Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2034/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 2034/2023
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 29 APRILE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che l'opponente (non essendovi costituzione del convenuto ) ha provveduto al deposito di Controparte_1 note scritte, riportandosi al proprio ricorso introduttivo ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2034 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi – gratuito patrocinio, pendente
TRA
(C.F. ), quale difensore Parte_1 CodiceFiscale_1 di se stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Solofra (AV), alla via Lavinaio n.6;
OPPONENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1 sede in Roma, alla via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., l'Avv. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione Parte_1 dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato emesso dal Tribunale in composizione collegiale in data 17.05.2023.
2. La ricorrente ha sul punto dedotto: R.G. n. 2034/2023
a) di aver incardinato, con ricorso depositato in data 25 giugno 2020 innanzi al
Tribunale di Avellino nell'interesse di e nei confronti di Parte_2 Pt_3
, il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...] iscritto al R.G. n.2486/2020, Giudice Delegato Dr.ssa Maria Iandiorio;
b) di aver evidenziato, in sede di ricorso introduttivo, che la propria assistita, con provvedimento reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in data
25.09.2019 – n. prot.2019/2125 – è stata ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato;
c) che, all'udienza tenutasi in data 07.04.2021, i procuratori delle rispettive parti, richiesti i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., hanno richiesto che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed il giudice ha assegnato la causa in decisione parziale sullo status;
d) che, con sentenza non definitiva n.752/2021 emessa in data 03.05.2021, il
Tribunale adito ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi ed ha rimesso il procedimento sul ruolo per il prosieguo in ordine alle ulteriori questioni pendenti;
e) che, concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6° c.p.c., le parti hanno depositato le proprie memorie, argomentando e precisando le loro posizioni e formulando le rispettive istanze istruttorie;
f) che, all'udienza a trattazione scritta del 24.05.2022, il G.I. si è riservato circa la pronuncia dei provvedimenti istruttori/decisori, rinviando la causa, già istruita documentalmente, per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.11.2022, con termine per il deposito di note conclusive fino allo
07.11.2022;
g) che entrambi i procuratori hanno evidenziato la pendenza di trattative tra le parti volte ad una composizione congiunta dei motivi di contrasto, chiedendo pertanto rinvii per bonario componimento che, tuttavia, nonostante l'impegno profuso, hanno avuto esito negativo per cui le parti, all'udienza dello 07.03.2023, richiamando le note in precedenza depositate, hanno definitivamente precisato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha assegnato la causa in decisione;
h) che, successivamente alla definizione del procedimento, intervenuta con sentenza n.468 del 16.03.2023, la ricorrente, in data 28.03.2023, ha depositato istanza di liquidazione dei compensi ad essa spettanti per le prestazioni svolte in regime di R.G. n. 2034/2023
patrocinio a spese dello Stato, all'uopo allegando nota spesa di € 6.494,28, redatta tenendo conto dello scaglione tabellare previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, complessità media, con riguardo a tutte le fasi del procedimento, valori medi, con riduzione del 50% ex art. 130 del DPR 115/2002 nonché depositando la documentazione reddituale aggiornata della propria assistita, ivi compresa la dichiarazione in autocertificazione attestante, da un lato, il non superamento dei limiti normativamente previsti per il beneficio al patrocinio gratuito per gli anni dal 2019 e fino al 2021 e, dall'altro, il superamento di detti limiti per l'anno 2022;
i) che, con provvedimento del 17.05.2023, il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, rilevando dall'autodichiarazione resa l'intervenuto superamento, per l'anno 2022, dei limiti reddituali previsti dalla legge, ha revocato, a decorrere da tale anno, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino in favore di Pt_2
e ha liquidato alla ricorrente “per la sola attività svolta sino all'anno 2021,
[...]
