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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f./p.i. ), con sede a Capoterra ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Maurizia Borea, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
) e (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
residenti a [...]ed elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Matteo
Calledda e Giulia Melis, che li rappresentano e difendono per procura in atti, appellati-appellanti incidentali
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello adita, contrariis rejectis: in via principale, previa adozione di idonee misure cautelari, riformare integralmente la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dagli attori in primo grado perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi riportati nelle difese svolte in corso di causa, stante la piena legittimità dell'intervento edilizio realizzato da sul lotto di sua proprietà in via Parte_1
Mannu, n. 17, a Capoterra;
in via subordinata, alla luce della presentazione dell'appello incidentale da parte dei signori e nella non creduta ipotesi di rigetto dell'appello di CP_1
si chiede di rigettare anche l'appello incidentale, per le ragioni che Parte_1
saranno meglio precisate nella comparsa conclusionale.
Con vittoria di spese e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte in via principale:
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza sentenza Parte_1
n. 602/2024 del 22 febbraio 2024, pubblicata il 28 febbraio 2024, emanata dal Tribunale di Cagliari, dott.ssa Monica Mascia, nel procedimento Rg. n. 7483/2013; in via incidentale:
- in accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui alla superiore espositiva, riformare la sentenza n. 602/2024 del 22 febbraio 2024, pubblicata il 28 febbraio 2024, emanata dal Tribunale di Cagliari,
pagina 2 di 21 dott.ssa Monica Mascia, nel procedimento Rg. n. 7483/2013, nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la società al risarcimento del danno Parte_1
sofferto dagli odierni appellati, per le ragioni di cui in narrativa;
in via istruttoria e subordinata:
- nel caso in cui si ritenga di non rigettare la domanda di anche Parte_1
in accoglimento di tutte le eccezioni richiamate in narrativa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un nuovo consulente ed estensione alle questioni di carattere amministrativo;
in ogni caso, con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In qualità di proprietari dei lotti confinanti con l'area censita in catasto al foglio 5, particella 601, che si estende dalla via Mannu sino al Parco Liori, in cui in origine esisteva un fabbricato, parzialmente abusivo, composto da un corpo di fabbrica al piano terra allungato con il lato minore adiacente alla via
Mannu, un piccolo corpo aggiunto sempre al piano terra, un bagno esterno e una veranda, e convennero in CP_1 Controparte_4 CP_2
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la esponendo, in fatto, Parte_1
quanto segue:
- in data 27 agosto 1986, l'allora proprietaria del fondo confinante ( Pt_2
) aveva presentato una domanda di sanatoria e ristrutturazione del
[...]
vecchio fabbricato, alla quale era seguita la concessione edilizia del 24 maggio 1990, n. 1126, rilasciata dal Comune di Capoterra;
pagina 3 di 21 - le opere di ristrutturazione indicate nel progetto di sanatoria e ristrutturazione non erano mai realizzate e il fabbricato era rimasto inalterato fino alla sua demolizione avvenuta tra la fine dell'anno 2011
e l'inizio del 2012;
- in data 21 dicembre 2007, , dichiarandosi proprietaria Controparte_5
del lotto, aveva presentato una nuova domanda di concessione edilizia, che recava un'aggiunta manoscritta, priva di data, che recitava in applicazione dell'art. 5 decreto n° 2266 del 20/12/1983 senza Per_1
ulteriori specificazioni, pur essendo la relazione tecnica e il progetto privi di ogni riferimento in merito alla richiesta di applicazione di tale normativa;
- nel mese di aprile 2011 l'immobile era stato trasferito alla e in Pt_1
data 11 maggio 2011 era stata rilasciata la concessione edilizia alla nuova proprietaria, basata sul progetto presentato nel 2007, che prevedeva la realizzazione di una volumetria complessiva di 872 mc, pari quasi al massimo di quella consentita se la superficie del lotto fosse quella dichiarata di 291,61 mc;
- prima ancora di dare inizio ai lavori, nel mese di settembre 2011 la società aveva presentato al Comune di Capoterra una dichiarazione unica autocertificativa per attività produttive con un nuovo progetto avente ad oggetto la demolizione in ampliamento dei fabbricati per effetto dell'applicazione dell'aumento di volumetria del 30+5% previsto dall'art. 5 della legge regionale sarda sul c.d. piano casa;
pagina 4 di 21 - nel lotto in questione erano attualmente in corso lavori per l'edificazione di tre corpi di fabbrica disposti lungo il confine con il mappale 1287, il primo, prospettante verso la via Mannu, costituito da tre unità abitative poste al piano terra, primo e secondo;
il secondo destinato al corpo delle scale;
il terzo prossimo al Parco Liori, comprendente due unità immobiliari poste ai piani fuori terra ed un piano terra porticato destinato a parcheggio.
Tanto esposto, gli attori denunciarono le irregolarità urbanistiche dell'intervento di demolizione e ricostruzione in ampliamento, lamentando la realizzazione di una volumetria eccedente rispetto a quella consentita, e il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati, derivante da ciò che, sebbene l'art. 28 del regolamento edilizio comunale prevedesse per i fabbricati di nuova costruzione una distanza di 5 metri dal confine e di 10 metri tra pareti finestrate, il fabbricato della convenuta era stato edificato a una distanza inferiore rispetto a quelle previste in forza di deroga, rilasciata dal responsabile tecnico del settore, ai sensi dell'art. 5 del Decreto dell'Assessore Regionale per la Sardegna agli Enti Locali 20/12/1983, n° 2266/U e dell'art. 28 del regolamento edilizio del Comune di Capoterra, sul presupposto per cui sarebbe stato impossibile costruire in aderenza non essendoci costruzioni edificate sul confine ad eccezione del confine posteriore.
*
Per quanto rileva nel presente giudizio, nel resistere, la convenuta eccepì
l'irrilevanza delle doglianze relative alla regolarità urbanistica dell'intervento pagina 5 di 21 di edificazione e, quanto alla questione delle distanze, oppose il proprio diritto di tenere il fabbricato a distanza inferiore rispetto a quella legale:
- quanto meno nella parte in cui il muro del nuovo fabbricato era stato realizzato dove già esisteva il precedente e,
- quanto all'ampliamento realizzato sulla parte di confine non precedentemente occupata dalla preesistente costruzione, sulla base del criterio della prevenzione, per avere esercitato il diritto di edificare sul confine, come consentito dall'art. 873 c.c. e dall'art. 28 del regolamento edilizio;
- in quanto, in ogni caso, sussistevano i presupposti per la sua concessione ai sensi dell'art. 5 del D.A. Regione Sardegna n. 2266/U del
20/12/1983 (Decreto e dell'art. 28 del Regolamento Edilizio di Per_1
Capoterra, atteso che il lotto si estendeva sul fronte strada per una lunghezza inferiore ai 24 metri (precisamente 9,28 metri) e il rispetto delle distanze avrebbe comportato una soluzione tecnica inaccettabile.
