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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7663/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima Sezione Civile, in persona del dott. MA
Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 7663/2017
R.G.
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avvocato Parte_1
RL NA
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Romano Controparte_1
CONVENUTA
, rappresentato e difeso dall'avvocato IO Dell'Atti Controparte_2
CONVENUTO
e , rappresentate e difese dall'avvocato CP_3 Controparte_4
ND IO CA
CONVENUTE
, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Baiani CP_5
ER TO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19-7-2017, ritualmente notificata, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale , , Controparte_1 Controparte_2
e (nelle rispettive qualità di nuda CP_3 Controparte_4 proprietaria dell'immobile, sito in Porto AR, alla via
Circonvallazione n. 117/A, la prima, e di usufruttuari dello stesso, i secondi) per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento -ex art. 2053 cod. civ., ovvero in subordine ex art. 2051 cod. civ.- della complessiva somma di euro 421.799,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro avvenuto in data 17 giugno 2015 presso il detto immobile.
A sostegno della domanda esponeva che: in data 13 giugno 2015 lo aveva incaricato, unitamente al Controparte_2 figlio , di eseguire lavori di manutenzione straordinaria CP_5 sull'immobile su due livelli, ove erano ubicate le abitazioni dei convenuti;
lavori consistenti nella ripulitura e verniciatura dei prospetti esterni;
che il giorno 17 giugno 2015, intorno alle ore 13,00, l'attore, mentre era intento a ripulire con un'idropulitrice la ringhiera della balaustra sulla terrazza dell'edificio, era precipitato da un'altezza di oltre sei metri, a causa dell'improvviso cedimento del parapetto di protezione, riportando gravi lesioni personali.
Si costituivano, con separate comparse, i convenuti e Controparte_1 nonché, con unica comparsa, e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
e tutti eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'atto di
[...] citazione per assoluta indeterminatezza dei fatti costituenti le ragioni della domanda;
sempre in via preliminare eccepivano altresì il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, sia nell'”an” che nel “quantum”, escludendo qualsivoglia responsabilità in ordine al sinistro occorso, in quanto lo stesso era imputabile alla condotta incauta ed imperita di;
Parte_1 deducevano, con identiche argomentazioni, che, al più, poteva configurarsi una corresponsabilità di , quale datore di lavoro CP_5 dell'attore e titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori, e chiedevano pertanto che ne fosse autorizzata la chiamata in causa.
2 Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio e CP_5 deduceva la sua totale estraneità al sinistro in questione, sia per non aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con l'attore sia perché la caduta del era stata determinata dal cedimento della CP_5 ringhiera della balaustra, e quindi, al più, da un difetto di costruzione e/o manutenzione imputabile al proprietario o usufruttuario dell'immobile.
Precisati i fatti costituenti le ragioni della domanda, il giudizio veniva istruito con consulenze tecniche di natura edilizia e medico-legale; quindi, precisate le conclusioni, veniva trattenuto in decisione all'udienza del 25-6-2025, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in esame riguarda l'accertamento della responsabilità per l'evento verificatosi in data 17 giugno 2015, intorno alle ore 13:00 circa, sul terrazzo dell'immobile di proprietà sito in Porto AR, alla CP_2 via Circonvallazione n. 117/A.
Va anzitutto rilevato che la verificazione dell'evento non è oggetto di contestazione e, ad ogni modo, emerge dagli atti di causa e dalle produzioni documentali dell'attore e dei convenuti.
