Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/04/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1532/2023 RG
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1532/2023 promossa da:
, nata a [...] – Colombia) il 15 gennaio 1961, Controparte_1
e , nata a [...] – Colombia) il 4 settembre 1992, Controparte_2 residenti in [...]– Colombia, nella Cr. 8B numero 47 – 56; rappresentate e difese dall'avv.
Jorge Ernesto Villa Avila, presso il quale hanno eletto domicilio contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito
n. 15 - Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 27.05.2023 e ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_3
[...]
nato a [...] il [...], da e Persona_1 Persona_2 Persona_3
come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. 1), il quale, una volta emigrato in Colombia,
[...] aveva generato, fuori dal matrimonio, la figlia in data 15.01.1961 – Controparte_1 odierna ricorrente (cfr. docc. 4_1; 4_2; 4_3). L'originario avo italiano era morto a QU
(Colombia) il 5.10.1967 (cfr. docc. 02_1; 2_2), senza avere acquistato la cittadinanza colombiana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 3). In data
12.09.2015, aveva sposato (cfr. doc. 6) e all'atto Controparte_1 Persona_4 di matrimonio veniva riconosciuta la figlia , nata il [...] – odierna Controparte_2 ricorrente (cfr. doc. 7).
Conseguentemente, le ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con comparsa di costituzione dell'11.07.2024, il chiedeva di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità della domanda delle ricorrenti o, comunque, il suo rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 14.03.2025, a seguito dell'udienza cartolare del 13.02.2025, il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dalla legge attualmente in vigore (la n. 91/1992), la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, le ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana (come evidenziato nella comparsa di costituzione del resistente), non vantano alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle autorità
a ciò preposte, mai interpellate. Al riguardo si rileva che le medesime avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità dei 730 giorni previsti dalla legge.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto le ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_3 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 12/04/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani