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1 maggio 2004
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24 aprile 2008
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10 ottobre 2023
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Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente 1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778 , sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma (( dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, )) degli articoli 2 , 3 , 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6 , 7 , 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente 1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778 , sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma (( dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, )) degli articoli 2 , 3 , 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6 , 7 , 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
Commentari • 5
- 1. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è sempre un vizioAccesso limitatoAlessandro Del Dotto · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2009 · 0.7484496
Giurisprudenza • 333
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 17/10/2022, n. 4509Provvedimento: […] ragionevolmente dimostra acquiescenza di parte resistente all'istanza di rimborso presentata dalla ricorrente per l'anno 2014, rimasta tuttora senza esito” , rilevavano che, ai sensi dell'art. 128 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. n. 42/04) “in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero dei Beni Culturali può rinnovare d'ufficio o a richiesta del proprietario il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela”, […]Leggi di più...
- art. 13 d.l. n. 201/2011·
- giurisdizione tributaria·
- rimborso IMU·
- art. 128 Codice beni culturali·
- compensazione spese giudizio·
- silenzio rifiuto·
- revoca tacita atto amministrativo·
- dichiarazione di interesse culturale·
- agevolazioni fiscali immobili storici