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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 931/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COCCANARI MARCELLA ( ) C.F._2
CONVENUTO/I
pagina 1 di 4 Conclusioni di parte attrice
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta innanzi al Giudice di Pace di all'intimazione ad adempiere n. Parte_1 CP_1
20230430630582590646959 a lei notificata il 17 luglio 2023 dal ed emessa in forza CP_1 CP_1
pagina 2 di 4 del mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20160430041380002404565 per sanzioni al
CdS, a lei notificata il 23 settembre 2016, lamentando, con unico motivo qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'intervenuta prescrizione del credito per il decorso di oltre 5 anni tra un atto e l'altro.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, dovendo trovare applicazione da un lato:
- l'art. 68 del D.L. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, disposizione estesa dal secondo comma anche alle
“ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali”, precisando poi che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”,
- articolo che a sua volta recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione … che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Pertanto, ad avviso del GdP, la prescrizione che sarebbe maturata il 23 settembre 2021 deve ritenersi maturare il 13 marzo 2023 in forza del DL18/2020; inoltre, in applicazione del secondo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 159/2015, detto termine risulterebbe ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023.
Non è contestato in questa sede che:
- gli atti siano stati rispettivamente notificati nelle date sopra indicate
- il termine di prescrizione sia quinquennale, trattandosi di sanzioni per violazione del codice della strada.
L'unica questione oggetto di contesa è l'applicabilità al credito, oltre che della sospensione ex art. 68 del D.L. 18/2020 (non contestata neanche dall'appellante), anche dell'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, che l'appellante ritiene inapplicabile in quanto:
“la normativa emergenziale CO testè richiamata e che ha previsto una sospensione di 542 giorni è una normativa speciale che, certamente, deroga alla normativa ordinaria di cui al d. lgs. n. 159/2015 (tra l'altro precedente a quella emergenziale CO).
Invero, sebbene il d.lgs. 159/2015 (art. 12) preveda una sospensione generale dei termini di prescrizione e decadenza nei casi in cui l'attività di riscossione sia sospesa, la normativa VI (ad es., il D.L. 18/2020 e la Risoluzione n. 6/DF/2020) è stata specifica e autonoma.
La norma emergenziale è una normativa di stretta interpretazione e, come tale, non può estendersi ad altra normativa se non ESPRESSAMENTE richiamata. pagina 3 di 4 In ogni caso il d. lgs n. 159/2015 non sarebbe comunque applica applicabile al caso de quo poiché la predetta norma disciplina la proroga dei termini di decadenza e di notifica di nuovi atti di accertamento e/o nuove cartelle e non certamente il regime della prescrizione di cartelle di pagamento
o ingiunzioni già notificate.
Le norme richiamate dal procuratore dell'ente locale sono relative agli atti emessi sia dagli enti impositori che dal concessionario della riscossione a far data dalla pubblicazione delle singole norme di legge e certamente non per le cartelle di pagamento o verbali di contestazione già emessi e notificati, come nel caso de quo”
Il comune appellato chiede viceversa la conferma della sentenza impugnata, condividendo la necessità di applicare anche la proroga di cui all'art. 12 secondo comma del D. Lgs. 159/2015.
Ora, l'ultima frase del primo comma dell'art. 68, articolo la cui applicazione non è in contestazione, recita “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159.”
E lo “statuto” delle sospensioni per casi eccezionali ivi tratteggiato, a fronte dell'impossibilità temporanea per l'agente della riscossione di compiere atti esecutivi, proroga la prescrizione fino alla data indicata dal GdP.
Del resto, l'art. 68 del D.L. 18/2020 sospende solo i termini di versamento e non tratta il tema della proroga della prescrizione che necessariamente ne deriva, se non in relazione “alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione”.
