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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5535/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5535/2020 promossa da:
C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore p.t., con il patrocinio dell'avv.to D'AMICO CARLO, con elezione di domicilio in Viale San Josemaria de Balaguer n.62 81100 Caserta presso l'avv.to D'AMICO CARLO;
ATTORE contro
Controparte_2
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv.to BALOSSI GIORDANO CANNAVALE PAOLO elettivamente domiciliato presso l'AVV. CANNAVALE PAOLO - VIA PEZZELLA 21 S. MARIA C.V; (P.I. ), in persona del in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. ANGELO CARBONE, presso il quale è elettivamente domiciliato in San Gennarello di Ottaviano (NA) in via R. Pappalardo n. 95; CONVENUTI (P.I. ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_4 con sede legale in Napoli (NA) al largo Santa Maria La Nova, 8, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCARPA presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Arenaccia, 67 TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI All'udienza del 21.01.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.07.2020, il
[...] conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
Controparte_2 chiedendo “1) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 66 L.F. e 2901 C.C. e quindi revocare e dichiarare inefficace nei confronti dell'attore l'atto di compravendita per notaio
del 7/9/2015 (Repertorio n.1442 - Raccolta n.1162), trascritto Controparte_5 in data 11/09/2015 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Caserta
– Territorio ai nn. 26768 di R.G. e 20748 di R.P; 2) Accolta la domanda formulata al punto n.1 delle conclusioni, e per la denegata ipotesi in cui per una qualunque ragione l'immobile de quo non potesse essere assoggettato ad esecuzione e quindi liquidato per il soddisfacimento dei creditori qui rappresentati dal Curatore, le convenute Controparte_2
e unipersonale, andranno condannate,
[...] Controparte_3 ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma corrispondente al valore dell'immobile alla data dell'atto impugnato da accertarsi a mezzo CTU. 3) Ordinare in ogni caso l'annotazione della sentenza nei registri immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Santa Maria C.V. 4) Vittoria di spese diritti ed onorario del giudizio”. A sostegno della domanda deduceva la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione revocatoria, in particolare: 1) la comprovata e notevole consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo;
2) l'insorgenza delle ragioni dei detti di credito in epoca anteriore alla data dell'atto impugnato, documentalmente provata dal contenuto delle domande di ammissione al passivo 3) il mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto impugnato, essendosi spogliata, la fallita, dell'immobile di maggior valore ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato (stimato in €.1.500.000,00). Deduceva, infatti, che la società avesse convertito un bene immobile facilmente aggredibile dai creditori in una somma di denaro, pari ad € 1.000.000,00, inferiore al suo valore, peraltro facilmente occultabile, riducendo il suo patrimonio immediatamente aggredibile ad un solo bene, stimato in € 160.000,00, del tutto insufficiente a garantire i debiti già maturati. Affermava, inoltre, che l'attivo acquisito alla massa fallimentare, in buona parte corrispondente a quello iscritto nei bilanci al 31/12/2014 e 31/12/2015, fosse di incerta liquidazione e comunque del tutto insufficiente a soddisfare i crediti insinuati al passivo. Deduceva poi che, nel periodo in questione, dai bilanci della società emergessero indici di grave crisi finanziaria fondanti la domanda di concordato prima, e la dichiarazione di fallimento poi. Sosteneva, dunque la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la revocatoria. Con comparsa di risposta depositata il 27.10.2020 si costituiva
[...]
Controparte_2 Controparte_2 Contr
(di seguito solo chiedendo “in via preliminare e/o pregiudiziale: -
[...] accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione giudiziaria promossa dall'attore stante la tardiva iscrizione a ruolo di questo procedimento per le causali di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge in punto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario del Tribunale adito, in quanto sussiste competenza funzionale inderogabile del Tribunale Fallimentare di Santa Maria Capua Vetere a decidere sulla proposta domanda di revocatoria fallimentare ex art. 66 L.F., con tutte le conseguenze di legge;
- autorizzare la chiamata in causa di (P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) – Via Purgatorio n. 52, con contestuale differimento della prima udienza fissata (allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.) per essere dalla stessa garantita e manlevata da ogni denegata soccombenza in forza delle previsioni contrattuali indicate in narrativa;
- accertare e dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque infondata la domanda di cui al punto 2 delle conclusioni avversarie, perché contrarie alla natura dichiarativa e di accertamento dell'azione revocatoria promossa, come meglio argomentato in atto, ferma l'infondatezza nel merito della medesima;
NEL MERITO: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non volesse accogliere in tutto o in parte le superiori eccezioni, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; - nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, condannare a garantire, manlevare e tenere indenne Controparte_4 [...] da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole Controparte_7 derivante dall'accoglimento delle avversarie pretese, nessuna esclusa. IN OGNI CASO: - rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dall'attore nei confronti di o comunque Controparte_7 spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa”. A sostegno delle richieste eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo nonché l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Fallimentare. Affermava poi l'inammissibilità in radice della domanda attorea, in ragione della propria estraneità ai fatti di causa, avendo acquistato il cespite de quo con atto a rogito del Notaio dott. (rep. 1442, racc. 1162), Controparte_5 stipulato il 07.09.2015, al fine di concederlo in locazione finanziaria a
[...]
