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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6326/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna RI Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 952 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.2025, vertente
1
TRA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Franceschi.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Giacinto Parisi.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per i motivi suesposti accogliere il presente appello avverso la sentenza indicata in epigrafe e, per l'effetto, riformarla parzialmente rigettando nel merito siccome infondate, in fatto e in diritto, le domande giudiziali ex adverso formulate nel giudizio di primo grado, accertando, nello specifico,
l'insussistenza del grave inadempimento contestato nei confronti dell'odierna parte appellante e, conseguentemente, la non configurabilità nei sui confronti di alcuna obbligazione restitutoria avente
ad oggetto la somma di denaro richiesta di ammontare pari ad € 3.660,00.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CAP come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
2 L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattese:
- in via principale, per i motivi esposti in narrativa respingere l'appello proposto dalla società
[...]
per l'effetto integralmente confermando la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, del 12 gennaio 2022, n. 369;
- in via subordinata,
o in caso di accoglimento, anche parziale, del primo motivo di appello proposto dalla società
[...]
per i motivi esposti in narrativa condannare comunque la predetta Società a Parte_1 restituire al Dr. la somma di € 2.220,00, oltre interessi dalla data della domanda Controparte_1 sino al soddisfo;
o in caso di accoglimento, anche parziale, del secondo motivo di appello proposto dalla società
[...]
con conseguente ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova Parte_1 orale formulati dalla Società appellante, sentire a prova contraria:
(i) sul capitolo n. 2 il Sig. residente in [...]
Macchia, 74/E;
(ii) sul capitolo n. 3 la Sig.ra residente in [...]
Macchia, 74/E, il Sig. domiciliato in Roma, Via Archimede, 191, Testimone_3
e il Sig. residente in [...]. Testimone_1
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Controparte_1 [...]
unipersonale (d'ora in poi anche solo e l'amministratrice della Parte_1 Parte_1
società RI NE RA, lamentando l'inadempimento delle convenute agli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale in essere tra le parti.
3 Chiedeva quindi dichiarare la risoluzione del contratto e condannare la società a restituire all'attore la somma di € 3.660,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
Chiedeva inoltre la condanna, eventualmente sotto forma di condanna condizionata alla mancata restituzione da parte della società della Parte_1
somma di cui al precedente punto, di RI NE RA al risarcimento del danno patrimoniale direttamente cagionato all'attore per una somma pari a € 3.660,00 e infine chiedeva la condannare della sig.ra RA al risarcimento del danno non patrimoniale direttamente cagionato all'attore.
L'attore deduceva di avere incaricato la predetta società di organizzare le varie attività
connesse al proprio matrimonio e che a tal fine aveva versato alla stessa la somma di €
3.660,00 a titolo di acconto. Tuttavia i gravi inadempimenti contrattuali avevano costretto l'attore a fare a meno delle prestazioni promesse.
La società convenuta deduceva invece di avere correttamente adempiuto all'unica prestazione oggetto del contratto, ovvero la prenotazione per conto dell'attore della struttura “Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone”, di proprietà
dell'Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, scelta dai nubendi per il festeggiamento del loro matrimonio.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 369/2022, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione delle somme versate in favore della società. Rigettava invece le domande proposte nei confronti della signora RA.
Il Tribunale riteneva che, dalla causale del bonifico di acconto versato dall'attore, si evinceva che la prestazione oggetto del contratto era la prenotazione della Villa
Mondragone per il giorno 16.6.2018 e che però la società non aveva adempiuto a tale obbligazione.
Difatti la stessa società convenuta aveva prodotto il contratto stipulato con il “Centro
congressi e Rappresentanza Villa Mondragone”, avente a oggetto la prenotazione della
4 struttura per il giorno indicato, nel quale era stato pattuito che “l'organizzatore dovrà:-
restituire firmato il presente contratto entro il 30 novembre 2017 contestualmente all'acconto (oltre
tale scadenza la prenotazione verrà automaticamente disdetta … )”.
Invece il bonifico in favore del “Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone”
era stato effettuato dalla società convenuta solo in data 27.12.2017, quindi oltre il termine stabilito dal contratto. Peraltro, la società convenuta aveva omesso di depositare la ricevuta del bonifico effettuato in favore della struttura, limitandosi a produrre la contabile bancaria dello stesso.
3. La società ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale, dopo avere correttamente ritenuto che l'unica obbligazione oggetto del contratto perfezionatosi tra le parti nel mese di agosto
2017 fosse la prestazione di intermediazione nel servizio di prenotazione dell'uso in esclusiva della Villa Mondragone, aveva poi valorizzato come grave inadempimento,
rilevante ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., il fatto che la società convenuta non aveva proceduto al versamento dell'acconto concordato con il Centro Congressi entro la data con questi pattuita, ossia il 30.11.2017, mancando in ogni caso la prova dell'effettivo pagamento,
anche se tardivo.
