CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/05/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 284/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato alla Via F. Bucci, n. 15, di Teramo, presso e nello Parte_1 studio dell'avv. Luigi Di Liberatore, che lo rappresenta e difende, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E in persona del dott. procuratore Controparte_1 Controparte_2
speciale (in forza dei poteri conferitigli con procura speciale del 20.05.2020, autenticata per notar dott. di Bracciano, rep. 83120 racc. 17003), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Valerio Valenti, ed elettivamente domiciliata alla Via Monsignor Pio Marcello Bagnoli, n. 118, di Avezzano, presso e nello studio dell'avv. Stefania Di Nicola, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 965/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
19.10.2023 – Assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, per i motivi suesposti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed in accoglimento del proposto gravame, in totale riforma della impugnata sentenza N. 965/2023 resa dal Tribunale di Teramo il 19.10.23, pubblicata in pari data e notificata il 20.02.2024. (…)
Nel merito:
-In via istruttoria: disporre l'acquisizione della documentazione indicata in premessa ed in caso di contestazione disporne l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presso la
[...]
di Teramo. Controparte_3
-Nel merito, in accoglimento dei motivi dell'appello, dichiarare la nullità e la erroneità della sentenza impugnata e, conseguentemente, riformarla respingendo tutte le domande proposte dalla in primo grado. Controparte_1
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile de L'Aquila adita, contrariis reiectis, in via preliminare revocare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi di cui in premessa;
in via preliminare e pregiudiziale, voglia dichiarare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, in quanto non conforme al dettato di cui all'art.342, comma I, c.p.c. ovvero stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione ai sensi del disposto di cui all'art.348 bis c.p.c.;
sempre, in via preliminare, voglia revocare la sospensione della esecutività provvisoria della sentenza di primo grado stante l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per i motivi di cui in premessa;
in via gradata e nel merito, voglia rigettare l'appello proposto dal Sig. perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, così come proposto, con conferma integrale della sentenza
n.965/2023 emessa dal Tribunale di Teramo e con contestuale condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione;
nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione sul punto della nullità di notifica, voglia, Corte d'Appello adita, ex art.354 c.p.c., rimettere la controversia in oggetto avanti il
Tribunale Civile di Teramo per i provvedimenti del caso in merito alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 337/2019 – promosso da contro il sig. (onde ottenere la condanna di quest'ultimo Parte_2 Parte_1
a pagarle l'importo di € 38.746,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di rivalsa dell'importo che aveva dovuto sborsare per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza del sinistro cagionato in data 23.09.2013 dal predetto alla guida del veicolo di cui lo stesso era proprietario, in forza della polizza assicurativa ripassata inter partes in data 20.09.2013 (documento 1 fascicolo primo grado , nonché a risarcirle il maggior danno ex art. 1224 c.c.), giudizio nell'ambito Parte_2 del quale il convenuto era rimasto contumace- il Tribunale di Teramo, così statuiva “- in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla , Controparte_1 condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice, della Parte_1 complessiva somma di € 38746,31, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla data di liquidazione delle singole somme sino al saldo. - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di causa che liquida ex DM 147/22 in € 7616,00 per compensi, spese esenti come documentate, oltre accessori come per legge”.
1.1. L'attrice, a sostegno della pretesa aveva dedotto: a) che in occasione del sinistro sopra indicato, da sussumersi nell'alveo applicativo della polizza assicurativa sopra indicata (a seguito del quale essa esponente aveva dovuto liquidare, in forza di tale polizza, a titolo risarcitorio: a) €
5.500,00 a oltre ad € 800,00 all'avv. Valentina Camplese, quale difensore di quest'ultimo; b) Per_2 Controparte_ complessivi € 15.500,00, alla Edilizia c) € 2.679,39 alla Cordivari S.r.l., d) € 4.700,00 a
[...]
