unicità della causa. Ed invero gli affidamenti, regolati in conto corrente, erano funzionali esclusivamente all'investimento in strumenti finanziari e quanto investito pagina 7 di 23 (unitamente ai relativi frutti) era pressoché interamente vincolato in pegno a garanzia della restituzione dei finanziamenti;
ii. conseguentemente, la avrebbe dovuto predisporre e far sottoscrivere al cliente un CP_2 contratto quadro recante la disciplina complessiva di tale unitaria operazione;
iii. un tale contratto, invece, non era mai stato sottoscritto dal CP_1 iv. in ogni caso, anche a voler considerare autonomamente i diversi contratti, difetterebbe, comunque, il contratto quadro relativo al servizio di finanziamento garantito e a quello di consulenza con valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari, risultando versate in atti soltanto le condizioni generali di contratto afferenti al servizio di gestione portafoglio e di custodia e amministrazione titoli;
- accertava altresì la nullità del rapporto contrattuale per cui è causa (contratto atipico per la prestazione dei servizi di investimento) per immeritevolezza ai sensi dell'art. 1322 c.c. Ed invero, l'unitaria operazione realizzata dalle parti attraverso la stipula dei diversi contratti aveva avuto l'effetto di attribuire a una parte (la un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza CP_2 contropartita per l'altra parte (il , il quale si era venuto a trovare, alla luce del CP_1 concreto atteggiarsi della garanzia pignoratizia, in una posizione di indeterminata soggezione. Il rapporto, infatti, era congeniato in modo tale da consentire alla BA (che ricopriva contemporaneamente il ruolo di finanziatore, intermediario e creditore pignoratizio) di lucrare su più fronti (interessi sui finanziamenti concessi, spese di conto corrente, commissioni per la gestione patrimoniale e costi di deposito e amministrazione) e di avere il pieno controllo sulle somme mutuate (perché il denaro finanziato veniva impiegato esclusivamente per l'acquisto di titoli pressoché integralmente vincolati a pegno). Dall'altra parte, il cliente – tenuto conto dell'elevatissima leva finanziaria – era esposto al rischio di richieste di integrazione della garanzia o di rientro (anche per importi considerevoli), pur a fronte di fluttuazioni a ribasso dei titoli di lieve entità;
- in conseguenza dell'accertata nullità, condannava la alla restituzione della somma di CP_2
euro 4.242.993,05 (pari, secondo i calcolo operati dal CTU, all'importo erogato dall'attore per gli investimenti finanziari oggetto di causa, al netto delle somme ricavate dalla vendita dei titoli, dai prelevamenti netti, dalle cedole e da ogni altra utilità), oltre interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data di instaurazione della procedura di mediazione sino alla domanda giudiziale ed ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al saldo;
pagina 8 di 23 - condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite e di CTU.
II. Il giudizio di appello
II. a. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame articolando sei motivi Parte_1 di appello, così rubricati, che possono essere riassunti nei termini che seguono.
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che il sig. non poteva essere CP_1 classificato come cliente professionale su richiesta – errata valutazione del materiale probatorio ed erronea applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il
CP_1 non possedesse i requisiti necessari per poter essere classificato quale cliente professionale su richiesta, ritenendo irrilevanti le profilature prodotte in atti dalla BA perché relative al periodo in cui il rapporto intercorreva non già tra DB e il ma tra DB e la società fiduciaria dell'odierno
CP_1 appellato. Nella prospettazione di parte appellante, il rapporto avrebbe fin dall'origine fatto capo al personalmente, ancorché quest'ultimo, in una prima fase, operasse per il tramite della
CP_1 fiduciaria. E ciò sarebbe dimostrato: i. dalla circostanza per cui quando il decise di instaurare
CP_1 un rapporto diretto con la BA, si limitò a traferire i titoli precedentemente acquistati nell'ambito del mandato fiduciario sulla nuova gestione patrimoniale;
ii. dalla richiesta inoltrata alla BA di instaurare la medesima operatività precedentemente intrattenuta per mezzo della fiduciaria.
