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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 45/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 19/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Fasolo, e, per parte resistente, l'avv. Mlac, in sostituzione dell'avv. Spinoglio.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 45/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, e rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 it e Giancarlo Moro, Mirta ame
Email_1 Email_2
Email_3 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 dagli avv.ti Lorena Carleo, Enzo Morrico e Lucia Spinoglio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Trieste, via Filzi 21/1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6 febbraio 2024, i ricorrenti – moglie e figli di nato il [...] e deceduto il 30.05.2023, già Persona_1 dipendente con mansioni di fresatore dal 1962 al 1997 presso lo stabilimento di Monfalcone di , poi Controparte_2 [...]
poi divenuta Controparte_3 Controparte_4
, quindi fusa per incorporazione in
[...] CP_4
poi e infine, oggi, Controparte_5 Controparte_6 CP_1
- hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultima per ottenere il
[...] risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione del mesotelioma asseritamente contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento dell'attività lavorativa relativa all'esperienza professionale testé descritta, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale. A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che nell'esecuzione della sua attività, svolta in mancanza di dispositivi di protezione individuale e in un ambiente connotato dallo svolgimento contestuale di molteplici lavorazioni implicanti l'uso dell'amianto, sarebbe stato costantemente esposto a quest'ultimo, tanto passivamente, quanto attivamente, trattandosi materiale direttamente impiegato per le lavorazioni rimesse al fresatore. Il suo stato patologico sarebbe riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte della datrice di lavoro, sicché , quale sua CP_1 incorporante, dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva. Il ramo d'azienda cui è stato addetto sarebbe stato PT ceduto nel 1988 da AL MP ad AL Sistemi Industriali. Ne deriverebbe che le successive vicende societarie che hanno riguardato AL MP – ossia la sua fusione in e la successiva fusione di questa CP_7 in oggi –, determinanti per la vocatio in iudicium di CP_5 Controparte_1
, sarebbero irrilevanti e tutt'altro che decisive per la legittimazione passiva CP_1 di quest'ultima, visto che le operazioni che hanno condotto ad identificare la datrice di lavoro nell'attuale resistente sono avvenute quando la prima si era già spogliata del ramo d'azienda entro cui si sarebbe verificato il fatto illecito generatore del danno. ha poi posto in discussione il nesso eziologico tra la patologia CP_1 contratta dalla ricorrente e l'attività svolta come fresatore, sottolineando che costui, prima del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, aveva operato presso diverse società con mansioni di meccanico, attività che potrebbero aver implicato, in via esclusiva, l'insorgenza della patologia tumorale. Ha perciò chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei precedenti di lavoro del de cuius.
ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della domanda di automatico CP_1 riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in particolare, l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da All'epoca in cui questo aveva PT prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da . CP_1
Dalla documentazione depositata dalla stessa società [cfr. docc. 3, 4 e 5
], s'evince che , datrice di lavoro, dopo aver cambiato CP_1 CP_8 denominazione nel 1980 in nel 1983 ha ceduto ad AL CP_4
MP il ramo d'azienda cui è stato addetto. PT
Successivamente, nel 1988, è vero che AL MP ha ceduto lo stesso ramo ad AL Sistemi Industriali, compagine che, a seguito di diverse operazioni societarie, è stata poi acquisita dalla società EC nel 2012. Prima, nel 1990, AL MP – già cedente del ramo d'azienda d'interesse – si è fusa per incorporazione in che si è poi fusa per CP_4 incorporazione in oggi (odierna convenuta). CP_5 CP_1 Secondo la tesi di , il fatto che nel 1988, ossia prima dell'intervento CP_1 delle operazioni che hanno condotto AL MP ad identificarsi con la stessa , la predetta AL MP si fosse “liberata” del ramo CP_1
d'azienda rilevante dovrebbe condurre a ritenere che sia esente da ogni CP_1 responsabilità, come se quella cessione di ramo d'azienda avesse valenza liberatoria del cedente rispetto a debiti e responsabilità a lui riconducibili. Trattasi di tesi del tutto infondata. Come chiarito ancora recentemente dalla Corte di cassazione in vicenda del tutto affine [cfr. Cass., n. 29110/2024], deve infatti trovare applicazione l'art. 2112, comma 2, c.c., il quale, in ogni versione vigente dal 1942 ad oggi, ha previsto la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti, conosciuti o conoscibili, vantati al momento del trasferimento d'azienda dal lavoratore [cfr., ex aliis e in relazione al previgente testo dell'art. 2112 c.c., Cass. n. 14081/2000; in relazione al vigente testo dell'art. 2112 c.c., ed a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario dei crediti del lavoratore, v., ex aliis, Cass. n. 7517/2010 e successive conformi] L'art. 2112, comma 2, c.c. è derogabile solo in termini di liberazione del cedente e non del cessionario e, peraltro, solo se è il lavoratore a consentirvi con le forme previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c., il che non è stato mai neppure allegato nella vicenda in esame. Pertanto, le operazioni societarie che hanno riguardato la società datrice di lavoro e il ramo d'azienda presso cui la parte ricorrente ha operato sono, a monte, irrilevanti, trattandosi di res inter alios acta inopponibili al terzo lavoratore che non vi ha partecipato. Chiariti questi aspetti, e al fine di semplificare lo scenario, può quindi osservarsi che , divenuta nel 1980 con cambio di CP_8 CP_4 denominazione, è il soggetto presso cui, in tesi, è sorta l'obbligazione risarcitoria nella titolarità di parte ricorrente. Questa obbligazione, in quanto “generata” entro un dato ramo d'azienda, è stata trasmessa nel 1983 dalla cedente AL alla cessionaria AL MP, entrambe responsabili ex art. 2112 c.c.. Quando AL MP ha ceduto, nel 1988, lo stesso ramo d'azienda, non s'è liberata di questa responsabilità. L'ha mantenuta nel suo patrimonio, “portandola con sé” quando, nel 1990, si è fusa per incorporazione in In tale Controparte_4 momento, a ben vedere, la responsabilità di cedente ( e Controparte_3 cessionario (AL MP) si sono ricongiunte. Quando, nel 1993, si è fusa per incorporazione in CP_4 CP_5 compagine oggi denominata la responsabilità delle incorporate Controparte_1 non s'è ovviamente dissolta, trasmettendosi al patrimonio dell'incorporante, giusta il disposto dell'art. 2504-bis c.c..
