CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 399/2020 RGAC vertente
TRA
(P. IVA ) con sede legale a Isola di Parte_1 P.IVA_1
AP RI (KR) Località Ventarola 21, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. Sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2
disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Francesco Lilli
( ) e ET LG ( ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso i domini telematici;
Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
P. IVA ) con sede legale a TR (KR) Via Risorgimento n. Controparte_1 P.IVA_2
92, in persona del Legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa costitutiva in appello dall'Avv. NC S. D'Ettoris ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in TR, Via Perugia n. 1;
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la causa era posta in decisione in pari data con ordinanza
ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per la società in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Parte_1
pro tempore: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza,
domanda, eccezione e deduzione in ragione delle causali illustrate e sulla scorta degli accertamenti e
delle declaratorie eventualmente necessari:- IN VIA CAUTELARE:- sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-
IN VIA PRELIMINARE: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'istanza di rinnovazione
della CTU o, comunque, convocare l'ausiliario del Giudice di prime cure, in contradditorio con i CTP,
per fornire chiarimenti in merito alle conclusioni rassegnate;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in
riforma della sentenza n. 1404/19 emessa dal Tribunale Ordinario di Crotone a definizione del
giudizio assunto con R.G. n. 1532/2013, notificata in data 4 febbraio 2020, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e riportate nell'atto di citazione, che qui
si intende integralmente richiamato;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio,
oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP da distrarsi in favore dei sottoscritti
difensori che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dichiarano antistatari.>>;
per la in persona del legale rappresentante pro tempore: << Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello contrariis reiectis così provvedere: - rigettare l'istanza di sospensione della sentenza
n. 1404/2019, avanzata dalla rigettare la richiesta di rinnovazione della C.T.U. Parte_1
o di convocazione del perito per fornire chiarimenti in merito alle conclusioni rassegnate;
nel merito,
rigettare l'appello proposto dalla perchè infondato in fatto e in diritto e, Parte_1
pertanto, confermare la sentenza n. 1404/2019 del Tribunale di Crotone, depositata il 04.12.2019;
con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA, e CPA da distrarsi in favore
del sottoscritto difensore che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dichiara antistatario>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 30.7.2013 la in Parte_1
2 persona del relativo l.r.p.t., premesso di aver stipulato in data 17.10.2011 con la
[...]
(di seguito indicata, per brevità, con l'acronimo un contratto di Controparte_2 CP_3
subappalto avente ad oggetto l'installazione e manutenzione del denominato “ , CP_4 Pt_3
ubicato nei territori comunali di Isola di AP RI (KR) e TR (KR), ha proposto opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2013, depositato in data 26.06.2013 e notificato il successivo
11.07.2013, con cui il Tribunale di Crotone le aveva ingiunto di pagare in favore della fornitrice
in persona del relativo l.r.p.t., la somma pari ad euro 170.183,83 oltre accessori, a Controparte_1
titolo di corrispettivo della fornitura di calcestruzzo, sabbia e pietrisco nonché del trasporto di terra e
calcarinite. A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in rito, la nullità della notifica del provvedimento
monitorio, stante l'erronea indicazione, da parte ricorrente, del legale rappresentante della società
ingiunta, da individuarsi, all'epoca in anziché in ha altresì Parte_2 Parte_1
contestato, nel merito, la qualità del calcestruzzo consegnato RCK 100, in quanto non conforme alle
prescrizioni contrattuali e tecniche del progetto. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. n. 382/2013 opposto
per irregolarità della notifica;
2) in via principale e nel merito, per i motivi di cui in narrativa, revocare
perché inefficace il decreto ingiuntivo n. 383/13 opposto in quanto non dovute le somme ingiunte,
per come ampiamente descritto nella narrativa del presente atto;
3) in via riconvenzionale,
condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore della in persona del suo l.r.p.t. della somma di euro 406.574,00 dovuta Parte_1
a) per avere fornito calcestruzzo difforme dalle prescrizioni contrattuali e tecniche di cui al contratto
di subappalto;
b) a titolo di risarcimento del danno per la sospensione dell'attività lavorativa, ed alla
conseguente applicazione della penale contrattualmente prevista;
c) a titolo di risarcimento del danno
per lo smantellamento disposto dalla (committente) per tutte le opere di sottofondazione e CP_3
delle armature già realizzate, ivi comprese tutte le opere sopra costruite (magrone di livellamento,
carpenteria metallica e posa in opera virola) demolizioni ciclopiche, ripristino e ricostruzione delle
fondazioni; 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge,
da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta la quale ha Controparte_1
eccepito l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con la stessa formulata. Ha
3 pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: 1) rigettare l'eccezione preliminare sollevata
dall'opponente relativa alla nullità della notifica del D.I., in quanto infondata;
2) rigettare la domanda
della perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua Parte_1
parte il decreto ingiuntivo opposto;
3) rigettare la domanda riconvenzionale della Parte_1
perché infondata in fatto e in diritto;
4) con vittoria di spese ed onorari, da distrarre in favore
[...]
