Articolo 9 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 gennaio 1951
Art. 9.
Gli Istituti esercenti il credito fondiario, le Casse di risparmio, nonche' le altre aziende di credito di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere autorizzati, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad accordare mutui, anche in deroga ai rispettivi statuti ed a speciali disposizioni ad essi applicabili, ai proprietari che abbiano ottenuta la concessione di sussidi statali ai sensi della presente legge.
Il mutuo non potra' superare l'ammontare della spesa, occorrente per i lavori da eseguire, quale risulti determinata dalla perizia redatta o revisionata dal Genio civile ed approvata dal competente Provveditore alle opere pubbliche.
Pel fatto stesso della stipulazione del mutuo, e salvo che nel contratto non sia inserita espressa pattuizione in contrario, si intende che i proprietari abbiano ceduto all'Istituto mutuante le somme che potranno essere liquidate in loro favore a carico dello Stato, in dipendenza della esecuzione dei lavori.
Gli Istituti mutuanti hanno l'obbligo di comunicare entro cinque giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto, con biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del genio civile competente, l'avvenuta concessione del mutuo e l'ammontare di questo, quando non sia stata esclusa la cessione delle somme dovute e debende.
Dal giorno del ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti che dovessero ancora essere disposti saranno effettuati a favore dell'Istituto mutuante, che ne accreditera' l'importo al proprietario mutuatario a parziale estinzione del suo debito.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951