e) € 2.100,00 a;
f) € 650,00 a g) € 450,00 a h) Pt_3 Parte_4 Persona_3 Persona_4
€ 1.100,00 a i) € 1.549,97 a quest'ultima quale compagnia assicuratrice che CP_5 Controparte_6 aveva provveduto ex art. 141 C.d.A. al risarcimento di l) € 3.717,00 al Persona_5 Controparte_7 per il ripristino dello status quo ante della strada interessata dall'incidente), il convenuto era stato sanzionato a sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, a causa della mancata revisione della relativa patente di guida, come da verbale della Polizia Stradale del distaccamento di
Giulianova, Sezione di Teramo (documento 2 fascicolo primo grado , Parte_2 intervenuta in loco subito dopo la verificazione dell'evento dannoso per i rilievi del caso;
b) che, pertanto, aveva diritto ad ottenere il rimborso delle somme anzidette da parte dell'avversario, a sensi dell'art. 144, co. 2, del D. Lgs. 209/2005, in applicazione dell'art. RC
2, rubricato “ESCLUSIONI E RIVALSA”, delle Condizioni Generali di cui al contratto assicurativo controverso (documento 3 fascicolo primo grado , secondo Parte_2 cui “L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1:• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
• nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano
l'utilizzo; • nel caso di autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se
l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti (uso di cinture o altri sistemi di ritenzione) ed alle indicazioni della carta di circolazione (numero massimo di passeggeri); • nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
• all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività; • nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, eserciterà diritto di rivalsa per le Pt_2
somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma”; c) che non era seguito alcun riscontro alle note che aveva inoltrato a mezzo raccomandata alla controparte, rispettivamente in data 29.01.2015
(documento 19 fascicolo primo grado , in data 27.01.2016 e 10.03.2016, Parte_2
a firma dell'avv. Valerio Valenti (documenti 20 e 21 fascicolo primo grado Parte_2
, e in data 20.12.2017 (documento 22 fascicolo primo grado , con
[...] Parte_2 le quali aveva chiesto all'avversario il rimborso;
d) che la controparte non aveva aderito alla procedura di mediazione (n. 29/2018) da essa intrapresa presso l'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Teramo, conclusasi, pertanto, con verbale negativo (documento
23 fascicolo primo grado . Parte_2
1.2. Aggiungeva che il convenuto non essendosi costituito in giudizio, era rimasto Parte_1
contumace.
1.3. Ciò detto il Tribunale rilevava la fondatezza della domanda attorea ritenute acclarate le riferite circostanze (sulla base della documentazione in atti nonché per la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli), richiamati i principi normativi e giurisprudenziali in subiecta materia, considerato che: - posta la validità della polizza per cui è causa, nonché l'avvenuta verificazione della causa di esclusione della garanzia assicurativa de qua, il diritto di rivalsa vantato dall'attrice è da riconoscersi a sensi dell'art. 1916 c.c.; - la domanda dell'attrice è da reputarsi fondata anche in punto di quantum, sulla scorta della documentazione in atti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato:1) “nullità della sentenza per omessa notificazione dell'atto di citazione violazione del principio del contraddittorio artt. 101, 115 e 116 cpc”; 2)
“violazione principio dell'onere della prova art. 2697 cod. civ. omessa erronea e contraddittoria motivazione”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita ed ha contestato il Parte_2 gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità a sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché deducendone l'infondatezza nel merito, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con ordinanza resa in data 4.07.2024, all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza del 2.07.2024 fissata nell'ambito del sub procedimento n. 284-1/2024 promosso ex art. 351 c.p.c. dall'appellante, questo Collegio ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza sul rilievo dirimente della sussistenza del periculum in mora.
Nel corso del giudizio principale alla prima udienza del giorno 1.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo cartaceo di primo grado ed ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e considerato, quanto alla seconda eccezione, che, tenuto conto del testo dell'art. 348 bis c.p.c. nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma
Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, l'eventuale manifesta infondatezza non conduce più a dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione- rileva che l'impugnazione è meritevole di accoglimento..
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, adducendo la mancata notifica dell'atto di citazione, non essendovi prova in giudizio dell'avvenuto perfezionamento di tale notifica.
Rileva in particolare che nel fascicolo di causa non risulta depositato l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta, ma solo la ricevuta di spedizione.
6.2. Rileva il Collegio che in realtà vi è prova in atti dell'avvenuto perfezionamento, per l'odierno appellante, della notificazione in parola a mezzo posta, avendo l'attrice depositato in prime cure, nella sede della prima udienza di comparizione del 16.05.2019 (come da relativo verbale), l'originale dell'atto di citazione (documento 2 fascicolo , Parte_2 unitamente all'avviso di ricevimento n. 2301 relativo a detta notificazione (avviata in data
30.01.2019 con raccomandata n. 78773625224-9), recante l'attestazione dell'invio, con raccomandata n. 66834159373-9 in data 4.02.2019, di avviso di deposito del plico, stante l'assenza del destinatario, sia il mancato ritiro di tale plico entro i successivi dieci giorni;
ha inoltre prodotto l'avviso di ricevimento datato 6.02.2019 (immesso in cassetta stante l'assenza del destinatario) della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 78773625224-9.
7. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, il secondo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante si duole che il giudice di primo grado ha ritenuto essersi verificata nel caso di specie la condizione di esclusione della garanzia assicurativa rappresentata dal fatto che l'odierno appellato, quale conducente proprietario dell'auto assicurata che ha causato il sinistro per cui è causa, non fosse, al momento di accadimento di quest'ultimo, abilitato alla guida, ai sensi dell'art. 2 RC delle condizioni generali della polizza assicurativa in atti (documento 3 fascicolo primo grado , per non Parte_2
aver revisionato la propria patente, essendo esso stato sanzionato dalla polizia stradale come da verbale in atti (documento 2 fascicolo primo grado . Parte_2
Adduce la validità della propria patente di guida, al tempo della verificazione del sinistro de quo, deducendo non potersi ritenere provata la circostanza della relativa mancata revisione, né che fosse obbligato ex lege ad effettuare quest'ultima, posta l'inidoneità in proposito sotto il profilo probatorio dell'anzidetto verbale, non avendo la controparte prodotto (come era suo onere in applicazione dei principi sull'onere probatorio), il documento dal quale risultava la prescrizione della revisione della patente di guida, il provvedimento ostativo alla guida ed il verbale di contravvenzione asseritamente elevato e notificato al i sensi dell'art. 128 Pt_1
C.d.S.
Rileva ancora che dall'estratto cronologico della patente da lui prodotto nel presente grado non risultano prescrizioni e/o provvedimenti ostativi, ma solo il provvedimento con il quale in data 28.01.2010 era stata effettuata la conversione della patente di guida estera, con scadenza al 28.01.2020, senza prescrizione alcuna;
mentre alla pagina due del predetto estratto risulta il rinnovo della patente di guida per altri 10 anni sino al 21.10.30 senza prescrizioni.
Spiega che l'insussistenza di prescrizioni risulta anche dal documento “gestione archivio ostativo patente” debitamente sottoscritto dal funzionario della MCTC (parimenti da lui prodotto nel presente grado di giudizio) nel quale sotto le voci “Ostativi M.I e Ostativi
M.C.T.C., Te” vi è l'annotazione Nessun Provv.
Evidenzia, infine, che neanche dall'estratto cronologico del punteggio della patente (sempre da lui prodotto in appello) risultano provvedimenti ostativi alla patente di guida.
Deduce l'irrilevanza della mancata risposta all'interrogatorio formale, non avendo esso appellante mai ricevuto la notifica del verbale che disponeva tale mezzo istruttorio.
7.2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente chiarire che non è utilizzabile in questa sede, per essere stata tardivamente prodotta, la documentazione depositata nel presente grado dall'odierno appellante (rimasto contumace in primo grado), non potendosi condividere la tesi di parte appellante secondo cui la produzione nel presente grado della detta documentazione sarebbe ammissibile in quanto assolutamente necessaria ai fini del decidere.
La tesi di parte appellante si rivela invero palesemente inammissibile alla luce della previsione normativa di cui all'art. 345 c.p.c. (nel testo in vigore sin dall'anno 2012) secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
7.3 Ciò detto si ritiene tuttavia che il motivo sia meritevole di accoglimento nella parte in cui l'appellante, denunciando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado, sostiene che l'attrice (odierna appellata) non abbia fornito una prova ragionevolmente certa in ordine alla sussistenza del fatto (mancanza del titolo abilitativo alla guida in capo all'appellato al momento del sinistro per mancata revisione della patente) sul quale l'assicurazione ha fondato l'azione di regresso.
7.4. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e da quanto sostenuto nel presente grado dall'appellata, non può riconoscersi alcuna efficacia alla mancata presentazione dell'appellato dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio formale.
Al riguardo va preliminarmente evidenziato che con ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza del 4.11.2020 il giudice delle prime cure ha così provveduto: “ammette la prova per interrogatorio formale del convenuto su tutti i capitoli articolati da parte attrice nella relativa seconda memoria e delega per l'assunzione il GOP Dottor Persona_6
il quale ferme le comunicazioni del caso, provvederà alle debite calendarizzazioni rimettendo all'esito il fascicolo alla scrivente per il prosieguo del procedimento. Dispone che all'esito della fissazione di udienza da parte del GOP delegato ai fini dell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, l'attrice provveda a notificare a quest'ultimo il citato di provvedimento di fissazione udienza nonché il presente verbale, ovviamente con congruo anticipo rispetto all'udienza”.
Con successivo provvedimento in data 4.02.2021 il GOP delegato all'assunzione della prova fissava per l'incombente l'udienza del giorno 17.05.2021 alle ore 10.30 nella stanza n. 24 sita al primo piano sotterraneo.