del costituito procuratore;
5) in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse
accertata la non conforme qualità del calcestruzzo RCK 100 condannare la al Parte_1
pagamento della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo decurtata del minor valore attribuito al
prodotto effettivamente fornito e rigettare la domanda riconvenzionale;
6) nella remota ipotesi in cui
fosse accertato un danno, applicare l'art. 1227 c.c., dichiarando il risarcimento non dovuto in quanto
l'opponente avrebbe potuto evitare i danni usando l'ordinaria diligenza;
7) con vittoria di spese ed
onorari da distrarre in favore del costituito procuratore. Espletata l'istruttoria mediaste acquisizione
documentale, prove per testi e c.t.u. all'udienza del 25.09.2019 la causa è stata posta in decisione con
assegnazione alle parti dei predetti termini dimidiati ai sensi dell'art. 190, comma 2 c.p.c.”.
Con sentenza n. 1404/19 notificata il 4 febbraio 2020 il Tribunale di Crotone così
provvedeva: “rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale con la medesima spiegata;
-
condanna la Società opponente a rifondere nella misura del 50% alla Società opposta le spese del
giudizio, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del relativo difensore dichiaratori antistatario Avv.
NC S. D'ettoris, che liquida in € 5.346,75 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso
forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e cpa come per legge;
- compensa il residuo
50% le spese di lite;
- pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte
opponente”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato e contestuale richiesta di sospensione della sentenza, la società in persona del suo Amministratore pro tempore con Parte_1
un unico motivo di appello censurava la sentenza per “violazione e falsa applicazione, erroneità,
erroneità e carenza della motivazione con riferimento agli artt. 112, 115, 116, 119 s.s., c.p.c. 2697
c.c.”. Secondo l'assunto prospettato dall'appellante non sarebbe condivisibile la tesi del primo Giudice secondo cui l'odierna appellante avrebbe contestato esclusivamente l'erronea fornitura del calcestruzzo RCK 100 mentre risulterebbero incontroverse le ulteriori
4 tipologie;
dalla lettura complessiva, invece, la società avrebbe eccepito inequivocabilmente l'inadempimento generale del contratto di fornitura e, alla luce di ciò, ne avrebbe subito nocumento.
Parte appellante chiedeva, altresì, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio o, comunque, la convocazione a chiarimenti del consulente.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
chiedendo preliminarmente il rigetto della richiesta di inibitoria della sentenza e della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; nel merito, chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese ed onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito.
Alla prima udienza di comparizione l'appellante insisteva nella richiesta di inibitoria della sentenza nonché nelle richieste istruttorie e la Corte si riservava.
A scioglimento della riserva, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. fissava Persona_1
per il giuramento del nominato consulente l'udienza del 23.2.2021.
Espletata la fase istruttoria con il deposito della consulenza tecnica la causa,
all'udienza dell'8.7.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società è infondato e deve essere, Pt_1 Parte_1
pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Con un unico motivo di appello l'appellante censura la sentenza per “violazione e falsa
applicazione, erroneità, erroneità e carenza della motivazione con riferimento agli artt. 112, 115, 116,
119 s.s., c.p.c. 2697 c.c.”. Nello specifico, parte appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice si sarebbe limitato a “sottolineare che l'odierna appellante non
avrebbe contestato la fornitura di calcestruzzo, ma solo la consegna di una determinata qualità di
materiale, ritenendo, peraltro, incontroverse le ulteriori forniture pattuite”; questo contrasterebbe
5 “sia con il tema della controversia sia con la documentazione depositata in atti da cui si evincerebbe
inequivocabilmente la contestazione specifica dell'intera fornitura”. Ed ancora, l'appellante specifica che “dalla lettura complessiva degli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado,
nonché dall'imponente documentazione acclusa, si evince inequivocabilmente che l'odierna
appellante, a supporto delle proprie doglianze, ha eccepito l'inadempimento generale del contratto di
fornitura e di averne subito nocumento”.
