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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8338/2022 R.G. promossa da con il patrocinio dell'avv. VICTOR Parte_1
RAMPAZZO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti GIANCARLO TONETTO e TOMMASO CP_1
TONETTO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni di parte attrice opponente
Nel merito in via principale
1. Per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare che il rag. ha CP_1 rinunciato al compenso da amministratore, giusta verbale dell'assemblea dei soci del 1.03.2012 e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 6114/2022 poiché nulla gli è dovuto a tale titolo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.: condannare il sig. al CP_1 risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi d'ufficio Parte_2 in via equitativa, o comunque condannare il sig. al pagamento di una CP_1 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ultimo comma, per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito in via subordinata pagina 1 di 5 3. Per i motivi tutti di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale il Giudice ritenesse fondata la pretesa avversaria, rideterminarsi e ridursi il quantum del compenso richiesto secondo ciò che risulterà provato all'esito del giudizio e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 6144/2022 emesso dal Tribunale di Venezia, Dott.ssa Silvia Franzoso il 7 settembre 2022 per la parte eccedente la somma così determinata all'esito del giudizio.
In ogni caso
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
In via subordinata: ove il Giudice dovesse decidere per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente a corrispondere all'opposto la somma che risulterà di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria, interessi, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c., per le causali fatte valere con il ricorso per decreto ingiuntivo 18.8.22
Con vittoria di spese e procedimento esecutivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022, Controparte_2 opponeva il decreto n. 6114/22, con il quale il Tribunale di Venezia ingiungeva il pagamento in favore del rag. della somma di €31.200,00 oltre CP_1 interessi e spese a titolo di compenso di Amministratore unico della società per il periodo da giugno 2017 a giugno 2022. L'attrice opponente eccepiva il fatto estintivo rappresentato dalla rinuncia dell'ingiungente al compenso predetto, come risultante dal verbale dell'assemblea della società di data 1.3.2012.
2.- Si costituiva il convenuto opposto , lamentando che l'opposizione CP_1 fosse solo dilatoria e infondata nel merito, instando per il suo rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto pendente la causa e anticipazione della prima udienza.
3.- E l'una e l'altra richiesta in rito (poco sopra rilevate) non venivano accolte. La causa, dopo riassegnazione ad altro giudice, ritenuta matura per la decisione senza dispiego di attività istruttoria costituenda, era trattenuta in decisione sulle pagina 2 di 5 conclusioni sopra riportate e previo deposito in termini degli atti difensivi finali e repliche.
4.- L'opposizione è fondata e va accolta.
Pacifico in causa che abbia reso attività di consulenza tributaria e CP_1 fiscale in favore di e abbia ricoperto la carica di Parte_2
Amministratore unico della società stessa fino al 13 giugno 2022.
Altrettanto pacifico che egli, nel mentre è stato soddisfatto per l'attività professionale, non abbia invece mai ricevuto alcun compenso quale
Amministratore unico della società opponente.
Su tali premesse, ritiene il Tribunale che, da quanto emerso processualmente, la richiesta di condanna al pagamento dei compensi non possa essere accolta perché ad essi l'Amministratore ha rinunciato. Risulta cioè fondata l'eccezione sollevata dall'opponente di estinzione della pretesa di pagamento per rinuncia del suo avente diritto.
Depongono in tal senso vari elementi, fatti rilevare dalla difesa dell'opponente che questo Giudice ritiene meritevoli di accoglimento.
Innanzi tutto, l'opponente ha depositato quale doc. 3 il verbale dell'assemblea dell'1.3.2012, convocata -tra le altre cose- per discutere al punto 3 dell'ordine del giorno la revoca e/o conferma dell'attuale Amministratore CO, con relativo compenso a pagamento zero. Sempre da verbale risulta che i soci hanno discusso la opportunità di riconfermare l'attuale amministratore sig. , il quale CP_1 dovrà accettare di non pretendere nessun compenso per tale carica futura e di dichiarare di non vantare nessun sospeso economico per la carica fin qui ricoperta con la società. Hanno infine deliberato di riconfermare l'Amministratore
CO NO , il quale accetta e dichiara di non pretendere nessun CP_1 compenso per la sua attività futura così come dichiara di non aver nessun sospeso per l'attività fin qui ricoperta sempre per tale carica.
