Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 17 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01444/2025REG.PROV.COLL.
N. 09139/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 9139 del 2023, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
ER OV in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 652/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER OV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. OV Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Maddalena Aldegheri e dello Stato Raffaella Ferrando;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 il signor OV ER ha chiesto al Tar per il Veneto l’annullamento:
(i) della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 113 2021 90007799 21/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Treviso, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all’azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” il 12 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 474.675,86 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020180000011691000 inviata a mezzo PEC il 10 dicembre 2018 inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/2001;
(ii) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compresi:
(ii-a) il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta;
(ii-b) l’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72- bis , d.p.r. n. 602/1973)” intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Treviso comunicato a mezzo casella PEC “noreply.veneto.ipol@pec.ageanziariscossione.gov.it” il 12.11.2021 – codice indentificato del fascicolo: 113/2021/2108 – codice identificativo della procedura esecutiva: 11384202100000153001;
(ii-c) l’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72- bis , d.p.r. n. 602/1973)” intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Treviso comunicato a mezzo casella PEC “noreply.veneto.ipol@pec.ageanziariscossione.gov.it” il 12.11.2021 – codice indentificato del fascicolo: 113/2021/2110 – codice identificativo della procedura esecutiva: 11384202100000155001;
(ii-d) l’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Treviso comunicato a mezzo casella PEC “VEN.area.territoriale.tv.bl@pec.ageanziariscossione.gov.it” il 22.11.2021 - codice identificativo della procedura esecutiva: 113/2021/2135 – numero cartella: 11320170003739827 000 – numero avviso 11320219001567484 000 – data notifica 16/11/2021 e numero cartella: 11320207180084364 000 – numero avviso 11320219000779921 000 – data notifica 12/10/2021;
(ii-e) l’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Treviso comunicato a mezzo casella PEC “VEN.area.territoriale.tv.bl@pec.ageanziariscossione.gov.it” il 22.11.2021 – codice identificativo della procedura esecutiva: 113/2021/2136 – numero cartella: 11320170003739827 000 – numero avviso 11320219001567484 000 – data notifica 16/11/2021 e numero cartella: 11320207180084364 000 – numero avviso 11320219000779921 000 – data notifica 12/10/2021;
(ii-f) l’“Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 543 c.p.c.)” intestato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Treviso comunicato a mezzo casella PEC “VEN.area.territoriale.tv.bl@pec.ageanziariscossione.gov.it” il 22.11.2021 – codice identificativo della procedura esecutiva: 113/2021/2137 – numero cartella: 11320170003739827 000 – numero avviso 11320219001567484 000 – data notifica 16/11/2021 e numero cartella: 11320207180084364 000 – numero avviso 11320219000779921 000 – data notifica 12/10/2021).
2. Con il ricorso introduttivo il signor BR, dopo aver dato conto del fatto che parte dei prelievi iscritti nell’unico ruolo riattivato con l’intimazione impugnata erano sub judice (segnatamente, i prelievi 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01) e che anche la cartella presupposta all’intimazione impugnata era sub judice nel giudizio avanti il Tar per il Veneto R.G. n. 212/2021, svolgeva i seguenti motivi di ricorso:
I. Nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica per invio delle intimazioni di pagamento ADER ed anche dei pignoramenti da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e quindi non riferibile all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
II Nullità e comunque illegittimità derivata degli atti impugnati siccome formati sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e, per i prelievi indicati nell’intimazione impugnata, anche le sentenze interpretative della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.21 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19, ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia: - sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.19 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19 - v. motivo II -1; - sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE - v. motivo II -2.
III Decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73.
IV Intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA: in via principale, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (CEE) 2988/1995, in subordine, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., ovvero, in estremo subordine, anche ai sensi dell’art. 2946 c.c., fermi per gli interessi la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
V. Illegittima duplicazione del ruolo – Illegittima duplicazione delle procedure di recupero – Illegittimità della procedura di recupero.
VI. Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC - alla data di presentazione del ricorso di primo grado, almeno Euro 25.738,61; - contestazione dell’ an e del quantum della pretesa per recupero per compensazione di prelievi, gravati di interessi, non esigibili e non dovuti.