In particolare, risultano allegati in atti il verbale ispettivo eseguito dall' dott. , Tecnico della Prevenzione in servizio presso CP_6 Persona_1 lo SPESAL Area Nord dell'ASL di Lecce e l'annotazione di PG del 18-6-
2015 a firma del Maresciallo , della Legione dei Persona_2
Carabinieri Puglia – Stazione di Porto AR, l'informativa su notizia di reato del 29-9-2016 trasmessa alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce nonché le sommarie informazioni rese da CP_5
e , sentiti a SIT il giorno dell'infortunio. Testimone_1
Dall'esame del rapporto redatto dal Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro risulta, in particolare, che “il cantiere riguardava lavori di pulizia e pitturazione dei prospetti del fabbricato sito in Porto
AR (LE) alla via Circonvallazione n. 117/A, composto da un piano
3 terra e un primo piano adibiti a civile abitazione. I suddetti lavori erano stati affidati verbalmente al dal in occasione di Parte_1 Controparte_2 un loro incontro avvenuto sul lungo mare di Porto AR. [..] Il giorno dell'infortunio il si trovava sul terrazzo del fabbricato intento Parte_1
a pulire una balaustra mediante un'idropulitrice, quando ad un certo punto precipitava al suolo facendo un volo di circa 6 metri. Il figlio non assisteva alla caduta del padre in quanto si trovava sul CP_5 prospetto opposto, precisamente sul balcone del primo piano, intento a lavorare” […] (cfr. Informativa sulla notizia di reato prodotta nel fascicolo di parte attrice).
Risulta dunque pacificamente provato: che il giorno 17-6- Parte_1
2015 si trovava sul terrazzo dell'immobile in questione per effettuare lavori di pulitura della balaustra in pietra leccese mediante l'utilizzo di un'idropulitrice; che si era recato presso l'abitazione insieme al figlio e che, mentre l'attore si trovava sul terrazzo, la balaustra in CP_5 pietra leccese aveva ceduto ed egli era precipitato al suolo da un'altezza di circa 6 metri.
Quanto alle cause del cedimento della balaustra e della conseguente caduta, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nel corso del giudizio, ing. , il quale, previo esame Persona_3 della documentazione in atti (in particolare, l'Informativa su notizia di reato redatta dal tecnico della Prevenzione in servizio presso lo SPESAL
Area Nord dell' , dott. ), pur ammettendo la difficoltà Parte_2 Per_1 di individuare con certezza le cause del cedimento della balaustra, atteso che la stessa era stata nel frattempo messa in regola, ha constatato, con argomentazioni logiche e condivise da questo Tribunale, quanto segue: “dall'esame delle foto indicate si rileva non solo l'assenza dei perni di collegamento, che, per assurdo, si sarebbero potuti “sfilare” nel crollo, ma anche di fori nello “zoccolo” su cui poggiavano le colonnine, a confermare l'assenza di un qualunque collegamento tra gli elementi costituenti la balaustra;
né sembrano esservi tracce di residui di malta o di colla in quelli che erano i punti di contatto tra le colonnine
4 e la base di appoggio o sulla testa della colonnina rimasta in piedi dove appoggiava il davanzale, o, ancora, sulle facce, rimaste scoperte, di contatto tra gli elementi del “davanzale”. Sembrerebbe, pertanto, che zoccolo, colonnina e davanzale fossero semplicemente appoggiati l'uno all'altro; in queste condizioni a causare il crollo della balaustra può essere stata sufficiente la spinta verso l'esterno, esercitata all'altezza del corrimano, sia nel caso in cui il vi si sia appoggiato per controllare CP_5
l'ugello della idropulitrice che in quello in cui si sia sporto per eseguire la pulizia della parte esterna”.
Sulla base di quanto sopra, il CTU ha dunque concluso che: “la mancanza di perni di collegamento tra colonnina e base è elemento sufficiente per sostenere che la balaustra non era stata a suo tempo realizzata nel rispetto di quelle che sono le buone regole costruttive, a maggior ragione se si considera anche l'assenza di legante tra zoccolo, colonnina e davanzale. Il crollo è quindi da attribuire ad un vizio di costruzione e non è legato a problemi di usura o degrado od altro dovuto a mancanza di manutenzione” (cfr. CTU in atti).
Sulla scorta di tanto, può indubbiamente ritenersi che il danno è stato prodotto da un vizio di costruzione dell'edificio.
Ciò posto, e venendo all'individuazione del soggetto responsabile, va anzitutto evidenziato che, per concorde e condiviso orientamento della
S.C., “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo
5 costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore” (così Cass. 26051/2008; conf. Cass.
5236/2004).