con contratto n. 1446903/001 del 07.09.2015, a sua volta oggetto di CP_3 cessione, in data 14.10.2016, da a in Controparte_3 Controparte_4 occasione della quale assumeva il nuovo n. 1446903/2 e modificati canone e durata (sino al 07.09.2027) garantito dalla medesima fideiussione. Affermava inoltre che in data 4.11.2016 avesse concesso in locazione Controparte_4 ordinaria l'immobile oggetto di leasing a tuttora in Controparte_8 regolare corso di esecuzione simultaneamente al contratto di leasing de quo. Con comparsa di risposta depositata il 16.10.2020 si costituiva
[...] chiedendo “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione CP_3 passiva ex art. 100 c.p.c. della , rispetto alle Parte_1 domande attoree esperite in suo danno;
Per l'effetto, estromettere la
[...]
dal presente giudizio, in ragione del suo difetto di Parte_1 legittimazione passiva ex art. 100 c.p.c.; In ogni caso, nel merito, rigettare le domande attoree, in quanto infondate e inammissibili, in ragione dell'irrevocabilità degli effetti obbligatori di un rapporto di locazione finanziaria, e della mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c.; In via riconvenzionale, condannare la alla Controparte_9 restituzione dei canoni versati ex art. 2033 c.c.”. Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto, in data 14.10.2016, il contratto di locazione finanziaria n. 1446903/1 avente ad oggetto l'immobile ivi indicato, alla società Nel merito Controparte_4 deduceva l'inammissibilità dell'azione revocatoria avverso il rapporto di locazione finanziaria per mancanza dei presupposti del consilium fraudis, dell'eventus damni e della scientia fraudis. Con comparsa depositata il 10.03.2021 si costituiva Controparte_4 chiedendo “In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree, per violazione dell'art. 165 c.p.c., in ragione della tardività della costituzione in giudizio del 2. In Controparte_1 via principale, rigettare le domande attoree, in quanto infondate e inammissibili, in ragione dell'irrevocabilità degli effetti obbligatori di un rapporto di locazione finanziaria, e della mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c.; 3. Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del Contratto di Leasing Finanziario n. 1446903/1, in ragione dell'irrevocabilità degli effetti obbligatori del rapporto contrattuale di locazione finanziaria;
4. In ogni caso, rigettare la domanda di manleva della Controparte_10
in ragione della relativa infondatezza;
5. In
[...] via subordinata, condannare la
[...] al rimborso delle rate versate, Controparte_10 rispetto al contratto di leasing finanziario ceduto, ovvero il Contratto di Leasing Finanziario n. 1446903/1, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. oppure di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda in difetto dei presupposti dell'azione revocatoria, quali l'eventus damni, la scientia fraudis ed il consilium fraudis. Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositata la disposta CTU, la causa, medio tempore assegnata a questo Giudice (a far data dal 2.4.2021), veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.01.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo. L'atto di citazione risulta, infatti, depositato nel fascicolo telematico in data 17.7.2020, ovvero nella medesima data in cui è stata effettuata la notifica nei confronti dei convenuti, circostanza corroborata anche dalla Nota di Iscrizione a Ruolo (di formazione automatica) allegata allo stesso atto di citazione. L'iscrizione a ruolo va dunque ritenuta tempestiva, non potendo imputarsi alla parte diligente il ritardo nella “materiale” iscrizione da parte della Cancelleria del Ruolo Generale. Appare poi del tutto inconferente l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale in favore del Tribunale Fallimentare atteso che la c.d. vis attractiva del c.d. foro fallimentare risulta rispettata avendo dichiarato, questo Ufficio Giudiziario, il fallimento della con sentenza n. Controparte_1
19/2018 del 22.3.2018. Peraltro, sulla scorta del riparto interno di materie, la causa risulta assegnata ad un Giudice facente parte della Sottosezione Procedure Concorsuali (ex Sottosezione Fallimentare) diverso dal Giudice delegato. Appare altresì inconferente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in quanto portatrice di un interesse astrattamente attuale Controparte_3
e concreto ad un risultato utile giuridicamente rilevante (Cass. n. 25424/2023). Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti, per conflitto di interessi potenziale, sollevata dal nuovo procuratore costituito solo nella comparsa conclusionale. Appare infatti a questo Giudice che, contrariamente a quanto affermato dall'attuale procuratore, la non fosse affatto in conflitto CP_4
d'interessi neppure potenziale con la atteso che entrambe avevano CP_3 interesse a paralizzare la domanda attorea, dunque al rigetto della domanda revocatoria, essendo entrambe utilizzatrici del bene oggetto di leasing, l'una originariamente, e l'altra per effetto della cessione del contratto stesso. Passando al merito la domanda revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. è fondata per quanto di ragione. Prima di procedere all'analisi dell'impianto probatorio che ha condotto a tale decisione, preme a questo Giudice sottolineare che nessuna omissione risulta commessa, come invece dedotto da nella propria comparsa CP_4 conclusionale. Difatti nell'ordinanza emessa a scioglimento dell'udienza del 3.5.2022 in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori, la scrivente ha ritenuto necessario disporre CTU estimativa, riservando all'esito l'eventuale ammissione delle prove testimoniali articolate, le quali, in esito all'accertamento del tecnico si sono rivelate del tutto superflue oltre che valutative. Del resto parte chiamata aveva chiesto ammettersi unico capitolo di prova teste il proprio CTP del seguente tenore (v. memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 depositata da nel fascicolo telematico di parte in CP_4 CP_3 data 9.11.2021).
