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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/09/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3003/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2 Parte (“ ) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume (C.F. , con domicilio digitale eletto C.F._1 all'indirizzo P.E.C. giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Lanfranco Biasiucci (C.F. , presso il cui studio in Busto C.F._2
Arsizio, via Marsala n. 17, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 413/2024, pubblicata in data 20.03.2024, non notificata, in materia di contratti e obbligazioni varie- cessione di crediti.
Conclusioni come da fogli di p.c. depositati in atti:
Per l'appellante Parte_1 Part
“ (“ ”), nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi di parte, alla Parte_1 documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insiste quindi per l'integrale accoglimento di
pagina 1 di 13 tutte le conclusioni rassegnate come da proprio atto introduttivo del giudizio, che qui si intendano per integralmente riportate e trascritte1”. 1 “Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 413/24 pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 20.03.24 nel giudizio RG 2773/20 tra – Parte_1 nuova denominazione di e Parte_2 Controparte_1
e non notificata:
[...] IN VIA PREGIUDIZIALE: rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta IN VIA PRINCIPALE: Part previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei seguenti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 : Controparte_1
• € 247.556,83 per sorte capitale, di cui alle 179 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1 e già decurtate le note di credito ivi parimenti indicate
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 7.160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 179 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub CP_1 doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della CP_1 citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall , oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla CP_1 scadenza di ciascuna fattura
• € 254.283,05 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti denominati Note Debito, Part emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società pagina 2 di 13 Per l'appellata Controparte_1
[...]
“La Convenuta Appellata , rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, Controparte_2 richiamando integralmente le difese svolte con proprio atto di costituzione e la relativa documentazione prodotta, con la presente precisa le proprie conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta”2.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con atto di citazione, iscritto al ruolo il 6 luglio 2020, (ora Parte_2 Part e, di seguito, per brevità, ) conveniva in giudizio l Parte_1
[...]
(di seguito ), deducendo di essere Controparte_1 CP_2 cessionaria dei seguenti crediti: a. € 438.385,60 in linea capitale portati dalle fatture emesse dalle società fornitrici e indicate nell'elenco prodotto sub doc.3 fascicolo di primo grado;
b. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, per un importo pari ad € 135.291,91; c. ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1283 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla lettera precedente, scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo al saldo;
fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 131.200 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 3.280 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo condannare al Controparte_1 relativo pagamento in favore di e condannare Parte_1 Controparte_1 Part
al pagamento delle spese di primo grado e a restituire a le spese di primo grado
[...] da quest'ultima sostenute / da sostenere IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte Controparte_1 capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.” 2 “- dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'avverso appello, anche ex art. 348 bis c.p.c., e comunque respingere ogni avversaria richiesta siccome inammissibile, insussistente, infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva di riscontro e prova;
- con vittoria e liquidazione di spese, anche forfettarie, e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. pagina 3 di 13 d. € 11.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, in misura di € 40,00, per ciascuna delle 295 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio;
e. € 254.283,05 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1283 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera, scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo al saldo;
g. € 131.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in misura di € 40,00 per CP_ ciascuna delle 3.280 fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e). Part A sostegno della propria domanda depositava una massiva produzione documentale ed evidenziava che le fatture erano state emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e forniture di beni (prodotti farmaceutici, medicali e di diagnostica). Rappresentava che le stesse erano state oggetto di cessione per sorte capitale, unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi, privilegi, garanzie reali e/o personali, cause di prelazione, accessori nonché a ogni e qualsiasi diritto. Chiedeva, in subordine, condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. Con riferimento alla pretesa azionata, in sede di memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., parte attrice rideterminava il credito per sorte capitale azionato, proseguendo il giudizio per un importo pari ad € 283.405,56, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi depositati, insistendo sulle altre richieste formulate in atto di citazione. Part In sede di note conclusive ex art. 281 sexies c.p.c. a fronte di fatture non più dovute, proseguiva il giudizio per un ammontare pari ad € 249.205,63 per sorte capitale, reiterando le precedenti e diverse richieste promosse con l'atto introduttivo del giudizio.
2. Si costituiva l chiedendo di rigettare e dichiarare tutte le domande proposte CP_2
“inammissibili, improponibili, improcedibili” oltre che infondate, in fatto e diritto, nonché prive di riscontro e prova nell'an e nel quantum, con vittoria di spese e competenze di lite. Part Eccepiva l'assenza di legittimazione e titolarità attiva in capo a deducendo l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta in giudizio a comprovare l'avvenuta cessione ed evidenziando, in ogni caso, l'insufficienza delle presunte fatture, accompagnate da conteggi Part e prospetti riepilogativi unilateralmente prodotti da a comprovare i crediti e gli interessi richiesti. In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., l contestava, in particolare, CP_2
l'efficacia delle dedotte cessioni di credito, in assenza della produzione dei contratti di fornitura - comportanti impegnativi di spesa - che devono rivestire la forma scritta ad substantiam, in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, riconosciuta - secondo pacifica giurisprudenza - la natura di organismo di diritto pubblico delle ASST. Su questo punto, in sede di note conclusive ex art. 281 sexies c.p.c., parte attrice deduceva Part che i crediti azionati erano stati ceduti dalle società fornitrici a mediante atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati all' CP_1
3. In data 22 febbraio 2023 veniva disposta CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, tentata la conciliazione, il consulente (…): pagina 4 di 13 1) in relazione all'elenco di fatture indicate da parte attrice:
1.1. determini, avendo riguardo a ciascuna delle voci di credito indicate da parte attrice, se sia stata prodotta da parte attrice la relativa fattura, il relativo ordinativo emesso dall'azienda ospedaliera, la relativa documentazione comprovante la consegna della merce in favore della e se sia stato prodotto da parte attrice, per ciascuna voce Controparte_1 di credito, il relativo contratto di cessione del credito dalla società fornitrice in favore della parte attrice;
1.2. svolta l'operazione di cui al punto che precede, individui le voci di credito in relazione all[e] qual[i] è stata prodotta da parte attrice tutta la documentazione di cui al punto 1.1; 1.3. svolta l'operazione di cui al punto che precede, individui le voci di credito in relazione alle quali non è stata prodotta in tutto o in parte la documentazione di cui al punto 1.1; 1.4. avendo riguardo al contenuto della comparsa di risposta e alla documentazione prodotta da parte convenuta, determini, quali voci di credito risultano pagate da parte convenuta;