* 5. Va poi chiarito che la domanda d'integrazione del contraddittorio formulata da non può essere accolta. Questa, infatti, non ha proposto alcuna CP_1 domanda nei confronti dei precedenti datori di lavoro di né per esserne PT manlevata, né identificando in maniera inequivoca negli stessi i responsabili esclusivi del fatto (c.d. laudatio auctoris). Invero, dopo aver argomentato, in termini alquanto perplessi, che «nella presente fattispecie, vi è la concreta possibilità che il c.d. rischio espositivo possa essersi verificato esclusivamente nel periodo in cui il de cuius ha prestato la propria attività lavorativa in luoghi ben differenti dagli stabilimenti di proprietà della scrivente società. È sufficiente tale presupposto a condurre alla consapevolezza che, nel caso di specie, non è in ogni caso possibile attribuire il necessario nesso di causale esclusivo fra la malattia contratta dal de cuius e la prestazione lavorativa disimpegnata alle dipendenze della » [p. 6 memoria], la società ha Controparte_4 concluso senza formulare alcuna specifica domanda nei confronti dei precedenti datori di lavoro. Va del resto escluso che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, perché la pronuncia nei confronti di , fondata sul rapporto di lavoro intercorso con CP_1
può essere senz'altro emessa senza la presenza in giudizio di altri datori di PT lavoro, terzi del tutto estranei al rapporto dedotto in giudizio. Peraltro, anche l'eventuale corresponsabilità dei precedenti datori di lavoro in ordine alla causazione della patologia darebbe comunque luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in quanto, come chiarito dalla Corte di cassazione, è questa l'ipotesi che si verifica quando l'attore proponga una domanda con la quale invochi contro distinti soggetti la responsabilità solidale per un titolo comune e i convenuti non chiedano reciprocamente l'accertamento della responsabilità esclusiva l'uno dell'altro [Cass. n. 9625/2018; Cass., n. 17864/2016; Cass., n. 19584/2013]. Infine, l'istanza della convenuta, anche quale sollecitazione di un ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. (norma cui l'istanza fa espresso riferimento), non potrebbe comunque trovare accoglimento perché non si ravvisa alcuna ipotesi di «comunanza di causa», attesa l'assoluta genericità delle allegazioni in ordine alla tipologia dell'attività esercitata dai precedenti datori di lavoro, alle mansioni espletate dal lavoratore, nonché rispetto alle fonti dell'asserita esposizione ad amianto.
* 6. Nel merito, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e PT documentale [cfr. doc. 3 ricorrenti]. Non è inoltre contestato che costui sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
6.1. Una descrizione del contesto entro cui queste si sono svolte si può già evincere dalla lettura congiunta del suo curriculum professionale - proveniente da AL, ove egli è qualificato, per il periodo dal 29.01.1962 al 31.12.1987, come
“Operatore fonderia ” presso il reparto ” [cfr. Parte_4 Parte_5 doc. 19 ricorrenti] - e dell'Atto di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con cui, per gli “operatori ” addetti alla Parte_5
, è stata accertata la esposizione ad asbesto fino al 1987 Parte_5
[cfr. doc. 30 ricorrenti].
6.2. Il materiale in questione compare del resto anche nell'elenco di materiali isolanti redatto dalla stessa il 02.02.1976 [cfr. doc. 44 ricorrenti]; ancora, che CP_8 esso venisse impiegato nell'attività di nastratura è poi plasticamente dimostrato dai protocolli per le lavorazioni attinenti al metallo bianco [cfr. docc. 39 e 43 ricorrenti]. In sostanza, e ad ogni sterile deduzione in senso opposto della resistente, non vi è alcun dubbio in merito al fatto che l'amianto sia stato impiegato nell'attività produttiva.
6.3. L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione di PT all'amianto.
collega di nel periodo dal 1981 al 1989 e chiamato ad Parte_6 PT operare, benché con mansioni differenti, nel medesimo ambiente, ha ricordato che «l'ambiente in realtà era collocato in uno spazio aperto, per cui i diversi reparti non erano fisicamente separati. In un unico contesto venivano svolte diverse lavorazioni, ciascuna in un'area delimitata senza barriere fisiche. Io e lavoravamo a stretto contatto. Lo PT vedevo lavorare e conosco le caratteristiche della sua attività. Dalla fonderia arrivavano dei semilavorati, ossia semigusci che lavorava e che contenevano amianto…Questi PT semilavorati venivano lavorati e ciò implicava la dispersione di particelle…In tutto l'ambiente, anche per l'assistenza che veniva prestata ad altri reparti, vi era esposizione a particelle e polveri, materiale volatile presente nel contesto anche perché l'ambiente aveva due portoni aperti, da cui entravano sostanze provenienti da svariati contesti…Macor operava come fresatore e operava anche sulla rettifica. Quest'ultima attività consisteva nell'esecuzione di lavori di precisione. Erano lavori svolti sempre in attrezzeria, nell'ambiente che ho descritto». Ha aggiunto che «le nastratrici operavano poco distante da noi, circa 15-20 mt in linea d'area. Costoro prendevano le bobine in rame, che venivano isolate con un nastro in vetro e poi montate sulle macchine, inserite nei pozzi di impregnazione e poi collocate nei forni. Questa lavorazione non implicava l'uso di amianto, ma solo del nastro in vetro», ciò che però è smentito dai protocolli elaborati dal versante datoriale, da cui risulta l'uso di amianto da parte delle nastratrici e che conferma ulteriormente l'esposizione passiva derivante da lavorazioni svolte nel medesimo contesto ambientale [cfr. doc. 42 ricorrenti]. Si è espresso in termini affini anche Questi, dipendente di Persona_2
AL dal 1980 per circa dieci anni, ha ricordato di aver visto lavorare i fresatori, indicando che costoro «avevano delle macchina meccaniche che servivano a sagomare delle componenti delle macchine elettriche. I componenti in amianto erano presenti nei componenti che dovevano sagomare. Erano tutte attività che venivano svolte a freddo con eventuale lubrificazione per evitare il surriscaldamento degli utensili. Si trattava di attività che generavano sfridi, ossia parti di risulta che si accumulavano a terra intorno alla postazione, e polveri». Tuttavia, il teste ha precisato che «non venivano impiegate mascherine. Le lavorazioni che implicavano l'uso di amianto non implicavano l'uso di mascherine né tecniche per portare in depressione lo spazio dedicato a quelle lavorazioni. Non vi erano nemmeno aspiratori se non alcuni di vecchio stampo, ossia ventole sulla sommità dell'edificio del tutto distante dal luogo d'origine della polveri. Percepivo che presso la mia postazione si accumulavano polveri presenti da altre postazioni. Ricordo che gli indumenti erano impolverati». Sulle pulizie ha aggiunto che «la pulizia dell'ambiente di lavoro era svolta con aspiratori da imprese appaltatrici nella parte comune, ossia nei corridoi. Nelle singole postazioni, mi pare di ricordare che tra gli obblighi lavorati per l'addetto alla macchina vi fosse anche quello di eseguire le pulizie grossolane della macchina. Ciò perché si lavorava su due o turni e quindi bisognava lasciare la postazione pulita per il collega subentrante. A volte la pulizia personale era eseguita mediante una pistola ad aria rivolta verso la figura di chi doveva pulirsi».