*
Con la sentenza n. 602, pubblicata il 28 febbraio 2024, il Tribunale condannò la convenuta alla demolizione (o, ove possibile, all'arretramento a 5 metri dal confine con il fondo degli attori) della nuova costruzione edificata sul lotto di sua proprietà nella parte eccedente la sagoma dell'edificio originalmente esistente e rigettò la domanda di risarcimento del danno.
Sul rilievo che l'intervento realizzato dalla società convenuta costituisse una nuova costruzione e non una mera ristrutturazione o ricostruzione, avuto riguardo alle modificazioni sostanziali rispetto al fabbricato preesistente (per pagina 6 di 21 sagoma, volumetria, altezza, collocazione e ingombro), il Tribunale ritenne che da tale qualificazione derivasse l'applicazione della disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione, con particolare riferimento alle distanze minime tra edifici e dai confini e, in particolare:
- una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate;
- una distanza minima di 5 metri dal confine;
- la possibilità di costruire in aderenza solo in presenza di edifici già esistenti sul confine (in base all'art. 28 del regolamento edilizio del
Comune di Capoterra, vigente all'epoca dei fatti, per le zone B2).
Nel caso di specie –argomentò il primo giudice- il fondo degli attori risultava già edificato, ma non sul confine, sicché restava preclusa la possibilità di costruire in aderenza o sul confine, per cui la società convenuta era tenuta al rispetto della doppia distanza: 5 metri dal confine e 10 metri tra pareti finestrate, atteso che la deroga concessa dal Comune di Capoterra con delibera consiliare n. 98/2014, ai sensi dell'art. 5 del D.A. 2266/U/1983 (cd. Decreto
), aveva riguardato esclusivamente la distanza tra pareti finestrate e non Per_1
aveva esteso (né avrebbe potuto estendere) la deroga alla distanza dal confine, che rimaneva vincolata al minimo di 5 metri.
Il Tribunale accertò, dunque, che la nuova costruzione era stata realizzata sul confine con la proprietà degli attori in violazione del distacco minimo previsto, senza che sussistessero le condizioni normative che avrebbero consentito tale edificazione (assenza di edifici sul confine o fondo confinante inedificato) e dispose la demolizione o, ove tecnicamente possibile,
l'arretramento della parte di fabbricato che eccede la sagoma dell'edificio pagina 7 di 21 originale ritenendo legittima solo la porzione coincidente con il manufatto preesistente, edificato nel 1957, in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa urbanistica locale e statale.
Quanto alla domanda di danni degli attori, il giudice richiamò il principio
(Cass., sez. un., 15 novembre 2022, n. 33645), secondo cui, in caso di violazione delle distanze legali, il proprietario confinante ha diritto sia alla tutela in forma specifica (demolizione o arretramento) che a quella risarcitoria, potendo quest'ultima essere liquidata anche in via equitativa, a fronte però dell'allegazione di uno specifico pregiudizio subito, che, nella fattispecie era mancata, atteso che gli attori si erano limitati a formulare una richiesta generica di risarcimento, senza fornire alcuna indicazione concreta circa la natura, l'entità o le modalità del danno subito.
*
2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione la . Pt_1
2.1. Con un primo articolato motivo, la società ha lamentato la qualificazione data dal Tribunale di Cagliari all'intervento edilizio quale nuova costruzione e ha censurato come errata l'interpretazione delle norme urbanistiche e, in particolare, dell'art. 5 del c.d. Decreto , dell'art. 28 del Per_1
Regolamento edilizio comunale e dell'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del PUC.
2.1.1 Sotto il primo profilo, la ha lamentato che il Tribunale abbia Pt_1
accertato l'esecuzione di una nuova costruzione basandosi esclusivamente sulle differenze rispetto al fabbricato preesistente (sagoma, volume, altezza, collocazione, etc.), con conseguente applicazione delle norme urbanistiche pagina 8 di 21 vigenti al momento della concessione edilizia del 2011, inclusi i vincoli sulle distanze tra edifici e dai confini.
A confutazione di siffatta qualificazione, ha: Pt_1
- denunciato una motivazione priva di un'adeguata analisi logico- giuridica, per essersi il giudice limitato a citare giurisprudenza sul concetto di nuova costruzione senza analizzare in modo approfondito il progetto edilizio, le sue caratteristiche e la normativa regionale applicabile, con conseguente mancata valutazione concreta e specifica del tipo di intervento eseguito, rendendo così impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento;
- opposto come l'intervento debba essere considerato ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in ampliamento, del tutto legittimo come previsto dalla L.R. Sardegna n.
4/2009 e dalla circolare esplicativa del 2010, che chiarisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono comportare modifiche di sagoma, volume, prospetti, superfici e numero di unità immobiliari anche superando gli indici urbanistici previsti, comprese le distanze dai confini e tra edifici.
2.1.2. Sotto altro profilo, l'appellante ha censurato come errata l'interpretazione delle norme urbanistiche, in quanto, a differenza di quanto assunto dal primo giudice, la deroga prevista da tale corpo di norme non riguarda solo le distanze tra pareti finestrate ma anche le distanze dai confini, ove il rispetto delle stesse comporti l'inutilizzabilità del lotto o soluzioni tecniche inaccettabili, atteso che la ratio della deroga è quella di evitare una pagina 9 di 21 compressione ingiustificata del diritto di edificare, e deve essere interpretata in modo estensivo, tenendo conto delle peculiarità del lotto (fronte stradale inferiore a 9 metri).
In questa prospettiva, la ha evidenziato come il confinante Pt_1 CP_1
avesse inizialmente prestato consenso scritto all'edificazione sul confine
[...]
(maggio 2011) e l'avesse revocato solo nel 2013, quando i lavori erano già in fase avanzata, in maniera tardiva e pretestuosa, non fondata su modifiche sostanziali del progetto originario.
2.2 Con un secondo motivo, la ha denunciato la erronea e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 3 d.P.R. 380/2001 e della normativa sopravvenuta (art.
2- bis, comma 3-ter, introdotto nel 2020), che consente la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche con ampliamenti volumetrici.
In particolare, l'appellante ha evidenziato come, pur avendo il primo giudice correttamente richiamato il comma 1-ter dell'art. 2-bis d.P.R. 380/2001 (il quale stabilisce che, in caso di demolizione e ricostruzione, la nuova edificazione sia consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, anche in presenza di ampliamenti volumetrici), non avesse coerentemente applicato tale principio, limitandosi a menzionarlo senza trarne le conseguenze giuridiche necessarie, ovverosia quella per cui l'intervento realizzato –pur se qualificato come nuova costruzione– avrebbe dovuto essere considerato conforme, in quanto rispettoso delle distanze preesistenti e realizzato in un contesto normativo che oggi lo legittima pienamente.
