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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/08/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2600/2019 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2600/2019 R.G.A.C., riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 26 settembre 2024, vertente:
TRA
, nella qualità di socio e di legale rappresentante dello Parte_1
, p. i.v.a. elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Gallico di Reggio Calabria, via Marina n. 47, presso lo studio dell'avv.to Angelo Caridi, rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Rizzo in virtù di procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore- CONTRO
● Avv.to Andrea Mannino, cod. fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria, via G. Battaglia n. 22, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., unitamente e disgiuntamente all'avv.to Domenico Malara giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
-Convenuto- E
cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo Procuratore speciale dott. giusta procura notarile CP_3
n. rep. 59749 serie IT registrato il 29 novembre 2018, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Bottazzoli e dall'avv. Mariachiara Brunetti, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Milano, viale Monza n. 156, in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione del terzo chiamato;
- Terza chiamata –
Conclusioni delle parti (Udienza del 26 settembre 2024):
1 Le parti rappresentavano di aver depositato foglio di precisazione delle conclusioni al cui contenuto si riportavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 18 luglio 2019, ritualmente notificato alla controparte, il dott. , nella qualità di socio e Parte_1 legale rappresentante dello , con sede in Reggio Controparte_1
Calabria, via Del Gelsomino n. 35, citava al giudizio di questo Tribunale l'avv.to Andrea Mannino per ivi sentire “1) accertare e ritenere la responsabilità professionale del convenuto avvocato ex art. 1176 e 1218 c.c.; 2) conseguentemente condannare l'odierno convenuto al risarcimento del danno patito pari ad € 32.906,83 od in subordine all'importo di € 29.122,81, che sicuramente rimarrà inesigibile oltre interessi legali dalla domanda di insinuazione al passivo al soddisfo”, con vittoria di spese e competenze di lite. A sostegno della domanda di responsabilità risarcitoria esponeva che: si era rivolto al convenuto, al fine di proporre istanza di ammissione al passivo per crediti con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., nell'ambito del fallimento della ditta “Gestioni Ambientali snc di TEC spa Termo Energia Calabria”; l'istanza era stata formulata chiedendo l'ammissione al passivo senza espressa formulazione di privilegio ex art. 2751 bis c.c.; il credito era stato ammesso per l'intero importo richiesto di € 10.666,86 ed € 22.239,97 al chirografo con la dicitura “Categoria Chirografari, come richiesto”; a seguito della comunicazione da parte della curatela del secondo riparto parziale si evinceva che i crediti privilegiati ex art. 2751 bis 1, 2, 3 4, 5, 5 bis e 5 ter erano stati pagati, mentre i creditori chirografari, stante l'ingente passivo della massa rispetto all'attivo ed i giudizi pendenti, non sarebbero stati soddisfatti se non in minima parte ed in un futuro lontano;
aveva formulato invito alla negoziazione assistita in data 24.04.2019 che era stata riscontrata negativamente dal convenuto;
aveva chiesto parere scritto al proprio consulente, il quale dall'esame degli atti aveva affermato che “- il credito vantato nei confronti della “Gestione Servizi ambientali SNC” pari ad € 10.666,86 potrà trovare soddisfacimento per un importo non superiore al 6,16% pari ad € 657,08 con un importo inesigibile di € 10.009,78; - il credito vantato nei confronti della “ ” pari ad € 22.239,97 potrà trovare soddisfacimento Parte_2 per un importo non superiore al 14,06% pari ad € 3.126,94 con un importo inesigibile di € 19.113,03”; nella migliore delle ipotesi avrebbe recuperato la somma di € 3.784,02, mentre il restante importo pari ad € 29.122,81 sarebbe rimasto inesigibile;
l'istanza di ammissione al passivo proposta senza la formulazione espressa di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. aveva procurato un ingente danno derivato dal mancato ed immediato pagamento dell'integrale importo pari ad € 32.906,83; qualora l'istanza fosse stata formulata correttamente sarebbe intervenuto il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., posto che era “evidente che pure se le fatture [erano] spiccate dallo studio associato, l'incarico [era] stato conferito esclusivamente al medico dott.
ed eseguito personalmente da quest'ultimo” e ciò in virtù dell'orientamento Parte_1
2 espresso dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. Civ. ord. n. 9927del 2018) in virtù del quale “la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale”; la responsabilità professionale del professionista legale convenuto risiedeva proprio nell'aver proposto l'istanza di ammissione al passivo senza formulazione di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., “pur avendo diritto lo istante”; si configurava anche “una responsabilità professionale in re ipsa (perché è costituita dal solo fatto di aver lasciato decorrere inutilmente i termini) nel non aver informato il cliente dell'ammissione del credito in via chirografaria, quindi nel non aver formulato osservazioni e successivamente opposizione allo stato passivo”; infine, “a prova che a detta responsabilità fosse causalmente riconducibile il danno lamentato” richiamava quanto già esposto circa lo stato passivo esecutivo, dal quale risultava che il credito era stato ammesso al passivo per l'intero importo richiesto di € 10.666,86 e di € 22.239,97 al chirografo con la dicitura “Categoria Chirografari, come richiesto”), il secondo riparto parziale comunicato dalla curatela e le conclusioni del consulente di parte;
aveva, pertanto, diritto ad essere integralmente ristorato nell'importo del credito ammesso in via chirografaria pari ad € 32.906,83, o, in subordine, all'importo di € 29.122,81 che sicuramente sarebbe rimasto inesigibile.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in data 18 novembre 2019, l'avv.to Andrea Mannino, il quale, in via preliminare, avanzava richiesta di chiamata in garanzia della compagnia assicurativa Parte_3 con la quale aveva stipulato la polizza n. BLUE055661 a copertura dei sinistri
[...] derivanti dall'esercizio della professione, con istanza di differimento della prima udienza di comparizione e trattazione della causa. Sull'azione avversa ne eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire e per difetto di legittimazione attiva: quanto al primo aspetto, evidenziava che lo Associato CP_1
, mediante la presentazione dell'istanza di insinuazione al Controparte_1 passivo, aveva raggiunto il massimo risultato, conseguendo l'ammissione dell'intero credito allo stato passivo, atteso che, non potendo lo stesso essere individuato fra i creditori privilegiati, era stato ammesso in via chirografaria;
quanto alla carenza di legittimazione attiva assumeva che il citato , rappresentato dal Controparte_4
Dott. , aveva cessato la propria attività in data 31.12.2016, procedendo alla Pt_1 cancellazione della partiva iva n. presso l'Agenzia delle Entrate, da ciò P.IVA_1 derivava il difetto assoluto di legittimazione della società, il che rendeva l'azione inammissibile. Sul merito della domanda esponeva che: in data 17.09.2014, il dott.
, “nella esclusiva qualità di legale rappresentante dello Pt_1 Parte_4
[...