6.4. A fronte di questi dati, può ritenersi che abbia operato in un PT ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la
“nocività” dell'attività lavorativa svolta e la sua esposizione, tanto diretta, quanto passiva, al materiale in questione.
* 7. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie»
[Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
7.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera
o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrente [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
7.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, è stato previsto che: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 8. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui ha PT operato e le patologie contratte, va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto, dopo aver confermato che è stato affetto da patologia PT neoplastica, ha evidenziato che «la principale causa di mesotelioma pleurico, poiché le fibre di amianto inalate, stazionando nell'organismo per un lungo periodo di tempo, generano un'infiammazione cronica che può sfociare nello sviluppo di una patologia tumorale. Generalmente, tra l'esposizione all'amianto e l'instaurarsi della patologia trascorrono alcuni decenni... Nel Documento di Consenso del 20141 è riportato che tutte le tipologie di mesotelioma maligno possono essere causate dall'esposizione all'amianto, compresa dunque la forma pleurica diagnosticata al sig. Nel determinare la PT correlazione tra un mesotelioma pleurico e l'esposizione occupazionale all'asbesto, in assenza del conteggio delle fibre e dei corpuscoli effettuato sul tessuto polmonare, assumono un ruolo chiave l'anamnesi lavorativa e la concomitante presenza di lesività attribuibile all'amianto». Il c.t.u. ha quindi osservato che, «nel caso in esame, le lavorazioni svolte dal sig. presso lo stabilimento di Monfalcone implicavano l'esposizione all'amianto e si sono PT protratte per un lungo periodo di tempo;
si precisa che, secondo le linee guida 2021 CP_9 sul mesotelioma pleurico, l'uso industriale dell'amianto è stato massimale negli anni '70 fino alla metà degli anni '80, per poi cessare nel 1994 (anno di entrata in vigore della l. 257/92). Per quanto riguarda la latenza temporale, il Documento di Consenso stabilisce la necessità che trascorrano almeno dieci anni tra la prima esposizione e la manifestazione della patologia;
la prima esposizione all'amianto risale, presumibilmente, all'inizio degli anni '60 e la malattia tumorale si è manifestata nel 2022, pertanto è soddisfatto il criterio temporale». Ha quindi concluso che « era affetto da un mesotelioma bifasico della pleura, PT patologia che ne ha causato il decesso. In considerazione dell'anamnesi lavorativa, si ritiene che la causa di tale patologia possa essere attribuita all'esposizione occupazionale all'amianto». Di fronte alle osservazioni del c.t.p. di , tese a valorizzare un ipotetico CP_1 ruolo eziologico dell'attività lavorativa svolta da prima d'approdare in PT CP_8
e l'ignoranza, al tempo dei fatti di causa, della rilevanza di un'esposizione a basse dosi di asbesto, ci si potrebbe limitare a segnalarne la patente inconferenza, visto il thema decidendum e la reiezione dell'iniziativa di tesa ad estenderlo. Ad CP_1 ogni buon conto, si può comunque e ad abundatiam evidenziare che il c.t.u., lette quelle osservazioni, ha confermato le proprie conclusioni, esito che, per puro inciso, va avallato anche considerando che dall'istruttoria testimoniale è risultata confermata un'esposizione non bassa, bensì massiccia e continua.
8.1. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti»
[Cass., n. 5704/2017]. Del resto, è appena il caso di osservare che «in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni» [Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018]. Ne deriva che la concorrente presenza d'altre esperienze professionali non recide senz'altro il nesso di causalità accertato dal c.t.u. anche a voler fare esclusivo riferimento al periodo in cui ha lavorato alle dirette dipendenze di PT
. Può quindi osservarsi che, anche ritenendo che sia stato P_ PT esposto all'amianto al di là dell'esperienza presso queste compagini, non potrebbe comunque ritenersi dimostrato l'intervento di quel fattore estraneo che, alla luce dell'accertamento probabilistico rispetto all'efficienza causale dell'esposizione presso la resistente, varrebbe ad interrompere il nesso eziologico come sopra ricostruito. Invero, ogni antecedente causale, ancorché indiretto o remoto, assume rilevanza, salvo che non sussista la certezza dell'intervento di un fattore estraneo a quello esaminato, tale da far degradare quest'ultimo al rango di semplice occasione. Nella specie, non vi sono elementi concreti per ritenere - né con certezza, né sulla base del criterio del “più probabile che non” - che le attività lavorative presso imprese terze abbiano determinato, autonomamente, l'infermità che ha concorso alla morte di Quindi, non viene smentito il fatto che, tra le stesse concause, PT vada annoverata, con la rilevanza di cui s'è dato conto, l'esposizione addebitabile all'inadempimento imputabile oggi a . CP_1
8.2. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è affetto il ricorrente. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 9. Sul piano delle conseguenze, ricordato che il c.t.u. ha chiarito che la causa del decesso è stato il mesotelioma e che esso è stato causato dall'esposizione professionale de qua, alla luce del percorso clinico del de cuius, il c.t.u. ha indicato che «è possibile riconoscere un'inabilità temporanea totale per 30 giorni, corrispondenti al periodo in cui il sig. era ricoverato e ai giorni in cui si è sottoposto alla chemioterapia, PT
e un'inabilità parziale all'80% per 135 giorni in considerazione delle sue condizioni cliniche tra i due ricoveri».
* 10. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per il danno subito da CP_1 PT
10.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, CP_1
d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall' ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. CP_10
38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del CP_10 danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in CP_10 forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri CP_10 legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)»
[Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020]. 10.2. In merito alla quantificazione del danno, deve rilevarsi che, laddove la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno
[Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia, nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, è equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”. 10.3. Queste tabelle sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario); - la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 35.247,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento. Il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a PT
- un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 27 giorni, corrispondenti ai giorni di ricovero non continuativi e a quelli in cui si è sottoposto a chemioterapia. Il c.t.u. ha in verità indicato questi periodi in 30 giorni, ma considerando i due ricoveri (dal 16.12.2022 al 05.01.2023 e dal 27.05.2023 al 30.05.2023) e i 4 giorni in cui si sono svolte le sedute di chemioterapia (ossia il 31.01.2023, il 21.02.2023, il 14.03.2023 e il 05.04.2023), i giorni vanno correttamente indicati in n. 27.
