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Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
CUSATI PIETRO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7609/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249012835438000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009286000000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4901/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 10020230009286000000, notificata in data 12/6/2023 l'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiedeva al Dott. On. Ricorrente_1, residente a [...] la somma di
€ 35.090,45 sulla base del ruolo n. 2023/250396, reso esecutivo in data 25/3/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 modello dichiarazione redditi
2019 presentata per il periodo di imposta 2018.
Propone ricorso il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, rappresentando che in data 26 luglio 2023, aveva chiesto la rateizzazione in 72 rate ex art. 19 del DPR 602/73, istanza che l'Agenzia aveva accolto il 27 luglio 2023 con un piano di rientro che prevedeva il pagamento dal 10 settembre 2023 al 10 luglio 2029.
Espone che esso ricorrente aveva regolarmente pagato 9 rate, l'ultima il 30 ottobre 2024, nonostante ciò, il
20 novembre 2024 aveva ricevuto una intimazione di pagamento n. 10020249012835438000 per le somme residue della stessa cartella.
Di seguito egli ha chiesto una nuova rateizzazione il 12 novembre 2024, ma l'Ufficio ha preannunciato e poi confermato il rigetto, con nota del 25 novembre 2024, ritenendo che il ricorrente fosse decaduto dalla precedente dilazione, violando la normativa vigente (D.L. 137/2020).
In data 28 novembre 2024 presenta osservazioni scritte e poi istanza in autotutela rimasta, però, senza riscontro.
Con il proposto ricorso impugna sia il rigetto della nuova rateizzazione, sia la successiva intimazione di pagamento, atti strettamente connessi e fondati su una errata applicazione della normativa in tema di decadenza dal beneficio reale ex art. 19 del D.Lgs n. 546/92, lett. h) che consente di impugnare dinanzi al
Giudice tributario il “diniego o la revoca di agevolazioni o definizioni agevolate”, categoria nella quale rientra il rigetto della rateizzazione, (Cass. civ., sez. trib., n. 2943/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 22398/2018); pacifica, invece, la autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/73.
Espone che, per le rateizzazioni concesse dopo il 16 luglio 2020, come nel caso di specie, presentata in data 26 luglio 2023, il D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) stabilisce che la decadenza si verifica solo dopo il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Nel caso che ci occupa risultavano 14 rate complessive scadute fino all'ottobre 2024, 9 sono state pagate, ne rimanevano 6 da pagare, quindi meno delle 8 previste per la decadenza.
Ne consegue che non è mai maturata la decadenza e, quindi, il diniego di nuova rateizzazione è illegittimo perché fondato su un presupposto di fatto e di diritto errato, in quanto l'Ufficio non ha alcuna discrezionalità nell'ammettere o meno la rateizzazione, deve solo limitarsi ad applicare la norma (Cass. civ., sez. trib., n.
11502/2019).
Conclude con la richiesta di dichiarare la non intervenuta decadenza dalla rateizzazione prot. n. 8334937, con l'annullamento del rigetto della nuova istanza del 25/11/2024, nonché per l'annullamento della intimazione di pagamento collegata, con la condanna dell'Agenzia alle spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, confutando tutto quanto eccepito dal ricorrente, confermando la decadenza del beneficio per mancato pagamento della rate previste e la legittimità del rigetto della nuova istanza di rateizzazione.
In via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza, rilevando che il ricorrente avrebbe impugnato in modo indistinto il rigetto della rateizzazione, l'intimazione di pagamento e la cartella sottostante, senza precisare chiaramente il petitum e i motivi specifici di doglianza.
Afferma la legittimità del rigetto dell'istanza in quanto pienamente fondato poiché dagli atti non risultano i pagamenti dovuti nel primo piano di dilazione;
la motivazione del provvedimento di diniego in quanto congrua e conforme alla normativa, essendo stati rispettati i passaggi procedimentali (preavviso di rigetto, osservazioni del contribuente, provvedimento definitivo) e la disciplina sulla motivazione degli atti (art. 7 dello Statuto del Contribuente) che si applicherebbe solo agli atti dell'amministrazione finanziaria e non direttamente all'ente della riscossione, che non è tenuto agli stessi obblighi formali.