Tale motivo è palesemente infondato.
Ebbene, nel procedere al vaglio dell'interposta impugnazione appare opportuno rilevare, in primo luogo, come le ragioni di essa si incentrino essenzialmente sul denunciato errore di inquadramento della concreta fattispecie nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure in sede di concreta individuazione della contestazione mossa relativamente alla fornitura di calcestruzzo RCK 100 a discapito, invece, a suo dire, di una contestazione più
ampia relativa all'inadempimento generale del contratto di fornitura e del danno arrecato alla società odierna appellante. Pt_1
Ad avviso della Corte, la prospettazione sostenuta in argomento da parte appellante non può essere condivisa, alla luce del fatto che, analizzando tutti gli atti di causa, si evince chiaramente come l'unica contestazione mossa abbia ad oggetto la fornitura del calcestruzzo
RCK 100.
Ebbene, l'appellante alle pagine 3-4 dell'atto di citazione in opposizione relativo al primo grado di giudizio citava testualmente “la – a sua volta- stipulava Parte_1
con la contratto avente ad oggetto la fornitura del calcestruzzo che rilasciava di volta Controparte_1
in volta documento di trasporto e bolle di accompagnamento con l'indicazione del calcestruzzo tipo
425, RCK 100, MC 10, apparentemente classe di resistenza di cui al contratto stipulato (ALL. E); ed ancora, nella comparsa conclusionale a pag. 1 ribadiva “a sostegno dell'opposizione la Pt_1
sosteneva la non dovutezza della somma richiesta in quanto il calcestruzzo fornito dalla CP_1
risultava avere una resistenza inferiore (2,5 N/mmq) rispetto a quella contrattualmente prevista (Rck
10 N/mmq o Rck 15 N/mmq)”; e, successivamente, nel verbale relativo all'udienza del
15.5.2019 il difensore della nel contestare quanto dedotto da controparte, Parte_1
6 insisteva affinché il consulente venisse chiamato a chiarimenti per riferire se il calcestruzzo fornito dalla alla corrispondesse alla qualità RCK 100, tipo 425. CP_1 Pt_1
A ben vedere, è chiaro che l'unica contestazione sollevata dalla si riferisca Parte_1
al calcestruzzo RCK 100; la società appellante ha, quindi, contestato la difformità della qualità rispetto a quella stabilita nel contratto di subappalto mentre non ha contestato le ulteriori tipologie di calcestruzzo fornite né la loro posa in opera.
Sul punto, occorre precisare, che correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che il contratto di subappalto non riguarda il rapporto tra la e la Parte_1 CP_1
bensì altra società che non è parte nel giudizio (la Global Energy Service Italia s.p.a.) e
[...]
la Parte_1
Ed infatti, in data 13.09.2011 la ha stipulato con la Parte_1 Controparte_1
un contratto di collaborazione che testualmente stabilisce: “l'impresa Parte_1
affida alla ditta la fornitura del calcestruzzo ed il nolo degli autocarri e attrezzature varie CP_1
per un importo presunto di euro 1.100.000,00) un milione e centomila euro) con allegato “l'offerta prezzi” e le tipologie di calcestruzzo da fornire.
Successivamente, in data 17.10.2011 la e la hanno sottoscritto CP_3 Parte_1
un contratto di subappalto che al punto 1.7 così stabilisce: ”saranno espletate dal
SUBAPPALTATORE sotto la sua esclusiva responsabilità tutte le attività, nessuna esclusa,
necessarie ed opportune per la corretta e puntuale esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
A titolo meramente esemplificativo il SUBAPPALTATORE dovrà espletare le seguenti attività…b)
prestazioni particolare dell'opera: manodopera, fornitura, carico, trasporto, scarico, stoccaggio e
movimentazione di tutta l'apparecchiatura, utensili e materiali di qualsiasi genere, d'uso temporaneo
o permanente, necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto”.
