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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 4409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4409 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5041/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 5041/2025 R.G. promossa da
.f. (avv. LIBERTI ANNAMARIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. BRUNEO GIUSEPPE) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«pronunzia della separazione;
obbligazione del sig. di concorrere al CP_1 mantenimento della moglie con un assegno mensile, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI); obbligazione del padre di concorrere al mantenimento del figlio AN, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla madre, entro il 1 giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; la casa coniugale resta assegnata alla moglie, che, anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza del figlio AN, ne continuerà a godere in forza di diritto di abitazione. Le spese ordinarie della casa saranno sostenute dalla moglie, mentre quelle straordinarie saranno suddivise al 50%, in conformità al titolo di comproprietà; il sig. conserverà la disponibilità materiale di un'autorimessa, in CP_1 relazione alla quale sosterrà le spese condominiali e relative imposte e tasse connesse;
il sig. sosterrà i ratei del finanziamento auto Opel, fino alla scadenza della CP_1 maxirata finale, che sarà invece pagata dal figlio, previo eventuale rifinanziamento, con la propria retribuzione (se a quella data avrà reperito lavoro), ovvero sfruttando
l'assegno di mantenimento versato dal padre (se a quella data non avrà ancora reperito una occupazione); spese di lite interamente compensate;
rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in MANERBIO, in data 02/09/1989, trascritto al n. 27 parte II serie A dell'anno 1989 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dall'unione sono nati i figli (4 ottobre 1997) e AN (4 gennaio 2004). Per_1
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/10/2025.
Il Presidente estensore
AN NE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 5041/2025 R.G. promossa da
.f. (avv. LIBERTI ANNAMARIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. BRUNEO GIUSEPPE) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«pronunzia della separazione;
obbligazione del sig. di concorrere al CP_1 mantenimento della moglie con un assegno mensile, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI); obbligazione del padre di concorrere al mantenimento del figlio AN, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla madre, entro il 1 giorno 15 di ogni mese, un assegno di euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT (FOI). Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; la casa coniugale resta assegnata alla moglie, che, anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza del figlio AN, ne continuerà a godere in forza di diritto di abitazione. Le spese ordinarie della casa saranno sostenute dalla moglie, mentre quelle straordinarie saranno suddivise al 50%, in conformità al titolo di comproprietà; il sig. conserverà la disponibilità materiale di un'autorimessa, in CP_1 relazione alla quale sosterrà le spese condominiali e relative imposte e tasse connesse;
il sig. sosterrà i ratei del finanziamento auto Opel, fino alla scadenza della CP_1 maxirata finale, che sarà invece pagata dal figlio, previo eventuale rifinanziamento, con la propria retribuzione (se a quella data avrà reperito lavoro), ovvero sfruttando
l'assegno di mantenimento versato dal padre (se a quella data non avrà ancora reperito una occupazione); spese di lite interamente compensate;
rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in MANERBIO, in data 02/09/1989, trascritto al n. 27 parte II serie A dell'anno 1989 del registro dello stato civile del predetto comune.
Dall'unione sono nati i figli (4 ottobre 1997) e AN (4 gennaio 2004). Per_1
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 21/10/2025.
Il Presidente estensore
AN NE
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