L'interpretazione letterale, dunque, non lascia adito a dubbi circa l'intervenuta rinuncia da parte del rag. presente all'Assemblea, senza che risultino CP_1 impugnative di quelle delibere assembleari.
Allo stesso approdo ermeneutico si arriva attraverso una interpretazione sistematica.
pagina 3 di 5 La posta passiva corrispondente al compenso di amministratore infatti non risulta dalle scritture contabili della società; tenuto conto che, dalle risultanze di causa, emerge che il rag. era anche tenutario delle scritture contabili (i.e. della CP_1 redazione del bilancio come more solito avviene) ciò conferma l'idea che egli vi avesse pacificamente rinunciato e non intendesse proprio ricevere quei compensi.
Infine, non constano assemblee successive ove egli abbia fatto rilevare la propria qualità di avente diritto alla percezione di compensi come Amministratore della società.
Risulta allora verosimile che la situazione di perdita in cui si trovava la società
(circostanza quest'ultima allegata sin dall'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento e mai avversata dal convenuto perciò pacifica in causa senza necessità di analizzare i bilanci), abbia indotto soci e Amministratore unico a convergere verso lo svolgimento di attività non retribuita per l'Amministratore tanto più che l'Amministratore stesso era anche il contabile della società.
5.- Tale convincimento, che deriva -come detto- da una interpretazione letterale e sistematica delle delibere assembleari, non è superata dalle contrarie argomentazioni di parte opposta.
Quest'ultimo sostiene innanzi tutto che l'opposizione sarebbe dilatoria perché
l'opponente avrebbe indicato l'udienza di comparizione con termine ben superiore a quello minimo stabilito dalla legge vigente ratione temporis. L'argomentazione
è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della domanda concernente la spettanza o meno dei compensi.
Allega ancora il rag. che egli avrebbe rinunciato ai compensi solo fino alla CP_1 sua nuova rielezione, avvenuta durante l'assemblea dei soci del 12.5.2015 (cfr. doc. 5 convenuto opposto), cioè nel periodo 1.3.2012-12.5.2015, spettando invece di lì in avanti il compenso. Un tanto però non è agli atti. Da un lato, risulta dalla visura storica depositata proprio dal rag. la sua carica di CP_1
Amministratore unico con data nomina 08/11/2004 e durata fino alla revoca (cfr. pag. 8 sub doc. 7 convenuto opposto) ciò ad indicare che non vi è stata rielezione di triennio in triennio ma nomina iniziale unica a tempo indeterminato, fino alla revoca, ciò che è ben possibile normativamente per il tipo societario in oggetto;
pagina 4 di 5 dall'altro lato, coerentemente con tale previsione, l'assemblea dei soci poco sopra citata non contiene affatto una pronuncia assembleare di ri-elezione dell'Amministratore, pure presente, sul presupposto che egli era in carica fino alla Pa revoca, vale a dire sino alla dismissione, da parte sua, delle quote della (cfr. doc. 02 opponente). Contrariamente all'assunto del convenuto opposto, dunque, unica è stata la nomina senza deliberazione di rinnovo della carica e unica è stata la formale rinuncia ai compensi di amministratore, di fatto mai pretesi dall'amministratore nelle successive assemblee né dallo stesso annotati nelle scritture contabili della società. D'altro canto, l'elezione ad amministratore del rag. è avvenuta sotto espressa condizione che egli non divenisse percettore CP_1 di compensi e non vi è traccia in atti di una contraria volontà assembleare nel senso voluto dall'Amministratore la cui pretesa si disvela del tutto infondata nel merito.
6.- Ritiene infine il Tribunale che non sussistano i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità aggravata.