Dalla formulazione del suddetto capitolo si evince palesemente la richiesta di una valutazione, ancorché di natura tecnica, che il CTP avrebbe dovuto rendere in sede di escussione, pertanto del tutto inammissibile, trattandosi peraltro di elementi peraltro suscettibili di prova documentale, Fatta tale doverosa premessa, occorre ricordare che ove promuova l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 LF e art. 2901 c.c., il curatore deve dimostrare, sotto il profilo dell'eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo all'esito l'eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. Del resto, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita - come nella specie - comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (cfr. Cass. Civ. n. 27986/2024). Invero, l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal Curatore, secondo il combinato disposto dell'art 66 l. fall. e art. 2901 c.c., si distingue da quella intrapresa dal creditore verso il debitore, perché tutela indistintamente gli interessi di tutti i creditori del fallito, anche successivi all'atto revocato e non solo quello del creditore che agisce in revocatoria. Pertanto, trattandosi dello stesso istituto disciplinato dall'art. 2901 c.c., semplicemente trasposto in un diverso settore dell'ordinamento, è errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., dalla più onerosa prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente la dimostrazione del semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. Tanto premesso, nel caso di specie possono ritenersi integrati entrambi i presupposti, oggettivo e soggettivo, dell'azione revocatoria richiesti dalla legge. In particolare, quanto alla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, la Curatela ha depositato stato passivo delle domande tempestive, dichiarato esecutivo, da cui risultano crediti ammessi per circa euro € 3.199.102,77 di cui € 1.931.092,52 in privilegio ed € 1.268.010,25 in chirografo. In particolare, appare del tutto infondata l'eccezione circa il difetto di prova e la generica ricostruzione del passivo, avendo l'attrice depositato le domande di ammissione, da cui si evince chiaramente che la debitoria anteriore all'atto di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia, ammontava ad € 1.817.358,15. A ciò si aggiunga che dai bilanci di esercizio della al Controparte_1
31/12/2014 e al 31/12/2015, era già evincibile un indice di liquidità primario pari a 0,41 per l'anno 2014 (cfr. bilancio al 31/12/2014 - doc. 11, pag. 49) e pari a a 0,29 per l'anno 2015 (cfr. bilancio al 31/12/2015 – doc.12, pag. 46). L'indice in questione esprime la capacità di un'azienda di fare fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi disponibili ed in particolare un valore minore di 1,00 indica l'incapacità dell'impresa di far fronte ai debiti in scadenza. Sicché già all'epoca (settembre 2015) in cui è stato alienato il cespite, vi erano indici di una crisi finanziaria sfociata dapprima nella domanda di accesso al concordato preventivo (ottobre 2017) e successivamente nella dichiarazione di fallimento (marzo 2018). Appare altresì integrato il requisito del mutamento qualitativo e quantitativo, in senso pregiudizievole, del patrimonio del debitore a seguito dell'atto di disposizione, in rapporto all'entità della complessiva esposizione debitoria, tale da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr., Cass., Sez. 1, Ord. n. 9565/2018). Ebbene, possono ritenersi provate sia la preesistenza dei debiti, considerato che dalla situazione contabile e fiscale della società al 31.12.014, dunque a poco meno di un anno dal successivo atto di disposizione patrimoniale del 7.9.2015, i debiti erano già consistenti, sia la variazione in peius quantitativa del patrimonio sociale, atteso che a fronte del valore di mercato dell'immobile, stimato in € 1.500.000,00, quest'ultimo è stato venduto ad € 1.000.000,00, ed anche qualitativa, più facilmente disperdibile. Il valore dell'immobile indicato nella perizia di parte a firma dell'ing. Per_1
(CTP attrice) è stata confermata dal CTU, ing. dal
[...] Persona_2 cui elaborato non vi è ragione per discostarsi, il quale ha riconosciuto all'immobile un valore di € 1.565.000,00 prendendo come valori di riferimento quelli OMI, tratti da una valutazione generale operata dall'Agenzia delle Entrate, corrispondenti nel caso di specie anche con quelli del c.d. Borsino Immobiliare (v. p. 12 elaborato). Il riferimento a plurimi criteri utilizzati, convergenti nella quantificazione dei valori di stima, consente già di superare le osservazioni alla CTU di parte chiamata, secondo cui il CTU avrebbe fatto erroneo Controparte_4 riferimento ai soli valori OMI. Contr Ciò detto, per quanto attiene alla posizione di acquirente l'immobile oggetto di compravendita e concedente il leasing finanziario all'utilizzatore CP_3
può ritenersi sintomo della c.d. scientia fraudis il dato oggettivo della
[...] notevole sproporzione del prezzo del bene venduto dal fallito come indizio della consapevolezza del compratore che il suo acquisto determinerà, o aggraverà, uno stato di dissesto, attuale o potenziale, in modo da creare il substrato dell'insolvenza per tutti i creditori presenti e futuri (vd. in motivazione Cass. Civ. n. 13182/2013); indizio corroborato anche dalla qualifica di operatore specializzato nel settore dell'acquirente. Per quanto invece attiene alla oltre al medesimo dato, Controparte_3 concernente la sproporzione tra il prezzo e l'effettivo valore del cespite in oggetto, sussiste l'ulteriore elemento afferente alla particolare struttura negoziale poi sfociata nell'atto per Notaio secondo cui la Controparte_5 CP_3 Contr avrebbe ha individuato il bene che avrebbe dovuto acquistare per poi essere oggetto del leasing traslativo, ha pattuito prezzo e modalità di vendita direttamente con l'alienante, ossia allora in bonis. Controparte_1
A p. 7 dell'atto notarile infatti si legge “la società Controparte_2 ha per oggetto l'attività di locazione finanziaria