Ebbene, nel giudizio, non è stata data prova dell'accettazione espressa da parte della relativamente alle specifiche prescrizioni contrattuali e di progetto volte a CP_1
Contr disciplinare il diverso rapporto di subappalto tra la e la solo in Parte_4
data 17.10.2011 e, quindi, successivamente al contratto di collaborazione precedentemente concluso tra le odierne parti in causa.
7 E' indubbio, quindi, che la fosse obbligata, in forza del contratto di CP_1
collaborazione, alla fornitura delle diverse tipologie di calcestruzzo ma non anche a garantire la successiva corretta posa in opera.
Ebbene, la è, quindi, esente da qualsivoglia addebito di responsabilità CP_1
relativo all'attività di verifica e controllo sull'aerogeneratore WTG42 che ha accertato, a seguito delle certificazioni di prova, la resistenza media del calcestruzzo pari a 2,5 N/mmq in difformità alle prescrizioni tecniche di progetto;
la difatti, era obbligata alla sola CP_1
consegna delle diverse tipologie di calcestruzzo, tra l'altro mai contestata dall'odierna appellata per come risulta dalle varie bolle di accompagnamento relative al materiale fornito, e non anche a garantire il corretto utilizzo sulla base delle specifiche di progetto,
obbligo, invece, della società (subappaltatrice) per come emerge dagli atti di causa. Pt_1
Alla stregua di quanto appena riportato in punto di emergenze istruttorie acquisite,
per come correttamente recepite dal giudice di primo grado a fondamento della sua pronuncia, può dirsi dunque comprovato in atti che a seguito della consegna del calcestruzzo è la sola società acquirente (la ad essere responsabile del relativo Parte_1
impiego e posa in opera.
In definitiva, sulla base del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società e nei Parte_1
confronti di vverso la sentenza n. 1404/2019, pubblicata il 3 dicembre Controparte_1
8 2019 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante in persona Parte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che liquida in euro 14.317,00 per Controparte_1
compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in persona dell'Amministratore e legale Parte_1
rappresentante p.t. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
9 10
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 399/2020 RGAC vertente
TRA
(P. IVA ) con sede legale a Isola di Parte_1 P.IVA_1
AP RI (KR) Località Ventarola 21, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. Sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_2
disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Francesco Lilli
( ) e ET LG ( ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliata presso i domini telematici;
Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
P. IVA ) con sede legale a TR (KR) Via Risorgimento n. Controparte_1 P.IVA_2
92, in persona del Legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa costitutiva in appello dall'Avv. NC S. D'Ettoris ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in TR, Via Perugia n. 1;
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza dell'8.7.2025, la causa era posta in decisione in pari data con ordinanza
ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per la società in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Parte_1
pro tempore: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza,
domanda, eccezione e deduzione in ragione delle causali illustrate e sulla scorta degli accertamenti e
delle declaratorie eventualmente necessari:- IN VIA CAUTELARE:- sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-
IN VIA PRELIMINARE: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa l'istanza di rinnovazione
della CTU o, comunque, convocare l'ausiliario del Giudice di prime cure, in contradditorio con i CTP,
per fornire chiarimenti in merito alle conclusioni rassegnate;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: - accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in
riforma della sentenza n. 1404/19 emessa dal Tribunale Ordinario di Crotone a definizione del
giudizio assunto con R.G. n. 1532/2013, notificata in data 4 febbraio 2020, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e riportate nell'atto di citazione, che qui
si intende integralmente richiamato;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio,
oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP da distrarsi in favore dei sottoscritti
difensori che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dichiarano antistatari.>>;
per la in persona del legale rappresentante pro tempore: << Voglia l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello contrariis reiectis così provvedere: - rigettare l'istanza di sospensione della sentenza
n. 1404/2019, avanzata dalla rigettare la richiesta di rinnovazione della C.T.U. Parte_1
o di convocazione del perito per fornire chiarimenti in merito alle conclusioni rassegnate;
nel merito,
rigettare l'appello proposto dalla perchè infondato in fatto e in diritto e, Parte_1
pertanto, confermare la sentenza n. 1404/2019 del Tribunale di Crotone, depositata il 04.12.2019;
con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA, e CPA da distrarsi in favore
del sottoscritto difensore che, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si dichiara antistatario>>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 30.7.2013 la in Parte_1
2 persona del relativo l.r.p.t., premesso di aver stipulato in data 17.10.2011 con la
[...]