quali voci di credito presentano irregolarità nella emissione della fattura, quali fatture non risultano essere pervenute al convenuto;
1.5. determini il complessivo importo delle fatture di cui ai punti 1.3 e 1.4, e sottragga tale importo alla complessiva somma richiesta dall'attore;
2) quantifichi l'importo complessivo degli interessi di mora, in applicazione del D. Lgs. 231/2002, maturati sulla somma che costituisce il risultato dell'operazione di cui al punto 1.5, individuando il dies a quo per la maturazione degli interessi di mora nelle scadenze delle singole fatture, e il dies ad quem nella data di deposito della relazione peritale;
3) determini se ed in che misura gli interessi maturati di cui al punto 2) abbiano prodotto interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
4) dica quant'altro utile ai fini di giustizia.” In data 23 ottobre 2023, a seguito di proroga concessa per consentire, come richiesto dal CTU, l'esame della “produzione documentale massiva, spesso di difficile raccordo con gli atti del processo, che ha reso complesso il lavoro”, il Consulente, nella bozza di relazione inviata ai CTP, concludeva evidenziando che solo otto delle fatture prodotte possedevano i requisiti di completezza documentale richiesti in base ai quesiti di cui al n. 1, per un importo totale di € 22.016,56. Alla luce della rideterminazione della sorte capitale, con riferimento al quesito n. 2, venivano calcolati interessi di mora pari ad € 11.663,04, escludendo la produzione di interessi anatocistici di cui al quesito n. 3, stante l'assenza di capitalizzazione sulla produzione degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. I consulenti tecnici di parte trasmettevano, in data 19 settembre 2023, le loro osservazioni sulla bozza di relazione. Il Consulente tecnico di parte attrice rilevava, in particolare, l'erroneo mancato riconoscimento di alcuni dei crediti ceduti per asserito rinvenimento della documentazione nelle memorie depositate. Sul punto il CTU non riteneva tuttavia di apportare alcuna variazione ribadendo, all'esito di ulteriore verifica e alla luce dei quesiti peritali, la non completezza della documentazione versata in atti da parte attrice. Il Consulente tecnico di parte convenuta, dal canto suo, rilevava che:
- la fattura Baxter s.p.a. n.1711344, dell'importo residuo di € 4.549,000, era stata oggetto di contestazione dalla in quanto il relativo ordine era già stato pagato con altre 4 fatture;
CP_2
- la fattura Baxter s.p.a. n.17117471, dell'importo di € 11.884,00, era stata contestata e pagina 5 di 13 stralciata, in quanto non riferibile né collegabile all'ordine indicato al n. 2017027110, con la conseguenza che, per tale voce di credito, risultava mancante tutta la documentazione richiesta al punto 1.1. del quesito peritale;
- la fattura Bracco Imaging Italia s.r.l. n. 1508106306, dell'importo residuo di € 5.115,90, era già stata contestata da per modifiche dell'ordine nella quantità e nei prezzi, con CP_2 richiesta di emissione della relativa nota di credito. Il Consulente tecnico di parte convenuta, pertanto, alla luce delle suesposte contestazioni relative alle tre fratture sopra indicate, per un importo complessivo di € 21.548,90, riteneva che la somma indicata in risposta al quesito n.1 fosse da determinare nel minor importo di € 467,66 (€ 22.016,56 - € 4.549,00 - € 11.884,00 - € 5.115,90), con conseguente ricalcolo, e riduzione di € 120,00, delle spese di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, per un residuo pari ad € 200,00 (€ 320,00 - € 120,00). Le osservazioni di parte convenuta venivano parzialmente accolte dal CTU con riferimento alla fattura Baxter s.p.a. n. 17117471, avendo effettivamente riscontrato che dalla documentazione depositata dall'attrice emergeva la corrispondenza tra la fattura n. 17117471 del 23.10.2017 e il documento di trasporto 66949905 del 23.10.2017, mentre non vi era corrispondenza con l'ordine n. 2017027110 che aveva un contenuto difforme (per quantità e/o qualità dei prodotti ivi indicati). Sulle ulteriori osservazioni di parte convenuta relative alle fatture n. 17113441 Baxter e 1508106306 Bracco Imaging Italia S.r.l., il CTU confermava invece l'analisi riportata nella bozza della perizia, avvalorando tali osservazioni
“lo stato di contenzioso” indicato nella stessa. Conclusivamente il CTU, all'esito della disamina delle osservazioni pervenute dai CTP, riformulava le risposte ai quesiti nei seguenti termini:
“Risposta quesito 1): dalla disamina della documentazione è emerso che l'importo richiesto dal magistrato istruttore di cui al punto 1.5 del quesito è pari a € 10.132,56 (euro diecimilacentotrentadue//56); Risposta quesito 2): l'importo degli interessi moratori conteggiati ex d.lgs. 231/2002 è pari
[a] € 5.933,76 (euro cinquemilanovecentotrentatre//76); Risposta quesito 3): non sono presenti interessi anatocistici;
Risposta quesito 4): nulla in aggiunta a quanto esposto in narrativa;
Si segnala che tra le voci di credito indicata da parte attrice al punto iv. e specificatamente l'importo da conteggiare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/92 corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale (riducendosi al numero pari a 7), è pari a euro 280,00.”
4. Con sentenza n. 413/2024, pubblicata il 20 marzo 2024, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava ovvero dichiarava improponibili le domande proposte da parte attrice, condannandola a rifondere le spese di lite, “compensate per la metà stante il parziale accoglimento delle domande della convenuta”. Part In particolare, il Tribunale riteneva provata la legittimazione di a seguito dell'attività istruttoria svolta, avendo la stessa “comunque provato di essere valido successore dei crediti de quibus e documentato le cessioni di cui trattasi”; rigettava l'eccepita carenza di legittimazione attiva della banca a causa del rifiuto delle cessioni ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/16 e della mancata accettazione delle cessioni ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923, “non avendo la parte eccipiente fornito prova della mancata pagina 6 di 13 accettazione o del proprio rifiuto dei prodotti medici/farmaceutici forniti dalle società cedenti e da cui traggono origine i crediti de quibus”. Analogamente rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per la presenza di clausola contenente il divieto di cessione dei crediti, “non avendo parte convenuta offerto alcun riscontro probatorio a supporto di detta eccezione”. Il Tribunale riteneva invece fondata la contestazione sollevata dalla convenuta in merito alla mancanza di valida prova del titolo negoziale, costituito dai contratti di fornitura redatti in forma scritta. Sul punto, ritenendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale che riconosce la natura di organismi di diritto pubblico delle , il primo giudice Parte_3 osservava che il loro carattere imprenditoriale non escludeva l'applicazione alle stesse del codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016) il quale “esige determinate forme per la stipulazione dei contratti, in assenza delle quali sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti e insuscettibili di sanatoria”, con la conseguenza che, come ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione, “…qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come CP_1 nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., per violazione di norma imperativa…" (così Cass. 24640/2016), forma non assolutamente surrogabile da una formazione del contratto per facta concludentia e, pertanto, improduttiva di effetti giuridici e insuscettibile di sanatoria (v. ex multis Cass. 8244/2019, Cass. 27910/2018, Cass. 22994/2015, Cass.12323/2005, …). Ciò implica che anche il contratto tra e società fornitrice debba Controparte_1 necessariamente rivestire tale forma scritta, contenente l'intero programma negoziale e le obbligazioni assunte – anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria – dall' , in quanto organismo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, volto a CP_2 soddisfare esigenze di interesse generale e con attività finanziata (e/o controllata) in modo maggioritario dallo Stato e da enti pubblici”. Proseguiva il Tribunale osservando che, “[n]ella fattispecie esaminata, non può, dunque, ritenersi osservato il requisito della forma scritta sulla base degli ordinativi di vendita, o dei documenti di trasporto e delle fatture, pur avendo la convenuta