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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9479/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Alessio Ariotto, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa e dal funzionario dott. CP_2
Angelo Maurizio Ragusa, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 19.11.2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha dedotto di aver prestato servizio quale docente negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza contratti a tempo determinato sino al
30/06 e di non aver potuto usufruire di tutti i giorni di ferie maturati e dei riposi compensativi per le festività soppresse.
Ha pertanto richiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva e dei riposi compensativi per le festività soppresse e la condanna del al pagamento in proprio favore della somma di € 8.370,62, CP_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
1 A fondamento della domanda ha richiamato la sentenza pronunciata dalla CGUE in data 18.1.2024 nel giudizio C-218/2022 e l'ordinanza n. 16715/2024 pronunciata dalla S.C. di Cassazione che, a sua volta, ha richiamato i principi espressi dalla CGUE nelle cause riunite C-569/2016 e C-570/2016 e nelle cause C-
619/2016 e C-846/2016.
Resiste il MIM.
All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha ridotto l'importo della domanda secondo il conteggio depositato in data 26 giugno 2025.
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo dopo aver richiesto, senza esito, ai D.S. degli istituti in cui parte ricorrente ha prestato servizio di fornire le informazioni di cui all'ordinanza in atti.
Rilevato:
Sulle festività soppresse.
Con riferimento alla domanda riguardante le festività soppresse, la normativa applicabile è quella che di seguito si riporta:
- art. 1 L. 23/12/1977 n. 937: “1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”;
- art. 14 c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio
2 delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”;
I giorni di riposo aggiuntivo di cui al citato art. 1, comma 1 lett. b), L. 937/1977 possono dunque essere concessi dal per espressa previsione di legge solo CP_1 previa richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze dei servizi da svolgere nel periodo di sospensione delle lezioni: di conseguenza, era onere della parte ricorrente allegare e dimostrare di aver espressamente esercitato tale diritto presentando l'apposita richiesta e consentendo al di valutarla sulla base CP_1 delle specifiche esigenze di servizio di volta in volta sussistenti.
Nel ricorso in esame la parte ricorrente si è invece limitata ad equiparare le ferie alle festività soppresse ma, come osservato dal tribunale di Ivrea nella sentenza pronunciata nell'ambito di analogo giudizio iscritto al numero 1189/2023, di cui si condivide appieno il percorso argomentativo: “sebbene entrambi gli istituti consentano un'astensione da lavoro retribuita per godere di un periodo di riposo, essi si differenziano quanto: i) alla durata [30 o 32 giorni per ferie, a seconda dell'anzianità di servizio: art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola;
4 giorni per le festività di cui all'art. 1, lett. b), l. 937/1977: art. 14 CCNL comparto scuola]; ii) alle conseguenze della mancata fruizione, posto che per le ferie le conseguenze della mancata fruizione si verificano solo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le festività soppresse le conseguenze si verificano anche nel corso del rapporto di lavoro. Risulta, quindi, evidente, da un lato, l'intenzione del legislatore e delle parti sociali di prevedere una disciplina ad hoc, significativamente differente da quella prevista per le ferie, per i 4 giorni in esame e, dall'altro lato, la natura aggiuntiva di tali giorni rispetto a quelli previsti per ferie. Ebbene, considerato che la disciplina interna – sia legislativa che collettiva – distingue nettamente i due istituti non vi sono ragioni per considerarli, invece, equivalenti ai fini della direttiva
2003/88/CE. Infatti, come risulta dall'art. 23 dir. 2003/88/CE, tale direttiva fissa i requisiti minimi per la tutela del lavoratore rispetto all'orario di lavoro. Con particolare riferimento alle ferie, l'art. 7 dir. 2003/88/CE impone agli Stati
l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Ebbene,
− il contratto collettivo applicabile prevede 30 o 32 giorni di ferie annue per il personale a tempo indeterminato, a seconda dell'anzianità di servizio (art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola). Trattasi, all'evidenza, di periodo di tempo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla dir. 2003/88/CE;
3 − per il personale a tempo determinato, il contratto collettivo dispone che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato
(art. 19, comma 2, CCNL comparto scuola). Ciò costituisce, peraltro, perfetta applicazione del principio pro rata temporis sancito dalla clausola 4, comma 2, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Da quanto esposto, emerge chiaramente che la tutela (minima) prevista dalla dir.
