Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 169/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI ConSIliere
Dr. Filippo GIORDAN ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21 marzo 2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Fabio Rizzin che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Controparte_1
Leonello Azzarini e Diana De Benedetti che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata, appellante incidentale-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 535/22 del Tribunale di Venezia
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto (n. 20/2021 del 08.01.2021) e in accoglimento del ricorso di prime cure: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rideterminarsi gli utili dell'impresa familiare in conformità a quanto evidenziato nel paragrafo n. 1 del ricorso d'appello, accertando e stabilendo che nulla è dovuto alla SInora per le causali di cui è Controparte_1 vertenza, con rigetto di tutte le domande formulate dalla stessa nel ricorso per ingiunzione e nella memoria di costituzione depositata nel procedimento n. 340/2021 r.g. NEL MERITO IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA: rideterminarsi per i motivi indicati in narrativa in € 11.625,07.- la somma dovuta alla SInora per le causali di cui è vertenza. In ogni Controparte_1 caso con condanna della SInora al pagamento delle Controparte_1 spese di lite, oltre a spese generali e accessori di legge, per entrambi i gradi digiudizio e delle spese della CTU contabile espletata nel giudizio di primo grado. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per motivi di cui in narrativa anche in denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto an e quantum debeatur, disporsi la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio e porsi le spese di CTU a carico della SInora con _1 condanna della controparte al pagamento delle spese di lite dell'appello. IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, per i motivi esposti in narrativa: In via preliminare:
- accertare la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile il ricorso in appello. In via principale:
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
- rigettare l'appello principale proposto dal SI. e Parte_1 confermare la Sentenza impugnata nella parte in cui riconosceva alla SI.ra il credito per € 22.359,78. Controparte_1
In via incidentale:
- in parziale riforma della stessa Sentenza, laddove riteneva indimostrata la rivalsa in favore del SI. Parte_1 dell'importo contributivo versato per conto della SI.ra _1
, preso atto dell'avvenuta deduzione dell'importo di €
[...]
32.689,00 risultante dalle dichiarazioni fiscali della medesima, considerare presuntivamente provata l'anzidetta rivalasa ai sensi dell'art. 2729 c.c., e per l'effetto condannare il Sig. Parte_1 al pagamento del dedotto di € 32.689,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- in parziale riforma della stessa Sentenza, laddove sottraeva la cifra di € 16.900,00 dal monte utili spettante alla SI.ra , Controparte_1 accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo relativo agli accrediti di cui al libretto postale intestato alla medesima e condannare, per l'effetto, il SI. , al maggior importo di € 1.176,53, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, e con condanna alla rifusione del contributo unificato pari ad € 388,50. In via istruttoria […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21 marzo 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in
[...]
epigrafe con cui - previa revoca del decreto ingiuntivo n. 20/2021, in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 167.588,64, a titolo utili spettanti all'ex moglie in qualità di Controparte_1
partecipante all'impresa familiare costituita dall'azienda di vendita al dettaglio di prodotti ittici - è stata emessa statuizione di condanna a suo carico per la minor somma di Euro 22.359,78 oltre interessi e
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia rivalutazione.
Il giudice di primo grado ha rilevato, alla luce delle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, che la quota di partecipazione della _1
all'impresa familiare risultava pari al 40% per il 2008 ed al 45% negli anni successivi e che lo non aveva fornito prova Parte_1
dell'effettiva distribuzione degli utili alla cessazione dell'impresa.
La ctu contabile, disposta al fine di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni fiscali (da cui emergevano utili molto limitati, tali da consentire il solo mantenimento della famiglia), ha evidenziato che le entrate dello per gli anni 2014, 2016, 2017 e 2018 erano Parte_1
superiori di € 162.415,91 rispetto all'importo dichiarato fiscalmente di
€ 188.376. In ragione di tale emergenza, il Tribunale ha ritenuto dimostrato che fossero stati realizzati utili derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa nella misura complessiva di € 350.791,91.