(di seguito indicata, per brevità, con l'acronimo un contratto di Controparte_2 CP_3
subappalto avente ad oggetto l'installazione e manutenzione del denominato “ , CP_4 Pt_3
ubicato nei territori comunali di Isola di AP RI (KR) e TR (KR), ha proposto opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 383/2013, depositato in data 26.06.2013 e notificato il successivo
11.07.2013, con cui il Tribunale di Crotone le aveva ingiunto di pagare in favore della fornitrice
in persona del relativo l.r.p.t., la somma pari ad euro 170.183,83 oltre accessori, a Controparte_1
titolo di corrispettivo della fornitura di calcestruzzo, sabbia e pietrisco nonché del trasporto di terra e
calcarinite. A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in rito, la nullità della notifica del provvedimento
monitorio, stante l'erronea indicazione, da parte ricorrente, del legale rappresentante della società
ingiunta, da individuarsi, all'epoca in anziché in ha altresì Parte_2 Parte_1
contestato, nel merito, la qualità del calcestruzzo consegnato RCK 100, in quanto non conforme alle
prescrizioni contrattuali e tecniche del progetto. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti
conclusioni: 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inefficacia del D.I. n. 382/2013 opposto
per irregolarità della notifica;
2) in via principale e nel merito, per i motivi di cui in narrativa, revocare
perché inefficace il decreto ingiuntivo n. 383/13 opposto in quanto non dovute le somme ingiunte,
per come ampiamente descritto nella narrativa del presente atto;
3) in via riconvenzionale,
condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore della in persona del suo l.r.p.t. della somma di euro 406.574,00 dovuta Parte_1
a) per avere fornito calcestruzzo difforme dalle prescrizioni contrattuali e tecniche di cui al contratto
di subappalto;
b) a titolo di risarcimento del danno per la sospensione dell'attività lavorativa, ed alla
conseguente applicazione della penale contrattualmente prevista;
c) a titolo di risarcimento del danno
per lo smantellamento disposto dalla (committente) per tutte le opere di sottofondazione e CP_3
delle armature già realizzate, ivi comprese tutte le opere sopra costruite (magrone di livellamento,
carpenteria metallica e posa in opera virola) demolizioni ciclopiche, ripristino e ricostruzione delle
fondazioni; 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge,
da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta la quale ha Controparte_1
eccepito l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con la stessa formulata. Ha
3 pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: 1) rigettare l'eccezione preliminare sollevata
dall'opponente relativa alla nullità della notifica del D.I., in quanto infondata;
2) rigettare la domanda
della perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua Parte_1
parte il decreto ingiuntivo opposto;
3) rigettare la domanda riconvenzionale della Parte_1
perché infondata in fatto e in diritto;
4) con vittoria di spese ed onorari, da distrarre in favore
[...]
del costituito procuratore;
5) in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse
accertata la non conforme qualità del calcestruzzo RCK 100 condannare la al Parte_1
pagamento della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo decurtata del minor valore attribuito al
prodotto effettivamente fornito e rigettare la domanda riconvenzionale;
6) nella remota ipotesi in cui
fosse accertato un danno, applicare l'art. 1227 c.c., dichiarando il risarcimento non dovuto in quanto
l'opponente avrebbe potuto evitare i danni usando l'ordinaria diligenza;
7) con vittoria di spese ed
onorari da distrarre in favore del costituito procuratore. Espletata l'istruttoria mediaste acquisizione
documentale, prove per testi e c.t.u. all'udienza del 25.09.2019 la causa è stata posta in decisione con
assegnazione alle parti dei predetti termini dimidiati ai sensi dell'art. 190, comma 2 c.p.c.”.
Con sentenza n. 1404/19 notificata il 4 febbraio 2020 il Tribunale di Crotone così
provvedeva: “rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale con la medesima spiegata;
-
condanna la Società opponente a rifondere nella misura del 50% alla Società opposta le spese del
giudizio, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del relativo difensore dichiaratori antistatario Avv.