- un periodo di danno biologico temporaneo all'80% di 138 giorni, corrispondenti ai giorni “rimanenti. Orbene, si ritiene che, a prescindere dalla diversa percentuale di danno coinvolta, ricorrano i presupposti per valutare gli ultimi 30 giorni di vita del ricorrente sulla base della Tabella del danno terminale. Depone in questo senso la tangibile sofferenza che l'ha afflitto negli ultimi mesi, espressiva della consapevolezza dell'approssimarsi dell'evento letale ed emergente, oltre che da dati di comune esperienza, dai referti medici da cui s'evince un progressivo ed irreparabile scadimento delle condizioni fisiche del malato. Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 77.016,00 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 41.769,00, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Per il restante periodo di 135 giorni, occorre distinguere: - un periodo di 24 giorni di danno biologico temporaneo al 100%, corrispondenti ai giorni del primo ricovero e a quelli in cui si è sottoposto a chemioterapia (i quali ultimi sono tutti antecedenti agli ultimi 30 giorni di vita);
- e un periodo di 111 giorni, contrassegnato dal danno biologico all'80%. Per entrambi, occorre invece fare riferimento alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, la cui applicazione conduce ad identificare, applicando la massima personalizzazione, l'importo dovuto nella somma di euro 4.152,00 (173 x 24 x 100 : 100) e di euro 15.362,40 (173 x 111 x 80 :100), addizione che conduce alla cifra di euro 19.514,40. La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia e delle modalità che l'hanno connotata, per come indicate dallo stesso c.t.u. e dimostrate dalle deposizioni testimoniali sopra menzionate. Pertanto, il danno iure hereditatis deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 96.530,40. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della diagnosi, avvenuta il 03.01.2023, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a gennaio 2023.
* 11. Quanto alla domanda risarcitoria azionata iure proprio dalla moglie e dai figli di i danni subiti da costoro sono dimostrati dalle parole di PT NA
, nipote della moglie, e di , fidanzata del figlio
[...] SO R_
, assidua frequentatrice della famiglia abitando nello stesso Pt_1 PT stabile di e del de cuius, ha ricordato che questi ultimi hanno sempre Pt_1 convissuto e ha descritto una particolare unità familiare, ricordando di aver frequentato « per diverse ricorrenze, in particolare per i compleanni. I figli, in queste PT occasioni, erano sempre presenti…Andavo a casa di due o tre volte alla Persona_1 settimana. Una volta al mese facevamo delle grigliate insieme, ciò nei mesi primaverili o estivi. I figli erano sempre presenti…Spesso, quando mi recavo a casa di Persona_1 incontravo entrambi i figli… Il figlio non abitava con mentre PT Persona_1 PT ha vissuto con il padre fino alla sua morte». Ha poi ricordato che « faceva parte di un coro. Spesso andava con la moglie R_ alle gite e alle manifestazioni organizzate nell'ambito del coro». Rispetto al periodo di malattia, ha riferito di essere andata a trovarlo e che in tali occasioni «erano presenti sia i figli che la moglie». In termini affini, ha ricordato di aver frequentato «spesso la SO sua abitazione. Alla morte del padre, viveva ancora coi genitori. In alcuni periodi PT andavo a casa di ogni giorno, in altri momenti due o tre volte alla settimana. Mi R_ recavo in quel contesto molto spesso. Vedevo spesso anche lui era costantemente PT presente presso la casa dei genitori. Eravamo soliti trascorrere le festività, le ricorrenze o occasioni conviviali insieme. In queste occasioni, la moglie di e i figli erano sempre PT presenti». In merito al rapporto coniugale, la teste ha riferito che « ha sempre PT convissuto con la moglie. Coltivavano insieme l'interesse per l'orto e la gestione della casa e la moglie lo accompagnava ai concerti del coro di cui faceva parte. In relazione al coro, PT partecipavano a gite e trasferte insieme». Quanto al periodo di malattia, la testimone ha precisato «gli prestavano assistenza sia la moglie che i figli e ciò sia rispetto alle visite mediche, sia rispetto alla gestione quotidiana, ad esempio per la somministrazione dei farmaci. Si erano organizzati in modo tale da ripartirsi equamente i compiti e prestargli costante assistenza». 11.1. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo ai ricorrenti a seguito della morte di La Persona_1 famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati. 11.2. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto. 11.3. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] e Persona_1 morto il 30.05.2023, a 80 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il Parte_1
13.07.1942 e, al momento del decesso del marito, di anni 80, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti i figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 20 punti così distribuiti:
- 15 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di molteplici hobby e momenti di svago;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito, considerato anche l'apprezzabile arco di tempo entro cui essa si è sviluppata. Vanno perciò assegnati 72 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 281.592,00. 11.4. Applicando i parametri alla vicenda di deve procedersi Parte_2 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] e Persona_1 morto il 30.05.2023, a 80 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato [...], e al Parte_2 momento del decesso del padre di anni 50, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la madre e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, così distribuiti:
- 5 punti in considerazione dell'intensità della;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre, di cui si è preso cura al massimo delle sue possibilità e per un arco di tempo apprezzabile. Vanno perciò assegnati 54 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 211.194,00. 11.5. Applicando i parametri alla vicenda di deve procedersi Parte_3 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] e Persona_1 morto il 30.05.2023, a 80 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il [...], e al Parte_3 momento del decesso del padre di anni 42, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti, stante la sua sussistenza al momento del decesso;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la madre e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, così distribuiti:
- 5 punti in considerazione dell'intensità della;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre, di cui si è preso cura al massimo delle sue possibilità e per un arco di tempo apprezzabile. Vanno perciò assegnati 70 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 273.770,00. 11.6. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 12. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 12.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi, appropriati in considerazione della molteplicità di questioni processuali e di fatto coinvolte. Va inoltre previsto un aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma2 , d.m. n. 55 del 2014, in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari. 12.2. Vanno inoltre rimborsate le spese sostenute dal de cuius in vita per la sottoposizione a visita medico-legale, pari ad euro 366,00, e quelle sostenute dai ricorrenti per la redazione della relazione allegata al ricorso, pari ad euro 200,00, per un totale di euro 566,00 [cfr. docc. 58 e 59 ricorrenti]. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive
[cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del c.t.u. – la cui nota va riferimento al compenso di euro 800,00 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra. 12.3. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, nella misura di Controparte_1
1/3 ciascuno, la somma di euro 96.530,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 03.01.2023 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 96.530,40 a gennaio 2023; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di euro 281.592,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 30.05.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 281.592,00 a maggio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore somma di Controparte_1 Parte_2 euro 211.194,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 30.05.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 211.194,00 a maggio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere ad l'ulteriore somma Controparte_1 Parte_3 di euro 273.770,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 30.05.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 273.770,00 a maggio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere ai ricorrenti la somma di euro 566,00 per Controparte_1 le spese di cui in motivazione;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 39.347,20, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro, Mirta Fasolo e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza dell'11.06.2024. 2 Sentito all'udienza del 10.07.2024. 3 Sentiti entrambe all'udienza del 11.06.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 19/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Fasolo, e, per parte resistente, l'avv. Mlac, in sostituzione dell'avv. Spinoglio.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 45/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, e rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3 it e Giancarlo Moro, Mirta ame
Email_1 Email_2
Email_3 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 dagli avv.ti Lorena Carleo, Enzo Morrico e Lucia Spinoglio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Trieste, via Filzi 21/1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6 febbraio 2024, i ricorrenti – moglie e figli di nato il [...] e deceduto il 30.05.2023, già Persona_1 dipendente con mansioni di fresatore dal 1962 al 1997 presso lo stabilimento di Monfalcone di , poi Controparte_2 [...]