[...] , gli aveva conferito mandato al fine di procedere all'insinuazione al passivo
[...] della società TEC spa, poi inglobata in una nuova compagine societaria denominata
“Gestioni Ambientali snc di TEC spa”; aveva predisposto l'istanza di ammissione al passivo, “indicando la pretesa creditoria per come richiesto dal Dott. , nello specifico Pt_1 riportando un interesse nei confronti dello Studio Associato e mai quello del professionista personalmente”; esaminando il mandato e la relativa istanza si poteva chiaramente evincere che il dott. aveva rappresentato esclusivamente l'interesse dello Pt_1
con riferimento alla mancata Controparte_5 comunicazione dell'ammissione al passivo in via chirografaria, asserita dall'attore, aveva contattato telefonicamente quest'ultimo, invitandolo a recarsi presso il suo studio, senza che ciò fosse mai avvenuto;
aveva operato in conformità al mandato conferitogli, aveva comunicato l'ammissione al passivo e, non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni in merito, non aveva ritenuto di dover svolgere ulteriori attività; la domanda attorea doveva ritenersi inammissibile anche in punto di quantum, attesa la sua totale incertezza;
la domanda era basata su un credito incerto
“sia nella sua individuazione (€ 32.906,83 od in subordine all'importo di € 29.122,81), sia nella sua esistenza, poiché come facilmente rilevabile, il fallimento non si [era] ancora concluso e non si conosce(va) l'entità certa della massa fallimentare”; non era, financo, indicato chi dovesse essere il beneficiario del risarcimento, con relativa impossibilità di svolgere le proprie difese;
non si comprendeva se si trattava del “Dott. Pt_1 personalmente, le cui domande [erano] da considerare inesistenti e/o inammissibili in quanto nessun rapporto professionale [era] intercorso con l'Avv. Mannino, o lo
[...]
”; le conclusioni cui era giunto il consulente di parte Controparte_5 costituivano solo un'ipotesi: la Curatela Fallimentare non aveva presentato il prospetto di disponibilità e il progetto di ripartizione parziale;
non era possibile valutare e/o quantificare l'ammontare della massa fallimentare ed il futuro riparto, ciò comportava un'assoluta incertezza della domanda attorea;
la domanda attorea doveva, pertanto, essere respinta. In via riconvenzionale, precisava che lo CP_1
Associato , nonostante fosse stato contattato più volte il Controparte_1 legale rappresentante dott. , non aveva provveduto al pagamento degli onorari Pt_1
e, quindi, individuate le fasi del giudizio (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale) e applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, deduceva un compenso pari ad € 7.254,00 che gli spettava per l'attività professionale esercitata nella procedura di ammissione al passivo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con decreto del 21 novembre 2019, il G.o.t. istruttore autorizzava la chiamata di terzo in causa proposta dal convenuto e fissava nuova udienza di comparizione in data 30 aprile 2020.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07 aprile 2020, si costituiva la compagnia assicuratrice 4 la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata Controparte_2 in causa, in quanto non veniva formulata alcuna domanda nei propri confronti. Quanto alla copertura assicurativa, osservava che: il convenuto era assicurato in forza di polizza n. BLUE055661, le cui condizioni contrattuali particolari prevedevano l'obbligo per l'assicurato di notiziare la Compagnia, all'atto della stipula o dei rinnovi, di situazioni integranti la responsabilità professionale, l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza;
alla fattispecie si applicavano dette condizioni ed i relativi limiti risarcitori;
gli elementi desumibili dagli atti non consentivano di valutare la sussistenza della conoscenza pregressa dell'evento, con conseguente totale assenza di copertura di polizza o sussistenza di ragioni di esclusione o limitazione della copertura assicurativa;
era desumibile la conoscenza dell'assunto errore professionale sin dall'invito alla negoziazione assistita, avvenuto nell'aprile 2019; tuttavia l'avv.to Mannino né al momento della convenzione – avvenuta nell'aprile 2019 – né successivamente aveva comunicato/notiziato la Compagnia della richiesta risarcitoria;
vi era formulazione di espressa riserva di “tornare in argomento in prosieguo, all'esito della disamina e del divenire del procedimento allorquando [sarebbero stati] precisamente acclarati tutti gli aspetti della vicenda”; risultava, comunque, evidente che nulla era dovuto per le spese di assistenza legale, in quanto il convenuto non aveva conferito alla Compagnia la gestione della lite. In via subordinata, aderiva alle difese svolte dal convenuto sia in punto di carenza di legittimazione attiva che di fondatezza della domanda nel merito;
evidenziava, altresì, come la domanda invocasse una richiesta risarcitoria di un danno inesistente, atteso che il non risultava ancora chiuso. Chiedeva Parte_5
“in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva per le motivazioni sopra esposte;
in via parimenti preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza e la misura di operatività della copertura assicurativa, in virtù delle polizze prodotte, per le ragioni tutte esposte nel corpo del presente atto;
nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia del quantum reclamato dall'attore, anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dall'Avv. Mannino, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza”, con vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 4 febbraio 2021, questa Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione celebrata in pari data (dopo l'emergenza epidemiologica da Sars- Covid 19), “rilevato che la compagnia di assicurazione ha
5 sollevato l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa adducendo che lo stesso “non articola nessuna vocatio in jus con indicazione delle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. ovvero richiesta di manleva e/o pagamento in garanzia”; considerato che, nella comparsa di costituzione con chiamata di terzo, il chiamante ha osservato e chiesto “la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa presso la quale questo difensore ha stipulato la polizza n. BLUE055661(v. all.) a copertura dei sinistri derivanti dalla professione”, sicchè è palese la ragione della chiamata;
rilevato che alla chiamata di un terzo in causa “la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163 bis” giusta il disposto dell'art. 269 c.p.c.; ritenuto che la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in jus”, possa essere sanata, tenuto conto dell'avvenuta costituzione della chiamata, attraverso l'applicazione dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione, con l'ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164, comma 1, c.p.c. nel caso di mancata costituzione del chiamato, ovvero fissando una nuova udienza, nel rispetto dei termini ex art. 164, comma 3, c.p.c., nell'ipotesi di sua costituzione;
rammentato che la Corte di Cassazione insegna che “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (cfr. Cass. Civ. ord. 2014 n. 21910; 2020 n. 28646); rilevato che la società chiamata ha sollevato l'eccezione di nullità senza richiedere la fissazione di una nuova udienza, e che la stessa si è poi difesa nel merito, dedicando alla predetta difesa la gran parte del proprio scritto difensivo, sicchè, in ossequio all'indirizzo nomofilattico citato, non va fissata alcuna nuova udienza”, assegnava i termini ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 e fissava l'udienza del 16 settembre 2021.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie. In particolare, parte attrice con la prima memoria resisteva all'eccepita carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto, rappresentando come lo fosse Controparte_1 un'associazione professionale non iscritta nel registro delle imprese e, pertanto, non fosse ad essa applicabile la disciplina di cui all'art. 2495 c.c., per come aveva chiarito la giurisprudenza;
in altri termini, “detta forma associativa [doveva] intendersi come un autonomo centro di imputazione di interessi con la possibilità di acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato”, dacchè la legittimazione attiva spettava “sia all'associazione 6 professionale che al professionista (e non alternativamente) e la chiusura della partiva iva rappresenta(va) al più una irregolarità di carattere fiscale”. Ed ancora, riteneva l'eccezione infondata, atteso che la conoscenza del danno era intervenuta dopo la cessazione dell'attività. Rilevava, altresìa, che era pervenuta ulteriore documentazione dalla curatela, segnatamente, in data 22.02.2021, il quarto piano di riparto, dal quale si evinceva che i creditori privilegiati avevano trovato piena soddisfazione, mentre i creditori chirografari avrebbero trovato soddisfazione solo per il 2% dell'importo ammesso. Chiariva, infine, che “il credito per cui si era proceduto nell'istanza di ammissione al passivo era dell'associazione professionale ed oggi del socio professionista dott. per le suesposte argomentazioni”. Resisteva alla domanda Pt_1 riconvenzionale di riconoscimento dei compensi spiegata dal convenuto, eccependo l'inadempimento del convenuto attesa l'inidoneità dell'azione ad ottenere la tutela del diritto invocato;
in via subordinata, contestava la quantificazione dei compensi anche in punto di applicazione dei parametri indicati, dovendosi applicare “in via analogica la voce “dichiarazione di fallimento” nella misura del valore minimo,
“trattandosi l'istanza di insinuazione al passivo di un'attività meno complessa, pari ad € 700,00”. Importo che, in ogni caso, andava compensato. Reiterava le conclusioni, chiedendo il rigetto della “domanda riconvenzionale di pagamento degli onorari formulata dal convenuto Avv. Mannino per le suesposte ragioni o, in via subordinata rideterminarle e compensarle con il maggior credito avanzato dall'attore nel giudizio de quo”.