Ne seguirebbe che le profilature effettuate dalla sulla base delle informazioni acquisite nel CP_2 periodo in cui l'appellato operava per il tramite della fiduciaria sarebbero idonee a sollevare DB dagli obblighi di maggior tutela previsti per i clienti retail. Tali profilature, infatti, avevano classificato il come cliente professionale non solo sulla base delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate (il CP_1
infatti, nel richiedere di essere classificato come cliente professionale, aveva dichiarato di CP_1 conoscere in modo approfondito gli strumenti finanziari), ma anche e soprattutto sulla base delle movimentazioni dal medesimo effettuate nel corso del rapporto intrattenuto con la per il tramite CP_2 della fiduciaria (dalle quali risultavano rispettati i due requisiti richiesti dal Regolamento Consob n.
16190/2007: valore del portafoglio superiore ad euro 500.000 e compimento di più di dieci operazioni significative a trimestre).
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la nullità dei contratti inter partes per mancanza del contratto quadro. Errata valutazione del materiale probatorio ed erronea applicazione degli artt. 23 Tuf e 37 e 38 Regolamento Consob
pagina 9 di 23 Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la nullità del rapporto controverso per mancanza di un contratto quadro omnicomprensivo.
Nella prospettazione di parte appellante, né il TUF, né il regolamento 2018 (comunque non CP_5 applicabile al caso di specie in considerazione della natura di investitore professionale del CP_1 richiederebbero la sottoscrizione di un unico contratto quadro per i vari rapporti instaurati inter partes.
La normativa, infatti, si limita a imporre la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento;
e un siffatto contratto sarebbe stato sottoscritto dall'odierno appellato mediante il rimando contenuto sia nel contratto di gestione di portafoglio, sia nel contratto di custodia e amministrazione titoli, ritualmente prodotti in atti. Parte appellante si duole altresì che il Tribunale abbia rilevato la mancanza di un contratto quadro con riferimento al servizio di consulenza e al finanziamento garantito. Quanto al servizio di consulenza, questo sarebbe stato disciplinato nell'ambito del contratto di custodia e amministrazione;
per i finanziamenti e i pegni invece non sarebbe stata necessaria la stipula di un contratto quadro a pena di nullità, non trattandosi di servizi di investimento.
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio costituisca un contratto atipico unitario e che lo stesso debba ritenersi nullo per mancanza di meritevolezza. Errata valutazione delle circostanze di fatto ed errata applicazione dell'art. 1322 c.c.
L'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il rapporto contrattuale per cui è causa costituisca un unico e complesso contratto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. Nella prospettazione di parte appellante, i vari contratti stipulati dalle parti
(custodia e amministrazione, gestione patrimoniale, conto corrente, finanziamento e pegno) sarebbero contratti autonomi, ciascuno con una propria funzione, collegata a quella degli altri per esclusiva volontà del cliente (che aveva inteso utilizzare il meccanismo della cd. leva finanziaria). E trattandosi di contratti tipici, non vi sarebbe spazio per una valutazione di meritevolezza ex art 1322 c.c., già compiuta a monte dal legislatore.
In ogni caso, prosegue l'appellante, non potrebbe operarsi il parallelismo – paventato dall'attore nel proprio atto di citazione e implicitamente fatto proprio dal Tribunale – tra i contratti per cui è causa e i contratti “My Way” e “For You”, ritenuti immeritevoli ex art. 1322 c.c. dalla Suprema Corte. Ed invero, i contratti “My Way” e “For You”, a differenza di quelli oggetto della presente controversia:
- sono prodotti finanziari unitari, caratterizzati da uno schema prestabilito cui il cliente deve aderire in blocco al momento dell'accettazione dell'offerta; pagina 10 di 23 - prevedono una durata mai inferiore a 15 anni e un tasso di interesse particolarmente elevato;
- impediscono, di fatto, il recesso del cliente (perché il recesso, ancorché formalmente previsto, è assoggettato a una penale particolarmente elevata);
- attribuiscono in via esclusiva alla BA la scelta in ordine alle modalità di impiego della somma finanziata;
- azzerano, di fatto, le prospettive di guadagno per il cliente, atteso l'elevato tasso di interesse (di regola superiore al rendimento degli strumenti finanziari).