Detratte da tale somma le spese di mantenimento nei confronti della moglie e del figlio - calcolate facendo riferimento all'importo della pensione sociale - si è ottenuto l'importo di € 165.524,09, da cui, in ragione delle percentuali di partecipazione, si è ricavata la quota di €
73.730,25 spettante alla . _1
Da quest'importo, il giudice di primo grado ha sottratto, altresì, la somma di € 16.900,00 per versamenti effettuati nel libretto postale della e per l'acquisto di un'autovettura intestata alla stessa, _1
nonché le somme versate a titolo di contributi in suo favore, essendo provati i pagamenti fatti dall'impresa e non essendo dimostrata l'avvenuta restituzione da parte della lavoratrice.
Il giudice di prime cure ha, quindi, condannato lo a Parte_1
corrispondere alla la somma di € 22.359,78, oltre alla _1
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla cessazione dell'impresa familiare fino al saldo.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
Propone appello sulla base di tre motivi. Parte_1
a) Con il primo motivo di appello sostiene l'erroneità della quantificazione degli utili dell'impresa familiare in quanto il giudice di primo grado avrebbe travisato le risultanze della
CTU contabile. In particolare, evidenzia l'assenza di discrepanza tra gli utili presenti nelle dichiarazioni fiscali e gli importi emersi dai conti correnti, in quanto i primi sono indicati al netto dell'I.V.A, mentre i secondi derivano dagli incassi del prezzo di vendita dei prodotti della pescheria che incorporano l'I.V.A. al 10%. Ritiene che nulla spetti alla in quanto, _1
depurati gli utili dell'impresa (pari a € 188.376,00) dalle spese di mantenimento della famiglia (pari circa a € 185.267,82), si ottiene la somma di € 3.108,18, su cui calcolare la quota spettante all'ex moglie che, in base alle percentuali di partecipazione, risulta pari a € 1.398,81 e, quindi, inferiore a quanto già corrisposto.
b) Con il secondo motivo di appello, in via subordinata, censura la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice non ha considerato che il conto corrente presso la era Persona_1
cointestato e, quindi, la metà degli importi ivi accreditati era già di proprietà della . Sul punto ha evidenziato che, in base _1
al ragionamento seguito dal giudice di prime cure (contestato nel primo motivo di appello), la quota degli utili spettante all'appellata andrebbe comunque rideterminata nella somma pari ad € 11.625,07.
c) Con il terzo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha compensato tra le parti le spese di lite per la metà, ponendo a carico dell'appellante la restante metà oltre alle spese della ctu contabile. Nello specifico, sostiene
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
l'ingiustizia di tale statuizione valorizzando il fatto che parte appellata aveva intimato il pagamento della somma di €
167.588,64, pari a più di sette volte l'importo riconosciuto in sentenza.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
In merito al primo motivo di appello, ritiene priva di alcun riscontro probatorio la tesi dell'appellante secondo cui gli accrediti bancari rilevati dal CTU sarebbero al lordo dell'Iva.
Sul secondo motivo di appello, evidenzia che, secondo giurisprudenza consolidata, incombe su parte appellante l'onere di provare che la abbia materialmente percepito gli utili depositati sul conto _1
cointestato.
In merito alla asserita iniquità della liquidazione delle spese di lite, evidenzia che nelle conclusioni presentate nella memoria difensiva di primo grado, sia pur in via subordinata, la domanda era stata notevolmente ridotta in ragione delle emergenze del c.d. bilancino depositato dall'opponente e delle dichiarazioni fiscali in atti (€
55.779,00), in misura non molto lontana dall'importo poi riconosciuto in sentenza (€ 22.359,78). Ha altresì evidenziato che la statuizione sulle spese era coerente con una parziale reciproca soccombenza e la condanna alle spese di ctu era dovuta al fatto che era stata necessaria un'integrazione del quesito, in quanto parte appellante non aveva prodotto la documentazione relativa a tutti i conti correnti di cui era titolare.
In via di appello incidentale contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha sottratto dagli utili dovuti alla _1
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l'importo versato a titolo di contributi. Nella prospettazione offerta lo avrebbe trattenuto alla fonte gli importi della Parte_1
contribuzione versati a favore della ex moglie. Inoltre, sostiene che la somma dei versamenti del libretto postale e del valore dell'autovettura risulta pari all'importo di € 15.723,47, e non, come rilevato in sentenza, ad € 16.900,00; pertanto alla spetterebbe l'ulteriore _1
importo di € 1.176,53.
Infine, insiste per l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento monitorio RG n. 426/17 introdotto dallo Parte_1
presso il Tribunale di Venezia (cui avrebbe fatto seguito procedimento di opposizione), relativo a crediti riferibili ad un preliminare di compravendita per l'acquisto di un ristorante da parte dell'odierno appellante, ritenuti rilevanti al fine di poter meglio quantificare l'importo spettante alla . _1
La causa, a seguito di un rinvio per transito ad altra giurisdizione del giudice relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 15 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello principale è fondato.
1.1 – La consulenza tecnica svolta in primo grado, effettuando una comparazione tra i ricavi dichiarati dell'impresa familiare e le somme accreditate sui conti correnti dell'appellante, ha rilevato un'eccedenza degli accrediti in conto rispetto ai ricavi di Euro 54.493,70 (tabella pag. 8 perizia, cui si sono poi aggiunte ulteriori somme individuate nel supplemento di perizia). Come correttamente rilevato dall'appellante, tuttavia, si tratta di dati non omogenei in quanto i ricavi dichiarati a fini fiscali sono al netto dell'Iva applicata ai clienti (nella misura del
10% atteso il settore di attività), mentre le somme acquisite e versate
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nei conti correnti, quanto meno nei limiti dei redditi dichiarati, sono necessariamente comprensive dell'Iva applicata ai clienti. Parte appellata sostiene che non vi sarebbe prova del fatto che le somme versate in conto fossero comprensive di IVA ma si deve ritenere che le somme corrispondenti ai ricavi dichiarati a fini fiscali – proprio perché dichiarate all'amministrazione fiscale – siano corrispettivi cui è stata applicata l'IVA ai clienti finali. Peraltro, nella documentazione fiscale prodotta in causa riferibile allo (quanto meno per gli anni Parte_1
sino al 2015) si rinviene anche la dichiarazione IVA ove è riportata l'imposta dovuta e in cui emerge anche l'IVA detraibile – relativa agli acquisiti – che per quasi tutti gli anni va a compensare l'IVA dovuta sulle vendite, con conseguente risultato a credito (il che esclude il successivo versamento dell'IVA riscossa con le vendite). Posto, dunque, che i ricavi dichiarati a fini fiscali sono al netto dell'IVA applicata ai clienti, le somme effettivamente percepite sono necessariamente comprensive dell'IVA.
Gli elementi istruttori a disposizione, condizionati dal regime di contabilità semplificata dell'impresa familiare e dall'impossibilità, evidenziata dal CTU, di estendere l'analisi ai dati bancari anteriori al
2011 che non è stato possibile recuperare, consentono di svolgere un'indagine sulla reale consistenza dei ricavi (e degli utili) che sconta un inevitabile grado di approssimazione (anche il CTU ne dà atto).
Non è dimostrato, infatti, se tutti i ricavi venissero versati nei conti correnti e, di conseguenza, non è dimostrata l'entità dei ricavi incassati in contanti che è transitata nei conti riferibili allo
, né è dimostrata la tempistica dei versamenti in contanti Parte_1
rispetto alle date di incasso. Pur tenendo conto di questi limiti, si deve comunque ritenere che un confronto globale tra ricavi dichiarati e
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accrediti in conto (nei limiti della documentazione bancaria disponibile) può far emergere eventuali ricavi non dichiarati.
Tanto premesso, le somme versate annualmente nei conti correnti – la circostanza può dirsi pacifica tra le parti – derivano dall'attività
d'impresa e, pertanto, per verificare l'ammontare di una possibile differenza (eventualmente sottratta all'imposizione fiscale) tra somme accreditate in conto e ricavi dichiarati, si ritiene corretto aumentare l'importo dei ricavi della corrispondente iva applicata. Aumentato, dunque, il valore dei ricavi dichiarati dell'IVA al 10% (giungendo così ad Euro 1.814.050,70), e sottratta da tale cifra l'intero ammontare degli accrediti in conto (computando sia quelli emergenti dalla tabella a pag. 8 della CTU, sia quelli ricavati dal supplemento di perizia analizzando due ulteriori conti correnti: 1.703.630,70 + 50.540 +
51.068.69 = Euro 1.805.239,30) si ottiene un differenziale di appena
Euro 8.811,40, giustificabile come ricavi non versati in alcun conto.
Ne deriva l'assenza di utili ulteriori rispetto a quelli già dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi, pari ad Euro 188.376.
Da tale somma vanno detratti gli importi stimati in via equitativa (non oggetto di censura in sede di gravame) corrispondenti alle spese di mantenimento sostenute negli anni, pari ad Euro 185.267.82 ottenendo l'importo di Euro 3.108,18, pari agli utili da distribuire su cui calcolare la quota di spettanza dell'appellata (nella misura pacifica in causa del 45%) ottenendo la modesta somma di Euro 1.398,68. Nulla, dunque, spetta alla SI.ra anche solo volendo considerare il _1
valore di oltre 11.000 Euro dell'automobile a lei intestata (acquistata con i proventi dell'impresa familiare) e dei versamenti effettuati in suo favore nel libretto postale a lei intestato (circa 4.000 euro).
2 – L'accoglimento del primo motivo dell'appello principale determina l'assorbimento degli altri due.
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3 – Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Risulta pacifico e documentato in causa che il SI. abbia Parte_1
provveduto al versamento dei contributi previdenziali della SI.ra
. Non vi è prova, invece, dell'eventuale rimborso di tali somme _1
da parte di quest'ultima in favore del marito. La mera deduzione fiscale degli oneri legati ai contributi, d'altro canto, non prova affatto l'avvenuto sostenimento del costo in capo alla SI.ra , ma solo _1
che la stessa ha operato la relativa deduzione nella dichiarazione dei redditi. Peraltro, anche laddove si volesse ritenere che il marito abbia operato una sorta di rivalsa “alla fonte”, come prospetta la difesa dell'appellante incidentale, essa implicherebbe il riconoscimento in favore della di utili in misura pari ai contributi versati;
utili che _1
dovrebbero quindi ritenersi già erogati e, pertanto da sottrarre in ogni caso dalla somma astrattamente spettante a titolo di utili qui rivendicata.
Quanto all'ulteriore rilievo circa la quantificazione operata in sentenza in Euro 16.900 delle somme riconosciute alla SI.ra (per il _1
valore dell'automobile e le somme versate nel suo libretto postale), già si è rilevato che l'importo delle somme versate nel libretto ammonta a poco più di 4.000 euro (4.323,47 come evidenziato dall'appellante incidentale, cui si aggiunge il valore di Euro 11.400 dell'automobile) ma tale rilievo non determina alcuna spettanza aggiuntiva in favore della parte appellata per le ragioni già esposte nell'esame del primo motivo di appello principale.
4 – Anche il secondo motivo d'appello incidentale è infondato.
L'appellante incidentale si duole del mancato esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c. in relazione alla richiesta di acquisizione dei documenti afferenti a un diverso procedimento, coinvolgente il SI. , Parte_1
da cui si potrebbero ricavare – nella prospettazione offerta – elementi
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utili ai fini di una migliore quantificazione delle somme spettanti
(rectius, degli utili di impresa). La richiesta si appalesa del tutto esplorativa, meramente rivolta ad una verifica dell'esistenza di fondi ulteriori nella disponibilità dello che neppure è dato Parte_1
sapere se possano essere riconducibili ai proventi dell'impresa familiare. Peraltro, l'istanza era stata inizialmente proposta (cfr. osservazioni alla CTU e note del 10.03.2022) al fine di dimostrare l'esistenza di due conti correnti ulteriori, i cui estratti conto sono stati comunque forniti dalla difesa dello e analizzati dal CTU Parte_1
nel supplemento di perizia. Si ritiene, pertanto, corretto il mancato esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c..
5 – In conclusione, in accoglimento del primo motivo dell'appello principale, rigettato l'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate integralmente le domande proposte dall'appellata in primo grado essendo infondata la sua pretesa creditoria.
6 – Le spese di lite, attesa l'oggettiva complessità di ricostruzione degli utili generati dall'impresa familiare (anche in ragione del regime di contabilità semplificata e dell'impossibilità di recuperare la documentazione bancaria anteriore al 2011), vengono integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio. Le spese di CTU già liquidate in primo grado vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Accoglie il primo motivo dell'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente le domande proposte dall'appellata in primo grado;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi;
- pone le spese di CTU, già liquidate in primo grado, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del
50%.
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15.05.2025
Il conSIliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 12 ~