All'udienza del 16 settembre 2021, le parti si riportavano alle rispettive memorie il Giudice riservava ogni determinazione.
Con ordinanza del 22 settembre 2021, la scrivente “ritenuto ammissibile l'interrogatorio formale deferito dalla terza chiamata al convenuto solo limitatamente alle circostanze n. 5 e 6 della memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., risultando defatigatorio rispetto agli ulteriori articoli di prova documentali e/o da provarsi documentalmente privi di capacità confessoria”, ammetteva l'interpello deferito dalla terza chiamata al convenuto e fissava l'udienza del 03 febbraio 2022 per l'espletamento della prova.
All'udienza del 03 febbraio 2022 veniva espletato l'interrogatorio formale della parte convenuta, all'esito del quale si dichiarava chiusa l'istruttoria e si rinviava la causa all'udienza del 16 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, dettate da esigenze di ufficio (carico del ruolo), le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26 settembre 2024. La causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 7 2. – La domanda dell'attore va rigettata in accoglimento, per la “ragione più liquida”, dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta.
2.1 - Il dott. ha introdotto l'odierno giudizio “nella qualità di socio e di Parte_1 legale rappresentante dello con sede in Reggio Calabria, Via Controparte_1
Del Gelsomino, 35, P. Iva ”; in detta qualità ha conferito la procura ad P.IVA_1 litem all'avv.to Roberto Rizzo (si veda mandato steso su foglio separato allegato all'atto di citazione) che lo rappresenta e difende in giudizio;
nella sola qualità di rappresentante legale dello ha invitato il convenuto Controparte_1 alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (si veda missiva del 24 aprile 2019 sottoscritta dal dott. , quale rappresentante legale del citato Pt_1
Studio, allegata al doc. 4 del fascicolo di parte attrice). Anche i danni lamentati (asseritamente subiti per effetto dell'erronea proposizione, da parte del convenuto, di un'istanza di ammissione al passivo nel fallimento della ditta “Gestione Ambientali snc di TEC spa Termo Energia Calabria”), corrispondono alle somme che si assumono vantate dal creditore ”, ammesso in via Controparte_1 chirografaria al predetto fallimento per come si evince dalla premessa dell'atto di citazione (si veda, in particolare, pagina10 ove si deduce “Tutto ciò premesso e ritenuto, lo come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato Controparte_1 cita…”).
2.2 – A fronte della domanda così proposta, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, osservando che “lo Controparte_5 rappresentato dal Dott. , ha cessato la propria attività in data 31.12.2016, procedendo Pt_1 alla cancellazione della Partita Iva n. presso l'Ag. delle Entrate”, dacchè “la P.IVA_1 cancellazione della partita iva comporta il difetto assoluto di legittimazione della società, rendendo l'azione inammissibile” (così pagina 4 comparsa di costituzione e risposta e relativo allegato 4).
2.2.1 – All'udienza di prima comparizione del 4 febbraio 2021, all'eccezione in parola, l'attore replicava asserendone la sua infondatezza “poiché la domanda è stata formulata dal Dott. nella qualità di socio a cui va riconosciuta la Parte_1 legittimazione ad agire in ragione della sua veste di successore della società medesima” (si veda processo verbale cartaceo dell'udienza in questione). Difesa che l'istante ha ribadito nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata sul canale telematico in data 1° marzo 2021, nella quale ha sostenuto di avere agito
“nella qualità di socio a cui va riconosciuta la legittimazione ad agire in ragione della sua veste di successore della società medesima”, ulteriormente rilevando che l'azione “è stata proposta dal dott. nella sua qualità di socio, già legale rappresentante dello Parte_1
”. Controparte_1
8 2.2.2 – Malgrado la precisazione, il Dott. , in tutti gli scritti difensivi versati Pt_1 in atti (memorie difensive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., comparsa conclusionale e memoria di replica), ha continuato ad agire “nella qualità di socio e di legale rappresentante dello ” ovvero quale socio e legale Controparte_1 rappresentante dello . Controparte_5
2.3 – Orbene, tanto posto, appare opportuno, in prima battuta, soffermarsi sulla natura giuridica dello associato. Il nostro ordinamento, infatti, Controparte_6 ammette l'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali, dovendosi sussumere detto fenomeno nella fattispecie giuridica dell'associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. che statuisce “l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”. Ed invero la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “Lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c..” (così Cass. Civ. ord. n. 8768 del 2018 in conformità a costanti precedenti, tra i tanti, Cass. Civ. n. 15417 del 2016, n. 15694 del 2011, n. 17683 del 2010).
2.4 – Nella fattispecie, dai documenti versati nell'incarto processuale dalle parti si evince che (a) l'istanza di ammissione al passivo del fallimento è stata proposta nell'interesse dello , in persona del dott. suo Controparte_1 Pt_1 rappresentante legale, che in detta veste e nell'interesse dello studio associato ha conferito la relativa procura ad litem all'avv.to Andrea Mannino (cfr. doc. all. 5 comparsa di costituzione del convenuto); (b) ammesso allo stato passivo è stato appunto il richiedente , identificato nell'estratto dello Controparte_1 stato passivo quale creditore con partita i.v.a. (si veda doc. all. 1 P.IVA_1 fascicolo attoreo ed estratto stato passivo doc. all. 8 fascicolo convenuto), corrispondente a quella indicata nell'intestazione dell'atto introduttivo, come identificazione fiscale dell'odierno attore. Anche le fatture offerte in comunicazione dal convenuto (cfr. doc. all. 9 comparsa convenuto), e dall'attore nell'allegato 1, poste a fondamento del credito privilegiato, risultano emesse dallo Studio in parola e dal contenuto delle stesse si evince che i pagamenti erano da accreditare in favore dello con indicazione del proprio Iban. Pure gli Controparte_7 ordini di acquisto depositati dall'attore all'allegato 1 sono indirizzati allo Studio associato ed è sempre lo Studio associato che, ad esempio, in relazione alla fattura n. 25 del 24 febbraio 2012 ne chiede la rettifica nella certificazione dei redditi erogati e della ritenuta d'acconto.
9 2.4.1 - Del resto, l'attore ha proposto l'odierna azione di responsabilità professionale dell'avv.to ex art. 1176 e 1218 c.c. asserendo errori nella formulazione dell'istanza suindicata, segnatamente ha denunciato che “la responsabilità professionale in cui è incorso il convenuto è nel avere formulato l'istanza al passivo senza espressa formulazione di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 pur avendo diritto lo istante” (così pag. 8 citazione). Istanza, si ripete, formulata nell'interesse della Studio associato.
2.5 – Ebbene, dalla piana lettura ed interpretazione dei documenti in questione, appare ragionevole ritenere e ricavare che l'incarico professionale per il quale è maturato il credito vantato verso la massa “Gestioni Ambientali SNC” e la massa
“Termo Energia Calabria” sia stato conferito all'associazione professionale (poi materialmente curato dai singoli aderenti associati) recte il rapporto giuridico sia sorto con l'associazione professionale, unico soggetto portatore della ragione di credito insinuato al passivo. Né in tema incidono le nomine, dovute ex lege nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D. Lgs. n. 81 del 2008, del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ex art. 18 della normativa citata, versate nel fascicolo attoreo.
