Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/12/2025, n. 23682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23682 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23682/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2390 del 2025, proposto da
IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano D’Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ET (VT), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Danti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VA DA, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Boccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio-diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, Legge n. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. del medesimo testo normativo, inoltrata dalla Società ricorrente al Comune di ET a mezzo p.e.c. del 12/12/2024;
nonché per l’accertamento
del diritto dell’odierna ricorrente all’accesso, tramite visione ed estrazione di copia, agli atti e ai documenti richiesti con la prefata istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione comunale intimata all’ostensione della documentazione richiesta, fissando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ET e di VA DA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa NZ AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente riferisce che il Signor VA DA – alle proprie dipendenze dal 19/02/1973 al 7/07/2007 - dal mese di settembre del 2003 al mese di luglio del 2007 ha ricoperto le cariche di Assessore e di Consigliere presso il Comune di ET usufruendo di permessi retribuiti per partecipare alle sedute del Consiglio e alle riunioni della Giunta ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 267/2000.
IT S.p.A., quindi, sulla base delle certificazioni e dei fogli attestanti le presenze mensili, oltre che della documentazione rilasciata al Sig. DA e dal medesimo Comune di ET, al fine di recuperare le somme corrisposte al dipendente ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 267/2000, ha elaborato fatture per un ammontare complessivo di € 82.479,54, che, tuttavia, la resistente A.C. ha offerto di rimborsare solo in parte e, precisamente, nella misura di € 35.108,84.
Conseguentemente, la Società ricorrente ha notificato alla medesima Amministrazione, a mezzo p.e.c. del 12/12/2024, istanza: “ affinché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, provveda con urgenza a consentire l’accesso, mediante estrazione di copia, a tutta la documentazione giustificativa (attestazioni, certificazioni di presenza, verbali e deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunioni della Giunta), nella disponibilità del Comune..relativa all’attività svolta dal Sig. DA, in qualità di Assessore e/o di Consigliere presso il Comune di ET, con particolare (e non esaustivo) riferimento ai giorni di seguito indicati, per i quali il sig. DA ha usufruito di permessi per lo svolgimento di cariche elettive. Nel dettaglio si chiede l’accesso ai seguenti atti:
1. i documenti giustificativi (attestazioni, certificazioni di presenza, verbali e deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunioni della Giunta) relativi all’attività svolta, in qualità di Assessore e/o di Consigliere comunale del Comune di ET, dal sig. DA durante l’anno 2003, per i giorni, di seguito puntualmente riportati, nei quali il sig. DA ha usufruito di permessi per lo svolgimento di cariche elettive:
- 1/2/5/8/9/12/15/16/19/22/23/26/29/30 settembre 2003;
- 3/6/7/8/10/13/14/17/20/21/22/24/27/28/31 ottobre 2003;
- 3/4/7/10/11/14/17/18/21/24/25/26/28 novembre 2003;
- 2/5/9/12/15/16/17/18/19/23 dicembre 2003;
2. i documenti giustificativi (attestazioni, certificazioni di presenza, verbali e deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunioni della Giunta) relativi all’attività svolta, in qualità di Assessore e/o di Consigliere comunale del comune di ET, dal sig. DA durante l’anno 2004, per i giorni, di seguito puntualmente riportati, nei quali il sig. DA ha usufruito di permessi per lo svolgimento di cariche elettive:
- 9/12/13/14/16/19/20/23/26/27/30 gennaio 2004;
- 2/3/6/9/10/13/16/17/20/23/24/27 febbraio 2004;
- 1/8/9/12/15/16/18/19/22/23/26/29/30 marzo 2004;
- 2/6/9/13/16/19/20/26/27/28/30 aprile 2004;
- 3/4/7/10/11/12/14/18/21/25/28/31 maggio 2004;