ricevuto la prestazione senza sollevare contestazioni: in applicazione dei sopra indicati principi stabiliti dalla Suprema Corte, i documenti prodotti dall'attrice non soddisfano il requisito della forma scritta ad substantiam e, quindi, in applicazione dell'onere della prova, la domanda dell'attrice deve essere respinta.” Da ultimo il giudice di prime cure rigettava anche la domanda attorea proposta, in via subordinata, ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione. Part 5. Avverso tale decisione, interponeva gravame affidato a cinque motivi. L'appellante, ritenuto che il Tribunale aveva errato, affida: 5.1 al primo motivo di appello3 le contestazioni in ordine a quanto statuito in sentenza sulla necessaria forma scritta ad substantiam dei contratti di fornitura. Ritiene che tale ricostruzione sia contraria a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e dal D. Lgs. n. 192/12, 3 intitolato: “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che i sottostanti contratti tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam per contrasto con la normativa comunitaria” pagina 7 di 13 con cui l'Italia ha recepito rispettivamente le Direttive europee 2000/35/CE e 2011/7/CE, che non richiedono ai fini della validità dei contratti conclusi tra imprese e P.A. (quale è nella specie l' la forma scritta. Sul punto chiede, in via pregiudiziale, di rimettere CP_1 alla Corte di Giustizia Europea “la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese e enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta”. L'appellante lamenta inoltre che il Tribunale avrebbe omesso di verificare la produzione documentale versata in atti (ordinativi, delibere, determine di aggiudicazione della gara) da Part cui si ricava, secondo la prospettata difensiva di l'indicazione dei CIG (Codice Identificativo Gara) o dei documenti sottostanti (doc. 16), a dimostrazione dell'esistenza dei contratti e dei relativi crediti. Da ultimo, ha evidenziato il riordino della disciplina sanitaria attuato con il D. Lgs. 502/92 che ha mutato il quadro di riferimento, in quanto la i è trasformata in dotata CP_4 CP_1 di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica”, con la conseguenza che le Parte_4
sono, dunque, pacificamente, assoggettate alle regole civilistiche alle quali la
[...] riforma del SSN ha rinviato;
5.2 al secondo motivo di appello4 la contestazione in ordine alla prova dei contratti di fornitura tra le società fornitrici cedenti e l'azienda, ritenendo che non debba essere data solo mediante la loro produzione in giudizio, ma anche a mezzo di equipollenti. Osserva, citando alcuni precedenti della giurisprudenza di merito, che la prova del contratto può essere data anche per comportamenti concludenti posti in essere dalla P.A. debitrice, quali il pagamento delle fatture, la ricezione delle forniture o la presenza nelle fatture del CIG;
5.3 al terzo motivo di appello affida la censura della sentenza di primo grado “per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda nonostante il comportamento dell' abbia costituito una ratifica per fatti CP_1 concludenti”. Lamentata che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che l' non ha CP_2 rifiutato né contestato le erogazioni per il cui pagamento sono state emesse le fatture, così ponendo in essere un comportamento tale da integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con condanna al pagamento dei crediti per sorte capitale, oltre relativi interessi di mora, anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/2002; 4 intitolato: “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto alla relativa esistenza né Part mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del contratto munito della forma scritta mediante la relativa produzione in giudizio” pagina 8 di 13 5.4 al quarto motivo l'appellante affida la censura della sentenza “per avere il Tribunale Part ritenuto priva della legittimazione al pagamento sul presupposto del rifiuto delle cessioni e per assenza di prova in ordine all'esistenza di validi contratti sottostanti”. Part Richiamando i motivi esposti ai paragrafi precedenti, ha censurato il fatto che il Tribunale non ha riconosciuto come dovuti gli “interessi di mora relativi alla sorte capitale pagata in ritardo dall' ”, oltre i relativi interessi anatocistici e l'importo di € 40,00 CP_1 ai sensi dell'art. 6 co. 2 D. Lgs. 231/02, nonché l'importo di € 254.283,05 a titolo di ulteriori interessi di mora, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale, fatturati con i documenti denominati “Note di debito” (riepilogate nell'elenco sub doc. 3), sul presupposto dell'omessa prova delle cessioni e dell'esistenza di validi contratti Part sottostanti tra l' e le società che hanno ceduto i crediti a CP_1
5.5 al quinto motivo di appello sono affidate le doglianze per avere il Tribunale ritenuto che Part non avrebbe provato l'esistenza di validi contratti tra l' e le società che hanno CP_1 Part ceduto le fatture sottostanti le note di debito, nonostante le allegazioni e produzioni di e l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell' CP_1
Afferma l'appellante che a ciascuna delle fatture è allegato un dettaglio di calcolo nel quale sono indicate le fatture per sorte capitale, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle note di debito, il nominativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio della decorrenza degli interessi di mora, la data di fine calcolo degli interessi, il totale dei giorni di ritardo, il tasso di interesse di mora (doc. 17). Censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dai CP_1 predetti interessi oggetto delle note di debito e al pagamento della somma di € 131.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, pari all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 3.280 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora;
5.6 infine, al sesto motivo di appello, è affidata la censura in ordine alla condanna alle spese di lite.
6. Si è costituita in giudizio l' chiedendo di dichiarare inammissibile e manifestamente CP_2 infondato l'avverso appello anche ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, di respingere ogni avversaria richiesta, articolando quattro distinti profili. 6.1 Con il primo profilo, si rileva l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta in sede di gravame (docc. da 1 a 4) per sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio in primo grado “nel tentativo di superare (…) quanto emerso dalla CTU svolta in Tribunale”, significativamente mai citata o richiamata nell'atto d'appello, le cui conclusioni risultano pertanto “assodate, confermate e passate in giudicato”. 6.2 Con il secondo profilo, vengono contestati i cinque motivi di appello, esaminati unitariamente riferendosi - sostanzialmente - le censure all'unica contestazione avversaria secondo cui la forma scritta non sarebbe prevista per i contratti tra imprese ed enti della P.A. e basterebbe il comportamento concludente dell'ente per il titolo e l'azione di un credito a favore dell'impresa fornitrice privata, con relativi interessi e accessori. insiste invece CP_2 nell'applicazione della normativa di diritto pubblico, avente carattere imperativo inderogabile, che prescrive la forma scritta del contratto di fornitura, secondo la disciplina dei contratti pubblici, pena la nullità assoluta del rapporto contrattuale, evidenziando che la pagina 9 di 13 stessa appellante riconosce la natura giuridica pubblica dell e ribadendo l'assenza, CP_1 in atti, della prova dei contratti e dei crediti tra l' e i fornitori cedenti, non sussistendo CP_2
“la possibilità per l'organismo di diritto pubblico di perfezionare un contratto tramite una manifestazione di volontà implicita o attraverso comportamenti concludenti o meramente attuativi”. 6.3 Con il terzo profilo reitera le difese, spese in primo grado, in ordine alla “incompletezza, confusione, genericità e non intellegibilità” della documentazione avversaria, anche alla luce Part della espletata CTU (non censurata da , della continua modifica del quantum della pretesa (rideterminata anche in sede d'appello) e “dei rifiuti e rigetti, delle contestazioni e impugnazioni già in precedenza svolte da ”. CP_2
6.4 Infine, con il quarto profilo, parte appellata evidenzia il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in merito alla domanda di arricchimento ex art. 2041 c.c., non Part censurata da ripropone, in ogni caso, tutte le contestazioni e difese già svolte in ordine alla non debenza di alcuna somma o, al più, “di importo minimale secondo Ctu”.