VII. Mancata indicazione e comunque mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – Mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - Violazione delle procedure di recupero.
VIII Nullità per violazione dell’art. 25, comma 2- bis , d.p.r. n. 602/73 per mancata indicazione della data in cui il “residuo ruolo” AGEA è stato reso esecutivo.
IX Nullità dell’intimazione per mancanza dei requisiti essenziali (art. 21- septies , l. n. 241/90) - Contestazione della procedura di recupero – Contestazione dell’ an e del quantum della pretesa – Contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione.
3. Nel giudizio di primo grado si costituiva ADER, chiedendo il rigetto del ricorso, nella parte in cui esso deduceva illegittimità riconducibili all’attività del soggetto esecutore.
4. Con sentenza n. 652/2023 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso annullando, per l’effetto, l’atto impugnato.
4.1 Il Tar ha ritenuto che:
- avendo il Consiglio di Stato annullato (sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia UE 27giugno 2019 in causa C-348/18) il prelievo relativo alle campagne 1997/1998 e 1998/1999 (sentenza n. 6274 pubblicata il 19 luglio 2022), alla campagna 1999/2000 (sentenza n. 5727 pubblicata l’8 luglio 2022) e alla campagna 2000/2001 (sentenza n. 2194 pubblicata il 25 marzo 2022), in relazione a tale annate è venuto meno l’atto presupposto (imputazione del prelievo), con effetto caducante della successiva cartella finalizzata ad ottenere la liquidazione della somma dovuta;
- l’effetto deve ritenersi esteso all’intera cartella, in quanto fondata su di un unico ruolo di pagamento, la cui integrale illegittimità deriva dall’inesigibilità di una parte dei debiti iscritti a ruolo per effetto del sopravvenuto annullamento degli atti che li hanno originati;
- sono caducati anche i correlati atti di pignoramento, pure impugnati.
5. Avverso la sentenza n. 652/2023 del Tar per il Veneto hanno proposto appello AGEA e ADER per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. Si è costituito il signor OV ER chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine l’accoglimento dei motivi del ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal Tar.
7. All’udienza del 6 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre dichiarare inammissibile, perché tardiva, la memoria depositata da AGEA il 4 febbraio 2025, in violazione dell’articolo 73 c.p.a.
Il primo motivo di appello è rubricato: « Illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per l’annullamento integrale e non solo parziale della intimazione di pagamento ».
L’appellante sostiene che:
- il Tar ha annullato interamente l’intimazione di pagamento pur nella dichiarata consapevolezza che solamente alcuni tra gli atti “a monte” su cui la ridetta cartella è fondata, sono stati annullati giudizialmente;
- il Tar avrebbe dovuto limitare la pronuncia di annullamento alla sola parte relativa alla riscossione delle annualità per le quali era già intervenuta la sentenza del Tar favorevole alla controparte;
- sulla base delle sentenze del Consiglio di Stato (citate in narrativa) che hanno annullato il prelievo relativo alle campagne 1997/1998, 1998/1999 1999/2000 e 2000/2001 AGEA ha proceduto al discarico parziale della cartella di pagamento Agea n. 30020180000011691/000 – costituente atto presupposto all’intimazione di pagamento impugnata - con riferimento alle sole imputazioni di prelievo supplementare afferenti alle citate campagne lattiero casearie 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01 (di seguito al suddetto discarico parziale, questa AGEA darà luogo alle necessarie operazioni di ricalcolo);
- la cartella impugnata risulta, invece, perfettamente attiva quanto meno per le residue imputazioni di prelievo di cui alle campagne lattiere per le quali l’Autorità Giudiziaria non ha pronunciato alcun annullamento;
- secondo il Tar, la circostanza che la cartella si fondi su un unico ruolo, determina la conseguenza che l’annullamento di una parte di essa, non può che travolgerla interamente;
- non si comprende in base a quale norma o principio di diritto il giudice di prime cure abbia enucleato il principio secondo cui, allorché una cartella di pagamento sia fondata su più titoli e solamente uno o alcuni tra questi titoli venga meno (come nel presente caso, in cui è stato annullato da codesto Consiglio), allora la cartella deve essere annullata integralmente;