2003/88/CE in punto ferie è ampiamente riconosciuta al personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come detto, quindi, non vi sono ragioni per estendere al diverso istituto delle festività gli stessi principi elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alle ferie poiché: i) si tratta di due istituti differenti secondo il diritto interno;
ii) anche in assenza della previsione dei 4 giorni per cui è causa, il diritto interno assicurerebbe comunque uno standard di tutela superiore a quello minimo richiesto dall'art. 7 dir. 2003/88/CE. Ne consegue che la disciplina europea – e l'interpretazione della stessa datane dalla Corte di Giustizia – non può essere invocata dalla ricorrente per pretendere che il datore di lavoro avrebbe dovuto invitarla a godere dei giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL applicabile nonché avvisarla che, in mancanza di fruizione, tali giorni sarebbero andati persi”;
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Sull'indennità sostitutiva delle ferie.
Con riguardo alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie,
l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto è infondata atteso CP_1 quanto condivisibilmente sostenuto dalla S.C. nella sentenza 3021/2020 di cui si riporta la massima: “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.”.
4 Passando all'esame del merito, premesso che la materia del contendere è rappresentata dal fatto che il ritiene, contrariamente a quanto sostiene la CP_1 parte ricorrente, che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute possa essere riconosciuta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale (cui si aggiungono gli eventuali giorni di ferie goduti a domanda), si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la condivisibile sentenza pronunciata dalla dott.ssa
Daniela Paliaga a definizione del giudizio iscritto al n. RGL 8384/2024, avente ad oggetto le medesime questioni oggetto del presente giudizio;
in detta pronuncia, di cui appresso si riportano alcuni passaggi argomentativi, il tribunale ha sostenuto che difettano nel caso concreto i presupposti che consentano di applicare i principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE e della S.C. sopra richiamate: la materia delle ferie dei docenti con contratto di lavoro a termine fino al 30 giugno, ovvero con contratto per supplenza breve e saltuaria, infatti, con riferimento alle annualità dedotte in giudizio, è contenuta nell'art. 1 c. 54 della L. 228/2012, norma che destina i giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dal calendario scolastico regionale, alle ferie del personale docente e che non introduce un generale divieto di monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti una volta terminato il rapporto di lavoro come, invece, avvenuto per il personale delle amministrazioni pubbliche ad opera dell'art. 5, c. 8, del D.L. 95/2012, conv. con mod. dalla L.
135/2012. Infatti, l'art. 5 c. 8 del D.L. cit. stabilisce che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai giorni di ferie maturati e non goduti “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
La motivazione adottata è la seguente:
“L'onere della prova della mancata fruizione delle ferie.
14. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere
5 esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024). (…).
Le regole normative in materia di ferie del personale docente.
16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n.
228/2012 (…) il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Nella sentenza citata la Giudice dopo aver richiamato la normativa dettata dal
CCNL 2006/2009 - vigente nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge
228/2012- , diversa per i docenti di ruolo (art. 13 c. 9) e per i docenti con contratto a termine (art. 19 c. 2), ha richiamato la sentenza n. 14268/2022 della Corte di
Cassazione e quindi affermato che: “22. la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola
2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al
2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20; n.d.r.: il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola) non è applicabile nel caso di specie.” .
Riguardo al riferimento ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, contenuto nell'art. 1 c. 54 della L. 228/2012, nella sentenza cit. si evidenzia: “24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni
6 nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
25. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
200 giorni”.
26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al
30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta
Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta
Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed
Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo
e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.” (…).
Il tribunale sul punto ha pertanto concluso che il legislatore del 2012 ha dato un'indicazione inequivoca: nei giorni di sospensione delle lezioni la regola è il godimento delle ferie ed ha ricordato come “30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti
1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano decurtando da quelli maturati sia i giorni di
7 sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro. (…). 32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi
e nelle memorie del come fruiti e le sentenze facevano riferimento ad essi in CP_1 termini di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti. (…).
Con riferimento ed in replica alla deduzione contenuta nel ricorso circa la mancata presentazione ad opera del docente di una domanda di godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, la
Giudice ha argomentato: “41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. (…).
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. (…).