All'udienza del 17.05.2021 il procuratore della parte attrice faceva “presente che al convenuto contumace sono stati regolarmente notificati l'ordinanza istruttoria ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto e memoria istruttoria n. 2 del 16/10/19 come risulta dai documenti già trasmessi telematicamente in cancelleria” ed il GOP dava atto della mancata comparizione del convenuto.
Ciò detto si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata in primo grado e nel presente procedimento di appello, dai documenti “trasmessi telematicamente in cancelleria” in data 1.04.2021 (nuovamente prodotti nel presente grado di appello) emerge la sola notifica del provvedimento del GOP in data 4.02.2021 di fissazione dell'udienza per l'espletamento dell'incombente istruttorio (interrogatorio formale del convenuto) delegatogli dal giudice.
Non risulta invece la notificazione dell'ordinanza ammissiva della prova, né della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (contenente i capitoli di prova sui quali l'interrogatorio avrebbe dovuto svolgersi) sicché è evidente che alcun effetto di ficta confessio sulle circostanze oggetto dei detti capitoli di prova può ritenersi prodotto in conseguenza della mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale (vedi sul punto art. 292 c.p.c.
e 102 disp. att.).
7.5. Quanto all'altro elemento sul quale il primo giudice ha basato il proprio convincimento in ordine al raggiungimento della prova dei fatti costitutivi dedotti dall'attrice (segnatamente del fatto relativo alla mancata abilitazione alla guida del convenuto al momento del sinistro in ragione della mancata revisione della patente) è appena il caso di rilevare che lo stesso si rivela inconsistente e comunque inidoneo ad offrire prova sufficiente del fatto medesimo.
7.5.1. Si tratta del riferimento nel prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, nella parte relativa alle infrazioni contestate e segnalazioni (in relazione al sinistro del 20.09.2013), alle seguenti indicazioni relative al veicolo B) (guidato in occasione del sinistro dall'odierno appellante): 1) l'indicazione degli artt. 141/3-8 e 149/5
CdS (primo riquadro) con indicazione del relativo verbale (n. 100/4951) e della relativa data
(4.11.2013) e della data (11.11.2013) di trasmissione del verbale alla prefettura di Teramo ed all'Ufficio della Motorizzazione Civile;
2) l'indicazione dell'art. 15/1-2 CdS (primo riquadro seconda riga) con indicazione del relativo verbale n (n. 100/4954) e della relativa data
(4.11.2013); 3) l'indicazione dell'art. 128 (primo riquadro terza riga) senza alcuna indicazione del numero del verbale di contestazione ma solo della sua data (11.11.2013) corrispondente a quella di trasmissione del rapporto alla prefettura ed all'Ufficio della
Motorizzazione Civile.
7.5.2. Al riguardo va subito rilevata la mancata indicazione degli estremi del verbale di contestazione relativo alla eventuale violazione dell'art. 128 CdS, il che depone nel senso che alcun verbale di infrazione venne in effetti elevato a carico dell'appellante in relazione a tale articolo.
7.5.3. Va poi rilevato come la scheda cui si è fatto riferimento al paragrafo 7.5.1. (parte integrante del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dalla Polstrada di Giulianova in relazione al sinistro per cui è causa) si riferisca non solo alle infrazioni contestate ma anche alle segnalazioni, sicché non può escludersi che il rapporto inoltrato alla Prefettura ed all'Ufficio della Motorizzazione Civile in data 11.11.2013 relativamente al sinistro del 20.09.2013 contenesse la segnalazione di fatti ritenuti dagli operanti utili ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di revisione della patente di guida.
7.5.4. Va infine dato atto che non risultano evidenze in relazione ad un provvedimento di prescrizione della revisione della patente di guida, alla sua data ed alle relative motivazioni sì da poterne inferire che alla data del sinistro la patente fosse sospesa perché non revisionata.
8. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'avv. Luigi Liberatore, procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con applicazione della decurtazione del 50% alla voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (stante lo svolgimento di udienza dedicata alla trattazione della istanza di inibitoria ed il mancato svolgimento di attività istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, RIGETTA la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata;
2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'avv. Luigi Liberatore -procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario- delle spese del grado, che liquida in complessivi €
9.345,00, di cui € 876,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 284/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 18.03.2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato alla Via F. Bucci, n. 15, di Teramo, presso e nello Parte_1 studio dell'avv. Luigi Di Liberatore, che lo rappresenta e difende, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E in persona del dott. procuratore Controparte_1 Controparte_2
speciale (in forza dei poteri conferitigli con procura speciale del 20.05.2020, autenticata per notar dott. di Bracciano, rep. 83120 racc. 17003), rappresentata e difesa dall'avv. Per_1
Valerio Valenti, ed elettivamente domiciliata alla Via Monsignor Pio Marcello Bagnoli, n. 118, di Avezzano, presso e nello studio dell'avv. Stefania Di Nicola, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 965/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il
19.10.2023 – Assicurazione contro i danni.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, per i motivi suesposti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed in accoglimento del proposto gravame, in totale riforma della impugnata sentenza N. 965/2023 resa dal Tribunale di Teramo il 19.10.23, pubblicata in pari data e notificata il 20.02.2024. (…)
Nel merito:
-In via istruttoria: disporre l'acquisizione della documentazione indicata in premessa ed in caso di contestazione disporne l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. presso la
[...]
di Teramo. Controparte_3
-Nel merito, in accoglimento dei motivi dell'appello, dichiarare la nullità e la erroneità della sentenza impugnata e, conseguentemente, riformarla respingendo tutte le domande proposte dalla in primo grado. Controparte_1
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile de L'Aquila adita, contrariis reiectis, in via preliminare revocare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi di cui in premessa;
in via preliminare e pregiudiziale, voglia dichiarare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile, in quanto non conforme al dettato di cui all'art.342, comma I, c.p.c. ovvero stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione ai sensi del disposto di cui all'art.348 bis c.p.c.;
sempre, in via preliminare, voglia revocare la sospensione della esecutività provvisoria della sentenza di primo grado stante l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per i motivi di cui in premessa;
in via gradata e nel merito, voglia rigettare l'appello proposto dal Sig. perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, così come proposto, con conferma integrale della sentenza
n.965/2023 emessa dal Tribunale di Teramo e con contestuale condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione;
nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione sul punto della nullità di notifica, voglia, Corte d'Appello adita, ex art.354 c.p.c., rimettere la controversia in oggetto avanti il
Tribunale Civile di Teramo per i provvedimenti del caso in merito alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 337/2019 – promosso da contro il sig. (onde ottenere la condanna di quest'ultimo Parte_2 Parte_1
a pagarle l'importo di € 38.746,31, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di rivalsa dell'importo che aveva dovuto sborsare per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza del sinistro cagionato in data 23.09.2013 dal predetto alla guida del veicolo di cui lo stesso era proprietario, in forza della polizza assicurativa ripassata inter partes in data 20.09.2013 (documento 1 fascicolo primo grado , nonché a risarcirle il maggior danno ex art. 1224 c.c.), giudizio nell'ambito Parte_2 del quale il convenuto era rimasto contumace- il Tribunale di Teramo, così statuiva “- in accoglimento della domanda di regresso proposta dalla , Controparte_1 condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice, della Parte_1 complessiva somma di € 38746,31, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla data di liquidazione delle singole somme sino al saldo. - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di causa che liquida ex DM 147/22 in € 7616,00 per compensi, spese esenti come documentate, oltre accessori come per legge”.
1.1. L'attrice, a sostegno della pretesa aveva dedotto: a) che in occasione del sinistro sopra indicato, da sussumersi nell'alveo applicativo della polizza assicurativa sopra indicata (a seguito del quale essa esponente aveva dovuto liquidare, in forza di tale polizza, a titolo risarcitorio: a) €
5.500,00 a oltre ad € 800,00 all'avv. Valentina Camplese, quale difensore di quest'ultimo; b) Per_2 Controparte_ complessivi € 15.500,00, alla Edilizia c) € 2.679,39 alla Cordivari S.r.l., d) € 4.700,00 a
[...]