Orbene, nella specie, sulla scorta delle considerazioni su esposte,
l'attore ha provato il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e il danno, avendo il cedimento della balaustra determinato la sua caduta e le conseguenti lesioni personali per cui è causa;
di contro, i convenuti non hanno fornito in giudizio prova del caso fortuito, né inteso come fatto colposo dello stesso danneggiato (che, invero, facendo legittimo affidamento sulla tenuta della balaustra, si è solo appoggiato alla stessa senza alcuna sua colpa), né inteso come fattore esterno, non potendo costituire (come detto) caso fortuito il vizio di costruzione della cosa in custodia ascrivibile al terzo costruttore.
Quanto alla posizione dei convenuti e alle singole responsabilità, va rilevato che gli stessi sono stati chiamati in giudizio a diverso titolo e, nello specifico, quale nuda proprietaria dell'immobile in Controparte_1 questione, mentre e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 quali usufruttuari del bene.
Al riguardo, secondo pacifico e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già
6 alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà” (così Cass. 22797/2019).
Nella specie, come detto, il cedimento della balaustra è stato determinato da un vizio di costruzione, consistente nella mancanza di qualsivoglia collegamento tra gli elementi costituenti la balaustra e, dunque, da un difetto strutturale dell'immobile, che avrebbe imposto un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto tale gravante sul proprietario e non anche sugli usufruttuari dell'immobile.
Alla luce di quanto sopra, sussiste, dunque, la responsabilità della convenuta , quale proprietaria e custode ai sensi Controparte_1 dell'articolo 2051 cod. civ. dell'immobile, con esclusione della responsabilità degli altri convenuti, in quanto semplici usufruttuari del bene.
Quanto alla posizione del terzo chiamato, i convenuti hanno dedotto la corresponsabilità del , quale effettivo titolare della ditta CP_5 incaricata dell'esecuzione dei lavori, per la presunta violazione/omissione da parte dello stesso degli obblighi di sicurezza sul lavoro.
Siffatta corresponsabilità non sussiste, essendo stato accertato (come su rilevato) che l'evento dannoso in questione è stato causato esclusivamente da un originario difetto di costruzione dell'immobile, e quindi per effetto della cosa oggetto di custodia, senza alcuna incidenza causale né del dedotto rapporto di lavoro (solo occasione dell'evento, atteso che il danneggiato, come già evidenziato, si è solo appoggiato alla balaustra senza alcuna sua colpa, tenendo quindi un comportamento comune ad ogni persona) né di eventuali (e neanche specificamente dedotti) obblighi di sicurezza sul lavoro.
Va, pertanto, esclusa la responsabilità del in relazione al CP_5 sinistro occorso.
Chiarito quanto sopra in punto di “an”, va quindi esaminata la domanda risarcitoria formulata dal danneggiato, il quale ha chiesto il risarcimento
7 del danno non patrimoniale patito (danno biologico e morale) e del danno patrimoniale (perdita della capacità lavorativa specifica e rimborso delle spese mediche sostenute).
Orbene, nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale, mediante la nomina del dott. , il quale, in esito a Persona_4 visita medico-legale e ad effettuati esami strumentali -con valutazioni logiche e condivise da questo Tribunale-, ha ritenuto che, in conseguenza del sinistro, il ha riportato postumi di politrauma da CP_5 caduta dall'alto con “frattura di D12 trattata con stabilizzazione D11-L1, frattura della branca ischio-pubica di sx, frattura dei processi trasversi dal L1 a L5 e pregresso disturbo post-traumatico da stress”, con ITT al
100% per giorni 60, ITP al 75% per giorni 30, ITP al 50% per giorni 30 e
ITP al 25% per giorni 30 e postumi permanenti stabilizzati valutati come danno biologico nella misura del 30%.