Nel caso di specie, al contrario, l'operatività finanziaria sarebbe stata liberamente scelta dal cliente
(talvolta addirittura in contrasto con i suggerimenti della , il quale aveva consapevolmente CP_2 optato per una strategia finanziaria ad alto rischio, onde incrementare significativamente il proprio patrimonio nel lungo termine. E il raggiungimento di un tale obiettivo non sarebbe stato in alcun modo precluso dalla costituzione di pegno: il infatti, avrebbe potuto in qualsiasi momento CP_1 disinvestire e lucrare sui frutti una volta rimborsato il finanziamento.
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che lo svolgimento delle operazioni peritali sia stato lesivo del diritto al contraddittorio. Errata ricostruzione dei fatti
L'appellante eccepisce la nullità dell'espletata CTU per violazione del principio del contraddittorio. Il
CTU, infatti, non avrebbe condiviso gli elaborati preliminari predisposti, su richiesta del CTU medesimo, da ciascun CTP con il CTP della controparte, “così rendendo impossibile per ciascuno di essi analizzare il lavoro dell'altro e presentare eventuali contestazioni e/o commenti circa le metodologie ivi applicate” (testuale appello pag. 65).
5) Errata quantificazione del credito restitutorio del sig. CP_1
Parte appellante si duole che il Tribunale, in adesione alle conclusioni dell'espletata CTU, abbia quantificato in euro 4.242.993,05 la somma dovuta a controparte in conseguenza della declaratoria di nullità dei contratti stipulati inter partes. Nella prospettazione di parte appellante, tale quantificazione sarebbe errata perché terrebbe conto anche di somme utilizzate dal per scopi estranei CP_1 all'attività di investimento con DB;
il reale importo investito dall'odierno appellato ammonterebbe, in tesi, alla minor somma di euro 3.019.475,38.
6) Errata applicazione degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.
pagina 11 di 23 Parte appellante si duole che il Tribunale abbia condannato DB al pagamento degli interessi legali nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., pur non venendo in rilievo nel caso di specie un credito di natura contrattuale, bensì una ripetizione di indebito.
II.b Si è costituito il instando per il rigetto del gravame avversario e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza. In particolare, l'appellato ha ribadito:
- di essere stato classificato quale cliente professionale nell'ambito del rapporto fiduciario, pur non essendo in possesso dei relativi requisiti. Dalla documentazione versata in atti risulterebbe, infatti, il compimento di operazioni significative (per tali dovendosi intendere quelle di ammontare almeno pari al 2% del patrimonio) con una media di tre operazioni a trimestre (a fronte delle dieci richieste dal Regolamento Consob);
- che, in ogni caso, tale classificazione non avrebbe potuto trasferirsi de plano nell'ambito del nuovo rapporto contrattuale instaurato personalmente con la CP_2
- che la doglianza avversaria secondo cui si tratterebbe di un unico rapporto (ancorché in una prima fase caratterizzato dall'interposizione della fiduciaria) è inammissibile perché nuova ex art. 345 c.p.c.;
- che l'allegazione di parte appellante secondo cui la stipula del contratto quadro coinciderebbe con la sottoscrizione del contratto di gestione – oltre ad essere inammissibile perché avanzata per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. – è infondata, atteso che la gestione patrimoniale costituisce solo uno dei molteplici servizi di investimento, il quale presuppone, a monte, la preventiva conclusione di un valido contratto quadro ex art. 23 TUF, nella specie mai sottoscritto dal cliente;
- che il complessivo assetto negoziale predisposto dalla è immeritevole sul piano causale, CP_2
atteso che:
i. la aveva concesso al cliente una leva finanziaria di quattro volte superiore al CP_2 valore dei titoli dal medesimo detenuti, finalizzata all'acquisto di ulteriori titoli da sottoporre a pegno unitamente ai relativi frutti, così esponendo il ad un rischio CP_1 ultraproporzionale;
ii. la finanza erogata non è mai entrata nella libera disponibilità del perché CP_1 dirottata in titoli in gestione o in deposito amministrato, anch'essi annotati
(unilateralmente e automaticamente da DB) in pegno;
pagina 12 di 23 iii. non solo il valore dei titoli in garanzia era abbattuto prudenzialmente rispetto a quello di mercato, ma il cliente era altresì obbligato a coprire in denaro l'eventuale differenza negativa tra il fido erogato e il valore ponderato dei titoli (e quindi a coprire con denaro reale svalutazioni meramente virtuali). In questo modo, quindi, la banca ribaltava sul cliente il proprio rischio di impresa;
- che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contradditorio, atteso che la documentazione posta dal CTU a fondamento del proprio elaborato è stata analizzata in contraddittorio con i CTP, i quali hanno avuto la possibilità di sollevare rilievi critici all'operato del consulente mediante la trasmissione delle osservazioni critiche alla bozza di relazione;
- che il CTU ha correttamente quantificato l'obbligazione restitutoria prendendo a riferimento le sole somme investite in titoli, nonché quelle comunque connesse al rapporto di investimento per cui è causa;
- che il Tribunale ha correttamente fatto applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., atteso che il credito per cui è causa, anche se afferente a un obbligo restitutorio, trova la sua fonte in un rapporto negoziale.