All'udienza dell'8 luglio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
7. Si osserva, in via preliminare, che l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa nelle sole conclusioni e con la quale la Corte è stata sollecitata a dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
8. Seppure ammissibile, nel merito l'appello è tuttavia infondato e deve pertanto essere disatteso. Quanto ai cinque motivi di doglianza, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, vertendo principalmente gli stessi sulla prova dell'esistenza di validi contratti tra le società fornitrici cedenti e l' si osserva quanto segue. CP_1 Part Pur riconoscendo la natura di “ente della P.A.” in capo all' sostiene che le CP_2
Aziende sanitarie e ospedaliere sarebbero assoggettate solo alle regole civilistiche in ragione del riordino operato dal D. Lgs. 502/1992, con la conseguenza che non sarebbe necessaria - come viceversa sostenuto dal primo giudice - la forma scritta ad substantiam dei contratti di fornitura. Contesta, ad ogni modo, l'appellante la mancata analisi della produzione documentale - recante, fra l'altro, l'indicazione dei CIG - idonea a dimostrare l'avvenuta conclusione dei contratti sottostanti la cessione dei crediti. La doglianza non può essere condivisa. Il rilievo che l'organizzazione e l'attività delle sono regolate dal Codice civile e che CP_2
l'ente ha capacità di diritto privato sta a significare che l' agisce iure privatorum, ma CP_1 ciò non esclude che i contratti delle siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia CP_2 quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, le aziende sanitarie sono "organismi di diritto pubblico" ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3 applicabile alla controversia in esame ratione temporis (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638). Nel caso di specie, infatti, ciò che rileva è la questione afferente alla natura giuridica delle pagina 10 di 13 La qualificazione fornita sul punto dal Tribunale risulta, invero, conforme al costante CP_2 orientamento espresso (anche) dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9219/2014; Cass. n. 24640/2016; Cass. n. 35092/2023). È noto infatti che gli organismi di diritto pubblico dotati di personalità giuridica, costituiti per il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, si caratterizzano per il finanziamento prevalentemente pubblico da parte dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, nonché per il controllo esercitato dagli stessi enti sulle loro attività gestionali e finanziarie. In questa categoria rientrano le ASST le quali, pur dotate di struttura e organizzazione aziendale, operando nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, traggono la maggior parte delle risorse finanziarie dai bilanci regionali. Ne discende che, pur non rientrando nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto, esse sono annoverate tra le pubbliche amministrazioni in senso lato, non potendo andare esenti dal rispetto della disciplina pubblicistica e dalla necessità della forma scritta per i contratti di fornitura. Ciò premesso, la violazione di tale obbligo nei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione determina una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, stante la natura imperativa della norma violata. Tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che le forniture continuative di medicinali e presidi sanitari devono essere ricondotte, per la loro natura e per il modo in cui vengono affidate, alla categoria degli appalti pubblici di servizi o forniture. Sul punto, la Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall ai sensi dell'art. 3, comma Parte_5
1-bis del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) comporta che la stessa, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l' , quale CP_1
'organismo di diritto pubblico' e 'amministrazione aggiudicatrice', secondo la previsione del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. codice del contratti pubblici, applicabile ratione temporis), sia soggetta alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come CP_1 nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (Cass. Sez. III, n. 24640/2016). Alla luce delle osservazioni che precedono, va pertanto esclusa l'idoneità della Part documentazione allegata da a provare l'esistenza di validi contratti tra le società fornitrici e l CP_2
Parte appellante, invero, ha depositato in primo grado una massiva produzione documentale da cui tuttavia non è stato possibile rinvenire alcun valido contratto, oggetto di successiva cessione, o alcun dato idoneo a integrare appieno il requisito formale richiesto. E ciò non soltanto, come puntualmente rilevato dalla CTU disposta dal primo giudice, in ordine all'avvenuta cessione, ma anche (e soprattutto) con riferimento al preliminare rilievo della mancata prova scritta ad substantiam dei contratti di fornitura.
pagina 11 di 13 Si osservi, inoltre, che la giurisprudenza, come già segnalato dal Tribunale, esclude che la violazione dell'obbligo di forma scritta possa essere sanata per equipollente, così come esclude la possibilità di desumere l'esistenza di un contratto formalmente valido dal comportamento processuale delle parti, ossia dall'eventuale mancata contestazione dell'esistenza di un contratto scritto (evenienza - peraltro - non ricorrente nel caso di specie) ovvero per facta concludentia (v. ex multis Cass. 8244/2019; Cass. 27910/2018). Neppure la produzione di documenti unilaterali (ad es. atti amministrativi o comunicazioni interne) in cui sia eventualmente riportata, come fatto storico, l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) della fornitura, viene ritenuta dalla giurisprudenza evenienza idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto, in quanto trattasi di atti a formazione unilaterale che di per sé non garantiscono alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la P.A. né alcuna certezza circa l'effettiva stipula di un contratto formalmente valido ed efficace tra la stazione appaltante e l'impresa fornitrice. Part L'appello deve, pertanto, essere respinto in difetto di prova da parte di dell'esistenza di validi contratti di fornitura.
9. Il rilievo della nullità dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture, per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta, risulta dirimente ai fini delle ulteriori questioni prospettate negli atti introduttivi, anche con riferimento agli accessori e agli oneri di recupero delle ragioni di credito, essendo collegati al credito per sorte capitale nonché all'efficacia della cessione di tali contratti all'odierna appellante. Analogamente va detto in relazione alla richiesta di parte appellante di rimettere alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, “la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese ed enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta” (atto d'appello, pag. 11). Premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea non rappresenta un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando al giudice la valutazione circa la sua necessità in relazione alle questioni che sono, effettivamente, necessarie ai fini della decisione (Cass. S.U. n. 20701/2013), si ritiene, nel caso di specie, che il tema dell'applicabilità degli interessi moratori nelle ipotesi di ritardo dei pagamenti dovuti (oggetto della Direttiva n.2011/7/EU) sia distinto dalla questione dei requisiti di validità dei contratti stipulati dalle ASST, non rinvenendosi alcuna interferenza o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 231/2002 e n. 192/2012 (che ha recepito la Direttiva 2011/7/EU). Semmai, la validità dei contratti stipulati tra le società fornitrici e le costituisce CP_2 requisito per l'applicazione ad essi della normativa, di origine comunitaria, in materia di interessi moratori. La Corte, pertanto, ritiene che non ricorrano elementi idonei ad ingenerare un dubbio ragionevole circa la corretta interpretazione del diritto dell'Unione Europea, anche in pagina 12 di 13 considerazione della non rilevanza, ai fini del decidere, della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
10. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di Part a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) e dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria). Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 413/2024, pubblicata in Parte_1 data 20.03.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_6
delle spese del presente grado che liquida, ai sensi del D.M.
[...]
147/2022, in complessivi € 22.333,00 per compensi, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Lanfranco Biasiucci dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13 c.1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello da
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2 Parte (“ ) (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume (C.F. , con domicilio digitale eletto C.F._1 all'indirizzo P.E.C. giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Lanfranco Biasiucci (C.F. , presso il cui studio in Busto C.F._2
Arsizio, via Marsala n. 17, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 413/2024, pubblicata in data 20.03.2024, non notificata, in materia di contratti e obbligazioni varie- cessione di crediti.