Trattandosi di danni macropermanenti, per la relativa liquidazione equitativa si ritiene opportuno utilizzare, quale parametro, le tabelle attualmente in uso per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano
(conf. Cass. 1553/2019 e 8532/2020); detto danno, quindi, va liquidato come segue:
I.T.T. 60 giorni al 100% = € 6.900,00
I.T.P. 30 giorni al 75% = € 2.587,00
I.T.P. 30 giorni al 50% = € 1.725,00
I.T.P. 30 giorni al 25% = € 862,50
A titolo di ristoro del danno biologico permanente va, inoltre, liquidata la somma di € 165.580,00, corrispondente a postumi da lesioni pari al
30 % subiti da danneggiato di età pari a quella del al momento Parte_1 del sinistro (liquidazione nella quale è da ritenere compreso anche il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, e cioè della sua attitudine a lavorare, e quindi già “appesantita” in virtù di detta inclusione).
8 Siffatto danno non patrimoniale va dunque determinato in complessivi euro 177.654,50; tanto in assenza di allegate e provate “conseguenze anomali o del tutto peculiari” (cd. personalizzazione); conf. Cass.
28988/2019; Cass. 5868/2021.
Non può, invece, essere risarcito, in base alle risultanze istruttorie, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il diritto al risarcimento del danno suddetto non sorge, infatti, automaticamente al solo verificarsi di una lesione della salute con accertamento di postumi, anche ove incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa specifica, occorrendo la dimostrazione effettiva, anche attraverso presunzioni, che la diminuzione della capacità lavorativa si sia tradotta in una riduzione della capacità di guadagno e, quindi, in un oggettivo pregiudizio economico in termini di contrazione del reddito fino ad allora percepito;
al riguardo il danneggiato ha l'onere di provare non solo il pregresso svolgimento di un'attività produttiva di reddito, ma anche “la mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”
(cfr. Cass. 25211/2014; Cass., 4930/2018).
Orbene nel caso di specie l'attore, al tempo dell'infortunio disoccupato, non ha dato prova di aver subito un pregiudizio patrimoniale, non avendo prodotto in giudizio documenti inerenti introiti ante e post sinistro e non avendo comunque neanche dedotto, al riguardo. specifici elementi presuntivi in base ai quali ritenere provata la detta “la mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”.
La richiesta formulata, in difetto di allegazione e/o prova, non può quindi trovare accoglimento.
9 In conclusione, pertanto, il complessivo danno subito dall'attore è pari ad € 177.654,50 (riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale).
Detta somma è liquidata all'attualità, e non è quindi soggetta ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi., tra le tante, Cass. 22607/2016; 18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro, e quindi dal 2-8-2014, sino alla data della presente sentenza
(Cass. S.U. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003; Cass.
1193771997; Cass, 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo - con la presente sentenza- l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, pertanto, la domanda risarcitoria va accolta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in ordine al rapporto tra e con la Parte_1 Controparte_1
10 precisazione che, essendo il primo ammesso al gratuito patrocinio, la soccombente va condannata al pagamento in favore dello Controparte_1
Stato ex art. 133 dpr 30-5-2002.
In considerazione dell'oggettiva difficolta di individuare preventivamente le singole responsabilità, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite in ordine al rapporto tra e gli altri convenuti , Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
nonché in ordine al rapporto tra CP_4 Controparte_1 CP_2
, , da una parte, e ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 terzo chiamato, dall'altra.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata con separati decreti, sono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. MA Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione del 19-7-2017 da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
nonché da quest'ultimi nei confronti di , così
[...] CP_5 provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
177.654,50, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
rigetta la domanda attorea nei confronti degli altri convenuti e quella dei convenuti nei confronti del terzo chiamato;
CP_5
condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese Controparte_1 di lite del presente giudizio per la difesa di , che liquida in Parte_1
11 complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensate le spese di lite in ordine al rapporto tra Parte_1
e gli altri convenuti Controparte_2 CP_3 Controparte_4 nonché al rapporto tra , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, da una parte, e , dall'altra; Controparte_4 CP_5
pone definitivamente le spese delle CTU, nella misura già liquidata, a carico della convenuta Controparte_1
Lecce, 12-12-2025
Il Giudice
Dott. MA Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
dott. MA Cigna
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima Sezione Civile, in persona del dott. MA
Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 7663/2017
R.G.