2.5.1 - Dovendosi conseguenzialmente interpretare quanto precisato nell'atto di citazione, dove a pagina 7 si è sostenuto che “pure se le fatture sono spiccate dallo studio associato, l'incarico è stato conferito esclusivamente al dott. ed eseguito Parte_1 personalmente da quest'ultimo … Quindi le prestazioni rese sono quelle di medico competente”, nel senso che “allo studio associato può essere attribuita la titolarità di un diritto di credito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati”, atteso che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, lo studio professionale associato, seppur privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero dei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri), ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di interessi e di imputazione di rapporti giuridici, tanto nel caso in cui assuma la titolarità dei rapporti di prestazione d'opera, quanto in quello in cui si limiti a dare vita a una condivisione di segreteria, con conseguente capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o comunque di colui che ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c. (cfr., fra le tante pronunce, Cass. Civ. n. 8853 del 2007; Cass. Civ., sent. n. 17683/2010, già sopra richiamata).
2.5.1.1 - Da ciò tra l'altro discende pure che, naturalmente, lo studio associato e i singoli professionisti, che vi si associano, costituiscono dei centri di imputazione e di interessi distinti tra loro. 10 2.5.2 – Invero, la Suprema Corte in una recente pronuncia (si veda parte motiva ord. n. 14321 del 2019) ha evidenziato che “secondo un indirizzo sviluppato dalla Corte, nel caso in cui i professionisti si associno «per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi dell'attività», senza trasferire all'associazione la titolarità dei rapporti di prestazione d'opera, la relativa legittimazione attiva fa capo esclusivamente ai singoli associati interessati (Cass., 22 marzo 2007, n. 6994). Non diversamente, nel caso in cui i rapporti, di cui all'attività professionale, siano stato attribuiti all'associazione, questa risulta l'unica legittimata per lo svolgimento delle conseguenti azioni (Cass., 15 luglio 2011, n. 15694). Non contraddice - per il punto della legittimazione - questo orientamento il più recente, e sfumato, indirizzo formulato da questa Corte che non esclude l'eventualità che l'associazione possa chiedere l'ammissione al passivo anche per crediti di «pertinenza» propria dei singoli associati (cfr. Cass., 31 marzo 2016, n. 6285; Cass., 20 aprile 2018, n. 9927). In effetti, tale orientamento fa riferimento sostanziale all'ipotesi in cui la «pertinenza» propria del singolo associato si pone non a livello esterno (di rapporti con il cliente, cioè), bensì a quello interno, come appunto corrente tra gli accordi ripartitori tra i diversi associati (illuminante resta, al riguardo, la sentenza di Cass., 23 maggio 1997, n. 4628). Rimane in ogni caso fermo, poi, che il singolo associato non è, in quanto tale, legittimato ad agire per il recupero dei crediti propri dell'associazione. Non viene a mutare l'indicato stato delle cose il «parallelismo» strutturale che il ricorrente ritiene sussistere - richiamando la giurisprudenza di questa Corte, e in particolare la pronuncia di Cass., n. 17683/2010 - tra la figura dell'associazione professionale e quella del condominio. In realtà, questa pronuncia si limita, in sostanza, a ripetere quanto già rilevato dal precedente di Cass., n. 4628/1997, la quale - nel superare precedenti incertezze manifestate dalla Corte sul punto della «soggettiva autonomia giuridica» dell'associazione - ebbe a rilevare che, «quantunque privo di autonoma personalità giuridica, lo studio associato rientra, a pieno titolo, nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali sono, ad esempio, le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna, ed ora altresì i gruppi europei di interesse economico di cui anche liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi punti di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali». Si tratta, com'è evidente, di un richiamo di mero genere, oltre che solamente esemplificativo, di una serie variegata di figure. Che ha, quindi, il significato di una indicazione di carattere descrittivo e che, perciò, si manifesta in sé stesso inidoneo ad accreditare una qualunque ipotesi di integrazione disciplinare. Del resto, la differenza strutturale che intercorre tra una figura di comunione di bene, qual è il e una figura di svolgimento in comune di un'attività o di messa in comune di CP_8 servizi, secondo quanto è proprio dell'associazione professionale, può solo condurre, al più, ad accostamenti di tratto generico e di segno descrittivo”
11 2.6 – Tanto acclarato, poiché il dott. ha agito quale legale rappresentante Pt_1 dello , e dovendosi ritenere sulla scorta di quanto Controparte_1 elaborato dalla giurisprudenza di legittimità l'associazione professionale centro di interessi e di imputazione, rilevato che il suddetto ha cessato la propria CP_1 attività associativa, iniziata il 14 gennaio 1997, in data 31 dicembre 2016, come risulta dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate (si veda doc. all. 4 fascicolo convenuto) e come ammesso dalla parte attrice nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva (ad causam) del dott. , nella qualità di rappresentante legale dello Pt_1 [...]
atteso che, all'atto della proposizione della Controparte_5 domanda e, ancor prima, all'atto della proposta di convenzione di negoziazione assistita, la struttura associativa non esisteva più avendo cessato la propria attività imprenditoriale anni prima per come ammesso dall'istante.
3. – In replica alla superiore eccezione, l'istante, all'udienza di prima comparizione del 4 febbraio 2021 (si veda processo verbale cartaceo), ha sostenuto che l'eccezione è infondata “poiché la domanda è stata formulata dal Dott. nella qualità di Parte_1 socio a cui va riconosciuta la legittimazione ad agire in ragione della sua veste di successore della società medesima”.
3.1 – Sennonchè sul punto, a tacere di altre considerazioni formali (una fra tutte la mancata spendita del codice fiscale della persona, dott. Parte_1 nell'intestazione dell'atto di citazione) e sostanziali, deve dichiararsi il difetto di procura ad litem. Invero, il mandato difensivo appaiato all'odierno libello introduttivo è stato rilasciato, malgrado l'intestazione del “Dott. nella Parte_1 qualità di socio e di legale rappresentante dello con sede in Controparte_1
Reggio Calabria, Via Del Gelsomino, 35, P Iva ”, in data 16 luglio 2019, P.IVA_1 dal sottoscrittore “Dott. , n.q. legale rappresentante dello Parte_1 Controparte_1
” sic et simpliciter, senza alcun riferimento nell'atto alla qualità di ex socio -
[...] che è soggetto diverso rispetto allo studio associato centro autonomo di imputazione ed interessi – ed al fenomeno successorio ovvero senza alcuna allegazione e dimostrazione della qualità di ex socio successore dell'ente associativo estinto per cessata attività.
3.2 - In tema va infatti ricordato che “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (così Cass. Civ. Sez. Un. n. 37434 del 2022; si veda anche Cass. Civ. sent. n. 28251 del 2023 “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto
12 accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita)”).
4. – Per le superiori ragioni, e specularmente dichiarando il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti dello (si veda pagina 9 della comparsa di Controparte_5 costituzione e riposta), soggetto giuridico non più attivo, va respinta la domanda de qua di “pagamento degli onorari dovuti” al difensore “nella procedura di ammissione al passivo”.
5. – Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti e l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla terza chiamata, risolta con l'ordinanza del 4 febbraio 2021, che in questa sede si richiama e conferma, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Rosaria Leonello definendo la causa iscritta al n. 1796/2018 R.G.A.C., proposta da , “nella qualità di socio e di legale Parte_1 rappresentante dello ”, nei confronti dell'avv.to Mannino Controparte_1
Andrea, convenuto, e della compagnia assicuratrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per quanto indicato in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Reggio Calabria, 15 agosto 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
13
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2600/2019 R.G.A.C., riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 26 settembre 2024, vertente:
TRA
, nella qualità di socio e di legale rappresentante dello Parte_1
, p. i.v.a. elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Gallico di Reggio Calabria, via Marina n. 47, presso lo studio dell'avv.to Angelo Caridi, rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Rizzo in virtù di procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore- CONTRO
● Avv.to Andrea Mannino, cod. fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Reggio Calabria, via G. Battaglia n. 22, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., unitamente e disgiuntamente all'avv.to Domenico Malara giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione;
-Convenuto- E
cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2 in persona del suo Procuratore speciale dott. giusta procura notarile CP_3
n. rep. 59749 serie IT registrato il 29 novembre 2018, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Bottazzoli e dall'avv. Mariachiara Brunetti, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Milano, viale Monza n. 156, in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione del terzo chiamato;
- Terza chiamata –
Conclusioni delle parti (Udienza del 26 settembre 2024):
1 Le parti rappresentavano di aver depositato foglio di precisazione delle conclusioni al cui contenuto si riportavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 18 luglio 2019, ritualmente notificato alla controparte, il dott. , nella qualità di socio e Parte_1 legale rappresentante dello , con sede in Reggio Controparte_1
Calabria, via Del Gelsomino n. 35, citava al giudizio di questo Tribunale l'avv.to Andrea Mannino per ivi sentire “1) accertare e ritenere la responsabilità professionale del convenuto avvocato ex art. 1176 e 1218 c.c.; 2) conseguentemente condannare l'odierno convenuto al risarcimento del danno patito pari ad € 32.906,83 od in subordine all'importo di € 29.122,81, che sicuramente rimarrà inesigibile oltre interessi legali dalla domanda di insinuazione al passivo al soddisfo”, con vittoria di spese e competenze di lite. A sostegno della domanda di responsabilità risarcitoria esponeva che: si era rivolto al convenuto, al fine di proporre istanza di ammissione al passivo per crediti con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., nell'ambito del fallimento della ditta “Gestioni Ambientali snc di TEC spa Termo Energia Calabria”; l'istanza era stata formulata chiedendo l'ammissione al passivo senza espressa formulazione di privilegio ex art. 2751 bis c.c.; il credito era stato ammesso per l'intero importo richiesto di € 10.666,86 ed € 22.239,97 al chirografo con la dicitura “Categoria Chirografari, come richiesto”; a seguito della comunicazione da parte della curatela del secondo riparto parziale si evinceva che i crediti privilegiati ex art. 2751 bis 1, 2, 3 4, 5, 5 bis e 5 ter erano stati pagati, mentre i creditori chirografari, stante l'ingente passivo della massa rispetto all'attivo ed i giudizi pendenti, non sarebbero stati soddisfatti se non in minima parte ed in un futuro lontano;
aveva formulato invito alla negoziazione assistita in data 24.04.2019 che era stata riscontrata negativamente dal convenuto;
aveva chiesto parere scritto al proprio consulente, il quale dall'esame degli atti aveva affermato che “- il credito vantato nei confronti della “Gestione Servizi ambientali SNC” pari ad € 10.666,86 potrà trovare soddisfacimento per un importo non superiore al 6,16% pari ad € 657,08 con un importo inesigibile di € 10.009,78; - il credito vantato nei confronti della “ ” pari ad € 22.239,97 potrà trovare soddisfacimento Parte_2 per un importo non superiore al 14,06% pari ad € 3.126,94 con un importo inesigibile di € 19.113,03”; nella migliore delle ipotesi avrebbe recuperato la somma di € 3.784,02, mentre il restante importo pari ad € 29.122,81 sarebbe rimasto inesigibile;
l'istanza di ammissione al passivo proposta senza la formulazione espressa di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. aveva procurato un ingente danno derivato dal mancato ed immediato pagamento dell'integrale importo pari ad € 32.906,83; qualora l'istanza fosse stata formulata correttamente sarebbe intervenuto il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., posto che era “evidente che pure se le fatture [erano] spiccate dallo studio associato, l'incarico [era] stato conferito esclusivamente al medico dott.
ed eseguito personalmente da quest'ultimo” e ciò in virtù dell'orientamento Parte_1
2 espresso dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. Civ. ord. n. 9927del 2018) in virtù del quale “la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale”; la responsabilità professionale del professionista legale convenuto risiedeva proprio nell'aver proposto l'istanza di ammissione al passivo senza formulazione di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., “pur avendo diritto lo istante”; si configurava anche “una responsabilità professionale in re ipsa (perché è costituita dal solo fatto di aver lasciato decorrere inutilmente i termini) nel non aver informato il cliente dell'ammissione del credito in via chirografaria, quindi nel non aver formulato osservazioni e successivamente opposizione allo stato passivo”; infine, “a prova che a detta responsabilità fosse causalmente riconducibile il danno lamentato” richiamava quanto già esposto circa lo stato passivo esecutivo, dal quale risultava che il credito era stato ammesso al passivo per l'intero importo richiesto di € 10.666,86 e di € 22.239,97 al chirografo con la dicitura “Categoria Chirografari, come richiesto”), il secondo riparto parziale comunicato dalla curatela e le conclusioni del consulente di parte;
aveva, pertanto, diritto ad essere integralmente ristorato nell'importo del credito ammesso in via chirografaria pari ad € 32.906,83, o, in subordine, all'importo di € 29.122,81 che sicuramente sarebbe rimasto inesigibile.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in data 18 novembre 2019, l'avv.to Andrea Mannino, il quale, in via preliminare, avanzava richiesta di chiamata in garanzia della compagnia assicurativa Parte_3 con la quale aveva stipulato la polizza n. BLUE055661 a copertura dei sinistri
[...] derivanti dall'esercizio della professione, con istanza di differimento della prima udienza di comparizione e trattazione della causa. Sull'azione avversa ne eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza di interesse ad agire e per difetto di legittimazione attiva: quanto al primo aspetto, evidenziava che lo Associato CP_1
, mediante la presentazione dell'istanza di insinuazione al Controparte_1 passivo, aveva raggiunto il massimo risultato, conseguendo l'ammissione dell'intero credito allo stato passivo, atteso che, non potendo lo stesso essere individuato fra i creditori privilegiati, era stato ammesso in via chirografaria;
quanto alla carenza di legittimazione attiva assumeva che il citato , rappresentato dal Controparte_4
Dott. , aveva cessato la propria attività in data 31.12.2016, procedendo alla Pt_1 cancellazione della partiva iva n. presso l'Agenzia delle Entrate, da ciò P.IVA_1 derivava il difetto assoluto di legittimazione della società, il che rendeva l'azione inammissibile. Sul merito della domanda esponeva che: in data 17.09.2014, il dott.
, “nella esclusiva qualità di legale rappresentante dello Pt_1 Parte_4
[...
[...] , gli aveva conferito mandato al fine di procedere all'insinuazione al passivo
[...] della società TEC spa, poi inglobata in una nuova compagine societaria denominata
“Gestioni Ambientali snc di TEC spa”; aveva predisposto l'istanza di ammissione al passivo, “indicando la pretesa creditoria per come richiesto dal Dott. , nello specifico Pt_1 riportando un interesse nei confronti dello Studio Associato e mai quello del professionista personalmente”; esaminando il mandato e la relativa istanza si poteva chiaramente evincere che il dott. aveva rappresentato esclusivamente l'interesse dello Pt_1
con riferimento alla mancata Controparte_5 comunicazione dell'ammissione al passivo in via chirografaria, asserita dall'attore, aveva contattato telefonicamente quest'ultimo, invitandolo a recarsi presso il suo studio, senza che ciò fosse mai avvenuto;
aveva operato in conformità al mandato conferitogli, aveva comunicato l'ammissione al passivo e, non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni in merito, non aveva ritenuto di dover svolgere ulteriori attività; la domanda attorea doveva ritenersi inammissibile anche in punto di quantum, attesa la sua totale incertezza;
la domanda era basata su un credito incerto
“sia nella sua individuazione (€ 32.906,83 od in subordine all'importo di € 29.122,81), sia nella sua esistenza, poiché come facilmente rilevabile, il fallimento non si [era] ancora concluso e non si conosce(va) l'entità certa della massa fallimentare”; non era, financo, indicato chi dovesse essere il beneficiario del risarcimento, con relativa impossibilità di svolgere le proprie difese;
non si comprendeva se si trattava del “Dott. Pt_1 personalmente, le cui domande [erano] da considerare inesistenti e/o inammissibili in quanto nessun rapporto professionale [era] intercorso con l'Avv. Mannino, o lo
[...]