Riguardo al regime delle ferie negli altri periodi dell'anno scolastico in cui non sono tenute le lezioni, dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al
30 giugno, nella sentenza citata viene chiarito come detti periodi non siano dedicati dal legislatore alla fruizione delle ferie;
si tratta di periodi in cui il docente si dedica alle attività funzionali all'insegnamento, individuali e collegiali, da svolgere alcune necessariamente recandosi presso l'istituto scolastico ed altre che invece possono essere svolte dal docente “quando e dove preferisce”; in tali periodi, quindi, il
8 docente è a disposizione del datore di lavoro e pertanto per ritenerlo in ferie è necessario un espresso provvedimento del dirigente scolastico che abbia accolto la domanda di ferie del docente;
in difetto e cessato il rapporto di lavoro, al docente spetta l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Nella sentenza a questo proposito si osserva: “56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche” e tale conclusione viene rafforzata dal richiamo della sentenza della S.C. n. 23934/2020.
Pertanto, la sentenza conclude: “61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. “.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato nella sentenza richiamata ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. e tenuto conto che la parte ricorrente non ha allegato e neppure richiesto di provare di aver prestato attività lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e dedicati al godimento delle ferie ex art. 1 c. 54 della legge 228/2012, la domanda può essere accolta limitatamente ai giorni che residuano decurtando dal numero di giorni di ferie maturati, quelli goduti a domanda e quelli corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, dell'importo Cont complessivo riportato in dispositivo e desunto dalla memoria del , ritenuto contabilmente corretto dalla parte ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in misura intermedia tra valori minimi e medi in ragione della sostanziale serialità della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.
• condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma lorda di € 1.577,98, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie;
• condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 1.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa e contributo unificato se versato.
Torino, 04.07.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
10
, c.f. , ass. Avv. Alessio Ariotto, Parte_1 C.F._1 domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, p. iva , assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dalla dirigente dott.ssa e dal funzionario dott. CP_2
Angelo Maurizio Ragusa, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 19.11.2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha dedotto di aver prestato servizio quale docente negli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza contratti a tempo determinato sino al
30/06 e di non aver potuto usufruire di tutti i giorni di ferie maturati e dei riposi compensativi per le festività soppresse.
Ha pertanto richiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva e dei riposi compensativi per le festività soppresse e la condanna del al pagamento in proprio favore della somma di € 8.370,62, CP_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
1 A fondamento della domanda ha richiamato la sentenza pronunciata dalla CGUE in data 18.1.2024 nel giudizio C-218/2022 e l'ordinanza n. 16715/2024 pronunciata dalla S.C. di Cassazione che, a sua volta, ha richiamato i principi espressi dalla CGUE nelle cause riunite C-569/2016 e C-570/2016 e nelle cause C-
619/2016 e C-846/2016.
Resiste il MIM.
All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente ha ridotto l'importo della domanda secondo il conteggio depositato in data 26 giugno 2025.
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo dopo aver richiesto, senza esito, ai D.S. degli istituti in cui parte ricorrente ha prestato servizio di fornire le informazioni di cui all'ordinanza in atti.
Rilevato:
Sulle festività soppresse.
Con riferimento alla domanda riguardante le festività soppresse, la normativa applicabile è quella che di seguito si riporta:
- art. 1 L. 23/12/1977 n. 937: “1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”;
- art. 14 c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo
Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio
2 delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”;
I giorni di riposo aggiuntivo di cui al citato art. 1, comma 1 lett. b), L. 937/1977 possono dunque essere concessi dal per espressa previsione di legge solo CP_1 previa richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze dei servizi da svolgere nel periodo di sospensione delle lezioni: di conseguenza, era onere della parte ricorrente allegare e dimostrare di aver espressamente esercitato tale diritto presentando l'apposita richiesta e consentendo al di valutarla sulla base CP_1 delle specifiche esigenze di servizio di volta in volta sussistenti.