In aggiunta, la ha sottolineato come la modifica dell'art. 3 d.P.R. Pt_1
380/2001 abbia ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia, includendovi pagina 10 di 21 interventi con modifiche alla sagoma, ai prospetti, al sedime e alle caratteristiche planivolumetriche, purché finalizzati all'adeguamento normativo e al miglioramento energetico, rafforzando la tesi per cui l'intervento realizzato rientrerebbe nella categoria della ristrutturazione edilizia, e non della nuova costruzione.
*
3. A seguito del decesso della parte hanno resistito alla CP_2
impugnazione il vedovo e i figli e i quali CP_1 CP_3 CP_2
hanno proposto appello incidentale nonché riproposto, ex art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni sulle quale la sentenza di primo grado non si era pronunciata.
3.1. Gli appellati, in particolare, hanno proposto impugnazione incidentale del capo della sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Gli hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, CP_1
2059, 1226 c.c. nonché degli artt. 115, 113 e 132 c.p.c. sotto i seguenti profili:
1. errata applicazione del principio probatorio, per avere il Tribunale ritenuto non allegato il pregiudizio subito, con conseguente esclusione di liquidazione equitativa del danno, malgrado:
i. la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 33645/2022) abbia chiarito che, in caso di violazione delle distanze, il danno può essere presunto e non necessita di prova diretta, purché allegato;
ii. nel caso di specie, sin dall'inizio fosse stata lamentata la limitazione del godimento del proprio immobile (riduzione di pagina 11 di 21 luce, aria e veduta), che costituisce danno non patrimoniale risarcibile.
2. violazione dell'art. 1226 c.c., giacché il primo giudice avrebbe dovuto procedere alla quantificazione equitativa del danno, in presenza di prova dell'an e incertezza sul quantum;
3. violazione dell'art. 115 c.p.c., atteso che la mancata contestazione specifica da parte di circa le allegazioni sul pregiudizio subìto Pt_1
avrebbe comportato l'obbligo per il giudice di considerare tali fatti come non contestati e quindi provati;
4. violazione dell'art. 113 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe dovuto applicare correttamente il principio iura novit curia, qualificando giuridicamente il danno allegato e riconoscendo la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., anche in assenza di esplicita richiesta in tal senso.
3.2 Infine, per non incorrere in decadenze ai sensi dell'art. 346 c.p.c., gli appellati hanno riproposto le:
• eccezioni di invalidità del titolo edilizio (concessione rilasciata in deroga alle distanze senza presupposti);
• eccezioni sulla violazione delle distanze tra pareti finestrate, ritenute assorbite dal Tribunale;
• istanze istruttorie per la rinnovazione della CTU, con estensione anche ai profili amministrativi.
* * *
4. I due motivi dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi (se non sostanzialmente pagina 12 di 21 coincidenti nelle doglianze espresse ai punti I.2 e II.1 dell'impugnazione) e funzionali a ottenere l'accertamento che la regolarità dal punto di vista urbanistico dell'intervento di demolizione e ricostruzione in aumento giustificherebbe la violazione delle distanze tra fabbricati.
4.1 La doglianza di omessa o apparente motivazione è priva di fondamento, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata non è affetta da vizio motivazionale, proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità invocata dalla stessa appellante.
Il Tribunale ha, infatti, puntualmente argomentato la propria decisione, richiamando:
• la giurisprudenza in tema di definizione di nuova costruzione (profilo non oggetto di contestazione da parte della ); Pt_1
• le caratteristiche dell'intervento (aumento di volumetria, modifica della sagoma, altezza e collocazione) quali risultanti dalla c.t.u. (non espressamente richiamata ai fini che qui rilevano ma ovviamente) costituente elemento immanente alla dinamica istruttoria e valutativa del giudizio;
• l'assenza di identità strutturale con il fabbricato preesistente, requisito essenziale per invocare l'usucapione della servitù di mantenere le distanze inferiori.
La c.t.u. ha infatti accertato che l'intervento realizzato da ha Pt_1
comportato:
• un aumento della volumetria complessiva;
• una modifica della sagoma e dell'altezza;
pagina 13 di 21 • una diversa collocazione planimetrica rispetto al fabbricato preesistente;
• la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, non coincidenti con quelli originari, collegati da una scala.
Tali elementi, oggettivamente rilevati dal consulente tecnico e mai seriamente contestati nel merito, sono stati recepiti e valorizzati dal
Tribunale nella motivazione della sentenza, che ha ritenuto correttamente integrata la nozione di nuova costruzione.
La motivazione è dunque logicamente coerente, giuridicamente corretta e ancorata ai fatti di causa, come richiesto dall'art. 132, n. 4, c.p.c.
4.2 La doglianza (sviluppata ai punti I.2 e II.1 dell'impugnazione) circa il merito della qualificazione dell'intervento edilizio come nuova costruzione è anch'essa infondata.
La difformità tra l'edificio preesistente e quello ricostruito era assolutamente pacifica e non controversa tra le parti, essendo stata espressamente ammessa dalla stessa società appellante nella comparsa di risposta in primo grado (cfr. contesto generale dell'atto e, in particolare, pag. 5
s). In tale atto, ha riconosciuto che l'intervento ha comportato un Pt_1
ampliamento volumetrico e una modifica della sagoma rispetto al fabbricato originario, tanto da giustificare la richiesta di premialità volumetriche ai sensi della L.R. Sardegna n. 4/2009. Tale circostanza esclude in radice la possibilità di qualificare l'intervento come ristrutturazione edilizia o ricostruzione in senso tecnico, trattandosi invece di nuova costruzione ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ord. 15 dicembre 2020, n. 28612) per pagina 14 di 21 cui anche una qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria determina che debba ravvisarsi una nuova costruzione (cfr. anche quanto osservato al punto che precede).
Tale approdo interpretativo non è smentito dal richiamo alla L.R. 4/2009 e alla circolare esplicativa del Piano Casa Sardegna del 6 marzo 2010, allegata alla delibera G.R. n. 9/15, funzionale, nella prospettiva dell'appellante, a sostenere che l'intervento edilizio realizzato -pur difforme rispetto al fabbricato originario- sarebbe comunque legittimo, in quanto conforme alla previsione normativa che consente la demolizione e ricostruzione senza l'obbligo di rispettare l'aspetto, la forma e l'orientamento dell'edificio originario.
Per quanto sopra osservato, tale argomentazione non incide in alcun modo sulla qualificazione giuridica dell'intervento come nuova costruzione.
La possibilità di derogare, sotto vari aspetti, all'aspetto esteriore dell'edificio originale, prevista dalla legge regionale e ribadita dalla circolare, riguarda esclusivamente il titolo edilizio e le condizioni per accedere agli incentivi volumetrici.
Essa non modifica né incide sulla definizione tecnico-giuridica di nuova costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze legali.