Conclusioni come da fogli di p.c. depositati in atti:
Per l'appellante Parte_1 Part
“ (“ ”), nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi di parte, alla Parte_1 documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insiste quindi per l'integrale accoglimento di
pagina 1 di 13 tutte le conclusioni rassegnate come da proprio atto introduttivo del giudizio, che qui si intendano per integralmente riportate e trascritte1”. 1 “Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 413/24 pubblicata dal Tribunale di Busto Arsizio il 20.03.24 nel giudizio RG 2773/20 tra – Parte_1 nuova denominazione di e Parte_2 Controparte_1
e non notificata:
[...] IN VIA PREGIUDIZIALE: rimettere alla Corte di Giustizia Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta IN VIA PRINCIPALE: Part previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei seguenti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 : Controparte_1
• € 247.556,83 per sorte capitale, di cui alle 179 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1 e già decurtate le note di credito ivi parimenti indicate
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e – con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 7.160 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 179 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub CP_1 doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della CP_1 citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall , oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla CP_1 scadenza di ciascuna fattura
• € 254.283,05 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i documenti denominati Note Debito, Part emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società pagina 2 di 13 Per l'appellata Controparte_1
[...]
“La Convenuta Appellata , rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, Controparte_2 richiamando integralmente le difese svolte con proprio atto di costituzione e la relativa documentazione prodotta, con la presente precisa le proprie conclusioni come rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta”2.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con atto di citazione, iscritto al ruolo il 6 luglio 2020, (ora Parte_2 Part e, di seguito, per brevità, ) conveniva in giudizio l Parte_1
[...]
(di seguito ), deducendo di essere Controparte_1 CP_2 cessionaria dei seguenti crediti: a. € 438.385,60 in linea capitale portati dalle fatture emesse dalle società fornitrici e indicate nell'elenco prodotto sub doc.3 fascicolo di primo grado;
b. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo, per un importo pari ad € 135.291,91; c. ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1283 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla lettera precedente, scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo al saldo;
fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 3
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 131.200 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 3.280 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo condannare al Controparte_1 relativo pagamento in favore di e condannare Parte_1 Controparte_1 Part
al pagamento delle spese di primo grado e a restituire a le spese di primo grado
[...] da quest'ultima sostenute / da sostenere IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte Controparte_1 capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.” 2 “- dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'avverso appello, anche ex art. 348 bis c.p.c., e comunque respingere ogni avversaria richiesta siccome inammissibile, insussistente, infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva di riscontro e prova;
- con vittoria e liquidazione di spese, anche forfettarie, e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. pagina 3 di 13 d. € 11.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, in misura di € 40,00, per ciascuna delle 295 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio;
e. € 254.283,05 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1283 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera, scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo al saldo;
g. € 131.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in misura di € 40,00 per CP_ ciascuna delle 3.280 fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e). Part A sostegno della propria domanda depositava una massiva produzione documentale ed evidenziava che le fatture erano state emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e forniture di beni (prodotti farmaceutici, medicali e di diagnostica). Rappresentava che le stesse erano state oggetto di cessione per sorte capitale, unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi, privilegi, garanzie reali e/o personali, cause di prelazione, accessori nonché a ogni e qualsiasi diritto. Chiedeva, in subordine, condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. Con riferimento alla pretesa azionata, in sede di memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., parte attrice rideterminava il credito per sorte capitale azionato, proseguendo il giudizio per un importo pari ad € 283.405,56, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi depositati, insistendo sulle altre richieste formulate in atto di citazione. Part In sede di note conclusive ex art. 281 sexies c.p.c. a fronte di fatture non più dovute, proseguiva il giudizio per un ammontare pari ad € 249.205,63 per sorte capitale, reiterando le precedenti e diverse richieste promosse con l'atto introduttivo del giudizio.
2. Si costituiva l chiedendo di rigettare e dichiarare tutte le domande proposte CP_2
“inammissibili, improponibili, improcedibili” oltre che infondate, in fatto e diritto, nonché prive di riscontro e prova nell'an e nel quantum, con vittoria di spese e competenze di lite. Part Eccepiva l'assenza di legittimazione e titolarità attiva in capo a deducendo l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta in giudizio a comprovare l'avvenuta cessione ed evidenziando, in ogni caso, l'insufficienza delle presunte fatture, accompagnate da conteggi Part e prospetti riepilogativi unilateralmente prodotti da a comprovare i crediti e gli interessi richiesti. In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., l contestava, in particolare, CP_2
l'efficacia delle dedotte cessioni di credito, in assenza della produzione dei contratti di fornitura - comportanti impegnativi di spesa - che devono rivestire la forma scritta ad substantiam, in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, riconosciuta - secondo pacifica giurisprudenza - la natura di organismo di diritto pubblico delle ASST. Su questo punto, in sede di note conclusive ex art. 281 sexies c.p.c., parte attrice deduceva Part che i crediti azionati erano stati ceduti dalle società fornitrici a mediante atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati all' CP_1
3. In data 22 febbraio 2023 veniva disposta CTU al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
“esaminati gli atti e i documenti di causa, tentata la conciliazione, il consulente (…): pagina 4 di 13 1) in relazione all'elenco di fatture indicate da parte attrice:
1.1. determini, avendo riguardo a ciascuna delle voci di credito indicate da parte attrice, se sia stata prodotta da parte attrice la relativa fattura, il relativo ordinativo emesso dall'azienda ospedaliera, la relativa documentazione comprovante la consegna della merce in favore della e se sia stato prodotto da parte attrice, per ciascuna voce Controparte_1 di credito, il relativo contratto di cessione del credito dalla società fornitrice in favore della parte attrice;
1.2. svolta l'operazione di cui al punto che precede, individui le voci di credito in relazione all[e] qual[i] è stata prodotta da parte attrice tutta la documentazione di cui al punto 1.1; 1.3. svolta l'operazione di cui al punto che precede, individui le voci di credito in relazione alle quali non è stata prodotta in tutto o in parte la documentazione di cui al punto 1.1; 1.4. avendo riguardo al contenuto della comparsa di risposta e alla documentazione prodotta da parte convenuta, determini, quali voci di credito risultano pagate da parte convenuta;
quali voci di credito presentano irregolarità nella emissione della fattura, quali fatture non risultano essere pervenute al convenuto;
1.5. determini il complessivo importo delle fatture di cui ai punti 1.3 e 1.4, e sottragga tale importo alla complessiva somma richiesta dall'attore;