poi divenuta Controparte_3 Controparte_4
, quindi fusa per incorporazione in
[...] CP_4
poi e infine, oggi, Controparte_5 Controparte_6 CP_1
- hanno agito in giudizio nei confronti di quest'ultima per ottenere il
[...] risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione del mesotelioma asseritamente contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento dell'attività lavorativa relativa all'esperienza professionale testé descritta, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale. A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che nell'esecuzione della sua attività, svolta in mancanza di dispositivi di protezione individuale e in un ambiente connotato dallo svolgimento contestuale di molteplici lavorazioni implicanti l'uso dell'amianto, sarebbe stato costantemente esposto a quest'ultimo, tanto passivamente, quanto attivamente, trattandosi materiale direttamente impiegato per le lavorazioni rimesse al fresatore. Il suo stato patologico sarebbe riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte della datrice di lavoro, sicché , quale sua CP_1 incorporante, dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva. Il ramo d'azienda cui è stato addetto sarebbe stato PT ceduto nel 1988 da AL MP ad AL Sistemi Industriali. Ne deriverebbe che le successive vicende societarie che hanno riguardato AL MP – ossia la sua fusione in e la successiva fusione di questa CP_7 in oggi –, determinanti per la vocatio in iudicium di CP_5 Controparte_1
, sarebbero irrilevanti e tutt'altro che decisive per la legittimazione passiva CP_1 di quest'ultima, visto che le operazioni che hanno condotto ad identificare la datrice di lavoro nell'attuale resistente sono avvenute quando la prima si era già spogliata del ramo d'azienda entro cui si sarebbe verificato il fatto illecito generatore del danno. ha poi posto in discussione il nesso eziologico tra la patologia CP_1 contratta dalla ricorrente e l'attività svolta come fresatore, sottolineando che costui, prima del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, aveva operato presso diverse società con mansioni di meccanico, attività che potrebbero aver implicato, in via esclusiva, l'insorgenza della patologia tumorale. Ha perciò chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei precedenti di lavoro del de cuius.
ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della domanda di automatico CP_1 riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in particolare, l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da All'epoca in cui questo aveva PT prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da . CP_1
Dalla documentazione depositata dalla stessa società [cfr. docc. 3, 4 e 5
], s'evince che , datrice di lavoro, dopo aver cambiato CP_1 CP_8 denominazione nel 1980 in nel 1983 ha ceduto ad AL CP_4
MP il ramo d'azienda cui è stato addetto. PT
Successivamente, nel 1988, è vero che AL MP ha ceduto lo stesso ramo ad AL Sistemi Industriali, compagine che, a seguito di diverse operazioni societarie, è stata poi acquisita dalla società EC nel 2012. Prima, nel 1990, AL MP – già cedente del ramo d'azienda d'interesse – si è fusa per incorporazione in che si è poi fusa per CP_4 incorporazione in oggi (odierna convenuta). CP_5 CP_1 Secondo la tesi di , il fatto che nel 1988, ossia prima dell'intervento CP_1 delle operazioni che hanno condotto AL MP ad identificarsi con la stessa , la predetta AL MP si fosse “liberata” del ramo CP_1
d'azienda rilevante dovrebbe condurre a ritenere che sia esente da ogni CP_1 responsabilità, come se quella cessione di ramo d'azienda avesse valenza liberatoria del cedente rispetto a debiti e responsabilità a lui riconducibili. Trattasi di tesi del tutto infondata. Come chiarito ancora recentemente dalla Corte di cassazione in vicenda del tutto affine [cfr. Cass., n. 29110/2024], deve infatti trovare applicazione l'art. 2112, comma 2, c.c., il quale, in ogni versione vigente dal 1942 ad oggi, ha previsto la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti, conosciuti o conoscibili, vantati al momento del trasferimento d'azienda dal lavoratore [cfr., ex aliis e in relazione al previgente testo dell'art. 2112 c.c., Cass. n. 14081/2000; in relazione al vigente testo dell'art. 2112 c.c., ed a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario dei crediti del lavoratore, v., ex aliis, Cass. n. 7517/2010 e successive conformi] L'art. 2112, comma 2, c.c. è derogabile solo in termini di liberazione del cedente e non del cessionario e, peraltro, solo se è il lavoratore a consentirvi con le forme previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c., il che non è stato mai neppure allegato nella vicenda in esame. Pertanto, le operazioni societarie che hanno riguardato la società datrice di lavoro e il ramo d'azienda presso cui la parte ricorrente ha operato sono, a monte, irrilevanti, trattandosi di res inter alios acta inopponibili al terzo lavoratore che non vi ha partecipato. Chiariti questi aspetti, e al fine di semplificare lo scenario, può quindi osservarsi che , divenuta nel 1980 con cambio di CP_8 CP_4 denominazione, è il soggetto presso cui, in tesi, è sorta l'obbligazione risarcitoria nella titolarità di parte ricorrente. Questa obbligazione, in quanto “generata” entro un dato ramo d'azienda, è stata trasmessa nel 1983 dalla cedente AL alla cessionaria AL MP, entrambe responsabili ex art. 2112 c.c.. Quando AL MP ha ceduto, nel 1988, lo stesso ramo d'azienda, non s'è liberata di questa responsabilità. L'ha mantenuta nel suo patrimonio, “portandola con sé” quando, nel 1990, si è fusa per incorporazione in In tale Controparte_4 momento, a ben vedere, la responsabilità di cedente ( e Controparte_3 cessionario (AL MP) si sono ricongiunte. Quando, nel 1993, si è fusa per incorporazione in CP_4 CP_5 compagine oggi denominata la responsabilità delle incorporate Controparte_1 non s'è ovviamente dissolta, trasmettendosi al patrimonio dell'incorporante, giusta il disposto dell'art. 2504-bis c.c..