[...] (leasing), cioè la locazione di beni materiali o immateriali, acquistati o fatti costruire su scelta e indicazione dell'Utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un corrispettivo prestabilito (c.d. riscatto); l'Utilizzatore ha specificatamente individuato l'Immobile, definendo direttamente con il Venditore il prezzo e le modalità tutte inerenti il trasferimento della proprietà ed indicando alla società di acquistarlo Controparte_2 al solo ed esclusivo scopo di concederglielo in locazione finanziaria;
la società
nell'ambito delle sue Controparte_2 attività, a seguito della specifica richiesta presentata dall'Utilizzatore, intende concedere in locazione finanziaria l'Immobile all'Utilizzatore medesimo;
ed in relazione e per le finalità di cui sopra, la società Controparte_2 intende procedere all'acquisto dell'Immobile di
[...] proprietà del Venditore”. Non è da trascurare, inoltre, lo stato di crisi finanziaria in cui versava all'epoca della vendita la (segnalata anche in centrale Rischi), Controparte_1 riscontrabile dall'esame dei suoi bilanci depositati al R.I., dunque pubblici. Ebbene, alla luce di tutti gli elementi richiamati, deve ritenersi che al momento Contr della stipula dell'atto qui impugnato le convenute e fossero CP_3 entrambe consapevoli della consistenza patrimoniale e delle difficoltà finanziarie in cui versava la dunque, anche del grave pregiudizio che la CP_1 vendita dell'immobile avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori della venditrice, con una ingente riduzione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. Non hanno poi fornito prova circa la consistenza patrimoniale della fallita, al momento della cessione, idonea a far fronte al passivo ammesso, che invece controparte ha provato essere di gran lunga inferiore, ossia pari ad € 1.160.000,00, dato dal ricavato della vendita del cespite in esame e dal valore di stima dell'unico altro immobile della Controparte_1 Contr Va inoltre considerato che, allo stato, l'immobile è ancora nella titolarità di sebbene oggetto di locazione ordinaria in favore di , di guisa Persona_3 che non sussistono elementi per condannare i convenuti al c.d. tantundem. Contr Va invece rigettata la domanda di manleva avanzata da nei confronti di in quanto eccessivamente generica. Controparte_4
Difatti, sebbene la convenuta abbia dedotto di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 9 lett. f) del contratto di leasing del 7.9.2015, richiamata per relationem dall'atto di cessione con la stessa non appare correttamente CP_4 Contr formulata, non evincendosi quali siano gli effetti da cui intenderebbe essere manlevata ovvero i pregiudizi concretamente subiti di cui chiede il ristoro. Da un'attenta lettura della clausola, secondo cui “l'utilizzatore assume a proprio carico sin da ora ogni rischio e responsabilità conseguenti l'acquisto dell'immobile, ivi comprese eventuali azioni revocatorie ordinarie e/o fallimentari, la ristrutturazione dell'immobile e l'utilizzo dello stesso, rilevando indenne la concedente di ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare Contr da tali giudizi” appare evidente che avrebbe dovuto specificare
“responsabilità conseguenti…azioni revocatorie”. In conclusione, visti gli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di compravendita del 07/09/2015, per atto di Notaio (Rep. n. 1442 / Racc. n. 1162), trascritto in Controparte_5 data 11/09/2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta ai nn. 26768/20748 e disporsi le annotazioni prescritte dall'art. 2655 c.c. ad opera degli organi competenti. Va poi rigettata la domanda Contr di manleva spiegata da nei confronti di In conseguenza Controparte_4 al suddetto rigetto deve ritenersi assorbita la domanda subordinata di
[...]
CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte Contr e tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di CP_3 riferimento dal DM 147/2022 per l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda avanzata dal Controparte_11
, in persona del Curatore e, per l'effetto, dichiara
[...]
l'inefficacia, nei confronti della medesima e della massa dei creditori, dell'atto di compravendita stipulato in data 07/09/2015, per atto del Notaio CP_5
(Rep. n. 1442/ Racc. n. 1162), trascritto in data 11/09/2015 presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta ai nn. 26768/20748;
2. dispone le annotazioni prescritte dall'art. 2655 c.c. a cura del Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente;
3. condanna , Controparte_2 [...]
e in solido tra loro, alla Controparte_10 Controparte_3 rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
che liquida in € 9.071,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali ed accessori di legge;
4. condanna , banca per i servizi Controparte_2 CP_ finanziari alle imprese e in solido alla rifusione delle Controparte_3 spese processuali in favore della che liquida in € Controparte_12
9.071,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
Santa Maria Capua Vetere, 9.7.2025
Il Giudice dr.ssa Elisabetta Bernardel
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5535/2020 promossa da:
C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Curatore p.t., con il patrocinio dell'avv.to D'AMICO CARLO, con elezione di domicilio in Viale San Josemaria de Balaguer n.62 81100 Caserta presso l'avv.to D'AMICO CARLO;
ATTORE contro
Controparte_2
(C.F. ), con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv.to BALOSSI GIORDANO CANNAVALE PAOLO elettivamente domiciliato presso l'AVV. CANNAVALE PAOLO - VIA PEZZELLA 21 S. MARIA C.V; (P.I. ), in persona del in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. ANGELO CARBONE, presso il quale è elettivamente domiciliato in San Gennarello di Ottaviano (NA) in via R. Pappalardo n. 95; CONVENUTI (P.I. ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 P.IVA_4 con sede legale in Napoli (NA) al largo Santa Maria La Nova, 8, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE SCARPA presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Arenaccia, 67 TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI All'udienza del 21.01.2025 le parti concludevano come da verbale ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.07.2020, il
[...] conveniva in giudizio Controparte_1 [...]