La regolarità urbanistica di un intervento edilizio non costituisce titolo per la violazione della disciplina codicistica sulle distanze tra edifici.
A conferma dell'irrilevanza della circolare esplicativa del Piano Casa
Sardegna del 6 marzo 2010, deve essere richiamata anche la sentenza del TAR
Sardegna, Sez. II, 19 dicembre 2011, n. 1244 del (citata dagli appellati), la pagina 15 di 21 quale ha affrontato in modo diretto la questione dell'interpretazione dell'art. 5 della L.R. Sardegna n. 4/2009 e della portata applicativa della relativa circolare.
Il TAR ha chiarito che l'art. 5 della L.R. Sardegna n. 4/2009 deve essere interpretato restrittivamente, limitando la nozione di indice massimo di edificabilità al rapporto tra superficie del lotto e volume edificabile.
Di conseguenza, ha escluso espressamente che tale norma -anche se integrata dalla circolare esplicativa del 2010- possa giustificare deroghe alle distanze legali tra pareti finestrate o all'altezza massima degli edifici.
Tali distanze, specie quelle previste dal d.m. 1444/1968 e dai regolamenti comunali, sono, infatti, inderogabili, in quanto poste a tutela di interessi pubblici (come salubrità, sicurezza e igiene) e diritti soggettivi dei confinanti e non possono essere superate per finalità edificatorie o di massimizzazione volumetrica, neanche ove vi posa essere un consenso in tale senso del vicino
(con conseguente irrilevanza della questione della revoca che l' avrebbe CP_1
prestato in un primo momento).
4.3 L'ulteriore profilo del primo motivo di appello (par. I.2) con cui Pt_1
ha contestato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 5 del D.A. Regione
Sardegna n. 2266/U del 1983 (cd. Decreto ), dell'art. 28 del Regolamento Per_1
edilizio del Comune di Capoterra e dell'art. 11 delle N.T.A. del P.U.C., è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte condivide integralmente la motivazione espressa dal Tribunale in ordine alla portata della deroga risultante dalla delibera del Consiglio
Comunale n. 98/2014.
pagina 16 di 21 Il giudice ha rilevato come, in disparte ogni questione relativa alla sua legittimità, la delibera riguardasse esclusivamente la distanza tra pareti finestrate e non avesse mai incluso la distanza minima dal confine, pari a cinque metri, imposta dal regolamento edilizio vigente.
L'oggetto della deroga riguardava, indubbiamente, le distanze tra superfici finestrate.
Nessun riferimento era contenuto (esplicito né implicito) alla distanza dal confine, che pertanto rimane soggetta al rispetto del limite minimo di cinque metri, come previsto dall'art. 28 del Regolamento edilizio e dall'art. 11 delle
N.T.A. del P.U.C.
Del resto, tale interpretazione è pienamente conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte, la quale ha più volte spiegato che la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, realizzata dagli strumenti urbanistici regionali
(anche quelli a statuto speciale), deve ritenersi legittima quando faccia riferimento a una pluralità di fabbricati (gruppi di edifici) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi (tra le tante, Cass., 30 ottobre 2018,
n.27638 e la più recente Cass., ord. 11 aprile 2024, n. 9804).
pagina 17 di 21 La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte dalle regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente, operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n.
1444/1968.
Secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale
(precisate da Corte Cost. nn. 50 e 41/2017 e n. 134/2014 e ribadite anche da
Corte cost. n. 119/2020), è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
Nella fattispecie vengono, invece, in rilievo distanze tra edifici isolati che - per quanto sopra argomentato- non sono suscettive di deroga da parte del c.d. decreto , in quanto la normativa regionale prende in esame gli edifici Per_1
confinanti isolatamente considerati, sicché la stessa non può trovare applicazione in deroga a quella statale.
Alla luce di quanto rilevato, il motivo di appello I.2 deve essere rigettato, in quanto:
• fondato su una lettura estensiva e non consentita della normativa urbanistica;
• smentito dalla documentazione amministrativa e dalla delibera comunale;
pagina 18 di 21 • contrario ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La distanza dal confine, non essendo oggetto di deroga, doveva essere rispettata integralmente. L'intervento edilizio, nella parte in cui si colloca a distanza inferiore ai cinque metri dal confine, è pertanto illegittimo.
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5. L'appello incidentale è infondato.
La mera deduzione della lesione del diritto di proprietà per effetto della violazione delle distanze legali tra edifici -nella specie, la riduzione di luce, aria e veduta- non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria. Tali effetti, infatti, costituiscono conseguenze tipiche e fisiologiche della violazione delle norme edilizie in materia di distanze e pertanto sono già impliciti nella domanda di tutela in forma specifica (demolizione o arretramento).
Perché possa configurarsi un danno (patrimoniale o/o non patrimoniale) risarcibile, è necessario un quid pluris, ossia l'allegazione di un pregiudizio concreto, specifico e ulteriore rispetto alla mera violazione normativa.
Sul punto, la sentenza del Tribunale di Cagliari ha correttamente richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
33645/2022), secondo cui, pur essendo attenuato l'onere probatorio in capo all'attore, permane l'obbligo di allegare il pregiudizio subito, che non può essere desunto automaticamente dalla violazione della norma.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, presuppone l'allegazione di elementi concreti che consentano al giudice di individuare il tipo di lesione e di procedere alla sua quantificazione, anche in via presuntiva, ma non arbitraria.
pagina 19 di 21 Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a formulare una richiesta generica di risarcimento, senza indicare in modo puntuale né la natura né
l'entità del danno subito.
Non è stata fornita alcuna descrizione delle ripercussioni effettive sulla vivibilità degli immobili né elementi idonei a dimostrare una diminuzione del valore economico o reddituale dei beni né, tantomeno, un impatto sulla sfera personale tale da giustificare il riconoscimento di un danno non patrimoniale.
In assenza di tale allegazione, il giudice non può supplire all'iniziativa della parte né può procedere a una quantificazione equitativa in via officiosa, pena la violazione del principio dispositivo e del divieto di pronunce in assenza di domanda.
Pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria si impone quale conseguenza necessitata dell'omessa allegazione del danno, in conformità ai principi consolidati in materia.
