TRIB
Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4222/2024 , introdotta da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PICCIOTTI YURI;
C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
con il patrocinio dell'avv. PICCIOTTI YURI;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio senza condizioni;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2004, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/05/1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4222/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 01/05/1989 tra (ROMA (RM), Parte_1
19/01/1961) e (NAPOLI (NA), 03/03/1963) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 325, Parte
2, Serie A03, Anno 1989;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/06/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4222/2024 , introdotta da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PICCIOTTI YURI;
C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
con il patrocinio dell'avv. PICCIOTTI YURI;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio senza condizioni;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2004, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
“******”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/05/1989, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4222/2024 R.G.A.C., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 01/05/1989 tra (ROMA (RM), Parte_1
19/01/1961) e (NAPOLI (NA), 03/03/1963) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 325, Parte
2, Serie A03, Anno 1989;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/06/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Filomena Albano
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi