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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI ROCCO MA ( , C.F._2 appellante
e
( ) tramite la mandataria NTroparte_1 P.IVA_1 NTroparte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. PARINI VALENTINA P.IVA_2
( ), C.F._3 appellata
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_3 C.F._4 dell'avv. CALÒ MONICA ( ) e C.F._5 CP_4
( ), C.F._6 appellata – appellante incidentale nonché
(C.F. ) tramite la mandataria , CP_5 P.IVA_3 NTroparte_6
( ) con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI P.IVA_4
( ), C.F._7 intervenuta
Conclusioni per : «Voglia l'Ill.ma Autorità adita, anche in ragione Parte_1 della mancata dimostrazione da parte di della propria CP_2 legittimazione ad agire a causa della mancata dimostrazione che il credito nascente dalla è stato ceduto alla ed altresì in NTroparte_7 CP_1 ragione della mancata produzione del certificato di estratto conto certificato conforme alle scritture contabili contenente spese ed interessi ex art. 50 TUB, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese legali e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore di entrambi i gradi di giudizio»; per tramite la mandataria «Voglia NTroparte_1 NTroparte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
- dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c., l'appello principale
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 278/23 emessa dal Tribunale di Lucca, in data 8 marzo 2023 e pubblicata in pari data perché infondato in fatto e in diritto e
- ove la Corte riformi la decisione di primo grado, accogliere le domande ed eccezioni proposte da parte appellata in primo grado e qui tutti riproposte, rigettare l'opposizione attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 996/2021 (RG n. 2651/2021) del Tribunale ordinario di Lucca e pag. 2/13 conseguentemente condannando parte attrice al pagamento di tutte le somme in esso indicate ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni ex adverso formulate, nei riguardi del decreto d'ingiunzione n. 996/2021 (RG n. 2651/2021) del Tribunale ordinario di Lucca, accertare l'assoluta legittimità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto di quanto precede, condannare, parte attrice, al pagamento della somma complessiva di euro 25.902,48, oltre ad interessi maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
IN OGNI CASO
- con il favore di spese, competenze e onorari dei due gradi del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in NTroparte_3 accoglimento del proposto appello incidentale e per i motivi in atti, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto N. 996/2021 emesso dal
Tribunale di Lucca in data 29 Giugno 2021, riformare la sentenza N.
278/2023 pubblicata in data 8 Marzo 2023 come pronunciata dal Tribunale di
Lucca nella persona del Giudice Designato Dott. Michele Fornaciari in pari data (Repertorio N. 5562023 del 8 Marzo 2023) e per l'effetto, anche in accoglimento della già formulata in primo grado eccezione di prescrizione come reiterata nel presente procedimento di gravame, revocare la condanna della
Signora al pagamento della somma di Euro NTroparte_3
25.902,48 (Euro venticinquemilanovecentodue e centesimi 48) oltre interessi come richiesto.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compenso, di entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi ai sensi del D.M. 147/2022 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP 4% ed IVA 22%»;
pag. 3/13 per tramite la mandataria «Voglia l'Ill.mo CP_5 NTroparte_6
Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c., l'appello principale, nonché quello incidentale;
- nel merito, in via principale:
- respingere l'appello principale, nonché quello incidentale, avverso la sentenza n. 278/23 emessa dal Tribunale di Lucca, in data 8 marzo 2023 e pubblicata in pari data perché infondato in fatto e in diritto.
Ove la Corte riformi la decisione di primo grado - accogliere le domande ed eccezioni proposte da parte appellata in primo grado e qui tutti riproposte, ossia:
I. rigettare l'opposizione attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 996/2021 (RG n. 2651/2021) del Tribunale ordinario di
Lucca, condannando parte attrice al pagamento di tutte le somme in esso indicate ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
II. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni ex adverso formulate, nei riguardi del decreto d'ingiunzione n. 996/2021 (RG n. 2651/2021) del Tribunale ordinario di Lucca, accertare l'assoluta legittimità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto di quanto precede, condannare, parte attrice, al pagamento della somma complessiva di euro 25.902,48, oltre ad interessi maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
- con il favore di spese, competenze e onorari dei due gradi del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge».