- 1/3/4/7/8/11/15/18/22/25/30 giugno 2004;
- 1/2/5/6/9/13/15/19/20/21/23/26/27/28/30 luglio 2004;
- 2/3/6/10/13/16/17/23/24/27/30/31 agosto 2004;
- 3/6/7/8/9/10/13/14/16/17/20/21/24/27/28/30 settembre 2004;
- 1/4/5/7/8/11/12/14/15/18/19/22/25/26/27/29 ottobre 2004;
- 2/5/8/9/12/15/16/19/22/23/26/29/30 novembre 2004;
- 3/7/9/10/13/14/17/20/21/24/27/28/31 dicembre 2004;
3. i documenti giustificativi (attestazioni, certificazioni di presenza, verbali e deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunioni della Giunta) relativi all’attività svolta, in qualità di Assessore e/o di Consigliere comunale del comune di ET, dal sig. DA durante l’anno 2005, per i giorni, di seguito puntualmente riportati, nei quali il sig. DA ha usufruito di permessi per lo svolgimento di cariche elettive:
- 21 febbraio 2005;
- 29 marzo 2005;
- 5 aprile 2005;
- 5/12/26 maggio 2005;
- 1/8/9/17/20/21/24/27/28/30 giugno 2005;
- 8 e 14 luglio 2005;
-30 agosto 2005;
- 12/21/23/26/27/28/29 settembre 2005;
- 3/5/10/12/14/17/19/21/24/26/28 ottobre 2005;
- 2/7/8/9/11/14/18/21/23/28 novembre 2005;
- 5/7/12/14/15/19/21/22/23/28/30 dicembre 2005;
4. i documenti giustificativi (attestazioni, certificazioni di presenza, verbali e deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunioni della Giunta) relativi all’attività svolta, in qualità di Assessore e/o di Consigliere comunale del comune di ET, dal sig. DA durante l’anno 2006, per i giorni, di seguito puntualmente riportati, nei quali il sig. DA ha usufruito di permessi per lo svolgimento di cariche elettive:
- 2/4/5/12/17/19/20/25/26/27 gennaio 2006;
- 1/2/3/6/8/9/15/16/17/21/22/23/24/27/28 febbraio 2006;
- 2/8/9/10/13/15/17/20/21/22/23/24/28/29/30 marzo 2006;
- 6/7/12/13/20/21/26/28 aprile 2006;
- 3/5/8/12/19/26/29/31 maggio 2006;
- 1/5/6/7/8/9/12/14/15/21/22/28/30 giugno 2006;
- 4/6/10/13/14/17/18/21/24/27/28/31 luglio 2006;
- 1/2/3/8/10/22/30 agosto 2006;
- 13 settembre 2006;
- 9/11/30 ottobre 2006;
- 7/9/14/17/22/24 novembre 2006;
- 1/12/18/19/20/27/29 dicembre2006;
5. i documenti giustificativi (attestazioni, certificazioni di presenza, verbali e deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunioni della Giunta) relativi all’attività svolta, in qualità di Assessore e/o di Consigliere comunale del comune di ET, dal sig. DA durante l’anno 2007, per i giorni, di seguito puntualmente riportati, nei quali il sig. DA ha usufruito di permessi per lo svolgimento di cariche elettive:
- 19/26 gennaio 2007;
- 2/9/12/16/19/23/26/27 febbraio 2007;
- 2/3/ luglio 2007;
6. ogni ulteriore documento, atto e/o provvedimento relativo alle attività in oggetto. ”
2. La ricorrente, quindi, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla prefata istanza, è insorta avverso il silenzio-diniego su di essa tacitamente formatosi ex art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, con ricorso proposto ex art. 116 c.p.a., ritualmente notificato alle controparti in data 10/02/2025 e depositato in giudizio il successivo 18/02/2025, a sostegno del quale ha dedotto il seguente, articolato, motivo di gravame: “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22, 23, 24, 25 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., degli art. 3, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione, dell’art. 6 C.E.D.U., dell’art. 41 C.D.F.U.E., dell’art. 42 della Carta di Nizza, avente lo stesso valore giuridico dei Trattati. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, buon andamento, ragionevolezza, effettività della tutela e diritto di difesa. ”
Con siffatto fascio di motivi di censura, la Società ricorrente deduce che: “ IT, in veste di (ex) datrice di lavoro del Sig. DA, assume sicuramente una posizione qualificata e differenziata in relazione all’accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990, con riferimento alla documentazione giustificativa (attestazioni, certificazioni di presenza, verbali e deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunione della Giunta), nella disponibilità dell’Amministrazione, relativa all’attività svolta dal Sig. DA, in qualità di Assessore e di Consigliere, presso il Comune di ET, con specifico riferimento ai giorni per i quali il sig. DA (dipendente all’epoca di IT) ha usufruito di permessi retribuiti dalla Società ricorrente.