*
Il rigetto dell'appello principale rende non necessario l'esame delle questioni riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
* * *
6. La reciproca soccombenza in questo grado di giudizio fonda i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli pagina 20 di 21 appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello principale proposto dalla e l'appello Parte_1
incidentale proposto da e contro la CP_1 CP_2 Parte_3
sentenza n. 602/2024 del Tribunale di Cagliari;
2. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 8 agosto 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 111 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f./p.i. ), con sede a Capoterra ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Maurizia Borea, che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
) e (c.f. ), C.F._2 CP_3 C.F._3
residenti a [...]ed elettivamente domiciliati presso gli avv.ti Matteo
Calledda e Giulia Melis, che li rappresentano e difendono per procura in atti, appellati-appellanti incidentali
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 21 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello adita, contrariis rejectis: in via principale, previa adozione di idonee misure cautelari, riformare integralmente la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dagli attori in primo grado perché infondate in fatto e diritto per tutti i motivi riportati nelle difese svolte in corso di causa, stante la piena legittimità dell'intervento edilizio realizzato da sul lotto di sua proprietà in via Parte_1
Mannu, n. 17, a Capoterra;
in via subordinata, alla luce della presentazione dell'appello incidentale da parte dei signori e nella non creduta ipotesi di rigetto dell'appello di CP_1
si chiede di rigettare anche l'appello incidentale, per le ragioni che Parte_1
saranno meglio precisate nella comparsa conclusionale.
Con vittoria di spese e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte in via principale:
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza sentenza Parte_1
n. 602/2024 del 22 febbraio 2024, pubblicata il 28 febbraio 2024, emanata dal Tribunale di Cagliari, dott.ssa Monica Mascia, nel procedimento Rg. n. 7483/2013; in via incidentale:
- in accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui alla superiore espositiva, riformare la sentenza n. 602/2024 del 22 febbraio 2024, pubblicata il 28 febbraio 2024, emanata dal Tribunale di Cagliari,
pagina 2 di 21 dott.ssa Monica Mascia, nel procedimento Rg. n. 7483/2013, nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condannare la società al risarcimento del danno Parte_1
sofferto dagli odierni appellati, per le ragioni di cui in narrativa;
in via istruttoria e subordinata:
- nel caso in cui si ritenga di non rigettare la domanda di anche Parte_1
in accoglimento di tutte le eccezioni richiamate in narrativa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un nuovo consulente ed estensione alle questioni di carattere amministrativo;
in ogni caso, con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In qualità di proprietari dei lotti confinanti con l'area censita in catasto al foglio 5, particella 601, che si estende dalla via Mannu sino al Parco Liori, in cui in origine esisteva un fabbricato, parzialmente abusivo, composto da un corpo di fabbrica al piano terra allungato con il lato minore adiacente alla via
Mannu, un piccolo corpo aggiunto sempre al piano terra, un bagno esterno e una veranda, e convennero in CP_1 Controparte_4 CP_2
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la esponendo, in fatto, Parte_1
quanto segue:
- in data 27 agosto 1986, l'allora proprietaria del fondo confinante ( Pt_2
) aveva presentato una domanda di sanatoria e ristrutturazione del
[...]
vecchio fabbricato, alla quale era seguita la concessione edilizia del 24 maggio 1990, n. 1126, rilasciata dal Comune di Capoterra;
pagina 3 di 21 - le opere di ristrutturazione indicate nel progetto di sanatoria e ristrutturazione non erano mai realizzate e il fabbricato era rimasto inalterato fino alla sua demolizione avvenuta tra la fine dell'anno 2011
e l'inizio del 2012;
- in data 21 dicembre 2007, , dichiarandosi proprietaria Controparte_5
del lotto, aveva presentato una nuova domanda di concessione edilizia, che recava un'aggiunta manoscritta, priva di data, che recitava in applicazione dell'art. 5 decreto n° 2266 del 20/12/1983 senza Per_1
ulteriori specificazioni, pur essendo la relazione tecnica e il progetto privi di ogni riferimento in merito alla richiesta di applicazione di tale normativa;
- nel mese di aprile 2011 l'immobile era stato trasferito alla e in Pt_1
data 11 maggio 2011 era stata rilasciata la concessione edilizia alla nuova proprietaria, basata sul progetto presentato nel 2007, che prevedeva la realizzazione di una volumetria complessiva di 872 mc, pari quasi al massimo di quella consentita se la superficie del lotto fosse quella dichiarata di 291,61 mc;
- prima ancora di dare inizio ai lavori, nel mese di settembre 2011 la società aveva presentato al Comune di Capoterra una dichiarazione unica autocertificativa per attività produttive con un nuovo progetto avente ad oggetto la demolizione in ampliamento dei fabbricati per effetto dell'applicazione dell'aumento di volumetria del 30+5% previsto dall'art. 5 della legge regionale sarda sul c.d. piano casa;
pagina 4 di 21 - nel lotto in questione erano attualmente in corso lavori per l'edificazione di tre corpi di fabbrica disposti lungo il confine con il mappale 1287, il primo, prospettante verso la via Mannu, costituito da tre unità abitative poste al piano terra, primo e secondo;
il secondo destinato al corpo delle scale;
il terzo prossimo al Parco Liori, comprendente due unità immobiliari poste ai piani fuori terra ed un piano terra porticato destinato a parcheggio.
Tanto esposto, gli attori denunciarono le irregolarità urbanistiche dell'intervento di demolizione e ricostruzione in ampliamento, lamentando la realizzazione di una volumetria eccedente rispetto a quella consentita, e il mancato rispetto delle distanze tra fabbricati, derivante da ciò che, sebbene l'art. 28 del regolamento edilizio comunale prevedesse per i fabbricati di nuova costruzione una distanza di 5 metri dal confine e di 10 metri tra pareti finestrate, il fabbricato della convenuta era stato edificato a una distanza inferiore rispetto a quelle previste in forza di deroga, rilasciata dal responsabile tecnico del settore, ai sensi dell'art. 5 del Decreto dell'Assessore Regionale per la Sardegna agli Enti Locali 20/12/1983, n° 2266/U e dell'art. 28 del regolamento edilizio del Comune di Capoterra, sul presupposto per cui sarebbe stato impossibile costruire in aderenza non essendoci costruzioni edificate sul confine ad eccezione del confine posteriore.
*
Per quanto rileva nel presente giudizio, nel resistere, la convenuta eccepì
l'irrilevanza delle doglianze relative alla regolarità urbanistica dell'intervento pagina 5 di 21 di edificazione e, quanto alla questione delle distanze, oppose il proprio diritto di tenere il fabbricato a distanza inferiore rispetto a quella legale:
- quanto meno nella parte in cui il muro del nuovo fabbricato era stato realizzato dove già esisteva il precedente e,
- quanto all'ampliamento realizzato sulla parte di confine non precedentemente occupata dalla preesistente costruzione, sulla base del criterio della prevenzione, per avere esercitato il diritto di edificare sul confine, come consentito dall'art. 873 c.c. e dall'art. 28 del regolamento edilizio;
- in quanto, in ogni caso, sussistevano i presupposti per la sua concessione ai sensi dell'art. 5 del D.A. Regione Sardegna n. 2266/U del
20/12/1983 (Decreto e dell'art. 28 del Regolamento Edilizio di Per_1
Capoterra, atteso che il lotto si estendeva sul fronte strada per una lunghezza inferiore ai 24 metri (precisamente 9,28 metri) e il rispetto delle distanze avrebbe comportato una soluzione tecnica inaccettabile.