Controparte_2 chiedendo “1) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 66 L.F. e 2901 C.C. e quindi revocare e dichiarare inefficace nei confronti dell'attore l'atto di compravendita per notaio
del 7/9/2015 (Repertorio n.1442 - Raccolta n.1162), trascritto Controparte_5 in data 11/09/2015 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Caserta
– Territorio ai nn. 26768 di R.G. e 20748 di R.P; 2) Accolta la domanda formulata al punto n.1 delle conclusioni, e per la denegata ipotesi in cui per una qualunque ragione l'immobile de quo non potesse essere assoggettato ad esecuzione e quindi liquidato per il soddisfacimento dei creditori qui rappresentati dal Curatore, le convenute Controparte_2
e unipersonale, andranno condannate,
[...] Controparte_3 ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma corrispondente al valore dell'immobile alla data dell'atto impugnato da accertarsi a mezzo CTU. 3) Ordinare in ogni caso l'annotazione della sentenza nei registri immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Santa Maria C.V. 4) Vittoria di spese diritti ed onorario del giudizio”. A sostegno della domanda deduceva la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione revocatoria, in particolare: 1) la comprovata e notevole consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo;
2) l'insorgenza delle ragioni dei detti di credito in epoca anteriore alla data dell'atto impugnato, documentalmente provata dal contenuto delle domande di ammissione al passivo 3) il mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto impugnato, essendosi spogliata, la fallita, dell'immobile di maggior valore ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato (stimato in €.1.500.000,00). Deduceva, infatti, che la società avesse convertito un bene immobile facilmente aggredibile dai creditori in una somma di denaro, pari ad € 1.000.000,00, inferiore al suo valore, peraltro facilmente occultabile, riducendo il suo patrimonio immediatamente aggredibile ad un solo bene, stimato in € 160.000,00, del tutto insufficiente a garantire i debiti già maturati. Affermava, inoltre, che l'attivo acquisito alla massa fallimentare, in buona parte corrispondente a quello iscritto nei bilanci al 31/12/2014 e 31/12/2015, fosse di incerta liquidazione e comunque del tutto insufficiente a soddisfare i crediti insinuati al passivo. Deduceva poi che, nel periodo in questione, dai bilanci della società emergessero indici di grave crisi finanziaria fondanti la domanda di concordato prima, e la dichiarazione di fallimento poi. Sosteneva, dunque la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la revocatoria. Con comparsa di risposta depositata il 27.10.2020 si costituiva
[...]
Controparte_2 Controparte_2 Contr
(di seguito solo chiedendo “in via preliminare e/o pregiudiziale: -
[...] accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione giudiziaria promossa dall'attore stante la tardiva iscrizione a ruolo di questo procedimento per le causali di cui in narrativa, con tutte le conseguenze di legge in punto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'incompetenza del Giudice Ordinario del Tribunale adito, in quanto sussiste competenza funzionale inderogabile del Tribunale Fallimentare di Santa Maria Capua Vetere a decidere sulla proposta domanda di revocatoria fallimentare ex art. 66 L.F., con tutte le conseguenze di legge;
- autorizzare la chiamata in causa di (P.IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) – Via Purgatorio n. 52, con contestuale differimento della prima udienza fissata (allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c.) per essere dalla stessa garantita e manlevata da ogni denegata soccombenza in forza delle previsioni contrattuali indicate in narrativa;
- accertare e dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque infondata la domanda di cui al punto 2 delle conclusioni avversarie, perché contrarie alla natura dichiarativa e di accertamento dell'azione revocatoria promossa, come meglio argomentato in atto, ferma l'infondatezza nel merito della medesima;
NEL MERITO: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non volesse accogliere in tutto o in parte le superiori eccezioni, rigettare integralmente ogni avversaria domanda, sia essa principale o subordinata, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.; - nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, condannare a garantire, manlevare e tenere indenne Controparte_4 [...] da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole Controparte_7 derivante dall'accoglimento delle avversarie pretese, nessuna esclusa. IN OGNI CASO: - rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande svolte dall'attore nei confronti di o comunque Controparte_7 spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa”. A sostegno delle richieste eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo nonché l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Fallimentare. Affermava poi l'inammissibilità in radice della domanda attorea, in ragione della propria estraneità ai fatti di causa, avendo acquistato il cespite de quo con atto a rogito del Notaio dott. (rep. 1442, racc. 1162), Controparte_5 stipulato il 07.09.2015, al fine di concederlo in locazione finanziaria a
[...]