Richiama giurisprudenza di legittimità per affermare che l'eventuale vizio di motivazione della cartella sarebbe imputabile all'ente impositore e non all'agente della riscossione (Cass. S.U. n. 11722/2010).
Ribadisce, inoltre, la regolarità della notifica della cartella e dell'intimazione, eseguite nel rispetto dell'art. 26 del DPR 602/73, nonché la tardività dell'impugnazione, in quanto la cartella era divenuta definitiva in mancanza si tempestiva contestazione e la validità delle notifiche via PEC anche se effettuata da indirizzi non presenti in pubblici registri, in quanto riconducibili inequivocabilmente all'ente.
Conclude per la inammissibilità e il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto con la conferma del rigetto dell'istanza di rateizzazione e la condanna del ricorrente alle spese di lite ed onorari.
In data 9/4/2025 deposita memorie illustrative il ricorrente contestando la motivazione data dall'Ufficio circa il diniego per decadenza dal piano originario di dilazione, insussistente in fatto e in diritto.
Contesta ogni ecccezione dell'Ufficio riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, ribadendo che l'inammissibilità eccepita per presunta genericità e cumulo di domande, non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso cumulativo oggettivo proprio è ammesso nel processo tributario, trattandosi di atti del medesimo procedimento esattoriale, con identità di oggetto e titolo (Cass. Civ.
7312/2005 – 19666/2024), ed, ancora, l'ammissibilità discende anche dagli artt. 104 cpc e 1, comma 2 del
D.Lgs n. 546/92, nonché ex art. 19 del D.Lgs n. 546/92, lett. e) e lett. h), gli atti impugnati sono autonomamente impugnabili.
Ribadisce che l'Ufficio ha errato nel ritenere il ricorrente decaduto dal beneficio di rateazione, in quanto per le rateizzazioni concesse dopo il 16 luglio 2020, il legislatore (art. 19 del DPR 602/73, come modificato dal
D.L. n. 137/2020 “Decreto Ristori”, convertito in L. n. 176/2020) stabilisce che la decadenza si verifica solo dopo il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.
Il ricorrente ha provato documentalmente di aver versato 9 rate su 14, con l'ultima in data 30 ottobre 2024, pertanto, solo 6 rate restavano insolute e non 8 come erroneamente sostiene l'Ufficio.
E' dunque evidente che non si è verificata alcuna decadenza, ne consegue che il diniego di rateazione è illegittimo in quanto fondato su un presupposto errato, così come l'intimazione di pagamento perché derivata da un atto viziato.
Inoltre l'Ufficio nelle controdeduzioni insiste su questioni di motivazione dell'atto amministrativo, tema mai sollevato nel ricorso, non ha preso posizione sulle specifiche eccezioni sollevate dal ricorrente, limitandosi a dissertazioni irrilevanti, per cui eccepisce la violazione dell'art.23 del D.Lgs n. 546/92, poiché non ha preso posizione sui motivi del ricorso, limitandosi a questioni estranee al thema decidendum.
Richiama, inoltre, l'art. 115 cpc secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, norma applicabile al processo tributario in forza dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs
546/92.
Anche la successiva eccezione di tardività del ricorso è infondata, poiché non è stata impugnata la cartella di pagamento ma solo gli atti successivi (diniego e intimazione), impugnati tempestivamente.
Conclude per l'integrale accoglimento del ricorso con annullamento del diniego di rateizzazione e della conseguente intimazione di pagamento, con la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite e la valutazione, da parte della Corte, della condanna ex art. 96 cpc
(responsabilità aggravata) per temerarietà della resistenza in giudizio, in quanto l'Agente della riscossione ha difeso atti palesemente erronei e non giustificati.