In via di subordine, parte appellata ha riproposto ex art. 346 c.p.c., la domanda di condanna della CP_2 al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della violazione delle regole di condotta gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.
II.c. All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata in data 18.9.2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 19.11.2025, con concessione dei termini perentori per il deposito degli atti difensivi conclusionali, e in quella sede è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. In pari data, la causa è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
III.a. Quanto al primo motivo, relativo alla classificazione del quale cliente professionale, si CP_1 osserva quanto segue.
La rappresenta di aver correttamente qualificato l'odierno appellato come investitore CP_2 professionale su richiesta, richiamando all'uopo tre profilature, datate rispettivamente 22.9.2015,
pagina 13 di 23 03.12.2015 e 21.9.2017, e, quindi, relative al periodo durante il quale il operava per il tramite CP_1 della fiduciaria SAND s.r.l.
Nella prospettazione di parte appellante, siffatte profilature sarebbero idonee a fondare la qualifica di cliente professionale anche per il periodo successivo – allorché ha iniziato a operare CP_1 direttamente con la – trattandosi, in tesi, di un unico rapporto, riferibile, fin dall'origine, CP_2 all'odierno appellato personalmente, a prescindere dalla schermatura fiduciaria.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Nessuna delle profilature versate in atti dalla si rivela idonea a giustificare la qualificazione del CP_2 in termini di investitore professionale. CP_1
La classificazione a fini MIFID della fiduciaria SAND, quale cliente professionale, è del
22.09.2015 (doc. 1 della BA):
La documentazione allegata dà conto di un upgrading del cliente da retail a Parte_3 professionale, in virtù dell'accertato possesso in capo alla stessa di due dei tre requisiti necessari per l'attribuzione a richiesta della qualifica:
pagina 14 di 23 Con riferimento al cliente l'attribuzione della qualifica di investitore professionale è CP_1 stata giustificata, in data 03.12.2015, con allegazione della medesima documentazione che aveva in precedenza riguardato la società SAND (doc. 2 della e di cui si è appena riportato un CP_2 estratto, documentazione però inidonea a esprimere il personale profilo di investitore del fiduciante, in quanto soggetto distinto.
In data 21.09.2017 è stato infine dal compilato il questionario MiFID (doc. 3 della BA), nel CP_1 quale il medesimo a differenza di quanto era avvenuto per la società fiduciaria, ha CP_1 espressamente dichiarato -seppur in uno con una buona conoscenza degli strumenti finanziari- di non aver effettuato alcuna operazione negli ultimi 3 anni, in tal modo venendo in rilievo la sussistenza, con riferimento al suo profilo di investitore, di uno solo dei tre requisiti indicati dal Regolamento CP_5
16190/2007, ovvero l'esistenza di un portafoglio del valore superiore a 500.000 euro, di per sé insufficiente all'attribuzione della qualifica di investitore professionale.
Ed invero il citato Regolamento prevede che, ai fini della classificazione come “cliente professionale”,
l'intermediario sia tenuto alla puntuale verifica della sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
“1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
pagina 15 di 23 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.”