7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione all'ingiunzione di pagamento e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1910/2022 dell'8.9.2022, RG 6114/2022; dichiara che nessuna somma è dovuta dalla società opponente al convenuto opposto a titolo di compensi di amministratore;
condanna il convenuto opposto a rifondere all'attrice opponente le spese di lite che liquida in €286,00 per spese, €1.701,00 per la fase di studio della controversia, €1.204,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase di trattazione, €2905,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese forfetario
15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Venezia, 06/06/2025
Il Giudice Tonino Giordan
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Tonino Giordan, ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8338/2022 R.G. promossa da con il patrocinio dell'avv. VICTOR Parte_1
RAMPAZZO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti GIANCARLO TONETTO e TOMMASO CP_1
TONETTO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni di parte attrice opponente
Nel merito in via principale
1. Per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare che il rag. ha CP_1 rinunciato al compenso da amministratore, giusta verbale dell'assemblea dei soci del 1.03.2012 e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 6114/2022 poiché nulla gli è dovuto a tale titolo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.: condannare il sig. al CP_1 risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi d'ufficio Parte_2 in via equitativa, o comunque condannare il sig. al pagamento di una CP_1 somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ultimo comma, per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito in via subordinata pagina 1 di 5 3. Per i motivi tutti di cui in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi nella quale il Giudice ritenesse fondata la pretesa avversaria, rideterminarsi e ridursi il quantum del compenso richiesto secondo ciò che risulterà provato all'esito del giudizio e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 6144/2022 emesso dal Tribunale di Venezia, Dott.ssa Silvia Franzoso il 7 settembre 2022 per la parte eccedente la somma così determinata all'esito del giudizio.
In ogni caso
4. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni di parte convenuta
Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
In via subordinata: ove il Giudice dovesse decidere per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente a corrispondere all'opposto la somma che risulterà di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria, interessi, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c., per le causali fatte valere con il ricorso per decreto ingiuntivo 18.8.22
Con vittoria di spese e procedimento esecutivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022, Controparte_2 opponeva il decreto n. 6114/22, con il quale il Tribunale di Venezia ingiungeva il pagamento in favore del rag. della somma di €31.200,00 oltre CP_1 interessi e spese a titolo di compenso di Amministratore unico della società per il periodo da giugno 2017 a giugno 2022. L'attrice opponente eccepiva il fatto estintivo rappresentato dalla rinuncia dell'ingiungente al compenso predetto, come risultante dal verbale dell'assemblea della società di data 1.3.2012.
2.- Si costituiva il convenuto opposto , lamentando che l'opposizione CP_1 fosse solo dilatoria e infondata nel merito, instando per il suo rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto pendente la causa e anticipazione della prima udienza.
3.- E l'una e l'altra richiesta in rito (poco sopra rilevate) non venivano accolte. La causa, dopo riassegnazione ad altro giudice, ritenuta matura per la decisione senza dispiego di attività istruttoria costituenda, era trattenuta in decisione sulle pagina 2 di 5 conclusioni sopra riportate e previo deposito in termini degli atti difensivi finali e repliche.
4.- L'opposizione è fondata e va accolta.
Pacifico in causa che abbia reso attività di consulenza tributaria e CP_1 fiscale in favore di e abbia ricoperto la carica di Parte_2
Amministratore unico della società stessa fino al 13 giugno 2022.
Altrettanto pacifico che egli, nel mentre è stato soddisfatto per l'attività professionale, non abbia invece mai ricevuto alcun compenso quale
Amministratore unico della società opponente.
Su tali premesse, ritiene il Tribunale che, da quanto emerso processualmente, la richiesta di condanna al pagamento dei compensi non possa essere accolta perché ad essi l'Amministratore ha rinunciato. Risulta cioè fondata l'eccezione sollevata dall'opponente di estinzione della pretesa di pagamento per rinuncia del suo avente diritto.
Depongono in tal senso vari elementi, fatti rilevare dalla difesa dell'opponente che questo Giudice ritiene meritevoli di accoglimento.
Innanzi tutto, l'opponente ha depositato quale doc. 3 il verbale dell'assemblea dell'1.3.2012, convocata -tra le altre cose- per discutere al punto 3 dell'ordine del giorno la revoca e/o conferma dell'attuale Amministratore CO, con relativo compenso a pagamento zero. Sempre da verbale risulta che i soci hanno discusso la opportunità di riconfermare l'attuale amministratore sig. , il quale CP_1 dovrà accettare di non pretendere nessun compenso per tale carica futura e di dichiarare di non vantare nessun sospeso economico per la carica fin qui ricoperta con la società. Hanno infine deliberato di riconfermare l'Amministratore
CO NO , il quale accetta e dichiara di non pretendere nessun CP_1 compenso per la sua attività futura così come dichiara di non aver nessun sospeso per l'attività fin qui ricoperta sempre per tale carica.