* 5. Va poi chiarito che la domanda d'integrazione del contraddittorio formulata da non può essere accolta. Questa, infatti, non ha proposto alcuna CP_1 domanda nei confronti dei precedenti datori di lavoro di né per esserne PT manlevata, né identificando in maniera inequivoca negli stessi i responsabili esclusivi del fatto (c.d. laudatio auctoris). Invero, dopo aver argomentato, in termini alquanto perplessi, che «nella presente fattispecie, vi è la concreta possibilità che il c.d. rischio espositivo possa essersi verificato esclusivamente nel periodo in cui il de cuius ha prestato la propria attività lavorativa in luoghi ben differenti dagli stabilimenti di proprietà della scrivente società. È sufficiente tale presupposto a condurre alla consapevolezza che, nel caso di specie, non è in ogni caso possibile attribuire il necessario nesso di causale esclusivo fra la malattia contratta dal de cuius e la prestazione lavorativa disimpegnata alle dipendenze della » [p. 6 memoria], la società ha Controparte_4 concluso senza formulare alcuna specifica domanda nei confronti dei precedenti datori di lavoro. Va del resto escluso che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, perché la pronuncia nei confronti di , fondata sul rapporto di lavoro intercorso con CP_1
può essere senz'altro emessa senza la presenza in giudizio di altri datori di PT lavoro, terzi del tutto estranei al rapporto dedotto in giudizio. Peraltro, anche l'eventuale corresponsabilità dei precedenti datori di lavoro in ordine alla causazione della patologia darebbe comunque luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in quanto, come chiarito dalla Corte di cassazione, è questa l'ipotesi che si verifica quando l'attore proponga una domanda con la quale invochi contro distinti soggetti la responsabilità solidale per un titolo comune e i convenuti non chiedano reciprocamente l'accertamento della responsabilità esclusiva l'uno dell'altro [Cass. n. 9625/2018; Cass., n. 17864/2016; Cass., n. 19584/2013]. Infine, l'istanza della convenuta, anche quale sollecitazione di un ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. (norma cui l'istanza fa espresso riferimento), non potrebbe comunque trovare accoglimento perché non si ravvisa alcuna ipotesi di «comunanza di causa», attesa l'assoluta genericità delle allegazioni in ordine alla tipologia dell'attività esercitata dai precedenti datori di lavoro, alle mansioni espletate dal lavoratore, nonché rispetto alle fonti dell'asserita esposizione ad amianto.
* 6. Nel merito, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e PT documentale [cfr. doc. 3 ricorrenti]. Non è inoltre contestato che costui sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
6.1. Una descrizione del contesto entro cui queste si sono svolte si può già evincere dalla lettura congiunta del suo curriculum professionale - proveniente da AL, ove egli è qualificato, per il periodo dal 29.01.1962 al 31.12.1987, come
“Operatore fonderia ” presso il reparto ” [cfr. Parte_4 Parte_5 doc. 19 ricorrenti] - e dell'Atto di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con cui, per gli “operatori ” addetti alla Parte_5
, è stata accertata la esposizione ad asbesto fino al 1987 Parte_5
[cfr. doc. 30 ricorrenti].
6.2. Il materiale in questione compare del resto anche nell'elenco di materiali isolanti redatto dalla stessa il 02.02.1976 [cfr. doc. 44 ricorrenti]; ancora, che CP_8 esso venisse impiegato nell'attività di nastratura è poi plasticamente dimostrato dai protocolli per le lavorazioni attinenti al metallo bianco [cfr. docc. 39 e 43 ricorrenti]. In sostanza, e ad ogni sterile deduzione in senso opposto della resistente, non vi è alcun dubbio in merito al fatto che l'amianto sia stato impiegato nell'attività produttiva.
6.3. L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione di PT all'amianto.
collega di nel periodo dal 1981 al 1989 e chiamato ad Parte_6 PT operare, benché con mansioni differenti, nel medesimo ambiente, ha ricordato che «l'ambiente in realtà era collocato in uno spazio aperto, per cui i diversi reparti non erano fisicamente separati. In un unico contesto venivano svolte diverse lavorazioni, ciascuna in un'area delimitata senza barriere fisiche. Io e lavoravamo a stretto contatto. Lo PT vedevo lavorare e conosco le caratteristiche della sua attività. Dalla fonderia arrivavano dei semilavorati, ossia semigusci che lavorava e che contenevano amianto…Questi PT semilavorati venivano lavorati e ciò implicava la dispersione di particelle…In tutto l'ambiente, anche per l'assistenza che veniva prestata ad altri reparti, vi era esposizione a particelle e polveri, materiale volatile presente nel contesto anche perché l'ambiente aveva due portoni aperti, da cui entravano sostanze provenienti da svariati contesti…Macor operava come fresatore e operava anche sulla rettifica. Quest'ultima attività consisteva nell'esecuzione di lavori di precisione. Erano lavori svolti sempre in attrezzeria, nell'ambiente che ho descritto». Ha aggiunto che «le nastratrici operavano poco distante da noi, circa 15-20 mt in linea d'area. Costoro prendevano le bobine in rame, che venivano isolate con un nastro in vetro e poi montate sulle macchine, inserite nei pozzi di impregnazione e poi collocate nei forni. Questa lavorazione non implicava l'uso di amianto, ma solo del nastro in vetro», ciò che però è smentito dai protocolli elaborati dal versante datoriale, da cui risulta l'uso di amianto da parte delle nastratrici e che conferma ulteriormente l'esposizione passiva derivante da lavorazioni svolte nel medesimo contesto ambientale [cfr. doc. 42 ricorrenti]. Si è espresso in termini affini anche Questi, dipendente di Persona_2
AL dal 1980 per circa dieci anni, ha ricordato di aver visto lavorare i fresatori, indicando che costoro «avevano delle macchina meccaniche che servivano a sagomare delle componenti delle macchine elettriche. I componenti in amianto erano presenti nei componenti che dovevano sagomare. Erano tutte attività che venivano svolte a freddo con eventuale lubrificazione per evitare il surriscaldamento degli utensili. Si trattava di attività che generavano sfridi, ossia parti di risulta che si accumulavano a terra intorno alla postazione, e polveri». Tuttavia, il teste ha precisato che «non venivano impiegate mascherine. Le lavorazioni che implicavano l'uso di amianto non implicavano l'uso di mascherine né tecniche per portare in depressione lo spazio dedicato a quelle lavorazioni. Non vi erano nemmeno aspiratori se non alcuni di vecchio stampo, ossia ventole sulla sommità dell'edificio del tutto distante dal luogo d'origine della polveri. Percepivo che presso la mia postazione si accumulavano polveri presenti da altre postazioni. Ricordo che gli indumenti erano impolverati». Sulle pulizie ha aggiunto che «la pulizia dell'ambiente di lavoro era svolta con aspiratori da imprese appaltatrici nella parte comune, ossia nei corridoi. Nelle singole postazioni, mi pare di ricordare che tra gli obblighi lavorati per l'addetto alla macchina vi fosse anche quello di eseguire le pulizie grossolane della macchina. Ciò perché si lavorava su due o turni e quindi bisognava lasciare la postazione pulita per il collega subentrante. A volte la pulizia personale era eseguita mediante una pistola ad aria rivolta verso la figura di chi doveva pulirsi».
6.4. A fronte di questi dati, può ritenersi che abbia operato in un PT ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la
“nocività” dell'attività lavorativa svolta e la sua esposizione, tanto diretta, quanto passiva, al materiale in questione.
