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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 22/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3249/2021 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Severino Nappi
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 29.10.2018 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, deduceva di essere stato dipendente della Parte_1 Controparte_1
in virtù del susseguirsi di contratti a tempo determinato a far data dal 3.7.1997 e sino al
30.9.2004, con qualifica di collaboratore professionale sanitario Fisioterapista della
Riabilitazione; di avere, in ragione di ciò, maturato i requisiti necessari ex art. 81 L.R.
n. 1/08, da cui la propria inclusione negli elenchi regionali degli “stabilizzandi” CP_2
(profilo di fisioterapista), pubblicati con decreto dirigenziale n. 59 del 27 maggio 2009 –
BURC n. 36 del 10 giugno 2009; di avere, altresì, in virtù di tale inclusione, formalizzato
Cont in data 10.5.2010, istanza diretta all' resistente, volta alla definitiva assunzione ed immissione nei ruoli aziendali;
che tale istanza era formulata in forza di un vero e proprio
1 diritto soggettivo all'assunzione, ormai perfezionatosi nei confronti dell' CP_1
su cui graverebbe il correlato obbligo;
di avere vanamente reiterato la suddetta
[...]
richiesta mediante diffida, cui seguiva il comportamento omissivo e dilatorio dell'amministrazione.
Tanto premesso, chiedeva di accertare il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' in virtù del diritto riconosciutogli con Controparte_1
Decreto Dirigenziale n. 59 del 27 maggio 2009; per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno per la mancata stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, nella misura da determinarsi in separata sede con domanda che si riservava di formulare.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda.
Il Tribunale, con sentenza n. 3238/2021 del 13.5.2021, rilevava, sulla scorta della documentazione in atti, che l' aveva violato la disciplina dettata dalla Controparte_1
l. n. 296/2006 e della l. r. n. 1/2008, escludendo dalle procedure di stabilizzazione del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale il dott. Cont
sul presupposto che il suo servizio presso l' sarebbe cessato nel 2004. Parte_1
Ad avviso del giudicante, non assumeva rilievo alcuno la circostanza che la parte ricorrente non fosse più, dal 2004, formalmente dipendente, dal momento che la legge non distingueva tra coloro che erano ancora in servizio e chi non lo era più; viceversa, il ricorrente rientrava nella prima categoria di lavoratori aventi diritto alla stabilizzazione, in quanto, alla data del 31.12.2006, aveva già maturato il requisito richiesto dei 3 anni di lavoro, anche non continuativi, presso l'amministrazione, come peraltro non contestato Cont dalla resistente.
Quindi, richiamando le argomentazioni di precedenti conformi della Sezione, accoglieva la domanda dichiarando il diritto del Carannante all'assunzione presso la Parte_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con profilo di collaboratore professionale sanitario e qualifica di fisioterapista;
rigettava, invece, la domanda risarcitoria “in quanto Cont genericamente formulata” e condannava la al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello parziale il con ricorso a questa Corte Parte_1 del 12.11.2021, censurando la pronuncia per non avere il Tribunale condannato l'ente resistente, in via generica, al risarcimento del danno, pur avendo accertato il presupposto necessario e sufficiente dell'inadempimento dell'obbligo all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed essendo stata rimessa ad un separato giudizio la sua concreta quantificazione.
2 In via gradata, ha rilevato che il Tribunale aveva errato nel rigettare nel merito la domanda, giacché, avendone rilevato la genericità, avrebbe piuttosto dovuto dichiararla nulla, con pronuncia in rito.
Si costituiva l' contestando le argomentazioni del gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto, con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
2.- L'appello è fondato e va accolto nei limiti di quanto segue.
Assorbente, ad avviso del Collegio, è la disamina del secondo motivo di appello, con cui il si duole della pronuncia adottata dal Tribunale di rigetto, nel merito, della Parte_1
domanda risarcitoria formulata nel ricorso originario.
Dalla lettura del ricorso di primo grado, introduttivo del giudizio, si rileva con chiarezza che lo stesso tendeva all'accertamento mero del diritto del alla conversione a Parte_1
tempo indeterminato del proprio rapporto di lavoro, sulla scorta dei requisiti di cui alla
L.R. n. 1/2008, art. 81, comma 2.
Non vi è alcuna allegazione o deduzione, nel corpo dell'atto, dei fatti costitutivi del diritto all'eventuale risarcimento del danno e nemmeno vi è allegazione della natura o del tipo di danno da risarcire;
soltanto nelle conclusioni del ricorso (pag. 11), al punto 1), il chiede al giudice di “accertare e dichiarare il diritto … alla stabilizzazione Parte_1 del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell' ”, nonché di Controparte_3
“condannare … per l'effetto … l' al risarcimento del danno nei Controparte_1
confronti del dott. per la mancata stabilizzazione del proprio rapporto Parte_1 di lavoro … nella misura che sarà determinata in separata sede con domanda che qui espressamente ci si riserva di formulare…”.
È evidente, dunque, che, anche a voler ritenere che la domanda risarcitoria sia stata effettivamente formulata nel ricorso (del che potrebbe perfino dubitarsi), giammai il
Tribunale avrebbe potuto rigettare nel merito la domanda, mentre avrebbe dovuto, piuttosto, rendere una pronuncia in rito di nullità della stessa per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art. 414 c.p.c.
Come ben rimarcato dalla S.C., la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non
è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi
3 poteri di indagine e di decisione (ex multis, Cass. 17692/2022; 19009/2018;
5951/2013; 7097/2012).
Dunque, nel rito del lavoro, per aversi nullità per mancata determinazione dell'oggetto o mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. [ord.]
19160/2022; 7199/2018; 6610/2017; 3126/2011; 14134/1999; 4296/1998).
Nel caso di specie, gli elementi sopra indicati, in relazione alla domanda risarcitoria, mancavano integralmente nel ricorso introduttivo e non erano determinabili nemmeno dall'esame complessivo dell'atto, sì da non consentire alla convenuta di spiegare adeguatamente le proprie difese nel merito, e al giudice di comprendere l'oggetto preciso della pronuncia richiesta.
Ricorreva, quindi, proprio l'ipotesi della nullità della domanda per mancata determinazione dell'oggetto della domanda e mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, descritta nei precedenti di legittimità sopra richiamati.
Al riguardo, non è superfluo ricordare che la pronuncia in rito non preclude la riproposizione della domanda, diversamente dalla pronuncia di rigetto nel merito, pregiudizievole per il ricorrente in quanto tende, oltre al giudicato formale di cui all'art. 324 c.p.c., anche al giudicato sostanziale, produttivo degli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Per le ragioni che precedono, l'appello va in parte qua accolto, con riforma della statuizione di rigetto nel merito della domanda risarcitoria e pronuncia in rito di nullità della stessa.
Le spese del presente grado di appello si compensano integralmente in considerazione del limitato accoglimento del gravame e della natura solo processuale della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, dichiara la nullità della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, per come formulata nel ricorso di primo grado;
4 2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 22/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3249/2021 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Severino Nappi
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Francesco Giuseppe Alfano
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso del 29.10.2018 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, deduceva di essere stato dipendente della Parte_1 Controparte_1
in virtù del susseguirsi di contratti a tempo determinato a far data dal 3.7.1997 e sino al
30.9.2004, con qualifica di collaboratore professionale sanitario Fisioterapista della
Riabilitazione; di avere, in ragione di ciò, maturato i requisiti necessari ex art. 81 L.R.
n. 1/08, da cui la propria inclusione negli elenchi regionali degli “stabilizzandi” CP_2
(profilo di fisioterapista), pubblicati con decreto dirigenziale n. 59 del 27 maggio 2009 –
BURC n. 36 del 10 giugno 2009; di avere, altresì, in virtù di tale inclusione, formalizzato
Cont in data 10.5.2010, istanza diretta all' resistente, volta alla definitiva assunzione ed immissione nei ruoli aziendali;
che tale istanza era formulata in forza di un vero e proprio
1 diritto soggettivo all'assunzione, ormai perfezionatosi nei confronti dell' CP_1
su cui graverebbe il correlato obbligo;
di avere vanamente reiterato la suddetta
[...]
richiesta mediante diffida, cui seguiva il comportamento omissivo e dilatorio dell'amministrazione.
Tanto premesso, chiedeva di accertare il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' in virtù del diritto riconosciutogli con Controparte_1
Decreto Dirigenziale n. 59 del 27 maggio 2009; per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno per la mancata stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, nella misura da determinarsi in separata sede con domanda che si riservava di formulare.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda.
Il Tribunale, con sentenza n. 3238/2021 del 13.5.2021, rilevava, sulla scorta della documentazione in atti, che l' aveva violato la disciplina dettata dalla Controparte_1
l. n. 296/2006 e della l. r. n. 1/2008, escludendo dalle procedure di stabilizzazione del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale il dott. Cont
sul presupposto che il suo servizio presso l' sarebbe cessato nel 2004. Parte_1
Ad avviso del giudicante, non assumeva rilievo alcuno la circostanza che la parte ricorrente non fosse più, dal 2004, formalmente dipendente, dal momento che la legge non distingueva tra coloro che erano ancora in servizio e chi non lo era più; viceversa, il ricorrente rientrava nella prima categoria di lavoratori aventi diritto alla stabilizzazione, in quanto, alla data del 31.12.2006, aveva già maturato il requisito richiesto dei 3 anni di lavoro, anche non continuativi, presso l'amministrazione, come peraltro non contestato Cont dalla resistente.