e) € 2.100,00 a;
f) € 650,00 a g) € 450,00 a h) Pt_3 Parte_4 Persona_3 Persona_4
€ 1.100,00 a i) € 1.549,97 a quest'ultima quale compagnia assicuratrice che CP_5 Controparte_6 aveva provveduto ex art. 141 C.d.A. al risarcimento di l) € 3.717,00 al Persona_5 Controparte_7 per il ripristino dello status quo ante della strada interessata dall'incidente), il convenuto era stato sanzionato a sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, a causa della mancata revisione della relativa patente di guida, come da verbale della Polizia Stradale del distaccamento di
Giulianova, Sezione di Teramo (documento 2 fascicolo primo grado , Parte_2 intervenuta in loco subito dopo la verificazione dell'evento dannoso per i rilievi del caso;
b) che, pertanto, aveva diritto ad ottenere il rimborso delle somme anzidette da parte dell'avversario, a sensi dell'art. 144, co. 2, del D. Lgs. 209/2005, in applicazione dell'art. RC
2, rubricato “ESCLUSIONI E RIVALSA”, delle Condizioni Generali di cui al contratto assicurativo controverso (documento 3 fascicolo primo grado , secondo Parte_2 cui “L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1:• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
• nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano
l'utilizzo; • nel caso di autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se
l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti (uso di cinture o altri sistemi di ritenzione) ed alle indicazioni della carta di circolazione (numero massimo di passeggeri); • nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
• all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività; • nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, eserciterà diritto di rivalsa per le Pt_2
somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma”; c) che non era seguito alcun riscontro alle note che aveva inoltrato a mezzo raccomandata alla controparte, rispettivamente in data 29.01.2015
(documento 19 fascicolo primo grado , in data 27.01.2016 e 10.03.2016, Parte_2
a firma dell'avv. Valerio Valenti (documenti 20 e 21 fascicolo primo grado Parte_2
, e in data 20.12.2017 (documento 22 fascicolo primo grado , con
[...] Parte_2 le quali aveva chiesto all'avversario il rimborso;
d) che la controparte non aveva aderito alla procedura di mediazione (n. 29/2018) da essa intrapresa presso l'organismo di mediazione dell'ordine degli avvocati di Teramo, conclusasi, pertanto, con verbale negativo (documento
23 fascicolo primo grado . Parte_2
1.2. Aggiungeva che il convenuto non essendosi costituito in giudizio, era rimasto Parte_1
contumace.
1.3. Ciò detto il Tribunale rilevava la fondatezza della domanda attorea ritenute acclarate le riferite circostanze (sulla base della documentazione in atti nonché per la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli), richiamati i principi normativi e giurisprudenziali in subiecta materia, considerato che: - posta la validità della polizza per cui è causa, nonché l'avvenuta verificazione della causa di esclusione della garanzia assicurativa de qua, il diritto di rivalsa vantato dall'attrice è da riconoscersi a sensi dell'art. 1916 c.c.; - la domanda dell'attrice è da reputarsi fondata anche in punto di quantum, sulla scorta della documentazione in atti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza, con accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato:1) “nullità della sentenza per omessa notificazione dell'atto di citazione violazione del principio del contraddittorio artt. 101, 115 e 116 cpc”; 2)
“violazione principio dell'onere della prova art. 2697 cod. civ. omessa erronea e contraddittoria motivazione”.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita ed ha contestato il Parte_2 gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità a sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché deducendone l'infondatezza nel merito, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con ordinanza resa in data 4.07.2024, all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza del 2.07.2024 fissata nell'ambito del sub procedimento n. 284-1/2024 promosso ex art. 351 c.p.c. dall'appellante, questo Collegio ha sospeso la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza sul rilievo dirimente della sussistenza del periculum in mora.
Nel corso del giudizio principale alla prima udienza del giorno 1.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo cartaceo di primo grado ed ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 18.03.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU. 27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) e considerato, quanto alla seconda eccezione, che, tenuto conto del testo dell'art. 348 bis c.p.c. nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma
Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, l'eventuale manifesta infondatezza non conduce più a dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione- rileva che l'impugnazione è meritevole di accoglimento..
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, adducendo la mancata notifica dell'atto di citazione, non essendovi prova in giudizio dell'avvenuto perfezionamento di tale notifica.
Rileva in particolare che nel fascicolo di causa non risulta depositato l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione a mezzo posta, ma solo la ricevuta di spedizione.
6.2. Rileva il Collegio che in realtà vi è prova in atti dell'avvenuto perfezionamento, per l'odierno appellante, della notificazione in parola a mezzo posta, avendo l'attrice depositato in prime cure, nella sede della prima udienza di comparizione del 16.05.2019 (come da relativo verbale), l'originale dell'atto di citazione (documento 2 fascicolo , Parte_2 unitamente all'avviso di ricevimento n. 2301 relativo a detta notificazione (avviata in data
30.01.2019 con raccomandata n. 78773625224-9), recante l'attestazione dell'invio, con raccomandata n. 66834159373-9 in data 4.02.2019, di avviso di deposito del plico, stante l'assenza del destinatario, sia il mancato ritiro di tale plico entro i successivi dieci giorni;
ha inoltre prodotto l'avviso di ricevimento datato 6.02.2019 (immesso in cassetta stante l'assenza del destinatario) della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziario spedito con raccomandata n. 78773625224-9.