NC S. D'ettoris, che liquida in € 5.346,75 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso
forfettario delle spese nella misura del 15%, oltre IVA e cpa come per legge;
- compensa il residuo
50% le spese di lite;
- pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte
opponente”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato e contestuale richiesta di sospensione della sentenza, la società in persona del suo Amministratore pro tempore con Parte_1
un unico motivo di appello censurava la sentenza per “violazione e falsa applicazione, erroneità,
erroneità e carenza della motivazione con riferimento agli artt. 112, 115, 116, 119 s.s., c.p.c. 2697
c.c.”. Secondo l'assunto prospettato dall'appellante non sarebbe condivisibile la tesi del primo Giudice secondo cui l'odierna appellante avrebbe contestato esclusivamente l'erronea fornitura del calcestruzzo RCK 100 mentre risulterebbero incontroverse le ulteriori
4 tipologie;
dalla lettura complessiva, invece, la società avrebbe eccepito inequivocabilmente l'inadempimento generale del contratto di fornitura e, alla luce di ciò, ne avrebbe subito nocumento.
Parte appellante chiedeva, altresì, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio o, comunque, la convocazione a chiarimenti del consulente.
Si costituiva la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
chiedendo preliminarmente il rigetto della richiesta di inibitoria della sentenza e della rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; nel merito, chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese ed onorari del giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito.
Alla prima udienza di comparizione l'appellante insisteva nella richiesta di inibitoria della sentenza nonché nelle richieste istruttorie e la Corte si riservava.
A scioglimento della riserva, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nominava consulente tecnico d'ufficio il dott. fissava Persona_1
per il giuramento del nominato consulente l'udienza del 23.2.2021.
Espletata la fase istruttoria con il deposito della consulenza tecnica la causa,
all'udienza dell'8.7.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società è infondato e deve essere, Pt_1 Parte_1
pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Con un unico motivo di appello l'appellante censura la sentenza per “violazione e falsa
applicazione, erroneità, erroneità e carenza della motivazione con riferimento agli artt. 112, 115, 116,
119 s.s., c.p.c. 2697 c.c.”. Nello specifico, parte appellante contesta la sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice si sarebbe limitato a “sottolineare che l'odierna appellante non
avrebbe contestato la fornitura di calcestruzzo, ma solo la consegna di una determinata qualità di
materiale, ritenendo, peraltro, incontroverse le ulteriori forniture pattuite”; questo contrasterebbe
5 “sia con il tema della controversia sia con la documentazione depositata in atti da cui si evincerebbe
inequivocabilmente la contestazione specifica dell'intera fornitura”. Ed ancora, l'appellante specifica che “dalla lettura complessiva degli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado,
nonché dall'imponente documentazione acclusa, si evince inequivocabilmente che l'odierna
appellante, a supporto delle proprie doglianze, ha eccepito l'inadempimento generale del contratto di
fornitura e di averne subito nocumento”.
Tale motivo è palesemente infondato.
Ebbene, nel procedere al vaglio dell'interposta impugnazione appare opportuno rilevare, in primo luogo, come le ragioni di essa si incentrino essenzialmente sul denunciato errore di inquadramento della concreta fattispecie nel quale sarebbe incorso il giudice di prime cure in sede di concreta individuazione della contestazione mossa relativamente alla fornitura di calcestruzzo RCK 100 a discapito, invece, a suo dire, di una contestazione più
ampia relativa all'inadempimento generale del contratto di fornitura e del danno arrecato alla società odierna appellante. Pt_1
Ad avviso della Corte, la prospettazione sostenuta in argomento da parte appellante non può essere condivisa, alla luce del fatto che, analizzando tutti gli atti di causa, si evince chiaramente come l'unica contestazione mossa abbia ad oggetto la fornitura del calcestruzzo
RCK 100.
Ebbene, l'appellante alle pagine 3-4 dell'atto di citazione in opposizione relativo al primo grado di giudizio citava testualmente “la – a sua volta- stipulava Parte_1
con la contratto avente ad oggetto la fornitura del calcestruzzo che rilasciava di volta Controparte_1
in volta documento di trasporto e bolle di accompagnamento con l'indicazione del calcestruzzo tipo
425, RCK 100, MC 10, apparentemente classe di resistenza di cui al contratto stipulato (ALL. E); ed ancora, nella comparsa conclusionale a pag. 1 ribadiva “a sostegno dell'opposizione la Pt_1
sosteneva la non dovutezza della somma richiesta in quanto il calcestruzzo fornito dalla CP_1
risultava avere una resistenza inferiore (2,5 N/mmq) rispetto a quella contrattualmente prevista (Rck
10 N/mmq o Rck 15 N/mmq)”; e, successivamente, nel verbale relativo all'udienza del
15.5.2019 il difensore della nel contestare quanto dedotto da controparte, Parte_1
6 insisteva affinché il consulente venisse chiamato a chiarimenti per riferire se il calcestruzzo fornito dalla alla corrispondesse alla qualità RCK 100, tipo 425. CP_1 Pt_1
A ben vedere, è chiaro che l'unica contestazione sollevata dalla si riferisca Parte_1
al calcestruzzo RCK 100; la società appellante ha, quindi, contestato la difformità della qualità rispetto a quella stabilita nel contratto di subappalto mentre non ha contestato le ulteriori tipologie di calcestruzzo fornite né la loro posa in opera.