con contratto n. 1446903/001 del 07.09.2015, a sua volta oggetto di CP_3 cessione, in data 14.10.2016, da a in Controparte_3 Controparte_4 occasione della quale assumeva il nuovo n. 1446903/2 e modificati canone e durata (sino al 07.09.2027) garantito dalla medesima fideiussione. Affermava inoltre che in data 4.11.2016 avesse concesso in locazione Controparte_4 ordinaria l'immobile oggetto di leasing a tuttora in Controparte_8 regolare corso di esecuzione simultaneamente al contratto di leasing de quo. Con comparsa di risposta depositata il 16.10.2020 si costituiva
[...] chiedendo “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione CP_3 passiva ex art. 100 c.p.c. della , rispetto alle Parte_1 domande attoree esperite in suo danno;
Per l'effetto, estromettere la
[...]
dal presente giudizio, in ragione del suo difetto di Parte_1 legittimazione passiva ex art. 100 c.p.c.; In ogni caso, nel merito, rigettare le domande attoree, in quanto infondate e inammissibili, in ragione dell'irrevocabilità degli effetti obbligatori di un rapporto di locazione finanziaria, e della mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c.; In via riconvenzionale, condannare la alla Controparte_9 restituzione dei canoni versati ex art. 2033 c.c.”. Eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto, in data 14.10.2016, il contratto di locazione finanziaria n. 1446903/1 avente ad oggetto l'immobile ivi indicato, alla società Nel merito Controparte_4 deduceva l'inammissibilità dell'azione revocatoria avverso il rapporto di locazione finanziaria per mancanza dei presupposti del consilium fraudis, dell'eventus damni e della scientia fraudis. Con comparsa depositata il 10.03.2021 si costituiva Controparte_4 chiedendo “In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree, per violazione dell'art. 165 c.p.c., in ragione della tardività della costituzione in giudizio del 2. In Controparte_1 via principale, rigettare le domande attoree, in quanto infondate e inammissibili, in ragione dell'irrevocabilità degli effetti obbligatori di un rapporto di locazione finanziaria, e della mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 66 L.F. e art. 2901 c.c.; 3. Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del Contratto di Leasing Finanziario n. 1446903/1, in ragione dell'irrevocabilità degli effetti obbligatori del rapporto contrattuale di locazione finanziaria;
4. In ogni caso, rigettare la domanda di manleva della Controparte_10
in ragione della relativa infondatezza;
5. In
[...] via subordinata, condannare la
[...] al rimborso delle rate versate, Controparte_10 rispetto al contratto di leasing finanziario ceduto, ovvero il Contratto di Leasing Finanziario n. 1446903/1, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. oppure di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. Eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda in difetto dei presupposti dell'azione revocatoria, quali l'eventus damni, la scientia fraudis ed il consilium fraudis. Depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositata la disposta CTU, la causa, medio tempore assegnata a questo Giudice (a far data dal 2.4.2021), veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.01.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo. L'atto di citazione risulta, infatti, depositato nel fascicolo telematico in data 17.7.2020, ovvero nella medesima data in cui è stata effettuata la notifica nei confronti dei convenuti, circostanza corroborata anche dalla Nota di Iscrizione a Ruolo (di formazione automatica) allegata allo stesso atto di citazione. L'iscrizione a ruolo va dunque ritenuta tempestiva, non potendo imputarsi alla parte diligente il ritardo nella “materiale” iscrizione da parte della Cancelleria del Ruolo Generale. Appare poi del tutto inconferente l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale in favore del Tribunale Fallimentare atteso che la c.d. vis attractiva del c.d. foro fallimentare risulta rispettata avendo dichiarato, questo Ufficio Giudiziario, il fallimento della con sentenza n. Controparte_1
19/2018 del 22.3.2018. Peraltro, sulla scorta del riparto interno di materie, la causa risulta assegnata ad un Giudice facente parte della Sottosezione Procedure Concorsuali (ex Sottosezione Fallimentare) diverso dal Giudice delegato. Appare altresì inconferente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in quanto portatrice di un interesse astrattamente attuale Controparte_3
e concreto ad un risultato utile giuridicamente rilevante (Cass. n. 25424/2023). Va altresì disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti, per conflitto di interessi potenziale, sollevata dal nuovo procuratore costituito solo nella comparsa conclusionale. Appare infatti a questo Giudice che, contrariamente a quanto affermato dall'attuale procuratore, la non fosse affatto in conflitto CP_4
d'interessi neppure potenziale con la atteso che entrambe avevano CP_3 interesse a paralizzare la domanda attorea, dunque al rigetto della domanda revocatoria, essendo entrambe utilizzatrici del bene oggetto di leasing, l'una originariamente, e l'altra per effetto della cessione del contratto stesso. Passando al merito la domanda revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. è fondata per quanto di ragione. Prima di procedere all'analisi dell'impianto probatorio che ha condotto a tale decisione, preme a questo Giudice sottolineare che nessuna omissione risulta commessa, come invece dedotto da nella propria comparsa CP_4 conclusionale. Difatti nell'ordinanza emessa a scioglimento dell'udienza del 3.5.2022 in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori, la scrivente ha ritenuto necessario disporre CTU estimativa, riservando all'esito l'eventuale ammissione delle prove testimoniali articolate, le quali, in esito all'accertamento del tecnico si sono rivelate del tutto superflue oltre che valutative. Del resto parte chiamata aveva chiesto ammettersi unico capitolo di prova teste il proprio CTP del seguente tenore (v. memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 depositata da nel fascicolo telematico di parte in CP_4 CP_3 data 9.11.2021).