All'udienza di discussione pubblica del 10/10/2025, il rappresentante del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestava al Dott. On. Ricorrente_1, l'omesso versamento delle rate relative alla dilazione dallo stesso ottenuta avverso la cartella di pagamento notificata il 12/6/2023.
A seguito della notifica della intimazione, esso contribuente aveva richiesto di essere riammesso al beneficio della rateizzzazione, ricevendo il diniego da parte della Concesisonaria. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia la illegittimità del provvedimento di revoca dell'agevolazione e, conseguentemente, la illegittimità della intimazione di pagamento, in considerazione che, ai sensi di quanto stabilito dal D.L. n. 137/2020, la rateizzazione poteva essere revocata solo con il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive, rilevando che, nel caso di specie, esso ricorrente aveva provveduto al pagamento di 9 rate e di essersi arretrato soltanto di 6 rate e non di 8.
La doglianza risulta fondata in considerazione che effettivamente, sulla base della documentazione fornita in atti, è risultato che il ricorrente si fosse arretrato nel pagamento delle rate della dilazione solo di 6 e non di 8, per cui illegittima doveva ritenersi la revoca del beneficio e la conseguente richiesta del pagamento dell'intero importo residuo a mezzo la intimazione.
Pertanto, alla luce ddelle considerazioni di cui sopra, va censurato il comportamento dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione della revoca del beneficio concesso, con conseguente annullamento della intimazione emessa su un titolo ritenuto illegittimo.
Va accolto il ricorso in tali sensi competendo al contribuente di poter procedere alla riammissione al beneficio della rateizzazione del pagamento delle somme di cui alla cartella di pagamento originariamente emessa ed ancora dovute.
Stante la particolarità della materia trattata, al Corte ritiene giusta la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti. Il Presidente estensore
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
CUSATI PIETRO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7609/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249012835438000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - San Leonaro 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009286000000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4901/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 10020230009286000000, notificata in data 12/6/2023 l'Agenzia delle Entrate
Riscossione chiedeva al Dott. On. Ricorrente_1, residente a [...] la somma di
€ 35.090,45 sulla base del ruolo n. 2023/250396, reso esecutivo in data 25/3/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 modello dichiarazione redditi
2019 presentata per il periodo di imposta 2018.
Propone ricorso il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, rappresentando che in data 26 luglio 2023, aveva chiesto la rateizzazione in 72 rate ex art. 19 del DPR 602/73, istanza che l'Agenzia aveva accolto il 27 luglio 2023 con un piano di rientro che prevedeva il pagamento dal 10 settembre 2023 al 10 luglio 2029.
Espone che esso ricorrente aveva regolarmente pagato 9 rate, l'ultima il 30 ottobre 2024, nonostante ciò, il
20 novembre 2024 aveva ricevuto una intimazione di pagamento n. 10020249012835438000 per le somme residue della stessa cartella.
Di seguito egli ha chiesto una nuova rateizzazione il 12 novembre 2024, ma l'Ufficio ha preannunciato e poi confermato il rigetto, con nota del 25 novembre 2024, ritenendo che il ricorrente fosse decaduto dalla precedente dilazione, violando la normativa vigente (D.L. 137/2020).
In data 28 novembre 2024 presenta osservazioni scritte e poi istanza in autotutela rimasta, però, senza riscontro.
Con il proposto ricorso impugna sia il rigetto della nuova rateizzazione, sia la successiva intimazione di pagamento, atti strettamente connessi e fondati su una errata applicazione della normativa in tema di decadenza dal beneficio reale ex art. 19 del D.Lgs n. 546/92, lett. h) che consente di impugnare dinanzi al
Giudice tributario il “diniego o la revoca di agevolazioni o definizioni agevolate”, categoria nella quale rientra il rigetto della rateizzazione, (Cass. civ., sez. trib., n. 2943/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 22398/2018); pacifica, invece, la autonoma impugnabilità dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/73.