Sul punto, occorre precisare, che correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che il contratto di subappalto non riguarda il rapporto tra la e la Parte_1 CP_1
bensì altra società che non è parte nel giudizio (la Global Energy Service Italia s.p.a.) e
[...]
la Parte_1
Ed infatti, in data 13.09.2011 la ha stipulato con la Parte_1 Controparte_1
un contratto di collaborazione che testualmente stabilisce: “l'impresa Parte_1
affida alla ditta la fornitura del calcestruzzo ed il nolo degli autocarri e attrezzature varie CP_1
per un importo presunto di euro 1.100.000,00) un milione e centomila euro) con allegato “l'offerta prezzi” e le tipologie di calcestruzzo da fornire.
Successivamente, in data 17.10.2011 la e la hanno sottoscritto CP_3 Parte_1
un contratto di subappalto che al punto 1.7 così stabilisce: ”saranno espletate dal
SUBAPPALTATORE sotto la sua esclusiva responsabilità tutte le attività, nessuna esclusa,
necessarie ed opportune per la corretta e puntuale esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
A titolo meramente esemplificativo il SUBAPPALTATORE dovrà espletare le seguenti attività…b)
prestazioni particolare dell'opera: manodopera, fornitura, carico, trasporto, scarico, stoccaggio e
movimentazione di tutta l'apparecchiatura, utensili e materiali di qualsiasi genere, d'uso temporaneo
o permanente, necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto”.
Ebbene, nel giudizio, non è stata data prova dell'accettazione espressa da parte della relativamente alle specifiche prescrizioni contrattuali e di progetto volte a CP_1
Contr disciplinare il diverso rapporto di subappalto tra la e la solo in Parte_4
data 17.10.2011 e, quindi, successivamente al contratto di collaborazione precedentemente concluso tra le odierne parti in causa.
7 E' indubbio, quindi, che la fosse obbligata, in forza del contratto di CP_1
collaborazione, alla fornitura delle diverse tipologie di calcestruzzo ma non anche a garantire la successiva corretta posa in opera.
Ebbene, la è, quindi, esente da qualsivoglia addebito di responsabilità CP_1
relativo all'attività di verifica e controllo sull'aerogeneratore WTG42 che ha accertato, a seguito delle certificazioni di prova, la resistenza media del calcestruzzo pari a 2,5 N/mmq in difformità alle prescrizioni tecniche di progetto;
la difatti, era obbligata alla sola CP_1
consegna delle diverse tipologie di calcestruzzo, tra l'altro mai contestata dall'odierna appellata per come risulta dalle varie bolle di accompagnamento relative al materiale fornito, e non anche a garantire il corretto utilizzo sulla base delle specifiche di progetto,
obbligo, invece, della società (subappaltatrice) per come emerge dagli atti di causa. Pt_1
Alla stregua di quanto appena riportato in punto di emergenze istruttorie acquisite,
per come correttamente recepite dal giudice di primo grado a fondamento della sua pronuncia, può dirsi dunque comprovato in atti che a seguito della consegna del calcestruzzo è la sola società acquirente (la ad essere responsabile del relativo Parte_1
impiego e posa in opera.
In definitiva, sulla base del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società e nei Parte_1
confronti di vverso la sentenza n. 1404/2019, pubblicata il 3 dicembre Controparte_1
8 2019 dal Tribunale di Crotone, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante in persona Parte_1
dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della che liquida in euro 14.317,00 per Controparte_1
compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in persona dell'Amministratore e legale Parte_1
rappresentante p.t. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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