Articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508
Articolo 4Articolo 5 bis
Versione
10 dicembre 1988
Art. 5. Norme transitorie 1. Ai ciechi assoluti, di eta' inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , verra' erogata, in sostituzione della medesima, l'indennita' di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.
2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennita' di accompagnamento.
3. I titolari dell'assegno mensile di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sara' soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, ne' ad ulteriori aumenti.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 14-septies del D.L. n. 663/1979 si veda nelle note all'art. 3.
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 118/1971 recante conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, e' il seguente:
"Art. 13 (Assegno mensile). - Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa fra il 18› e il 65› anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di L. 12.000 per tredici mensilita' con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche".
Entrata in vigore il 10 dicembre 1988
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