TRA
, rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avvocato Parte_1
RL NA
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Romano Controparte_1
CONVENUTA
, rappresentato e difeso dall'avvocato IO Dell'Atti Controparte_2
CONVENUTO
e , rappresentate e difese dall'avvocato CP_3 Controparte_4
ND IO CA
CONVENUTE
, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Baiani CP_5
ER TO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19-7-2017, ritualmente notificata, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Tribunale , , Controparte_1 Controparte_2
e (nelle rispettive qualità di nuda CP_3 Controparte_4 proprietaria dell'immobile, sito in Porto AR, alla via
Circonvallazione n. 117/A, la prima, e di usufruttuari dello stesso, i secondi) per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento -ex art. 2053 cod. civ., ovvero in subordine ex art. 2051 cod. civ.- della complessiva somma di euro 421.799,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro avvenuto in data 17 giugno 2015 presso il detto immobile.
A sostegno della domanda esponeva che: in data 13 giugno 2015 lo aveva incaricato, unitamente al Controparte_2 figlio , di eseguire lavori di manutenzione straordinaria CP_5 sull'immobile su due livelli, ove erano ubicate le abitazioni dei convenuti;
lavori consistenti nella ripulitura e verniciatura dei prospetti esterni;
che il giorno 17 giugno 2015, intorno alle ore 13,00, l'attore, mentre era intento a ripulire con un'idropulitrice la ringhiera della balaustra sulla terrazza dell'edificio, era precipitato da un'altezza di oltre sei metri, a causa dell'improvviso cedimento del parapetto di protezione, riportando gravi lesioni personali.
Si costituivano, con separate comparse, i convenuti e Controparte_1 nonché, con unica comparsa, e Controparte_2 Controparte_4 CP_3
e tutti eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'atto di
[...] citazione per assoluta indeterminatezza dei fatti costituenti le ragioni della domanda;
sempre in via preliminare eccepivano altresì il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, sia nell'”an” che nel “quantum”, escludendo qualsivoglia responsabilità in ordine al sinistro occorso, in quanto lo stesso era imputabile alla condotta incauta ed imperita di;
Parte_1 deducevano, con identiche argomentazioni, che, al più, poteva configurarsi una corresponsabilità di , quale datore di lavoro CP_5 dell'attore e titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori, e chiedevano pertanto che ne fosse autorizzata la chiamata in causa.
2 Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio e CP_5 deduceva la sua totale estraneità al sinistro in questione, sia per non aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con l'attore sia perché la caduta del era stata determinata dal cedimento della CP_5 ringhiera della balaustra, e quindi, al più, da un difetto di costruzione e/o manutenzione imputabile al proprietario o usufruttuario dell'immobile.
Precisati i fatti costituenti le ragioni della domanda, il giudizio veniva istruito con consulenze tecniche di natura edilizia e medico-legale; quindi, precisate le conclusioni, veniva trattenuto in decisione all'udienza del 25-6-2025, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in esame riguarda l'accertamento della responsabilità per l'evento verificatosi in data 17 giugno 2015, intorno alle ore 13:00 circa, sul terrazzo dell'immobile di proprietà sito in Porto AR, alla CP_2 via Circonvallazione n. 117/A.
Va anzitutto rilevato che la verificazione dell'evento non è oggetto di contestazione e, ad ogni modo, emerge dagli atti di causa e dalle produzioni documentali dell'attore e dei convenuti.