l'importo di € 525,00 già ridotto della metà oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei medesimi compensi”;
j) che la ricorrente, ritenendo la predetta liquidazione inadeguata a remunerare il lavoro svolto oltrechè inferiore agli standard tabellari previsti dalla legge, ha proposto la presente opposizione, in quanto l'attività difensiva espletata in regime di patrocinio a spese dello Stato – e quindi sino all'anno 2021 - si è concretizzata nelle fasi di studio, introduttiva e di trattazione ed istruzione;
k) che l'attività svolta dalla ricorrente è, in particolare, consistita nell'esame delle informazioni necessarie sia in ordine alla situazione personale degli ex coniugi, successiva all'intervenuta separazione, sia in ordine alla loro condizione economica nonché di tutta la documentazione propedeutica all'instaurazione del giudizio e finalizzata alla miglior tutela delle esigenze della cliente, nella redazione e deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'esame dell'avversa memoria difensiva con contestuali domande riconvenzionali e relativi allegati, d) nel deposito della memoria integrativa, nel deposito delle tre memorie ex art.183, co. 6 c.p.c., nella partecipazione all'udienza presidenziale in presenza ed alle successive disposte in trattazione scritta, con redazione delle relative note, R.G. n. 2034/2023
nella formulazione e deposito dell'istanza di rilascio della formula esecutiva relativa all'ordinanza presidenziale, nell'esame della sentenza non definitiva;
l) che la liquidazione per i compensi professionali richiesta dalla ricorrente mediante la notula è pari ad € 6.494,28 (comprensiva anche della fase decisionale non essendo ancora intervenuto il provvedimento di revoca per tale ultimo segmento), già ridotta del 50%, redatta con riferimento allo scaglione tabellare previsto dal
D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile - complessità media, in ragione delle ulteriori e molteplici situazioni rimaste irrisolte tra gli ex coniugi, che poi sono sfociate in plurimi procedimenti - alcuni dei quali tuttora pendenti dinanzi al Tribunale di Avellino - concomitanti e collaterali al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
m) che la qualificazione di “complessità media” del procedimento deriva dalla necessaria ed imprescindibile trattazione nella causa di divorzio delle plurime questioni controverse che coinvolgevano le parti e che andavano necessariamente affrontate nel complesso, anche ai fini dei numerosi, benché infruttuosi, tentativi di composizione della controversia;
n) che il Tribunale, in difetto di ogni motivazione, ha determinato nell'esiguo importo di € 525,00 il compenso in regime di patrocinio a spese dello Stato spettante alla ricorrente, pur considerando lo scaglione tabellare relativo alle cause di valore indeterminabile e tenendo conto della natura dell'impiego professionale e dell'incidenza degli atti rispetto alla posizione della persona difesa;
o) che alcuna valida ragione può individuarsi neppure nell'eventuale applicazione della liquidazione standardizzata prevista in materia dal protocollo del Tribunale di
Avellino, in ragione della mancata esplicita adesione della ricorrente a tale criterio di determinazione del compenso;
p) che, in particolare, l'art. 5 del richiamato protocollo prevede che “I difensori che vorranno aderire alla liquidazione standardizzata per le categorie di procedimenti previste dal presente protocollo potranno formulare la richiesta dichiarando esplicitamente in essa l'adesione allo stesso…”;
q) che, in mancanza della prevista esplicita adesione della ricorrente, il criterio da adottare per la determinazione del compenso dovuto per l'attività svolta avrebbe quindi dovuto essere necessariamente quello tabellare di cui al D.M. 55/2014;
r) che, pertanto, in mancanza di qualsiasi indicazione contraria, pur non dovendosi considerare la fase decisionale (atteso l'accertato superamento per l'anno 2022 di R.G. n. 2034/2023
limiti reddituali normativamente previsti, come correttamente rilevato) il compenso da liquidarsi in applicazione dei valori medi è di gran lunga superiore alla somma di € 525,00, anche nell'eventuale ipotesi in cui il giudice, previa motivazione, intendesse applicare i minimi tabellari;
s) che, dunque, il compenso spettante alla ricorrente è pari ad € 4.354,04, già ridotto del 50% in applicazione dell'art. 130 D.P.R. 115/2002, tenuto conto della complessità del procedimento dovuta dalla permanenza di molteplici situazioni irrisolte tra gli ex coniugi cui la scrivente procuratrice ha dovuto far fronte e che hanno generato plurimi procedimenti collaterali, quale quello, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Avellino, avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia nei confronti di di un atto di donazione stipulato dell'ex coniuge in favore del Pt_2 padre al fine di sottrarsi ad una eventuale esecuzione coattiva per il recupero dell'ingente e pregresso credito maturato per la mancata corresponsione degli assegni di mantenimento;
t) che, considerando la soglia media del D.M. 55/2014 ed il valore indeterminabile della causa – valore pur valutato dal Collegio nel provvedimento impugnato - in relazione all'attività effettivamente svolta dalla ricorrente delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione ed istruttoria, in regime di patrocinio a spese dello stato, rectius sino all'anno 2021, sussiste un compenso che già dimidiato del 50% ammonta ad € 3.640,50, cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
La ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo “accertare e dichiarare che il compenso liquidato dal Tribunale di Avellino, con provvedimento emesso in data
17.05.2023, per l'incarico svolto dall'avv. in qualità di difensore Parte_1 della sig.ra , ammessa sino all'anno 2021 al beneficio del patrocinio a Parte_2 spese dello Stato nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al R.G. N.2486/2020, risulta non conforme ai parametri indicati dal D.M.