Rilevato
pag. 4/13 ha proposto appello avverso la sentenza n. 278 del 2023 Parte_1 del Tribunale di Lucca, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo NT ottenuto da (in seguito , a mezzo della mandataria NTroparte_1 CP_2
Co (in prosieguo , nei confronti suoi e di
[...] NTroparte_3 obbligata in solido, al contempo condannati al pagamento di euro 25.902,48, oltre interessi e spese processuali.
NT In particolare, cessionaria ultima del credito da finanziamento contratto con Citicorp Finanziaria s.p.a. – Citifin dai coniugi e Pt_1
aveva agito in via monitoria onde ottenere la restituzione del CP_3 dovuto.
Avverso il decreto ingiuntivo così ottenuto, entrambi gli obbligati avevano proposto autonome opposizioni.
Riuniti i giudizi, il Tribunale, dopo aver revocato il d.i. per inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria, ha ritenuto che sussistesse il credito vantato, condannando gli opponenti al relativo pagamento.
L'impugnazione dell' è affidata ai seguenti motivi (riproducendosi Pt_1 la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Violazione dell'art. 50 tub e difformità di quanto richiesto dalla
[...]
ed il pronunciato. Assenza di un valido documento ex art. 50 CP_2 tub e contestazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto»;
2. «Violazione dell'art. 2697 c.c. Mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla titolarità del credito da parte della CP_1
;
[...]
3. «Violazione dell'art. 2697 c.c. mancato assolvimento dell'onere della prova relativo all'ammontare richiesto. Conseguente incertezza e
[il]liquidità del credito vantato da parte avversa».
NT Co Si è costituita in giudizio a mezzo della mandataria protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
pag. 5/13 Si è costituita in giudizio la proponendo impugnazione CP_3 incidentale affidata ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 2697 c.c. in quanto la presunta creditrice sulla contestazione ex art. 115 c.p.c. non ha provato la sua qualità difettando la sua legittimazione sostanziale e processuale, e carenza di motivazione sul punto»;
2. «Omessa valutazione e motivazione dell'eccezione di prescrizione resa a verbale della prima udienza utile. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. in quanto il credito azionato dalla cessionaria nei modi e nei termini risulta ampiamente prescritto».
NT È intervenuta in giudizio (in prosieguo , tramite la CP_5 mandataria assumendo di essersi resa cessionaria del NTroparte_6
NT credito ed aderendo alle difese complessivamente svolte da
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 2 aprile.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, tanto principale quanto NT NT incidentale, ex art. 342 c.p.c., sollevata da e poi anche da è infondata, avendo entrambi gli atti contenenti l'impugnazione consentito di cogliere con sufficiente chiarezza e specificità la portata del gravame quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
L'eccezione d'inammissibilità a norma dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbita dall'assunzione della causa in decisione.
pag. 6/13 2. Per ragioni di pregiudizialità logica occorre procedere alla disamina del secondo motivo dell'appello principale e del primo motivo di quello incidentale.
L' , nell'atto di citazione in opposizione, aveva contestato, tra l'altro, Pt_1
l'inclusione del credito vantato nei suoi confronti nella cessione in blocco NT operata da a ciò che inciderebbe sulla titolarità del NTroparte_8 credito da quest'ultima monitoriamente azionato, questione che ha riproposto in appello.
A sua volta la con il primo mezzo di gravame, ha contestato CP_3 sia la cessione del credito che la sua inclusione tra quelli ceduti, difetto che si NT riverbererebbe sulla titolarità del credito e sulla legittimazione di
Entrambi i motivi sono infondati.
Si rammenta che, secondo la Suprema Corte, «in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni» (Cass. n. 17944 del 2023, in massima). Il citato arresto giurisprudenziale chiarisce che «[v]a tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della pag. 7/13 titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B», specificando che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del citato art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993 (t.u.b.), «unitamente ad altri elementi» può «essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 17944 del 2023, cit., in motivazione).
La prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione in essa del credito vantato nei confronti degli appellanti si desume dall'avviso pubblicato sulla NT Gazzetta Ufficiale della Repubblica (doc. 6 fasc. ; dalla disponibilità da NT parte di del contratto di finanziamento intercorso con Citicorp Finanziaria
s.p.a. – Citifin (doc. 1 fasc. monitorio), che altrimenti non si spiegherebbe;
dall'inclusione del credito nella proposta di cessione di NTroparte_8
(doc. 5 fasc. monitorio), risultandovi indicato nell'elenco (a pag. 202) con il riferimento n. 0289500509 – relativo alla posizione in considerazione, alla stregua della richiesta di pagamento del 16 febbraio 2016 (doc. 7 fasc. monitorio) – con indicazione del relativo N.D.G. (6002555) e, con esattezza, dell'importo poi monitoriamente azionato;
dalla mancata contestazione stragiudiziale da parte del debitore principale alla richiesta avanzata Pt_1
NT da
Solo negli scritti defensionali finali depositati nel presente grado di giudizio l , in particolare, ha ampliato il perimetro della contestazione Pt_1
pag. 8/13 contenuta nell'atto d'appello, estendendola anche alle cessioni, susseguitesi NT nel tempo, precedenti a quella a beneficio di L'intempestività della doglianza la rende inevitabilmente inammissibile.
3. Il primo e il terzo motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente, attenendo al profilo della prova del credito monitoriamente azionato.
L' , in sintesi, lamenta la mancata produzione di un estratto conto Pt_1 con l'indicazione delle partite di dare e avere che comprovasse la somma, ben NT superiore all'importo finanziato, pretesa da la quale, oltre a non aver assolto all'onere della prova su di essa gravante, anche in ordine al quantum debeatur, ne aveva richiesto il pagamento solo in conseguenza della conferma del d.i.
I motivi sono destituiti di fondamento.
Occorre anzitutto escludere un vizio di extrapetizione in correlazione del NT fatto che in primo grado – così come in appello – aveva concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle somme ivi indicate, o quelle maggiori o minori di giustizia (cfr. conclusioni tratte in calce alla comparsa di costituzione in primo grado e richiamate in sede di precisazione).
Ha infatti avuto modo di affermare la Corte di cassazione che «[n]on sussiste il vizio di “extrapetizione” (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello pag. 9/13 dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore» (Cass. n. 1954 del 2009, in massima).
Tale principio è applicabile anche alla fattispecie, in cui il Tribunale, revocato il d.i. per ritenuta inesistenza delle condizioni probatorie per la sua emissione, ha pronunciato la condanna per un importo pari, non inferiore, a quello ingiunto.
Irrilevante, al fine di comprovare la pretesa monitoriamente azionata, è la mancata produzione di un estratto conto, atteso che, come chiarito dalla Corte regolatrice, «il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla di avvalersi di un estratto CP_9 conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355;
6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuo» (Cass. n. 21 del 2023, in motivazione); profilo, quest'ultimo, non in discussione nel giudizio d'appello, mentre il contratto di finanziamento
è stato prodotto fin dalla fase monitoria (doc. 1 fasc. monitorio).
In ordine al quantum debeatur, giova rilevare come, a fronte di un prestito di euro 20.000,00, fosse previsto il pagamento di 72 rate mensili dell'importo di euro 458,30 ciascuna (ciò da cui desumere il relativo piano di ammortamento), per un ammontare restiturio totale di euro 32.997,60.
La somma pretesa risulta inferiore a quella da rimborsare e sarebbe stato onere degli appellanti dimostrare di non doverla o di doverla per una cifra pag. 10/13 inferiore, allegando e dimostrando fatti impeditivi, modificativi o estintivi incidenti in tal senso. Ciò che è mancato.
4. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, la lamenta CP_3 che il Tribunale non abbia valutato l'eccezione di prescrizione, espressamente riproposta, da essa sollevata all'udienza del 10 febbraio 2022.
Premesso che il Tribunale ha implicitamente rigettato l'eccezione, ciò che si verifica quando questa sia superata e travolta, benché non espressamente trattata, dall'incompatibile soluzione di un'altra questione (Cass. n. 25710 del
2024, in motivazione) – come accaduto nella specie, in cui il credito vantato da NT è stato riconosciuto e vi è stata condanna al relativo pagamento – la doglianza è priva di fondamento.