In particolare, risultano allegati in atti il verbale ispettivo eseguito dall' dott. , Tecnico della Prevenzione in servizio presso CP_6 Persona_1 lo SPESAL Area Nord dell'ASL di Lecce e l'annotazione di PG del 18-6-
2015 a firma del Maresciallo , della Legione dei Persona_2
Carabinieri Puglia – Stazione di Porto AR, l'informativa su notizia di reato del 29-9-2016 trasmessa alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce nonché le sommarie informazioni rese da CP_5
e , sentiti a SIT il giorno dell'infortunio. Testimone_1
Dall'esame del rapporto redatto dal Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro risulta, in particolare, che “il cantiere riguardava lavori di pulizia e pitturazione dei prospetti del fabbricato sito in Porto
AR (LE) alla via Circonvallazione n. 117/A, composto da un piano
3 terra e un primo piano adibiti a civile abitazione. I suddetti lavori erano stati affidati verbalmente al dal in occasione di Parte_1 Controparte_2 un loro incontro avvenuto sul lungo mare di Porto AR. [..] Il giorno dell'infortunio il si trovava sul terrazzo del fabbricato intento Parte_1
a pulire una balaustra mediante un'idropulitrice, quando ad un certo punto precipitava al suolo facendo un volo di circa 6 metri. Il figlio non assisteva alla caduta del padre in quanto si trovava sul CP_5 prospetto opposto, precisamente sul balcone del primo piano, intento a lavorare” […] (cfr. Informativa sulla notizia di reato prodotta nel fascicolo di parte attrice).
Risulta dunque pacificamente provato: che il giorno 17-6- Parte_1
2015 si trovava sul terrazzo dell'immobile in questione per effettuare lavori di pulitura della balaustra in pietra leccese mediante l'utilizzo di un'idropulitrice; che si era recato presso l'abitazione insieme al figlio e che, mentre l'attore si trovava sul terrazzo, la balaustra in CP_5 pietra leccese aveva ceduto ed egli era precipitato al suolo da un'altezza di circa 6 metri.
Quanto alle cause del cedimento della balaustra e della conseguente caduta, rilevano le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nel corso del giudizio, ing. , il quale, previo esame Persona_3 della documentazione in atti (in particolare, l'Informativa su notizia di reato redatta dal tecnico della Prevenzione in servizio presso lo SPESAL
Area Nord dell' , dott. ), pur ammettendo la difficoltà Parte_2 Per_1 di individuare con certezza le cause del cedimento della balaustra, atteso che la stessa era stata nel frattempo messa in regola, ha constatato, con argomentazioni logiche e condivise da questo Tribunale, quanto segue: “dall'esame delle foto indicate si rileva non solo l'assenza dei perni di collegamento, che, per assurdo, si sarebbero potuti “sfilare” nel crollo, ma anche di fori nello “zoccolo” su cui poggiavano le colonnine, a confermare l'assenza di un qualunque collegamento tra gli elementi costituenti la balaustra;
né sembrano esservi tracce di residui di malta o di colla in quelli che erano i punti di contatto tra le colonnine
4 e la base di appoggio o sulla testa della colonnina rimasta in piedi dove appoggiava il davanzale, o, ancora, sulle facce, rimaste scoperte, di contatto tra gli elementi del “davanzale”. Sembrerebbe, pertanto, che zoccolo, colonnina e davanzale fossero semplicemente appoggiati l'uno all'altro; in queste condizioni a causare il crollo della balaustra può essere stata sufficiente la spinta verso l'esterno, esercitata all'altezza del corrimano, sia nel caso in cui il vi si sia appoggiato per controllare CP_5
l'ugello della idropulitrice che in quello in cui si sia sporto per eseguire la pulizia della parte esterna”.
Sulla base di quanto sopra, il CTU ha dunque concluso che: “la mancanza di perni di collegamento tra colonnina e base è elemento sufficiente per sostenere che la balaustra non era stata a suo tempo realizzata nel rispetto di quelle che sono le buone regole costruttive, a maggior ragione se si considera anche l'assenza di legante tra zoccolo, colonnina e davanzale. Il crollo è quindi da attribuire ad un vizio di costruzione e non è legato a problemi di usura o degrado od altro dovuto a mancanza di manutenzione” (cfr. CTU in atti).
Sulla scorta di tanto, può indubbiamente ritenersi che il danno è stato prodotto da un vizio di costruzione dell'edificio.
Ciò posto, e venendo all'individuazione del soggetto responsabile, va anzitutto evidenziato che, per concorde e condiviso orientamento della
S.C., “in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Pertanto, non rileva in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo
5 costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore” (così Cass. 26051/2008; conf. Cass.
5236/2004).