*
Con la sentenza n. 602, pubblicata il 28 febbraio 2024, il Tribunale condannò la convenuta alla demolizione (o, ove possibile, all'arretramento a 5 metri dal confine con il fondo degli attori) della nuova costruzione edificata sul lotto di sua proprietà nella parte eccedente la sagoma dell'edificio originalmente esistente e rigettò la domanda di risarcimento del danno.
Sul rilievo che l'intervento realizzato dalla società convenuta costituisse una nuova costruzione e non una mera ristrutturazione o ricostruzione, avuto riguardo alle modificazioni sostanziali rispetto al fabbricato preesistente (per pagina 6 di 21 sagoma, volumetria, altezza, collocazione e ingombro), il Tribunale ritenne che da tale qualificazione derivasse l'applicazione della disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione, con particolare riferimento alle distanze minime tra edifici e dai confini e, in particolare:
- una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate;
- una distanza minima di 5 metri dal confine;
- la possibilità di costruire in aderenza solo in presenza di edifici già esistenti sul confine (in base all'art. 28 del regolamento edilizio del
Comune di Capoterra, vigente all'epoca dei fatti, per le zone B2).
Nel caso di specie –argomentò il primo giudice- il fondo degli attori risultava già edificato, ma non sul confine, sicché restava preclusa la possibilità di costruire in aderenza o sul confine, per cui la società convenuta era tenuta al rispetto della doppia distanza: 5 metri dal confine e 10 metri tra pareti finestrate, atteso che la deroga concessa dal Comune di Capoterra con delibera consiliare n. 98/2014, ai sensi dell'art. 5 del D.A. 2266/U/1983 (cd. Decreto
), aveva riguardato esclusivamente la distanza tra pareti finestrate e non Per_1
aveva esteso (né avrebbe potuto estendere) la deroga alla distanza dal confine, che rimaneva vincolata al minimo di 5 metri.
Il Tribunale accertò, dunque, che la nuova costruzione era stata realizzata sul confine con la proprietà degli attori in violazione del distacco minimo previsto, senza che sussistessero le condizioni normative che avrebbero consentito tale edificazione (assenza di edifici sul confine o fondo confinante inedificato) e dispose la demolizione o, ove tecnicamente possibile,
l'arretramento della parte di fabbricato che eccede la sagoma dell'edificio pagina 7 di 21 originale ritenendo legittima solo la porzione coincidente con il manufatto preesistente, edificato nel 1957, in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa urbanistica locale e statale.
Quanto alla domanda di danni degli attori, il giudice richiamò il principio
(Cass., sez. un., 15 novembre 2022, n. 33645), secondo cui, in caso di violazione delle distanze legali, il proprietario confinante ha diritto sia alla tutela in forma specifica (demolizione o arretramento) che a quella risarcitoria, potendo quest'ultima essere liquidata anche in via equitativa, a fronte però dell'allegazione di uno specifico pregiudizio subito, che, nella fattispecie era mancata, atteso che gli attori si erano limitati a formulare una richiesta generica di risarcimento, senza fornire alcuna indicazione concreta circa la natura, l'entità o le modalità del danno subito.
*
2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione la . Pt_1
2.1. Con un primo articolato motivo, la società ha lamentato la qualificazione data dal Tribunale di Cagliari all'intervento edilizio quale nuova costruzione e ha censurato come errata l'interpretazione delle norme urbanistiche e, in particolare, dell'art. 5 del c.d. Decreto , dell'art. 28 del Per_1
Regolamento edilizio comunale e dell'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del PUC.
2.1.1 Sotto il primo profilo, la ha lamentato che il Tribunale abbia Pt_1
accertato l'esecuzione di una nuova costruzione basandosi esclusivamente sulle differenze rispetto al fabbricato preesistente (sagoma, volume, altezza, collocazione, etc.), con conseguente applicazione delle norme urbanistiche pagina 8 di 21 vigenti al momento della concessione edilizia del 2011, inclusi i vincoli sulle distanze tra edifici e dai confini.
A confutazione di siffatta qualificazione, ha: Pt_1
- denunciato una motivazione priva di un'adeguata analisi logico- giuridica, per essersi il giudice limitato a citare giurisprudenza sul concetto di nuova costruzione senza analizzare in modo approfondito il progetto edilizio, le sue caratteristiche e la normativa regionale applicabile, con conseguente mancata valutazione concreta e specifica del tipo di intervento eseguito, rendendo così impossibile il controllo sulla logicità del ragionamento;
- opposto come l'intervento debba essere considerato ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in ampliamento, del tutto legittimo come previsto dalla L.R. Sardegna n.
4/2009 e dalla circolare esplicativa del 2010, che chiarisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono comportare modifiche di sagoma, volume, prospetti, superfici e numero di unità immobiliari anche superando gli indici urbanistici previsti, comprese le distanze dai confini e tra edifici.
2.1.2. Sotto altro profilo, l'appellante ha censurato come errata l'interpretazione delle norme urbanistiche, in quanto, a differenza di quanto assunto dal primo giudice, la deroga prevista da tale corpo di norme non riguarda solo le distanze tra pareti finestrate ma anche le distanze dai confini, ove il rispetto delle stesse comporti l'inutilizzabilità del lotto o soluzioni tecniche inaccettabili, atteso che la ratio della deroga è quella di evitare una pagina 9 di 21 compressione ingiustificata del diritto di edificare, e deve essere interpretata in modo estensivo, tenendo conto delle peculiarità del lotto (fronte stradale inferiore a 9 metri).
In questa prospettiva, la ha evidenziato come il confinante Pt_1 CP_1
avesse inizialmente prestato consenso scritto all'edificazione sul confine
[...]
(maggio 2011) e l'avesse revocato solo nel 2013, quando i lavori erano già in fase avanzata, in maniera tardiva e pretestuosa, non fondata su modifiche sostanziali del progetto originario.
2.2 Con un secondo motivo, la ha denunciato la erronea e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 3 d.P.R. 380/2001 e della normativa sopravvenuta (art.
2- bis, comma 3-ter, introdotto nel 2020), che consente la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, anche con ampliamenti volumetrici.
In particolare, l'appellante ha evidenziato come, pur avendo il primo giudice correttamente richiamato il comma 1-ter dell'art. 2-bis d.P.R. 380/2001 (il quale stabilisce che, in caso di demolizione e ricostruzione, la nuova edificazione sia consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, anche in presenza di ampliamenti volumetrici), non avesse coerentemente applicato tale principio, limitandosi a menzionarlo senza trarne le conseguenze giuridiche necessarie, ovverosia quella per cui l'intervento realizzato –pur se qualificato come nuova costruzione– avrebbe dovuto essere considerato conforme, in quanto rispettoso delle distanze preesistenti e realizzato in un contesto normativo che oggi lo legittima pienamente.