Dalla formulazione del suddetto capitolo si evince palesemente la richiesta di una valutazione, ancorché di natura tecnica, che il CTP avrebbe dovuto rendere in sede di escussione, pertanto del tutto inammissibile, trattandosi peraltro di elementi peraltro suscettibili di prova documentale, Fatta tale doverosa premessa, occorre ricordare che ove promuova l'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 LF e art. 2901 c.c., il curatore deve dimostrare, sotto il profilo dell'eventus damni, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo all'esito l'eventus damni potrà ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. Del resto, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una modificazione qualitativa di esso;
a questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita - come nella specie - comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (cfr. Cass. Civ. n. 27986/2024). Invero, l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal Curatore, secondo il combinato disposto dell'art 66 l. fall. e art. 2901 c.c., si distingue da quella intrapresa dal creditore verso il debitore, perché tutela indistintamente gli interessi di tutti i creditori del fallito, anche successivi all'atto revocato e non solo quello del creditore che agisce in revocatoria. Pertanto, trattandosi dello stesso istituto disciplinato dall'art. 2901 c.c., semplicemente trasposto in un diverso settore dell'ordinamento, è errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., dalla più onerosa prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente la dimostrazione del semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. Tanto premesso, nel caso di specie possono ritenersi integrati entrambi i presupposti, oggettivo e soggettivo, dell'azione revocatoria richiesti dalla legge. In particolare, quanto alla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, la Curatela ha depositato stato passivo delle domande tempestive, dichiarato esecutivo, da cui risultano crediti ammessi per circa euro € 3.199.102,77 di cui € 1.931.092,52 in privilegio ed € 1.268.010,25 in chirografo. In particolare, appare del tutto infondata l'eccezione circa il difetto di prova e la generica ricostruzione del passivo, avendo l'attrice depositato le domande di ammissione, da cui si evince chiaramente che la debitoria anteriore all'atto di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia, ammontava ad € 1.817.358,15. A ciò si aggiunga che dai bilanci di esercizio della al Controparte_1
31/12/2014 e al 31/12/2015, era già evincibile un indice di liquidità primario pari a 0,41 per l'anno 2014 (cfr. bilancio al 31/12/2014 - doc. 11, pag. 49) e pari a a 0,29 per l'anno 2015 (cfr. bilancio al 31/12/2015 – doc.12, pag. 46). L'indice in questione esprime la capacità di un'azienda di fare fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi disponibili ed in particolare un valore minore di 1,00 indica l'incapacità dell'impresa di far fronte ai debiti in scadenza. Sicché già all'epoca (settembre 2015) in cui è stato alienato il cespite, vi erano indici di una crisi finanziaria sfociata dapprima nella domanda di accesso al concordato preventivo (ottobre 2017) e successivamente nella dichiarazione di fallimento (marzo 2018). Appare altresì integrato il requisito del mutamento qualitativo e quantitativo, in senso pregiudizievole, del patrimonio del debitore a seguito dell'atto di disposizione, in rapporto all'entità della complessiva esposizione debitoria, tale da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr., Cass., Sez. 1, Ord. n. 9565/2018). Ebbene, possono ritenersi provate sia la preesistenza dei debiti, considerato che dalla situazione contabile e fiscale della società al 31.12.014, dunque a poco meno di un anno dal successivo atto di disposizione patrimoniale del 7.9.2015, i debiti erano già consistenti, sia la variazione in peius quantitativa del patrimonio sociale, atteso che a fronte del valore di mercato dell'immobile, stimato in € 1.500.000,00, quest'ultimo è stato venduto ad € 1.000.000,00, ed anche qualitativa, più facilmente disperdibile. Il valore dell'immobile indicato nella perizia di parte a firma dell'ing. Per_1
(CTP attrice) è stata confermata dal CTU, ing. dal
[...] Persona_2 cui elaborato non vi è ragione per discostarsi, il quale ha riconosciuto all'immobile un valore di € 1.565.000,00 prendendo come valori di riferimento quelli OMI, tratti da una valutazione generale operata dall'Agenzia delle Entrate, corrispondenti nel caso di specie anche con quelli del c.d. Borsino Immobiliare (v. p. 12 elaborato). Il riferimento a plurimi criteri utilizzati, convergenti nella quantificazione dei valori di stima, consente già di superare le osservazioni alla CTU di parte chiamata, secondo cui il CTU avrebbe fatto erroneo Controparte_4 riferimento ai soli valori OMI. Contr Ciò detto, per quanto attiene alla posizione di acquirente l'immobile oggetto di compravendita e concedente il leasing finanziario all'utilizzatore CP_3
può ritenersi sintomo della c.d. scientia fraudis il dato oggettivo della
[...] notevole sproporzione del prezzo del bene venduto dal fallito come indizio della consapevolezza del compratore che il suo acquisto determinerà, o aggraverà, uno stato di dissesto, attuale o potenziale, in modo da creare il substrato dell'insolvenza per tutti i creditori presenti e futuri (vd. in motivazione Cass. Civ. n. 13182/2013); indizio corroborato anche dalla qualifica di operatore specializzato nel settore dell'acquirente. Per quanto invece attiene alla oltre al medesimo dato, Controparte_3 concernente la sproporzione tra il prezzo e l'effettivo valore del cespite in oggetto, sussiste l'ulteriore elemento afferente alla particolare struttura negoziale poi sfociata nell'atto per Notaio secondo cui la Controparte_5 CP_3 Contr avrebbe ha individuato il bene che avrebbe dovuto acquistare per poi essere oggetto del leasing traslativo, ha pattuito prezzo e modalità di vendita direttamente con l'alienante, ossia allora in bonis. Controparte_1