Orbene, nella specie, sulla scorta delle considerazioni su esposte,
l'attore ha provato il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e il danno, avendo il cedimento della balaustra determinato la sua caduta e le conseguenti lesioni personali per cui è causa;
di contro, i convenuti non hanno fornito in giudizio prova del caso fortuito, né inteso come fatto colposo dello stesso danneggiato (che, invero, facendo legittimo affidamento sulla tenuta della balaustra, si è solo appoggiato alla stessa senza alcuna sua colpa), né inteso come fattore esterno, non potendo costituire (come detto) caso fortuito il vizio di costruzione della cosa in custodia ascrivibile al terzo costruttore.
Quanto alla posizione dei convenuti e alle singole responsabilità, va rilevato che gli stessi sono stati chiamati in giudizio a diverso titolo e, nello specifico, quale nuda proprietaria dell'immobile in Controparte_1 questione, mentre e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 quali usufruttuari del bene.
Al riguardo, secondo pacifico e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già
6 alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà” (così Cass. 22797/2019).
Nella specie, come detto, il cedimento della balaustra è stato determinato da un vizio di costruzione, consistente nella mancanza di qualsivoglia collegamento tra gli elementi costituenti la balaustra e, dunque, da un difetto strutturale dell'immobile, che avrebbe imposto un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto tale gravante sul proprietario e non anche sugli usufruttuari dell'immobile.
Alla luce di quanto sopra, sussiste, dunque, la responsabilità della convenuta , quale proprietaria e custode ai sensi Controparte_1 dell'articolo 2051 cod. civ. dell'immobile, con esclusione della responsabilità degli altri convenuti, in quanto semplici usufruttuari del bene.
Quanto alla posizione del terzo chiamato, i convenuti hanno dedotto la corresponsabilità del , quale effettivo titolare della ditta CP_5 incaricata dell'esecuzione dei lavori, per la presunta violazione/omissione da parte dello stesso degli obblighi di sicurezza sul lavoro.
Siffatta corresponsabilità non sussiste, essendo stato accertato (come su rilevato) che l'evento dannoso in questione è stato causato esclusivamente da un originario difetto di costruzione dell'immobile, e quindi per effetto della cosa oggetto di custodia, senza alcuna incidenza causale né del dedotto rapporto di lavoro (solo occasione dell'evento, atteso che il danneggiato, come già evidenziato, si è solo appoggiato alla balaustra senza alcuna sua colpa, tenendo quindi un comportamento comune ad ogni persona) né di eventuali (e neanche specificamente dedotti) obblighi di sicurezza sul lavoro.
Va, pertanto, esclusa la responsabilità del in relazione al CP_5 sinistro occorso.
Chiarito quanto sopra in punto di “an”, va quindi esaminata la domanda risarcitoria formulata dal danneggiato, il quale ha chiesto il risarcimento
7 del danno non patrimoniale patito (danno biologico e morale) e del danno patrimoniale (perdita della capacità lavorativa specifica e rimborso delle spese mediche sostenute).
Orbene, nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale, mediante la nomina del dott. , il quale, in esito a Persona_4 visita medico-legale e ad effettuati esami strumentali -con valutazioni logiche e condivise da questo Tribunale-, ha ritenuto che, in conseguenza del sinistro, il ha riportato postumi di politrauma da CP_5 caduta dall'alto con “frattura di D12 trattata con stabilizzazione D11-L1, frattura della branca ischio-pubica di sx, frattura dei processi trasversi dal L1 a L5 e pregresso disturbo post-traumatico da stress”, con ITT al
100% per giorni 60, ITP al 75% per giorni 30, ITP al 50% per giorni 30 e
ITP al 25% per giorni 30 e postumi permanenti stabilizzati valutati come danno biologico nella misura del 30%.