7. Meritevole di accoglimento si rivela, invece, il secondo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante si duole che il giudice di primo grado ha ritenuto essersi verificata nel caso di specie la condizione di esclusione della garanzia assicurativa rappresentata dal fatto che l'odierno appellato, quale conducente proprietario dell'auto assicurata che ha causato il sinistro per cui è causa, non fosse, al momento di accadimento di quest'ultimo, abilitato alla guida, ai sensi dell'art. 2 RC delle condizioni generali della polizza assicurativa in atti (documento 3 fascicolo primo grado , per non Parte_2
aver revisionato la propria patente, essendo esso stato sanzionato dalla polizia stradale come da verbale in atti (documento 2 fascicolo primo grado . Parte_2
Adduce la validità della propria patente di guida, al tempo della verificazione del sinistro de quo, deducendo non potersi ritenere provata la circostanza della relativa mancata revisione, né che fosse obbligato ex lege ad effettuare quest'ultima, posta l'inidoneità in proposito sotto il profilo probatorio dell'anzidetto verbale, non avendo la controparte prodotto (come era suo onere in applicazione dei principi sull'onere probatorio), il documento dal quale risultava la prescrizione della revisione della patente di guida, il provvedimento ostativo alla guida ed il verbale di contravvenzione asseritamente elevato e notificato al i sensi dell'art. 128 Pt_1
C.d.S.
Rileva ancora che dall'estratto cronologico della patente da lui prodotto nel presente grado non risultano prescrizioni e/o provvedimenti ostativi, ma solo il provvedimento con il quale in data 28.01.2010 era stata effettuata la conversione della patente di guida estera, con scadenza al 28.01.2020, senza prescrizione alcuna;
mentre alla pagina due del predetto estratto risulta il rinnovo della patente di guida per altri 10 anni sino al 21.10.30 senza prescrizioni.
Spiega che l'insussistenza di prescrizioni risulta anche dal documento “gestione archivio ostativo patente” debitamente sottoscritto dal funzionario della MCTC (parimenti da lui prodotto nel presente grado di giudizio) nel quale sotto le voci “Ostativi M.I e Ostativi
M.C.T.C., Te” vi è l'annotazione Nessun Provv.
Evidenzia, infine, che neanche dall'estratto cronologico del punteggio della patente (sempre da lui prodotto in appello) risultano provvedimenti ostativi alla patente di guida.
Deduce l'irrilevanza della mancata risposta all'interrogatorio formale, non avendo esso appellante mai ricevuto la notifica del verbale che disponeva tale mezzo istruttorio.
7.2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente chiarire che non è utilizzabile in questa sede, per essere stata tardivamente prodotta, la documentazione depositata nel presente grado dall'odierno appellante (rimasto contumace in primo grado), non potendosi condividere la tesi di parte appellante secondo cui la produzione nel presente grado della detta documentazione sarebbe ammissibile in quanto assolutamente necessaria ai fini del decidere.
La tesi di parte appellante si rivela invero palesemente inammissibile alla luce della previsione normativa di cui all'art. 345 c.p.c. (nel testo in vigore sin dall'anno 2012) secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
7.3 Ciò detto si ritiene tuttavia che il motivo sia meritevole di accoglimento nella parte in cui l'appellante, denunciando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie del primo grado, sostiene che l'attrice (odierna appellata) non abbia fornito una prova ragionevolmente certa in ordine alla sussistenza del fatto (mancanza del titolo abilitativo alla guida in capo all'appellato al momento del sinistro per mancata revisione della patente) sul quale l'assicurazione ha fondato l'azione di regresso.
7.4. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e da quanto sostenuto nel presente grado dall'appellata, non può riconoscersi alcuna efficacia alla mancata presentazione dell'appellato dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio formale.
Al riguardo va preliminarmente evidenziato che con ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza del 4.11.2020 il giudice delle prime cure ha così provveduto: “ammette la prova per interrogatorio formale del convenuto su tutti i capitoli articolati da parte attrice nella relativa seconda memoria e delega per l'assunzione il GOP Dottor Persona_6
il quale ferme le comunicazioni del caso, provvederà alle debite calendarizzazioni rimettendo all'esito il fascicolo alla scrivente per il prosieguo del procedimento. Dispone che all'esito della fissazione di udienza da parte del GOP delegato ai fini dell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, l'attrice provveda a notificare a quest'ultimo il citato di provvedimento di fissazione udienza nonché il presente verbale, ovviamente con congruo anticipo rispetto all'udienza”.