Nel ricorso in esame la parte ricorrente si è invece limitata ad equiparare le ferie alle festività soppresse ma, come osservato dal tribunale di Ivrea nella sentenza pronunciata nell'ambito di analogo giudizio iscritto al numero 1189/2023, di cui si condivide appieno il percorso argomentativo: “sebbene entrambi gli istituti consentano un'astensione da lavoro retribuita per godere di un periodo di riposo, essi si differenziano quanto: i) alla durata [30 o 32 giorni per ferie, a seconda dell'anzianità di servizio: art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola;
4 giorni per le festività di cui all'art. 1, lett. b), l. 937/1977: art. 14 CCNL comparto scuola]; ii) alle conseguenze della mancata fruizione, posto che per le ferie le conseguenze della mancata fruizione si verificano solo alla cessazione del rapporto di lavoro mentre per le festività soppresse le conseguenze si verificano anche nel corso del rapporto di lavoro. Risulta, quindi, evidente, da un lato, l'intenzione del legislatore e delle parti sociali di prevedere una disciplina ad hoc, significativamente differente da quella prevista per le ferie, per i 4 giorni in esame e, dall'altro lato, la natura aggiuntiva di tali giorni rispetto a quelli previsti per ferie. Ebbene, considerato che la disciplina interna – sia legislativa che collettiva – distingue nettamente i due istituti non vi sono ragioni per considerarli, invece, equivalenti ai fini della direttiva
2003/88/CE. Infatti, come risulta dall'art. 23 dir. 2003/88/CE, tale direttiva fissa i requisiti minimi per la tutela del lavoratore rispetto all'orario di lavoro. Con particolare riferimento alle ferie, l'art. 7 dir. 2003/88/CE impone agli Stati
l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane. Ebbene,
− il contratto collettivo applicabile prevede 30 o 32 giorni di ferie annue per il personale a tempo indeterminato, a seconda dell'anzianità di servizio (art. 13, commi 2-4, CCNL comparto scuola). Trattasi, all'evidenza, di periodo di tempo superiore rispetto a quello minimo previsto dalla dir. 2003/88/CE;
3 − per il personale a tempo determinato, il contratto collettivo dispone che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato
(art. 19, comma 2, CCNL comparto scuola). Ciò costituisce, peraltro, perfetta applicazione del principio pro rata temporis sancito dalla clausola 4, comma 2, dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Da quanto esposto, emerge chiaramente che la tutela (minima) prevista dalla dir.
2003/88/CE in punto ferie è ampiamente riconosciuta al personale scolastico, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Come detto, quindi, non vi sono ragioni per estendere al diverso istituto delle festività gli stessi principi elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alle ferie poiché: i) si tratta di due istituti differenti secondo il diritto interno;
ii) anche in assenza della previsione dei 4 giorni per cui è causa, il diritto interno assicurerebbe comunque uno standard di tutela superiore a quello minimo richiesto dall'art. 7 dir. 2003/88/CE. Ne consegue che la disciplina europea – e l'interpretazione della stessa datane dalla Corte di Giustizia – non può essere invocata dalla ricorrente per pretendere che il datore di lavoro avrebbe dovuto invitarla a godere dei giorni di cui all'art. 1 lett. b) l. 937/1977 e art. 14 CCNL applicabile nonché avvisarla che, in mancanza di fruizione, tali giorni sarebbero andati persi”;
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Sull'indennità sostitutiva delle ferie.
Con riguardo alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie,
l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto è infondata atteso CP_1 quanto condivisibilmente sostenuto dalla S.C. nella sentenza 3021/2020 di cui si riporta la massima: “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata
l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.”.
4 Passando all'esame del merito, premesso che la materia del contendere è rappresentata dal fatto che il ritiene, contrariamente a quanto sostiene la CP_1 parte ricorrente, che l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute possa essere riconosciuta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale (cui si aggiungono gli eventuali giorni di ferie goduti a domanda), si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la condivisibile sentenza pronunciata dalla dott.ssa
Daniela Paliaga a definizione del giudizio iscritto al n. RGL 8384/2024, avente ad oggetto le medesime questioni oggetto del presente giudizio;
in detta pronuncia, di cui appresso si riportano alcuni passaggi argomentativi, il tribunale ha sostenuto che difettano nel caso concreto i presupposti che consentano di applicare i principi espressi dalla giurisprudenza della CGUE e della S.C. sopra richiamate: la materia delle ferie dei docenti con contratto di lavoro a termine fino al 30 giugno, ovvero con contratto per supplenza breve e saltuaria, infatti, con riferimento alle annualità dedotte in giudizio, è contenuta nell'art. 1 c. 54 della L. 228/2012, norma che destina i giorni di sospensione delle lezioni, come definiti dal calendario scolastico regionale, alle ferie del personale docente e che non introduce un generale divieto di monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti una volta terminato il rapporto di lavoro come, invece, avvenuto per il personale delle amministrazioni pubbliche ad opera dell'art. 5, c. 8, del D.L. 95/2012, conv. con mod. dalla L.