L'assunto era errato perché tra le parti del presente giudizio non era pattuito alcun termine essenziale per il pagamento dell'ente proprietario della struttura.
Dal tenore del contratto stipulato il 22.10.2017 tra società convenuta e il predetto ente di evinceva comunque che l'accordo era già concluso e in data 20.12.2017, anche se in ritardo rispetto alla scadenza concordata, la società organizzatrice aveva ordinato l'esecuzione di un bonifico bancario in favore dell'ente finalizzato al saldo dell'intero corrispettivo pattuito,
ossia € 3.000 + IVA, e non già al versamento del solo acconto di € 1.000,00 + IVA, in anticipo rispetto al termine finale per il pagamento del totale, fissato al 11.6.2018.
Nonostante la previsione contrattuale della risoluzione automatica del contratto di concessione a pagamento della villa, ricorrevano, in realtà, tanti e significativi indici fattuali
5 che deponevano nel senso contrario, ossia quello della permanenza del vincolo contrattuale tra la società organizzatrice di eventi e il Centro Congressi.
Nel contratto era infatti previsto che il competente ufficio amministrativo del Centro
avrebbe inviato le relative fatture prima della scadenza di pagamento e che doveva attendersi l'arrivo della fattura prima di effettuare il pagamento.
L'appellante ha quindi prodotto in appello la fattura “0081/2017/CCRVM” portante l'importo complessivo di € 3.660,00 e recante la causale “Noleggio Villa Mondragone per il giorno 16/06/18 per ricevimento di nozze” emessa dall'ente in data 27.12. 2017, a comprova che l'accordo a quella data era ancora vigente.
Inoltre era errato l'assunto del Tribunale secondo cui mancava la prova effettiva del pagamento, dato che il documento prodotto era una vera e propria ricevuta di bonifico,
dal momento che riportava il C.R.O/T.R.N., ossia il Codice Riferimento Operazione (codice univoco associato al bonifico effettuato).
L'appellante ha quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la data di un pagamento effettuato con bonifico è da individuare in quella in cui il bonifico viene disposto e non in quella dell'effettivo incasso.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'illegittimo rigetto delle prove orali articolate al fine di meglio comprovare le circostanze sopra narrate.
4. Partendo da quest'ultimo motivo, esso non è accoglibile, atteso che, successivamente al provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni la società si è limitata a rassegnare le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di conclusione e risposta senza insistere per l'ammissione dei mezzi di prova così
decadendo dalla possibilità di riproporre le istanze in appello.
Sul punto la Cassazione ha affermato che “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di
primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle
conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere
riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei
6 precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico,
coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice
e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste -
istruttorie e di merito - definitivamente proposte.” (Cass. n. 19352/2017, Rv. 645492 - 01).
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
L'appellante non ha fornito prova di avere esattamente adempiuto all'incarico di intermediazione nella prenotazione della Villa Mondragone, tale da assicurare la disponibilità della struttura per la data indicata dall'attore.
La società avrebbe dovuto rispettare gli accordi previsti nel contratto con il Centro
Congressi secondo cui il corrispettivo di € 3.000,00 + IVA avrebbe dovuto essere corrisposto mediante un acconto di € 1.000 + IVA entro il 30.11.2017 e il saldo entro il 11.6.2018.
Contestualmente al versamento dell'acconto la società appellante, secondo contratto,
avrebbe dovuto restituire il contratto firmato. Oltre il termine di scadenza, sempre secondo contratto, la prenotazione si intendeva automaticamente disdetta.
La società non ha provveduto al pagamento entro il termine essenziale, nonostante avesse ricevuto l'intero importo di € 3.000 + IVA da parte di e non ha dato dimostrazione CP_1
sufficiente che comunque l'accordo, ciò nonostante, fosse stato eseguito.
La fattura prodotta con l'atto di appello è inammissibile, stante il divieto di cui all'art. 345
c.p.c..
Il pagamento effettivo dell'importo totale tramite il bonifico del 20.12.2017 non risulta provato, atteso che il documento prodotto dimostra solo l'ordine impartito in data
20.12.2017 di pagamento per la data del 27.12.2017 e non che effettivamente l'ordine sia stato eseguito, ben potendo lo stesso essere stato revocato prima dell'esecuzione.
Il riferimento alla giurisprudenza sulla data in cui deve ritenersi verificato il pagamento con bonifico non vale a esimere dalla prova che comunque il pagamento sia andato effettivamente a buon fine, prova che deve essere fornita mediante una quietanza di pagamento.
7 Pertanto, in assenza di prova dell'adempimento da parte della società, è corretta la pronuncia di risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione delle somme pagate da . CP_1
6. L'appello deve essere quindi integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, ai sensi del DM n. 55/2014.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 12.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna RI Zannella
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