”; le conclusioni cui era giunto il consulente di parte Controparte_5 costituivano solo un'ipotesi: la Curatela Fallimentare non aveva presentato il prospetto di disponibilità e il progetto di ripartizione parziale;
non era possibile valutare e/o quantificare l'ammontare della massa fallimentare ed il futuro riparto, ciò comportava un'assoluta incertezza della domanda attorea;
la domanda attorea doveva, pertanto, essere respinta. In via riconvenzionale, precisava che lo CP_1
Associato , nonostante fosse stato contattato più volte il Controparte_1 legale rappresentante dott. , non aveva provveduto al pagamento degli onorari Pt_1
e, quindi, individuate le fasi del giudizio (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione e fase decisionale) e applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, deduceva un compenso pari ad € 7.254,00 che gli spettava per l'attività professionale esercitata nella procedura di ammissione al passivo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con decreto del 21 novembre 2019, il G.o.t. istruttore autorizzava la chiamata di terzo in causa proposta dal convenuto e fissava nuova udienza di comparizione in data 30 aprile 2020.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07 aprile 2020, si costituiva la compagnia assicuratrice 4 la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata Controparte_2 in causa, in quanto non veniva formulata alcuna domanda nei propri confronti. Quanto alla copertura assicurativa, osservava che: il convenuto era assicurato in forza di polizza n. BLUE055661, le cui condizioni contrattuali particolari prevedevano l'obbligo per l'assicurato di notiziare la Compagnia, all'atto della stipula o dei rinnovi, di situazioni integranti la responsabilità professionale, l'obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, la gestione della lite in capo alla Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza;
alla fattispecie si applicavano dette condizioni ed i relativi limiti risarcitori;
gli elementi desumibili dagli atti non consentivano di valutare la sussistenza della conoscenza pregressa dell'evento, con conseguente totale assenza di copertura di polizza o sussistenza di ragioni di esclusione o limitazione della copertura assicurativa;
era desumibile la conoscenza dell'assunto errore professionale sin dall'invito alla negoziazione assistita, avvenuto nell'aprile 2019; tuttavia l'avv.to Mannino né al momento della convenzione – avvenuta nell'aprile 2019 – né successivamente aveva comunicato/notiziato la Compagnia della richiesta risarcitoria;
vi era formulazione di espressa riserva di “tornare in argomento in prosieguo, all'esito della disamina e del divenire del procedimento allorquando [sarebbero stati] precisamente acclarati tutti gli aspetti della vicenda”; risultava, comunque, evidente che nulla era dovuto per le spese di assistenza legale, in quanto il convenuto non aveva conferito alla Compagnia la gestione della lite. In via subordinata, aderiva alle difese svolte dal convenuto sia in punto di carenza di legittimazione attiva che di fondatezza della domanda nel merito;
evidenziava, altresì, come la domanda invocasse una richiesta risarcitoria di un danno inesistente, atteso che il non risultava ancora chiuso. Chiedeva Parte_5
“in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva per le motivazioni sopra esposte;
in via parimenti preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza e la misura di operatività della copertura assicurativa, in virtù delle polizze prodotte, per le ragioni tutte esposte nel corpo del presente atto;
nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia del quantum reclamato dall'attore, anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dall'Avv. Mannino, tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza”, con vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 4 febbraio 2021, questa Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione celebrata in pari data (dopo l'emergenza epidemiologica da Sars- Covid 19), “rilevato che la compagnia di assicurazione ha
5 sollevato l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa adducendo che lo stesso “non articola nessuna vocatio in jus con indicazione delle decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. ovvero richiesta di manleva e/o pagamento in garanzia”; considerato che, nella comparsa di costituzione con chiamata di terzo, il chiamante ha osservato e chiesto “la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa presso la quale questo difensore ha stipulato la polizza n. BLUE055661(v. all.) a copertura dei sinistri derivanti dalla professione”, sicchè è palese la ragione della chiamata;
rilevato che alla chiamata di un terzo in causa “la parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163 bis” giusta il disposto dell'art. 269 c.p.c.; ritenuto che la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in jus”, possa essere sanata, tenuto conto dell'avvenuta costituzione della chiamata, attraverso l'applicazione dei meccanismi di sanatoria “ex tunc” previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione, con l'ordine di rinnovazione della citazione ex art. 164, comma 1, c.p.c. nel caso di mancata costituzione del chiamato, ovvero fissando una nuova udienza, nel rispetto dei termini ex art. 164, comma 3, c.p.c., nell'ipotesi di sua costituzione;
rammentato che la Corte di Cassazione insegna che “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (cfr. Cass. Civ. ord. 2014 n. 21910; 2020 n. 28646); rilevato che la società chiamata ha sollevato l'eccezione di nullità senza richiedere la fissazione di una nuova udienza, e che la stessa si è poi difesa nel merito, dedicando alla predetta difesa la gran parte del proprio scritto difensivo, sicchè, in ossequio all'indirizzo nomofilattico citato, non va fissata alcuna nuova udienza”, assegnava i termini ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 e fissava l'udienza del 16 settembre 2021.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie. In particolare, parte attrice con la prima memoria resisteva all'eccepita carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto, rappresentando come lo fosse Controparte_1 un'associazione professionale non iscritta nel registro delle imprese e, pertanto, non fosse ad essa applicabile la disciplina di cui all'art. 2495 c.c., per come aveva chiarito la giurisprudenza;
in altri termini, “detta forma associativa [doveva] intendersi come un autonomo centro di imputazione di interessi con la possibilità di acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato”, dacchè la legittimazione attiva spettava “sia all'associazione 6 professionale che al professionista (e non alternativamente) e la chiusura della partiva iva rappresenta(va) al più una irregolarità di carattere fiscale”. Ed ancora, riteneva l'eccezione infondata, atteso che la conoscenza del danno era intervenuta dopo la cessazione dell'attività. Rilevava, altresìa, che era pervenuta ulteriore documentazione dalla curatela, segnatamente, in data 22.02.2021, il quarto piano di riparto, dal quale si evinceva che i creditori privilegiati avevano trovato piena soddisfazione, mentre i creditori chirografari avrebbero trovato soddisfazione solo per il 2% dell'importo ammesso. Chiariva, infine, che “il credito per cui si era proceduto nell'istanza di ammissione al passivo era dell'associazione professionale ed oggi del socio professionista dott. per le suesposte argomentazioni”. Resisteva alla domanda Pt_1 riconvenzionale di riconoscimento dei compensi spiegata dal convenuto, eccependo l'inadempimento del convenuto attesa l'inidoneità dell'azione ad ottenere la tutela del diritto invocato;
in via subordinata, contestava la quantificazione dei compensi anche in punto di applicazione dei parametri indicati, dovendosi applicare “in via analogica la voce “dichiarazione di fallimento” nella misura del valore minimo,
“trattandosi l'istanza di insinuazione al passivo di un'attività meno complessa, pari ad € 700,00”. Importo che, in ogni caso, andava compensato. Reiterava le conclusioni, chiedendo il rigetto della “domanda riconvenzionale di pagamento degli onorari formulata dal convenuto Avv. Mannino per le suesposte ragioni o, in via subordinata rideterminarle e compensarle con il maggior credito avanzato dall'attore nel giudizio de quo”.