Non ricorrendo, incontestatamente, l'ipotesi di cui al n. 3), la onde giustificare la qualificazione CP_2 del cliente in termini di investitore professionale, avrebbe dovuto dimostrare, oltre al valore CP_1 del portafoglio, l'effettuazione da parte del medesimo, nei quattro trimestri antecedenti il settembre
2017, di operazioni finanziarie significative, con una media di almeno dieci operazioni a trimestre. Al contrario, ha prodotto il questionario di profilatura in cui il ha negato ogni operatività nei CP_1 precedenti tre anni. Né la stessa ha prodotto documentazione atta a smentire l'affermazione. CP_2
Pertanto, il motivo di appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata nella parte in cui ha stabilito che il doveva essere trattato quale cliente al dettaglio. CP_1
III.b. Ciò posto quanto alla qualifica dell'investitore, parimenti infondato si rivela il secondo motivo di gravame, avente a oggetto la declaratoria di nullità per mancanza del contratto quadro con riferimento ai servizi di investimento.
Nella prospettazione di parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nel rilevare la nullità ex art. 23
TUF: il infatti, avrebbe debitamente e validamente sottoscritto per relationem il contratto CP_1 quadro per la prestazione dei servizi di investimento, mediante il rimando ad esso contenuto nel modulo di contratto di custodia e amministrazione titoli. Il contenuto minimo del contratto quadro, di cui agli artt. 37 e 38 del Regolamento Intermediari n. 2037/2018, risulterebbe interamente richiamato, dal contratto per custodia e amministrazione titoli e dal contratto di gestione di portafoglio, attraverso, appunto, il richiamo agli allegati.
La censura deve essere disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
È opportuno ribadire la sequenza dei contratti stipulati per iscritto dal con la BA: CP_1
1) con scrittura in data 8 novembre 2018, è stato stipulato con l'istituto di credito un contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (cfr.: doc. 6 della BA);
2) con scrittura in pari data, è stato stipulato con l'istituto un ulteriore contratto di gestione di portafogli
(cfr.: doc. 7 della , dando vita al rapporto n. 901/970837; CP_2
3) ancora nella stessa data, sono stati aperti due rapporti di conto corrente, il conto n. 901/00/825897
(cfr.: doc. 4 della e il conto n. 901/00/825898 (cfr.: doc. 5 della;
CP_2 CP_2
4) in data 15 novembre 2018, l'attore ha richiesto la concessione di due fidi (cfr.: doc. 8 della BA), entrambi a revoca, il primo dei quali per euro 19.700.000,00 da utilizzarsi mediante scoperto in conto pagina 16 di 23 corrente sul rapporto n. 901/00/825897 e il secondo per euro 2.550.000,00 da utilizzarsi mediante scoperto in conto corrente in divisa estera sul rapporto n. 901/00/825897; l'importo del fido maggiore richiesto è stato poi ridotto a euro 16.500.000,00 il 19 dicembre 2018 (cfr.: doc. 9 della BA) ed è stato variato ulteriormente nel corso del rapporto contrattuale di cui trattasi;
5) a garanzia della restituzione dei prestiti, l'attore ha offerto contestualmente un pegno sul valore dell'insieme n. 901-62 e un pegno su GPM N. 901-970837; sono stati prodotti in atti: a) un atto di pegno ex art. 83 octies, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 datato 28 novembre 2018, avente ad oggetto titoli per un valore complessivo di euro 4.391.790,03 (cfr.: doc. 10 della , valore poi ridotto ad euro CP_2
1.662.761,53 in data 19 dicembre 2018 e infine aumentato a euro 2.525.622,10 in data 6 maggio 2019
(cfr.: doc. 14 della BA); b) un ulteriore atto di pegno ex art. 83 octies, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 datato 19 dicembre 2018, avente ad oggetto titoli per un valore complessivo di euro 22.134.722,20
(cfr.: doc. 13 della , valore poi ridotto a euro 21.454.772,20 in data 6 maggio 2019 (cfr.: doc. 15 CP_2 della BA).
Dunque, DB ha prodotto, per quello che ora immediatamente rileva, il modulo di contratto di gestione di portafogli con i relativi allegati (doc. 7) e il modulo di contratto di custodia e amministrazione titoli, cui risulta allegato il “contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari” (doc. 6).
Va premesso che il modulo di contratto di gestione di portafogli opera richiamo a un proprio specifico contratto quadro (“Norme che regolano la Gestione di Portafogli”), depositato presso il notaio con repertorio 16646 e raccolta 4365, e non vi è questione sul fatto che lo stesso rispetti il Per_2 tenore dell'art. 38 del Regolamento citato.