La conoscenza dei documenti giustificativi in possesso dell’Amministrazione, relativi all’attività svolta dal controinteressato per lo svolgimento di cariche elettive durante il periodo di dipendenza lavorativa presso IT S.p.A., risulta poi fondamentale e funzionale alla tutela, anche giudiziale, della posizione giuridica della ricorrente, in particolar modo per il recupero delle somme relative agli oneri e ai permessi corrisposti al sig. DA e che l’Amministrazione resistente ad oggi non ha rimborsato.
È incontestato che il sig. DA, nel periodo in cui era dipendente di IT, ha usufruito di permessi retribuiti, corrisposti direttamente in prima battuta dalla scrivente. L’Amministrazione in più occasioni ha ribadito la volontà di rimborsare le somme correlate agli oneri e ai permessi retribuiti di cui ha usufruito il sig. DA, riconoscendo dunque il credito vantato e richiesto da IT in base agli artt. 79 e 80 del d. lgs. 267/2000. Tuttavia, il Comune si è offerto di rimborsare solo una parte del credito vantato da IT (circa 35 mila euro, rispetto agli oltre 80 mila richiesti), senza peraltro fornire una giustificazione puntuale ed esaustiva del diverso calcolo effettuato. ”
3. Il 15/04/2025 il Comune di ET, già costituitosi in giudizio in data 28/03/2025, ha versato agli atti del giudizio la seguente documentazione: “ 1) Attestazioni DA VA anno 2003; 2) Attestazioni DA VA anno 2004; 3) Denuncia smarrimento “brogliaccio” del 21.03.2025. ”
4. Il 25/07/2025 si è costituito in giudizio il controinteressato, con memoria di costituzione e difesa con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso ex adverso proposto in quanto infondato nel merito, e contestualmente depositato: “ i seguenti documenti, già inviati a IT S.p.a. e della cui copia è tuttora in possesso:
1. Attestazioni Comune di ET anno 2003;
2. Attestazioni Comune di ET anno 2004;
3. Attestazioni Comune di ET anno 2005;
4. Attestazioni Comune di ET anno 2006;
5. Attestazioni Comune di ET anno 2007;
6. Fatture pagate dalla Provincia di Viterbo per gli anni 2005-2007. ”
5. Il 24/11/2025 la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha rappresentato quanto segue: “ nel corso delle interlocuzioni avvenute tra le parti, ha rappresentato la volontà di ostendere la documentazione richiesta, manifestando, tuttavia, l’esigenza di avere ulteriore tempo a disposizione per completare e meglio verificare le attività istruttorie finalizzate al reperimento della documentazione relativa agli anni 2005, 2006 e 2007.
Alla precedente udienza sia la scrivente che il Comune, congiuntamente, hanno chiesto un rinvio dell’udienza al fine di consentire all’Amministrazione “il completamento e la migliore verifica delle attività istruttorie di reperimento della documentazione effettuate dal Comune, anche al fine di verificare la possibilità di un componimento, in via stragiudiziale, delle questioni sottese al presente contenzioso”. Ciò anche in quanto erano in corso trattative tra le parti per verificare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, vista anche la confermata volontà dell’Ente di rimborsare le somme correlate agli oneri e permessi retribuiti ex art. 80 D.Lgs. n. 267/2000 di cui ha fruito il sig. DA negli anni in cui ha ricoperto funzioni pubbliche. […] Ad oggi, non si è giunti ad una definizione bonaria della vicenda. Le controparti non hanno svolto difese. ” La Società ricorrente, pertanto, ha ribadito il proprio interesse all’accoglimento del proposto gravame, a tal fine precisando: “ che le date ad oggi mancanti, nelle quali il sig. DA ha usufruito di permessi per lo svolgimento di cariche elettive e per le quali si chiede l’ostensione di documenti giustificativi (attestazioni, certificazioni di presenza, verbali e deliberazioni delle sedute del Consiglio Comunale e delle riunioni della Giunta) relativi all’attività svolta, in qualità di Assessore e/o di Consigliere comunale del Comune di ET, sono le seguenti:
per il 2004
18 giugno 2004;
2 - 16 luglio 2004;
per il 2005
21 febbraio 2005;
29 marzo 2005;
12 maggio 2005;
1 – 9 – 20 – 24 - 27 giugno 2005;
8 - 14 luglio 2005;
30 agosto 2005;
12 – 21 – 23 – 26 – 28 - 29 settembre 2005;
3 – 5 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 – 21 – 24 – 26 - 28 – 30 ottobre 2005;
2 – 7 – 9 – 11 – 14 – 18 – 21 – 23 - 28 novembre 2005;
5 – 7 – 12 – 14 – 15 – 19 – 21 – 22 – 28 dicembre 2005;
per il 2006
2 – 4 – 5 – 12 – 19 – 20 – 25 – 26 - 27 gennaio 2006;
1 – 2 – 3 – 5 - 6 – 8 – 9 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 27 febbraio 2006;
2 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 17 – 22 – 23 – 24 – 28 – 29 marzo 2006;
6 – 7 – 12 – 20 – 21 – 26 - 28 aprile 2006;
3 – 5 – 8 – 12 – 19 – 29 – 30 - 31 maggio 2006;
1 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 15 – 21 – 22 – 28 giugno 2006;
4 – 6 – 10 – 13 – 17 – 18 – 24 – 27 – 28 - 31 luglio 2006;
2 – 3 – 8 – 10 - 22 – 31 agosto 2006;
9 – 30 ottobre 2006;
7 – 8 - 9 – 14 – 22 novembre 2006;
12 – 18 – 19 – 20 – 27 - 29 dicembre2006;
per il 2007
14 gennaio 2007;
10 – 16 – 19 – 23 – 26 - 27 febbraio 2007;
2 - 3 luglio 2007. ”
5. Alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata.
6. Il ricorso è fondato, sussistendo tutti i presupposti per l’esercizio dell’accesso difensivo ai sensi degli artt. 22-24 della Legge n. 241/1990 e, pertanto, deve essere accolto alla stregua delle ragioni e nei limiti di seguito indicati.
7. I presupposti per la sussistenza del diritto di accesso sono: la natura di “ documento amministrativo ” dell’atto richiesto; la titolarità, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; che l’istanza sia diretta a una Pubblica Amministrazione. È, inoltre, necessario che non ricorrano cause di esclusione del diritto.
8. Osserva, in primis , il Collegio che gli atti richiesti nell’istanza di accesso di che trattasi hanno la natura di “ documenti amministrativi ” ai sensi dell’art. 22, comma 1, Legge n. 241/1990, consistendo in singoli atti; inoltre, la domanda di accesso contiene tutti i riferimenti soggettivi (la richiesta riguarda la parte ricorrente) e oggettivi (è sufficientemente circostanziata essendo in essa ben indicati gli atti dei quali è richiesta l’ostensione), che consentono all’A.C. intimata di individuare i documenti richiesti (cfr. d.P.R. n. 184 del 2006; e, in giurisprudenza, ex multis , T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 11/07/2025, n. 960; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 6/03/2023, n. 1435; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 7/02/2022, n. 1368).
9. Non sussistono, inoltre, elementi ostativi all’accesso, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 241/1990. Infatti gli atti richiesti non sono coperti da segreto di Stato, non hanno natura tributaria né si tratta di documenti diretti all’adozione di atti normativi, generali, pianificatori o di programmazione; non afferiscono a procedure concorsuali (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, 30/04/2025, n. 1502). Nemmeno l’istanza ostensiva proposta da IT S.p.A. è qualificabile come preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione, attenendo strettamente e specificamente ai giorni in cui il controinteressato – nello stesso periodo, altresì, dipendente della Società istante – avrebbe esercitato le sue funzioni di Consigliere e Assessore presso il Comune intimato.
10. Passando alla disamina dei requisiti di carattere soggettivo, deve ancora una volta ammettersi la fondatezza della domanda di parte ricorrente.
L’accesso, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, deve essere di norma consentito nel caso in cui il richiedente sia portatore, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della Legge n. 241/1990, di un interesse: “ diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”. Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 7 del medesimo testo normativo: “ 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. [...] ”.
E, invero, nella fattispecie di cui è causa, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un: “ interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ” (art. 22 della Legge n. 241/1990), essendo gli atti oggetto della pretesa ostensiva, all’evidenza, strumentali a consentire alla Società ricorrente di dimostrare la fondatezza della pretesa di vedersi corrispondere una somma maggiore di quella riconosciutagli dall’Ente locale resistente, a titolo di rimborso di quanto dalla medesima Società corrisposto per i permessi retribuiti fruiti dal controinteressato in occasione della partecipazione alle sedute e alle riunioni, rispettivamente, del Consiglio Comunale e della Giunta del predetto Ente.
11. In definitiva, dunque, la richiesta esibizione dei documenti di cui all’istanza ostensiva di parte ricorrente, come precisata nel ricorso e nella memoria di replica da ultimo depositata (24/11/2024), deve essere accolta; invero agli atti del presente giudizio è stata versata solo parte (“ 1) Attestazioni DA VA anno 2003; 2) Attestazioni DA VA anno 2004; ”) della documentazione di cui alla richiesta del 12/12/2024, mentre il Comune non ha svolto controdeduzioni difensive in merito alla mancata ostensione della documentazione relativa agli anni residui, salva l’esibizione di una denuncia di smarrimento - presentata dal Sindaco del Comune resistente alla Stazione CC di ET (prot. n. 8636 del 25/3/2025) – del: ““ brogliaccio dove ”, testualmente, “ il Segretario Generale dell’Ente Comune ..negli anni 2003-2007, annotava tutte le verbalizzazioni con le relative presenze, delle riunioni svolte dall’amministrazione Comunale di ET in tale periodo ”. Si tratta, tuttavia, di circostanza irrilevante ai fini di causa, posto che il “brogliaccio” smarrito – il cui contenuto, peraltro, è indicato in modo assai generico – certamente non esaurisce la documentazione suscettiva di provare l’effettiva partecipazione del controinteressato alle sedute e riunioni, rispettivamente, del Consiglio comunale e della Giunta di ET, nelle date specificamente indicate da IT S.p.A. nella propria richiesta, costituendo, anzi, di norma un atto avente rilevanza meramente interna.
12. Si ordina, pertanto, al Comune di ET di mettere a disposizione di IT S.p.A. l’intera documentazione di cui alla richiesta di accesso, come da precisazione esposta in ricorso e nella memoria di replica depositata il 24/11/2025, mediante esibizione ed estrazione di copia, nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente sentenza.
13. Quanto, invece, alla richiesta nomina del Commissario ad acta , la stessa non può essere accolta non sussistendone i presupposti.
14. Le spese del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara la sussistenza del diritto di accesso di IT S.p.A. relativamente agli atti elencati nell’istanza ostensiva notificata il 12/12/2024, come precisata nell’atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria di replica depositata il 24/11/2025 e, conseguentemente, ordina al Comune di ET di consentire alla Società ricorrente, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, la consultazione e l’estrazione di copia dei documenti stessi; assegna all’uopo all’Amministrazione comunale, per il completo adempimento, il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione o di previa notificazione a cura di parte della presente pronuncia.
Condanna l’Amministrazione comunale intimata, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della parte ricorrente, della somma di € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti, mentre compensa le medesime spese nei confronti del controinteressato, Signor VA DA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
NZ AL, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ AL | EL AN |
IL SEGRETARIO