All'udienza del 16 settembre 2021, le parti si riportavano alle rispettive memorie il Giudice riservava ogni determinazione.
Con ordinanza del 22 settembre 2021, la scrivente “ritenuto ammissibile l'interrogatorio formale deferito dalla terza chiamata al convenuto solo limitatamente alle circostanze n. 5 e 6 della memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., risultando defatigatorio rispetto agli ulteriori articoli di prova documentali e/o da provarsi documentalmente privi di capacità confessoria”, ammetteva l'interpello deferito dalla terza chiamata al convenuto e fissava l'udienza del 03 febbraio 2022 per l'espletamento della prova.
All'udienza del 03 febbraio 2022 veniva espletato l'interrogatorio formale della parte convenuta, all'esito del quale si dichiarava chiusa l'istruttoria e si rinviava la causa all'udienza del 16 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, dettate da esigenze di ufficio (carico del ruolo), le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26 settembre 2024. La causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 7 2. – La domanda dell'attore va rigettata in accoglimento, per la “ragione più liquida”, dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta.
2.1 - Il dott. ha introdotto l'odierno giudizio “nella qualità di socio e di Parte_1 legale rappresentante dello con sede in Reggio Calabria, Via Controparte_1
Del Gelsomino, 35, P. Iva ”; in detta qualità ha conferito la procura ad P.IVA_1 litem all'avv.to Roberto Rizzo (si veda mandato steso su foglio separato allegato all'atto di citazione) che lo rappresenta e difende in giudizio;
nella sola qualità di rappresentante legale dello ha invitato il convenuto Controparte_1 alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (si veda missiva del 24 aprile 2019 sottoscritta dal dott. , quale rappresentante legale del citato Pt_1
Studio, allegata al doc. 4 del fascicolo di parte attrice). Anche i danni lamentati (asseritamente subiti per effetto dell'erronea proposizione, da parte del convenuto, di un'istanza di ammissione al passivo nel fallimento della ditta “Gestione Ambientali snc di TEC spa Termo Energia Calabria”), corrispondono alle somme che si assumono vantate dal creditore ”, ammesso in via Controparte_1 chirografaria al predetto fallimento per come si evince dalla premessa dell'atto di citazione (si veda, in particolare, pagina10 ove si deduce “Tutto ciò premesso e ritenuto, lo come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato Controparte_1 cita…”).
2.2 – A fronte della domanda così proposta, il convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, osservando che “lo Controparte_5 rappresentato dal Dott. , ha cessato la propria attività in data 31.12.2016, procedendo Pt_1 alla cancellazione della Partita Iva n. presso l'Ag. delle Entrate”, dacchè “la P.IVA_1 cancellazione della partita iva comporta il difetto assoluto di legittimazione della società, rendendo l'azione inammissibile” (così pagina 4 comparsa di costituzione e risposta e relativo allegato 4).
2.2.1 – All'udienza di prima comparizione del 4 febbraio 2021, all'eccezione in parola, l'attore replicava asserendone la sua infondatezza “poiché la domanda è stata formulata dal Dott. nella qualità di socio a cui va riconosciuta la Parte_1 legittimazione ad agire in ragione della sua veste di successore della società medesima” (si veda processo verbale cartaceo dell'udienza in questione). Difesa che l'istante ha ribadito nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata sul canale telematico in data 1° marzo 2021, nella quale ha sostenuto di avere agito
“nella qualità di socio a cui va riconosciuta la legittimazione ad agire in ragione della sua veste di successore della società medesima”, ulteriormente rilevando che l'azione “è stata proposta dal dott. nella sua qualità di socio, già legale rappresentante dello Parte_1
”. Controparte_1
8 2.2.2 – Malgrado la precisazione, il Dott. , in tutti gli scritti difensivi versati Pt_1 in atti (memorie difensive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c., comparsa conclusionale e memoria di replica), ha continuato ad agire “nella qualità di socio e di legale rappresentante dello ” ovvero quale socio e legale Controparte_1 rappresentante dello . Controparte_5
2.3 – Orbene, tanto posto, appare opportuno, in prima battuta, soffermarsi sulla natura giuridica dello associato. Il nostro ordinamento, infatti, Controparte_6 ammette l'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali, dovendosi sussumere detto fenomeno nella fattispecie giuridica dell'associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c. che statuisce “l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”. Ed invero la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “Lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dotati di capacità di stare in giudizio in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza secondo l'art. 36 c.c..” (così Cass. Civ. ord. n. 8768 del 2018 in conformità a costanti precedenti, tra i tanti, Cass. Civ. n. 15417 del 2016, n. 15694 del 2011, n. 17683 del 2010).
2.4 – Nella fattispecie, dai documenti versati nell'incarto processuale dalle parti si evince che (a) l'istanza di ammissione al passivo del fallimento è stata proposta nell'interesse dello , in persona del dott. suo Controparte_1 Pt_1 rappresentante legale, che in detta veste e nell'interesse dello studio associato ha conferito la relativa procura ad litem all'avv.to Andrea Mannino (cfr. doc. all. 5 comparsa di costituzione del convenuto); (b) ammesso allo stato passivo è stato appunto il richiedente , identificato nell'estratto dello Controparte_1 stato passivo quale creditore con partita i.v.a. (si veda doc. all. 1 P.IVA_1 fascicolo attoreo ed estratto stato passivo doc. all. 8 fascicolo convenuto), corrispondente a quella indicata nell'intestazione dell'atto introduttivo, come identificazione fiscale dell'odierno attore. Anche le fatture offerte in comunicazione dal convenuto (cfr. doc. all. 9 comparsa convenuto), e dall'attore nell'allegato 1, poste a fondamento del credito privilegiato, risultano emesse dallo Studio in parola e dal contenuto delle stesse si evince che i pagamenti erano da accreditare in favore dello con indicazione del proprio Iban. Pure gli Controparte_7 ordini di acquisto depositati dall'attore all'allegato 1 sono indirizzati allo Studio associato ed è sempre lo Studio associato che, ad esempio, in relazione alla fattura n. 25 del 24 febbraio 2012 ne chiede la rettifica nella certificazione dei redditi erogati e della ritenuta d'acconto.
9 2.4.1 - Del resto, l'attore ha proposto l'odierna azione di responsabilità professionale dell'avv.to ex art. 1176 e 1218 c.c. asserendo errori nella formulazione dell'istanza suindicata, segnatamente ha denunciato che “la responsabilità professionale in cui è incorso il convenuto è nel avere formulato l'istanza al passivo senza espressa formulazione di privilegio ex art. 2751 bis n. 2 pur avendo diritto lo istante” (così pag. 8 citazione). Istanza, si ripete, formulata nell'interesse della Studio associato.
2.5 – Ebbene, dalla piana lettura ed interpretazione dei documenti in questione, appare ragionevole ritenere e ricavare che l'incarico professionale per il quale è maturato il credito vantato verso la massa “Gestioni Ambientali SNC” e la massa
“Termo Energia Calabria” sia stato conferito all'associazione professionale (poi materialmente curato dai singoli aderenti associati) recte il rapporto giuridico sia sorto con l'associazione professionale, unico soggetto portatore della ragione di credito insinuato al passivo. Né in tema incidono le nomine, dovute ex lege nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro disciplinata dal D. Lgs. n. 81 del 2008, del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ex art. 18 della normativa citata, versate nel fascicolo attoreo.
