Sentenza 27 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/2018, n. 23357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23357 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 18518-2014 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente G2)-- domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA
190-175, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SEBASTIANO CAMPISI, rappresentata e difesa dall'avvocato ELISABETTA CROCIANI giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO LL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PICCHI giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/01/2014 R.G.N. 1157/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato URSINO ANNAMARIA per delega verbale Avvocato CROCIANI ELISABETTA.
Fatti di causa
1. Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ. la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado la quale, revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla detta società per il pagamento della somma di C 23.376,98 per sorte, aveva condannato LA IN al pagamento della minor somma di C 14.306,33, oltre interessi dal 27.9.2009, ritenendo che la restituzione dell'importo delle retribuzioni versate da Poste alla lavoratrice, retribuzioni risultate in seguito non dovute, dovesse essere effettuata al netto e non al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali .
1.1. La Corte territoriale ha fondato la valutazione di non ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello di Poste Italiane s.p.a. sulla conformità alla giurisprudenza di legittimità del decisum di primo grado.
2. Per la cassazione della ordinanza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di quattro motivi;
la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 29/9/1973 n. 602, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al carattere tassativo delle ipotesi di rimborso ivi contemplate.
2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 cit., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla legittimazione alla presentazione della domanda di rimborso. i 3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 cit., come interpretato dalle risoluzioni e prassi dell'Amministrazione finanziaria.
4. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 21 D. Igs 31 dicembre 1992 n. 546 osservando che la società Poste non avrebbe, comunque, potuto ottenere il rimborso delle ritenute a mente del richiamato art. 21 d.P.R. cit., previsione di carattere residuale destinata a trovare applicazione solo in assenza di disposizioni specifiche, laddove, in tema di imposte dirette, esisteva una disposizione specifica costituita dall'art. 38 d.P.R. 602/1963 cit. .
5. Il ricorso è inammissibile.
5.1. Si premette che nel ricorso per cassazione il provvedimento impugnato è così identificato: "sentenza-ordinanza resa dalla Corte di appello di Firenze in data 23/01/2014 nel procedimento RG n. 1157/2012 non notificata ad oggetto la restituzione di somme corrisposte da Poste Italiane al lavoratore (ex CTD) IN DO..." ( ricorso, pag. 2, primo capoverso). Nell'esposizione dei singoli motivi di ricorso è rimarcato che è la pronunzia della Corte di appello ad essere gravata e oggetto di richiesta di annullamento (v. ricorso, pag. 9, primo capoverso); a tale pronunzia sono specificamente ascritti gli errori di diritto denunziati (v. ricorso pag. 13, penultimo capoverso, pag. 14, ultimo capoverso, pag. 17, quarto capoverso); le censure articolate non si confrontano, quindi, con il contenuto della sentenza di primo grado ma, in via diretta, con le argomentazioni in diritto del giudice di appello, alla base della statuizione di inammissibilità.
5.2. Gli elementi ora evidenziati escludono margini di dubbio in ordine al fatto che il ricorso per cassazione investe la ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 348 bis, • comma 1, cod. proc. civ. e cioè un provvedimento che, in quanto emanato nell'ambito suo proprio, vale a dire per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile in cassazione in quanto privo del carattere di definitività.
5.3. In questo caso, infatti, secondo il meccanismo prefigurato dal comb. disp dell'art. 348 bis, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art. l'art. 348 ter, cod. proc. civ., è la sentenza di primo grado ad essere ricorribile per cassazione. Viceversa, nel caso di ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, la quale avendo carattere definitivo e valore di sentenza può essere impugnata con il mezzo di cui all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.; analogamente è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., la ordinanza di inammissibilità limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso ( Cass. Sez. Un. 2/2/2016, n. 1914; Cass. 27/3/2014).
6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
7.Le spese sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Roma, 3 luglio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente fi... (..N,'