L'eccezione di prescrizione – eccezione in senso stretto – non è stata sollevata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, così come sarebbe stato onere della fare, data la natura di convenuto CP_3 sostanziale della parte opponente (Cass. n. 7526 del 2024, in massima, seppur con riguardo a diversa eccezione).
Dunque, la sua successiva proposizione è tardiva.
Peraltro, «[l]a tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto» (Cass. n. 4689 del 2020, in massima).
5. In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, la sentenza gravata va confermata, sia pur con le integrazioni motivazionali ritraibili da quanto fin qui illustrato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – pag. 11/13 euro 26.000,00) – esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi (Cass. n. 10206 del 2021, in massima) – applicando i NT valori medi nel rapporto processuale intercorso con – salvo che per la fase decisionale, da liquidare alla stregua dei minimi (Cass. n. 5289 del 2023, in NT massima) – e i valori minimi nel rapporto processuale con – che è intervenuta in giudizio quale cessionaria (senza che al riguardo sia stata NT mossa specifica contestazione), limitandosi ad aderire alla posizione di – salvo che per la fase decisionale, cui applicare i medi, in considerazione degli scritti defensionali depositati.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale, proposto da , e l'appello Parte_1 incidentale, proposto da avverso la sentenza NTroparte_3
n. 278 del 2023 del Tribunale di Lucca, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna e in solido tra Parte_1 NTroparte_3 loro, a rifondere a in giudizio tramite la mandataria NTroparte_1 [...]
le spese di lite relative al presente grado di giudizio e CP_2 afferenti al rapporto processuale con essa intercorso, liquidate in euro
3.011,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. condanna e in solido tra Parte_1 NTroparte_3 loro, a rifondere a in giudizio tramite la mandataria CP_5 CP_6
pag. 12/13 le spese di lite relative al presente grado di giudizio e CP_6 afferenti al rapporto processuale con essa intercorso, liquidate in euro
2.939,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e Parte_1 NTroparte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello rispettivamente principale e incidentale, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 4 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI ROCCO MA ( , C.F._2 appellante
e
( ) tramite la mandataria NTroparte_1 P.IVA_1 NTroparte_2
( ), con il patrocinio dell'avv. PARINI VALENTINA P.IVA_2
( ), C.F._3 appellata
(C.F. ), con il patrocinio NTroparte_3 C.F._4 dell'avv. CALÒ MONICA ( ) e C.F._5 CP_4
( ), C.F._6 appellata – appellante incidentale nonché
(C.F. ) tramite la mandataria , CP_5 P.IVA_3 NTroparte_6
( ) con il patrocinio dell'avv. COLUCCINO LUIGI P.IVA_4
( ), C.F._7 intervenuta
Conclusioni per : «Voglia l'Ill.ma Autorità adita, anche in ragione Parte_1 della mancata dimostrazione da parte di della propria CP_2 legittimazione ad agire a causa della mancata dimostrazione che il credito nascente dalla è stato ceduto alla ed altresì in NTroparte_7 CP_1 ragione della mancata produzione del certificato di estratto conto certificato conforme alle scritture contabili contenente spese ed interessi ex art. 50 TUB, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese legali e distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore di entrambi i gradi di giudizio»; per tramite la mandataria «Voglia NTroparte_1 NTroparte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
- dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c., l'appello principale
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 278/23 emessa dal Tribunale di Lucca, in data 8 marzo 2023 e pubblicata in pari data perché infondato in fatto e in diritto e
- ove la Corte riformi la decisione di primo grado, accogliere le domande ed eccezioni proposte da parte appellata in primo grado e qui tutti riproposte, rigettare l'opposizione attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 996/2021 (RG n. 2651/2021) del Tribunale ordinario di Lucca e pag. 2/13 conseguentemente condannando parte attrice al pagamento di tutte le somme in esso indicate ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni ex adverso formulate, nei riguardi del decreto d'ingiunzione n. 996/2021 (RG n. 2651/2021) del Tribunale ordinario di Lucca, accertare l'assoluta legittimità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto di quanto precede, condannare, parte attrice, al pagamento della somma complessiva di euro 25.902,48, oltre ad interessi maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
IN OGNI CASO
- con il favore di spese, competenze e onorari dei due gradi del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in NTroparte_3 accoglimento del proposto appello incidentale e per i motivi in atti, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto N. 996/2021 emesso dal
Tribunale di Lucca in data 29 Giugno 2021, riformare la sentenza N.