Pertanto, il regime di prescrizione dei crediti in oggetto, inevitabile conseguenza della sospensione dei termini di versamento, deve rinvenirsi nell'art. 12 secondo comma del D. Lgs. 159/2015 atteso che, come già ritenuto da questo Tribunale, “l'art. 68 D.L. 18/2020 non ha … disciplinato direttamente la sospensione del termine di prescrizione, rinviando – in una logica di economia legislativa – alla normativa preesistente e segnatamente all'art. 12 D. Lgs. 159/2015” (Tribunale di Milano sentenza 769/2025)
Pertanto la sentenza appellata deve trovare conferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare al le spese di lite di questo Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 362,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 15/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 931/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARBOLETTO DANIELA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COCCANARI MARCELLA ( ) C.F._2
CONVENUTO/I
pagina 1 di 4 Conclusioni di parte attrice
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si è opposta innanzi al Giudice di Pace di all'intimazione ad adempiere n. Parte_1 CP_1
20230430630582590646959 a lei notificata il 17 luglio 2023 dal ed emessa in forza CP_1 CP_1
pagina 2 di 4 del mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20160430041380002404565 per sanzioni al
CdS, a lei notificata il 23 settembre 2016, lamentando, con unico motivo qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'intervenuta prescrizione del credito per il decorso di oltre 5 anni tra un atto e l'altro.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, dovendo trovare applicazione da un lato:
- l'art. 68 del D.L. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, disposizione estesa dal secondo comma anche alle
“ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali”, precisando poi che “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”,
- articolo che a sua volta recita:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione … che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Pertanto, ad avviso del GdP, la prescrizione che sarebbe maturata il 23 settembre 2021 deve ritenersi maturare il 13 marzo 2023 in forza del DL18/2020; inoltre, in applicazione del secondo comma dell'art. 12 del D. Lgs. 159/2015, detto termine risulterebbe ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023.
Non è contestato in questa sede che:
- gli atti siano stati rispettivamente notificati nelle date sopra indicate
- il termine di prescrizione sia quinquennale, trattandosi di sanzioni per violazione del codice della strada.
L'unica questione oggetto di contesa è l'applicabilità al credito, oltre che della sospensione ex art. 68 del D.L. 18/2020 (non contestata neanche dall'appellante), anche dell'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, che l'appellante ritiene inapplicabile in quanto:
“la normativa emergenziale CO testè richiamata e che ha previsto una sospensione di 542 giorni è una normativa speciale che, certamente, deroga alla normativa ordinaria di cui al d. lgs. n. 159/2015 (tra l'altro precedente a quella emergenziale CO).
Invero, sebbene il d.lgs. 159/2015 (art. 12) preveda una sospensione generale dei termini di prescrizione e decadenza nei casi in cui l'attività di riscossione sia sospesa, la normativa VI (ad es., il D.L. 18/2020 e la Risoluzione n. 6/DF/2020) è stata specifica e autonoma.
La norma emergenziale è una normativa di stretta interpretazione e, come tale, non può estendersi ad altra normativa se non ESPRESSAMENTE richiamata. pagina 3 di 4 In ogni caso il d. lgs n. 159/2015 non sarebbe comunque applica applicabile al caso de quo poiché la predetta norma disciplina la proroga dei termini di decadenza e di notifica di nuovi atti di accertamento e/o nuove cartelle e non certamente il regime della prescrizione di cartelle di pagamento
o ingiunzioni già notificate.
Le norme richiamate dal procuratore dell'ente locale sono relative agli atti emessi sia dagli enti impositori che dal concessionario della riscossione a far data dalla pubblicazione delle singole norme di legge e certamente non per le cartelle di pagamento o verbali di contestazione già emessi e notificati, come nel caso de quo”
Il comune appellato chiede viceversa la conferma della sentenza impugnata, condividendo la necessità di applicare anche la proroga di cui all'art. 12 secondo comma del D. Lgs. 159/2015.
Ora, l'ultima frase del primo comma dell'art. 68, articolo la cui applicazione non è in contestazione, recita “Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159.”
E lo “statuto” delle sospensioni per casi eccezionali ivi tratteggiato, a fronte dell'impossibilità temporanea per l'agente della riscossione di compiere atti esecutivi, proroga la prescrizione fino alla data indicata dal GdP.
Del resto, l'art. 68 del D.L. 18/2020 sospende solo i termini di versamento e non tratta il tema della proroga della prescrizione che necessariamente ne deriva, se non in relazione “alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione”.
Pertanto, il regime di prescrizione dei crediti in oggetto, inevitabile conseguenza della sospensione dei termini di versamento, deve rinvenirsi nell'art. 12 secondo comma del D. Lgs. 159/2015 atteso che, come già ritenuto da questo Tribunale, “l'art. 68 D.L. 18/2020 non ha … disciplinato direttamente la sospensione del termine di prescrizione, rinviando – in una logica di economia legislativa – alla normativa preesistente e segnatamente all'art. 12 D. Lgs. 159/2015” (Tribunale di Milano sentenza 769/2025)
Pertanto la sentenza appellata deve trovare conferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare al le spese di lite di questo Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 362,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 15/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
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