Quindi, richiamando le argomentazioni di precedenti conformi della Sezione, accoglieva la domanda dichiarando il diritto del Carannante all'assunzione presso la Parte_2
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con profilo di collaboratore professionale sanitario e qualifica di fisioterapista;
rigettava, invece, la domanda risarcitoria “in quanto Cont genericamente formulata” e condannava la al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello parziale il con ricorso a questa Corte Parte_1 del 12.11.2021, censurando la pronuncia per non avere il Tribunale condannato l'ente resistente, in via generica, al risarcimento del danno, pur avendo accertato il presupposto necessario e sufficiente dell'inadempimento dell'obbligo all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed essendo stata rimessa ad un separato giudizio la sua concreta quantificazione.
2 In via gradata, ha rilevato che il Tribunale aveva errato nel rigettare nel merito la domanda, giacché, avendone rilevato la genericità, avrebbe piuttosto dovuto dichiararla nulla, con pronuncia in rito.
Si costituiva l' contestando le argomentazioni del gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto, con conferma delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
2.- L'appello è fondato e va accolto nei limiti di quanto segue.
Assorbente, ad avviso del Collegio, è la disamina del secondo motivo di appello, con cui il si duole della pronuncia adottata dal Tribunale di rigetto, nel merito, della Parte_1
domanda risarcitoria formulata nel ricorso originario.
Dalla lettura del ricorso di primo grado, introduttivo del giudizio, si rileva con chiarezza che lo stesso tendeva all'accertamento mero del diritto del alla conversione a Parte_1
tempo indeterminato del proprio rapporto di lavoro, sulla scorta dei requisiti di cui alla
L.R. n. 1/2008, art. 81, comma 2.
Non vi è alcuna allegazione o deduzione, nel corpo dell'atto, dei fatti costitutivi del diritto all'eventuale risarcimento del danno e nemmeno vi è allegazione della natura o del tipo di danno da risarcire;
soltanto nelle conclusioni del ricorso (pag. 11), al punto 1), il chiede al giudice di “accertare e dichiarare il diritto … alla stabilizzazione Parte_1 del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell' ”, nonché di Controparte_3
“condannare … per l'effetto … l' al risarcimento del danno nei Controparte_1
confronti del dott. per la mancata stabilizzazione del proprio rapporto Parte_1 di lavoro … nella misura che sarà determinata in separata sede con domanda che qui espressamente ci si riserva di formulare…”.
È evidente, dunque, che, anche a voler ritenere che la domanda risarcitoria sia stata effettivamente formulata nel ricorso (del che potrebbe perfino dubitarsi), giammai il
Tribunale avrebbe potuto rigettare nel merito la domanda, mentre avrebbe dovuto, piuttosto, rendere una pronuncia in rito di nullità della stessa per mancanza degli elementi essenziali di cui all'art. 414 c.p.c.
Come ben rimarcato dalla S.C., la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non
è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi
3 poteri di indagine e di decisione (ex multis, Cass. 17692/2022; 19009/2018;
5951/2013; 7097/2012).
Dunque, nel rito del lavoro, per aversi nullità per mancata determinazione dell'oggetto o mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. [ord.]
19160/2022; 7199/2018; 6610/2017; 3126/2011; 14134/1999; 4296/1998).
Nel caso di specie, gli elementi sopra indicati, in relazione alla domanda risarcitoria, mancavano integralmente nel ricorso introduttivo e non erano determinabili nemmeno dall'esame complessivo dell'atto, sì da non consentire alla convenuta di spiegare adeguatamente le proprie difese nel merito, e al giudice di comprendere l'oggetto preciso della pronuncia richiesta.
Ricorreva, quindi, proprio l'ipotesi della nullità della domanda per mancata determinazione dell'oggetto della domanda e mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, descritta nei precedenti di legittimità sopra richiamati.
Al riguardo, non è superfluo ricordare che la pronuncia in rito non preclude la riproposizione della domanda, diversamente dalla pronuncia di rigetto nel merito, pregiudizievole per il ricorrente in quanto tende, oltre al giudicato formale di cui all'art. 324 c.p.c., anche al giudicato sostanziale, produttivo degli effetti di cui all'art. 2909 c.c.
Per le ragioni che precedono, l'appello va in parte qua accolto, con riforma della statuizione di rigetto nel merito della domanda risarcitoria e pronuncia in rito di nullità della stessa.
Le spese del presente grado di appello si compensano integralmente in considerazione del limitato accoglimento del gravame e della natura solo processuale della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, dichiara la nullità della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, per come formulata nel ricorso di primo grado;
4 2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 22.10.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
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