2) quantifichi l'importo complessivo degli interessi di mora, in applicazione del D. Lgs. 231/2002, maturati sulla somma che costituisce il risultato dell'operazione di cui al punto 1.5, individuando il dies a quo per la maturazione degli interessi di mora nelle scadenze delle singole fatture, e il dies ad quem nella data di deposito della relazione peritale;
3) determini se ed in che misura gli interessi maturati di cui al punto 2) abbiano prodotto interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
4) dica quant'altro utile ai fini di giustizia.” In data 23 ottobre 2023, a seguito di proroga concessa per consentire, come richiesto dal CTU, l'esame della “produzione documentale massiva, spesso di difficile raccordo con gli atti del processo, che ha reso complesso il lavoro”, il Consulente, nella bozza di relazione inviata ai CTP, concludeva evidenziando che solo otto delle fatture prodotte possedevano i requisiti di completezza documentale richiesti in base ai quesiti di cui al n. 1, per un importo totale di € 22.016,56. Alla luce della rideterminazione della sorte capitale, con riferimento al quesito n. 2, venivano calcolati interessi di mora pari ad € 11.663,04, escludendo la produzione di interessi anatocistici di cui al quesito n. 3, stante l'assenza di capitalizzazione sulla produzione degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. I consulenti tecnici di parte trasmettevano, in data 19 settembre 2023, le loro osservazioni sulla bozza di relazione. Il Consulente tecnico di parte attrice rilevava, in particolare, l'erroneo mancato riconoscimento di alcuni dei crediti ceduti per asserito rinvenimento della documentazione nelle memorie depositate. Sul punto il CTU non riteneva tuttavia di apportare alcuna variazione ribadendo, all'esito di ulteriore verifica e alla luce dei quesiti peritali, la non completezza della documentazione versata in atti da parte attrice. Il Consulente tecnico di parte convenuta, dal canto suo, rilevava che:
- la fattura Baxter s.p.a. n.1711344, dell'importo residuo di € 4.549,000, era stata oggetto di contestazione dalla in quanto il relativo ordine era già stato pagato con altre 4 fatture;
CP_2
- la fattura Baxter s.p.a. n.17117471, dell'importo di € 11.884,00, era stata contestata e pagina 5 di 13 stralciata, in quanto non riferibile né collegabile all'ordine indicato al n. 2017027110, con la conseguenza che, per tale voce di credito, risultava mancante tutta la documentazione richiesta al punto 1.1. del quesito peritale;
- la fattura Bracco Imaging Italia s.r.l. n. 1508106306, dell'importo residuo di € 5.115,90, era già stata contestata da per modifiche dell'ordine nella quantità e nei prezzi, con CP_2 richiesta di emissione della relativa nota di credito. Il Consulente tecnico di parte convenuta, pertanto, alla luce delle suesposte contestazioni relative alle tre fratture sopra indicate, per un importo complessivo di € 21.548,90, riteneva che la somma indicata in risposta al quesito n.1 fosse da determinare nel minor importo di € 467,66 (€ 22.016,56 - € 4.549,00 - € 11.884,00 - € 5.115,90), con conseguente ricalcolo, e riduzione di € 120,00, delle spese di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 231/2002, per un residuo pari ad € 200,00 (€ 320,00 - € 120,00). Le osservazioni di parte convenuta venivano parzialmente accolte dal CTU con riferimento alla fattura Baxter s.p.a. n. 17117471, avendo effettivamente riscontrato che dalla documentazione depositata dall'attrice emergeva la corrispondenza tra la fattura n. 17117471 del 23.10.2017 e il documento di trasporto 66949905 del 23.10.2017, mentre non vi era corrispondenza con l'ordine n. 2017027110 che aveva un contenuto difforme (per quantità e/o qualità dei prodotti ivi indicati). Sulle ulteriori osservazioni di parte convenuta relative alle fatture n. 17113441 Baxter e 1508106306 Bracco Imaging Italia S.r.l., il CTU confermava invece l'analisi riportata nella bozza della perizia, avvalorando tali osservazioni
“lo stato di contenzioso” indicato nella stessa. Conclusivamente il CTU, all'esito della disamina delle osservazioni pervenute dai CTP, riformulava le risposte ai quesiti nei seguenti termini:
“Risposta quesito 1): dalla disamina della documentazione è emerso che l'importo richiesto dal magistrato istruttore di cui al punto 1.5 del quesito è pari a € 10.132,56 (euro diecimilacentotrentadue//56); Risposta quesito 2): l'importo degli interessi moratori conteggiati ex d.lgs. 231/2002 è pari
[a] € 5.933,76 (euro cinquemilanovecentotrentatre//76); Risposta quesito 3): non sono presenti interessi anatocistici;
Risposta quesito 4): nulla in aggiunta a quanto esposto in narrativa;
Si segnala che tra le voci di credito indicata da parte attrice al punto iv. e specificatamente l'importo da conteggiare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/92 corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale (riducendosi al numero pari a 7), è pari a euro 280,00.”
4. Con sentenza n. 413/2024, pubblicata il 20 marzo 2024, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava ovvero dichiarava improponibili le domande proposte da parte attrice, condannandola a rifondere le spese di lite, “compensate per la metà stante il parziale accoglimento delle domande della convenuta”. Part In particolare, il Tribunale riteneva provata la legittimazione di a seguito dell'attività istruttoria svolta, avendo la stessa “comunque provato di essere valido successore dei crediti de quibus e documentato le cessioni di cui trattasi”; rigettava l'eccepita carenza di legittimazione attiva della banca a causa del rifiuto delle cessioni ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/16 e della mancata accettazione delle cessioni ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 70 R.D. n. 2440/1923, “non avendo la parte eccipiente fornito prova della mancata pagina 6 di 13 accettazione o del proprio rifiuto dei prodotti medici/farmaceutici forniti dalle società cedenti e da cui traggono origine i crediti de quibus”. Analogamente rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per la presenza di clausola contenente il divieto di cessione dei crediti, “non avendo parte convenuta offerto alcun riscontro probatorio a supporto di detta eccezione”. Il Tribunale riteneva invece fondata la contestazione sollevata dalla convenuta in merito alla mancanza di valida prova del titolo negoziale, costituito dai contratti di fornitura redatti in forma scritta. Sul punto, ritenendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale che riconosce la natura di organismi di diritto pubblico delle , il primo giudice Parte_3 osservava che il loro carattere imprenditoriale non escludeva l'applicazione alle stesse del codice dei contratti pubblici (D. Lgs n. 50/2016) il quale “esige determinate forme per la stipulazione dei contratti, in assenza delle quali sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti e insuscettibili di sanatoria”, con la conseguenza che, come ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione, “…qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come CP_1 nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., per violazione di norma imperativa…" (così Cass. 24640/2016), forma non assolutamente surrogabile da una formazione del contratto per facta concludentia e, pertanto, improduttiva di effetti giuridici e insuscettibile di sanatoria (v. ex multis Cass. 8244/2019, Cass. 27910/2018, Cass. 22994/2015, Cass.12323/2005, …). Ciò implica che anche il contratto tra e società fornitrice debba Controparte_1 necessariamente rivestire tale forma scritta, contenente l'intero programma negoziale e le obbligazioni assunte – anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria – dall' , in quanto organismo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, volto a CP_2 soddisfare esigenze di interesse generale e con attività finanziata (e/o controllata) in modo maggioritario dallo Stato e da enti pubblici”. Proseguiva il Tribunale osservando che, “[n]ella fattispecie esaminata, non può, dunque, ritenersi osservato il requisito della forma scritta sulla base degli ordinativi di vendita, o dei documenti di trasporto e delle fatture, pur avendo la convenuta ricevuto la prestazione senza sollevare contestazioni: in applicazione dei sopra indicati principi stabiliti dalla Suprema Corte, i documenti prodotti dall'attrice non soddisfano il requisito della forma scritta ad substantiam e, quindi, in applicazione dell'onere della