Il modulo di sottoscrizione del contratto di custodia e amministrazione titoli, come accennato, opera invece richiamo alle norme del “contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, di attività di distribuzione assicurativa e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari” (doc. 6), sempre depositato presso il notaio , ma con repertorio 5.936 e raccolta Per_2
19.350.
Ebbene, secondo quella che appare essere la prospettazione della il richiamo alle norme del CP_2 suddetto contratto quadro, siccome dirette a disciplinare anche il contratto per la prestazione di servizi di investimento, varrebbe conclusione di quest'ultimo.
Tale prospettazione non è condivisibile.
pagina 17 di 23 Il contratto quadro si compone di due distinti capitoli, il primo (“Capitolo 1”) contenente tutte le norme contrattuali dirette a disciplinare i servizi di investimento, consulenza, e distribuzione assicurativa - capitolo poi ulteriormente suddiviso nelle sezioni A (“disciplina contrattuale comune ai diversi servizi di investimento”), B (“disciplina contrattuale specifica per ciascun servizio di investimento”) e C
(“disciplina contrattuale specifica per l'attività di distribuzione assicurativa”)- e il secondo (“Capitolo
2”), contenente le norme (“Norme per la custodia e l'amministrazione di servizi finanziari”) dirette a disciplinare esattamente il servizio richiesto dal con il modulo sottoscritto in data 08.11.2018 CP_1
(doc. 6 citato).
Va anche osservato e sottolineato che l'art. 1 del Capitolo 1, sezione A, prevede espressamente la conclusione del contratto per servizi di investimento attraverso la sottoscrizione da parte del cliente, con firma grafometrica o digitale, dell'apposito “modulo per la sottoscrizione del contratto di servizi di investimento”.
È pacifico che la non abbia provato la sottoscrizione, da parte del di quest'ultimo CP_2 CP_1 modulo, mai prodotto.
Ne segue, ad avviso della Corte, che, conformemente a quanto dal medesimo eccepito sin dal CP_1 primo grado di giudizio, il contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento, che si sarebbe dovuto ritenere concluso, nella prevista forma scritta, mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta dei suddetti servizi munito dell'espresso richiamo alle norme depositate presso il notaio , non Per_2
è stato concluso.
Non deve sviare, in altre parole, la circostanza che, nel modulo di sottoscrizione del contratto di custodia e amministrazione titoli, abbia dichiarato di aver ricevuto in visione il contratto CP_1 quadro contenente la disciplina di tutti i servizi astrattamente proposti dalla BA (di investimento, di consulenza, di amministrazione e custodia titoli e assicurativi), atteso che l'unico servizio richiesto con la sottoscrizione di quel modulo è stato quello di amministrazione e custodia, e pertanto l'unica parte del contratto quadro che, ragionevolmente, può intendersi richiamata, al fine di comporne il contenuto mediante relatio, è quella del Capitolo 2 (rubricato, appunto, “norme per la custodia e
l'amministrazione dei servizi finanziari”).
Non è possibile ritenere, come la sembrerebbe suggerire, che, solo in virtù di quel richiamo, CP_2 necessariamente omnicomprensivo attesa la natura unitaria del documento, pur senza la sottoscrizione dell'apposito “modulo per la sottoscrizione del contratto di servizi di investimento”, quest'ultimo, distinto contratto, sia stato pure concluso.
pagina 18 di 23 Ciò tanto più se si considera l'assoluta necessità di avere certezza che il cliente, al momento della sottoscrizione, abbia ben ponderato e intenda quindi consapevolmente aderire alle norme unilateralmente predisposte dalla destinate a regolamentare il rapporto e purtuttavia contenute CP_2 in un documento separato e meramente richiamato, necessità che ben difficilmente potrebbe ritenersi soddisfatta laddove al cliente medesimo venga sottoposto un modulo di sottoscrizione espressamente riferito a un tipo di contratto, pretendendo poi di riferirlo anche a tutt'altro tipo, solo in virtù del richiamo nel modulo di norme riferite anche a quest'ultimo, non necessariamente considerate con attenzione dal cliente proprio per l'inconferenza rispetto al servizio in quel momento richiesto.
Ne segue che i servizi di investimento, che certamente sono stati di fatto prestati e dal CP_1 utilizzati, non risultano tuttavia contrattati nel rispetto del requisito di forma imposta dall'art. 23 del
TUF. Correttamente, quindi, il Tribunale ne ha ravvisato e dichiarato la nullità, sicché la sentenza deve sul punto essere confermata.