55/2014 in relazione all'attività effettivamente espletata dalla suddetta procuratrice;
per l'effetto riformare il provvedimento impugnato e conseguentemente condannare il al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. dell'importo di € 4.354,04, calcolato con riferimento ai Parte_1 valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 e già ridotto del 50% in applicazione dell'art. 130 del DPR, 115/2002 o comunque del compenso, adeguatamente motivato, che sarà ritenuto di giustizia secondo i parametri di legge, comprensivo R.G. n. 2034/2023
delle fasi processuali effettivamente svolte dalla ricorrente procuratrice;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
3. Ciò posto, con decreto emesso in data 20 giugno 2023, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 06 febbraio 2024 ed a tale udienza – previa declaratoria di nullità della notificazione del ricorso introduttivo – ne è stata ordinata la rinnovazione ex art. 291 c.p.c..
Alla successiva udienza del 02 luglio 2024 è stata dichiarata la contumacia dell'opposto , ritualmente evocato in giudizio a seguito Controparte_1 della rinnovazione della notificazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
4. Ciò posto, in via preliminare, ritiene il Tribunale che sussista la legittimazione a proporre opposizione in capo all'Avv. atteso che il difensore di Parte_1 persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e
170, D.P.R. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n.
10705/2014, ord.; Cass. n. 1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016), mentre non
è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
5. Passando al merito, l'Avv. nella sua qualità di difensore di Parte_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con deliberazione Parte_2 recante prot. n. 2019/2125 del Consiglio dell'Ordine forense di Avellino in data 25 settembre 2019) nella causa civile avente ad oggetto il ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (di cui al n. R.G. 2486/2020), ha R.G. n. 2034/2023
chiesto la liquidazione dei relativi compensi, quantificati in € 6.494,28 (oltre spese generali e accessori di legge), importo già ridotto della metà ex art. 130 DPR
115/2002 e calcolato tenuto conto del valore della causa indeterminabile – complessità media e delle fasi espletate (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e facendo applicazione del D.M. 10.3.2014, n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022.
Il Tribunale in composizione collegiale, con decreto datato 17 maggio 2023, ha liquidato al patrocinante il compenso di € 525,00, già ridotto della metà, oltre spese generali e accessori di legge, limitando la liquidazione all'attività espletata dal difensore sino all'anno 2021, in ragione dell'avvenuto superamento dei limiti reddituali normativamente previsti a far data dall'anno 2022, con conseguente revoca ex nunc del provvedimento di ammissione, a decorrere dall'anno 2022.
Attraverso il ricorso intestato lo stesso difensore radica la presente opposizione, ai sensi dell'articolo 170 D.P.R. 115/2002, nei modi regolati dal rito semplificato di cognizione, di cui all'articolo 15 del d.lgs. 150/2011, lamentando l'eccessiva riduzione dei compensi spettanti.
6. Orbene, le competenze professionali devono essere determinate conformemente alla regolamentazione primaria (D.P.R. 115/2002) ed a quella secondaria (ex D.M.
55\14, ratione temporis applicabile), in rapporto alle singole fasi in cui si è concretamente esplicata l'attività defensionale, all'oggetto ed alla complessità della controversia, posto che soltanto la correlazione dei compensi da liquidare a ciascuno di tali parametri può consentire al Giudice di commisurare l'impegno effettivamente profuso dal difensore, mentre la quantificazione unitaria e indifferenziata preclude tale specificazione, impedendo, a posteriori, il controllo sulle relative valutazioni.