Con successivo provvedimento in data 4.02.2021 il GOP delegato all'assunzione della prova fissava per l'incombente l'udienza del giorno 17.05.2021 alle ore 10.30 nella stanza n. 24 sita al primo piano sotterraneo.
All'udienza del 17.05.2021 il procuratore della parte attrice faceva “presente che al convenuto contumace sono stati regolarmente notificati l'ordinanza istruttoria ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto e memoria istruttoria n. 2 del 16/10/19 come risulta dai documenti già trasmessi telematicamente in cancelleria” ed il GOP dava atto della mancata comparizione del convenuto.
Ciò detto si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata in primo grado e nel presente procedimento di appello, dai documenti “trasmessi telematicamente in cancelleria” in data 1.04.2021 (nuovamente prodotti nel presente grado di appello) emerge la sola notifica del provvedimento del GOP in data 4.02.2021 di fissazione dell'udienza per l'espletamento dell'incombente istruttorio (interrogatorio formale del convenuto) delegatogli dal giudice.
Non risulta invece la notificazione dell'ordinanza ammissiva della prova, né della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (contenente i capitoli di prova sui quali l'interrogatorio avrebbe dovuto svolgersi) sicché è evidente che alcun effetto di ficta confessio sulle circostanze oggetto dei detti capitoli di prova può ritenersi prodotto in conseguenza della mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale (vedi sul punto art. 292 c.p.c.
e 102 disp. att.).
7.5. Quanto all'altro elemento sul quale il primo giudice ha basato il proprio convincimento in ordine al raggiungimento della prova dei fatti costitutivi dedotti dall'attrice (segnatamente del fatto relativo alla mancata abilitazione alla guida del convenuto al momento del sinistro in ragione della mancata revisione della patente) è appena il caso di rilevare che lo stesso si rivela inconsistente e comunque inidoneo ad offrire prova sufficiente del fatto medesimo.
7.5.1. Si tratta del riferimento nel prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, nella parte relativa alle infrazioni contestate e segnalazioni (in relazione al sinistro del 20.09.2013), alle seguenti indicazioni relative al veicolo B) (guidato in occasione del sinistro dall'odierno appellante): 1) l'indicazione degli artt. 141/3-8 e 149/5
CdS (primo riquadro) con indicazione del relativo verbale (n. 100/4951) e della relativa data
(4.11.2013) e della data (11.11.2013) di trasmissione del verbale alla prefettura di Teramo ed all'Ufficio della Motorizzazione Civile;
2) l'indicazione dell'art. 15/1-2 CdS (primo riquadro seconda riga) con indicazione del relativo verbale n (n. 100/4954) e della relativa data
(4.11.2013); 3) l'indicazione dell'art. 128 (primo riquadro terza riga) senza alcuna indicazione del numero del verbale di contestazione ma solo della sua data (11.11.2013) corrispondente a quella di trasmissione del rapporto alla prefettura ed all'Ufficio della
Motorizzazione Civile.
7.5.2. Al riguardo va subito rilevata la mancata indicazione degli estremi del verbale di contestazione relativo alla eventuale violazione dell'art. 128 CdS, il che depone nel senso che alcun verbale di infrazione venne in effetti elevato a carico dell'appellante in relazione a tale articolo.
7.5.3. Va poi rilevato come la scheda cui si è fatto riferimento al paragrafo 7.5.1. (parte integrante del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dalla Polstrada di Giulianova in relazione al sinistro per cui è causa) si riferisca non solo alle infrazioni contestate ma anche alle segnalazioni, sicché non può escludersi che il rapporto inoltrato alla Prefettura ed all'Ufficio della Motorizzazione Civile in data 11.11.2013 relativamente al sinistro del 20.09.2013 contenesse la segnalazione di fatti ritenuti dagli operanti utili ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti di revisione della patente di guida.
7.5.4. Va infine dato atto che non risultano evidenze in relazione ad un provvedimento di prescrizione della revisione della patente di guida, alla sua data ed alle relative motivazioni sì da poterne inferire che alla data del sinistro la patente fosse sospesa perché non revisionata.
8. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'avv. Luigi Liberatore, procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con applicazione della decurtazione del 50% alla voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (stante lo svolgimento di udienza dedicata alla trattazione della istanza di inibitoria ed il mancato svolgimento di attività istruttoria).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, RIGETTA la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellata;
2) CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'avv. Luigi Liberatore -procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario- delle spese del grado, che liquida in complessivi €
9.345,00, di cui € 876,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.04.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani)
La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)