2.5.1 - Dovendosi conseguenzialmente interpretare quanto precisato nell'atto di citazione, dove a pagina 7 si è sostenuto che “pure se le fatture sono spiccate dallo studio associato, l'incarico è stato conferito esclusivamente al dott. ed eseguito Parte_1 personalmente da quest'ultimo … Quindi le prestazioni rese sono quelle di medico competente”, nel senso che “allo studio associato può essere attribuita la titolarità di un diritto di credito derivante dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati”, atteso che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, lo studio professionale associato, seppur privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero dei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri), ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di interessi e di imputazione di rapporti giuridici, tanto nel caso in cui assuma la titolarità dei rapporti di prestazione d'opera, quanto in quello in cui si limiti a dare vita a una condivisione di segreteria, con conseguente capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o comunque di colui che ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c. (cfr., fra le tante pronunce, Cass. Civ. n. 8853 del 2007; Cass. Civ., sent. n. 17683/2010, già sopra richiamata).
2.5.1.1 - Da ciò tra l'altro discende pure che, naturalmente, lo studio associato e i singoli professionisti, che vi si associano, costituiscono dei centri di imputazione e di interessi distinti tra loro. 10 2.5.2 – Invero, la Suprema Corte in una recente pronuncia (si veda parte motiva ord. n. 14321 del 2019) ha evidenziato che “secondo un indirizzo sviluppato dalla Corte, nel caso in cui i professionisti si associno «per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi dell'attività», senza trasferire all'associazione la titolarità dei rapporti di prestazione d'opera, la relativa legittimazione attiva fa capo esclusivamente ai singoli associati interessati (Cass., 22 marzo 2007, n. 6994). Non diversamente, nel caso in cui i rapporti, di cui all'attività professionale, siano stato attribuiti all'associazione, questa risulta l'unica legittimata per lo svolgimento delle conseguenti azioni (Cass., 15 luglio 2011, n. 15694). Non contraddice - per il punto della legittimazione - questo orientamento il più recente, e sfumato, indirizzo formulato da questa Corte che non esclude l'eventualità che l'associazione possa chiedere l'ammissione al passivo anche per crediti di «pertinenza» propria dei singoli associati (cfr. Cass., 31 marzo 2016, n. 6285; Cass., 20 aprile 2018, n. 9927). In effetti, tale orientamento fa riferimento sostanziale all'ipotesi in cui la «pertinenza» propria del singolo associato si pone non a livello esterno (di rapporti con il cliente, cioè), bensì a quello interno, come appunto corrente tra gli accordi ripartitori tra i diversi associati (illuminante resta, al riguardo, la sentenza di Cass., 23 maggio 1997, n. 4628). Rimane in ogni caso fermo, poi, che il singolo associato non è, in quanto tale, legittimato ad agire per il recupero dei crediti propri dell'associazione. Non viene a mutare l'indicato stato delle cose il «parallelismo» strutturale che il ricorrente ritiene sussistere - richiamando la giurisprudenza di questa Corte, e in particolare la pronuncia di Cass., n. 17683/2010 - tra la figura dell'associazione professionale e quella del condominio. In realtà, questa pronuncia si limita, in sostanza, a ripetere quanto già rilevato dal precedente di Cass., n. 4628/1997, la quale - nel superare precedenti incertezze manifestate dalla Corte sul punto della «soggettiva autonomia giuridica» dell'associazione - ebbe a rilevare che, «quantunque privo di autonoma personalità giuridica, lo studio associato rientra, a pieno titolo, nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali sono, ad esempio, le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna, ed ora altresì i gruppi europei di interesse economico di cui anche liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi punti di imputazione di rapporti giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali». Si tratta, com'è evidente, di un richiamo di mero genere, oltre che solamente esemplificativo, di una serie variegata di figure. Che ha, quindi, il significato di una indicazione di carattere descrittivo e che, perciò, si manifesta in sé stesso inidoneo ad accreditare una qualunque ipotesi di integrazione disciplinare. Del resto, la differenza strutturale che intercorre tra una figura di comunione di bene, qual è il e una figura di svolgimento in comune di un'attività o di messa in comune di CP_8 servizi, secondo quanto è proprio dell'associazione professionale, può solo condurre, al più, ad accostamenti di tratto generico e di segno descrittivo”
11 2.6 – Tanto acclarato, poiché il dott. ha agito quale legale rappresentante Pt_1 dello , e dovendosi ritenere sulla scorta di quanto Controparte_1 elaborato dalla giurisprudenza di legittimità l'associazione professionale centro di interessi e di imputazione, rilevato che il suddetto ha cessato la propria CP_1 attività associativa, iniziata il 14 gennaio 1997, in data 31 dicembre 2016, come risulta dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate (si veda doc. all. 4 fascicolo convenuto) e come ammesso dalla parte attrice nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva (ad causam) del dott. , nella qualità di rappresentante legale dello Pt_1 [...]
atteso che, all'atto della proposizione della Controparte_5 domanda e, ancor prima, all'atto della proposta di convenzione di negoziazione assistita, la struttura associativa non esisteva più avendo cessato la propria attività imprenditoriale anni prima per come ammesso dall'istante.
3. – In replica alla superiore eccezione, l'istante, all'udienza di prima comparizione del 4 febbraio 2021 (si veda processo verbale cartaceo), ha sostenuto che l'eccezione è infondata “poiché la domanda è stata formulata dal Dott. nella qualità di Parte_1 socio a cui va riconosciuta la legittimazione ad agire in ragione della sua veste di successore della società medesima”.
3.1 – Sennonchè sul punto, a tacere di altre considerazioni formali (una fra tutte la mancata spendita del codice fiscale della persona, dott. Parte_1 nell'intestazione dell'atto di citazione) e sostanziali, deve dichiararsi il difetto di procura ad litem. Invero, il mandato difensivo appaiato all'odierno libello introduttivo è stato rilasciato, malgrado l'intestazione del “Dott. nella Parte_1 qualità di socio e di legale rappresentante dello con sede in Controparte_1
Reggio Calabria, Via Del Gelsomino, 35, P Iva ”, in data 16 luglio 2019, P.IVA_1 dal sottoscrittore “Dott. , n.q. legale rappresentante dello Parte_1 Controparte_1
” sic et simpliciter, senza alcun riferimento nell'atto alla qualità di ex socio -
[...] che è soggetto diverso rispetto allo studio associato centro autonomo di imputazione ed interessi – ed al fenomeno successorio ovvero senza alcuna allegazione e dimostrazione della qualità di ex socio successore dell'ente associativo estinto per cessata attività.
3.2 - In tema va infatti ricordato che “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (così Cass. Civ. Sez. Un. n. 37434 del 2022; si veda anche Cass. Civ. sent. n. 28251 del 2023 “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto
12 accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l'avrebbe conferita)”).
4. – Per le superiori ragioni, e specularmente dichiarando il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti dello (si veda pagina 9 della comparsa di Controparte_5 costituzione e riposta), soggetto giuridico non più attivo, va respinta la domanda de qua di “pagamento degli onorari dovuti” al difensore “nella procedura di ammissione al passivo”.
5. – Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza delle parti e l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dalla terza chiamata, risolta con l'ordinanza del 4 febbraio 2021, che in questa sede si richiama e conferma, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Rosaria Leonello definendo la causa iscritta al n. 1796/2018 R.G.A.C., proposta da , “nella qualità di socio e di legale Parte_1 rappresentante dello ”, nei confronti dell'avv.to Mannino Controparte_1
Andrea, convenuto, e della compagnia assicuratrice
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per quanto indicato in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Reggio Calabria, 15 agosto 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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