* 7. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie»
[Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
7.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera
o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrente [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
7.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, è stato previsto che: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 8. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui ha PT operato e le patologie contratte, va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto, dopo aver confermato che è stato affetto da patologia PT neoplastica, ha evidenziato che «la principale causa di mesotelioma pleurico, poiché le fibre di amianto inalate, stazionando nell'organismo per un lungo periodo di tempo, generano un'infiammazione cronica che può sfociare nello sviluppo di una patologia tumorale. Generalmente, tra l'esposizione all'amianto e l'instaurarsi della patologia trascorrono alcuni decenni... Nel Documento di Consenso del 20141 è riportato che tutte le tipologie di mesotelioma maligno possono essere causate dall'esposizione all'amianto, compresa dunque la forma pleurica diagnosticata al sig. Nel determinare la PT correlazione tra un mesotelioma pleurico e l'esposizione occupazionale all'asbesto, in assenza del conteggio delle fibre e dei corpuscoli effettuato sul tessuto polmonare, assumono un ruolo chiave l'anamnesi lavorativa e la concomitante presenza di lesività attribuibile all'amianto». Il c.t.u. ha quindi osservato che, «nel caso in esame, le lavorazioni svolte dal sig. presso lo stabilimento di Monfalcone implicavano l'esposizione all'amianto e si sono PT protratte per un lungo periodo di tempo;
si precisa che, secondo le linee guida 2021 CP_9 sul mesotelioma pleurico, l'uso industriale dell'amianto è stato massimale negli anni '70 fino alla metà degli anni '80, per poi cessare nel 1994 (anno di entrata in vigore della l. 257/92). Per quanto riguarda la latenza temporale, il Documento di Consenso stabilisce la necessità che trascorrano almeno dieci anni tra la prima esposizione e la manifestazione della patologia;
la prima esposizione all'amianto risale, presumibilmente, all'inizio degli anni '60 e la malattia tumorale si è manifestata nel 2022, pertanto è soddisfatto il criterio temporale». Ha quindi concluso che « era affetto da un mesotelioma bifasico della pleura, PT patologia che ne ha causato il decesso. In considerazione dell'anamnesi lavorativa, si ritiene che la causa di tale patologia possa essere attribuita all'esposizione occupazionale all'amianto». Di fronte alle osservazioni del c.t.p. di , tese a valorizzare un ipotetico CP_1 ruolo eziologico dell'attività lavorativa svolta da prima d'approdare in PT CP_8
e l'ignoranza, al tempo dei fatti di causa, della rilevanza di un'esposizione a basse dosi di asbesto, ci si potrebbe limitare a segnalarne la patente inconferenza, visto il thema decidendum e la reiezione dell'iniziativa di tesa ad estenderlo. Ad CP_1 ogni buon conto, si può comunque e ad abundatiam evidenziare che il c.t.u., lette quelle osservazioni, ha confermato le proprie conclusioni, esito che, per puro inciso, va avallato anche considerando che dall'istruttoria testimoniale è risultata confermata un'esposizione non bassa, bensì massiccia e continua.
8.1. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti»
[Cass., n. 5704/2017]. Del resto, è appena il caso di osservare che «in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni» [Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018]. Ne deriva che la concorrente presenza d'altre esperienze professionali non recide senz'altro il nesso di causalità accertato dal c.t.u. anche a voler fare esclusivo riferimento al periodo in cui ha lavorato alle dirette dipendenze di PT
. Può quindi osservarsi che, anche ritenendo che sia stato P_ PT esposto all'amianto al di là dell'esperienza presso queste compagini, non potrebbe comunque ritenersi dimostrato l'intervento di quel fattore estraneo che, alla luce dell'accertamento probabilistico rispetto all'efficienza causale dell'esposizione presso la resistente, varrebbe ad interrompere il nesso eziologico come sopra ricostruito. Invero, ogni antecedente causale, ancorché indiretto o remoto, assume rilevanza, salvo che non sussista la certezza dell'intervento di un fattore estraneo a quello esaminato, tale da far degradare quest'ultimo al rango di semplice occasione. Nella specie, non vi sono elementi concreti per ritenere - né con certezza, né sulla base del criterio del “più probabile che non” - che le attività lavorative presso imprese terze abbiano determinato, autonomamente, l'infermità che ha concorso alla morte di Quindi, non viene smentito il fatto che, tra le stesse concause, PT vada annoverata, con la rilevanza di cui s'è dato conto, l'esposizione addebitabile all'inadempimento imputabile oggi a . CP_1
8.2. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è affetto il ricorrente. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 9. Sul piano delle conseguenze, ricordato che il c.t.u. ha chiarito che la causa del decesso è stato il mesotelioma e che esso è stato causato dall'esposizione professionale de qua, alla luce del percorso clinico del de cuius, il c.t.u. ha indicato che «è possibile riconoscere un'inabilità temporanea totale per 30 giorni, corrispondenti al periodo in cui il sig. era ricoverato e ai giorni in cui si è sottoposto alla chemioterapia, PT
e un'inabilità parziale all'80% per 135 giorni in considerazione delle sue condizioni cliniche tra i due ricoveri».
* 10. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per il danno subito da CP_1 PT
10.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, CP_1
d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall' ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. CP_10
38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del CP_10 danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in CP_10 forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall' , in base ai parametri CP_10 legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)»
[Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020]. 10.2. In merito alla quantificazione del danno, deve rilevarsi che, laddove la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno
[Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia, nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, è equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”. 10.3. Queste tabelle sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come “danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario); - la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 35.247,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento. Il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, sono derivati a PT
- un periodo di danno biologico temporaneo al 100% di 27 giorni, corrispondenti ai giorni di ricovero non continuativi e a quelli in cui si è sottoposto a chemioterapia. Il c.t.u. ha in verità indicato questi periodi in 30 giorni, ma considerando i due ricoveri (dal 16.12.2022 al 05.01.2023 e dal 27.05.2023 al 30.05.2023) e i 4 giorni in cui si sono svolte le sedute di chemioterapia (ossia il 31.01.2023, il 21.02.2023, il 14.03.2023 e il 05.04.2023), i giorni vanno correttamente indicati in n. 27.