Trattandosi di danni macropermanenti, per la relativa liquidazione equitativa si ritiene opportuno utilizzare, quale parametro, le tabelle attualmente in uso per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano
(conf. Cass. 1553/2019 e 8532/2020); detto danno, quindi, va liquidato come segue:
I.T.T. 60 giorni al 100% = € 6.900,00
I.T.P. 30 giorni al 75% = € 2.587,00
I.T.P. 30 giorni al 50% = € 1.725,00
I.T.P. 30 giorni al 25% = € 862,50
A titolo di ristoro del danno biologico permanente va, inoltre, liquidata la somma di € 165.580,00, corrispondente a postumi da lesioni pari al
30 % subiti da danneggiato di età pari a quella del al momento Parte_1 del sinistro (liquidazione nella quale è da ritenere compreso anche il danno da riduzione della capacità lavorativa generica, e cioè della sua attitudine a lavorare, e quindi già “appesantita” in virtù di detta inclusione).
8 Siffatto danno non patrimoniale va dunque determinato in complessivi euro 177.654,50; tanto in assenza di allegate e provate “conseguenze anomali o del tutto peculiari” (cd. personalizzazione); conf. Cass.
28988/2019; Cass. 5868/2021.
Non può, invece, essere risarcito, in base alle risultanze istruttorie, il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il diritto al risarcimento del danno suddetto non sorge, infatti, automaticamente al solo verificarsi di una lesione della salute con accertamento di postumi, anche ove incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa specifica, occorrendo la dimostrazione effettiva, anche attraverso presunzioni, che la diminuzione della capacità lavorativa si sia tradotta in una riduzione della capacità di guadagno e, quindi, in un oggettivo pregiudizio economico in termini di contrazione del reddito fino ad allora percepito;
al riguardo il danneggiato ha l'onere di provare non solo il pregresso svolgimento di un'attività produttiva di reddito, ma anche “la mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”
(cfr. Cass. 25211/2014; Cass., 4930/2018).
Orbene nel caso di specie l'attore, al tempo dell'infortunio disoccupato, non ha dato prova di aver subito un pregiudizio patrimoniale, non avendo prodotto in giudizio documenti inerenti introiti ante e post sinistro e non avendo comunque neanche dedotto, al riguardo. specifici elementi presuntivi in base ai quali ritenere provata la detta “la mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”.
La richiesta formulata, in difetto di allegazione e/o prova, non può quindi trovare accoglimento.
9 In conclusione, pertanto, il complessivo danno subito dall'attore è pari ad € 177.654,50 (riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale).
Detta somma è liquidata all'attualità, e non è quindi soggetta ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi., tra le tante, Cass. 22607/2016; 18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro, e quindi dal 2-8-2014, sino alla data della presente sentenza
(Cass. S.U. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003; Cass.
1193771997; Cass, 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo - con la presente sentenza- l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, pertanto, la domanda risarcitoria va accolta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in ordine al rapporto tra e con la Parte_1 Controparte_1
10 precisazione che, essendo il primo ammesso al gratuito patrocinio, la soccombente va condannata al pagamento in favore dello Controparte_1
Stato ex art. 133 dpr 30-5-2002.
In considerazione dell'oggettiva difficolta di individuare preventivamente le singole responsabilità, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite in ordine al rapporto tra e gli altri convenuti , Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
nonché in ordine al rapporto tra CP_4 Controparte_1 CP_2
, , da una parte, e ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 terzo chiamato, dall'altra.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata con separati decreti, sono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. MA Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione del 19-7-2017 da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
nonché da quest'ultimi nei confronti di , così
[...] CP_5 provvede:
in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condanna Controparte_1 quest'ultima al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
177.654,50, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
rigetta la domanda attorea nei confronti degli altri convenuti e quella dei convenuti nei confronti del terzo chiamato;
CP_5
condanna al pagamento, in favore dello Stato, delle spese Controparte_1 di lite del presente giudizio per la difesa di , che liquida in Parte_1
11 complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
dichiara compensate le spese di lite in ordine al rapporto tra Parte_1
e gli altri convenuti Controparte_2 CP_3 Controparte_4 nonché al rapporto tra , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, da una parte, e , dall'altra; Controparte_4 CP_5
pone definitivamente le spese delle CTU, nella misura già liquidata, a carico della convenuta Controparte_1
Lecce, 12-12-2025
Il Giudice
Dott. MA Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
dott. MA Cigna
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