prova, la domanda dell'attrice deve essere respinta.” Da ultimo il giudice di prime cure rigettava anche la domanda attorea proposta, in via subordinata, ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione. Part 5. Avverso tale decisione, interponeva gravame affidato a cinque motivi. L'appellante, ritenuto che il Tribunale aveva errato, affida: 5.1 al primo motivo di appello3 le contestazioni in ordine a quanto statuito in sentenza sulla necessaria forma scritta ad substantiam dei contratti di fornitura. Ritiene che tale ricostruzione sia contraria a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e dal D. Lgs. n. 192/12, 3 intitolato: “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che i sottostanti contratti tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam per contrasto con la normativa comunitaria” pagina 7 di 13 con cui l'Italia ha recepito rispettivamente le Direttive europee 2000/35/CE e 2011/7/CE, che non richiedono ai fini della validità dei contratti conclusi tra imprese e P.A. (quale è nella specie l' la forma scritta. Sul punto chiede, in via pregiudiziale, di rimettere CP_1 alla Corte di Giustizia Europea “la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese e enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta”. L'appellante lamenta inoltre che il Tribunale avrebbe omesso di verificare la produzione documentale versata in atti (ordinativi, delibere, determine di aggiudicazione della gara) da Part cui si ricava, secondo la prospettata difensiva di l'indicazione dei CIG (Codice Identificativo Gara) o dei documenti sottostanti (doc. 16), a dimostrazione dell'esistenza dei contratti e dei relativi crediti. Da ultimo, ha evidenziato il riordino della disciplina sanitaria attuato con il D. Lgs. 502/92 che ha mutato il quadro di riferimento, in quanto la i è trasformata in dotata CP_4 CP_1 di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica”, con la conseguenza che le Parte_4
sono, dunque, pacificamente, assoggettate alle regole civilistiche alle quali la
[...] riforma del SSN ha rinviato;
5.2 al secondo motivo di appello4 la contestazione in ordine alla prova dei contratti di fornitura tra le società fornitrici cedenti e l'azienda, ritenendo che non debba essere data solo mediante la loro produzione in giudizio, ma anche a mezzo di equipollenti. Osserva, citando alcuni precedenti della giurisprudenza di merito, che la prova del contratto può essere data anche per comportamenti concludenti posti in essere dalla P.A. debitrice, quali il pagamento delle fatture, la ricezione delle forniture o la presenza nelle fatture del CIG;
5.3 al terzo motivo di appello affida la censura della sentenza di primo grado “per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda nonostante il comportamento dell' abbia costituito una ratifica per fatti CP_1 concludenti”. Lamentata che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che l' non ha CP_2 rifiutato né contestato le erogazioni per il cui pagamento sono state emesse le fatture, così ponendo in essere un comportamento tale da integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con condanna al pagamento dei crediti per sorte capitale, oltre relativi interessi di mora, anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/2002; 4 intitolato: “Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto tra le società fornitrici cedenti i crediti e l'azienda avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto alla relativa esistenza né Part mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del contratto munito della forma scritta mediante la relativa produzione in giudizio” pagina 8 di 13 5.4 al quarto motivo l'appellante affida la censura della sentenza “per avere il Tribunale Part ritenuto priva della legittimazione al pagamento sul presupposto del rifiuto delle cessioni e per assenza di prova in ordine all'esistenza di validi contratti sottostanti”. Part Richiamando i motivi esposti ai paragrafi precedenti, ha censurato il fatto che il Tribunale non ha riconosciuto come dovuti gli “interessi di mora relativi alla sorte capitale pagata in ritardo dall' ”, oltre i relativi interessi anatocistici e l'importo di € 40,00 CP_1 ai sensi dell'art. 6 co. 2 D. Lgs. 231/02, nonché l'importo di € 254.283,05 a titolo di ulteriori interessi di mora, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale, fatturati con i documenti denominati “Note di debito” (riepilogate nell'elenco sub doc. 3), sul presupposto dell'omessa prova delle cessioni e dell'esistenza di validi contratti Part sottostanti tra l' e le società che hanno ceduto i crediti a CP_1
5.5 al quinto motivo di appello sono affidate le doglianze per avere il Tribunale ritenuto che Part non avrebbe provato l'esistenza di validi contratti tra l' e le società che hanno CP_1 Part ceduto le fatture sottostanti le note di debito, nonostante le allegazioni e produzioni di e l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell' CP_1
Afferma l'appellante che a ciascuna delle fatture è allegato un dettaglio di calcolo nel quale sono indicate le fatture per sorte capitale, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle note di debito, il nominativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio della decorrenza degli interessi di mora, la data di fine calcolo degli interessi, il totale dei giorni di ritardo, il tasso di interesse di mora (doc. 17). Censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda di condanna dell' al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dai CP_1 predetti interessi oggetto delle note di debito e al pagamento della somma di € 131.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, pari all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 3.280 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora;
5.6 infine, al sesto motivo di appello, è affidata la censura in ordine alla condanna alle spese di lite.
6. Si è costituita in giudizio l' chiedendo di dichiarare inammissibile e manifestamente CP_2 infondato l'avverso appello anche ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque, di respingere ogni avversaria richiesta, articolando quattro distinti profili. 6.1 Con il primo profilo, si rileva l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta in sede di gravame (docc. da 1 a 4) per sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio in primo grado “nel tentativo di superare (…) quanto emerso dalla CTU svolta in Tribunale”, significativamente mai citata o richiamata nell'atto d'appello, le cui conclusioni risultano pertanto “assodate, confermate e passate in giudicato”. 6.2 Con il secondo profilo, vengono contestati i cinque motivi di appello, esaminati unitariamente riferendosi - sostanzialmente - le censure all'unica contestazione avversaria secondo cui la forma scritta non sarebbe prevista per i contratti tra imprese ed enti della P.A. e basterebbe il comportamento concludente dell'ente per il titolo e l'azione di un credito a favore dell'impresa fornitrice privata, con relativi interessi e accessori. insiste invece CP_2 nell'applicazione della normativa di diritto pubblico, avente carattere imperativo inderogabile, che prescrive la forma scritta del contratto di fornitura, secondo la disciplina dei contratti pubblici, pena la nullità assoluta del rapporto contrattuale, evidenziando che la pagina 9 di 13 stessa appellante riconosce la natura giuridica pubblica dell e ribadendo l'assenza, CP_1 in atti, della prova dei contratti e dei crediti tra l' e i fornitori cedenti, non sussistendo CP_2
“la possibilità per l'organismo di diritto pubblico di perfezionare un contratto tramite una manifestazione di volontà implicita o attraverso comportamenti concludenti o meramente attuativi”. 6.3 Con il terzo profilo reitera le difese, spese in primo grado, in ordine alla “incompletezza, confusione, genericità e non intellegibilità” della documentazione avversaria, anche alla luce Part della espletata CTU (non censurata da , della continua modifica del quantum della pretesa (rideterminata anche in sede d'appello) e “dei rifiuti e rigetti, delle contestazioni e impugnazioni già in precedenza svolte da ”. CP_2
6.4 Infine, con il quarto profilo, parte appellata evidenzia il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in merito alla domanda di arricchimento ex art. 2041 c.c., non Part censurata da ripropone, in ogni caso, tutte le contestazioni e difese già svolte in ordine alla non debenza di alcuna somma o, al più, “di importo minimale secondo Ctu”.
