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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/04/2025, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 15/4/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 43833/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. FERRARI MORANDI ESTER Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. ATTANASIO MARIA CARLA
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità ex L. 118/71
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 19.3.2024, il ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- in data 10.3.2022, egli ha presentato domanda amministrativa ai fini del conseguimento della pensione di inabilità ex L. 118/1971;
- nonostante regolare diffida, non è stato sottoposto alla visita medico-legale.
1 Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe – l'accertamento del requisito sanitario legittimante la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo alla domanda e depositando il verbale della competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità del 13.4.2022 dal quale risulta il riconoscimento dell'invalidità in misura del 75%. È stata disposta ed effettuata consulenza medico-legale; il CTU ha concluso per una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al 80%, dunque escludendo la sussistenza del requisito di cui all'art. 12 L. 118/1971.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato in cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso. Quindi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Parte ricorrente ha fatto rilevare come il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non abbia valutato adeguatamente le patologie da cui è affetta, segnatamente il “disturbo del linguaggio secondario alla condizione ipoacusia”, la “degenerazione a carattere artrosico” e la patologia “immuno-reumatologica a carattere cronico evolutivo”. Le contestazioni sono basate, piuttosto genericamente, sulla gravità del quadro patologico che caratterizza la persona del ricorrente e si risolvono, al più, in una diversa valutazione medico-legale del medesimo quadro patologico qual è stato riscontrato e che, viceversa, ha formato oggetto di approfondito esame nella relazione di CTU. In effetti, il CTU nominato nella precedente fase, dott.ssa , Persona_1 alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, anche quanto alla decorrenza dell'infermità, in risposta ai quesiti posti, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, aveva riscontrato a carico dell'istante un complesso patologico, in elaborato compiutamente descritto (“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale asimmetrica, grave a sinistra, profonda a destra, con marcata compromissione del linguaggio. Spondiloartrite ad impegno periferico in buon controllo clinico in trattamento
2 con e . Spondiloartrosi lombare con ernie discali Parte_2 CP_3 lombari a modesta limitazione funzionale. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Ipertrofia prostatica”), tale da non comportare, a carico della parte, la totale inabilità lavorativa di cui all'art. 12 L. 118/1971 (relazione depositata telematicamente in data 20.10.2024). Il consulente ha, in particolare, osservato:
“L'esame della documentazione medica agli atti e l'obiettività clinica rilevata consentono di formulare le seguenti considerazioni medico legali: si tratta, nel caso, di soggetto di sesso maschile, dell'attuale età di 66 anni, che in data 13/04/2022 veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 75%. All'atto della visita peritale veniva accertato il complesso morboso riportato in diagnosi.
… Le patologie cui è affetto il periziato, secondo le tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti (D.M. del 05. 02.1992) devono essere così valutate:
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale asimmetrica, grave a sinistra, profonda a destra, con marcata compromissione del linguaggio: nella misura del 59% con riferimento alle voci di cui ai codici 4005 e 3001;
Spondiloartrite ad impegno periferico in trattamento con e Parte_2
. Spondiloartrosi lombare con ernie discali lombari a modesta CP_3 limitazione funzionale.: nella misura del 25% con riferimento alla voce di cui al codice 7001 e 9303 applicati parzialmente;
Ipertrofia prostatica. nella misura del 15% con riferimento alla voce di cui al codice 6204;
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico: non valutabile inferiore al 10%.
Per la valutazione del complesso patologico riportato in diagnosi, trattandosi di infermità coesistenti, va applicato calcolo riduzionistico, quindi, allo stato attuale la valutazione di riduzione della capacità lavorativa generica è pari all'80 %
Pertanto, stante la documentazione sanitaria in atti e l'attuale espressività clinica delle infermità, si deve ritenere che il Sig. Parte_1 non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 e 12 della Legge 118/71”.
L'accertamento peritale è esaustivo, congruamente motivato ed appare immune da censure, anche sul piano logico.
In definitiva, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun motivo di rinnovazione dell'indagine peritale né alcun motivo di ulteriore
3 approfondimento, le conclusioni alle quali è giunto il CTU sono pienamente condivisibili. Per i motivi che precedono, il ricorso non può essere accolto. Spese di lite irripetibili da parte dell' , ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali sopportate dall' . CP_2
Così deciso in Roma il 15/4/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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