L'interpretazione letterale, dunque, non lascia adito a dubbi circa l'intervenuta rinuncia da parte del rag. presente all'Assemblea, senza che risultino CP_1 impugnative di quelle delibere assembleari.
Allo stesso approdo ermeneutico si arriva attraverso una interpretazione sistematica.
pagina 3 di 5 La posta passiva corrispondente al compenso di amministratore infatti non risulta dalle scritture contabili della società; tenuto conto che, dalle risultanze di causa, emerge che il rag. era anche tenutario delle scritture contabili (i.e. della CP_1 redazione del bilancio come more solito avviene) ciò conferma l'idea che egli vi avesse pacificamente rinunciato e non intendesse proprio ricevere quei compensi.
Infine, non constano assemblee successive ove egli abbia fatto rilevare la propria qualità di avente diritto alla percezione di compensi come Amministratore della società.
Risulta allora verosimile che la situazione di perdita in cui si trovava la società
(circostanza quest'ultima allegata sin dall'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione di pagamento e mai avversata dal convenuto perciò pacifica in causa senza necessità di analizzare i bilanci), abbia indotto soci e Amministratore unico a convergere verso lo svolgimento di attività non retribuita per l'Amministratore tanto più che l'Amministratore stesso era anche il contabile della società.
5.- Tale convincimento, che deriva -come detto- da una interpretazione letterale e sistematica delle delibere assembleari, non è superata dalle contrarie argomentazioni di parte opposta.
Quest'ultimo sostiene innanzi tutto che l'opposizione sarebbe dilatoria perché
l'opponente avrebbe indicato l'udienza di comparizione con termine ben superiore a quello minimo stabilito dalla legge vigente ratione temporis. L'argomentazione
è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della domanda concernente la spettanza o meno dei compensi.
Allega ancora il rag. che egli avrebbe rinunciato ai compensi solo fino alla CP_1 sua nuova rielezione, avvenuta durante l'assemblea dei soci del 12.5.2015 (cfr. doc. 5 convenuto opposto), cioè nel periodo 1.3.2012-12.5.2015, spettando invece di lì in avanti il compenso. Un tanto però non è agli atti. Da un lato, risulta dalla visura storica depositata proprio dal rag. la sua carica di CP_1
Amministratore unico con data nomina 08/11/2004 e durata fino alla revoca (cfr. pag. 8 sub doc. 7 convenuto opposto) ciò ad indicare che non vi è stata rielezione di triennio in triennio ma nomina iniziale unica a tempo indeterminato, fino alla revoca, ciò che è ben possibile normativamente per il tipo societario in oggetto;
pagina 4 di 5 dall'altro lato, coerentemente con tale previsione, l'assemblea dei soci poco sopra citata non contiene affatto una pronuncia assembleare di ri-elezione dell'Amministratore, pure presente, sul presupposto che egli era in carica fino alla Pa revoca, vale a dire sino alla dismissione, da parte sua, delle quote della (cfr. doc. 02 opponente). Contrariamente all'assunto del convenuto opposto, dunque, unica è stata la nomina senza deliberazione di rinnovo della carica e unica è stata la formale rinuncia ai compensi di amministratore, di fatto mai pretesi dall'amministratore nelle successive assemblee né dallo stesso annotati nelle scritture contabili della società. D'altro canto, l'elezione ad amministratore del rag. è avvenuta sotto espressa condizione che egli non divenisse percettore CP_1 di compensi e non vi è traccia in atti di una contraria volontà assembleare nel senso voluto dall'Amministratore la cui pretesa si disvela del tutto infondata nel merito.
6.- Ritiene infine il Tribunale che non sussistano i presupposti per la richiesta condanna per responsabilità aggravata.
7.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione all'ingiunzione di pagamento e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1910/2022 dell'8.9.2022, RG 6114/2022; dichiara che nessuna somma è dovuta dalla società opponente al convenuto opposto a titolo di compensi di amministratore;
condanna il convenuto opposto a rifondere all'attrice opponente le spese di lite che liquida in €286,00 per spese, €1.701,00 per la fase di studio della controversia, €1.204,00 per la fase introduttiva, €903,00 per la fase di trattazione, €2905,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese forfetario
15%, cpa e iva se dovuta come per legge.
Così deciso in Venezia, 06/06/2025
Il Giudice Tonino Giordan
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