278/2023 pubblicata in data 8 Marzo 2023 come pronunciata dal Tribunale di
Lucca nella persona del Giudice Designato Dott. Michele Fornaciari in pari data (Repertorio N. 5562023 del 8 Marzo 2023) e per l'effetto, anche in accoglimento della già formulata in primo grado eccezione di prescrizione come reiterata nel presente procedimento di gravame, revocare la condanna della
Signora al pagamento della somma di Euro NTroparte_3
25.902,48 (Euro venticinquemilanovecentodue e centesimi 48) oltre interessi come richiesto.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compenso, di entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi ai sensi del D.M. 147/2022 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP 4% ed IVA 22%»;
pag. 3/13 per tramite la mandataria «Voglia l'Ill.mo CP_5 NTroparte_6
Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e/o 348 bis c.p.c., l'appello principale, nonché quello incidentale;
- nel merito, in via principale:
- respingere l'appello principale, nonché quello incidentale, avverso la sentenza n. 278/23 emessa dal Tribunale di Lucca, in data 8 marzo 2023 e pubblicata in pari data perché infondato in fatto e in diritto.
Ove la Corte riformi la decisione di primo grado - accogliere le domande ed eccezioni proposte da parte appellata in primo grado e qui tutti riproposte, ossia:
I. rigettare l'opposizione attorea in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 996/2021 (RG n. 2651/2021) del Tribunale ordinario di
Lucca, condannando parte attrice al pagamento di tutte le somme in esso indicate ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
II. In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni ex adverso formulate, nei riguardi del decreto d'ingiunzione n. 996/2021 (RG n. 2651/2021) del Tribunale ordinario di Lucca, accertare l'assoluta legittimità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto di quanto precede, condannare, parte attrice, al pagamento della somma complessiva di euro 25.902,48, oltre ad interessi maturati e maturandi, ovvero di quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
- con il favore di spese, competenze e onorari dei due gradi del procedimento, oltre IVA e CPA come per legge».
Rilevato
pag. 4/13 ha proposto appello avverso la sentenza n. 278 del 2023 Parte_1 del Tribunale di Lucca, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo NT ottenuto da (in seguito , a mezzo della mandataria NTroparte_1 CP_2
Co (in prosieguo , nei confronti suoi e di
[...] NTroparte_3 obbligata in solido, al contempo condannati al pagamento di euro 25.902,48, oltre interessi e spese processuali.
NT In particolare, cessionaria ultima del credito da finanziamento contratto con Citicorp Finanziaria s.p.a. – Citifin dai coniugi e Pt_1
aveva agito in via monitoria onde ottenere la restituzione del CP_3 dovuto.
Avverso il decreto ingiuntivo così ottenuto, entrambi gli obbligati avevano proposto autonome opposizioni.
Riuniti i giudizi, il Tribunale, dopo aver revocato il d.i. per inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria, ha ritenuto che sussistesse il credito vantato, condannando gli opponenti al relativo pagamento.
L'impugnazione dell' è affidata ai seguenti motivi (riproducendosi Pt_1 la sintesi di cui all'atto d'appello):
1. «Violazione dell'art. 50 tub e difformità di quanto richiesto dalla
[...]
ed il pronunciato. Assenza di un valido documento ex art. 50 CP_2 tub e contestazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto»;
2. «Violazione dell'art. 2697 c.c. Mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla titolarità del credito da parte della CP_1
;
[...]
3. «Violazione dell'art. 2697 c.c. mancato assolvimento dell'onere della prova relativo all'ammontare richiesto. Conseguente incertezza e
[il]liquidità del credito vantato da parte avversa».
NT Co Si è costituita in giudizio a mezzo della mandataria protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
pag. 5/13 Si è costituita in giudizio la proponendo impugnazione CP_3 incidentale affidata ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui alla comparsa di costituzione e risposta):
1. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 2697 c.c. in quanto la presunta creditrice sulla contestazione ex art. 115 c.p.c. non ha provato la sua qualità difettando la sua legittimazione sostanziale e processuale, e carenza di motivazione sul punto»;
2. «Omessa valutazione e motivazione dell'eccezione di prescrizione resa a verbale della prima udienza utile. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. in quanto il credito azionato dalla cessionaria nei modi e nei termini risulta ampiamente prescritto».