Nel caso di specie, difetta nel decreto opposto adeguata motivazione espressa in merito ai criteri seguiti ai fini della commisurazione liquidatoria complessiva, pure adottata in riferimento ai valori previsti dalle tariffe vigenti (ex d.m. n. 55\14, espressamente richiamato).
Inoltre, la liquidazione disposta è stata operata in misura inferiore ai valori tabellari da applicare.
Invero, il giudizio (presupposto) si è articolato nel ricorso per la separazione degli effetti civili del matrimonio instaurato in sede contenziosa dall'odierna ricorrente, che ha assistito la propria cliente nelle quattro fasi (di studio, introduttiva, R.G. n. 2034/2023
istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio e, tuttavia, come fatto rilevare dal Collegio, dell'attività difensiva espletata a far data dal 2022 e, dunque, della fase decisionale non può tenersi conto ai fini della liquidazione dei compensi, avendo il Collegio revocato l'ammissione della parte al patrocinio a Parte_2 spese dello Stato a far data dall'anno 2022.
Tutte le fasi si connotano per l'assenza di complessità (con riferimento agli indicatori contemplati dagli artt. 4 e 12 d.m. 55\2014), tanto in riferimento alle questioni devolute, quanto alla trattazione, anche in ragione dell'assenza di attività istruttoria, con la conseguenza che il valore della controversia è da ricondursi nell'alveo delle controversie di valore indeterminabile, così come ritenuto dal
Collegio, con complessità bassa.
Dati tali parametri di riferimento, non si ritiene congrua rispetto all'attività spiegata e coerente ai criteri enunciati la liquidazione operata dal Tribunale in composizione collegiale.
Per converso, il valore tariffario prospettato dalla ricorrente (€ 6.494,28 già ridotta della metà) appare anch'esso esorbitare dai criteri concorrenti individuati dalle norme di rifermento, le quali stabiliscono, a tal fine, una successione di parametri alternativi, qualificati non soltanto dal valore dell'affare, ma, prioritariamente, dalla sua natura e, in uno, dalla difficoltà, importanza e pregio della prestazione richiesta ed eseguita.
Ne consegue che il corretto valore tariffario di riferimento è costituito, nella specie, da quello previsto per la cause di valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi, per ognuna delle (tre) fasi espletate anteriormente al 2022, così da pervenire (attraverso i singoli addendi previsti di € 851,00, per esame, studio degli atti e consultazioni con l'assistita + € 602,00, per redazione del ricorso per la cessione degli effetti civili del matrimonio + 903,00, per l'assistenza all'udienza presidenziale ed il deposito delle tre memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c.) all'importo finale di € 2.356,00 che, operata la dimidiazione del 50% prevista dall'art. 130 DPR 115/2002, sono pari ad € 1.178,00, cui accedono spese generali
(al 15%), c.a. e i.v.a. nelle percentuali di legge.
Non si ravvisano ragioni ulteriori o diverse (di natura processuale o materiale) che permettano stime eccedenti (tanto per difetto, quanto per eccesso) dai valori così prefissati, in quanto adeguati all'attività effettivamente svolta (preparatoria, introduttiva ed istruttoria) e consoni al decoro professionale (art. 2233, cpv., c.c.). R.G. n. 2034/2023
7. Segue, nei limiti siffatti, il parziale accoglimento dell'opposizione, secondo la pronuncia in dispositivo, a parziale modifica del decreto di liquidazione opposto.
8. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza del ex art. 91 c.p.c. e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori minimi, trattandosi di controversia di non particolare complessità e di valore prossimo allo scaglione di valore inferiore (per le controversie di valore non superiore ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, nella controversia civile recante n. 2034/2023, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così pronuncia:
- in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto di pagamento proposta dall'Avv. ed a parziale modifica del decreto di pagamento Parte_1 emesso dal Tribunale in composizione collegiale in data 17 maggio 2023, dichiara il convenuto tenuto al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente Avv. della somma di € 1.178,00, oltre spese generali Parte_1
(in percentuale del 15%) ed accessori (IVA e CPA) nella misura di legge;
- condanna il alla rifusione, in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in € 125,00 per
[...] esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa all'udienza del 29 aprile 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 2034/2023