- in casi di tal fatta l’annullamento della cartella deve essere parziale e limitato alla ripresa di credito che faceva riferimento ai titoli giudizialmente rimossi;
- il ruolo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), d.p.r. 602/1973, altro non è che un mero documento contabile formato di svariate voci, in cui l’Amministrazione iscrive tutti i suoi crediti;
- il venir meno di alcuni dei singoli crediti ivi iscritti non può avere come effetto quello di determinare l’illegittimità o l’incorrettezza dell’intero ruolo, quando si tratti di poste creditorie del tutto differenti;
- il solo fatto che la pretesa sia stata iscritta in un “unico ruolo” non muta la natura sostanziale dei differenti crediti azionati dall’Amministrazione a mezzo della cartella di pagamento, che rimangono in tutto e per tutto autonomi e separati tra loro;
- oggetto della cartella sono molteplici poste creditorie, aventi tutte titolo diverso;
- ove siano fatti valere crediti tra loro autonomi, seppure azionati con un atto unico, l’intervenuto annullamento di uno di questi non può riverberarsi sull’altro;
- tale impostazione è già seguita dalla magistratura ordinaria, in ambito tributario, il settore dove più tipicamente viene in considerazione la riscossione a mezzo ruolo;
- la Corte di Cassazione ha addirittura ammesso la possibilità del giudice di rimodulare la pretesa esercitata nella cartella di pagamento invece che annullarla in toto, in caso di intervenuta modifica dell’atto presupposto (l’avviso di accertamento) portante l’unico credito oggetto di riscossione;
- tale giurisprudenza, anche se riferita a processi tributari, deve valere a fortiori per il caso in esame giacché la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ormai indiscutibilmente ammessa, anche alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto;
- nel caso di specie, peraltro, non si tratta nemmeno di esercitare un’autonoma rimodulazione della pretesa in sede giudiziaria perché la cartella di pagamento reca differenti ed autonome pretese, ben differenziate tra loro;
- i relativi atti presupposti sono stati annullati solo per alcune annualità, mentre per le restanti sono ancora valide ed efficaci;
- non si tratta, quindi, nemmeno di dover operare una rimodulazione della pretesa, ma semplicemente di dover scomputare gli autonomi crediti ormai venuti meno: non vi sarebbe stata, pertanto, difficoltà alcuna a separare tra loro i singoli crediti, risultando unicamente necessario sottrarre al totale la quota parte relativa alle annualità oggetto di annullamento;
- il Tar non può estendere l’annullamento, intervenuto per una annualità, agli ulteriori prelievi relativi alle altre annualità - che, viceversa, risultano ancora validi e legittimi, non essendo stati annullati - portati a riscossione a mezzo della medesima cartella, invalidando in toto la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola limitatamente alla parte non avente più titolo.
2. Il motivo è fondato.
Come la Sezione ha già avuto modo di affermare (vedi, ex multis , la sentenza n. 2505/2024):
« La riconosciuta illegittimità solo parziale dell’intimazione impugnata deve ritenersi non legittimi l’annullamento integrale del provvedimento che, per la parte non incisa, mantiene la sua efficacia nella misura in cui, come nel caso di specie, la pretesa dell’amministrazione sia compendiata in diverse ed autonome partite di ruolo. Come, infatti, già affermato dalla giurisprudenza tributaria, enunciando un principio applicabile alla presente fattispecie (dovendosi riconoscere al giudice ammnistrativo, nella presente materia, la possibilità di annullamento parziale dell’atto impugnato), “il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati)” (Cass. civ., Sez. trib., 29 settembre 2021, n. 39660). Ne consegue che, per la parte fatta salva dagli invocati annullamenti giurisdizionali, l’importo dovuto è esigibile trovando titolo negli originari atti presupposti non incisi. Ha quindi errato il primo giudice, che non ha considerato che le annate cui si riferisce la cartella di pagamento sono compendiate ciascuna in una partita di ruolo diversa; pertanto, alcune partite di ruolo non sono state minimamente intaccate dall’annullamento giudiziale ».