III.c. Da tali considerazioni discende l'assorbimento del terzo motivo di gravame, avente a oggetto la declaratoria di nullità, pure pronunciata dal Tribunale sotto il diverso profilo dell'immeritevolezza causale ex art. 1322 c.c..
III.d. In ordine al quarto motivo, relativo alla pretesa nullità dell'espletata CTU per violazione del contraddittorio, si osserva quanto segue.
Parte appellante si duole del fatto che il consulente, dopo avere richiesto a ciascun CTP l'invio di brevi osservazioni tecniche preliminari sull'oggetto del quesito, non abbia condiviso il relativo contenuto con il CTP della controparte, così determinando un vulnus al principio del contraddittorio.
La doglianza è infondata e strumentale.
Ed invero, l'eventuale invalidità di un atto compiuto dal consulente in violazione del contraddittorio è idonea ad inficiare l'intera consulenza soltanto se tale invalidità abbia spiegato effetti sul contenuto della relazione finale1, ma le osservazioni oggetto della censura di parte appellante, rivestendo mero carattere preliminare, non si sono riverberate sul contenuto dell'elaborato infine depositato, tanto è vero che in quest'ultimo non sono state neanche menzionate.
In ogni caso, gravava sull'odierna appellante l'onere di indicare specificamente gli effetti che la mancata condivisione delle osservazioni preliminari avrebbe prodotto sulla relazione finale, onere 1 Cfr. ex multis Cass. n. 3893/2017 pagina 19 di 23 rimasto del tutto disatteso, vieppiù ove si consideri che nulla la aveva eccepito, sul punto, in CP_2 sede di osservazioni alla bozza di relazione.
Può anche aggiungersi che già il Tribunale ha osservato come, nel corso dell'incontro del 25.05.2022, per quanto emerge dal verbale delle operazioni peritali, l'assegnazione da parte del CTU del termine per l'invio di note preliminari era stato preceduto dall'analisi della documentazione in atti e da “una breve discussione ed un costruttivo confronto relativamente ai punti del quesito”, per cui è da escludere che si sia consumata una qualsiasi violazione del contraddittorio.
III.e. Parimenti infondato si rivela il quinto motivo di gravame, avente a oggetto la quantificazione dell'obbligazione restitutoria.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha individuato in euro 3.915.834,32 l'importo netto investito dal nell'ambito del rapporto per cui è causa, pari alla differenza tra le attività (euro CP_1
22.651.476,98) e le passività (euro 18.735.642,66).
Nella prospettazione di parte appellante, il Tribunale avrebbe dovuto:
i. sottrarre dalle attività l'importo di euro 517.768,13 (pari al saldo attivo del conto corrente n.
825898 alla data del 31.12.2018) perché utilizzato dal per finalità estranee CP_1 all'attività di investimento;
ii. sommare alle passività l'importo di euro 270.149,54 (che rappresenterebbe, in tesi, una posizione attiva relativa a due investimenti di private equity, le cui quote erano state trasferite ad altro istituto nel settembre 2020).
L'appellante si duole altresì che il CTU abbia quantificato in euro 352.585,20 i prelevamenti netti realizzati dal in luogo della maggior somma di euro 429.585,20 e che non abbia tenuto in CP_1 considerazione il trasferimento di titoli dal dossier titoli a pegno al dossier titoli libero, avvenuto in data 24.7.2020 per l'importo di euro 357.600.
Tutte le suddette doglianze devono essere disattese.
Quanto all'importo di euro 517.768,13, pari al saldo del conto corrente n. 825898 alla data del
31.12.2018, osserva la Corte che dalla documentazione in atti emerge come tale somma sia stata conteggiata dalla medesima DB tra le macrocategorie di investimento. È quindi documentalmente smentita la tesi secondo cui, trattandosi di conto corrente non assoggettato a pegno, le somme ivi depositate sarebbero state estranee alla finalità di investimento. Ed invero, la natura libera o vincolata del conto è del tutto irrilevante: la circostanza per cui il conto fosse “libero” non esclude che le somme pagina 20 di 23 ivi depositate siano state utilizzate (come in effetti è accaduto) per finalità di investimento.
Correttamente, quindi, il CTU ha tenuto conto anche di siffatto importo nella determinazione delle poste attive.
Con riferimento alla quantificazione dei prelevamenti netti, l'appellante si duole che il CTU non abbia conteggiato l'importo di euro 78.000, ancorché tale somma sia stata utilizzata per il pagamento degli interessi passivi maturati in relazione al contratto di finanziamento e, quindi, per il pagamento di un debito “personale”, senonché, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale spesa non può considerarsi estranea alla complessiva attività di investimento per cui è causa, poiché derivante dal meccanismo di leva finanziaria cui il aveva fatto ricorso proprio al fine di acquistare titoli e CP_1 strumenti finanziari.
La doglianza sollevata con riferimento all'importo di euro 270.149,54 (da considerarsi, in tesi, quale posta attiva) si rivela, invece, inammissibile ex art 342 c.p.c.: il primo giudice ha disatteso la censura, sul punto avanzata dalla alla CTU, evidenziando come, in tutti i casi, il risultato aritmetico finale CP_2 non sarebbe mutato (“Quanto al passivo, sempre a dire della convenuta, alla somma indicata al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio avrebbe dovuto essere sommato l'importo di euro 270.149,54, che, a dire della parte, “rappresenta invece una posizione attiva relativa a due investimenti di Private
Equity le cui quote sono state trasferite ad altro istituto nel settembre 2020” (cfr.: memoria innanzi citata, alle pagine 5 e 6). A tale osservazione appare agevole replicare che, ove la voce in questione non venisse presa in considerazione nella determinazione del passivo, in conformità a quanto richiesto, essa andrebbe tuttavia aggiunta all'attivo di euro 22.651.476,98, emergente dal doc. 10 dell'attore a pagina 7, visto che nel prospetto in questione essa non compare. Ne deriva che, sotto un profilo puramente aritmetico, il risultato finale non sarebbe destinato a mutare. Infatti, sia il passivo che
l'attivo sarebbero destinati ad essere incrementati nella stessa misura”). Nessun argomento la appellante ha apportato, volto a evidenziare alla Corte l'erroneità di tale ragionamento logico, essendosi la stessa limitata a reiterare la censura nei termini articolati in primo grado.
Quanto, infine, al trasferimento di titoli avvenuto nel luglio 2020, correttamente il Tribunale ha ritenuto la censura inammissibile perché fondata su un documento non regolarmente acquisito nel corso delle operazioni peritali. Invero parte appellante richiama, a sostegno dell'assunto, l'analisi di portafoglio del
31.12.2020, che, tuttavia, non è mai entrata nel patrimonio documentale del giudizio. Trattasi, infatti, di documento trasmesso al CTU dal CTP della BA in sede di osservazioni alla bozza di relazione, in ipotesi utilizzabile dal consulente previo consenso della controparte: non soltanto tale consenso non è
pagina 21 di 23 stato prestato, ma la difesa del LO ha espressamente eccepito l'inammissibilità del documento con la memoria del 12.4.2023.
III.f. Anche il sesto e ultimo motivo di appello, avente a oggetto la pretesa violazione dell'art 1284 co.
4 c.c. deve essere disatteso.
Come noto, l'orientamento volto a limitare l'applicabilità dei cd. “super-interessi”, di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., alle sole obbligazioni di fonte negoziale, è stata definitivamente superata per effetto della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 12449/2024, che, valorizzando la ratio della disposizione, ne ha affermato l'applicabilità indistintamente a tutte le obbligazioni pecuniarie, quale ne sia la fonte. Tale principio di diritto è stato poi ulteriormente specificato dalla Suprema Corte, ormai consolidata nel ritenere che “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non
a delimitarne il campo d'applicazione.” (Cass. Cfr. ex multis Cass. n. 7677 /2025).
III.g. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
IV. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al DM 55/2004 e ss.mm. (valori medi, in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 1000/2024, promossa in grado d'appello da nei confronti di così dispone: Parte_1 CP_1
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 581/2024 del
Tribunale di Monza;
pagina 22 di 23 2. condanna a rifondere in favore di le ulteriori spese Parte_1 CP_1 del grado, che liquida in € 40.668,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori per legge dovuti;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento a carico di di un ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
BE CC OM TI
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