NT È intervenuta in giudizio (in prosieguo , tramite la CP_5 mandataria assumendo di essersi resa cessionaria del NTroparte_6
NT credito ed aderendo alle difese complessivamente svolte da
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 2 aprile.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, tanto principale quanto NT NT incidentale, ex art. 342 c.p.c., sollevata da e poi anche da è infondata, avendo entrambi gli atti contenenti l'impugnazione consentito di cogliere con sufficiente chiarezza e specificità la portata del gravame quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
L'eccezione d'inammissibilità a norma dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbita dall'assunzione della causa in decisione.
pag. 6/13 2. Per ragioni di pregiudizialità logica occorre procedere alla disamina del secondo motivo dell'appello principale e del primo motivo di quello incidentale.
L' , nell'atto di citazione in opposizione, aveva contestato, tra l'altro, Pt_1
l'inclusione del credito vantato nei suoi confronti nella cessione in blocco NT operata da a ciò che inciderebbe sulla titolarità del NTroparte_8 credito da quest'ultima monitoriamente azionato, questione che ha riproposto in appello.
A sua volta la con il primo mezzo di gravame, ha contestato CP_3 sia la cessione del credito che la sua inclusione tra quelli ceduti, difetto che si NT riverbererebbe sulla titolarità del credito e sulla legittimazione di
Entrambi i motivi sono infondati.
Si rammenta che, secondo la Suprema Corte, «in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni» (Cass. n. 17944 del 2023, in massima). Il citato arresto giurisprudenziale chiarisce che «[v]a tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della pag. 7/13 titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B», specificando che l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del citato art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993 (t.u.b.), «unitamente ad altri elementi» può «essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità» (Cass. n. 17944 del 2023, cit., in motivazione).
La prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione in essa del credito vantato nei confronti degli appellanti si desume dall'avviso pubblicato sulla NT Gazzetta Ufficiale della Repubblica (doc. 6 fasc. ; dalla disponibilità da NT parte di del contratto di finanziamento intercorso con Citicorp Finanziaria
s.p.a. – Citifin (doc. 1 fasc. monitorio), che altrimenti non si spiegherebbe;
dall'inclusione del credito nella proposta di cessione di NTroparte_8
(doc. 5 fasc. monitorio), risultandovi indicato nell'elenco (a pag. 202) con il riferimento n. 0289500509 – relativo alla posizione in considerazione, alla stregua della richiesta di pagamento del 16 febbraio 2016 (doc. 7 fasc. monitorio) – con indicazione del relativo N.D.G. (6002555) e, con esattezza, dell'importo poi monitoriamente azionato;
dalla mancata contestazione stragiudiziale da parte del debitore principale alla richiesta avanzata Pt_1
NT da
Solo negli scritti defensionali finali depositati nel presente grado di giudizio l , in particolare, ha ampliato il perimetro della contestazione Pt_1
pag. 8/13 contenuta nell'atto d'appello, estendendola anche alle cessioni, susseguitesi NT nel tempo, precedenti a quella a beneficio di L'intempestività della doglianza la rende inevitabilmente inammissibile.
3. Il primo e il terzo motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente, attenendo al profilo della prova del credito monitoriamente azionato.
L' , in sintesi, lamenta la mancata produzione di un estratto conto Pt_1 con l'indicazione delle partite di dare e avere che comprovasse la somma, ben NT superiore all'importo finanziato, pretesa da la quale, oltre a non aver assolto all'onere della prova su di essa gravante, anche in ordine al quantum debeatur, ne aveva richiesto il pagamento solo in conseguenza della conferma del d.i.
I motivi sono destituiti di fondamento.
Occorre anzitutto escludere un vizio di extrapetizione in correlazione del NT fatto che in primo grado – così come in appello – aveva concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle somme ivi indicate, o quelle maggiori o minori di giustizia (cfr. conclusioni tratte in calce alla comparsa di costituzione in primo grado e richiamate in sede di precisazione).