A p. 7 dell'atto notarile infatti si legge “la società Controparte_2 ha per oggetto l'attività di locazione finanziaria
[...] (leasing), cioè la locazione di beni materiali o immateriali, acquistati o fatti costruire su scelta e indicazione dell'Utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà di quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un corrispettivo prestabilito (c.d. riscatto); l'Utilizzatore ha specificatamente individuato l'Immobile, definendo direttamente con il Venditore il prezzo e le modalità tutte inerenti il trasferimento della proprietà ed indicando alla società di acquistarlo Controparte_2 al solo ed esclusivo scopo di concederglielo in locazione finanziaria;
la società
nell'ambito delle sue Controparte_2 attività, a seguito della specifica richiesta presentata dall'Utilizzatore, intende concedere in locazione finanziaria l'Immobile all'Utilizzatore medesimo;
ed in relazione e per le finalità di cui sopra, la società Controparte_2 intende procedere all'acquisto dell'Immobile di
[...] proprietà del Venditore”. Non è da trascurare, inoltre, lo stato di crisi finanziaria in cui versava all'epoca della vendita la (segnalata anche in centrale Rischi), Controparte_1 riscontrabile dall'esame dei suoi bilanci depositati al R.I., dunque pubblici. Ebbene, alla luce di tutti gli elementi richiamati, deve ritenersi che al momento Contr della stipula dell'atto qui impugnato le convenute e fossero CP_3 entrambe consapevoli della consistenza patrimoniale e delle difficoltà finanziarie in cui versava la dunque, anche del grave pregiudizio che la CP_1 vendita dell'immobile avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori della venditrice, con una ingente riduzione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ. Non hanno poi fornito prova circa la consistenza patrimoniale della fallita, al momento della cessione, idonea a far fronte al passivo ammesso, che invece controparte ha provato essere di gran lunga inferiore, ossia pari ad € 1.160.000,00, dato dal ricavato della vendita del cespite in esame e dal valore di stima dell'unico altro immobile della Controparte_1 Contr Va inoltre considerato che, allo stato, l'immobile è ancora nella titolarità di sebbene oggetto di locazione ordinaria in favore di , di guisa Persona_3 che non sussistono elementi per condannare i convenuti al c.d. tantundem. Contr Va invece rigettata la domanda di manleva avanzata da nei confronti di in quanto eccessivamente generica. Controparte_4
Difatti, sebbene la convenuta abbia dedotto di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 9 lett. f) del contratto di leasing del 7.9.2015, richiamata per relationem dall'atto di cessione con la stessa non appare correttamente CP_4 Contr formulata, non evincendosi quali siano gli effetti da cui intenderebbe essere manlevata ovvero i pregiudizi concretamente subiti di cui chiede il ristoro. Da un'attenta lettura della clausola, secondo cui “l'utilizzatore assume a proprio carico sin da ora ogni rischio e responsabilità conseguenti l'acquisto dell'immobile, ivi comprese eventuali azioni revocatorie ordinarie e/o fallimentari, la ristrutturazione dell'immobile e l'utilizzo dello stesso, rilevando indenne la concedente di ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare Contr da tali giudizi” appare evidente che avrebbe dovuto specificare
“responsabilità conseguenti…azioni revocatorie”. In conclusione, visti gli artt. 2901 c.c. e 66 l.f., deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di compravendita del 07/09/2015, per atto di Notaio (Rep. n. 1442 / Racc. n. 1162), trascritto in Controparte_5 data 11/09/2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta ai nn. 26768/20748 e disporsi le annotazioni prescritte dall'art. 2655 c.c. ad opera degli organi competenti. Va poi rigettata la domanda Contr di manleva spiegata da nei confronti di In conseguenza Controparte_4 al suddetto rigetto deve ritenersi assorbita la domanda subordinata di
[...]
CP_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte Contr e tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di CP_3 riferimento dal DM 147/2022 per l'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda avanzata dal Controparte_11
, in persona del Curatore e, per l'effetto, dichiara
[...]
l'inefficacia, nei confronti della medesima e della massa dei creditori, dell'atto di compravendita stipulato in data 07/09/2015, per atto del Notaio CP_5
(Rep. n. 1442/ Racc. n. 1162), trascritto in data 11/09/2015 presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta ai nn. 26768/20748;
2. dispone le annotazioni prescritte dall'art. 2655 c.c. a cura del Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente;
3. condanna , Controparte_2 [...]
e in solido tra loro, alla Controparte_10 Controparte_3 rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
che liquida in € 9.071,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali ed accessori di legge;
4. condanna , banca per i servizi Controparte_2 CP_ finanziari alle imprese e in solido alla rifusione delle Controparte_3 spese processuali in favore della che liquida in € Controparte_12
9.071,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
Santa Maria Capua Vetere, 9.7.2025
Il Giudice dr.ssa Elisabetta Bernardel