Espone che, per le rateizzazioni concesse dopo il 16 luglio 2020, come nel caso di specie, presentata in data 26 luglio 2023, il D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) stabilisce che la decadenza si verifica solo dopo il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. Nel caso che ci occupa risultavano 14 rate complessive scadute fino all'ottobre 2024, 9 sono state pagate, ne rimanevano 6 da pagare, quindi meno delle 8 previste per la decadenza.
Ne consegue che non è mai maturata la decadenza e, quindi, il diniego di nuova rateizzazione è illegittimo perché fondato su un presupposto di fatto e di diritto errato, in quanto l'Ufficio non ha alcuna discrezionalità nell'ammettere o meno la rateizzazione, deve solo limitarsi ad applicare la norma (Cass. civ., sez. trib., n.
11502/2019).
Conclude con la richiesta di dichiarare la non intervenuta decadenza dalla rateizzazione prot. n. 8334937, con l'annullamento del rigetto della nuova istanza del 25/11/2024, nonché per l'annullamento della intimazione di pagamento collegata, con la condanna dell'Agenzia alle spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, confutando tutto quanto eccepito dal ricorrente, confermando la decadenza del beneficio per mancato pagamento della rate previste e la legittimità del rigetto della nuova istanza di rateizzazione.
In via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza, rilevando che il ricorrente avrebbe impugnato in modo indistinto il rigetto della rateizzazione, l'intimazione di pagamento e la cartella sottostante, senza precisare chiaramente il petitum e i motivi specifici di doglianza.
Afferma la legittimità del rigetto dell'istanza in quanto pienamente fondato poiché dagli atti non risultano i pagamenti dovuti nel primo piano di dilazione;
la motivazione del provvedimento di diniego in quanto congrua e conforme alla normativa, essendo stati rispettati i passaggi procedimentali (preavviso di rigetto, osservazioni del contribuente, provvedimento definitivo) e la disciplina sulla motivazione degli atti (art. 7 dello Statuto del Contribuente) che si applicherebbe solo agli atti dell'amministrazione finanziaria e non direttamente all'ente della riscossione, che non è tenuto agli stessi obblighi formali.
Richiama giurisprudenza di legittimità per affermare che l'eventuale vizio di motivazione della cartella sarebbe imputabile all'ente impositore e non all'agente della riscossione (Cass. S.U. n. 11722/2010).
Ribadisce, inoltre, la regolarità della notifica della cartella e dell'intimazione, eseguite nel rispetto dell'art. 26 del DPR 602/73, nonché la tardività dell'impugnazione, in quanto la cartella era divenuta definitiva in mancanza si tempestiva contestazione e la validità delle notifiche via PEC anche se effettuata da indirizzi non presenti in pubblici registri, in quanto riconducibili inequivocabilmente all'ente.
Conclude per la inammissibilità e il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto con la conferma del rigetto dell'istanza di rateizzazione e la condanna del ricorrente alle spese di lite ed onorari.
In data 9/4/2025 deposita memorie illustrative il ricorrente contestando la motivazione data dall'Ufficio circa il diniego per decadenza dal piano originario di dilazione, insussistente in fatto e in diritto.
Contesta ogni ecccezione dell'Ufficio riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, ribadendo che l'inammissibilità eccepita per presunta genericità e cumulo di domande, non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso cumulativo oggettivo proprio è ammesso nel processo tributario, trattandosi di atti del medesimo procedimento esattoriale, con identità di oggetto e titolo (Cass. Civ.
7312/2005 – 19666/2024), ed, ancora, l'ammissibilità discende anche dagli artt. 104 cpc e 1, comma 2 del
D.Lgs n. 546/92, nonché ex art. 19 del D.Lgs n. 546/92, lett. e) e lett. h), gli atti impugnati sono autonomamente impugnabili.