135/2012. Infatti, l'art. 5 c. 8 del D.L. cit. stabilisce che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai giorni di ferie maturati e non goduti “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.”.
La motivazione adottata è la seguente:
“L'onere della prova della mancata fruizione delle ferie.
14. La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere
5 esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024). (…).
Le regole normative in materia di ferie del personale docente.
16. Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente, a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n.
228/2012 (…) il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Nella sentenza citata la Giudice dopo aver richiamato la normativa dettata dal
CCNL 2006/2009 - vigente nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge
228/2012- , diversa per i docenti di ruolo (art. 13 c. 9) e per i docenti con contratto a termine (art. 19 c. 2), ha richiamato la sentenza n. 14268/2022 della Corte di
Cassazione e quindi affermato che: “22. la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola
2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al
2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20; n.d.r.: il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola) non è applicabile nel caso di specie.” .
Riguardo al riferimento ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, contenuto nell'art. 1 c. 54 della L. 228/2012, nella sentenza cit. si evidenzia: “24. Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni
6 nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
25. L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
200 giorni”.
26. Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al
30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta
Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta
Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed
Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
27. È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo
e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.” (…).
Il tribunale sul punto ha pertanto concluso che il legislatore del 2012 ha dato un'indicazione inequivoca: nei giorni di sospensione delle lezioni la regola è il godimento delle ferie ed ha ricordato come “30. Per oltre un decennio dall'entrata in vigore della norma - fino a quando, valorizzando quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16715/24 e poi nella 28587/24, le difese dei docenti a termine hanno modificato l'impostazione dei loro ricorsi, adottando quella sintetizzata ai punti
1 ss. - il contenzioso relativo al mancato pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie ai docenti a termine negli a.s. dal 2013/2014 in poi ha sempre avuto ad oggetto soltanto i giorni di ferie che residuano decurtando da quelli maturati sia i giorni di
7 sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda nel restante periodo di lavoro. (…). 32. In tale contesto i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico venivano indicati nei ricorsi
e nelle memorie del come fruiti e le sentenze facevano riferimento ad essi in CP_1 termini di fruizione obbligatoria o automatica, senza necessità di approfondire il meccanismo giuridico posto alla base di tale concorde valutazione delle parti. (…).
Con riferimento ed in replica alla deduzione contenuta nel ricorso circa la mancata presentazione ad opera del docente di una domanda di godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, la
Giudice ha argomentato: “41. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. (…).
48. In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta. (…).
Riguardo al regime delle ferie negli altri periodi dell'anno scolastico in cui non sono tenute le lezioni, dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al
30 giugno, nella sentenza citata viene chiarito come detti periodi non siano dedicati dal legislatore alla fruizione delle ferie;
si tratta di periodi in cui il docente si dedica alle attività funzionali all'insegnamento, individuali e collegiali, da svolgere alcune necessariamente recandosi presso l'istituto scolastico ed altre che invece possono essere svolte dal docente “quando e dove preferisce”; in tali periodi, quindi, il
8 docente è a disposizione del datore di lavoro e pertanto per ritenerlo in ferie è necessario un espresso provvedimento del dirigente scolastico che abbia accolto la domanda di ferie del docente;
in difetto e cessato il rapporto di lavoro, al docente spetta l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Nella sentenza a questo proposito si osserva: “56. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche” e tale conclusione viene rafforzata dal richiamo della sentenza della S.C. n. 23934/2020.
Pertanto, la sentenza conclude: “61. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa. “.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato nella sentenza richiamata ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. e tenuto conto che la parte ricorrente non ha allegato e neppure richiesto di provare di aver prestato attività lavorativa nei giorni di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale e dedicati al godimento delle ferie ex art. 1 c. 54 della legge 228/2012, la domanda può essere accolta limitatamente ai giorni che residuano decurtando dal numero di giorni di ferie maturati, quelli goduti a domanda e quelli corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici.
In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore della parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, dell'importo Cont complessivo riportato in dispositivo e desunto dalla memoria del , ritenuto contabilmente corretto dalla parte ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in misura intermedia tra valori minimi e medi in ragione della sostanziale serialità della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.
• condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della somma lorda di € 1.577,98, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie;
• condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 1.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa e contributo unificato se versato.
Torino, 04.07.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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