In aggiunta, la ha sottolineato come la modifica dell'art. 3 d.P.R. Pt_1
380/2001 abbia ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia, includendovi pagina 10 di 21 interventi con modifiche alla sagoma, ai prospetti, al sedime e alle caratteristiche planivolumetriche, purché finalizzati all'adeguamento normativo e al miglioramento energetico, rafforzando la tesi per cui l'intervento realizzato rientrerebbe nella categoria della ristrutturazione edilizia, e non della nuova costruzione.
*
3. A seguito del decesso della parte hanno resistito alla CP_2
impugnazione il vedovo e i figli e i quali CP_1 CP_3 CP_2
hanno proposto appello incidentale nonché riproposto, ex art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni sulle quale la sentenza di primo grado non si era pronunciata.
3.1. Gli appellati, in particolare, hanno proposto impugnazione incidentale del capo della sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Gli hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, CP_1
2059, 1226 c.c. nonché degli artt. 115, 113 e 132 c.p.c. sotto i seguenti profili:
1. errata applicazione del principio probatorio, per avere il Tribunale ritenuto non allegato il pregiudizio subito, con conseguente esclusione di liquidazione equitativa del danno, malgrado:
i. la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 33645/2022) abbia chiarito che, in caso di violazione delle distanze, il danno può essere presunto e non necessita di prova diretta, purché allegato;
ii. nel caso di specie, sin dall'inizio fosse stata lamentata la limitazione del godimento del proprio immobile (riduzione di pagina 11 di 21 luce, aria e veduta), che costituisce danno non patrimoniale risarcibile.
2. violazione dell'art. 1226 c.c., giacché il primo giudice avrebbe dovuto procedere alla quantificazione equitativa del danno, in presenza di prova dell'an e incertezza sul quantum;
3. violazione dell'art. 115 c.p.c., atteso che la mancata contestazione specifica da parte di circa le allegazioni sul pregiudizio subìto Pt_1
avrebbe comportato l'obbligo per il giudice di considerare tali fatti come non contestati e quindi provati;
4. violazione dell'art. 113 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe dovuto applicare correttamente il principio iura novit curia, qualificando giuridicamente il danno allegato e riconoscendo la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., anche in assenza di esplicita richiesta in tal senso.
3.2 Infine, per non incorrere in decadenze ai sensi dell'art. 346 c.p.c., gli appellati hanno riproposto le:
• eccezioni di invalidità del titolo edilizio (concessione rilasciata in deroga alle distanze senza presupposti);
• eccezioni sulla violazione delle distanze tra pareti finestrate, ritenute assorbite dal Tribunale;
• istanze istruttorie per la rinnovazione della CTU, con estensione anche ai profili amministrativi.
* * *
4. I due motivi dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi (se non sostanzialmente pagina 12 di 21 coincidenti nelle doglianze espresse ai punti I.2 e II.1 dell'impugnazione) e funzionali a ottenere l'accertamento che la regolarità dal punto di vista urbanistico dell'intervento di demolizione e ricostruzione in aumento giustificherebbe la violazione delle distanze tra fabbricati.
4.1 La doglianza di omessa o apparente motivazione è priva di fondamento, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza impugnata non è affetta da vizio motivazionale, proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità invocata dalla stessa appellante.
Il Tribunale ha, infatti, puntualmente argomentato la propria decisione, richiamando:
• la giurisprudenza in tema di definizione di nuova costruzione (profilo non oggetto di contestazione da parte della ); Pt_1
• le caratteristiche dell'intervento (aumento di volumetria, modifica della sagoma, altezza e collocazione) quali risultanti dalla c.t.u. (non espressamente richiamata ai fini che qui rilevano ma ovviamente) costituente elemento immanente alla dinamica istruttoria e valutativa del giudizio;
• l'assenza di identità strutturale con il fabbricato preesistente, requisito essenziale per invocare l'usucapione della servitù di mantenere le distanze inferiori.
La c.t.u. ha infatti accertato che l'intervento realizzato da ha Pt_1
comportato:
• un aumento della volumetria complessiva;
• una modifica della sagoma e dell'altezza;
pagina 13 di 21 • una diversa collocazione planimetrica rispetto al fabbricato preesistente;
• la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, non coincidenti con quelli originari, collegati da una scala.
Tali elementi, oggettivamente rilevati dal consulente tecnico e mai seriamente contestati nel merito, sono stati recepiti e valorizzati dal
Tribunale nella motivazione della sentenza, che ha ritenuto correttamente integrata la nozione di nuova costruzione.
La motivazione è dunque logicamente coerente, giuridicamente corretta e ancorata ai fatti di causa, come richiesto dall'art. 132, n. 4, c.p.c.
4.2 La doglianza (sviluppata ai punti I.2 e II.1 dell'impugnazione) circa il merito della qualificazione dell'intervento edilizio come nuova costruzione è anch'essa infondata.
La difformità tra l'edificio preesistente e quello ricostruito era assolutamente pacifica e non controversa tra le parti, essendo stata espressamente ammessa dalla stessa società appellante nella comparsa di risposta in primo grado (cfr. contesto generale dell'atto e, in particolare, pag. 5
s). In tale atto, ha riconosciuto che l'intervento ha comportato un Pt_1
ampliamento volumetrico e una modifica della sagoma rispetto al fabbricato originario, tanto da giustificare la richiesta di premialità volumetriche ai sensi della L.R. Sardegna n. 4/2009. Tale circostanza esclude in radice la possibilità di qualificare l'intervento come ristrutturazione edilizia o ricostruzione in senso tecnico, trattandosi invece di nuova costruzione ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., ord. 15 dicembre 2020, n. 28612) per pagina 14 di 21 cui anche una qualsiasi modificazione della volumetria dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria determina che debba ravvisarsi una nuova costruzione (cfr. anche quanto osservato al punto che precede).
Tale approdo interpretativo non è smentito dal richiamo alla L.R. 4/2009 e alla circolare esplicativa del Piano Casa Sardegna del 6 marzo 2010, allegata alla delibera G.R. n. 9/15, funzionale, nella prospettiva dell'appellante, a sostenere che l'intervento edilizio realizzato -pur difforme rispetto al fabbricato originario- sarebbe comunque legittimo, in quanto conforme alla previsione normativa che consente la demolizione e ricostruzione senza l'obbligo di rispettare l'aspetto, la forma e l'orientamento dell'edificio originario.
Per quanto sopra osservato, tale argomentazione non incide in alcun modo sulla qualificazione giuridica dell'intervento come nuova costruzione.
La possibilità di derogare, sotto vari aspetti, all'aspetto esteriore dell'edificio originale, prevista dalla legge regionale e ribadita dalla circolare, riguarda esclusivamente il titolo edilizio e le condizioni per accedere agli incentivi volumetrici.
Essa non modifica né incide sulla definizione tecnico-giuridica di nuova costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze legali.