Non ha pregio sostenere che siffatto potere di annullamento parziale della cartella sia esercitabile solo da parte del giudice tributario e non dal giudice amministrativo. Per costante insegnamento interpretativo la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ammessa, alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto, con la conseguenza che il g.a. può modulare gli effetti dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, qualora ciò si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. Quindi, alla luce di tale costante orientamento interpretativo l’annullamento della cartella o intimazione deve essere parziale e limitata alle annate 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Violazione dell’art. 2909 c.c. Erroneità della sentenza che, anziché rilevare l’inammissibilità del ricorso con riguardo alle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97, alla luce dell’intervenuto giudicato tra le parti sulle questioni in discussione, lo ha accolto ».
L’appellante sostiene che:
- con riferimento alle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97, le relative imputazioni di prelievo continuano ad essere valide ed efficaci non solo perché - come eccepito nel primo motivo - non possono essere travolte dall’annullamento dei prelievi relativi ad altre annualità, portati dalla medesima cartella impugnata, ma anche perché i suddetti crediti sono divenuti definitivi a seguito dell’intervenuto giudicato e non più contestabili;
- con riferimento alle imputazioni di prelievo afferenti le campagne lattiere 1995/96 e 1996/97, l’azienda ricorrente, dopo le rituali comunicazioni di fine campagna, ha puntualmente provveduto a ricorrere all’Autorità Giudiziaria e segnatamente: con la sentenza n. 1293/2013 del 6 febbraio 2013, il Tar per il Lazio, pronunciandosi sul ricorso R.G. n. 13427/1999 proposto dal produttore per l’annullamento delle comunicazioni AIMA (oggi AGEA) aventi ad oggetto la compensazione nazionale per le campagne 1995/1996 e 1996/1997, lo ha accolto limitatamente ai motivi relativi all’imputazione degli interessi, respingendolo per il resto; tale pronuncia deve ritenersi passata in giudicato, poiché non appellata dal produttore nei termini di legge;
- i prelievi supplementari per le campagne 1995/1996 e 1996/1997, oggetto del provvedimento impugnato, sono, dunque, a norma dell’art. 8- quinques primo comma l. 33/09, oggetto degli atti impugnati, sono, dunque, definitivi ed esigibili, in quanto, su di essi si è ormai formato un giudicato favorevole all’Amministrazione;
- ne discende che il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile con riguardo alle annualità 1995/1996 e 1996/1997, per la quale si è dimostrata la preesistenza di un giudicato sulla questione che ne preclude ogni ulteriore esame.
3.1 Parte appellata eccepisce l’inammissibilità del motivo di appello perché: (i) non entra nel merito delle motivazioni con le quali il Tar ha accolto il ricorso di primo grado e (ii) perché si basa su nuova documentazione (di cui si contesta la rilevanza e l’ammissibilità), non prodotta in primo grado in violazione non solo dell’ordine del giudice, ma anche dell’art. 46 c.p.a., e per la quale non è stata nemmeno svolta istanza di ammissione ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
4. Il motivo appare assorbito da quanto esposto in relazione all’accoglimento del primo motivo di appello: l’annullamento degli atti impugnati non riguarda le annate 1995/1996 e 1996/1997. In ogni caso esso sarà analizzato funditus nel prosieguo del giudizio (vedi infra ).
5. Per le ragioni esposte deve essere accolto il primo motivo di appello.
Non di meno, avendo parte appellata riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (da p. 11 in poi della memoria di costituzione) i motivi del suo originario ricorso in primo grado, assorbiti dal Tar, tra i quali l’eccepita mancata notifica degli atti presupposti, deve essere disposta la prosecuzione del giudizio per la trattazione di tali censure, di non pronta ed immediata soluzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il primo motivo di appello e per l’effetto, riforma la parte della sentenza di primo grado che ha dichiarato l’annullamento della cartella anche per le annate 1995/96 e 1996/97.
Fissa, per la trattazione delle censure non esaminate dal Tar e riproposte dall’appellato, l’udienza pubblica del 9 ottobre 2025.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
OV Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO