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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 127/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per nessuno Parte_1
- per , l'avv. BAUER RAIMUND Controparte_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. MULINO CRISTIAN e dall'avv. dott. PONZO SALVATORE
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. dott. BAUER RAIMUND
RESISTENTE
pagina2 di 5 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
-Accertare e dichiarare la Illegittimità/invalidità/nullità dell'avviso di addebito impugnato N. 35920240002285924000 per tutti i motivi innanzi specificati;
-conseguentemente annullare l'atto impugnato per tutti i motivi innanzi detti.
AD OGNI MODO:
-Condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari in favore della società ricorrente, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori i quali si dichiarano distrattari.
Di parte convenuta
Piaccia al Giudice adito, in veste di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
in via preliminare/pregiudiziale
-accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano, nonché dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce.
-in via principale: - accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria;
Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio.
pagina3 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. si oppone all'AVVISO DI Parte_1
ADDEBITO N. 35920240002285924000 formato il 24 Ottobre 2024, elevato da sede di , notificato il 13.02.2025, avente ad oggetto il mancato CP_1 CP_1
versamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuali sul minimale contributi, oltre somme aggiuntive- sanzioni morosità (regime sanzionatorio l. n. 388/2000 art. 116 co. 8 lett.a) per il periodo dal 01.2022 al 12.2023, per un importo totale pari ad euro 4.776,71. Premesso l'onere probatorio sul punto in capo all' , CP_1
sostiene che il provvedimento non solo sia immotivato, ma che non sussisterebbero nemmeno i presupposti fattuali, nemmeno dedotti, della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi e, in particolare, in modo continuativo e non meramente occasionale.
2. Si costituisce in giudizio l' e, preso atto dell'opposizione dichiara che in CP_1
considerazione della circostanza, che il sig. ha cessato la carica Parte_1
di socio accomandatario in data 17.4.2019, l' avrebbe proceduto con la CP_1
cancellazione della posizione del ricorrente dalla gestione dei commercianti dal
17.4.2019. Ne conseguirebbe la cessazione della materia del contendere. In via preliminare, tuttavia, eccepisce il difetto della competenza territoriale del
Tribunale di Bolzano, posto che ricorrente risiede a Vernole (LE), via Fiume n.
7, motivo per cui il presente giudizio non andava radicato innanzi al Tribunale di
, ma innanzi al Tribunale di Lecce. CP_1
3. È fondata l'eccezione preliminare ai sensi dell'art 444 cpc che prevede che”
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate pagina4 di 5 nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.”
Ciò posto, nell'atto introduttivo parte ricorrente dichiara di essere residente a [...].
La domanda, pertanto, è fondata;
la competenza è del Tribunale di Lecce.
4. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di legge, ulteriormente ridotti del 50% considerata la decisione in mero rito.
Termini di legge per l'eventuale riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la l'incompetenza del Tribunale di Bolzano in favore del
Tribunale di Lecce.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € € 754,40 per compenso, oltre CP_1
accessori di legge.
30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina5 di 5
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 127/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per nessuno Parte_1
- per , l'avv. BAUER RAIMUND Controparte_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
Werner Mussner
pagina1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 127/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. MULINO CRISTIAN e dall'avv. dott. PONZO SALVATORE
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. dott. BAUER RAIMUND
RESISTENTE
pagina2 di 5 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
-Accertare e dichiarare la Illegittimità/invalidità/nullità dell'avviso di addebito impugnato N. 35920240002285924000 per tutti i motivi innanzi specificati;
-conseguentemente annullare l'atto impugnato per tutti i motivi innanzi detti.
AD OGNI MODO:
-Condannare controparte al pagamento di spese, diritti ed onorari in favore della società ricorrente, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori i quali si dichiarano distrattari.
Di parte convenuta
Piaccia al Giudice adito, in veste di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
in via preliminare/pregiudiziale
-accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bolzano, nonché dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce.
-in via principale: - accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria;
Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio.
pagina3 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. si oppone all'AVVISO DI Parte_1
ADDEBITO N. 35920240002285924000 formato il 24 Ottobre 2024, elevato da sede di , notificato il 13.02.2025, avente ad oggetto il mancato CP_1 CP_1
versamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuali sul minimale contributi, oltre somme aggiuntive- sanzioni morosità (regime sanzionatorio l. n. 388/2000 art. 116 co. 8 lett.a) per il periodo dal 01.2022 al 12.2023, per un importo totale pari ad euro 4.776,71. Premesso l'onere probatorio sul punto in capo all' , CP_1
sostiene che il provvedimento non solo sia immotivato, ma che non sussisterebbero nemmeno i presupposti fattuali, nemmeno dedotti, della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi e, in particolare, in modo continuativo e non meramente occasionale.
2. Si costituisce in giudizio l' e, preso atto dell'opposizione dichiara che in CP_1
considerazione della circostanza, che il sig. ha cessato la carica Parte_1
di socio accomandatario in data 17.4.2019, l' avrebbe proceduto con la CP_1
cancellazione della posizione del ricorrente dalla gestione dei commercianti dal
17.4.2019. Ne conseguirebbe la cessazione della materia del contendere. In via preliminare, tuttavia, eccepisce il difetto della competenza territoriale del
Tribunale di Bolzano, posto che ricorrente risiede a Vernole (LE), via Fiume n.
7, motivo per cui il presente giudizio non andava radicato innanzi al Tribunale di
, ma innanzi al Tribunale di Lecce. CP_1
3. È fondata l'eccezione preliminare ai sensi dell'art 444 cpc che prevede che”
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate pagina4 di 5 nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.”
Ciò posto, nell'atto introduttivo parte ricorrente dichiara di essere residente a [...].
La domanda, pertanto, è fondata;
la competenza è del Tribunale di Lecce.
4. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i minimi di legge, ulteriormente ridotti del 50% considerata la decisione in mero rito.
Termini di legge per l'eventuale riassunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la l'incompetenza del Tribunale di Bolzano in favore del
Tribunale di Lecce.
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € € 754,40 per compenso, oltre CP_1
accessori di legge.
30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina5 di 5