- un periodo di danno biologico temporaneo all'80% di 138 giorni, corrispondenti ai giorni “rimanenti. Orbene, si ritiene che, a prescindere dalla diversa percentuale di danno coinvolta, ricorrano i presupposti per valutare gli ultimi 30 giorni di vita del ricorrente sulla base della Tabella del danno terminale. Depone in questo senso la tangibile sofferenza che l'ha afflitto negli ultimi mesi, espressiva della consapevolezza dell'approssimarsi dell'evento letale ed emergente, oltre che da dati di comune esperienza, dai referti medici da cui s'evince un progressivo ed irreparabile scadimento delle condizioni fisiche del malato. Facendo dunque riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, il danno deve dunque essere quantificato in euro 77.016,00 sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 41.769,00, come da tabella, con la personalizzazione massima del 50%. Per il restante periodo di 135 giorni, occorre distinguere: - un periodo di 24 giorni di danno biologico temporaneo al 100%, corrispondenti ai giorni del primo ricovero e a quelli in cui si è sottoposto a chemioterapia (i quali ultimi sono tutti antecedenti agli ultimi 30 giorni di vita);
- e un periodo di 111 giorni, contrassegnato dal danno biologico all'80%. Per entrambi, occorre invece fare riferimento alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, la cui applicazione conduce ad identificare, applicando la massima personalizzazione, l'importo dovuto nella somma di euro 4.152,00 (173 x 24 x 100 : 100) e di euro 15.362,40 (173 x 111 x 80 :100), addizione che conduce alla cifra di euro 19.514,40. La massima personalizzazione è giustificata dalla particolare gravità della patologia e delle modalità che l'hanno connotata, per come indicate dallo stesso c.t.u. e dimostrate dalle deposizioni testimoniali sopra menzionate. Pertanto, il danno iure hereditatis deve essere quantificato nella somma complessiva di euro 96.530,40. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della diagnosi, avvenuta il 03.01.2023, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a gennaio 2023.
* 11. Quanto alla domanda risarcitoria azionata iure proprio dalla moglie e dai figli di i danni subiti da costoro sono dimostrati dalle parole di PT NA
, nipote della moglie, e di , fidanzata del figlio
[...] SO R_
, assidua frequentatrice della famiglia abitando nello stesso Pt_1 PT stabile di e del de cuius, ha ricordato che questi ultimi hanno sempre Pt_1 convissuto e ha descritto una particolare unità familiare, ricordando di aver frequentato « per diverse ricorrenze, in particolare per i compleanni. I figli, in queste PT occasioni, erano sempre presenti…Andavo a casa di due o tre volte alla Persona_1 settimana. Una volta al mese facevamo delle grigliate insieme, ciò nei mesi primaverili o estivi. I figli erano sempre presenti…Spesso, quando mi recavo a casa di Persona_1 incontravo entrambi i figli… Il figlio non abitava con mentre PT Persona_1 PT ha vissuto con il padre fino alla sua morte». Ha poi ricordato che « faceva parte di un coro. Spesso andava con la moglie R_ alle gite e alle manifestazioni organizzate nell'ambito del coro». Rispetto al periodo di malattia, ha riferito di essere andata a trovarlo e che in tali occasioni «erano presenti sia i figli che la moglie». In termini affini, ha ricordato di aver frequentato «spesso la SO sua abitazione. Alla morte del padre, viveva ancora coi genitori. In alcuni periodi PT andavo a casa di ogni giorno, in altri momenti due o tre volte alla settimana. Mi R_ recavo in quel contesto molto spesso. Vedevo spesso anche lui era costantemente PT presente presso la casa dei genitori. Eravamo soliti trascorrere le festività, le ricorrenze o occasioni conviviali insieme. In queste occasioni, la moglie di e i figli erano sempre PT presenti». In merito al rapporto coniugale, la teste ha riferito che « ha sempre PT convissuto con la moglie. Coltivavano insieme l'interesse per l'orto e la gestione della casa e la moglie lo accompagnava ai concerti del coro di cui faceva parte. In relazione al coro, PT partecipavano a gite e trasferte insieme». Quanto al periodo di malattia, la testimone ha precisato «gli prestavano assistenza sia la moglie che i figli e ciò sia rispetto alle visite mediche, sia rispetto alla gestione quotidiana, ad esempio per la somministrazione dei farmaci. Si erano organizzati in modo tale da ripartirsi equamente i compiti e prestargli costante assistenza». 11.1. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo ai ricorrenti a seguito della morte di La Persona_1 famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati. 11.2. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto. 11.3. Applicando questi parametri alla vicenda di , deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] e Persona_1 morto il 30.05.2023, a 80 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il Parte_1
13.07.1942 e, al momento del decesso del marito, di anni 80, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti i figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 20 punti così distribuiti:
- 15 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di molteplici hobby e momenti di svago;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito, considerato anche l'apprezzabile arco di tempo entro cui essa si è sviluppata. Vanno perciò assegnati 72 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 281.592,00. 11.4. Applicando i parametri alla vicenda di deve procedersi Parte_2 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] e Persona_1 morto il 30.05.2023, a 80 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato [...], e al Parte_2 momento del decesso del padre di anni 50, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la madre e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, così distribuiti:
- 5 punti in considerazione dell'intensità della;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre, di cui si è preso cura al massimo delle sue possibilità e per un arco di tempo apprezzabile. Vanno perciò assegnati 54 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 211.194,00. 11.5. Applicando i parametri alla vicenda di deve procedersi Parte_3 come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il [...] e Persona_1 morto il 30.05.2023, a 80 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il [...], e al Parte_3 momento del decesso del padre di anni 42, vanno attribuiti 20 punti (fascia 41-50 anni anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti, stante la sua sussistenza al momento del decesso;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 12 punti, perché risultano superstiti la madre e il fratello;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, così distribuiti:
- 5 punti in considerazione dell'intensità della;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del padre, di cui si è preso cura al massimo delle sue possibilità e per un arco di tempo apprezzabile. Vanno perciò assegnati 70 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore-punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 273.770,00. 11.6. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 12. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 12.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi, appropriati in considerazione della molteplicità di questioni processuali e di fatto coinvolte. Va inoltre previsto un aumento del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma2 , d.m. n. 55 del 2014, in considerazione dell'assistenza di più soggetti. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari. 12.2. Vanno inoltre rimborsate le spese sostenute dal de cuius in vita per la sottoposizione a visita medico-legale, pari ad euro 366,00, e quelle sostenute dai ricorrenti per la redazione della relazione allegata al ricorso, pari ad euro 200,00, per un totale di euro 566,00 [cfr. docc. 58 e 59 ricorrenti]. Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive
[cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del c.t.u. – la cui nota va riferimento al compenso di euro 800,00 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra. 12.3. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti, nella misura di Controparte_1
1/3 ciascuno, la somma di euro 96.530,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 03.01.2023 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 96.530,40 a gennaio 2023; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di euro 281.592,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 30.05.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 281.592,00 a maggio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a l'ulteriore somma di Controparte_1 Parte_2 euro 211.194,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 30.05.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 211.194,00 a maggio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere ad l'ulteriore somma Controparte_1 Parte_3 di euro 273.770,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 30.05.2023 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 273.770,00 a maggio 2023, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere ai ricorrenti la somma di euro 566,00 per Controparte_1 le spese di cui in motivazione;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 39.347,20, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro, Mirta Fasolo e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza dell'11.06.2024. 2 Sentito all'udienza del 10.07.2024. 3 Sentiti entrambe all'udienza del 11.06.2024.