La regolarità urbanistica di un intervento edilizio non costituisce titolo per la violazione della disciplina codicistica sulle distanze tra edifici.
A conferma dell'irrilevanza della circolare esplicativa del Piano Casa
Sardegna del 6 marzo 2010, deve essere richiamata anche la sentenza del TAR
Sardegna, Sez. II, 19 dicembre 2011, n. 1244 del (citata dagli appellati), la pagina 15 di 21 quale ha affrontato in modo diretto la questione dell'interpretazione dell'art. 5 della L.R. Sardegna n. 4/2009 e della portata applicativa della relativa circolare.
Il TAR ha chiarito che l'art. 5 della L.R. Sardegna n. 4/2009 deve essere interpretato restrittivamente, limitando la nozione di indice massimo di edificabilità al rapporto tra superficie del lotto e volume edificabile.
Di conseguenza, ha escluso espressamente che tale norma -anche se integrata dalla circolare esplicativa del 2010- possa giustificare deroghe alle distanze legali tra pareti finestrate o all'altezza massima degli edifici.
Tali distanze, specie quelle previste dal d.m. 1444/1968 e dai regolamenti comunali, sono, infatti, inderogabili, in quanto poste a tutela di interessi pubblici (come salubrità, sicurezza e igiene) e diritti soggettivi dei confinanti e non possono essere superate per finalità edificatorie o di massimizzazione volumetrica, neanche ove vi posa essere un consenso in tale senso del vicino
(con conseguente irrilevanza della questione della revoca che l' avrebbe CP_1
prestato in un primo momento).
4.3 L'ulteriore profilo del primo motivo di appello (par. I.2) con cui Pt_1
ha contestato l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 5 del D.A. Regione
Sardegna n. 2266/U del 1983 (cd. Decreto ), dell'art. 28 del Regolamento Per_1
edilizio del Comune di Capoterra e dell'art. 11 delle N.T.A. del P.U.C., è infondato e deve essere rigettato.
Questa Corte condivide integralmente la motivazione espressa dal Tribunale in ordine alla portata della deroga risultante dalla delibera del Consiglio
Comunale n. 98/2014.
pagina 16 di 21 Il giudice ha rilevato come, in disparte ogni questione relativa alla sua legittimità, la delibera riguardasse esclusivamente la distanza tra pareti finestrate e non avesse mai incluso la distanza minima dal confine, pari a cinque metri, imposta dal regolamento edilizio vigente.
L'oggetto della deroga riguardava, indubbiamente, le distanze tra superfici finestrate.
Nessun riferimento era contenuto (esplicito né implicito) alla distanza dal confine, che pertanto rimane soggetta al rispetto del limite minimo di cinque metri, come previsto dall'art. 28 del Regolamento edilizio e dall'art. 11 delle
N.T.A. del P.U.C.
Del resto, tale interpretazione è pienamente conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte, la quale ha più volte spiegato che la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, realizzata dagli strumenti urbanistici regionali
(anche quelli a statuto speciale), deve ritenersi legittima quando faccia riferimento a una pluralità di fabbricati (gruppi di edifici) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi (tra le tante, Cass., 30 ottobre 2018,
n.27638 e la più recente Cass., ord. 11 aprile 2024, n. 9804).
pagina 17 di 21 La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati, introdotte dalle regioni nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente, operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n.
1444/1968.
Secondo le indicazioni interpretative della giurisprudenza costituzionale
(precisate da Corte Cost. nn. 50 e 41/2017 e n. 134/2014 e ribadite anche da
Corte cost. n. 119/2020), è legittima la previsione regionale di distanze in deroga a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.
Nella fattispecie vengono, invece, in rilievo distanze tra edifici isolati che - per quanto sopra argomentato- non sono suscettive di deroga da parte del c.d. decreto , in quanto la normativa regionale prende in esame gli edifici Per_1
confinanti isolatamente considerati, sicché la stessa non può trovare applicazione in deroga a quella statale.
Alla luce di quanto rilevato, il motivo di appello I.2 deve essere rigettato, in quanto:
• fondato su una lettura estensiva e non consentita della normativa urbanistica;
• smentito dalla documentazione amministrativa e dalla delibera comunale;
pagina 18 di 21 • contrario ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La distanza dal confine, non essendo oggetto di deroga, doveva essere rispettata integralmente. L'intervento edilizio, nella parte in cui si colloca a distanza inferiore ai cinque metri dal confine, è pertanto illegittimo.
*
5. L'appello incidentale è infondato.
La mera deduzione della lesione del diritto di proprietà per effetto della violazione delle distanze legali tra edifici -nella specie, la riduzione di luce, aria e veduta- non è di per sé sufficiente a fondare una pretesa risarcitoria. Tali effetti, infatti, costituiscono conseguenze tipiche e fisiologiche della violazione delle norme edilizie in materia di distanze e pertanto sono già impliciti nella domanda di tutela in forma specifica (demolizione o arretramento).
Perché possa configurarsi un danno (patrimoniale o/o non patrimoniale) risarcibile, è necessario un quid pluris, ossia l'allegazione di un pregiudizio concreto, specifico e ulteriore rispetto alla mera violazione normativa.
Sul punto, la sentenza del Tribunale di Cagliari ha correttamente richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.
33645/2022), secondo cui, pur essendo attenuato l'onere probatorio in capo all'attore, permane l'obbligo di allegare il pregiudizio subito, che non può essere desunto automaticamente dalla violazione della norma.
La liquidazione equitativa del danno, infatti, presuppone l'allegazione di elementi concreti che consentano al giudice di individuare il tipo di lesione e di procedere alla sua quantificazione, anche in via presuntiva, ma non arbitraria.
pagina 19 di 21 Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a formulare una richiesta generica di risarcimento, senza indicare in modo puntuale né la natura né
l'entità del danno subito.
Non è stata fornita alcuna descrizione delle ripercussioni effettive sulla vivibilità degli immobili né elementi idonei a dimostrare una diminuzione del valore economico o reddituale dei beni né, tantomeno, un impatto sulla sfera personale tale da giustificare il riconoscimento di un danno non patrimoniale.
In assenza di tale allegazione, il giudice non può supplire all'iniziativa della parte né può procedere a una quantificazione equitativa in via officiosa, pena la violazione del principio dispositivo e del divieto di pronunce in assenza di domanda.
Pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria si impone quale conseguenza necessitata dell'omessa allegazione del danno, in conformità ai principi consolidati in materia.
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Il rigetto dell'appello principale rende non necessario l'esame delle questioni riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
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6. La reciproca soccombenza in questo grado di giudizio fonda i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli pagina 20 di 21 appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello principale proposto dalla e l'appello Parte_1
incidentale proposto da e contro la CP_1 CP_2 Parte_3
sentenza n. 602/2024 del Tribunale di Cagliari;
2. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 8 agosto 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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