Ribadisce che l'Ufficio ha errato nel ritenere il ricorrente decaduto dal beneficio di rateazione, in quanto per le rateizzazioni concesse dopo il 16 luglio 2020, il legislatore (art. 19 del DPR 602/73, come modificato dal
D.L. n. 137/2020 “Decreto Ristori”, convertito in L. n. 176/2020) stabilisce che la decadenza si verifica solo dopo il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.
Il ricorrente ha provato documentalmente di aver versato 9 rate su 14, con l'ultima in data 30 ottobre 2024, pertanto, solo 6 rate restavano insolute e non 8 come erroneamente sostiene l'Ufficio.
E' dunque evidente che non si è verificata alcuna decadenza, ne consegue che il diniego di rateazione è illegittimo in quanto fondato su un presupposto errato, così come l'intimazione di pagamento perché derivata da un atto viziato.
Inoltre l'Ufficio nelle controdeduzioni insiste su questioni di motivazione dell'atto amministrativo, tema mai sollevato nel ricorso, non ha preso posizione sulle specifiche eccezioni sollevate dal ricorrente, limitandosi a dissertazioni irrilevanti, per cui eccepisce la violazione dell'art.23 del D.Lgs n. 546/92, poiché non ha preso posizione sui motivi del ricorso, limitandosi a questioni estranee al thema decidendum.
Richiama, inoltre, l'art. 115 cpc secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, norma applicabile al processo tributario in forza dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs
546/92.
Anche la successiva eccezione di tardività del ricorso è infondata, poiché non è stata impugnata la cartella di pagamento ma solo gli atti successivi (diniego e intimazione), impugnati tempestivamente.
Conclude per l'integrale accoglimento del ricorso con annullamento del diniego di rateizzazione e della conseguente intimazione di pagamento, con la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite e la valutazione, da parte della Corte, della condanna ex art. 96 cpc
(responsabilità aggravata) per temerarietà della resistenza in giudizio, in quanto l'Agente della riscossione ha difeso atti palesemente erronei e non giustificati.
All'udienza di discussione pubblica del 10/10/2025, il rappresentante del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestava al Dott. On. Ricorrente_1, l'omesso versamento delle rate relative alla dilazione dallo stesso ottenuta avverso la cartella di pagamento notificata il 12/6/2023.
A seguito della notifica della intimazione, esso contribuente aveva richiesto di essere riammesso al beneficio della rateizzzazione, ricevendo il diniego da parte della Concesisonaria. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia la illegittimità del provvedimento di revoca dell'agevolazione e, conseguentemente, la illegittimità della intimazione di pagamento, in considerazione che, ai sensi di quanto stabilito dal D.L. n. 137/2020, la rateizzazione poteva essere revocata solo con il mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive, rilevando che, nel caso di specie, esso ricorrente aveva provveduto al pagamento di 9 rate e di essersi arretrato soltanto di 6 rate e non di 8.
La doglianza risulta fondata in considerazione che effettivamente, sulla base della documentazione fornita in atti, è risultato che il ricorrente si fosse arretrato nel pagamento delle rate della dilazione solo di 6 e non di 8, per cui illegittima doveva ritenersi la revoca del beneficio e la conseguente richiesta del pagamento dell'intero importo residuo a mezzo la intimazione.
Pertanto, alla luce ddelle considerazioni di cui sopra, va censurato il comportamento dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione della revoca del beneficio concesso, con conseguente annullamento della intimazione emessa su un titolo ritenuto illegittimo.
Va accolto il ricorso in tali sensi competendo al contribuente di poter procedere alla riammissione al beneficio della rateizzazione del pagamento delle somme di cui alla cartella di pagamento originariamente emessa ed ancora dovute.
Stante la particolarità della materia trattata, al Corte ritiene giusta la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti. Il Presidente estensore