All'udienza dell'8 luglio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
7. Si osserva, in via preliminare, che l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa nelle sole conclusioni e con la quale la Corte è stata sollecitata a dichiarare CP_2
l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi superata poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
8. Seppure ammissibile, nel merito l'appello è tuttavia infondato e deve pertanto essere disatteso. Quanto ai cinque motivi di doglianza, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, vertendo principalmente gli stessi sulla prova dell'esistenza di validi contratti tra le società fornitrici cedenti e l' si osserva quanto segue. CP_1 Part Pur riconoscendo la natura di “ente della P.A.” in capo all' sostiene che le CP_2
Aziende sanitarie e ospedaliere sarebbero assoggettate solo alle regole civilistiche in ragione del riordino operato dal D. Lgs. 502/1992, con la conseguenza che non sarebbe necessaria - come viceversa sostenuto dal primo giudice - la forma scritta ad substantiam dei contratti di fornitura. Contesta, ad ogni modo, l'appellante la mancata analisi della produzione documentale - recante, fra l'altro, l'indicazione dei CIG - idonea a dimostrare l'avvenuta conclusione dei contratti sottostanti la cessione dei crediti. La doglianza non può essere condivisa. Il rilievo che l'organizzazione e l'attività delle sono regolate dal Codice civile e che CP_2
l'ente ha capacità di diritto privato sta a significare che l' agisce iure privatorum, ma CP_1 ciò non esclude che i contratti delle siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia CP_2 quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, le aziende sanitarie sono "organismi di diritto pubblico" ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3 applicabile alla controversia in esame ratione temporis (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638). Nel caso di specie, infatti, ciò che rileva è la questione afferente alla natura giuridica delle pagina 10 di 13 La qualificazione fornita sul punto dal Tribunale risulta, invero, conforme al costante CP_2 orientamento espresso (anche) dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9219/2014; Cass. n. 24640/2016; Cass. n. 35092/2023). È noto infatti che gli organismi di diritto pubblico dotati di personalità giuridica, costituiti per il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, si caratterizzano per il finanziamento prevalentemente pubblico da parte dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, nonché per il controllo esercitato dagli stessi enti sulle loro attività gestionali e finanziarie. In questa categoria rientrano le ASST le quali, pur dotate di struttura e organizzazione aziendale, operando nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, traggono la maggior parte delle risorse finanziarie dai bilanci regionali. Ne discende che, pur non rientrando nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto, esse sono annoverate tra le pubbliche amministrazioni in senso lato, non potendo andare esenti dal rispetto della disciplina pubblicistica e dalla necessità della forma scritta per i contratti di fornitura. Ciò premesso, la violazione di tale obbligo nei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione determina una nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, stante la natura imperativa della norma violata. Tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che le forniture continuative di medicinali e presidi sanitari devono essere ricondotte, per la loro natura e per il modo in cui vengono affidate, alla categoria degli appalti pubblici di servizi o forniture. Sul punto, la Cassazione ha fissato il seguente principio di diritto: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall ai sensi dell'art. 3, comma Parte_5
1-bis del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) comporta che la stessa, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, può di norma operare mediante il ricorso a strumenti di diritto privato, ma non esclude che l' , quale CP_1
'organismo di diritto pubblico' e 'amministrazione aggiudicatrice', secondo la previsione del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. codice del contratti pubblici, applicabile ratione temporis), sia soggetta alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri, come CP_1 nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (Cass. Sez. III, n. 24640/2016). Alla luce delle osservazioni che precedono, va pertanto esclusa l'idoneità della Part documentazione allegata da a provare l'esistenza di validi contratti tra le società fornitrici e l CP_2
Parte appellante, invero, ha depositato in primo grado una massiva produzione documentale da cui tuttavia non è stato possibile rinvenire alcun valido contratto, oggetto di successiva cessione, o alcun dato idoneo a integrare appieno il requisito formale richiesto. E ciò non soltanto, come puntualmente rilevato dalla CTU disposta dal primo giudice, in ordine all'avvenuta cessione, ma anche (e soprattutto) con riferimento al preliminare rilievo della mancata prova scritta ad substantiam dei contratti di fornitura.
pagina 11 di 13 Si osservi, inoltre, che la giurisprudenza, come già segnalato dal Tribunale, esclude che la violazione dell'obbligo di forma scritta possa essere sanata per equipollente, così come esclude la possibilità di desumere l'esistenza di un contratto formalmente valido dal comportamento processuale delle parti, ossia dall'eventuale mancata contestazione dell'esistenza di un contratto scritto (evenienza - peraltro - non ricorrente nel caso di specie) ovvero per facta concludentia (v. ex multis Cass. 8244/2019; Cass. 27910/2018). Neppure la produzione di documenti unilaterali (ad es. atti amministrativi o comunicazioni interne) in cui sia eventualmente riportata, come fatto storico, l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) della fornitura, viene ritenuta dalla giurisprudenza evenienza idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto, in quanto trattasi di atti a formazione unilaterale che di per sé non garantiscono alcuna corrispondenza tra il CIG indicato e il contratto di appalto stipulato tra la società appaltatrice e la P.A. né alcuna certezza circa l'effettiva stipula di un contratto formalmente valido ed efficace tra la stazione appaltante e l'impresa fornitrice. Part L'appello deve, pertanto, essere respinto in difetto di prova da parte di dell'esistenza di validi contratti di fornitura.
9. Il rilievo della nullità dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture, per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta, risulta dirimente ai fini delle ulteriori questioni prospettate negli atti introduttivi, anche con riferimento agli accessori e agli oneri di recupero delle ragioni di credito, essendo collegati al credito per sorte capitale nonché all'efficacia della cessione di tali contratti all'odierna appellante. Analogamente va detto in relazione alla richiesta di parte appellante di rimettere alla Corte di Giustizia, in via pregiudiziale, “la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della formalizzazione di un rapporto contrattuale tra imprese ed enti della P.A. ai fini della validità della transazione commerciale tra imprese ed enti della P.A., considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle direttive comunitarie n. 2000/35/EC e n. 2011/7/EU e, in ogni caso, dalle disposizioni in ambito comunitario, ai fini della relativa validità i contratti conclusi tra imprese e enti della P.A. debbano rivestire la forma scritta” (atto d'appello, pag. 11). Premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea non rappresenta un rimedio giuridico esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando al giudice la valutazione circa la sua necessità in relazione alle questioni che sono, effettivamente, necessarie ai fini della decisione (Cass. S.U. n. 20701/2013), si ritiene, nel caso di specie, che il tema dell'applicabilità degli interessi moratori nelle ipotesi di ritardo dei pagamenti dovuti (oggetto della Direttiva n.2011/7/EU) sia distinto dalla questione dei requisiti di validità dei contratti stipulati dalle ASST, non rinvenendosi alcuna interferenza o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 231/2002 e n. 192/2012 (che ha recepito la Direttiva 2011/7/EU). Semmai, la validità dei contratti stipulati tra le società fornitrici e le costituisce CP_2 requisito per l'applicazione ad essi della normativa, di origine comunitaria, in materia di interessi moratori. La Corte, pertanto, ritiene che non ricorrano elementi idonei ad ingenerare un dubbio ragionevole circa la corretta interpretazione del diritto dell'Unione Europea, anche in pagina 12 di 13 considerazione della non rilevanza, ai fini del decidere, della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
10. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di Part a rifondere alla controparte le spese di lite del presente grado che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) e dei parametri medi (quanto alla fase di studio, a quella introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria). Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 413/2024, pubblicata in Parte_1 data 20.03.2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_6
delle spese del presente grado che liquida, ai sensi del D.M.
[...]
147/2022, in complessivi € 22.333,00 per compensi, di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Lanfranco Biasiucci dichiaratosi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art.13 c.1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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