Ha infatti avuto modo di affermare la Corte di cassazione che «[n]on sussiste il vizio di “extrapetizione” (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo – giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello pag. 9/13 dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore» (Cass. n. 1954 del 2009, in massima).
Tale principio è applicabile anche alla fattispecie, in cui il Tribunale, revocato il d.i. per ritenuta inesistenza delle condizioni probatorie per la sua emissione, ha pronunciato la condanna per un importo pari, non inferiore, a quello ingiunto.
Irrilevante, al fine di comprovare la pretesa monitoriamente azionata, è la mancata produzione di un estratto conto, atteso che, come chiarito dalla Corte regolatrice, «il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla di avvalersi di un estratto CP_9 conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355;
6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuo» (Cass. n. 21 del 2023, in motivazione); profilo, quest'ultimo, non in discussione nel giudizio d'appello, mentre il contratto di finanziamento
è stato prodotto fin dalla fase monitoria (doc. 1 fasc. monitorio).
In ordine al quantum debeatur, giova rilevare come, a fronte di un prestito di euro 20.000,00, fosse previsto il pagamento di 72 rate mensili dell'importo di euro 458,30 ciascuna (ciò da cui desumere il relativo piano di ammortamento), per un ammontare restiturio totale di euro 32.997,60.
La somma pretesa risulta inferiore a quella da rimborsare e sarebbe stato onere degli appellanti dimostrare di non doverla o di doverla per una cifra pag. 10/13 inferiore, allegando e dimostrando fatti impeditivi, modificativi o estintivi incidenti in tal senso. Ciò che è mancato.
4. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, la lamenta CP_3 che il Tribunale non abbia valutato l'eccezione di prescrizione, espressamente riproposta, da essa sollevata all'udienza del 10 febbraio 2022.
Premesso che il Tribunale ha implicitamente rigettato l'eccezione, ciò che si verifica quando questa sia superata e travolta, benché non espressamente trattata, dall'incompatibile soluzione di un'altra questione (Cass. n. 25710 del
2024, in motivazione) – come accaduto nella specie, in cui il credito vantato da NT è stato riconosciuto e vi è stata condanna al relativo pagamento – la doglianza è priva di fondamento.
L'eccezione di prescrizione – eccezione in senso stretto – non è stata sollevata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, così come sarebbe stato onere della fare, data la natura di convenuto CP_3 sostanziale della parte opponente (Cass. n. 7526 del 2024, in massima, seppur con riguardo a diversa eccezione).
Dunque, la sua successiva proposizione è tardiva.
Peraltro, «[l]a tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto» (Cass. n. 4689 del 2020, in massima).
5. In conclusione, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, la sentenza gravata va confermata, sia pur con le integrazioni motivazionali ritraibili da quanto fin qui illustrato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 5.201,00 – pag. 11/13 euro 26.000,00) – esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi (Cass. n. 10206 del 2021, in massima) – applicando i NT valori medi nel rapporto processuale intercorso con – salvo che per la fase decisionale, da liquidare alla stregua dei minimi (Cass. n. 5289 del 2023, in NT massima) – e i valori minimi nel rapporto processuale con – che è intervenuta in giudizio quale cessionaria (senza che al riguardo sia stata NT mossa specifica contestazione), limitandosi ad aderire alla posizione di – salvo che per la fase decisionale, cui applicare i medi, in considerazione degli scritti defensionali depositati.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale, proposto da , e l'appello Parte_1 incidentale, proposto da avverso la sentenza NTroparte_3
n. 278 del 2023 del Tribunale di Lucca, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna e in solido tra Parte_1 NTroparte_3 loro, a rifondere a in giudizio tramite la mandataria NTroparte_1 [...]
le spese di lite relative al presente grado di giudizio e CP_2 afferenti al rapporto processuale con essa intercorso, liquidate in euro
3.011,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. condanna e in solido tra Parte_1 NTroparte_3 loro, a rifondere a in giudizio tramite la mandataria CP_5 CP_6
pag. 12/13 le spese di lite relative al presente grado di giudizio e CP_6 afferenti al rapporto processuale con essa intercorso, liquidate in euro
2.939,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e Parte_1 NTroparte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello rispettivamente principale e incidentale, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 4 aprile 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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